Per l’alto mare aperto…: la Magistratura tra sogni spezzati e nuove speranze
di Gaetano De Amicis
Sommario: 1. Tra utopia e realtà: l’impossibile ritorno al criterio dell’anzianità. – 2. Sul fondamento della legittimazione costituzionale della magistratura. – 3. Quale giudice? – 4. Riconfigurare il principio della soggezione del giudice alla legge. – 5. Un rapporto nuovo con il potere politico. – 6. A mo’ di conclusione: qualche proposta operativa, fra inutili resistenze e speranze di cambiamento.
1. Tra utopia e realtà: l’impossibile ritorno al criterio dell’anzianità.
Un recente saggio di Tomaso Epidendio (apparso su questa rivista il 24 maggio 2022) sulla grande decostruzione del disegno costituzionale della magistratura tratteggiato nel IV titolo della parte II della nostra Carta costituzionale ha sollecitato un confronto dialettico intenso, che rende opportuno un ulteriore approfondimento per il rilievo delle riflessioni, dense e stimolanti, che vi vengono argomentate.
Sulla sostanza di tali riflessioni per lo più si conviene, specie in relazione all’ampiezza della diagnosi e alla ricostruzione dei numerosi fattori di crisi del ruolo e dell’attività del giudice nell’attuale contesto istituzionale.
Affiora, di contro, qualche perplessità sulla prospettiva di un possibile ritorno al criterio dell’anzianità, così da restituirle centralità ed eliminarne, al contempo, la residualità ai fini delle valutazioni richieste per il conferimento degli incarichi direttivi.
Non si può negare che il tramonto del criterio dell’anzianità abbia condotto, talora, a risultati paradossali, facendo emergere posizioni dirigenziali assunte, senza particolari meriti, da magistrati assai più giovani rispetto ad altri colleghi del medesimo ufficio giudiziario, ma è parimenti problematico, se ci si colloca in una prospettiva diacronica, individuarvi la causa scatenante del “carrierismo” attualmente dilagante all’interno della Magistratura: un male, questo, in realtà endemico[1], i cui guasti per l’indipendenza dei magistrati erano già ampiamente riconosciuti prima delle riforme a cavallo degli anni sessanta e settanta dello scorso secolo[2].
Proprio per rimuovere la trionfante “gerontocrazia” di una Magistratura stanca e inerte, incapace di gestire, nell’attesa dell’imminente collocamento a riposo, le complesse problematiche di sedi e uffici che avrebbero meritato ben altra capacità di visione e spinta propulsiva, si è rovesciato il sistema, valorizzando, specie a seguito delle travagliate riforme legislative maturate nel torno di tempo ricompreso fra gli anni 2005-2007[3], l’acquisizione di competenze organizzative e nuovi moduli regolativi nella gestione degli uffici giudiziari.
Un metodo nuovo, frutto di una più moderna impostazione culturale, che in numerosi uffici si è affermato generando frutti positivi, anche se il novum, probabilmente, necessita ancora di essere “introiettato” nel corpo della Magistratura e meglio assimilato a tutti i livelli.
Non credo sia possibile, dunque, ipotizzare un salto all’indietro, auspicando il ritorno ad un passato che troverebbe forti ostacoli nella classe politica e che gli stessi cittadini difficilmente riuscirebbero a comprendere.
Da una recente indagine dell’Eurispes (Rapporto Italia 2022) e dai risultati indicati nello Scoreboard elaborato dalla Commissione europea riguardo alla durata media dei procedimenti civili e commerciali e alla percezione del livello di indipendenza dei magistrati negli Stati membri UE (Quadro di valutazione 2022 - Eu justice scoreboard - sulla giustizia), emergono dati estremamente preoccupanti per il nostro Paese, quasi sempre collocato nelle ultime posizioni.
Dagli esiti dell’indagine svolta dall’Eurispes risulta, fra l’altro, che solo l’8% dei cittadini ritiene che il settore giustizia funzioni bene, mentre più del 65% non serba fiducia nel sistema giudiziario.
Sono elementi sintomatici di un complessivo degrado istituzionale e morale, cresciuto ben al di là della soglia di guardia, che non è possibile affrontare con la riproposizione di soluzioni basate sulla valorizzazione di criteri già in passato rilevatisi fallimentari.
D’altro canto è difficile negare, seguendo il filo delle riflessioni svolte nello scritto di Epidendio, che le diffuse critiche rivolte all’avanzare del carrierismo, al conseguente incremento di un pericoloso livello di conflittualità interna e alla straripante dimensione assunta dai sempre più frequenti interventi regolativi degli organi di giustizia amministrativa trovino, proprio scavando nel retroterra di tali fenomeni, un altrettanto sicuro fondamento nella scoperta dei frutti avvelenati dell’affermazione di una pseudo-cultura manageriale e “giovanilistica” di stampo aziendalistico, di per sé non assimilabile alle peculiarità del sistema giudiziario.
Una pseudo-cultura che si pretende di impiantare al di fuori di una reale osmosi con gli obiettivi di natura costituzionale che si ricollegano ai meccanismi di funzionamento del settore e, soprattutto, alla necessità di mantenere alta la “qualità” della risposta giurisdizionale.
Su questo versante, limitarsi a sbandierare gli apparenti risultati di un’entusiastica “efficienza”, di una “ottimizzazione” delle “performances”, senza incanalarne i presupposti giustificativi nell’alveo di una reale “efficacia” delle soluzioni organizzative e gestionali da progettare sul piano concreto dell’amministrazione della giustizia, e dei correlativi risultati di complessiva “equità” sostanziale che essa deve promuovere e realizzare, costituirebbe il frutto solo di una vana illusione prospettica.
Alla cultura dell’organizzazione, che ha bisogno di tempo per affermarsi e crescere nella diffusione e nella comune consapevolezza delle migliori prassi gestionali, occorre affiancare, invece, una capacità di gestione degli uffici orientata al miglioramento della “qualità” e dei “tempi” del “prodotto” giurisdizionale, dunque di un risultato di garanzia e protezione del contenuto sostanziale del diritto controverso.
In questo quadro, il criterio dell’anzianità non può essere certo rimosso, ma viene ad acquisire il giusto peso nei meccanismi di bilanciamento con gli altri, e numerosi, fattori di valutazione generali e speciali che di volta in volta entrano in gioco (al riguardo basti pensare, ad es., alle diverse possibilità legate ad una migliore delimitazione delle fasce di anzianità per determinate tipologie di incarichi direttivi[4]).
2. Sul fondamento della legittimazione costituzionale del giudice.
L’analisi svolta da Epidendio sollecita ulteriori spunti di riflessione, là dove acutamente si interroga sulle ragioni della crisi attuale del modello costituzionale di indipendenza basato sul principio della soggezione del giudice alla legge e intravede i pericoli legati all’attività di un giudice che, inebriato da una libertà mai prima conosciuta, “finisce per risultare non più soggetto a nulla”.
Qui l’area delle questioni problematiche si allarga a dismisura, poiché in una società segnata dalla rapidità dei mutamenti e dalla “despazializzazione” della giustizia i concetti di spazio, diritto e territorio si trasformano e pongono l’esigenza di conferire nuovi significati ai diversi, e fra loro strettamente collegati, profili dell’atto normativo, delle forme processuali e delle tecniche di decisione[5], sotto le pressioni esercitate da una nuova concezione dell’economia, finanziaria e monetaria, e dall’avvento del digitale.
Nel passaggio da un ordine giuridico territorializzato alla formazione di norme “senza confini”, le stesse categorie dell’interpretazione giuridica si evolvono e tendono a mutare, imponendo l’esigenza di individuare un nuovo sistema di relazioni fra la centralità della produzione del diritto quale “atto creativo” riservato allo Stato e la corrispondente centralità del momento interpretativo che inevitabilmente ne consegue.
Un crinale problematico, questo, sulle cui molteplici implicazioni non è possibile ragionare funditus in questa sede, ma che certamente mette in gioco l’esigenza fondamentale di una nuova forma di assunzione di “responsabilità” da parte del giudice, “….quale nozione in grado di porre il limite all’appropriazione soggettiva della funzione di magistrato, a qualsiasi livello essa si svolga, dalla giurisdizione all’investigazione o all’organizzazione dell’ufficio”[6].
Al quadro di regole che ne presidiano il funzionamento nel sistema e al “valore culturale” del principio di responsabilità, inteso quale inevitabile pendant dell’indipendenza del giudice, occorre dare, tuttavia, sostanza e profondità di contenuti, in una società dove la stessa natura umana del giudizio processuale basato su una relazione di tipo dialogico rischia di scomparire sotto l’urto di una griglia numerica basata sul calcolo di algoritmi[7].
Uno dei problemi più gravi nella configurazione del rapporto fra l’ordine giudiziario e gli altri poteri dello Stato mi sembra quello legato al progressivo venir meno della consapevolezza del fondamento della legittimazione costituzionale del nostro ruolo, che non va ricercato nel “consenso” di quel popolo nel cui nome si pronunciano le sentenze[8], ma nell’acquisizione e nella conservazione del prezioso e insostituibile bene della “fiducia” dei cittadini.
Un fondamento relazionale invisibile che si regge sulle imprescindibili basi:
a) della responsabilità e dell’etica professionale del giudice (sia singolarmente che globalmente considerata, con i contenuti costituzionali dell’onore e della disciplina richiamati nell’art. 54, secondo comma, Cost.);
b) della rapidità dei tempi di decisione (con la conseguente necessità di modificare e snellire, con il concorso di tutti gli “attori” della giurisdizione, forme e sequenze processuali “barocche”, ormai inadeguate a fronteggiare, sia nel settore civile che in quello penale, le nuove esigenze di una società globale che non può attendere anni per veder tutelati i propri diritti);
c) della certezza dei risultati dell’attività giurisdizionale, rispetto alle naturali aspettative di cittadini, imprese, investitori esteri ecc. (con il conseguente rafforzamento di una funzione nomofilattica effettivamente in grado di orientare e stabilizzare nel tempo le risposte alle domande di giustizia).
In tal senso, dalle parole che il Presidente della Repubblica ha rivolto ai Magistrati ordinari in tirocinio in occasione dell’incontro svoltosi il 30 marzo 2022 possiamo trarre un prezioso insegnamento per il futuro: “Occorre aver ben presente che il fine ultimo dell’intervento richiesto alla Magistratura è la risposta di giustizia, che rimarrebbe irrimediabilmente denegata ogni qualvolta, alla pur sapiente ricostruzione normativa, non corrispondesse l’adozione di una decisione riconoscibile e comprensibile.
In questa prospettiva assume rilievo anche la prevedibilità della decisione: la coerenza giurisprudenziale nell’interpretazione delle norme rafforza la fiducia dei cittadini, perché assicura la parità nel trattamento di casi simili.”.
Sebbene la credibilità e l’immagine esterna di affidabilità della Magistratura appaiano oggi in gran parte legate alla capacità di rendere decisioni prevedibili in tempi ragionevoli, nessuno di quei pilastri ha ricevuto il necessario e vitale sostegno, né ha retto all’onda d’urto della crisi devastante che il CSM e l’intero ordine giudiziario hanno dovuto affrontare negli ultimi anni.
“Disciplina” ed “onore”: un’endiadi in apparenza dal sapore antico, eppure, in realtà, attualissima nella sua progettualità valoriale, quale precondizione dell’indipendenza dei giudici garantita dall’art. 101, secondo comma, Cost. e, al contempo, quale presupposto del sistema di regole deontologiche fissate nel codice etico della Magistratura del 7 maggio 1994.
Proprio la scarsa considerazione, se non il disprezzo, mostrati per quei valori, e per l’imperativo morale che essi trasfondono nella coscienza del Magistrato, sono alla base della perdita di fiducia del cittadino medio nel funzionamento della giustizia, con i conseguenti pericoli non solo di un progressivo indebolimento dei fondamentali requisiti di autonomia e indipendenza, ma anche di una sostanziale erosione della tenuta dello Stato di diritto[9], che proprio sulla forza di quella fides e sulla sua continuità storica nell’immaginario collettivo di una nazione radica le proprie basi costituzionali.
Si è icasticamente fatto riferimento all’attuale “condizione storico-spirituale” della Magistratura italiana[10], per descriverne il momento di affanno, di opacità, di complessivo sbandamento all’interno di un’architettura costituzionale i cui assi portanti paiono in via di sgretolamento.
È un’analisi che, nella sua impostazione complessiva, coglie nel segno, là dove individua l’esigenza di superare la separatezza della Magistratura e di recuperarne la legittimazione ed il ruolo costituzionale non solo attraverso il riconoscimento del valore dell’etica della professione, ma anche nella delineazione di una “nuova forma del governo interno che rompa il cerchio dell’autoreferenzialità e connetta la magistratura ai valori del nostro tempo”, senza toccarne tuttavia l’indipendenza.
È in questo quadro che deve collocarsi la ricerca delle condizioni necessarie per delineare i contenuti di una nuova legittimazione costituzionale della Magistratura: legittimazione che, come per tutte quelle istituzioni non fondate sulla rappresentanza politica, trova la sua base nella conformazione ai canoni-guida fissati dalla Costituzione, ma anche nella sostanza profonda dei processi storico-culturali che hanno segnato l’evoluzione del nostro Paese, nell’autorevolezza dei precedenti, nella chiarezza e trasparenza degli argomenti, nella capacità di ascolto e di rispetto delle parti, nella consapevolezza dei limiti e dei doveri che marcano i confini dell’azione giudiziaria rispetto alle prerogative di altri poteri dello Stato, in definitiva nella saggezza con la quale si esercitano le funzioni della giurisdizione[11].
3. Quale Giudice?
Quale può essere, dunque, il ruolo del Giudice oggi, in una prospettiva che coniughi le capacità di garanzia dei diritti fondamentali e le inevitabili tendenze espansive del “giudiziario” in una società multipolare, segnata da un’estesa domanda di giurisdizione, ma anche da erosioni profonde dello Stato di diritto e da fenomeni di interdipendenza, interna ed esterna, certamente non prefigurabili nel secolo scorso?
Un giudice di elevata professionalità, eticamente responsabile[12], culturalmente attrezzato e dotato di competenze multidisciplinari, ma al tempo stesso consapevole di far parte della complessiva governance di una grande democrazia, a sua volta membro costitutivo, e Paese fondatore storicamente “portante”, di organizzazioni internazionali, regionali, sub-regionali, i cui atti normativi incidono, talora direttamente, sulla vita quotidiana e sugli interessi concreti dei cittadini.
Un giudice che sappia cogliere il problematico punto di equilibrio nella evoluzione del diritto “fluido” di una società “liquida”, mettendo a frutto il suo deposito di sapienza e la sua competenza tecnica in un quadro di interventi assai più ampio e complesso rispetto anche al recente passato, proprio perché gli viene richiesto di “de-cidere” (da de e caedĕre, «tagliar via») sui problemi originati dall’incrocio, e dalle conseguenti innumerevoli combinazioni, di pretese che maturano all’interno di ordinamenti multidimensionali e interdipendenti.
Se è impossibile uscire dai “cancelli” delle norme, è pur vero che all’interno degli spazi da esse delimitati il giudice deve porre in essere, nel rispetto dei principi costituzionali, ogni sforzo per cogliere la realtà del comando nel suo sostrato valoriale.
Tra un ruolo “inventivo”, nel senso etimologico della inventio dei latini, ragionevolmente orientata ad un “cercare per trovare”, ed un’opera di pura ed originaria creatio di strutture normative, si apre un’infinita area di possibili soluzioni ermeneutiche, responsabilmente ancorate a quel “forziere valoriale della Costituzione” cui fa acutamente riferimento Paolo Grossi, quando invita il giurista di diritto positivo ad “aprire le finestre del proprio studio” e a dare uno sguardo attento ai mutamenti in corso nella società, “….preda di un continuo auto-ordinarsi, tacito, fattuale, senza brusche forzature ma sicuro nel tentativo di consolidare qualcosa di effettivo”[13].
4. Riconfigurare il principio della soggezione del giudice alla legge.
Di fronte alla moltiplicazione delle fonti e alla conseguente osmosi tra corpi normativi di diversa origine, reciprocamente concorrenti nell’ampliamento del catalogo dei diritti fondamentali e delle loro esigenze di tutela, la Corte di cassazione ha dovuto confrontarsi con la Costituzione e con le Carte europee ed internazionali dei diritti, rimettendo in discussione indirizzi interpretativi tradizionali e rivisitando le leggi ordinarie sia attraverso un’opera di armonizzazione della pluralità dei circuiti di legalità, sia con una delicata attività di coordinamento tra i diversi spazi di integrazione apertisi nei mobili confini del diritto nazionale, internazionale e sovranazionale.
Anche attraverso questa “necessaria opera di coordinamento con le pronunce delle varie Corti, nella prospettiva della effettiva tutela dei diritti fondamentali, la Cassazione ha assunto il ruolo di ordinatore del caos, secondo la felice espressione di alcuni commentatori, ricercando la regola di definizione della controversia sulla base della conoscenza delle fonti e del loro reciproco interferire”[14].
Un mutamento nell’approccio culturale, ancor prima che nell’acquisizione di uno specifico strumentario tecnico-giuridico, che assegna al giudice di legittimità il compito di comprendere la modernità, “….non per seguire o assecondare nuove mode o tendenze, che sono di per sé effimere, ma per contribuire alla definizione di un sistema completo di tutele multilivello, tenendo ben presente il contesto storico e sociale in cui la norma è nata e quello in cui è destinata ad operare nel tempo,..…….senza al tempo stesso assecondare derive creazioniste”[15].
Ai rischi derivanti dalla maggiore complessità dell’attuale ordinamento e alle correlate esigenze di certezza del diritto e di assicurazione di una “poli-garanzia” dei diritti fondamentali deve farsi fronte con la stabilità degli orientamenti giurisprudenziali, garantita dall’esercizio di una nomofilachia ampliata, nel suo oggetto, da nazionale ad europeo, affidando alla Corte di cassazione il compito di “…..definire in modo uniforme gli effetti che sull’ordinamento interno derivano dalle sentenze delle due Corti europee”[16].
È dunque mutato, nel tempo, il concetto di soggezione del giudice soltanto alla legge, poiché la qualità della norma, che per essere considerata “legge” nella sua dimensione convenzionale richiede l’integrazione dei requisiti di conoscibilità e prevedibilità, “….dipende anche dalla costanza della sua applicazione giudiziale. E la naturale evoluzione giurisprudenziale è compatibile con i principi di legalità e di equità dei giudizi solo se è accompagnata da un’efficace e pronta opera di stabilizzazione da parte delle Corti supreme”[17].
Impossibile, in questa prospettiva, pensare ad un ritorno all’indietro, poiché sono troppo forti le ragioni (in primo luogo, i mutamenti in corso nella rappresentanza delle democrazie parlamentari e la prepotente emersione del ruolo delle fonti e delle Corti sovranazionali) che hanno innescato e plasmato le linee di sviluppo di tale processo evolutivo: non resta, allora, che “…….prendere atto che la soggezione soltanto alla legge di cui all’art. 101 Cost. vive in un ordinamento giuridico radicalmente diverso da quello maturato dalla storia che l’ha preceduta e immaginato dai Costituenti. La “legge” è cambiata e con essa l’idea stessa di “soggezione”[18].
5. Un rapporto nuovo con il potere politico.
Illusorio, perché antistorico, apparirebbe qualsiasi tentativo di marginalizzare l’azione dell’istituzione giudiziaria, o di burocratizzarne i poteri e le funzioni.
Parimenti vana, tuttavia, risulterebbe la pretesa di slegarne il ruolo, e la duplice dimensione di “potere” e “servizio” istituzionale, al di fuori di un reciproco sistema di controllo, bilanciamento e dialogo con gli altri poteri dello Stato.
Si delinea, così, un quadro di interferenze e reciproche connessioni, che pone, più in generale, il tema della “crisi della giurisdizione” in un più ampio contesto segnato da una progressiva dequotazione degli indici di legittimazione, che investe, nella sua profondità, tutte le istituzioni dello Stato.
Un contesto problematico, marcato da tensioni costanti e, a volte, da spinte emotive, quando non da irragionevoli pulsioni “revansciste”, che non si può pensare di superare né, da un lato, a colpi d’ascia referendaria o con riforme ordinamentali diffusamente percepite, e come tali criticate, per il loro intento punitivo, né, dall’altro lato, con la proclamazione di forme di astensione anch’esse duramente osteggiate per il rischio di collisione con le prerogative costituzionali proprie di altri poteri dello Stato.
L’amministrazione della giustizia, area neutrale della regolazione dei conflitti, non può essere trasformata in un terreno di scontro permanente fra settori dello Stato che dovrebbero, invece, collaborare strettamente fra loro nel rigoroso rispetto delle reciproche sfere di competenza.
La revisione dei profili ordinamentali della Magistratura, proprio in ragione delle evidenti implicazioni e ricadute di natura costituzionale, deve essere oggetto di una particolare attività di “cura delle norme”, attraverso la predisposizione di un quadro di regole certe, generalmente condivise dalle forze politiche e, proprio per la loro finalità di oggettiva e precostituita garanzia dei diritti dei cittadini, non modificabili ad ogni mutamento delle maggioranze parlamentari.
Due debolezze che si scontrano non lasciano vincitori sul campo, ma producono solo un danno al Paese, alla solidità delle sue strutture democratiche ed alla sua immagine esterna.
Se, da un lato, la Magistratura, che non è certo un “contropotere”, ma fa parte integrante della “classe dirigente” di una matura democrazia occidentale, non può pretendere di ergersi ad organo di “controllo” generale della classe politica, dall’altro lato quest’ultima deve riappropriarsi della propria “sovranità” e rinunciare alla tentazione di infliggere alla prima una “punizione” per l’esercizio di una non richiesta opera di supplenza pluridecennale.
In questa prospettiva, specie in vista della prossima attuazione dei criteri di delega dettati dalla legge 17 giugno 2022, n. 71 (recante Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché' disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), pare necessario individuare, al di fuori di qualsiasi tentazione di “collateralismo”, le forme di un dialogo costruttivo e propositivo con le forze politiche, volto a neutralizzare le occasioni di scontro sulla base di una generale assunzione di responsabilità, che muova dal rispetto e dal reciproco riconoscimento della pari dignità istituzionale e costituzionale delle diverse articolazioni dello Stato.
6. A mo’ di conclusione: qualche proposta operativa, fra inutili resistenze e speranze di cambiamento.
La capacità di elaborazione culturale e di riflessione della magistratura associata sulle prospettive di riconfigurazione del nostro ruolo costituzionale e sul rapporto con gli altri poteri costituisce una preziosa ed irrinunciabile risorsa da coltivare, anche attraverso un fecondo coinvolgimento dell’intera Avvocatura: dalle pagine di riviste come Giustizia Insieme e Questione Giustizia emergono importanti novità e spunti di riflessione, proposte concrete ed occasioni di confronto da valorizzare ai fini del dibattito politico-culturale sui complessi temi della giustizia.
Centrali in tal senso appaiono, ragionando in una prospettiva di medio-lungo periodo, iniziative volte a favorire:
a) lo sviluppo e la diffusione di modelli organizzativi “sostenibili”, che tengano conto, nelle diverse realtà territoriali, delle peculiarità e delle esigenze di modulazione gestionale all’interno dei diversi uffici giudiziari;
b) la complessiva revisione e semplificazione della normativa consiliare, asciugandone la dimensione pletorica e ridisegnando in senso virtuoso i profili della discrezionalità dell’organo di autogoverno sulla base di un catalogo diverso, e meno dettagliato, di indicatori generali e speciali;
c) il rafforzamento della coesione e dell’unità interna della Magistratura attraverso l’organizzazione di costanti momenti di confronto e rispettiva conoscenza delle tematiche comuni che, anche in una prospettiva macro-regionale, attraversano il funzionamento delle diverse aree di competenza (civile, penale, lavoro, sorveglianza, minori ecc.) di qualsiasi ufficio giudiziario, eliminando i rischi di azioni a “compartimento stagno” e valorizzando, invece, i contenuti omogenei della risposta giurisdizionale da calibrare secondo la specificità dei bisogni emergenti sul territorio;
d) l’ampia diffusione e il consolidamento a livello territoriale, sulla scia della rilevante opera di programmazione già da tempo avviata dalla Scuola Superiore della Magistratura, delle riflessioni e delle analisi di approfondimento sulle tematiche legate ai profili di deontologia giudiziaria e di storia costituzionale della Magistratura;
e) la capacità di coinvolgere, nella dimensione propria delle singole realtà territoriali, quelle competenze professionali, culturali e imprenditoriali maggiormente sensibili a sviluppare forme di collaborazione e possibili sinergie in vista delle tipologie di “risposta”, anche in forma seriale, che gli uffici giudiziari sono chiamati a dare secondo le specifiche esigenze locali;
f) la riappropriazione, da parte della SSM e del CSM, del segmento formativo che corre tra il momento della laurea del giovane che aspiri ad entrare in magistratura e la preparazione del concorso per accedervi, elaborando protocolli d’intesa sulle forme e sui possibili contenuti del percorso di studio da intraprendere, d’intesa con le istituzioni universitarie ed il Ministero dell’Istruzione.
Nulla, tuttavia, potrà cambiare senza il mutamento dei comportamenti personali e in assenza di un reale processo di autoriforma dei vari gruppi associativi, sulla cui ratio essendi s’imporrà una scelta radicale fra opposte alternative: accettarne la trasformazione in vuoti simulacri di potere orientati alla ricerca di accordi per favorire interessi personali, così travalicando le competenze costituzionali del CSM e degli organi di autogoverno territoriale della Magistratura, o rilanciarne, pur nella consapevolezza di impossibili soluzioni miracolistiche o di improbabili ritorni a mai esistite età dell’oro, le imprescindibili funzioni di animazione culturale e confronto dialettico, nella prospettiva di una ricomposizione delle visioni plurali del ruolo costituzionale e dell’attività del giudice.
Una reale volontà di autoriforma imporrebbe quanto meno l’inserimento, nei rispettivi statuti, di meccanismi di incompatibilità nell’assunzione di cariche associative ed istituzionali, di un radicale divieto di condizionamento sull’attività del CSM e del divieto di mandato imperativo per coloro che vengono selezionati all’esito delle competizioni elettorali svolte ai fini del rinnovo della composizione di tutti gli organi di autogoverno, rappresentandovi naturaliter le esigenze costituzionali dell’intera Magistratura, non certo gli occulti interessi, individuali o collettivi, schermati dalle manovre di questo o quell’altro potentato correntizio.
La questione da affrontare, senza infingimenti, “è quella del superamento delle derive corporative e spartitorie e del rilancio delle correnti come associazioni che svolgono un ruolo politico-ideale, soddisfacendo requisiti di “partecipazione, trasparenza e valori”[19].
Nel triste imbrunire di questi anni la notte sembra ancora lunga e l’alba, lontana, tarda ad arrivare.
“Sentinella quanto resta della notte?”[20].
Scrutando la linea dell’orizzonte, non v’è alcun rimpianto per il giorno precedente, ma solo speranza, in una nuova alba di giustizia.
[1] M. D’ORAZI, Una giustizia degna dell’Italia. Idee sparse per la riscossa della Magistratura, Bologna 2020, pp. 56 ss.
[2] G. PALOMBARINI, Giudici a sinistra. I 36 anni anni di Magistratura Democratica: una proposta per una nuova politica della giustizia, E.S.I., 2000, p. 34.
[3] Per una complessiva ricostruzione storica dei tormentati passaggi della riforma v. E. BRUTI LIBERATI, Magistratura e società nell’Italia repubblicana, Bari, 2018, pp. 326 ss.
[4] P. SERRAO D’AQUINO, Appunti per una riforma della dirigenza giudiziaria, in Questione giustizia, 12 aprile 2021, pp. 25 ss.
[5] Su tali questioni si veda l’importante saggio di A. GARAPON, La despazializzazione della giustizia, Bologna, 2021, pp. 27 ss.
[6] V., sul punto, le riflessioni di E. SCODITTI, L’ora della responsabilità per la magistratura, in Questione Giustizia, 17 giugno 2022.
[7] A. GARAPON, cit., p. 135 ss.
[8] Sul rifiuto del protagonismo giudiziario come negazione del principio di imparzialità v. L. FERRAJOLI, Magistratura e democrazia, in Questione giustizia, 28 luglio 2021, p. 4.
[9] R. RORDORF, Fedeltà, disciplina, onore: parole antiche e valori attuali nell’art. 53 della Costituzione, in Foro it., 2022, c. 162.
[10] L. VIOLANTE, Sull’attuale condizione storico-spirituale della magistratura italiana, in Quaderni della Scuola Superiore della Magistratura. Storia della Magistratura, Quaderno n. 6, 2022, pp. 230 ss.
[11] L. VIOLANTE, cit., p. 231.
[12] Si leggano le riflessioni di A. AMATUCCI, L’etica del magistrato. Esiste ancora?, in questa rivista, 5 luglio 2020.
[13] P. GROSSI, Oltre la legalità, Bari, 2020, p. 74.
[14] G. LUCCIOLI, Diritti fondamentali e doveri del giudice di legittimità, in Il mestiere del giudice, a cura di R. CONTI, Cedam, 2020, p. 279 ss.
[15] G. LUCCIOLI, cit., p. 280.
[16] E. LUPO, Diritti fondamentali e doveri del giudice di legittimità, in Il mestiere del giudice, a cura di R. CONTI, Cedam, 2020, p. 286; G. CANZIO, Nomofilachia, dialogo tra le Corti e diritti fondamentali, in Foro it., 2017, V, c.71.
[17] V. ZAGREBELSKY, Nozione e portata dell’indipendenza dell’Ordine giudiziario e dei giudici Ruolo del Consiglio superiore della magistratura, in www.aic. Osservatorio costituzionale, 3 dicembre 2019, p. 88.
[18] V. ZAGREBELSKY, cit., p. 89.
[19] M. VOLPI, Le correnti della Magistratura: origini, ragioni ideali, degenerazioni, in www.aic, n. 2/2020, 20 maggio 2020, p. 370; C. CASTELLI, Elogio dell’associazionismo giudiziario, in Questione Giustizia, n. 3, 2019, p. 62.
[20] Isaia, 21, 11.