LE TABELLE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI - seconda parte -
Il procedimento di formazione delle tabelle di Gianfranco Gilardi
Sommario: 1. Il procedimento di formazione delle tabelle. - 2. La struttura della proposta tabellare. - 3. La redazione della proposta. - 4. Il deposito delle proposte tabellari ed il parere dell’organo consultivo. - 5. Termini e modalità dell’invio al Consiglio Superiore della Magistratura delle proposte. Delibere del Consiglio Superiore della Magistratura. - 6. Inosservanza delle regole tabellari.
1. Il procedimento di formazione delle tabelle.
Come si è osservato, il procedimento di formazione tabellare è venuto assumendo nel tempo una regolamentazione sempre più precisa, trasformandosi da semplice mezzo di controllo circa il rispetto delle regole tabellari e di garanzia per i diretti interessati, a strumento concorrente alla razionalità ed adeguatezza della proposta organizzativa, con un progressivo passaggio da una funzione di verifica “ex post” della regolarità del procedimento a metodo di formazione anticipata del consenso in ordine alle scelte organizzative, in quanto attuate con la partecipazione delle diverse competenze e dei diversi soggetti interessati, tra cui l’avvocatura[1].
L’ultima circolare del Csm che, anteriormente alla riforma dell’ordinamento giudiziario, disciplinava la formazione delle tabelle, era quella relativa al biennio 2006/2007 la cui efficacia venne prorogata a tutto il 2008.
Tale disciplina è stata modificata in più punti dalle circolari e da delibere successive con le quali, oltre a tener conto delle novità legislative nel frattempo intervenute, si è inteso introdurre formule di regolamentazione secondaria maggiormente rispondenti alle esigenze di buon andamento, efficienza e speditezza dell’organizzazione degli Uffici giudiziari. In particolare (e per restare ai provvedimento più recenti) con la circolare relativa al triennio 2017/2019 e con le successive delibere integrative, è stato previsto l’obbligo per i Presidenti di Tribunale di istituire l’Ufficio per il processo; sono state introdotte semplificazioni nel testo della circolare e nei procedimenti di formazione ed approvazione delle tabelle, con individuazione altresì di una più puntuale tempistica delle diverse fasi procedimentali e l’attuazione di un più ampio coinvolgimento del ceto forense nel procedimento di formazione dei progetti tabellari; è stato perseguito un utilizzo della magistratura onoraria efficiente e rispettoso delle professionalità maturate; si è tenuto conto delle specifiche esigenze organizzative della Suprema Corte di cassazione, tramite un adeguato ed innovativo impiego dei magistrati addetti all’Ufficio del Massimario e del Ruolo; è stato introdotto un insieme di norme regolamentari dirette a perseguire la tutela del benessere psico-fisico dei magistrati, della genitorialità e dei doveri di assistenza; il procedimento tabellare è stato adeguato alle novità conseguenti all’implementazione del progetto di reingegnerizzazione del CSM e all’avvio del nuovo sito internet del Consiglio.
La materia è attualmente regolata dalla circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2020/2022 deliberata il 23 luglio 2020[2], che si compone di 271 articoli, ed alla quale (seppure suscettibile di modificazioni, sia nel triennio in corso, sia - a maggior ragione - per i periodi successivi) si farà riferimento nel testo per una più precisa e dettagliata illustrazione dei principi e delle regole tabellari[3].
Apposite circolari hanno disciplinato l’organizzazione degli uffici del Giudice di pace (cfr., da ultimo, la circolare del 13 giugno 2018 relativa al triennio 2018 - 2020 che presenta significative innovazioni rispetto al passato, strettamente legate alla riforma della magistratura onoraria attuata con il d.lgs. n. 116 del 2017, che ha introdotto uno statuto unico per giudici di pace, giudici onorari di tribunale e VPO, riorganizzandone le funzioni e delineando un nuovo assetto per gli uffici del giudice di pace)[4].
2. La struttura della proposta tabellare.
La formazione delle tabelle di composizione degli uffici avviene sulla base di un procedimento alla cui stregua i presidenti delle corti d’appello (direttamente per quanto concerne le corti, e sulla base delle segnalazioni dei presidenti dei tribunali per quanto concerne gli uffici diretti da questi ultimi) debbono formulare apposite proposte, che si compongono di due parti:
- il Documento Organizzativo Generale (DOG) che in base all’art. 7 della circolare contiene:
* la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati nella tabella relativa al precedente triennio;
* l’individuazione degli obiettivi prioritari di miglioramento dell’efficienza dell’attività giudiziaria da perseguire nel nuovo triennio tra i quali va necessariamente inserito quello di ridurre la pendenza dei procedimenti che abbiano superato i termini di cui all’articolo 2, comma 2 bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 e delle scelte organizzative volte a realizzarli;
* la relazione sull’andamento dei settori amministrativi connessi all’esercizio della giurisdizione e della sua incidenza sul raggiungimento degli obiettivi programmati[5];
* l’analisi ragionata della ripartizione dei magistrati tra il settore civile e il settore penale, con indicazione delle esigenze dettate dalla qualità e quantità degli affari giudiziari, tenendo conto, per il settore civile, del rapporto numerico nella composizione delle sezioni o nella struttura delle singole posizioni tabellari e, per il settore penale, della ripartizione tra i magistrati con funzioni di Gip/Gup e quelli con funzioni dibattimentali e del rapporto tra udienze collegiali e monocratiche anche in relazione alle sopravvenienze di nuovi processi ed alle modalità di definizione degli stessi;
* l’analisi ragionata sulle modalità di utilizzazione dei Got e dei risultati conseguiti;
* la relazione sullo stato dell’informatizzazione nell’ufficio, previa consultazione del magistrato di riferimento per l’informatica;
* l’indicazione schematica delle variazioni rispetto alla tabella relativa al precedente triennio.
Un’apposita sezione del Dog (art 9 della circolare) è dedicata a tutte le tipologie di tirocinio di cui si avvale l’ufficio, e contiene tutte le convenzioni e la documentazione inerenti, compresa la descrizione dei risultati ottenuti ed il “documento informativo” di cui alla risoluzione del 29 aprile 2014 con la quale il CSM ha precisato il “contenuto minimo” del modulo organizzativo da adottare ai fini del tirocinio (mansionario, indicazione del magistrato coordinatore, obblighi del tirocinante ed altro)[6].
- il progetto tabellare, che costituisce la concreta e reale proposta di organizzazione dell’Ufficio e deve contenere le indicazioni circa l’eventuale ripartizione degli uffici in sezioni; la destinazione dei magistrati all’interno dell’ufficio; la designazione dei magistrati ai quali è attribuito il compito di direzione di una sezione; l’assegnazione alle sezioni dei presidenti e l’eventuale attribuzione dell’incarico di dirigere più sezioni che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell’ufficio; la formazione dei collegi giudicanti; i criteri obiettivi e predeterminati per l’assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi e ai giudici; i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito (cfr. l’art. 2 della circolare).
Per quanto concerne l’Ufficio per il processo, cui sono dedicati gli artt. 10 e 11 della circolare, cfr. il paragrafo finale del presente testo.
3. La redazione della proposta.
In base al procedimento tabellare, i presidenti delle corti d’appello (direttamente per quanto concerne le corti, e sulla base delle segnalazioni dei presidenti dei tribunali per quanto concerne i relativi uffici), debbono predisporre le proposte, ai fini della cui formulazione tutti i magistrati dell’ufficio (compresi quelli in congedo per maternità o paternità ed in congedo parentale nonché i giudici onorari di Tribunale ed i giudici onorari di pace) vanno messi nelle condizioni di fornire ogni utile contributo in apposite riunioni o mediante altre idonee forme di partecipazione o di consultazione; ed è previsto che siano richiesti al dirigente amministrativo una relazione in ordine alle cause delle eventuali disfunzioni relative al settore di sua competenza nonché al Consiglio dell’ordine degli Avvocati[7] ed al Procuratore della Repubblica eventuali contributi circa gli interventi ritenuti opportuni ai fini della migliore organizzazione dell’ufficio[8].
Nella segnalazione i dirigenti degli uffici giudiziari daranno conto dello svolgimento dei menzionati adempimenti e motiveranno le ragioni per cui accolgono o rigettano le osservazioni raccolte nei termini sopra indicati[9].
4. Il deposito delle proposte tabellari ed il parere dell’organo consultivo.
La segnalazione tabellare deve essere pubblicata tramite inserimento nel sistema informatico, insieme ai contributi raccolti, con l’illustrazione delle ragioni per cui essi sono stati accolti o respinti[10]. Dell’avvenuta pubblicazione viene data tempestiva comunicazione a tutti i magistrati, anche onorari, degli uffici interessati (ivi compresi i magistrati in congedo di maternità o paternità e in congedo parentale e i magistrati che vi sono destinati dal Consiglio e che non vi hanno ancora preso possesso, nonché i magistrati in tirocinio dopo la scelta della sede), i quali possono presentare osservazioni al Consiglio giudiziario o, nel caso della Corte di cassazione, al Consiglio direttivo della Corte entro dieci giorni dalla comunicazione[11].
Decorso tale ultimo termine, il Presidente della Corte formula le proposte di tabelle degli uffici del distretto e le trasmette - unitamente alle eventuali osservazioni e controdeduzioni presentate ed agli eventuali contributi valutativi trasmessi - al Consiglio giudiziario, cui compere un autonomo potere istruttorio anche al fine di valutare la correttezza dell’analisi dei flussi posta a base della proposta tabellare e dell’idoneità di quest’ultima al raggiungimento degli obiettivi da perseguire[12].
Il Consiglio giudiziario, valutate le osservazioni e le eventuali controdeduzioni e sentita, ove necessario, la Commissione flussi, esprime un parere motivato sulle proposte di tabelle, anche alla luce dei risultati conseguiti nel triennio precedente, dando conto nel verbale della seduta delle ragioni poste a fondamento delle diverse valutazioni.
Il Consiglio giudiziario ed il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, ciascuno per le attribuzioni di rispettiva competenza, debbono esprimere il parere conclusivo entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, termine che può essere superato solo per eccezionali ragioni, da motivare compiutamente nel parere e che resta sospeso per un periodo non superiore a trenta giorni allorché il Consiglio giudiziario, avendo accolto le osservazioni proposte ovvero ritenuto di esprimere parere negativo, dà comunicazione di ciò mediante il sistema informatico al dirigente dell’ufficio interessato, il quale, entro trenta giorni può modificare l’originaria proposta ovvero proporre osservazioni, che saranno esaminate dal Consiglio giudiziario.
Il Presidente della Corte d’appello, valutato il parere del Consiglio giudiziario, contenente le osservazioni, e valutati altresì i rilievi e le controdeduzioni del dirigente dell’ufficio, avvalendosi del sistema informativo, conferma ovvero modifica l’iniziale proposta tabellare, indicando le ragioni della decisione.
La proposta tabellare può essere dichiarata immediatamente esecutiva dai dirigenti degli uffici giudiziari, qualora determini esclusivamente una diversa assegnazione dei magistrati alle sezioni o alle diverse posizioni tabellari. Quando, invece, essa comporti modifiche rispetto al previgente assetto organizzativo, con riguardo, in particolare, alla ripartizione dei giudici tra settore civile e settore penale, al dimensionamento e alla specializzazione delle sezioni, all’assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi ed ai giudici, l’esecutività della proposta tabellare è condizionata all’unanime parere favorevole del Consiglio giudiziario[13].
5. Termini e modalità dell’invio al Consiglio Superiore della Magistratura delle proposte. Delibere del Consiglio Superiore della Magistratura.
La proposta di tabella definitivamente formulata dal Presidente della Corte d’appello, corredata dalle eventuali osservazioni degli interessati e dal parere del Consiglio giudiziario, è inviata al Consiglio Superiore della Magistratura mediante inserimento nel sistema informatico. Per la Corte di cassazione, insieme alle eventuali osservazioni dei magistrati, viene trasmesso il parere espresso dal Consiglio direttivo. Contestualmente vengono inserite nel sistema informatico ed inviata l’ulteriore eventuale documentazione in allegato, nonché le osservazioni del dirigente dell’ufficio o dei magistrati non accolte. La tabella dell’ufficio, previo esame entro novanta giorni da parte della competente Commissione consiliare, è formata e diviene efficace con l’adozione della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura e del decreto ministeriale (atto dovuto e vincolato) che la recepisce. Fino a tale momento, resta in vigore la tabella precedente.
La proposta tabellare può essere approvata anche solo parzialmente, sempre che le parti della proposta non approvate non presentino aspetti di interdipendenza con le altre previsioni tabellari[14]. Nel caso di mancata approvazione, il dirigente dell’ufficio deve predisporre, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione ed in modo conforme al contenuto della delibera, una nuova proposta (ovvero modificare la parte non approvata) che verrà trasmessa al Presidente della Corte d’Appello per la presentazione al Consiglio giudiziario e quindi - unitamente al parere che quest’ultimo dovrà esprimere entro quaranta giorni - al Consiglio Superiore della Magistratura.
All’esito della procedura tabellare, la tabella dell’ufficio approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura viene comunicata per via telematica a ciascun magistrato dell’ufficio ed inviata, a cura del Presidente della Corte d’appello, alla Procura della Repubblica ed al Consiglio dell'ordine degli avvocati della sede interessata dalla procedura tabellare. La tabella approvata è altresì pubblicata sul sito intranet del Consiglio Superiore della Magistratura nonché (eccettuate le parti per le quali sussistano esigenze di riservatezza) sul sito internet dell’ufficio. novanta giorni dall’inserimento nel modulo informatico standardizzato, fatte salve eventuali sospensioni del termine per esigenze di carattere istruttorio.
Specifiche proposte debbono essere presentate anche per le tabelle feriali, disciplinate nella sezione IV, Capo I della circolare (artt. 35-37), cui si rinvia.
Nel corso del triennio di durata delle tabelle sono possibili variazioni dell’assetto tabellare. Le relative proposte sono gestite in modalità digitale per il tramite del sistema informatico in modo analogo a quanto previsto per le tabelle ordinarie.
I dirigenti degli uffici giudiziari, in casi eccezionali e in via di urgenza, possono adottare provvedimenti di modifica tabellare immediatamente esecutivi con esclusivo riguardo alla assegnazione dei magistrati ai settori, alle sezioni o alla posizione tabellare, indicando le ragioni e le esigenze di servizio che li giustificano. In caso di parere contrario del Consiglio Giudiziario, il dirigente dell’ufficio valuta l’opportunità di revocare l’immediata esecutività, in attesa della decisione del Consiglio Superiore della Magistratura.
In casi eccezionali ed in via di urgenza, da motivare con specifica indicazione delle ragioni e delle esigenze di servizio che li giustificano, possono inoltre essere adottati provvedimenti di modifica tabellare con riguardo all’assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi e ai giudici.
Tali provvedimenti sono esecutivi dal momento in cui il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo esprime unanime parere favorevole, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per la relativa variazione tabellare.
Nell’ipotesi di assunzione dell’incarico direttivo in costanza del triennio di validità delle tabelle, il dirigente può procedere in via d’urgenza, con provvedimento motivato, alle variazioni tabellari ritenute assolutamente necessarie per la funzionalità dell’ufficio sulla base dell’analisi da lui effettuata.
Il procedimento relativo alle variazioni tabellari urgenti si svolge con le modalità accelerate descritte nell’art. 41 della circolare.
6. Inosservanza delle regole tabellari
Contro i provvedimenti adottati in violazione delle previsioni tabellari o delle direttive e delle delibere consiliari nella materia in esame, che non siano stati formalizzati in variazioni tabellari, i magistrati dell’ufficio, anche onorari, nei limiti delle relative attribuzioni, entro dieci giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza, possono proporre, osservazioni al Consiglio Superiore della Magistratura il quale, eventualmente sentiti i magistrati interessati e acquisito il parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo, decide nel termine più sollecito possibile, confermando o non approvando il provvedimento (art. 43 della circolare).
I provvedimenti che assumono rilievo sotto il profilo organizzativo e tabellare nonché il rispetto dei termini e delle modalità del procedimento tabellare, sono valutati anche in occasione del conferimento e della conferma di uffici direttivi e semidirettivi e di delibere di tramutamento o relative alla valutazione della professionalità[15]; ed i provvedimenti adottati in violazione delle direttive e delle delibere consiliari nella stessa materia possono formare oggetto di segnalazione ai titolari dell'azione disciplinare ed essere valutati anche al fine dell’eventuale adozione del provvedimento di trasferimento d’ufficio ai sensi dell’articolo 2, regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (così l’art. 44 della circolare, che riprende previsioni contenute in precedenti atti consiliari). La rilevanza disciplinare di tale condotta, già affermata dalla giurisprudenza, è ora sancita espressamente dal d. lg. 109/2006, il cui art. 2, lett. n) prevede che costituisce illecito disciplinare “la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti”.
Il ddl di riforma dell’ordinamento giudiziario, approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 agosto 2020 e ripetutamente citato, prevede che la reiterata mancata approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura dei provvedimenti organizzativi adottati nell’esercizio delle funzioni direttive possa costituire una causa ostativa alla conferma nell’incarico; che la capacità di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto organizzativo debba essere valutata ai fini del conferimento delle funzioni direttive e semidirettive, e che possano costituire fonte di responsabilità disciplinare le omissioni previste dall’art. 9 del ddl con riguardo ai programmi di gestione[16].
[1] Per quanto concerne quest’ultima dapprima per effetto di disposizioni contenute nelle circolari (passate da un iniziale “raccomandazione” ai presidenti di corte d’appello ad inviare copia della proposta tabellare al Presidente del locale Consiglio dell'Ordine Forense per eventuali osservazioni, di cui al par. 6 delle circolari sulla formazione delle tabelle per il biennio 2002/2003 e per il biennio 2004/2005 alla più stringente previsione della consultazione preventiva - e della comunicazione successiva delle proposte tabellari al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati - di cui ai par. 5 e 6 della circolare sulla formazione della tabelle per il biennio 2006/2007) e poi per esplicita previsione normativa a seguito della riforma dell’ord. giud. ove è previsto che gli avvocati componenti dei consigli giudiziari ed il presidente del Consiglio nazionale forense facente parte del consiglio direttivo della Corte di cassazione concorrano alla formazione dei pareri sulle tabelle degli uffici (cfr. il d. lg. 25/ 2006 come modificato dall’art. 4 della legge 111/2007). Sul c.d, “diritto di tribuna”, cfr., Ancora sulle proposte di riforma dell’ordinamento giudiziario, del funzionamento e della legge elettorale del Consiglio superiore della magistratura, cit. ed il parere del Csm ivi richiamato.
[2] Come si legge nella relazione di accompagnamento, la nuova circolare si è proposta i seguenti obiettivi:
- revisione e semplificazione del testo, con un intervento di sistematica razionalizzazione della disciplina in alcuni punti de1l’articolato, ad esempio in materia di benessere organizzativo, tutela della maternità, della genitorialità e dei compiti di cura. In numerosi punti si è provveduto a chiarimenti di natura lessicale o di coordinamento, tesi a rendere il testo sempre più chiaro e comprensibile;
- assicurare il più ampio coinvolgimento non solo dell’avvocatura, ma anche del Procuratore della Repubblica nel procedimento di formazione dei progetti tabellari, sul presupposto che il miglioramento del servizio giustizia non può prescindere dallo sviluppo di azioni sinergiche tra magistratura e avvocatura, cosi come tra uffici giudicanti e requirenti;
-promuovere assetti organizzativi degli uffici giudicanti tali da non favorire la ricerca e l’offerta di “incarichi” interni agli uffici sovrapponibili a compiti spettanti ai dirigenti, nell’intento di valorizzare le responsabilità di questi ultimi e dei presidenti di sezione, sono oggetto di una specifica selezione compiuta dal Consiglio superiore proprio in funzione dell’idoneità all’esercizio di detti compiti;
- assicurare, in ogni caso, la più ampia trasparenza delle decisioni incidenti sul1’organizzazione degli uffici, in particolare di quelle che riguardano l’attribuzione di incarichi di coordinamento o di collaborazione; - valorizzare il principio della pari dignità delle funzioni e l’equa e congrua distribuzione degli affari, riducendo e rimodulando la previsione di esoneri ai soli casi in cui questi risultino effettivamente funzionali all’esercizio proficuo dei necessari compiti di direzione e coordinamento dei diversi ambiti dell’attività degli uffici; ribadendo la necessità che la distribuzione degli affari e la formazione dei ruoli siano equilibrate sul piano quantitativo e qualitativo ed introducendo, poi, un dovere di particolare attenzione in tal senso nella formazione dei ruoli dei magistrati ordinari al termine del tirocinio;
- disciplinare l’utilizzo della magistratura onoraria all’interno degli uffici, nel rispetto della riforma di cui al d.lgs. n. 116/2017, entrata in vigore dopo l’approvazione della circolare sulle tabelle relativa al triennio 2017/2019. Considerate le numerose e significative innovazioni poste da tale norma (la principale delle quali relativa (nei Tribunali ordinari di primo grado) al necessario ed iniziale inserimento nell’ufficio per il processo di tutti i giudici onorari nominati dopo l’entrata in vigore di essa, si è provveduto all’integrale riscrittura degli articoli relativi all’utilizzo della magistratura onoraria;
- migliorare la disciplina di modelli organizzativi già sperimentati, così da rendere la prima più chiara ed i secondi più funzionali ad una efficace risposta giurisdizionale (cosi per il coordinatore de1l’ufficio Gip/Gup; la disciplina dei concorsi interni; la gestione dei ruoli vacanti in funzione del principio della ragionevole durata dei processi; la disciplina dell’esecutività delle variazioni tabellari; il riequilibrio dei ruoli);
- ampliare la portata sistematica della circolare, inserendo la regolamentazione della disciplina dell’ufficio del processo e quella delle ferie dei magistrati, oggetto di separate delibere il cui contenuto essenziale viene trasfuso nell’unico corpus normativo;
- migliorare la disciplina delle specifiche esigenze organizzative della Corte di cassazione, introducendo regole più specifiche e stringenti per le nomine da compiersi all’interno del1’ufficio.
[3] Con delibera del 4 novembre 2020, tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da Covid - 19, il termine per il deposito delle proposte tabellari è stato differito al 31 marzo 2021, mentre con delibera del 22 dicembre 2020 l’efficacia delle tabelle relative al triennio 2018 - 2020 è stata prorogata sino ad emanazione di una nuova circolare per il triennio 2021 - 2023.
[4] Il CSM è intervenuto con specifiche direttive per la gestione della emergenza COVID: cfr. ad es. la delibera in data 4 novembre 2020, su cui vedi C. Gallo, Prima lettura delle nuove linee guida del CSM in materia di emergenza Covid (4.11.2020), in Giustizia insieme, 9 novembre 2020 https://www.giustiziainsieme.it/it/organizzazione-della-giustizia/1389-prima-lettura-delle-nuove-linee-guida-del-csm-in-materia-di-emergenza-covid-delibera-4-11-2020
[5] La relazione di cui si parla nel testo è diversa dal “programma delle attività da svolgersi nel corso dell’anno” che in base all’art. 4 del d.lgs. n.240/2006 il magistrato capo dell’ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto sono tenuti a redigere, “tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità”. Tale programma non sostituisce la proposta tabellare né ovviamente, sostituisce il controllo del Ministro a quello del Csm, istituzionalmente competente in base all’art. 105 della Costituzione. Esso deve essere inteso in realtà - anche alla luce di una lettura costituzionalmente orientata, sul cui sfondo vi è l’esigenza di coordinamento degli artt. 105 e 110 della Cost. - come uno strumento di gestione volto a realizzare il coordinamento tra le funzioni del dirigente magistrato e quelle del dirigente amministrativo, in un’ottica collaborativa in cui la proposta tabellare non può non tener conto delle risorse disponibili che costituiscono ovviamente una condizione di razionalità e coerenza organizzativa, fermo restando che spetta al magistrato dirigente “la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico”. L’organizzazione dell’ufficio per l’arco del triennio resta istituzionalmente affidata alle tabelle, mentre il programma delle attività annuali rappresenta lo strumento informativo dinamico attraverso il quale si realizza il coordinamento delle diverse competenze e la concreta gestione dell’ufficio.
[6] Le proposte di organizzazione tabellare degli uffici differiscono dai programmi per la gestione dei procedimenti pendenti di cui all’art. 37 d.l. n. 98/2011 convertito, con modificazioni, nella legge n. 111/2011, mediante i quali i capi degli uffici giudiziari, sentiti i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno determinano: a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso; b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa. Con i programmi di gestione, sulla cui attuazione il capo dell’ufficio giudiziario è tenuto a vigilare e che assumono rilevanza per la conferma nell’incarico direttivo, viene dato atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento.
In base all’art. 8 della circolare sulle tabelle, i programmi per la gestione dei procedimenti civili, al pari di quelli per la gestione dei procedimenti penali di cui alla delibera consiliare del 16 ottobre 2019, si inseriscono nel quadro organizzativo generale delineato dal Dog, costituendone strumenti annuali di attuazione anche di quest’ultimo ai fini della progressiva e sostenibile eliminazione dell’arretrato. Essi vanno allegati al Dog e debbono essere trasmessi al Consiglio giudiziario per essere inseriti nell’archivio digitale dell’ufficio giudiziario di cui all’art. 46 della circolare
[7] Per gli uffici di competenza distrettuale, la richiesta e l’acquisizione riguardano il Consiglio dell’Ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto, il quale può recepire osservazioni e contributi dai Consigli dell’Ordine degli avvocati aventi sede nel distretto
[8] Nella formulazione delle proposte i dirigenti degli uffici, ai fini di una più approfondita lettura dei dati relativi ai flussi ed alle pendenze, potranno eventualmente avvalersi del supporto della Commissione flussi, e sono tenuti a consultare i Comitati pari opportunità decentrati, nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali.
[9] La proposta tabellare della Corte di cassazione deve essere formulata dal Primo Presidente della Corte, sentito il Presidente aggiunto, sulla base delle riunioni intercorse con i Presidenti di sezione, anche non titolari, e delle preventive riunioni sezionali con i consiglieri tutti. Esse deve essere quindi inviata al Consiglio direttivo della Corte di cassazione per la formulazione del prescritto parere. apposite riunioni o con altre idonee forme di partecipazione, facendo espressa menzione dell’espletamento di tali adempimenti.
[10] La segnalazione tabellare viene trasmessa al Consiglio dell'ordine degli avvocati del la sede interessata dalla procedura tabellare ed al Procuratore della Repubblica, per eventuali contributi valutativi.
[11] I giudici onorari di pace, in servizio presso il Tribunale, possono presentare osservazioni solo per le loro attribuzioni.
[12] Nel caso previsto dall’articolo 10, comma 6, del d.lgs. n. 116/2017 (assegnazione dei giudici onorari di pace all’ufficio per il processo), il Consiglio giudiziario trasmette la proposta tabellare, unitamente alle eventuali osservazioni e controdeduzioni presentate, alla Sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 25/2006, e successive modifiche. La sezione autonoma, entro trenta giorni, trasmette nuovamente gli atti al Consiglio giudiziario unitamente ad una propria valutazione-
[13] Nel caso in cui il Consiglio Giudiziario esprima parere favorevole non unanime o parere sfavorevole su alcune singole e specifiche parti della proposta, il dirigente dell’ufficio potrà dichiarare immediatamente esecutive le parti della proposta oggetto di parere favorevole unanime, sempre che le altre parti, oggetto di parere sfavorevole ovvero di parere favorevole non unanime, non presentino aspetti di interdipendenza con le altre previsioni tabellari.
Con riguardo alle modifiche proposte con il ddl di riforma dell’ordinamento giudiziario cfr. ultima parte
[14] La mancata approvazione deve riguardare singoli e specifici punti, in relazione ai quali rimane in vigore la tabella valida per il precedente triennio, che viene invece sostituita in relazione alla parte approvata.
[15] A tale fine, tutti i provvedimenti che assumono rilievo sotto il profilo organizzativo e tabellare, non approvati dal Consiglio Superiore della Magistratura, sono inseriti nel fascicolo personale del magistrato, unitamente ai relativi pareri del Consiglio Giudiziario, ai sensi dell’articolo 6 della circolare in tema di tenuta del fascicolo personale dei magistrati
[16] Per alcune considerazioni critiche relativamente a tale previsione, in quanto la genericità e l’ampiezza con cui essa è formulata finirebbe per attribuire rilievo anche alla mancata approvazione di variazioni tabellari di minima importanza, laddove - all’opposto – in difetto della reiterazione potrebbe restar esente da conseguenze negative una violazione anche grave delle regole tabellari, cfr. il parere del CSM richiamato nello scritto Ancora sulle proposte di riforma dell’ordinamento giudiziario etc., supra, nota n. 9.