GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    Scheda n. 16 - ​Le pene sostitutive di pene detentive brevi (art. 20-bis c.p., artt. 53 ss. l. 689/81 e art. 545-bis c.p.p.)

    Scheda n. 16 - Le pene sostitutive di pene detentive brevi (art. 20-bis c.p., artt. 53 ss. l. 689/81 e art. 545-bis c.p.p.)

      OBIETTIVO DELLA RIFORMA

    Attraverso la codificazione e ridefinizione del sistema delle sanzioni sostitutive, finora disciplinato esclusivamente dalla Legge speciale n. 689/1981, il legislatore della riforma mira a favorirne l’applicazione da parte del giudice della cognizione, a fini di deflazione processuale e penitenziaria.  

    L’ampliamento dei limiti di applicabilità alle pene detentive fino a quattro anni di reclusione, unitamente alla ridefinizione della tipologia di sanzioni (detenzione domiciliare e semilibertà, mutuate dal novero delle misure alternative alla detenzione, lavori di pubblica utilità, introdotti in via generalizzata per tutte le tipologie di reati, e pene pecuniarie) mira ad incentivare la scelta di riti alternativi, e, in particolare, del patteggiamento, con applicazione delle pene sostitutive già in sede di cognizione. Ne dovrebbe conseguire l’alleggerimento del carico della magistratura di sorveglianza, e, sul versante penitenziario, la riduzione del sovraffollamento carcerario, evitando l’ingresso in carcere dei condannati, con incentivazione di misure volte alla risocializzazione del condannato.

    ART. 20-BIS C.P. E ART. 53 L. 689/81:

    TIPOLOGIE DI PENE SOSTITUTIVE DI PENE DETENTIVE BREVI

    ARTICOLO DI NUOVA INTRODUZIONE

    Art. 20-bis c.p. – Pene sostitutive delle pene detentive brevi.

    1. Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell’arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n.  689, e sono le seguenti:

    1) la semilibertà sostitutiva;

    2) la detenzione domiciliare sostitutiva;

    3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo;

    4) la pena pecuniaria sostitutiva.

    2. La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a quattro anni. 

    3. Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a tre anni. 

    4. La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a un anno.

     

    TESTO PREVIGENTE

    TESTO RIFORMATO

    Art. 53 L. 689/1981 - Sostituzione di pene detentive brevi.

    1. Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della

    specie corrispondente.

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    2. La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'articolo 57. Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo il

    giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-ter del codice penale.

    3. Le norme del codice di procedura penale relative al giudizio per decreto si applicano anche quando il pretore, nei procedimenti per i reati perseguibili d'ufficio, ritiene di dover infliggere la multa o l'ammenda in sostituzione di una pena detentiva. Nel decreto devono essere indicati i motivi che determinano la sostituzione.

    4. Nei casi previsti dall'articolo 81 del codice penale, quando per ciascun reato è consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave. Quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine della sostituzione, la parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione.

    Art. 53 L. 689/1981- Il giudice delle pene detentive brevi.

    1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire tale pena con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell’articolo 56-quater

    2. Con il decreto penale di condanna, il giudice, su richiesta dell’indagato o del condannato, può sostituire la pena detentiva determinata entro il limite di un anno, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità. Si applica l’articolo 459, commi 1-bis e 1-ter del codice di procedura penale.

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    3. Ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva, entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell’articolo 81 del codice penale.

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    Il giudice della cognizione potrà irrogare, con sentenza di condanna o di applicazione della pena:

    - la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a quattro anni;

    - il lavoro di pubblica utilità sostitutivo in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a tre anni;

    - la pena pecuniaria sostitutiva in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a un anno

    La principale innovazione, accanto al nomen iuris (non più “sanzioni” ma “pene” sostitutive), consiste nell’estensione dei limiti di pena che ammettono la sostituzione, aumentati da due a quattro anni, con gradazione delle sanzioni applicabili in base all’entità della pena.

    Inoltre sono abrogate la semidetenzione e la libertà controllata, sostituite dalla semilibertà e dalla detenzione domiciliare sostitutive, mutuate dal novero delle misure alternative alla detenzione, applicate dal giudice di sorveglianza.

    I LPU sono introdotti quale sanzione sostitutiva generalizzata, non più applicabile soltanto a determinate fattispecie (quali le contravvenzioni della guida in stato di ebbrezza e in stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti, 186, co. 9-bis d.lgs. n. 285/1992 e 187, co. 8-bis d.lgs. n. 285/1992, e i reati in materia di stupefacenti, art. 73, co. 5-bis d.P.R. n. 309/1990), ma per tutti i reati per i quali sia stata irrogata una pena non superiore a tre anni.

    La riforma, inoltre, consente che anche il G.I.P., in sede di emissione del decreto penale di condanna, su richiesta dell’indagato o del condannato, possa sostituire la pena detentiva determinata entro il limite di un anno, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità.

    Al riguardo trovano applicazione i commi 3-bis e il nuovo 3-ter dell’art. 459 c.p.p., che prevedono, rispettivamente, i criteri di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria in sede di emissione del decreto penale di condanna e la possibilità per il condannato, nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva, di proporre istanza di sostituzione con i LPU.

    Infine, la pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata in caso di pena detentiva fino ad 1 anno (e non più sei mesi).

    LA DISCIPLINA SOSTANZIALE E PROCESSUALE DELLE NUOVE PENE SOSTITUIVE:

    ARTT. 53 ss. L. 689/81 e 545-bis c.p.p.

    La capillarità della riforma non consente, in questa sede, un richiamo integrale alle norme della Legge 689/1981, cui si fa rinvio. Di seguito verranno, quindi, illustrati i tratti principali della disciplina sostanziale e processuale delle pene sostitutive.

    1. LA DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI PENA

    L’art. 53, u.c. prevede si debba tenere conto, ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva, entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, degli aumenti determinati ai sensi dell’art. 81 c.p. per concorso formale di reati e continuazione.

    2. LA SEMILIBERTÀ SOSTITUTIVA E LA DETENZIONE DOMICILIARE SOSTITUTIVA

    L’art. 55 disciplina la semilibertà sostitutiva. La pena è così strutturata: obbligo di permanenza di almeno otto ore in istituto di pena e, per il restante tempo, impegno del condannato in attività risocializzanti (studio, lavoro, formazione, ecc…), secondo un programma concordato con l’UEPE (cfr. sul punto l’art. 545-bis c.p.p., § 10).  

    L’art. 56 prevede la detenzione domiciliare sostitutiva, che comporta l’obbligo di permanenza nel luogo di privata dimora o in luogo di cura, comunità o casa famiglia, per non meno di dodici ore al giorno, tenuto conto delle esigenze familiari, di studio, formazione, lavoro e salute, con facoltà per il condannato di allontanarsi dal domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle indispensabili esigenze di vita e di salute.

    La detenzione domiciliare può essere rafforzata dalla previsione di procedure di controllo con mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, qualora ritenuti dal giudice necessari per prevenire il pericolo di commissione di altri reati o per tutelare la persona offesa.

    L’indisponibilità di tali mezzi, tuttavia, non può ritardare l’esecuzione della pena. Sarà necessario verificare, quindi, se i dispositivi siano immediatamente disponibili, laddove la pena sia ritenuta congrua solo con l’applicazione degli stessi.

    Le pene in esame potrebbero non avere fortuna nella prassi, non risultando appetibili né in sede di patteggiamento, né all’esito del dibattimento, a seguito della pronuncia di un dispositivo di condanna a pena detentiva superiore ai tre anni ed inferiore o uguale a quattro anni, ovvero al limite previsto per la sostituzione.

    Si osserva, infatti, che le pene fino a tre anni possono essere sostituite con i LPU, mentre rimane tuttora accessibile al condannato ad una pena superiore ai tre anni, ma inferiore ai quattro (sostituibile solo con semilibertà e detenzione domiciliare) la più appetibile misura alternativa dell’affidamento in prova, da richiedere al Tribunale di sorveglianza a seguito del passaggio in giudicato della sentenza.

    Il successivo art. 67, inoltre, vieta l’applicazione delle misure alternative ai condannati con pene sostitutive, salvo quanto previsto dal nuovo comma 3-ter dell’art. 47 ord. pen., che prevede che con l’applicazione della semidetenzione o semilibertà sostitutive non vi sarà possibilità di chiedere l’affidamento in prova se non nei casi in cui il condannato “dopo l’espiazione di almeno metà della pena, abbia serbato un comportamento tale per cui l’affidamento in prova appaia più idoneo alla rieducazione del condannato e assicuri comunque la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati”.

    In ogni caso, ai sensi dell’art. 59, i reati c.d. ostativi alla concessione di misure alternative alla detenzione di cui all’art. 4-bis l. ord. pen. precludono altresì la sostituzione della pena (cfr. § 8).

    3. I LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

    L’art. 56-bis riprende la nozione di LPU dall’art. 54, comma 2 D. Lgs. 274/2000, definendoli come una “prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato”.

    Riguardo al luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, si prevede che il lavoro debba essere svolto “di regola” nella regione in cui risiede il condannato. 

    Quanto alla durata, la prestazione deve consistere in non meno di sei e non più di quindici ore di lavoro settimanale. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore, non eccedente le otto ore giornaliere.

    Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro. 

    Si specifica che la prestazione lavorativa non debba pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.

    In caso di risarcimento del danno o di eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, è prevista la revoca della confisca eventualmente disposta, salvi i casi di confisca obbligatoria. 

    L’articolo in esame demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, d’intesa con la Conferenza unificata, la definizione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

    Nelle more dell’adozione del decreto ministeriale attuativo, entrando le nuove norme immediatamente in vigore, l’art. 56-bis prevede che si dovrà fare riferimento, per quanto compatibili, ai decreti del Ministro della giustizia 26 marzo 2001 e 8 giugno 2015 n. 88, adottati, rispettivamente, per il lavoro di pubblica utilità quale pena principale irrogabile dal giudice di pace e quale contenuto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato (cfr. disciplina transitoria).

    Oltre alle prevedibili difficoltà, di carattere pratico, legate al reperimento dell’ente disponibile allo svolgimento dei LPU (ricerca che si rivela già oggi difficoltosa nell’ambito della predisposizione del programma di trattamento M.A.P.), una volta ottenuta tale disponibilità, si porrà altresì il problema dell’effettività della pena sostitutiva, attesa l’ineseguibilità dei lavori in pendenza di impugnazione della sentenza che li dispone e le possibili difficoltà di coordinamento con l’ente una volta terminato il giudizio di impugnazione con esito di conferma.

    Al riguardo, l’art. 593 c.p.p. limita il problema della dilatazione dei tempi di esecuzione della sentenza, prevedendo la non appellabilità delle sentenze di condanna alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, che sono quindi soltanto ricorribili per cassazione.

    4. PRESCRIZIONI COMUNI ALLE PENE SOSTITUTIVE DELLA SEMILIBERTÀ, SEMIDETENZIONE E LPU

    L’art. 56-ter prevede prescrizioni comuni, da impartire unitamente alle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e dei LPU, quali, ad esempio, il divieto di tenere armi, di frequentare pregiudicati e persone sottoposte a misure di sicurezza, l’obbligo di dimora in un determinato territorio (di regola regionale), il ritiro del passaporto e la sospensione della validità all’espatrio di ogni altro documento equipollente, eventualmente il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

    5. LA PENA PECUNIARIA SOSTITUTIVA

    L’art. 56-quater detta i criteri di ragguaglio della pena pecuniaria sostitutiva, prevedendo che l’ammontare sia determinato dal giudice individuando il valore giornaliero e moltiplicandolo per i giorni di pena detentiva.

    Tale valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare.

    Si applica la possibilità di pagamento rateale prevista dall’articolo 133-ter c.p. (da 3 a 30 rate mensili comunque non inferiori a 15 euro) salva la possibilità di estinguere la pena, in ogni momento, mediante un unico pagamento.

    All’evidenza l’applicazione della pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva presuppone la disponibilità, da parte del giudice, di informazioni circa le predette “condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare”.

    6. DURATA DELLE PENE SOSTITUTIVE DELLA SEMILIBERTÀ, DELLA DETENZIONE DOMICILIARE E DEI LPU

    L’art. 57, in punto di durata delle pene sostitutive, prevede che:

    semilibertà e detenzione domiciliare abbiano la stessa durata della pena detentiva irrogata;

    LPU abbiano durata corrispondente a quella della pena detentiva, secondo i parametri di ragguaglio dell’art. 56-bis (che sono quelli dell’art. 54 D. Lgs. 274/2000: 1 giorno di LPU = 2 ore di lavoro, con il limite di 8 ore giornaliere e da un minimo di 6 ad un massimo di 15 ore a settimana).

    7. CRITERI DI SCELTA DELLA PENA SOSTITUTIVA, ONERE DI MOTIVAZIONE E DISPOSTIVO

    L’art. 58, quanto alla scelta della pena e alla motivazione sul punto, prevede il potere discrezionale del giudice, che individua la pena sostitutiva più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato, con il minor sacrificio della libertà personale.

    Il giudice è chiamato a motivare la scelta del tipo e delle modalità applicative della pena sostitutiva. In particolare, quando la misura sostituisce una pena nel limite dei tre anni o di un anno, l’applicazione della semilibertà o della detenzione domiciliare deve essere motivata, indicando le ragioni per cui non sono idonei, nel caso concreto, rispettivamente i lavori di pubblica utilità o la pena pecuniaria.

    Nel compiere le valutazioni di cui sopra, il giudice dovrà tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del condannato, secondo quanto prescritto dall’art. 133 c.p.. Dovrà inoltre tenere conto dell’età, della salute fisica o psichica, della condizione di maternità o (secondo quanto previsto dall’art. 47-quinquies, comma 7, legge n. 354 del 1975) di paternità dello stesso.

    L’art. 61, in punto di formulazione del dispositivo, prevede che il giudice, nel dispositivo della sentenza o del decreto penale, indichi la specie e la durata sia della pena sostituita, sia della pena sostitutiva ovvero, nel caso della pena sostitutiva pecuniaria, il suo ammontare.

    8. SITUAZIONI SOGGETTIVE OSTATIVE ALL’APPLICAZIONE DELLE PENE SOSTITUTIVE

    Ai sensi dell’art. 59, vi è divieto di applicazione di una pena sostitutiva per chi:

    a) ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della pena sostitutiva, effettuata per i motivi contemplati dall’articolo 66 della L. n. 689/81 (cfr. § 11) o ha commesso un delitto non colposo durante l’esecuzione delle medesime pene sostitutive. In tali casi è fatta comunque salva la possibilità di applicare una pena sostitutiva di specie più grave di quella revocata;

    b) non abbia proceduto al pagamento di una pena pecuniaria, anche sostitutiva, nei precedenti cinque anni. In tal caso sono comunque salvi i casi di conversione per insolvibilità del condannato disciplinati dagli articoli 71 e 103 della Legge n. 689/81;

    c) sia sottoposto a misura di sicurezza personale, salvi i casi di parziale incapacità di intendere e di volere;

    d) sia imputato di uno dei reati per i quali non è consentita l'applicazione dei benefici penitenziari (art. 4-bis, legge n. 354 del 1975), salvo il riconoscimento della circostanza di cui all’art. 323-bis c.p. 

    Quanto alla verifica della sussistenza delle situazioni ostative di cui alle lettere a), si osserva che l’art. 82, in materia di modifiche in tema di provvedimenti iscrivibili nel certificato del casellario giudiziale, non prevede l’iscrizione dei provvedimenti di revoca delle sanzioni sostitutive, ma solo dei provvedimenti di conversione della pena pecuniaria in caso di inadempimento (cfr. § 11). Tuttavia, se la conversione non vi è ancora stata, nonostante l’inadempimento, nemmeno i provvedimenti di conversione saranno conoscibili dal giudice della cognizione, se non su segnalazione della parte interessata.

    9. SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E NON MENZIONE

    Alla pena sostitutiva non è applicabile la sospensione condizionale della pena (art. 61-bis), ma può essere concessa la non menzione (art. 175 c.p., come modificato dall’art. 1 lett. n) del decreto legislativo delegato).

    1O. CONDANNA A PENA SOSTITUTIVA: ART. 545-BIS C.P.P.

    ARTICOLO INTRODOTTO

    Art. 545-bis c.p.p. - Condanna a pena sostitutiva.

    1. Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ne dà avviso alle parti. Se l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa un’apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso.

    2. Al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva  ai sensi dell’articolo 58 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nonché ai fini della  determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall’ufficio  di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni  ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale, economica e patrimoniale dell’imputato. Il giudice può richiedere altresì all’ufficio di esecuzione penale esterna il programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell’ente. Agli stessi fini, il giudice può acquisire altresì dai soggetti indicati dall’articolo 94 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 la certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d’azzardo e il programma terapeutico, che il condannato abbia in corso o a cui intenda sottoporsi. Le parti possono depositare documentazione all’ufficio di esecuzione penale esterna e fino a cinque giorni prima dell’udienza possono presentare memorie in cancelleria. 

    3. Acquisiti gli atti, i documenti e le informazioni di cui ai commi precedenti, all’udienza fissata, sentite le parti presenti, il giudice, se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti; si applicano gli articoli 57 e 61 della legge 24 novembre 1981 n. 689. In caso contrario, il giudice conferma il dispositivo. Del dispositivo, integrato o confermato è data lettura in udienza ai sensi e per gli effetti dell’articolo 545.

    4. Quando il processo è sospeso ai sensi del primo comma, la lettura della motivazione redatta a norma dell’art. 544 comma 1 segue quella del dispositivo integrato o confermato e può essere sostituita con un’esposizione riassuntiva. Fuori dai casi di cui all’articolo 544, comma 1, i termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dalla lettura del dispositivo, confermato o integrato, di cui al comma 3.

    L’art. 545-bis c.p.p. disciplina la fase applicativa delle pene sostitutive, prevedendo la possibilità, per il giudice della cognizione, di sostituire la pena irrogata a seguito della lettura del dispositivo di condanna, secondo le seguenti modalità e scansioni processuali.

    i) Subito dopo la lettura del dispositivo della sentenza che applica una pena detentiva non superiore a quattro anni, il giudice, se ricorrono le condizioni – in astratto – per sostituire la pena detentiva breve con una pena sostitutiva di cui all’art. 53 legge n. 689/1981 (entità della pena, non concessione della sospensione condizionale, assenza delle cause ostative di cui all’art. 59, su cui v. infra), ne dà avviso alle parti.

    Rispetto alle pene sostitutive diverse da quella pecuniaria, l’imputato (o il suo difensore munito di procura speciale) deve acconsentire alla sostituzione con una pena diversa da quella pecuniaria. Quanto, invece, alla pena pecuniaria, sembrerebbe sufficiente la sussistenza delle sole condizioni materiali per l’adempimento (“se l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena”).

    ii) In mancanza degli elementi necessari per decidere immediatamente, il giudice, avvisate le parti e raccolto il consenso dell’imputato, dispone la sospensione del processo e la fissazione di un’apposita udienza non oltre sessanta giorni, con avviso alle parti e all’UEPE competente (per gli stessi motivi può essere sospeso il processo in sede di patteggiamento ai sensi dell’art. 448, nuovo comma 1-bis c.p.p. e di procedimento per decreto penale di condanna ex art. 459, nuovo comma 1-ter c.p.p.). Durante il periodo di sospensione, dovranno quindi pervenire al giudice dall’ufficio dell’esecuzione penale esterna (o dalla polizia giudiziaria) tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale, economica e patrimoniale dell’imputato, oltre al “programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell’ente”.

    iii)All’udienza fissata per la decisione sulla sostituzione della pena detentiva, il giudice – lo stesso che ha disposto la condanna – deciderà se e come sostituire la pena detentiva, avendo acquisito dall’UEPE (o dalla polizia giudiziaria) gli elementi utili per individuare il trattamento sanzionatorio più adeguato:

    - se il giudice ritiene di poter sostituire: integra il dispositivo “indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti”;

    - se il giudice ritiene di non poter sostituire, conferma il dispositivo.

    Si rileva, allo stato e in attesa di un adeguamento delle strutture territoriali dell’ufficio dell’esecuzione penale esterna, la ristrettezza delle tempistiche per ottenere le informazioni necessarie dall’UEPE che di regola necessita di un periodo ben più lungo di 60 giorni per l’elaborazione di un programma di trattamento nell’ambito del rito speciale della MAP[1].

    11. L’ESECUZIONE DELLE PENNE SOSTITUTIVE E LA MODIFICABILITÀ DELLE STESSE IN SEDE ESECUTIVA

    La materia è disciplinata dagli artt. 62-64 e dall’art. 71.

    In particolare, l’art. 62 prevede che l’esecuzione della semilibertà e della detenzione domiciliare sia curata dal magistrato di sorveglianza del luogo di domicilio del condannato, a seguito della trasmissione della sentenza a cura del Pubblico Ministero.

    Il magistrato di sorveglianza procede a norma dell’articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale, e, previa verifica dell’attualità delle prescrizioni ed entro il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della sentenza, provvede con ordinanza con cui conferma e, ove necessario, modifica le modalità di esecuzione e le prescrizioni della pena.

    L’art. 63 descrive il procedimento di esecuzione della pena degli LPU, in cui sono coinvolti per la consegna del provvedimento all’imputato, l’ingiunzione al rispetto delle prescrizioni e la verifica del rispetto delle stesse, “l’ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, al comando dell’Arma dei carabinieri competenti in relazione al comune in cui il condannato risiede, nonché all’ufficio di esecuzione penale esterna”.

    L’UEPE è tenuto a relazionare periodicamente il giudice che ha applicato la pena sostitutiva e, all’esito dei lavori, quest’ultimo dovrà dichiarare eseguita la pena, estinto ogni altro effetto penale (ad eccezione delle pene accessorie perpetue) e revocare la confisca ex art. 56-bis.

    L’art. 64 disciplina le modalità di modifica -per comprovate ragioni- delle prescrizioni, prevedendo espressamente la competenza del magistrato di sorveglianza in relazione alle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, del giudice che ha applicato la pena sostitutiva, invece, in relazione ai lavori di pubblica utilità.

    Gli artt. 71, 102 e 103 disciplinano, infine, l’esecuzione della pena pecuniaria sostitutiva, rinviando all’art. 660 c.p.p., che a sua volta demanda alle leggi e ai regolamenti l’esecuzione delle pene pecuniarie.

    12. VICENDE ACCIDENTALI DELLE PENE SOSTITUTIVE IN FASE ESECUTIVA

    La legge 689/1981, infine, così come novellata, prevede la revoca delle sanzioni sostitutive (art. 66), disposta dal giudice che ha applicato i lavori di pubblica utilità o dal magistrato di sorveglianza, in caso di mancata esecuzione della pena sostitutiva, ovvero di violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti, con conversione della parte residua nella pena sostituita o in pena sostitutiva più grave.

    Il mancato pagamento della pena pecuniaria determina la conversione della stessa in semilibertà o semidetenzione sostitutiva, salvo l’inadempimento sia dovuto alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato, con conseguente conversione- in questo caso- della pena pecuniaria in lavori di pubblica utilità o di detenzione domiciliare sostituiva (art. 71).

    L’art. 72, inoltre, prevede la responsabilità penale, ai sensi dell’art. 385 c.p., del condannato alla semilibertà e alla detenzione domiciliare, che si allontani dall’istituto di pena o dal domicilio per più di 12 ore senza giustificato motivo. Analogamente, la mancata presentazione presso il luogo di svolgimento dei lavori di pubblica utilità ovvero il suo abbandono integra il reato di cui all’art. 56 D. Lgs. 274/2000, punito con la reclusione fino ad un anno.

    Gli artt. 68 e 69 disciplinano la possibilità di sospensione delle pene e, per i condannati alla semilibertà e alla semidetenzione, di conseguire licenze.

    In caso di esecuzione di una pluralità di pene sostitutive concorrenti si applicano i criteri di cui all’art. 70.

    DISCIPLINA TRANSITORIA

    L’art. 95 prevede che, in quanto più favorevoli, le nuove norme trovino applicazione nei procedimenti pendenti in primo grado e in grado di appello nel momento di entrata in vigore, quindi il 30 dicembre.

    Per i procedimenti pendenti in Cassazione è previsto un termine di 30 giorni dall’irrevocabilità della sentenza per la proposizione al giudice dell’esecuzione, da parte del condannato a pena non superiore a 4 anni, di istanza di applicazione di una pena sostitutiva.

    Ai condannati alle abrogate sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata è prevista l’applicazione della normativa previgente, salvo possibilità per i condannati alla semidetenzione di chiedere al magistrato di sorveglianza l’applicazione della semilibertà, di contenuto analogo.

    Infine, per quanto riguarda gli LPU, le modalità attuative sono demandate ad un decreto attuativo del Ministero (art. 56-bis L. 689/1991). Nelle more si dovrà fare riferimento, per quanto compatibili, ai decreti del Ministro della giustizia 26 marzo 2001 e 8 giugno 2015 n. 88, adottati, rispettivamente, per il lavoro di pubblica utilità quale pena principale irrogabile dal giudice di pace e quale contenuto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato.

    [1] cfr. circolare 3/2022 del Ministero della Giustizia- Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, p. 11 ss., sul potenziamento del ruolo di assistenza dell’UEPE all’autorità giudiziaria nelle diverse fasi della predisposizione dei programmi e dell’esecuzione delle pene sostitutive.


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