GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    La questione morale per il giudice tra il secondo e il terzo millenio. Intervista a G. Costantino

    La questione morale per il giudice tra il secondo e il terzo millenio. Intervista a G. Costantino

    La questione morale per il giudice tra il secondo e il terzo millenio *

    Intervista di Paola Filippi a Giorgio Costantino 

    1.   Qual è il significato e cosa si intende per “questione morale”? Quando, come e perché, all'interno della magistratura, si è cominciato a parlare di questione morale?

    La «questione morale» è coessenziale e coeva all’esercizio della giurisdizione.

    Nel 450 a. C., Appio Claudio fece pubblicare nel foro le leggi delle dodici tavole, affinché ciascuno potesse conoscere preventivamente le leggi che i giudici erano chiamati ad applicare e le decisioni giudiziali non fossero manifestazione di arbitrio e potessero, quindi, essere condivise o criticate. Nel 1215, nella Magna Charta Libertatum, fu stabilito che «nulli negabimus justitiam».

    L’antinomia tra gli artt. 1, comma 2, per il quale «la sovranità appartiene al popolo …» e 101, comma 1, Cost., per il quale «la giustizia è amministrata in nome del popolo», da una parte, e 101, comma 2, Cost., dall’altra, implica non solo che il processo «giusto» deve offrire tutte le garanzie previste dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali, ma anche e soprattutto che il provvedimento «giusto» è quello non più impugnabile. Significa che i controlli sulla correttezza della decisione, di qualunque decisione, non possono che essere interni al processo.

    Sono, pertanto, estranee al tema dell’esercizio della giurisdizione le questioni relative alla responsabilità, disciplinare, civile, contabile, penale, dei magistrati.

    La responsabilità, disciplinare, civile, contabile, nonché quella penale, implicano il tradimento della giurisdizione e, in questa prospettiva, giustifica l’uso di mezzi esterni al processo e l’applicazione di sanzioni nei confronti del magistrato che ha tradito il suo compito e le sue funzioni.

    I magistrati, ma i giuristi in genere, hanno il compito di occuparsi di norme e di fatti, di interpretare le prime e di valutare i secondi. Anche l’avvocato, che ha il dovere di difendere il proprio cliente, deve farlo nell’ambito del processo; questo, ancora una volta, deve essere «giusto», perché, per i giuristi, la verità e la giustizia possono essere soltanto il risultato del processo, regolato dalla legge, nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.

    Sennonché «diritto codificato e sistemi giudiziari accentrati impongono una disciplina ma restano degli spiragli: più o meno discretamente, sotto vari eufemismi, i tribunali dettano ancora legge; poco avvertito nelle epoche politicamente quiete, il fenomeno suscita scandalo appena un corpo sociale affetto da tensioni le proietti nella magistratura» (F. Cordero F., Riti e sapienza del diritto, Bari, 1981, p. 763).

    Mentre l’interpretazione delle norme e la valutazione dei fatti non implicano la ricerca del consenso, questa costituisce l’obiettivo prevalente della attività politica.

    Nell’ambito di questa, prevale la regola dell’appartenenza, cosicché verità e giustizia, in questo diverso contesto, possono significare ciò che è gradito ai propri adepti e ne suscita il consenso.

    «Questione morale» significa consapevolezza del proprio ruolo e delle proprie funzioni. Chiunque svolga una qualunque attività ha il dovere morale di svolgerla con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle proprie specifiche competenze.

    Per i magistrati e per i giuristi, ciò significa piena osservanza delle leggi nazionali e sovranazionali e, prima di tutto, della Costituzione. Una delle pagine più buie della cultura giuridica può essere ritenuta quella per la quale buona parte delle disposizioni della legge fondamentale della Repubblica erano considerata meramente «programmatiche» e non immediatamente precettive.

    Osservanza delle leggi e della Costituzione, tutta intera, in un sistema multilivello, farraginoso e contraddittorio, significa soprattutto garanzia della trasparenza delle decisioni, affinché queste non siano, né possano apparire, manifestazioni di arbitrio e possano, quindi, essere condivise o criticate, in base a dati oggettivi.

    In questa prospettiva, «questione morale» significa rifiuto di ogni regola di appartenenza e trasparenza delle decisioni, affinché gli «spiragli» che restano aperti nell’esercizio dell’attività di interpretazione delle norme ed in quella di valutazione dei fatti siano colmati attraverso il percorso trasparente del «giusto processo».

    In diversi contesti, nei quali è prevalente la regola dell’appartenenza, verità e giustizia, possono significare ciò che è gradito ai propri adepti e ne suscita il consenso. Gli esempi potrebbero essere numerosi.

    Nella medesima prospettiva, non appare commendevole che la «questione morale» sia oggetto di dibattito quando le tensioni che affliggono il corpo sociale siano proiettate nella magistratura e il fenomeno abbia suscitato scandalo.

    La «questione morale» non riguarda soltanto il magistrato che ha tradito il suo compito e la sua funzione, ma anche e soprattutto coloro che ne ricordano la rilevanza in occasione degli scandali.

    Come il sacramento del matrimonio, in base al canone 1623 del Catechismo della Chiesa cattolica (e v. Cass., sez. un., 17 luglio 2014, n. 16379), è celebrato dagli sposi in ogni interazione tra di essi, così la «questione morale» dovrebbe permeare ogni momento dell’attività del giurista.

     

    2.   Il dibattito ha portato risultati positivi?

    Anche per le ragioni indicate in risposta alla prima domanda, sembra ragionevole dubitare che il dibattito occasionato dai recenti fatti di cronaca abbia portato e possa portare risultati positivi.

    Con specifico riferimento ai criteri per il conferimento degli incarichi seguiti dell’organo di autogoverno della magistratura, in un saggio di Andrea Proto Pisani in corso di pubblicazione in Foro it. (e consultate in anticipo per la cortesia dell’autore) è riportato un documento di qualche anno addietro, nel quale si chiedeva l’assunzione di un impegno comune a

    «1. ripudiare scorciatoie, logiche clientelari e contatti clientelari che si fondano su rapporti amicali, territoriali o correntizi;

    1. pretendere che le nostre domande siano valutate sulla base delle attitudini e del merito e mai in base a logiche di appartenenza o di scambio;
    2. autorizzare la pubblicazione di tutti gli atti e documenti relativi ai concorsi cui decideremo di partecipare per assicurare trasparenza alle decisioni adottate;
    3. informarci con costanza sulle decisioni del CSM e pretendere di conoscere le ragioni che le sostengono, pronti a fornire il nostro apporto critico, in modo diretto e trasparente, quando non condividiamo quelle ragioni e a criticare anche aspramente quelle scelte, quando dovessero essere adottate in violazione delle regole o essere frutto di condotte incoerenti o poco trasparenti;
    4. svolgere le nostre funzioni e difendere la nostra professionalità senza timori e senza speranze, liberandoci dalla paura del disciplinare e dall’ansia di fare carriera, cooperando per quanto possibile al buon andamento degli uffici in cui operiamo;
    5. difendere la nostra autonomia esterna ed interna, contrastando ogni forma di gerarchizzazione negli Uffici, consapevole che la dirigenza deve essere un servizio e un onere, e non un onore;
    6. rivendicare con orgoglio e convinzione il perdurante valore del principio costituzionale delle pari dignità delle funzioni dando concreta attuazione a quel principio nella quotidianità del nostro lavoro, senza cadere nella spasmodica ricerca di posti più comodi o di presunto prestigio, rifiutando le logiche del carrierismo e la raccolta di incarichi che abbia come solo fine quello di appuntarsi sul petto una “medaglietta”;
    7. non disdegnare il ritorno alle funzioni giudiziarie ordinarie, dopo lo svolgimento di funzioni direttive, invitando fin d’ora il prossimo CSM ad individuare meccanismi che evitino la formazione di una categoria di magistrati che saltano da un incarico dirigenziale all’altro, perdendo il contatto con il lavoro quotidiano nella giurisdizione».

    Non sono indicati gli autori dell’appello, né la sorte che esso abbia avuto.

    Le esigenze espresse in quell’appello sono comunque risalenti.

    Sennonché, occorre prendere atto che la composizione dell’organo di autogoverno della magistratura ed il sistema elettorale, proporzionale e per liste, attribuiscono fisiologica rilevanza alla regola della appartenenza: mentre nell’esercizio dell’attività giurisdizionale, come prima si è messo in evidenza, verità e giustizia sono il risultato della interpretazione delle norme e della valutazione dei fatti all’esito di un «giusto» processo e questo è e deve essere estraneo ad ogni regola di appartenenza, il giudizio sul conferimento degli incarichi direttivi in magistratura dipende da valutazioni politiche e ampiamente discrezionali dell’organo di autogoverno, nell’ambito delle quali può non essere considerato patologico che la scelta sia condizionata anche dalla appartenenza ad un gruppo o a una corrente.

    Nell’ambito di questo particolare giudizio, i componenti eletti dell’organo di autogoverno, per conquistare l’elezione devono acquisire il consenso degli elettori. Ciò che la «questione morale» impone di considerare affatto estraneo all’esercizio dell’attività giurisdizionale, costituisce una componente fisiologica del giudizio sul conferimento degli incarichi direttivi in magistratura, per il quale è previsto il «concerto» con il potere politico. Potrebbe, quindi, non suscitare scandalo che, nel rispetto dei requisiti previsti della legge, il giudizio dei componenti eletti sia conferito anche in base a valutazioni di appartenenza. Ciò non dovrebbe valere, tuttavia, per i componenti designati dal Parlamento, ma l’esperienza indica che anche questi ultimi sono chiamati a rispondere a chi li ha designati.

    Il giudizio sul conferimento degli incarichi direttivi in magistratura è un’attività politica, nel senso che costituisce esercizio di potere in base al consenso, cosicché ad esso non è affatto estranea, come per l’attività giurisdizionale, la regola dell’appartenenza.

    Se, tuttavia, quest’ultima prevale anche sulle regole legali e il giudizio sul conferimento degli incarichi direttivi in magistratura diventa uno squallido mercato, gli effetti possono essere devastanti per il quadro costituzionale.

    A tal fine, può essere utile ricordare che il Presidente della Repubblica aveva rinviato al Parlamento il testo della legge di riforma dell’ordinamento giudiziario ed aveva rilevato che i «poteri del consiglio superiore risultano - in palese contrasto con il dettato costituzionale -sensibilmente ridimensionati, in quanto il sistema delineato nella legge delega colloca al centro di ogni procedura concorsuale la scuola superiore della magistratura, struttura esterna al consiglio superiore, e apposite commissioni, anch’esse esterne allo stesso consiglio»; e le disposizioni della legge delega ed ora dei decreti delegati sottopongono «sostanzialmente il Consiglio superiore della magistratura a un regime di vincolo che ne riduce notevolmente i poteri definiti nel citato art. 105 Cost.». La legge 25 luglio 2005 n. 150, tuttavia, venne nuovamente approvata con modifiche meramente formali. Interventi correttivi dei decreti delegati sono stati introdotti dalla l. 30 luglio 2007, n. 111.

    Al potere esecutivo, per il tramite del ministro della giustizia, spetta, ai sensi dell’art. 110 Cost., il potere di regolare l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

    Il governo della magistratura è bicefalo.

    A questa contraddizione apicale corrisponde quella della doppia dirigenza degli uffici giudiziari: il magistrato dirigente cumula la doppia funzione di organo del potere giudiziario e di organo amministrativo e divide questa responsabilità con il funzionario dirigente gli uffici di cancelleria.

    Se le due teste non sono in sintonia, le tensioni del corpo sociale sono proiettate nella magistratura. Se questa e, in particolare, l’organo di autogoverno non sono in grado di assolvere ai propri compiti, con la piena consapevolezza del proprio ruolo e delle proprie funzioni, come è avvenuto con la riforma del 2005, nonostante l’intervento della massima autorità di garanzia della Repubblica, i recenti fatti di cronaca possono spingere verso soluzioni che sottraggono ai magistrati ogni attività amministrativa e ne attribuiscono l’esercizio a manager alle dipendenze del potere politico.

    Ancora una volta, però, la questione sembra risiedere nella trasparenza delle decisioni, nella piena osservanza delle regole procedurali.

    Può essere, infatti, anche utile ricordare che la Corte costituzionale ha affermato che «il concerto del ministro della giustizia sulla proposta della commissione per gli incarichi direttivi, disciplinato dall’art. 11, 3° comma, l. n. 195 del 1958, implica un vincolo di metodo non già di risultato»; che «ciò significa, innanzitutto, che, anche se al termine della loro attività di concertazione non perverranno in concreto a una proposta unitaria, la commissione e il ministro sono tenuti a porre in essere una discussione e un confronto realmente orientati al superiore interesse pubblico di operare - a seguito di un esame effettivo ed obiettivo, dialetticamente svolto, di tutti gli elementi ai fini della copertura di quel determinato incarico direttivo - la scelta più idonea; che «le parti, inoltre, non possono dar luogo ad atteggiamenti dilatori, pretestuosi, ambigui, incongrui o insufficientemente motivati, in modo che il confronto possa avvenire su basi di correttezza e di apertura alle altrui posizioni»: così in motivazione, Corte cost. 27 luglio 1992, n. 379.

    Il Giudice delle leggi, dunque, ha indicato nel confronto e nella trasparenza gli strumenti per un corretto giudizio sul conferimento degli incarichi direttivi in magistratura.

    Come nell’esercizio dell’attività giurisdizionale, verità e giustizia possono essere considerate opinabili, ma, se esse sono perseguite attraverso un trasparente confronto, il giurista può e deve accettare il risultato come «giusto»; la sua condivisione resta riservata alle valutazioni di ciascuno, in base alla propria scala di valori.

     3.    In quale direzione dovrebbero impegnarsi i magistrati del terzo millennio per riportare al centro dell'attenzione la questione morale? Quale secondo Te la via da seguire per porre a monito dei giovani magistrati che la funzione giurisdizionale implica grandi responsabilità e pretende un' integrità assoluta e come ciò  sia essenziale  per la salvaguardia  della  toga  e con quella del prestigio di tutti i magistrati?

    In base ai rilievi svolti, alla terza domanda appare corretto rispondere soltanto con una citazione di Max Weber (Il lavoro intellettuale come professione, tr. it. Torino, 1967, p. 43): «Ci metteremo al nostro lavoro ed adempiremo al “compito quotidiano” nella nostra qualità di uomini e nella nostra attività professionale».

     

    * Queste pagine sono dedicate alla memoria di Salvatore Senese, nel commosso ricordo di una feconda stagione da non dimenticare. 

    User Rating: 5 / 5

    CATEGORIA LE INTERVISTE DI GIUSTIZIA INSIEME

    Please publish modules in offcanvas position.

    × Progressive Web App | Add to Homescreen

    To install this Web App in your iPhone/iPad press icon. Progressive Web App | Share Button And then Add to Home Screen.

    × Install Web App
    Mobile Phone
    Offline - No Internet Connection

    We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.