ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma
Verso una storia sociale del diritto? Alla ricerca di un nuovo paradigma metodologico per le scienze giuridiche
Recensione di Maurizio Zinni a La rappresentazione delle tradizioni giuridiche nella pop culture. Narrazione e percezione del giuridico tra immagini statiche e immagini dinamiche, a cura di A. Ligustro, R. Tarchi, G.M. Ruotolo, G. Martinico
Come per altri settori scientifici dal marcato impianto specialistico, il diritto appare ai non addetti ai lavori come un territorio ostile a qualsiasi genere di contaminazione e diffidente verso approcci teorici che non riflettano i cardini della dottrina giuridica e delle sue logiche epistemologiche. Per l’opinione pubblica, gli esperti di diritto - siano essi accademici, ricercatori, professionisti nel campo della giustizia come magistrati, avvocati, notai, consulenti giuridici e molti altre categorie che per necessità di spazio non è possibile menzionare – si confrontano su un terreno che non lascia spazio a criteri e linguaggi che non siano suoi propri. Gli stessi “specialisti” della materia sovente hanno difficoltà a trasporre le loro conoscenze in ambiti che non siano rigidamente delimitati dal feticcio della legge, della sua applicazione ed evoluzione nel tempo.
Eppure, come sottolineano giustamente i curatori di questo ponderoso volume (docenti di diritto internazionale e di diritto pubblico comparato), il diritto è una scienza che vive nel suo tempo e, quindi, è soggetta in maniera di volta in volta diversa al mutare delle dinamiche politiche, sociali, economiche. Non vi è solo, verrebbe da dire, la storia del diritto (disciplina anch’essa spesso declinata in un’ottica autoreferenziale e strettamente giuridica), ma anche il diritto nella storia, cioè i rapporti che questo e quelli che potrebbero essere definiti i suoi “sacerdoti” (giacché nei secoli passati e in parte anche oggi gli esperti in campo giuridico sono percepiti come depositari di un sapere quasi iniziatico incomprensibile ai più, un topos caratteristico spesso declinato in senso negativo più che positivo) hanno intrattenuto con il contesto storico circostante, non solo nelle sue ricadute politiche, ma anche sociali e culturali.
Contrariamente a quanto si è soliti pensare, il mondo delle idee non è un mero terreno di astrazioni teoriche senza alcuna ricaduta diretta sul reale. I sistemi di pensiero, gli schemi mentali di cui fanno parte anche (in molti casi soprattutto) i preconcetti e gli stereotipi irriflessi e introiettati all’interno dell’individuo per mancanza di conoscenza o per ignoranza, si qualificano come un fattore rilevante nel dare forma al reale. Grazie ad essi e in funzione di essi, il corpo sociale struttura, codifica e sviluppa orizzonti cognitivi più o meno solidi e duraturi nel tempo capaci di plasmare ed orientare l’agire dell’essere umano rispetto al passato, al tempo presente e, infine, al futuro che si vuole idealmente costruire. Ciò che l’individuo pensa del suo tempo, lo definisce non solo in relazione ad esso ma anche al suo stesso essere, dandogli una collocazione precisa ed un ruolo.
Utilizzando questa prospettiva di ricerca, quella che si squaderna agli occhi dello studioso è a tutti gli effetti una storia degli esseri umani nel tempo, di civiltà - al plurale – capaci di resistere e affermarsi tanto quanto il loro sistema di pensiero, la loro cultura, è stata in grado di consolidare un universo di riferimenti mitici, simbolici, ideali (molto spesso ideologici) capace di dare un senso al reale in perenne mutamento e, per questo, fonte costante per l’uomo di incertezza, paura, smarrimento.
Pur non avendolo esplicitato in maniera approfondita e problematica, è prendendo spunto da questa chiave interpretativa spiccatamente culturale - in senso ampio e non angustamente settoriale di cultura giuridica - che ha origine questo libro a più mani dedicato alla rappresentazione del diritto nell’industria culturale di massa degli ultimi decenni. L’idea dei curatori è quella di ragionare sull’immaginario giuridico diffuso dai principali media di massa e dalle forme di intrattenimento più popolari e ad ampia fruizione (film, serie di reti televisive pubbliche e private o di piattaforme streaming, documentari ma anche fumetti e letteratura) per capire in che maniera questo possa avere delle ricadute sulla percezione collettiva del giuridico e dei suoi principali attori.
Il comun denominatore dei numerosi contributi raccolti è la spiccata attenzione per i contenuti visuali. Non tutti i saggi sono dedicati alle immagini, siano esse fisse o in movimento, (basti pensare a quello su The Pale King di David Foster Wallace) ma la maggior parte di essi riflette su questo elemento in maniera, verrebbe da dire, tutt’altro che errata. Se il Novecento è stato definito dallo storico George Mosse come il secolo delle immagini, a maggior ragione la stessa cosa si può dire del XXI secolo. Le nuove generazioni ancor più che in passato navigano in un oceano di contenuti visuali di natura e caratteristiche variabili che lungi dal travolgerli, divengono il terreno condiviso per lo scambio di nozioni, idee, sentimenti.
Molte di queste riflessioni a cavallo fra cultura e diritto utilizzano proprio le immagini come base per un ragionamento più articolato che chiama in causa questioni scientifiche di non stretta pertinenza giuridica: la nozione del diritto, l’idea di giustizia, il concetto di legge e di punizione, lo status e le prerogative dei suoi rappresentanti multipli. Ecco così che tramite i fumetti di Tex Willer o quelli supereroistici della Marvel e della DC Comics, attraverso la saga di Star Wars o la serie britannica House of Cards, guardando al mondo e alle culture “altre” tramite le storie di Marjane Satrapi, i fumetti giapponesi anche conosciuti come manga o la serie egiziana Zavy ish-Shams, il volume costruisce un mosaico articolato e a più voci sull’idea che l’industria della comunicazione di massa e dell’intrattenimento ha del diritto e, per estensione, la società globale che questi prodotti culturali consuma.
Proprio il dialogo fra globale e nazionale appare una delle questioni più stimolanti (ma non coerentemente affrontate) di questa raccolta (per molti versi quasi rapsodica) di riflessioni. Personaggi come Batman o Luke Skywalker, testi come quelli della Rowling o di Foster Wallace, in senso più ampio generi quali il western o la fantascienza sono oramai patrimonio di una cultura globale e globalizzata, rispondono cioè a dei criteri linguistici e concettuali sempre più pensati per un pubblico senza confini o specificità. Allo stesso tempo, però, essi vengono letti, rielaborati, fatti a tutti gli effetti propri da sensibilità che sono pur sempre figlie di precisi contesti sociali, politici, religiosi, culturali, in ultima istanza se non nazionali, quantomeno identitari. Questo confronto fra presupposti e identità culturali sempre più omologate (soprattutto a livello generazionale) ma pur sempre connotate in senso particolare diviene uno dei tanti banchi di prova per leggere la problematicità della percezione del diritto nel tempo presente, su come modelli giuridici figli di determinate dinamiche storico-politiche possano mettere radici in contesti differenti e da questi venire modificati e percepiti in maniera peculiare.
Allo stesso modo, proprio il successo e la diffusione a livello transnazionale di prodotti culturali che danno del diritto e della sua amministrazione una rappresentazione sempre più tipizzata diviene un utile indicatore per cogliere i processi culturali di medio e lungo periodo che danno forma agli immaginari sociali della legge, della giustizia e dei loro tutori a livello globale, permettendo così di cogliere la presenza di tendenze di volta in volta delegittimanti verso l’autorità, giustizialiste nei confronti dell’applicazione della legge, in ultima istanza problematiche rispetto alla stessa percezione e comprensione di concetti cardine delle moderne democrazie rappresentative come quello, ad esempio, del rapporto fra cittadino e Stato attraverso il corretto funzionamento della giustizia.
Partendo dalle rappresentazioni pop si giunge, così, a confrontarsi con questioni centrali della contemporanea evoluzione dei sistemi politici e dei loro attori, su tutte la sempre più avvertita crisi di legittimità dello Stato sociale di diritto nato dopo la Seconda guerra mondiale. Una crisi che trova riflesso nel più generale attacco al politico e a tutto ciò che ad esso è collegato, compreso proprio il diritto come base giuridica della convivenza democratica.
Questioni importanti che originano da fonti apparentemente minime ma che, per essere affrontate in tutta la loro complessità, richiedono allo studioso di diritto di dotarsi di una serie di strumenti per loro natura estranei a quel settore disciplinare. Su tutti la capacità di leggere le immagini, di risalire agli autori e al contesto produttivo di riferimento, di scandagliare quel nodo forse insuperabile ma centrale per chiunque voglia cimentarsi con questi materiali a larghissima diffusione che è quello della ricezione pubblica. In questo senso, i saggi contenuti nel volume palesano un gap metodologico che può essere colmato solo riuscendo a cogliere le intrinseche potenzialità euristiche delle fonti iconiche e mediali di massa anche applicate al diritto. Senza voler entrare nell'analisi specifica di ogni singolo contributo, appare spesso sottotraccia come alcuni di essi manifestino ancora una certa diffidenza (forse sottovalutazione?) nei confronti dei temi della ricerca. Anche quando si riesce ad uscire fuori dalla dimensione del divertissement per studiosi di legge, si cerca frequentemente una sorta di rispecchiamento fra ambiti che per loro caratteristiche e finalità si sviluppano su territori linguistici e concettuali non assimilabili in modo immediato. Cercare di applicare la dottrina giuridica a logiche narrative orientate principalmente allo spettacolo e al successo economico ed usare come chiave interpretativa il diritto per leggere opere che usano quest’ultimo come uno dei tanti ingredienti di una ricetta volta ad intrattenere lo spettatore e ad appassionarlo, rischia di limitare il portato conoscitivo di questo meritorio incontro di mondi rendendolo, nella peggiore delle ipotesi, fine a sé stesso. Alla stregua di quegli studiosi che guardano i film storici solo per fare le pulci alla ricostruzione d’ambiente o ai costumi.
Quello che invece i curatori hanno intrapreso con questa raccolta pare andare nel senso opposto. Si inizia a delineare – almeno per il contesto nazionale - un nuovo modo di intendere lo studio del diritto e i suoi potenziali ambiti di applicazione. In questa sede la cultura viene riconosciuta, anche nelle sue forme più popolari, di massa e di consumo, come il luogo privilegiato per incontri, anche inaspettati, tra discipline diverse, il territorio fecondo per mettere in dialogo in maniera realmente interdisciplinare e multidimensionale le scienze storiche con quelle sociologiche, mediali, e ora anche giuridiche. La storia della cultura e della società contemporanea diviene così anche storia del diritto nel tempo e delle sue plurime percezioni e declinazioni sociali. Un cimento di estrema rilevanza scientifica che richiede un impegno crescente da parte degli studiosi e un necessario affinamento delle tecniche d’indagine, ma che pare sin da ora sgombrare il campo dalla obiezione più forte, più cogente ma, allo stesso tempo, più semplicistica e scontata: perché un giurista dovrebbe studiare un film, un fumetto, un romanzo, una canzone? Perché attraverso di loro può capire un po’ meglio non solo il posto che il diritto ha nel mondo oggi come in passato, ma anche come il mondo e gli individui che lo abitano hanno guardato ad esso nel corso del tempo e quali speranze, paure, desideri vi hanno riposto.
A. Ligustro, R. Tarchi, G.M. Ruotolo, G. Martinico (a cura di), La rappresentazione delle tradizioni giuridiche nella pop culture. Narrazione e percezione del giuridico tra immagini statiche e immagini dinamiche, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023, pp. 728. ISBN 9791259767554.
Questo contributo inaugura la discussione aperta da questa Rivista sul disegno di legge di riforma costituzionale n. 935, comunicato alla Presidenza del Senato il 15 novembre 2023, che prende il nome di premierato.
Premierato sì, ma non così
di Stefano Ceccanti
Il tema del premierato fu sviluppato per la prima volta in modo compiuto da Maurice Duverger (che poi fu eletto dal Pci in Italia al parlamento europeo nel 1989) e dalla sinistra democratica e socialista francese, riunita nel Club Jean Moulin, attraverso il libro “Lo Stato e il cittadino”, negli anni che vanno dal 1956 al 1961.
L’idea era relativamente semplice. Il parlamentarismo della Quarta Repubblica francese, in presenza di partiti deboli e indisciplinati, non si adattava alle necessità di una grande democrazia, ma era preferibile pensare a una forma parlamentare rinnovata anziché a una soluzione di tipo presidenziale (che poi prevalse nella forma originale del semi-presidenzialismo voluta da de Gaulle).
Le grandi democrazie parlamentari, riflettevano Duverger e il Club Jean Moulin, si basano su una regolarità che si è affermata a partire dal Regno Unito: la legittimazione diretta in sede elettorale di una maggioranza e del suo premier, che poi viene formalizzata in Parlamento.
Dentro la categoria di forma parlamentare, in cui il Governo è emanazione della maggioranza parlamentare ed è bilanciato da vari gruppi di opposizione (nei Paesi anglosassoni si distingue tra il gruppo più grande, l’Opposizione, dalle ulteriori minoranze), va quindi collocata una sotto-tipologia neo-parlamentare in cui il rapporto fiduciario nasce dal voto, distinta dall’altra quella vetero-parlamentare in cui, come nella Quarta Repubblica, esso nasceva solo da combinazioni parlamentari. Anche le limitate eccezioni come quelle inglesi del cambio di Premier nel Regno Unito in corso di legislatura a ben vedere sono apparenti: si cambia a favore di un esponente in grado di garantire un rapporto migliore col corpo elettorale per le elezioni future. È sempre il legame fiduciario col corpo elettorale che viene alla luce.
A questo esito neo-parlamentare, che valorizza il ruolo dell’elettore, si può pervenire in vari modi, e molto dipende del sistema dei partiti. L’importante è adottare regole che in un contesto specifico siano in grado di produrre quell’esito, non mutuarle pedissequamente. È decisivo saper leggere concretamente il contesto in cui si opera.
Se il sistema è molto disciplinato, con pochi partiti, organizzati in prevedibili coalizioni e sulla base del rispetto della convenzione per cui si riconosce al primo partito dentro la coalizione di vedere scelto come Premier la persona che ha indicato prima del voto, l’esito neo-parlamentare si potrebbe anche avere anche con sistemi proporzionali. SI potrebbe poi puntellare, dopo il voto, tale esito con norme costituzionali relativamente flessibili. È il caso della Germania: grazie alla soglia di esclusione del 5 per cento, capace di ridurre il numero dei partiti presenti in Parlamento e, successivamente alle elezioni, soprattutto grazie all’articolo 68 della Costituzione. Esso consente al Cancelliere, con alcuni limiti, di prospettare uno scioglimento anticipato in caso di rigetto della fiducia. Un articolo ingiustamente misconosciuto, mentre è conosciuta e decisamente sopravvalutata la mozione costruttiva di cui all’articolo precedente, scarsamente efficace negli ordinamenti in cui tradizionalmente le crisi sono extra-parlamentari, come segnalano gli studiosi Lauvaux e Le Divellec.
Se invece il sistema dei partiti è meno disciplinato, si dovrà ricorrere in sede elettorale a sistemi più selettivi, che puntino a costruire una maggioranza chiara già in sede di voto, sistemi che aggreghino più che sbarrare, quindi con collegi uninominali o con premi, come già aveva avvisato Roberto Ruffilli negli anni ’80. In sede costituzionale si dovrà optare per regole più stringenti, in particolare di regolamentazione del potere di scioglimento, in modo che esso funzioni efficacemente come deterrente per le minoranze interne alla maggioranza. Detto in altri termini: in un contesto come il nostro le regole elettorali tedesche e la sola sfiducia costruttiva (sperimentata con esiti nulli nei Comuni italiani tra 1990 e 1993) non ci farebbe spostare dal vetero al neo-parlamentarismo.
Duverger e il Club Jean Moulin, a partire quindi da questa ispirazione, proposero per la Francia un sistema concreto di voto con due schede: una per il premier, l’altra per i deputati, con lo stesso identico metodo, uninominale a doppio turno per designare un vincitore insieme alla sua maggioranza e la clausola del simul stabunt simul cadent per mantenerlo durante la legislatura. Ogni crisi, sia originata per dimissioni-scioglimento del Premier, sia per mozione di sfiducia della Camera (sfiducia distruttiva) avrebbe ricondotto le dinamiche politiche all’elettore-arbitro.
I due livelli vanno distinti: al sistema elettorale si può chiedere, con criteri di ragionevolezza, di favorire al massimo grado un esito predeterminato, ma la stabilità successiva dipende dalle norme costituzionali.
Duverger criticava il sistema semi-presidenziale adottato in Francia, , pur essendo più noto a livello accademico soprattutto per il suo contributo dottrinale a tale sistema, perché non riteneva logico che il vertice dell’esecutivo venisse eletto (lui solo) per un mandato più lungo, rafforzando l’elemento personale, e solo in seguito si formasse una maggioranza con le elezioni legislative sfalsate nel tempo. Per di più riteneva il sistema meno equilibrato di quello neo-parlamentare sull’uso dello scioglimento. Il Premier che scioglie mette in causa sé stesso, il Presidente che scioglie invece resta in carica. Tuttavia rispetto al vetero-parlamentarismo della Quarta Repubblica lo riteneva pur sempre un male minore e per questo insieme al Club Jean Moulin votò Si al referendum del 1962 sull’elezione diretta, chiedendo però che in futuro anche il mandato del Presidente dovesse essere di cinque anni e non di sette e che si votasse lo stesso giorno per Parlamento e Presidente. A questo sistema si è avvicinata la riforma costituzionale francese del 2000 che ha equiparato i mandati anche se li ha messi in stretta sequenza e non in contestualità. Il punto è comunque che lo studioso del semi-presidenzialismo Duverger ha sempre ritenuto preferibile come prima opzione quella che Augusto Barbera definì un’alternativa neo-parlamentare al presidenzialismo.
Questa impostazione di Duverger, risultata perdente in Francia, ha anzitutto ispirato in Italia diversi studiosi: si vedano le conclusioni della celebre voce di Elia sulle forme di governo del 1970, il noto intervento di Mortati de 1973 sulla rivista “Gli Stati”, i lavori di Serio Galeotti e quelli appunto di Augusto Barbera. Quindi ha ispirato anche concrete riforme: la legge Ciaffi del 1993 sull’elezione diretta del sindaco che, anche grazie al lavoro parlamentare di Barbera e alla presenza costante di Duverger nel nostro Paese come parlamentare europeo per il Pci/Pds fino al 1994, ha ripreso esattamente la formulazione del 1956 sulla forma di governo (simul simul), mentre si è discostata dalla formula elettorale adottando il premio di maggioranza anziché i collegi uninominali. Quella soluzione fu ripresa anche per le Regioni nel doppio passaggio 1995 (riforma elettorale) e 1999 (riforma costituzionale, dopo che quella elettorale da sola aveva rivelato di essere impotente per il prosieguo della legislatura).
Essa fu anche malamente ripresa in Israele dove fu curvata in modo illogico: un premier eletto direttamente doveva galleggiare su un parlamento eletto con la proporzionale pura. Un modello destinato inevitabilmente al fallimento, ma appunto perché deviante rispetto all’impostazione originaria, non perché la rispecchiasse. Esattamente come, a parti invertite, de Gaulle immaginò un sistema nuovo (elezione del Presidente con maggioritario) a differenza di quello rivelatosi sbagliato a Weimar (elezione del Presidente con il proporzionale).
La Tesi 1 della coalizione dell’Ulivo e poi l’articolato del senatore Cesare Salvi alla Bicamerale per l’intero centrosinistra (simile ad un articolato di Cossutta e Bertinotti per Rifondazione Comunista) ripresero quel modello con alcuni adattamenti. Un sistema elettorale basato sui collegi uninominali (che agevola anche se non garantisce una maggioranza, ma che valorizza di più il voto al singolo parlamentare, che determina per così dire un effetto maggioritario più naturale rispetto al premio) e il riconoscimento del potere di scioglimento, ma con una flessibilità maggiore rispetto al simul simul praticato per comuni e regioni, riprendendolo dal modello spagnolo. Infatti in Spagna il Premier, ove abbia problemi di coalizione, ma sia ancora popolare nel Paese, può proporre al Re in modo vincolante elezioni anticipate per ricompattarla o andare effettivamente al voto (come ha fatto Sanchez pochi mesi fa), ma se invece si è logorato nel suo rapporto con l’opinione pubblica può anche vedersi sfiduciato con mozione costruttiva, e sua conseguente sostituzione al vertice dell’esecutivo. Un modello simile a quello evocato da Mortati nel 1973, presentato dal senatore dc Aldo Di Matteo nel 1992 in Parlamento congiuntamente a una proposta di iniziativa popolare delle Acli. Il testo Cossutta-Bertinotti, ispirandosi all’articolo 68 della Legge Fondamentale tedesca, lasciava invece alcuni margini al Capo dello Stato e alla Camera rispetto alla proposta di scioglimento del Cancelliere. Negli anni successivi, nel 2001, le proposte Tonini-Morando (Pd) e Malan (allora Fi, oggi Fdi) riprendevano il modello svedese in cui il Governo, anche sfiduciato può decidere se dimettersi o decidere per elezioni anticipate. Sono variazioni, pur importanti sul tema dello scioglimento come deterrente per Governi di coalizione superando la situazione attuale senza giungere alle rigidità del simul..simul.
Non si può quindi sostenere che l’ispirazione del Premierato coincida col modello illogico di Israele, che essa sia strutturalmente di destra quando nasce obiettivamente a sinistra, da Duverger a Salvi, e che non abbia dietro di sé riflessioni consolidate.
Tuttavia questo non può portare a considerare accettabile qualsiasi versione dello stesso, qualsiasi tentativo di partire dal Premierato per arrivare a qualsiasi soluzione tecnica. Anzitutto esso nasce in una condizione di sistema di partiti frammentato e il modo naturale di semplificarlo, spiegava sempre Duverger, è un sistema a doppio turno. Ce ne possono essere vari, basati sui voti o sui seggi, tuttavia c’è un’esigenza di legittimazione di un Premier e della sua maggioranza che non può ritenersi soddisfatta da una minoranza ristretta del corpo elettorale. Il secondo turno eventuale è una polizza di assicurazione contro forze estremiste che potrebbero essere in grado, col proprio elettorato militante, di arrivare in testa in un primo turno o di essere comunque determinanti nella coalizione più votata, ma non di vincere al secondo quando gli elettori possono manifestare le proprie seconde scelte. Basti vedere quanto accade in alcuni turni elettorali francesi. Il secondo turno ha un indubbio effetto deradicalizzante.
Il testo proposto dal Governo è elusivo su questo punto decisivo: non ci si spiega in quanti turni debba essere eletto il premier e come si formi la relativa maggioranza, anche in presenza di una giurisprudenza costituzionale che, in caso di adozione di premi di maggioranza innestati sulla proporzionale, accetta solo uno scostamento ragionevolmente limitato tra voti e seggi sulla base di una soglia significativa per accedere al premio. Il testo all’esame del Senato ci parla di elezione diretta e di maggioranza garantita in seggi, ma non ci spiega se il turno sia unico o doppio (come fanno in Europa con la previsione del ballottaggio a due le Costituzioni in materia di elezioni dirette), se si debba prevedere una soglia e cosa accada se essa non sia raggiunta. Inoltre, a differenza dei modelli sin qui proposti in modo più puntuale (ad esempio quelli Salvi e Cossutta-Bertinotti) che prevedevano un unico voto per i deputati in collegi con indicazione del relativo Premier, qui i voti restano almeno due (Camera e Senato distinti), ma forse diventano anche tre (non si capisce, dice lo studio del Servizio Studi della Camera) se si voti separatamente per il Premier oppure no. Per di più: cosa fare in caso di risultati divaricanti, specie tenendo conto che il voto per gli italiani all’estero sulle schede di Camera e Senato pesa per il due per cento (è loro pre-assegnato un limitato diritto di tribuna di 8 deputati e 4 senatori), mentre potrebbero pesare il dieci per cento su quella del Premier, essendo gli italiani all’estero cinque milioni? Il testo non lo dice.
Accanto a questi problemi relativi ai pesi, ci sono quelli dei contrappesi da aggiornare. Prendo l’aspetto più delicato, quello del Capo dello Stato. Non mi riferisco tanto alla questione dei suoi poteri che spesso sono citati in modo non convincente; l’adozione del Premierato ha senso se l’insieme delle norme porta a un ruolo più efficace del corpo elettorale, e quindi non può non limitare, sia pur senza annullarlo, il ruolo del Presidente sulla nomina del Governo e a responsabilizzare di più il Premier sullo scioglimento. Perché il Presidente sia davvero un secondo motore, che agisce in caso di crisi, e non diventi il primo a causa della debolezza del sistema dei partiti, occorre appunto valorizzare il ruolo del corpo elettorale. La questione dei poteri è stata nella sostanza risolta da un emendamento del senatore Pera che distingue quelli propri esentando i relativi atti dalla controfirma del Governo, ma resta invece intatto quello della sua elezione in Camere elette, sovrarappresentando lo schieramento vincente. Perché non ampliare la base elettorale del collegio aggiungendo i parlamentari europei eletti in Italia e un numero di sindaci uguale a quello dei consiglieri regionali e, al tempo stesso, elevare il quorum al 55 per cento in modo da rendere indisponibile la carica a una scelta della sola maggioranza che potrebbe incidere anche sull’effettivo esercizio dei poteri?
Sono le riflessioni che abbiamo maturato con un gruppo traversale di associazioni (Libertà Eguale, Io cambio, Magna Carta, Riformismo e Libertà) e che sono in sostanza riassumibili con lo slogan “Premierato sì, ma non così’”. È su questo confronto di merito che occorre indirizzarsi puntualmente. Se si riconosce che l’impostazione di fondo dovrebbe essere quella originaria di Duverger e del Club Jean Moulin, difficile poi non trovare accomodamenti ragionevoli sui punti problematici evidenziati.
(Immagine: Francesco Santosuosso, Parlamento, olio e acrilici su tavola, Biennale di Venezia 2011, regione Lombardia)
I.A.: il “complesso di Frankenstein” e l’urgenza di regolare.
Intorno a “Intelligenza artificiale. Quali regole” di G. Finocchiaro (ed. il Mulino, 2024)
Recensione di Antonio Scalera
Il 13 marzo scorso, il Parlamento Europeo ha approvato il regolamento sull’intelligenza artificiale (c.d. “AI ACT”), frutto dell'accordo raggiunto con gli Stati membri nel dicembre 2023[1].
Il Regolamento entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE e inizierà ad applicarsi 24 mesi dopo l'entrata in vigore, salvo alcune eccezioni.
Il Regolamento contiene, all’art. 3, la seguente definizione di "sistema di IA": “un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali”.
Questo atto normativo del legislatore europeo costituisce una prima risposta, a livello unionale, a quell’ “urgenza di regolare” il fenomeno dell’intelligenza artificiale, di cui parla nella sua recente pubblicazione, “Intelligenza artificiale. Quali regole?” Giusella Finocchiaro, ordinaria di diritto privato e di internet all’Università di Bologna, una dei maggiori esperti italiani della materia.
“Urgenza di regolare” che – osserva l’autrice – nasce dalla paura che la tecnologia ci possa sopraffare e dominare.
In poche e lucide pagine, rivolte non solo ad un pubblico di giuristi, la Finocchiaro affronta essenzialmente tre temi.
Anzitutto, la paura che l’intelligenza artificiale suscita (“il complesso di Frankenstein”[2]) e che, come si è detto, porta a invocare nuove regole, per rassicurare e placare l’ansia.
Poi, il linguaggio utilizzato, che costruisce sapientemente una nuova narrazione e un nuovo mito, denso di parole seducenti, ma ingannevoli: si parla di “intelligenza”, appunto; ma anche di “oracolo”, per riferirsi all’attività dei sistemi di I.A. di fornite risposte alle domande; e ancora di “allucinazioni”, ovvero gli esiti errati delle elaborazioni di ChatGPT; di “incantesimi”, per indicare le inserzioni nei comandi impartiti ai sistemi di I.A., i c.d. prompts, inserzioni che consentono di aggirare le limitazioni e i divieti imposti a ChatGPT e alle applicazioni analoghe e di condizionarne il comportamento.
Infine, la retorica che avvolge l’intelligenza artificiale e che, certamente, influenza anche il ragionamento giuridico. Comprendere il fenomeno è il primo indispensabile passo per poi decidere come procedere, per valutare quali siano le regole applicabili e come applicarle e se debbano esserne create di nuove.
Accanto alla definizione di I.A., di natura descrittiva ed estremamente generale, contenuta nel regolamento, ve ne sono molte altre, tra le quali è ancora attuale quella elaborata da A. Turing nel 1950, secondo cui l’intelligenza artificiale può essere definita come “la scienza di far fare ai computer cose che richiedono intelligenza, quando vengono fatte dagli esseri umani”[3].
La ricerca di una definizione porta a interrogarsi sulla soggettività dell’intelligenza artificiale.
La domanda, indubbiamente suggestiva - “l’intelligenza artificiale è cosciente?” - prelude necessariamente alla costruzione di un modello di responsabilità
L’autrice è dell’opinione che, de iure condendo, si debba formulare un modello giuridico adeguato a dare risposte sulla responsabilità per i danni cagionati dai sistemi di I.A.
A questo riguardo, vi è chi propone, sulla scia di quanto indicato dalla Risoluzione del Parlamento Europeo del 16.2.2017, l’istituzione di uno status giuridico specifico per i robot, di modo che almeno i robot autonomi più sofisticati possano essere considerati come persone elettroniche responsabili di risarcire qualsiasi danno da loro causato.
Questa soluzione è, a ben vedere, solo apparente e cede al fascino retorico della soggettività delle applicazioni di I.A.[4]
La soggettività del sistema di I.A. – osserva la Finocchiaro - sembra essere una costruzione che aumenta la complessità giuridica, piuttosto che diminuirla. Il nodo della questione non è tanto l’attribuzione della soggettività giuridica all’I.A. quanto l’individuazione dei criteri di allocazione della responsabilità.
Secondo alcuni, un principio che potrebbe rivelarsi di grande utilità è quello dell’accountability[5], cioè la responsabilizzazione del soggetto che trae vantaggio dall’applicazione di I.A.
Utilizzando questo criterio, il soggetto che trae maggior vantaggio risponde adottando esso stesso le misure necessarie ad evitare il rischio.
Sul punto, l’AI ACT non è di aiuto, in quanto si limita a prevedere che il fornitore di un sistema di I.A. ad alto rischio[6] è chiamato a garantire che lo stesso sia conforme a determinati requisiti che ne consentano la certificazione.
Il libro si conclude con alcune considerazioni critiche sul regolamento europeo di recente approvazione.
In primo luogo, l’approccio regolatorio è di tipo orizzontale: si norma in generale, l’I.A. e non, invece, applicazioni specifiche della stessa.
Inoltre, vi è il rischio che il sistema regolatorio non sia sufficientemente dinamico da adattarsi ai successivi sviluppi dell’I.A. Il sistema tracciato appare rigido. La classificazione dei sistemi di I.A. nell’ambito delle diverse tipologie di rischio sarà soggetta a revisione. Nuovi sistemi verranno sviluppati e nuovi metodi per implementare i sistemi già esistenti verranno creati, modificando il livello di rischio.
Ulteriore criticità è quella di prevedere, a fronte di una generalissima definizione di I.A., in capo a ogni tipo di imprenditore i medesimi obblighi, a prescindere dalle dimensioni dell’impresa. Un modello di questo genere ha all’origine il difetto di trattare tutte le applicazioni di I.A. allo stesso modo, senza considerare che esse possono essere assai diverse tra loro e declinate in maniera differente.
Vi è, poi, il rischio che l’approccio adottato dal regolatore europeo comporti una burocratizzazione del mercato europeo dell’I.A. senza che a ciò corrisponda una maggiore tutela dei diritti.
Infine, il monito dell’autrice.
La normativa europea non deve avere l’effetto di isolare l’Europa.
Piuttosto, è importante che questi temi siano affrontati in un’ottica di cooperazione internazionale, anche normativa, tanto più in questa fase in cui Stati Uniti[7] e Cina[8] sembrano orientarsi su principi non lontani da quelli europei: “Se vogliamo costruire delle fortezze, dobbiamo poi ricordarci di costruire anche i ponti che ci consentano di collegarle ad altri sistemi”.
[1] Il Regolamento, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828, è stato approvato con 523 voti favorevoli, 46 contrari e 49 astensioni.
[2] Si veda M. Ciardi, Mary Shelley, Isaac Asimov e il complesso di Frankenstein, in Anime Positroniche, a cura di M. Ciardi e P. Gaspa, Quaderni Cicap, 2021.
[3] Nel famoso saggio Computing Machinery and Intelligence, A. Turing ideò un test al fine di determinare se una macchina sia in grado di pensare. Il test si basa sulla valutazione delle capacità di un computer di imitare il comportamento umano; in caso di esito positivo si vede ritenere che la macchina sia in grado di pensare in modo equivalente o, comunque indistinguibile da un essere umano.
[4] Il termine “intelligenza” è condizionante e induce a pensare a un essere intelligente. In questo caso si utilizza una metafora: l’applicazione di intelligenza artificiale si comporta “come se” fosse intelligente. Ma occorre essere consapevoli dei vantaggi così come dei limiti nell’utilizzo delle metafore, in modo da evitare il sopravvento della metafora sulla realtà. Sull’utilizzo delle metafore nel linguaggio giuridico si rinvia a F. Galgano, Le insidie del linguaggio giuridico, il Mulino, 2010.
[5] Il principio di accountability, introdotto dal Regolamento sui dati personali (GDPR), prevede che sia il titolare del trattamento dei dati personali a determinare le misure più adeguate al al trattamento stesso. In questo caso il legislatore affida al titolare l’onere di individuare in che modo adempiere alle prescrizioni dettate dalla norma, calandole nella fattispecie concreta, assumendosi la responsabilità non solo dell’implementazione, ma anche della valutazione.
[6] È noto che il modello adottato dal legislatore europeo è basato sul rischio e differenzia gli usi dell’intelligenza artificiale secondo il livello di rischio, che può essere inaccettabile, alto o minimo.
[7] Con l’Executive Order emanato il 30.10.2023 dal Presidente Biden sullo sviluppo e sull’uso dell’I.A., gli Stati Uniti intendono non solo rimanere all’avanguardia nel campo dell’I.A., ma anche garantire che questa tecnologia sia utilizzata in modo responsabile, a beneficio del pubblico e della sicurezza nazionale; al primo punto, infatti, si prevede che gli sviluppatori dei sistemi di I.A. condividano i risultati dei loro test ed altre informazioni critiche con il governo degli Stati Uniti.
[8] La strategia cinese ha preso forma nel 2017, con la Cybersecurity Law, e ha condotto all’emanazione dei Beijing AI Principles, pubblicati nel 2019 dalla Beijing Academy of Artificial Intelligence e dei Principles to Develop Responsible AI for the New Generation Artificial Intelligence, pubblicati nel 2019 dal New Generation AI Governance Expert Committee. Dal 15.8.2023 sono in vigore anche i nuovi principi sull’I.A.: Interim measures for the Administration of Generative Intelligence Services.
Porgo a tutte le Autorità civili e militari e a tutti i presenti il saluto della Magistratura giudicante del distretto e ringrazio l’A.N.M. per avere scelto Palermo come sede del Congresso che si svolge a pochi giorni dal 32° anniversario della strage di Capaci.
Ringrazio anch'io il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la Sua presenza ieri.
I Suoi interventi, tanto pacati quanto autorevoli, costituiscono un'autentica lezione di democrazia per forma e per contenuto e un'iniezione di fiducia e di speranza.
Mi scuso subito se ripeterò diverse cose già dette ieri, peraltro in modo più autorevole; ritengo, però, che non sia una sterile monotonia ma sia frutto di consonanza di idee e di valori.
Una presenza così numerosa di partecipanti, a mia memoria pressoché inedita, è il miglior riscontro della bontà della scelta sia della sede sia del tema verso il quale sta crescendo l'attenzione, alimentata da recenti vicende che hanno riproposto in tutta la sua importanza il ruolo della giurisdizione e in tutta la sua intensità il rapporto tra politica e giurisdizione che, purtroppo, ha assunto, ancora una volta, i toni dello scontro istituzionale.
L'esistenza di una forte tensione, che si coglie anche in frequenti espressioni irridenti e sprezzanti, alimenta una pericolosa forma di antagonismo tra Poteri dello Stato, che, invece, i Costituenti hanno costruito in termini di cooperazione.
La Magistratura non vuole alcuna forma di scontro ma rivendica soltanto il diritto/dovere di svolgere la funzione di tutela dei diritti e di controllo di legalità nel perimetro tracciato dalla Costituzione.
Solo una giurisdizione autenticamente garante dei diritti a ogni livello e in ogni settore può concorrere a realizzare il modello di società disegnato dalla Costituzione e il suo progetto di democrazia sociale, che oggi invece è in crisi.
I diritti sociali, come la casa, l'istruzione, il lavoro, sono in gran parte accantonati o riscritti esclusivamente in un'ottica di mercato.
In questo contesto di "nuova democrazia" il ruolo della Magistratura diviene ancora più rilevante.
I diritti, come scrive Stefano Rodotà, sono i temi di una vita, da essi si misura la qualità di una società e "non sono acquisiti una volta per tutte, sono sempre insidiati, diventano essi stessi strumenti di lotta per i diritti".
Già nel lontano 1965, nel congresso di Gardone, l'A.N.M. aveva espresso la consapevolezza “della portata politico-costituzionale della propria funzione di garanzia per assicurare un’applicazione della norma conforme alle finalità fondamentali volute dalla Costituzione” e da allora è stato costante il processo di promozione dei diritti e delle garanzie in attuazione della Costituzione.
La funzione legislativa non è più monopolio dello Stato nazionale, in quanto accanto allo stesso esistono altre Istituzioni alle quali è attribuita una funzione regolatrice come quelle sovranazionali.
L’ordinamento giuridico al quale il Giudice deve riferirsi non è solo il diritto statale, ma anche quello comunitario e quello convenzionale.
Inoltre, lo spostamento del baricentro dell'attività legislativa sul Potere esecutivo ha prodotto una legislazione sempre più frequentemente indotta da sollecitazioni estemporanee e populiste, carente di organicità sistematica e talvolta anche di chiarezza, soggetta a continue modificazioni che ne determinano l'instabilità e ne riducono l’efficacia sostanziale.
L’indebolimento della funzione legislativa dello Stato e la frammentazione nella titolarità a dettare le regole si riflettono sul rapporto tra legislazione e giurisdizione.
Sulla giurisdizione si riversa una grande quantità di istanze sociali per la verifica della tutelabilità di ogni nuova pretesa alla quale il legislatore, per scelta o per incapacità, non abbia voluto o non abbia saputo dare risposta.
Le nuove domande sono rivolte alla giurisdizione anche perché, cito ancora Rodotà, "la magistratura comincia a presentarsi come un potere diffuso sul territorio e quindi in grado di garantire una maggiore vicinanza e corrispondenza rispetto al modo in cui le domande si formano e si articolano nell'organizzazione sociale".
E il giudice, a differenza del legislatore, che può decidere se dare ingresso o meno alle istanze assumendone la responsabilità politica, non può rispondere con un “non liquet”.
La funzione giurisdizionale va esercitata in ogni caso e non può essere mai rifiutata.
Tutto ciò, oltre a imporre alla giurisdizione di fare fronte a una domanda quantitativamente e qualitativamente in continua crescita, che alza sempre più l'asticella delle aspettative con attribuzione crescente di responsabilità, rende ancora più attuale il tema dell’equilibrio tra potere legislativo e potere giudiziario.
La mediazione del conflitto si sposta sempre più frequentemente dal momento della creazione della regola a quello della sua applicazione.
Così, i confini tra la funzione del legislatore e quella del giudice, che sono ben delineati a livello teorico [il legislatore detta le regole e il giudice le applica], nel concreto si declinano in modo meno netto.
In questo contesto fluido e magmatico diviene di pregnante attualità il tema dell'interpretazione delle norme che è l’essenza della giurisdizione.
Sembrava tramontata definitivamente l'idea del giudice "bocca della legge", ma, forse all'insegna del timore di un soggettivismo giudiziario incontrollato, riaffiora l'idea di una giurisdizione meccanica e sillogistica che rischia di portare indietro l'orologio della Storia e riscrivere lo statuto del magistrato.
L'argomentazione giuridica non è il risultato di un sillogismo lineare perché nella stessa si intersecano momenti assiologici e teleologici, deduttivi e induttivi, e la decisione non è roba da algoritmo, è un'operazione assai complessa per la quale non è agevole individuarne tutte le possibili e variabili dinamiche, a cominciare dal panorama delle fonti regolatrici.
Afferma Calamandrei che "ridurre la funzione del giudice a un puro sillogizzare vuol dire impoverirla, inaridirla, disseccarla. La giustizia è qualcosa di meglio: è creazione che sgorga da una coscienza viva, sensibile, vigilante, umana. È proprio questo calore vitale, questo senso di continua conquista, di vigile responsabilità che bisogna pregiare e sviluppare nel giudice".
Naturalmente non sono in discussione né la titolarità del potere legislativo, né il principio della soggezione del giudice alla legge.
Ma la prima legge è la Costituzione che è al vertice del sistema delle fonti e anche e soprattutto nella stessa, nei suoi principi etici e giuridici, vanno ricercati i canoni dell'interpretazione del diritto.
Si avverte, non solo nella giurisdizione ordinaria, una diffusa >span class="normaltextrunscxw95774379bcx9">ell'attività del Governo e additati come fattore di rallentamento dell'attività medesima, non considerando, invece, che nelle democrazie i controlli hanno la funzione di garanzia dei cittadini e, indirettamente, di ausilio al corretto esercizio del potere.
È un'insofferenza che si coglie anche nel percorso di riforma in atto sui delitti contro la pubblica Amministrazione, la cui rivisitazione, tra gli altri effetti negativi, sottovaluta il fatto che i reati contro la p.A., e principalmente la corruzione, sono diventati uno degli strumenti privilegiati da Cosa Nostra per la sua ancora persistente attività criminale.
Si accusa la Magistratura di agire in funzione antimaggioritaria, trascurando che l'espressione "contromaggioritario" nella sua accezione autentica non esprime la volontà eversiva della Magistratura di contrapporsi al Governo, ma richiama il ruolo che nelle democrazie costituzionali riveste la giurisdizione.
Il consenso popolare non è sufficiente a legittimare ogni atto politico di governo che incontra il limite invalicabile del rispetto dei diritti fondamentali, l'accertamento della cui violazione compete esclusivamente alla Magistratura.
Il consenso popolare non può rendere lecito un atto contrario ai diritti costituzionalmente garantiti che sono tutelabili anche nei confronti delle contingenti maggioranze politiche e quand'anche la loro violazione fosse conseguenza di un atto politico approvato all’unanimità.
Sempre più frequentemente viene agitato lo spettro della violazione del principio dell'imparzialità del giudice.
Il rapporto tra imparzialità e interpretazione è complesso e la complessità è cresciuta per il pluralismo delle fonti, ma l'ampliamento degli spazi interpretativi non deve trasformarsi nel suggestivo timore del "diritto libero" e soprattutto non deve indurre a temere che la libertà di interpretazione possa tradursi nella parzialità del giudice.
Ogni magistrato ha, e sarebbe innaturale che non le avesse, le proprie idee culturali, politiche, religiose.
Non credo che ci sia nulla di più ideologico della pretesa apoliticità del magistrato la cui imparzialità si riassume, invece, nella capacità di mettere da parte le inclinazioni personali nell'esercizio della giurisdizione.
All'ipocrisia strumentale del giudice senza idee si deve contrapporre la figura del giudice senza pregiudizi, perché è questo che garantisce la sua imparzialità, così come la garantiscono la professionalità e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti.
L’imparzialità è presidiata dall'autonomia e dall'indipendenza del Potere giudiziario che assume un ruolo centrale per l'esistenza e per la difesa dello Stato di diritto, in cui anche il Potere è soggetto alla legge.
È quindi necessario che ci sia una Magistratura imparziale e indipendente che sia in grado di fare rispettare la legge e tuteli i diritti anche nei confronti di chi in quel determinato momento storico detenga il potere.
Questa è la misura del tasso di democrazia di un Paese.
Le recenti riforme approvate e soprattutto quelle in cantiere fanno riflettere e preoccupano.
La riattualizzata questione della separazione delle carriere, inutile e dannosa, la riscrittura della composizione e del ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura, l'intendimento di intervenire sul principio di obbligatorietà dell'azione penale anche declassandolo dalla fonte costituzionale a quella della legge ordinaria, la singolare e indecifrata previsione dei test psicoattitudinali per i magistrati, concorrono, unitamente ad altre iniziative, al riassetto globale del rapporto tra i Poteri dello Stato, che, ove realizzato, non apporterà alcun beneficio al funzionamento della giustizia, non accorcerà di un solo giorno la durata dei processi, che è il vero e irrisolto problema della giustizia, e non ne migliorerà sotto alcun profilo l’efficienza, che, invece, necessita di ben altri interventi che la Magistratura a ogni livello ha invocato ripetutamente.
Ribadita la indiscutibile autonomia del Governo e del Parlamento sovrano, non può non rilevarsi che si profila un preoccupante scenario nel quale la previsione costituzionale dell'indipendenza, nonostante le autorevoli e ripetute dichiarazioni rassicuranti, rischia di diventare un simulacro, conservato nella forma ed eroso nella sostanza da una sistemica e concentrica opera di indebolimento dei suoi elementi portanti.
Si fa riferimento spesso alla legislazione di altri Paesi per giustificare questo o quell’altro progetto di riforma, ma non si considera che proprio la Magistratura di altri Stati guarda con ammirazione e interesse alla nostra architettura costituzionale e che l'Associazione Europea dei Magistrati ha espresso la preoccupazione che le progettate riforme "nonostante siano descritte dai loro fautori come idonee ad assicurare l’imparzialità del giudice ed a rafforzare il principio del contraddittorio nel processo penale, ad un esame obiettivo esse legittimano una ampia estensione degli spazi di influenza che la politica può esercitare sull’attività giurisdizionale, così indebolendo le essenziali prerogative di autonomia ed indipendenza della magistratura…".
Sotto altro profilo è indubitabile la necessità della tendenziale stabilità dell'interpretazione.
La Costituzione qualifica la magistratura come potere diffuso e l’ordinamento colloca i giudici di merito come prima istituzione per la tutela dei diritti.
L’interpretazione delle norme giuridiche da applicare compete a qualunque giudice, di ogni ordine e grado.
La Corte di Cassazione, cui è attribuito il compito della nomofilachia, si avvale delle sollecitazioni provenienti dai giudici di merito.
Questi, anche attraverso le preziose sollecitazioni dell'Avvocatura, apportano il loro contributo, prospettando letture e soluzioni innovative che si trasformano in diritto vivente, e le loro decisioni non impugnate diventano definitive, entrando nel circuito della nomofilachia diffusa anche senza il crisma della Suprema Corte.
Ma il giudice di merito deve avere anche la responsabile consapevolezza che, per assicurare efficacia ed effettività alla tutela dei diritti, deve contribuire alla realizzazione di un sistema, che, in nome di una malintesa idea di autonomia e di indipendenza, non sia schizofrenico e disorientante.
In un contesto nel quale il formante giurisprudenziale ha un rilievo decisivo, la prevedibilità delle decisioni, che anche la Corte EDU ritiene nell’interesse della certezza del diritto, assume un valore enorme.
La prevedibilità non è quel conformismo che Calamandrei riteneva la peggiore sciagura che potrebbe capitare a un magistrato.
Il magistrato conformista e burocrate non ci appartiene ed è ben lontano dal modello costituzionale al quale costantemente ci ispiriamo.
Non c’è dubbio che una giurisprudenza statica e insensibile alle sollecitazioni che vengono dall’evoluzione della comunità non avrebbe consentito di realizzare gli approdi cui è pervenuta, per cui, da un lato, non si possono ignorare le ragioni della stabilità, imposte da esigenze di garanzia e dalla necessità di assicurare l’uguaglianza dei cittadini, nonché dall’obiettivo di orientare i consociati, ma, dall'altro, si deve tenere conto anche delle ragioni del cambiamento, in quanto l’inarrestabile evoluzione della giurisprudenza è linfa vitale della democrazia e, per dirla con Paolo Grossi, “bisogna evitare che la prevedibilità del diritto sia strumentale a garantire l'impietosa disuguaglianza tra ricchi e poveri”.
L’articolo 3 della Costituzione si rivolge a tutte le Istituzioni, compresa la Magistratura, e la Costituzione, come afferma Calamandrei, “non è immobile, è rinnovatrice e mira alla trasformazione della società”.
La straordinaria produzione giurisprudenziale della Suprema Corte e la sua immediata conoscibilità non devono indurre i giudici di merito a rinunciare all'autonoma attività di interpretazione.
Ne verrebbero fuori l’appiattimento e l'impoverimento della giurisprudenza, innescando un circolo vizioso destinato a ripercuotersi negativamente anche sulla Cassazione, che sarebbe privata degli stimolanti contributi provenienti dai giudici di merito, in relazione ai quali si formano e si consolidano gli orientamenti del Giudice di legittimità.
Se la decisione della Corte di Cassazione non segue a un fecondo dibattito da parte dei giudici di merito, ma obbedisce maggiormente alla necessità di una risposta urgente, rischia di perdere un apporto importante.
L’accelerazione verso l’immediatezza della decisione di legittimità, spesso comprensibilmente auspicata per la necessità di un'interpretazione univoca in un contesto normativo instabile, ha come controindicazione un pericoloso verticalismo giurisprudenziale.
Tutto si tiene: una Magistratura autonoma e indipendente, professionalmente attrezzata, responsabilmente consapevole del ruolo e del potere che esercita, autenticamente orizzontale, interpreta e applica la legge garantendo l'imparzialità; anche per questo é credibile e gode dell'indispensabile fiducia della collettività senza tuttavia ricercarne il consenso.
Le conquiste della Magistratura sul versante della tutela dei diritti e sul controllo di legalità si sono realizzate solo grazie alla professionalità dei magistrati e alla granitica solidità di un sistema costituzionale che ne ha garantito l’autonomia e l’indipendenza.
Autonomia e indipendenza della magistratura giudicante e di quella requirente, che concorre anche a garantire la prima.
Una Magistratura debole e vulnerabile non è in grado di assicurare tutela effettiva ai diritti, non è in grado di affermarli nei confronti del potere, non può realizzare un vero controllo di legalità.
A farne le spese sarebbero i cittadini.
Concludo ricordando che il 30 marzo 1956, in questa città, Pietro Calamandrei, nel corso della sua arringa in difesa di Danilo Dolci, affermò che “la funzione dei giudici … è quella di creare gradualmente la nuova legalità promessa dalla Costituzione.
Voi dovete aiutarci, signori Giudici, a difendere questa Costituzione che è costata tanto sangue e tanto dolore, voi dovete aiutarci a difenderla e a far sì che si traduca in realtà”.
Sono trascorsi quasi settant'anni ma quelle limpide parole sono ancora un monito e un impegno.
1. Giustizia insieme intende aprire una discussione sul disegno di legge di riforma costituzionale n. 935, comunicato alla Presidenza del Senato il 15 novembre 2023, che prende il nome di premierato.
Si pubblica qui una prima nota informativa, cui poi seguiranno contributi di analisi e commenti.
Tale riforma si propone di modificare quattro articoli della Carta costituzionale, ed esattamente gli artt. 59, 88, 92, 94.
2. Le modifiche degli artt. 59 e 88 possono essere considerate minori.
La prima riguarda la soppressione dell’istituto del Senatore a vita diverso dagli ex Presidenti della Repubblica, e la proposta in nient’altro consiste se non nell’abolire l’art. 59, 2° comma Cost., che attualmente recita che: “Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque”.
Resta in vita, al contrario, il 1° comma dell’art. 59 della Costituzione, e in futuro, così, solo gli ex Presidenti della Repubblica saranno senatori a vita, mentre nessuno potrà più esserlo per altissimi meriti.
L’altra riforma minore è quella della soppressione, nell’art. 88, 1° comma Cost., delle parole “o anche una sola di esse”.
Con questa riforma si ottiene il risultato di impedire al Presidente della Repubblica di sciogliere una sola Camera, anziché l’intero Parlamento.
Si tratta, tuttavia, di una regola che possiamo considerare già in atto, in quanto v’è desuetudine all’esercizio di un tale potere, mai esercitato da alcun Presidente della Repubblica.
3. Ovviamente le riforme principali sono quelle che riguardano gli artt. 92 e 94, e sono esse che danno a questa riforma l’etichetta di premierato.
Il nuovo art. 92 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri sia eletto direttamente dal popolo ed abbia un premio di maggioranza che gli garantisca il 55% dei seggi in ciascuna delle due Camere; e il nuovo art. 94 dispone che se le Camere non danno (per due volte consecutive) la fiducia al Governo queste vengono sciolte dal Presidente della Repubblica.
Per l’esattezza, il 2° comma dell’art. 92 reciterà, se la riforma verrà approvata, che: “Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni…..La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio dei Ministri….Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio dei ministri eletto l’incarico di formare il Governo, e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri”.
Parimenti viene riformato l’art. 94, ed il nuovo terzo comma così reciterà: “Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia. Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l’incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche in quest’ultimo caso il Governo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere”.
Si aggiunge poi un ultimo comma all’art. 94 Cost. del seguente tenore: “In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente della Repubblica può conferire l’incarico di formare il Governo al Presidente de consiglio dimissionario o a un altro parlamentare che è stato candidato in collegamento al Presidente eletto, per attuare le dichiarazioni relative all’indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha ottenuto la fiducia. Qualora il Governo così nominato non ottenga la fiducia e negli altri casi di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio subentrante, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere”.
4. Sostanzialmente:
a) il popolo eleggerà direttamente il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale si presenterà alle elezioni con una propria lista di candidati;
b) le votazioni per l’elezione delle due Camere e del Presidente del Consiglio dei ministri dovranno avvenire contestualmente;
c) le votazioni saranno disciplinate da una nuova legge elettorale, che dovrà consentire alla lista più votata, seppur nel rispetto dei principi di rappresentatività e governabilità, un premio di maggioranza che garantisca ai vittoriosi il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere;
d) in tale logica di premierato passeranno così in secondo piano sia il momento della nomina del primo ministro da parte del Presidente della Repubblica, sia il momento nel quale il Parlamento dà la fiducia al Governo, ed infatti:
e) Il Presidente della Repubblica conferirà necessariamente al Presidente del Consiglio dei ministri eletto dal popolo l’incarico di formare il Governo;
f) il Parlamento darà necessariamente la fiducia al Governo e, ove non dovesse succedere, il Presidente della Repubblica rinnoverà l’incarico sempre al primo ministro eletto dal popolo, il quale si ripresenterà, così, per la seconda volta, dinanzi alle Camere, e se queste nemmeno per la seconda volta dovessero dare la fiducia al Governo, ebbene, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere.
5. La relazione tecnico/esplicativa avverte che lo scopo della riforma è quello di risolvere “problematiche ormai risalenti. cioè l’instabilità dei Governi, l’eterogeneità e la volatilità delle maggioranze, il transfughismo parlamentare”.
Da segnalare, tuttavia, che resta immodificato l’art. 68 Cost. secondo la quale “I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni”.
La relazione tecnico/esplicativa precisa altresì che “la proposta di legge mira a consolidare il principio democratico, valorizzando il ruolo del corpo elettorale nella determinazione dell’indirizzo politico della Nazione”, e che: “attraverso l’elezione diretta del presidente del Consiglio dei ministri” si ottiene “la stabilizzazione della sua carica, per dare appoggio e continuità al mandato democratico”.
Ed inoltre la relazione afferma che questa stabilità è altresì necessaria per “concepire indirizzi politici di medio-lungo periodo, di elaborare e attuare riforme organiche, di farsi carico, in ultima analisi, delle prospettive e del futuro della Nazione”.
6. Il progetto si compone, infine, di una Analisi tecnico normativa (ATN):
In essa si legge in particolare che: “Il modello di forma di Governo previsto nel disegno di legge è in armonia con i principi costituzionali di democrazia, rappresentatività, separazione dei poteri e con il rispetto delle prerogative degli organi costituzionali. Non si ravvisano contrasti con i limiti espliciti ed impliciti alla revisione costituzionale.”.
E poi ancora: “Non vi sono incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali”.
Soprattutto: “Il testo normativo proposto non presenta profili d’incompatibilità con l’ordinamento europeo. Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell’Italia nella materia trattata dal provvedimento in esame”.
E al riguardo si precisa altresì che: “La disciplina della forma di Governo è materia radicata nelle tradizioni costituzionali di ciascun Stato membro, ferma restando la condivisione dei principi dello stato di diritto che sono pienamente rispettati nel modello qui prefigurato”.
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