di Giuseppe Amara
Nel presente contributo verranno riportate le principali novità introdotte dalla legge 24 novembre 2023, n. 168 recante “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”, sia all’interno del Codice penale che del Codice di rito che nell’ambito di altre norme, tra cui il testo unico in materia di misure di prevenzione. In nota, per comodità di lettura, verrà riportato il testo di legge.
Sommario: 1. Premessa - 2. Modifiche al Codice penale – 3. Modifiche al Codice di procedura penale - 4. Modifiche al Testo unico in materia di misure di prevenzione - 5. Ulteriori modifiche - 6. Conclusioni.
1. Premessa
Il 24 novembre scorso è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 168/2023 contenente disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, in vigore dal 9 dicembre.
A fronte dell’intento del Legislatore di porre un argine ad una piaga strutturale del nostro tessuto sociale che, in quanto tale, non può essere trattata alla stregua di un fenomeno emergenziale di nuova emersione, ad una prima rapida lettura del testo, si registrano talune incongruenze sistematiche che richiederanno un’attenta attività di sussunzione.
Il Legislatore, nell’ottica di un raccordo con la normativa sovranazionale (Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata ai sensi della legge 77/13) e la giurisprudenza CEDU, è intervenuto introducendo modifiche al Codice penale, al Codice di rito ed alla normativa in materia di misure di prevenzione e di ammonimento e di informazione alle vittime.
Di seguito una rapida carrellata di quelle di ritenuto maggior impatto pratico.
2. Modifiche al Codice penale
È stato riscritto il comma 5 dell’art. 165 c.p. [1], sulla sospensione condizionale della pena, con peculiare riferimento all’analitica descrizione dei percorsi di recupero cui deve sottoporsi l’imputato condannato per taluni reati come da – immutata – elencazione. In particolare, all’art. 15, il Legislatore ha introdotto un riferimento specifico alla frequenza richiesta nella partecipazione ai suddetti corsi (almeno bisettimanale), al contempo precisandone la natura di percorsi di recupero che andranno svolti presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero; ancora, si è posto l’accento sulla necessità che la verifica del positivo superamento sia demandata al Giudice il quale dovrà valutare i contenuti delle relazioni informative degli enti interessati, verificando la rispondenza degli obiettivi raggiunti dall’imputato alle prescrizioni impartite. È stata poi prevista una disciplina di coordinamento tra la cessazione della misura cautelare in caso di condanna con pena condizionalmente sospesa ai sensi dell’art. 300 comma 3 c.p.p., e le comunicazioni all’autorità di pubblica sicurezza deputata a valutare la necessità di adottare una delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. 159/11. In particolare, è stata introdotta una tempistica alquanto stringente che impone all’autorità di P.S. di decidere “tempestivamente” sulla opportunità di avanzare la relativa richiesta ed al Tribunale di pronunciarsi entro 10 giorni, applicando, se del caso, una misura di prevenzione di durata non inferiore a quella dei corsi di recupero. Sul punto, come già puntualmente argomentato, la norma dovrà essere letta in stretto coordinamento con l’art. 166 comma 2 c.p. che prevede come la condanna a pena condizionalmente sospesa non possa costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, richiedendo pertanto la necessaria presenza di fatti nuovi sottostanti l’applicazione della misura di prevenzione. Ancora, viene sollecitata la tempestiva comunicazione di ogni violazione al P.M., così da consentirgli di attivare le facoltà di cui all’art. 168 comma 1 n. 1 c.p. afferenti alla revoca del beneficio.
Con il medesimo art. 15 (comma 2) è stato poi introdotto il secondo comma dell’art. 18 bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice penale che, nei casi di cui sopra, ha previsto un sistema di controlli e comunicazioni tra cancelleria del Giudice, UEPE ed ufficio del Pubblico Ministero, funzionale a verificare l’effettiva partecipazione ai suddetti corsi ed eventuali violazioni rilevanti ai fini della revoca della sospensione.
Spostandosi sul libro II del Codice, il Legislatore è intervenuto coprendo una lacuna emersa nella prassi quotidiana, in particolare è stata prevista l’estensione dell’oggettività della fattispecie di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all’art. 387 bis c.p., adesso integrata anche dalla violazione dell’ordine di protezione previsto dall’art. 342 ter c.p., primo comma, del codice civile, ovvero di un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale di coniugi o nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ancora, il Legislatore è intervenuto sulla pena della fattispecie, aumentando nel massimo la cornice edittale (che passa da 3 anni a 3 anni e 6 mesi), così da consentire l’adozione di misure cautelari, ad oggi non consentite nonostante si vertesse in ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza di reato cui, pertanto, seguiva sempre l’immediata liberazione dall’arrestato. Tale previsione, peraltro, andrà letta in coordinamento con quelle processuali, di seguito riportate, ed in particolare con l’art. 280 comma 3 bis c.p.p. che, di fatto, consentirà l’adozione di misure anche di natura custodiale e con la modifica dell’art. 391 comma 5 c.p.p. tramite inserimento della fattispecie di cui all’art. 387 bis c.p. nel novero di quelle che consentono l’applicazione di misura anche al di fuori dei limiti di pena.
Stante il riflesso sostanziale, si riporta all’attenzione la modifica dell’art. 8 (ammonimento del Questore) del d.l. 23/11/09 n. 11, convertito in l. 38/09, modifica consistita nell’estendere la portata dell’aggravante specifica e la procedibilità d’ufficio nei delitti di cui agli artt. 612 bis e ter c.p. anche alle ipotesi in cui il fatto sia stato commesso in danno di persona offesa diversa da quella tutelata attraverso la precedente procedura di ammonimento. Sul punto, si segnala che la modifica ha inteso inoltre estendere la portata applicativa dell’ammonimento d’ufficio del Questore, aumentando il novero delle fattispecie presupposto
3. Modifiche al Codice di procedura penale
Le modifiche al Codice di procedura penale risultano molteplici e particolarmente incisive: disciplinano istituti processuali di nuovo conio e ne ampliano la portata di altri già noti. Di seguito, si riporteranno quelle di maggior rilievo pratico.
Innanzi tutto, si richiamano talune norme che, unitariamente lette, hanno come chiaro intento quello di inasprire il trattamento cautelare relativamente ai reati di cui all’art. 387 bis c.p. (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) e di lesioni aggravate dagli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del Codice penale.
In particolare, all’art. 275 comma 2 bis c.p.p. in tema di criteri di scelta delle misure è stato aggiunto un periodo che estende anche ai reati anzidetti la deroga alla disciplina che esclude l’applicabilità della misura della custodia cautelare in carcere in caso di prognosi di condanna non superiore ai tre anni di reclusione.
Ancora, nella medesima ottica, è stato introdotto il comma 3 bis all’art. 280 c.p.p. che esclude l’applicazione dei commi 1, 2 e 3 in relazione al medesimo elenco di reati (articoli 387 bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma c.p.). La portata di questa norma, all’evidenza, risulta amplissima risultando ammissibile, in ipotesi, applicare anche la custodia carceraria per fattispecie che in passato erano prive di copertura cautelare anche non custodiale ovvero per fattispecie che, quanto meno in astratto, potrebbe non riguardare strettamente casi di violenza domestica o sulle donne (si pensi, ad esempio, alle lesioni aggravate dal rapporto di parentela in assenza di convivenza).
Ancora, è stato aggiunto un periodo al comma 6 dell’art. 282 bis c.p.p. (allontanamento dalla casa familiare) che prevede la possibilità di applicare la misura anche a talune fattispecie che, in astratto, non lo consentirebbero, precisando, inoltre, l’utilizzo obbligatorio delle modalità di controllo previste dall’art. 275 bis c.p.p., il c.d. “braccialetto elettronico”, il cui diniego all’applicazione può comportare anche l’applicazione congiunta di misure più gravi, con la prescrizione al cautelato del divieto di avvicinarsi, ad una distanza inferiore ai 500 metri, alla casa familiare e ad altri luoghi frequentati dalla persona offesa (prevedendo deroghe per ragioni lavorative). Si rileva come tale margine spaziale risulti alquanto ampio e, unitamente, alla previsione dell’arresto obbligatorio in flagranza per violazione dell’art. 387 bis c.p., con contestuale applicazione di misure cautelari ora consentite, potrà generare talune criticità operative ed interpretative, specie nei comuni di minore estensione. Analoga formulazione (distanza minima – applicazione obbligatoria del braccialetto elettronico – applicazione congiunta di misure più gravi in caso di rifiuto o impossibilità tecnica) è stata poi ripresa nel successivo art. 282 ter c.p.p. (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).
Ancora, con l’art. 7 è stata introdotta una norma che, per la prima volta, prevede una crono scansione dell’iter di adozione di una misura cautelare. In particolare, con l’introduzione dell’art. 362 bis c.p.p., è previsto che il Pubblico Ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall’iscrizione della notizia di reato a carico dell’indagato, valuti la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di misure cautelari e, nei venti giorni successivi al deposito della richiesta, il Giudice per le Indagini Preliminari provveda sulla suddetta richiesta. Non è chiara la necessità di introdurre nel Codice di rito un termine (peraltro ben più ampio di quello in cui nella prassi, usualmente, avvengono le determinazioni in questo ambito), privo di alcun apparente rilievo – quanto meno – di natura processuale in caso di sua violazione (con controllo demandato alla Procura Generale presso la Corte d’Appello e Procura Generale presso la Corte di Cassazione, come da modifica illustrata nel paragrafo 5).
Si rimanda a quanto rappresentato nel paragrafo precedente in relazione alla modifica dell’art. 391 comma 5 c.p.p. tramite inserimento della fattispecie di cui all’art. 387 bis c.p. nel novero di quelle che consentono l’applicazione di misura anche al di fuori dei limiti di pena.
È inoltre stato aggiunto l’art. 382 bis c.p.p. (arresto in flagranza differita) che consente agli ufficiali di Polizia Giudiziaria di procedere ad arresto dell’indagato per i reati di cui agli artt. 387 bis – 572 – 612 bis c.p. anche al di fuori dai casi di flagranza, entro le 48 ore successive dalla commissione del fatto e qualora emerga l’inequivoca attribuibilità del fatto alla persona offesa sulla base di documentazione video fotografica o altra documentazione legittimamente acquisita da dispositivi informatici e telematici. Si è fatto, dunque, ricorso ad un istituto, quello della flagranza differita, già conosciuto dall’ordinamento (vedasi normativa di contrasto alla violenza commessa in occasione o a causa di manifestazioni sportive) ed oggetto di ampio dibattito, tenendo a mente i contenuti della riserva di giurisdizione di cui all’art. 13 Cost.
Altra norma di portata innovativa introdotta dal Legislatore è quella di cui al comma 2 bis dell’art. 384 bis c.p.p. (allontanamento d’urgenza dalla casa familiare dal Pubblico Ministero) che introduce un’ipotesi di misura precautelare di natura non custodiale. Ed in particolare, anche al di fuori dell’ipotesi di flagranza del reato, il P.M., con decreto motivato, può disporre l’allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa agli indiziati dei delitti di cui agli artt. 387 bis – 572 – 612 bis - 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, sulla scorta di fondati motivi che inducono a ritenere sussistente l’esigenza cautelare di cui alla lettera c) dell’art. 274 c.p.p., esigenza che viene ritenuta preponderante sulla tempistica necessaria per richiedere e, in ipotesi, ottenere un’ordinanza cautelare dal G.I.P. Segue la procedura di convalida al G.I.P. sulla falsariga di quella dell’arresto/fermo (richiesta di convalida entro le 48 ore successive all’esecuzione e provvedimento del giudice competente nelle ulteriori 48 ore successive). In ordine a tale, innovativa, previsione di legge, si segnala una scollatura fra il novero dei reati che consentono l’adozione del provvedimento (fra cui anche il reato di atti persecutori) e l’apparente impossibilità di richiedere la misura del solo divieto di avvicinamento, se non come prescrizione ulteriore a quella dell’allontanamento dalla casa familiare che, evidentemente, presuppone un rapporto di convivenza, difficilmente ipotizzabile nei reati di cui all’art. 612 bis c.p. Ancora, si rileva come sia prevista l’adozione della sola misura non custodiale, non potendo il pubblico ministero disporre l’applicazione di una misura custodiale né l’applicazione provvisoria del braccialetto elettronico, limiti questi idonei ad incidere negativamente sull’effettività della tutela della persona offesa.
La previsione di un binario privilegiato per la definizione dei procedimenti iscritti per reati afferenti alla “violenza sulle donne e domestica” è confermata dalla modifica di due norme delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, ovvero l’art. 127 che prevede la necessità di comunicare al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, con cadenza trimestrale, i dati relativi ai procedimenti iscritti di cui all’art. 362 bis c.p.p. (la norma che, come detto, prevede una crono scansione cautelare di non chiaro rilievo, quanto meno processuale) dati che, almeno semestralmente, in un’ottica verticistica dei rapporti tra magistrati dell’ufficio del Pubblico Ministero, andranno comunicati al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nonché l’art. 132 bis che, come noto, disciplina i criteri di priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi, ai quali sono stati aggiunti quelli per reati di cui agli artt. 387 bis, 558 bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, I comma, numero 1, e II comma, 583 quinquies, 593 ter, 609 bis-octies, 612 bis, 612 ter III comma c.p.
Si segnala, da ultimo, come siano aumentati gli scambi informativi tra A.G. ed Autorità di Pubblica Sicurezza deputata all’applicazione di misure di prevenzione e di vigilanza della persona offesa (vedasi la modifica dell’art. 299 c.p.p. in tema di revoca e sostituzione delle misure cautelari, con introduzione dei commi 2-ter e 2-quater, ovvero quella già menzionata di cui all’art. 165 c.p.).
4. Modifiche al testo unico in materia di misure di prevenzione
Il Legislatore, nella medesima ottica di tutela delle donne e delle vittime di violenza domestica, è intervenuto potenziando le misure di prevenzione; lo ha fatto ampliando il novero dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione di cui all’art. 4 d.lgs. 159/11, estendendo il novero delle fattispecie spia della pericolosità, prevedendo l’applicabilità, nella sorveglianza speciale, delle misure di controllo di cui all’art. 275 bis c.p.p. (inserimento del comma 3 ter dell’art. 6 d.lgs. 159/11). Ancora, è stata disciplinata, espressamente, all’art. 8 comma 5 del d.lgs. 159/11 la possibilità che il Tribunale, relativamente alla nuova casistica di soggetti pericolosi, imponga il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione, e l'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone. Infine, è stata aggiunta la previsione dell’adozione di provvedimenti d’urgenza per la medesima categoria di soggetti pericolosi (art. 9 d.lgs. 159/11) ed in particolare, il Tribunale può disporre la temporanea applicazione, con le particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275 bis c.p.p., del divieto di avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati e dell'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. È stato, inoltre, potenziato il novero degli obblighi informativi in favore della persona offesa.
5. Ulteriori modifiche
La legge 168/2023 ha, inoltre, previsto talune modifiche di natura ordinamentale, al fine di valorizzare, ulteriormente, quelle codicistiche sopra riportate.
A tal proposito, l’art. 5 della legge ha previsto l’aggiunta di un periodo al comma 4 dell’art. 1 del d.lgs. 106/06 in materia di organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero, ove è stato prevista anche a livello normativo, precisandola, la necessità che i reati di “violenza contro le donne e domestica” siano trattati da magistrati inseriti in un gruppo.
Di rilievo, inoltre, l’introduzione dell’art. 13 bis alla legge 7 luglio 2016, n. 122 che prevede una provvisionale sulla domanda di indennizzo da richiedere, ai sensi della medesima legge, al Prefetto territorialmente competente.
6. Conclusioni
Il contrasto alla violenza domestica ed in particolare sulla donna è – e deve restare – una priorità del Legislatore.
A fronte di tale ineludibile esigenza, l’intervento normativo qui esaminato pone una specifica attenzione all’inasprimento del trattamento sanzionatorio e soprattutto cautelare, in linea con le esigenze pubbliche di sicurezza.
Vengono inoltre previste norme che, seppur prive di rilievo processuale, introducono una tempistica serrata nella valutazione del rilievo cautelare di vicende spesso nebulose, tempistica la cui violazione, seppur priva di alcun rilievo processuale, potrà determinare altre forme di responsabilità.
A fronte di tale esigenza securitaria, marcata invece è l’esigenza di una crescita culturale e sociale che passi dalle formazioni intermedie e di cui, evidentemente, non potrà farsene carico il Magistrato nell’esercizio delle sue funzioni ma ciascun cittadino che potrà farlo, a mente un passaggio del preambolo della citata Convenzione di Istanbul: “Riconoscendo che il raggiungimento dell’uguaglianza di genere de jure e de facto è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne; Riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione; Riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini”.
Analogamente, si evidenzia un’esigenza di formazione specifica e multisettoriale fortemente avvertita dagli operatori ma che, allo stato, rimane programmatica e demandata a quanto previsto dall’art. 6 del testo di legge che, in parte, si limita a positivizzare pratiche virtuose già presenti nei programmi di formazione della Scuola Superiore della Magistratura ed alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione, per poi demandare all’Autorità politica delegata per le pari opportunità, la predisposizione di apposite linee guida nazionali, al fine di orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza.
[1] All'articolo 165 del codice penale, il quinto comma è sostituito dal seguente: « Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164. Del provvedimento che dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 300, comma 3, del codice di procedura penale è data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini delle tempestive valutazioni concernenti l'eventuale proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali previste nel libro I, titolo I, capo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, secondo comma, del presente codice. Sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali ai sensi del periodo precedente, il tribunale competente provvede con decreto entro dieci giorni dalla richiesta. La durata della misura di prevenzione personale non può essere inferiore a quella del percorso di recupero di cui al primo periodo. Qualsiasi violazione della misura di prevenzione personale deve essere comunicata senza ritardo al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1) ».
[2] Vedasi Linee Guida della Procura di Tivoli nell’applicazione della legge 168/2023, reperibili al seguente link https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D_11031.pdf.
[3] All'articolo 18-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1), del codice penale ».
[4] a) All'articolo 387-bis: 1) dopo le parole: « tre anni » sono aggiunte le seguenti: « e sei mesi »; 2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio».
[5] 3) Il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Si procede d'ufficio per i delitti previsti dagli articoli 612-bis e 612-ter quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo »; b) all'articolo 11, comma 1, dopo la parola: « 572, » sono inserite le seguenti: « 575, nell'ipotesi di delitto tentato, 583-quinquies, » e le parole: « 609-octies o 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7 » sono sostituite dalle seguenti: « 609-octies, 612-bis o 612-ter del codice penale ».
[6] a) all'articolo 275, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale »;
[7] «3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale».
[8] All'articolo 282-bis, comma 6: 1) dopo la parola: « 572, » sono inserite le seguenti: « 575, nell'ipotesi di delitto tentato, »; 2) dopo le parole: « 582, limitatamente alle ipotesi procedibili di ufficio o comunque aggravate, » è inserita la seguente: « 583-quinquies, »; 3) le parole: « anche con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis » sono sostituite dalle seguenti: « con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale caso, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni »; 4) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento, il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi ».
[9] d) All'articolo 282-ter: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Nei casi di cui all'articolo 282-bis, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi »; 2) al comma 2, le parole: « una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone » sono sostituite dalle seguenti: « una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali persone, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis ».
[10] Dopo l'articolo 362 del codice di procedura penale è inserito il seguente: « Art. 362-bis (Misure urgenti di protezione della persona offesa). - 1. Qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 575, nell'ipotesi di delitto tentato, o per i delitti di cui agli articoli 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-bis, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, il pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari. 2. In ogni caso, qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini preliminari. 3. Il giudice provvede in ordine alla richiesta di cui al comma 1 con ordinanza da adottare entro il termine di venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria ».
[11] Dopo l'articolo 382 del codice di procedura penale è inserito il seguente: « Art. 382-bis (Arresto in flagranza differita). - 1. Nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto ».
[12] All'articolo 384-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: « 2-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 384, anche fuori dei casi di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno dei delitti di cui agli articoli 387-bis, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 612-bis del codice penale o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice.
[13] a) all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies e 609-bis del medesimo codice ».
[14] Al fine di favorire la specializzazione nella trattazione dei processi in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica, all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica ».
[15] Art. 6 Iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica «1. In conformità agli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche con il supporto del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, sentita l'assemblea dell'Osservatorio stesso, fermo restando quanto previsto in materia di formazione degli operatori di polizia dall'articolo 5 della legge 19 luglio 2019, n. 69, predispone apposite linee guida nazionali al fine di orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza. 2. Nella definizione delle linee programmatiche sulla formazione proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono inserite iniziative formative specifiche in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.
[16] Vedasi documento varato lo scorso 3 maggio 2023 denominato “Orientamenti in materia di violenza di genere”.