Il provvedimento della Sezione Protezione Internazionale della Corte di appello di Torino affronta un tema di particolare rilevanza nel diritto dell’immigrazione: la possibilità per il richiedente protezione internazionale di ottenere un riesame giurisdizionale del trattenimento, anche in assenza di un’espressa previsione legislativa interna.
Il giudice fonda la propria decisione su un quadro normativo composito, che integra la Direttiva 2013/33/UE, la quale riconosce il diritto del richiedente ad un riesame “a intervalli ragionevoli”, e la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha qualificato tale previsione come self-executing, rendendola direttamente applicabile nel nostro ordinamento anche in carenza di norme attuative.
Come ricorda il provvedimento, già Cass. n. 22932/2017 aveva ritenuto esperibile, tramite il rito camerale ex art. 737 c.p.c., un ricorso volto a ottenere un nuovo vaglio dei presupposti del trattenimento alla luce di fatti sopravvenuti.
Un secondo profilo rilevante riguarda la competenza giurisdizionale, che il Tribunale individua, sulla base della più recente interpretazione della Cassazione, nel giudice che ha emesso il provvedimento originario o in alternativa nel giudice del luogo in cui il trattenuto si trova, valorizzando il criterio della prossimità territoriale quale garanzia di un controllo tempestivo ed effettivo.
Sul piano fattuale, il giudice riconosce la presenza di elementi nuovi e decisivi rispetto alla fase di convalida:
- l’archiviazione del procedimento relativo alle frasi pronunciate in una manifestazione pubblica, frasi giudicate espressione di pensiero tutelata dagli artt. 21 Cost. e 10 CEDU;
- la marginalità e la risalenza dei contatti con soggetti indagati o condannati per terrorismo, ampiamente spiegati dall’interessato e non rappresentativi di una condotta attuale pericolosa;
- l’assenza di comportamenti violenti nelle vicende del blocco stradale del maggio 2025; si era trattato infatti di una mera presenza sul posto.
La Corte d'appello ha poi valorizzato elementi positivi di integrazione, tra cui un’attività documentata di divulgazione della Costituzione italiana tradotta in arabo all’interno della comunità islamica.
La valutazione complessiva ha portato il giudice a escludere la sussistenza di una concreta e attuale pericolosità, condizione imprescindibile per la prosecuzione del trattenimento ai sensi del d.lgs. 142/2015.
La pronuncia si colloca nel solco di una giurisprudenza volta a garantire:
- l’effettività del controllo giurisdizionale, quale espressione dei principi di proporzionalità e necessità del trattenimento;
- la piena operatività delle norme europee, anche quando il legislatore interno non abbia previsto una disciplina organica del riesame;
- la centralità degli elementi di fatto concreti, evitando che valutazioni di pericolosità si fondino su informazioni lacunose, datate o non riferibili a condotte penalmente rilevanti;
La decisione, infine, conferma che il trattenimento dello straniero non può trasformarsi in una misura automatica né in una sanzione indiretta per comportamenti non penalmente rilevanti, ma deve essere sostenuto da presupposti rigorosi e attuali, soggetti a costante verifica giurisdizionale.
