GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    Recensione a G. MONINA, Diritti umani e diritti dei popoli. Il Tribunale Russell II e i regimi militari sudamericani (1971-1976), Carocci, Roma 2020, pp. 245

    Recensione a G. MONINA, Diritti umani e diritti dei popoli. Il Tribunale Russell II e i regimi militari sudamericani (1971-1976), Carocci, Roma 2020, pp. 245*

    di Daniela Bifulco

    Segnalatori d’incendio, li chiamava Benjamin: gli esuli, coloro che, costretti a un altrove in cui cercare riparo dalle dittature, si fanno carico dell’ingrato ruolo di allertare il mondo circa una catastrofe imminente o in corso. Dagli esuli brasiliani e dalla segnalazione dell’incendio che, divampato nel 1964 (anno del colpo di stato in Brasile, dove i militari ‘deposero’ il presidente democratico Joao Goulart), avrebbe poi funestato le sorti del mondo latino-americano, e dalla fortunata sinergia tra esuli e società civile globale, o opinione pubblica che dir si voglia, nacque il Tribunale Russell II. Il precedente esempio di Tribunale internazionale di opinione era stato offerto dall’antesignano ‘International War Crimes Tribunal’ (IWCT), meglio noto come ‘Bertrand Russell Tribunal’, fondato dal filosofo e matematico gallese Russell nel novembre del 1966, nell’ambito della campagna di solidarietà col Vietnam.

    Del Tribunale Russell II - esperienza per molti versi straordinaria - ha scritto Giancarlo Monina in Diritti umani e diritti dei popoli. Il Tribunale Russell II e i regimi militari sudamericani (1971-1976), apparso, a fine 2020, nella collana ‘Studi storici’ di Carocci. Che il libro sia stato edito in quella collana appare tanto più significativo quanto sorprendente è stata, a oggi, la disattenzione della letteratura storiografica per il Tribunale Russell II (TRII, d’ora in poi). Al tema -ricorda l’A.- una certa attenzione è stata tributata dai giuristi -internazionalisti, soprattutto- ma nella stessa (e ormai fluviale) letteratura sui diritti umani, i riferimenti al TRII sono, in fondo, alquanto rari. Disattenzione bizzarra, in effetti, ove si consideri l’interesse suscitato nella comunità scientifica dalla ‘notte della democrazia latino-americana’ quale ‘fase e luogo emblematici della violazione dei diritti umani (p.10). Tanto più meritorio è, dunque, l’impegno profuso dall’Autore, professore di storia contemporanea presso Roma Tre, nel colmare una lacuna, raccontando genesi e vicende di questo tribunale d’opinione : il lettore giurista deve dismettere per qualche attimo i suoi costrutti mentali e considerare che lo scopo di tale ‘Tribunale’, autoproclamatosi tale, fu la denuncia delle dittature negli Stati latino-americani e la mobilitazione di un’estesissima rete di gruppi, attivisti e personalità eminenti del mondo politico e culturale, radicate nel continente americano così come in Europa.

    Il TRII ebbe, sì, una struttura basata su organi (commissioni, giurie) e atti (sentenze) tipici dei tribunali intesi in un senso più strettamente giuridico, svolgendo i suoi lavori in tre sessioni, tra il 1974 e il 1976; ma lo spirito che ne mosse l’istituzione fu, innanzitutto, quello della denuncia dell’involuzione autoritaria dei paesi latino-americani che, come birilli, cadevano l’uno dopo l’altro sotto la scure di regimi dittatoriali e militari, degli effetti devastanti che il paradigma economico-politico neoliberista andava producendo in tutti i regimi latino-americani, della sensibilizzazione della comunità internazionale, e della mobilitazione della società civile globale a favore della democrazia, della tutela dei diritti umani e di quelli dei popoli.  

     La certosina ricostruzione dell’esperienza del TRII si è resa possibile grazie alla documentazione conservata presso gli archivi della fondazione Lelio e Lisli Basso, con sede a Roma, oggi presieduta da Franco Ippolito. Fu Lelio Basso, infatti, a svolgere un ruolo di primissimo piano in quell’esperienza, presiedendo, tra l’altro, la giuria del Tribunale, nucleo dell’attività di quest’ultimo. La seconda traiettoria decisiva per le attività del TRII fu impressa dalla glottologa, religiosa e missionaria in Brasile Linda Bimbi, che sarebbe divenuta fulcro dell’organizzazione del TrII e ‘instancabile tessitrice di relazioni internazionali’ (p. 44). Accanto a Basso, in giuria figurò un parterre di personalità tanto autorevoli quanto eclettiche, dal punto di vista di provenienza e attitudini culturali (Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Bruno Trentin e Andreas Papandrèu, per limitarsi ad alcuni nomi), mentre a presiedere il comitato d’onore della giuria stessa, fu chiamato Sartre (in compagnia, tra gli altri, di Sebastian Matta, Hortensia Bussi de Allende -vedova di Allende- e Simone de Beauvoir).

    Quello dei nomi della personalità coinvolte è un aspetto che non può non colpire il lettore: il racconto è infatti intessuto anche di riferimenti a una serie impressionante di autorevolissime persone di ‘buona volontà’, come recitava l’Appello firmato da Enrico Berlinguer, mirato a far aderire al TRII i comunisti italiani, ma poi sottoscritto da un variegato mondo di sinistra, e non solo: Bobbio, ad esempio, Codignola, Nenni, Scola, Ramat, Terracini, Partito radicale, settori giovani della DC e del PRI, sindacati nazionali e di settore, Magistratura democratica, Associazione giuristi democratici, per quel che riguarda l’Italia (v. p. 147). Per la Francia, ricordiamo qui soltanto le adesioni di Mitterrand, Deleuze, Georges Casalis (teologo protestante, tra i protagonisti più attivi del TRII), lo storico Pierre Vidal-Naquet, Louis Joinet (fondatore, nel 1969, del sindacato della magistratura), Matarasso (avvocato anticolonialista e combattente della Resistenza, v. p. 134). Sebbene sia iniquo limitarsi alla citazione di Francia e Italia, dato che la mappa geografica delle personalità che aderirono, supportarono e parteciparono, più o meno attivamente, alle attività del TRII si estese, come detto, a molti paesi europei e all’intero continente americano, occorre mettere il punto all’elenco sconfinato dei nomi delle personalità che offrirono sostegno al TRII. Rinviamo perciò alla lettura del libro di Monina per aver piena contezza dell’effetto di mobilitazione -anche culturale- che il TRII fu in grado di esercitare.

    Abbiamo definito ‘straordinaria’, al di là di ogni intento enfatico, l’esperienza del TRII: in effetti, leggendo il testo, si realizza come quell’esperienza diede forma a quel che Habermas ha definito ‘sfera pubblica’: un insieme di procedure atte ad assicurare una effettiva pubblicità e a rendere altresì intellegibili i dettagli tecnici (giuridici, ad esempio, o scientifici) di una certa materia. Se il punto più impervio della nozione di sfera pubblica secondo Habermas attiene, forse, alle condizioni empiriche di funzionamento del suo modello, ebbene, il TRII dimostra come quell’impervia pietra d’inciampo possa talvolta, e come d’incanto, superarsi. ‘Talvolta’, sì, e non ‘sempre’: perché la sfera pubblica, nel senso anzidetto, non è dimensione che si dia hic et nunc, essendo essa associata, invece, a forme di prassi politica che si manifestano soltanto in situazioni per qualche verso straordinarie, come straordinario fu il contesto (storico, culturale, politico) in cui si radicò l’avventura del TRII.  Sfera pubblica, nell’accezione di Habermas, non coincide con ‘opinione pubblica’, e cioè con l’insieme di convinzioni, tendenze o umori di un certo pubblico, essendo essa, invece, la precondizione affinché un’opinione pubblica ragionata possa formarsi (il punto è ben illustrato da W.Privitera, in Sfera pubblica e democratizzazione, Laterza, 2003) .

    Ebbene, quella forma di prassi politica che fu il TRII ebbe dalla sua una cultura politica d’eccezione,  propria di un’epoca -anni Sessanta e Settanta- di grande fermento e di trasformazioni: la cultura politica fu quella, in primis, del socialismo di Lelio Basso, la cultura internazionalista del marxismo critico, del mondo cristiano (sia cattolico sia protestante) che andava ribellandosi alle dittature latino-americane, di quello pacifista, del comunismo ‘ufficiale’ (sovente più tetragono, però, a riconoscere e supportare il TRII). E, infine, ma non per importanza, la cultura e l’attivismo globale per i diritti umani, cultura ‘che stava allora emergendo come uno dei principali vettori della mobilitazione transnazionale. Connotati più per il loro contenuto morale che non ideologico-politico, i diritti umani furono assunti dal Tribunale come nuovo punto di partenza per un progetto internazionalista di liberazione umana che troverà la sua dottrina nel diritto dei popoli’ (p. 93). Il linguaggio dei diritti umani e la loro violazione in America Latina (p. 157 ss) furono oggetto della  prima sessione del TRII, svoltasi a Roma presso la sede del CNR. Tra le violazioni dei diritti umani più attentamente vagliate vi furono la tortura e gli apparati repressivi (tra i relatori della prima sessione: Alessandro Pizzorusso, per il Cile, v. p. 177, Salvatore Senese, sul Brasile, p. 184, lo scrittore Renato Prada Oropeza per la Bolivia, il sociologo francese Alain Labrousse, per l’Uruguay, il giurista francese François Rigaux, Hortensia Bussi de Hallende, p. 208, e tanti altri). Riguardo all’immenso repertorio dell’orrore delle dittature (v. p. 168, 205 ss.), il salto decisivo per la qualità delle indagini svolte dal TRII, così come per l’attenzione dell’opinione pubblica mondiale, si ebbe grazie al rapporto sulla tortura in Brasile di  Amnesty International (p. 169). Nella prima sessione, emersero temi e prassi di indagine che sarebbero poi divenute centrali nella cultura dei diritti umani: il valore della testimonianza (sulla prassi del bearing witness, già il processo Eichmann aveva spianto la strada, come ricorda l’A., v. p. 182), l’intento anche pedagogico  della giustizia resa da un tribunale, la centralità delle vittime nella ricostruzione della verità storica, la dimensione spettacolare del processo (già voluta per il processo Eichmann, che era stato trasmesso dalla televisione), la crucialità della verità e della memoria per la saldezza del viver civile.

    Tale strabiliante amalgama -di ciò che non sapremmo definire se non nei termini di ‘cultura politica’- fece dunque appello alla mobilitazione delle ‘migliori energie di tutti i paesi: politici, giuristi, scienziati, economisti, sociologi, antropologi, e chiunque sia in grado di dare un contributo e cooperare al Tribunale nella ricerca dei fatti reali e delle loro interpretazioni’ (così, nel Memorandum ai compagni cubani, 20 ottobre 1972, cit. a p. 51; in forma di Memorandum furono fatti circolare nel mondo i primi documenti che presentavano struttura e funzioni del TRII, redatti nelle seguenti cinque lingue ufficiali: portoghese, spagnolo, inglese, italiano e francese). 

    Leggendo il libro di Giancarlo Molina, al giurista sorge spontanea la domanda, relativa alla legittimazione e al fondamento giuridico di un Tribunale auto-definitosi tale, che fu ben presente ai protagonisti della creazione del TRII, come risulta dalla dichiarazione costitutiva del Tribunale e dal discorso inaugurale del presidente Lelio Basso (‘Nel momento della sua costituzione, il Tribunale Russell deve esprimersi chiaramente sulla propria investitura’: v. p. 73).  Il problema si rivelò più complesso di quanto sperimentato all’epoca della costituzione del primo Tribunale Russell, che si era occupato di una fattispecie più ‘semplice’, per così dire, ovverosia più definita (guerra d’aggressione); il TRII, invece, doveva confrontarsi con crimini non direttamente contemplati dalle norme del diritto internazionale vigente negli anni Settanta.

    Confidando su una legittimazione che sarebbe intervenuta nel tempo, ‘a posteriori’ (p. 74), nella fase di preparazione del TRII si lavorò comunque, e alacremente, a un confronto serrato col diritto internazionale: da un lato, si misero  a confronto i crimini della dittatura brasiliana con quelli definiti in base alla giurisprudenza di Norimberga (ad esempio, indicando la tortura e l’assassinio di oppositori e prigionieri politici come crimini contro l’umanità e il trattamento riservato agli indios come crimine di genocidio). Ma questa strada si rivelò accidentata, osserva l’A., posto che non tutte le corrispondenze individuate riuscivano a offrire salde basi giuridiche. D’altro lato, si percorse il sentiero che si sarebbe rivelato, nel corso del tempo, più fruttuoso: il richiamo, cioè, ai diritti umani, ai diritti dei popoli e al diritto internazionale consuetudinario. Con riguardo a quest’ultimo, venne invocata, ad esempio, la cosiddetta Clausola Martens. Recepita nelle 4 Convenzioni di Ginevra del 1949, tale clausola impegnava gli Stati contraenti a considerare l’opportunità che, in assenza di specifiche disposizioni e in attesa di una più completa e dettagliata disciplina normativa sulla guerra, le popolazioni e i belligeranti rimanessero sotto la protezione dei principi del diritto internazionale, ‘così come risultano dagli usi stabiliti dalle nazioni civili, dalle leggi di umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica’ (p. 77).

    Maturata in breve tempo la consapevolezza che occorresse individuare ‘un rapporto più dinamico col diritto internazionale, in evidente e dichiarata discontinuità con l’esperienza del primo Tribunale Russell’, apparve anche chiaro che la legittimazione del TRII dovesse ‘andare oltre la concezione  tradizionale in cui solo gli stati erano soggetti di diritto internazionale e aderire al principio secondo cui esiste un potere diffuso che regola la sfera internazionale : non quello della morale, né degli Stati, né dei loro governi’, bensì un potere proprio della ‘comunità internazionale, intesa come coscienza dei popoli’ (p. 77, in cui si cita la Dichiarazione costitutiva del TRII).

    Insomma, la fonte giuridica per eccellenza del TRII veniva individuata in quelle medesime ‘esigenze della coscienza pubblica’, di cui alla Clausola Martens citata poc’anzi, e nei principi accettati dalla comunità internazionale (per quanto sprovvisti di implementazione giuridica essi fossero).

    In questo confronto col diritto internazionale risiede uno dei profili d’interesse (per i giuristi, soprattutto) dell’esperienza nota come TRII: tutti i punti di maggiore debolezza concernenti basi giuridiche, legittimazione e efficacia di quest’ultimo, che al giurista  non possono sfuggire (e di cui qui si è soltanto accennato), costituirono in realtà le basi di uno sviluppo che, nei decenni successivi,  avrebbe accompagnato le trasformazioni del diritto internazionale e delle relazioni internazionali. Il TRII fu infatti ‘promotore e specchio di una nuova concezione di comunità internazionale che, ‘a cavallo degli anni Sessanta e Settanta si andava costituendo, rivendicando una propria autonomia dagli Stati’ (p. 78): un mondo di relazioni ‘transnazionali’, diremmo oggi, dove protagonisti diventano anche attori e organizzazioni non statali, che andavano rivendicando una giustizia transnazionale, che sopperisse ai deficit d’intervento dei singoli Stati. Non a caso, il TRII profeticamente auspicò l’istituzione di un Tribunale penale internazionale, che sarebbe nato nel 1998. All’idea di una nuova giustizia transnazionale fece dunque da contraltare l’idea di tribunali transnazionali, vale a dire giurisdizioni che potessero rappresentare i cittadini di ogni paese, diversamente da quanto fatto fino ad allora dalle corti di giustizia internazionali, la cui competenza era limitata a crimini di guerra commessi da uno Stato o da singoli Stati in conflitto (v. p. 80-81).

    Il TRII fu anche promotore di ‘una nuova visione delle relazioni internazionali, basata sul rispetto del diritto dei popoli all’autodeterminazione, al controllo delle loro risorse e del loro futuro economico e sociale’ (p. 78). L’azione del TRII cadeva nel contesto di un processo di decolonizzazione che stava, per un verso, modificando gli equilibri mondiali e, per l’altro, svelando l’inadeguatezza del diritto internazionale del tempo rispetto alle esigenze derivanti dal progressivo smantellamento (o, comunque, dalla messa in discussione) di logiche colonialiste e di accaparramento delle risorse dei paesi più svantaggiati. In tal senso, Il TRII incrociò sul proprio cammino l’evoluzione che stava portando l’ONU a riconoscere le ragioni dei paesi in via di sviluppo (l’A. ricorda, ad esempio, l’approvazione, nel 1974, della Carta dei diritti e dei doveri economici degli Stati e la Dichiarazione per un nuovo ordine economico internazionale, adottate dall’Assemblea Generale delle N.U.). Appare significativo, in tal senso, l’oggetto scelta per la seconda sessione del TRII, vale a dire le cause economiche della dittatura. I relatori della seconda sessione furono inviatati ‘a presentare contributi di taglio non puramente teorico, ma a concentrarsi sugli effetti dei processi economici’ (p. 195) negli assetti istituzionali dei paesi latinoamericani. In quella sede, il TRII, anticipando pure la prassi che sarebbe poi stata definita del ‘naming and shaming’, mise in luce il nefasto ruolo dei potentati economici statunitensi e delle compagnie multinazionali e transnazionali sulle economie dei paesi latinoamericani (p. 195 ss).

    Il rapporto col diritto internazionale fu uno dei terreni su cui si consumò il confronto e, sovente, il disaccordo tra promotori del TRII e la galassia comunista: se il TRII tendeva a valorizzare le Risoluzioni delle Nazioni Unite e le fonti di diritto internazionale consuetudinario, intuendone il potenziale di trasformazione dei rapporti di forza, parte della cultura marxista terzomondista vedeva in ciò un mero ‘universo di cartapesta’, ‘espressione dell’ipocrisia delle potenze dominanti’ (p. 80). Ma, rispetto alle critiche talvolta avanzate da certi settori del comunismo ‘ufficiale’, o alle visioni terzomondiste più radicali che rifiutavano i diritti umani come espressione della cultura borghese  (p. 163), la posizione del TRII fu sempre molto netta: esso assunse in piena coscienza ‘il linguaggio dei diritti umani, riconoscendone e amplificandone sia il valore in sé sia la funzione aggregante’, e fece proprio ‘il punto di vista delle opposizioni latinoamericane, cristiane e marxiste, che stavano acquisendo quel linguaggio nel pieno della lotta contro le dittature’(p. 163).

    Anche rispetto al diritto dei popoli, il confronto con i comunisti fu talvolta teso: allorché giunsero al TRII alcune richieste di intervento a favore dei dissidenti dell’Unione Sovietica, il TRII replicò, attraverso le parole di Lelio Basso, che esso aveva come propria missione l’America Latina. In ‘polemica con il TRII, che ha sempre rifiutato di occuparsi delle violazioni dei diritti dell’uomo nei paesi comunisti’, l’Espresso diede notizia della costituzione del ‘Tribunale Sacharov’ (p. 151). Lelio Basso -racconta l’A.- si era assunto l’impegno di rispondere a ogni critica nei confronti del TRII; alla notizia riportata dall’Espresso, egli  fornì allora una replica che vale la pena riportare per intero, poiché essa aiuta a far luce più piena sul senso dell’impegno del TRII a favore dei popoli : ‘Nello spirito di Bertrand Russell abbiamo sempre pensato che il nostro dovere era di affrontare il problema del luogo in cui i diritti dell’uomo erano più gravemente violati in quel momento: questo luogo era senza dubbio il Vietnam nel 1967, ed è senza dubbio oggi l’America Latina, dove la quasi totalità degli Stati è soggetta a regimi di ferrea dittatura militare a base di tortura’ (p. 151-152, corsivi nostri).  Ove si consideri che le tracce del TRII si ritrovano oggi nell’azione del Tribunale permanente dei popoli (TPP), si comprenderà anche che la vocazione del TRII, per quanto universalista e cosmopolita, era quella di scendere in campo, in quel momento, per quei popoli. Anche dal punto di vista dell’impegno a favore dei diritti dei popoli, il TRII anticipò istanze che avrebbero poi trovato forme giuridiche più definite nel contesto del diritto internazionale: si pensi alla Dichiarazione delle NU sui diritti dei popoli indigeni, che sarebbe sopravvenuta soltanto nel 2007. Tra i principi considerati basilari dal TRII vi fu proprio ‘la difesa delle identità culturali autoctone come elemento imprescindibile dell’autonomia e dell’autogoverno di un popolo’ (p. 229). L’ultimo dei temi previsti dalla terza sessione, a fine lavori del TRII, fu, non a caso, il ‘genocidio’delle popolazioni indigene dell’America latina. 

    Peri vari motivi esposti fin qui, e per tutte le altre ragioni discusse estesamente nel libro di Monina, il TRII, potrebbe dirsi, corse in parallelo e, anzi, molto più velocemente del diritto internazionale. Giocò non soltanto in difesa, ma attaccando (attraverso la denuncia), così superando quel congenito ritardo del diritto che ripara, sì, ma spesso seguendo un ritmo d’azione e d’intervento molto lento. Riportiamo, in chiusura, parte dell’ultimo appello del TRII all’opinione pubblica mondiale, che fece seguito all’ultima sua sentenza di condanna delle ‘violazioni gravi, sistematiche e ripetute dei diritti dell’uomo e dei diritti dei popoli’ (p. 231) dai governi di Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Guatemala, Haiti, Nicaragua, Paraguay, Repubblica dominicana, Uruguay. In quell’appello, è infatti racchiuso il significato dell’attacco, oltre che di difesa, di cui dicevamo: ‘non è in una prospettiva puramente difensiva che questo Tribunale ha ingaggiato la lotta per la difesa dei diritti minacciati e per la libertà dei prigionieri e dei torturati. Di fronte all’inesorabile offensiva dei nemici della dignità dei popoli, dei loro sfruttatori e dei loro carnefici, il Tribunale rivendica e proclama i suoi diritti e i suoi doveri di attaccare a sua volta coloro i quali usano l’umiliazione e l’oppressione come loro arma prediletta’ (corsivi nostri).

    *Il presente contributo si inserisce tra i risultati parziali delle ricerche del PRIN 2017 Prot. 2017EWYR7A, ‘Reacting to mass violence: Acknowledgment, denial, narrative, redress’.

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