GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    Ricordo di Mimmo Carcano

    Ricordo di Mimmo Carcano

    di Gaetano De Amicis

    La scomparsa di Mimmo Carcano, fine giurista e civil servant, personalità di multiforme ingegno e rara sensibilità, lascia un vuoto incolmabile nei tanti amici e colleghi che in lui hanno avuto un costante punto di riferimento nell’esercizio delle attività giudiziarie.

    Sempre misurato nei toni e garbato nelle forme, il suo tratto gentile e felpato disvelava un profondo senso di umanità, accompagnato sempre da un lieve sorriso, il cui ricordo restituisce alla memoria personale e collettiva l’immagine indelebile di un giudice colto ed impegnato, che non ha mai fatto inutile esibizione delle sue capacità professionali ed organizzative.

    Estremamente ricco e di enorme spessore è stato il suo percorso professionale, istituzionale e scientifico.

    Numerose, e tutte di alto profilo, sono state le funzioni da lui svolte lungo un cammino segnato da una costante combinazione di “saperi” acquisiti nell’esercizio di attività giudiziarie, istituzionali e scientifiche, con il conseguente travaso di specifiche competenze in ciascuno dei settori ove egli ha prestato il suo servizio.

    Ho avuto modo di conoscerlo e di ammirarne le capacità sin dal 1998, quando fui collocato fuori ruolo presso la Direzione generale degli affari penali, ove egli svolgeva le funzioni di Direttore generale vicario e seguiva, con grande abilità diplomatica, i negoziati in corso a Bruxelles presso i numerosi tavoli di lavoro ove si discutevano i progetti relativi all’elaborazione di fondamentali strumenti normativi e programmatici dell’Unione europea (come i Piani di contrasto e prevenzione della criminalità organizzata, la Convenzione del 29 maggio 2000 sull’assistenza giudiziaria penale, Eurojust, il mandato di arresto europeo ecc.), la cui adozione ha profondamente segnato nel corso del successivo decennio l’evoluzione della cooperazione giudiziaria penale, dando seguito alle raccomandazioni formulate dal Consiglio europeo di Tampere del 15 ottobre 1999.

    Da allora i nostri percorsi professionali si sono più volte incrociati, dapprima nell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, ove egli svolgeva le funzioni di Vice Direttore, quindi, all’atto del suo rientro in ruolo dopo aver assunto le funzioni di Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, presso la Sesta Sezione penale della Corte, cui Mimmo venne riassegnato come Consigliere, per ricoprirvi in seguito le funzioni di Presidente non titolare.

    Quando, nel 2018, fu nominato Primo Presidente aggiunto della Corte, ho avuto l’onore di collaborare nuovamente con lui, nei collegi delle Sezioni Unite penali che egli ha presieduto con grande capacità dialogica e garbata autorevolezza.

    E’ stato per me un amico e collega prodigo di consigli e suggerimenti, guida costante e fonte di continuo insegnamento nella conoscenza dei complessi meccanismi di funzionamento della giurisdizione penale di legittimità.

    Non sono certo il solo, del resto, poiché tutti coloro che hanno avuto il privilegio di frequentarlo o di collaborare con lui ne hanno potuto subito riconoscere le impareggiabili doti di umanità, specchio profondo di una personalità naturalmente “dialogante”, mai impositiva, e sempre disposta alla considerazione e all’ascolto dei suoi interlocutori.

    Entrato in Magistratura nel 1980, egli ha svolto sino al 1989 le funzioni di sostituto procuratore della Repubblica, dapprima presso il Tribunale di Treviso, quindi presso il Tribunale di Trani, per poi essere collocato fuori dal ruolo organico della Magistratura e destinato prima alla Segreteria, quindi all'Ufficio Studi del Consiglio Superiore della Magistratura.

    Nel luglio del 1996 venne riconfermato fuori ruolo e destinato al Ministero della Giustizia con funzioni di Capo della Segreteria e di Direttore Generale vicario della Direzione generale degli affari penali, ove assunse, in seguito, anche le funzioni di Direttore dell'Ufficio II, organo ministeriale di competenza strategica nella gestione delle procedure di estradizione e delle rogatorie internazionali.

    Nell’esercizio di tali incarichi egli si occupò della redazione di testi legislativi di particolare rilevanza, come quelli che hanno riguardato la istituzione del giudice monocratico di primo grado, la disciplina relativa alla responsabilità degli enti collettivi e la modifica dell’art. 111 della Costituzione, con l’introduzione delle correlative norme processuali per l’attuazione del principio della formazione della prova nel contraddittorio delle parti.

    Nel 2001 tornò in ruolo per essere destinato con funzioni di applicato di appello all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, svolgendovi poi, dall’aprile del 2005, le funzioni di Consigliere presso la Sesta Sezione penale.

    Fu successivamente nominato, nel 2006, Vice Direttore dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo per il settore penale, dando un rilevante impulso alla riorganizzazione delle complesse attività di selezione delle sentenze da massimare, alla individuazione dei contrasti giurisprudenziali, all’esame delle novità legislative, alla elaborazione delle rassegne annuali di giurisprudenza e, soprattutto, alla predisposizione delle relazioni sui ricorsi trattati dalle Sezioni Unite penali.

    Nell’esercizio delle funzioni di Vice Direttore del Massimario, all’epoca guidato con la lungimirante visione del Presidente Giovanni Canzio, egli mise in mostra un impegno organizzativo di fondamentale importanza per il miglioramento della funzione nomofilattica della Corte, sviluppando un modulo volto a privilegiare la più ampia collegialità allo scopo di ottenere i migliori risultati nella selezione delle sentenze dalle quali estrarre i principi di diritto rilevanti al fine di assicurare l’uniformità delle pronunce, con la pronta segnalazione dei contrasti giurisprudenziali in modo da consentire alle Sezioni della Corte di valutare le modalità attraverso le quali ricomporre i diversi orientamenti e, se del caso, rimettere la questione controversa alle Sezioni Unite.

    Contemporaneamente alla sua attività di coordinatore e responsabile dei servizi penali dell’Ufficio del Massimario, Mimmo ebbe modo di mostrare la sua straordinaria versatilità anche nello svolgimento, dal novembre 2001 al gennaio 2005, delle funzioni di assistente di studio a tempo parziale del Prof. Piero Alberto Capotosti, Giudice della Corte costituzionale, approfondendo la conoscenza di tematiche, a lui care, come quelle relative all’assetto e al funzionamento dell’Ordinamento Giudiziario, oltre ai profili problematici attinenti all’ambito di applicazione della riforma del Titolo V della Costituzione in tema di conflitti fra Stato e Regioni.

    Nel 2013 fu nominato Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, rinnovando, in collaborazione con più Ministri, il suo impegno istituzionale nelle attività di esame ed elaborazione di testi legislativi di grande rilevanza sia nel settore civile che in quello penale ed internazionale.

    Al riguardo basti solo menzionare, quanto alla materia civile, l’ampio ventaglio delle misure processuali oggetto del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, recante “Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di riforma della geografia giudiziaria” di cui ai decreti legislativi nn. 155 e 156 del 2012, ovvero il  decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 12 novembre 2014 n. 162, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”, con l’introduzione di misure volte a regolare la translatio in sede arbitrale di procedimenti civili pendenti in primo e secondo grado di merito, la procedura di negoziazione assistita dagli avvocati, anche in materia di separazione e divorzio, la migliore funzionalità del processo civile di cognizione (in particolare con la compensazione delle spese e il passaggio dal rito ordinario al rito sommario), la tutela del credito e l’accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali (con l’introduzione della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche e del monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali).

    Quanto al settore penale, può rammentarsi la serie dei provvedimenti relativi alla attuazione della legge 28 aprile 2014, n. 67, di delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio penale, con il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in materia di abrogazione dei reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, in materia di depenalizzazione, e, soprattutto, il d.lgs. 15 marzo 2015, n. 28, in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, con l’introduzione del nuovo istituto disciplinato dall’art. 131-bis cod. pen.

    Altro profilo problematico di grande rilevanza, e di delicata gestione anche sul piano mediatico, fu quello che vide il suo impegno nella introduzione di rimedi risarcitori nel sistema della legge penitenziaria del 1975, con la entrata in vigore del decreto legge n. 92 del 2014, convertito nella legge n.117 del 2014, in modo da rispettare gli effetti della pronuncia della Corte EDU nel caso ”Torreggiani” del 9 gennaio 2013.

    Di fondamentale importanza si è rivelato il suo contributo alla ridefinizione degli assetti organizzativi interni della Corte di Cassazione e alla evoluzione della giurisprudenza di legittimità, sia come Presidente non titolare della Sesta Sezione penale - peraltro in coassegnazione alla Terza Sezione Penale e, in seguito, alla Prima Sezione penale, ad ulteriore riprova della sua generosità e dello spirito di dedizione mostrato nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali – sia, dal 2018 e sino al giugno 2020, nell’esercizio delle funzioni apicali di Primo Presidente aggiunto della Corte di Cassazione.

    Un filo conduttore è sempre rinvenibile nella motivazione delle pronunce di cui è stato relatore ed estensore, ovvero in quelle emesse dai collegi da lui presieduti: l’attenzione per il rispetto e la fedele attuazione delle garanzie sostanziali e processuali ai fini della migliore tutela e della progressiva espansione dei diritti fondamentali e la valorizzazione del principio di tassatività della legge penale, nel quadro di un’interpretazione costantemente “in ascolto” delle parti, sensibile al portato delle riflessioni dottrinali ed orientata alla condivisa ricerca del migliore punto di equilibrio del caso, ma sempre fortemente ancorata ai limiti segnati dall’alveo semantico delle disposizioni normative.

    Continuità con il passato e, al contempo, grande apertura culturale alle problematiche derivanti dalla progressiva emersione di nuove istanze di tutela, con particolare riguardo alla dimensione europea ed internazionale della produzione normativa e alla crescente rilevanza della elaborazione giurisprudenziale sedimentatasi nell’attività delle Corti europee, mantenendo inalterati il prestigio istituzionale e il proprium della funzione nomofilattica di una Suprema Corte nazionale in costante raccordo con il quadro evolutivo, sempre più complesso e articolato, delle esigenze di garanzia dei diritti fondamentali: questa la cifra profonda, e ultima, del sostrato valoriale che ha connotato il dispiegarsi dell’attività svolta dalla Corte di legittimità sotto la presidenza di Mimmo Carcano.    

    Numerose le decisioni di rilievo assunte dalle Sezioni Unite della Corte nel corso del suo mandato presidenziale.

    Solo a titolo esemplificativo, ed in estrema sintesi, possiamo ricordarne alcune:

    a) la decisione relativa al divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate, ritenuto non operante con riferimento agli esiti relativi ai soli reati connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ab origine" disposta, sempreché rientranti nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. (n. 51 del 28/11/2019, Cavallo);

    b) la decisione (n. 8544 del 24/10/2019, Genco) sull’ambito di applicazione dei principi enunciati nella sentenza della Corte EDU del 14 aprile 2015 (caso Contrada contro Italia), ritenuti non estensibili nei confronti di coloro che, pur trovandosi nella medesima posizione del diretto interessato, non abbiano proposto ricorso in sede europea;

    c) la pronuncia (n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami) sulla portata del principio di immutabilità del giudice e sui limiti della rinnovazione del dibattimento per suo mutamento, con la precisazione della non necessarietà del consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile;

    d) quella (n. 13178 del 28/11/2019, Guadagni) sulla delimitazione della tutela penale della concorrenza in relazione alla configurabilità del reato di cui all'art. 513–bis cod. pen., ove si è ritenuto necessario il compimento di atti di concorrenza non solo posti in essere nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, ma connotati dall’esercizio di violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente, con la sottolineatura della centralità, ai fini dell'ermeneusi della norma, del principio di libera concorrenza come discendente, oltre che dall'art. 41, comma 1, Cost., dalla normativa di riferimento, sia interna che euro-unitaria);

    e) la sentenza in tema di dichiarazione di assenza dell’imputato, ai cui fini non può considerarsi quale presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, dovendo il giudice verificare, in ogni caso, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale con il legale domiciliatario, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (n. 23948 del 28/11/2019, Ismail).

    Analoghe connotazioni di svolgimento e indirizzo delle sue capacità argomentative erano emerse nei decisivi contributi offerti, nell’esercizio delle funzioni di Consigliere, allo sviluppo della  giurisprudenza di legittimità in materia di reati di corruzione e concussione (all’indomani della riforma legislativa del 2012 e della fondamentale decisione adottata dalle Sezioni Unite Maldera nel 2013), come pure nella originale individuazione di soluzioni ermeneutiche volte a garantire, a fronte di, apparentemente insormontabili, anomie del sistema, il rispetto delle garanzie del contraddittorio processuale nella esecuzione delle sentenze della Corte EDU (caso “Drassich”).

    È difficile, se non impossibile, dar conto in questa sede della importanza dell’attività da lui svolta ai fini della promozione del dibattito scientifico all’interno della comunità dei giuristi sull’evoluzione della giurisprudenza di legittimità nel corso della sua pluriennale codirezione di una rivista prestigiosa come Cassazione penale, come pure della sua vasta e rilevante produzione scientifica, la cui fondamentale caratteristica, pienamente in linea con la molteplicità degli interessi coltivati, è stata quella di spaziare, con acutezza di ragionamento e nitore argomentativo, sulle più disparate tematiche di attualità non solo del diritto e della procedura penale, ma anche dell’ordinamento giudiziario, della cui analisi ricostruttiva è stato, nel corso degli anni, uno dei più autorevoli ed apprezzati interpreti.

    Mimmo non è stato solo un giudice di eccezionale preparazione giuridica, ma un uomo delle istituzioni a tutto tondo, capace di offrire in più occasioni, con sapienza, prudenza e tatto diplomatico, le sue straordinarie competenze tecniche e professionali al loro esclusivo servizio, mantenendo sempre inalterato il suo personale profilo di indipendenza ed autonomia di Magistrato.    

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