GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    «Se pure c’era di questi untori».  Ideologia immunitaria e fantasmi comunitari

    «Se pure c’era di questi untori».

    Ideologia immunitaria e fantasmi comunitari

    di Luigi Cavallaro

     

    Poiché nulla di sé e del mondo sa la generalità degli uomini, se la letteratura non glielo apprende.

    Leonardo Sciascia, La strega e il capitano, 1986.

     

     

    In tempi di pandemia, conviene tornare ai classici. Alla Storia della colonna infame, precisamente, e più ancora a quel magnifico prologo che ne sono il XXXI e il XXXII capitolo dei Promessi Sposi. Perché se aveva ragione Sciascia, quasi cinquant’anni fa, a dolersi che la Storia manzoniana fosse rimasto «un piccolo grande libro tra i meno conosciuti della letteratura italiana»[1], è possibile (e diremmo anche probabile) che questo misconoscimento, che non abbiamo motivo di dubitare perduri, non sia casuale.

    La Storia, senz’altro questo si saprà, narra del processo che fu intentato a Milano, durante la tremenda pestilenza del 1630, nei confronti di due presunti “untori”, accusati di aver diffuso la peste «con venefizi e malefizi» e, per ciò, incredibilmente condannati a morte atroce. La credenza che la diffusione delle epidemie si dovesse a malfattori che le spargevano ad arte tra le popolazioni è in effetti antica, ma si prolunga alla nostra modernità: lo stesso Sciascia, chiosando la Storia manzoniana, la attesta almeno fino alla pandemia di “spagnola”, che funestò particolarmente l’Europa alla fine del primo conflitto mondiale, e ne ascrive il periodico, virulento risorgere alla tendenza dei «cattivi governi» di far ricorso al «nemico esterno» quando si trovano ad affrontare situazioni che non sanno o non possono risolvere[2].

    Ma più vicini che all’illuminista Sciascia noi ci sentiamo oggi al cattolico Manzoni: e Sciascia non ce ne vorrà se, per dirlo, abbiamo deliberatamente parafrasato parole sue[3]. Ché non lo facciamo certo per sottrarre i giudici che quell’orrenda condanna pronunciarono alla loro individuale responsabilità, ma piuttosto per porre in risalto, con Manzoni appunto, che già allora «da’ trovati del volgo, la gente istruita prendeva ciò che si poteva accomodar con le sue idee; da’ trovati della gente istruita, il volgo prendeva ciò che ne poteva intendere, e come lo poteva; e di tutto si formava una massa enorme e confusa di pubblica follia»[4]; e che dunque non di cattivi governi e cattive istituzioni si trattava soltanto, ma della «perversa e dolorosa circolarità» dell’ideologia: e chiediamo scusa all’illuminista se, anche stavolta, virgolettiamo parole sue[5] per introdurre ad un concetto dei più impronunciabili dell’innominabile, più che innominato, Marx, ma crediamo che d’ideologia appunto si tratti, allora come oggi, quando al tempo della pandemia da «Covid-19» (acronimo che sa d’algoritmo: perché ormai sono loro a nominarci e non viceversa) la figura dell’untore sta conoscendo una nuova e inaspettata apoteosi.

     

    Salvo intendersi su chi oggi sia propriamente “untore”: e di cosa, e come.

    Non diremo qui della risibile invettiva da più parti scagliata contro i runner, che pure ha trovato sanzione legale al punto 17 dell’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020, con la quale si sono «vietati lo sport e le attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni»: ordinanza risibile anch’essa, in verità, e non solo perché si limitava a supplici «raccomandazioni» (punti 10, 12, 13, 14) per le fabbriche e le altre attività produttive che, restando aperte e funzionanti, costringevano a muoversi e inevitabilmente a radunarsi negli spazi ristretti dei capannoni e degli uffici all’incirca il quaranta per cento della popolazione lombarda (e diciamo apposta “radunarsi”, beninteso: perché almeno noi si possa rispettare il divieto di «assembramenti di più di due persone», che con sprezzo del ridicolo era ribadito al punto 2 dell’ordinanza citata); ma soprattutto perché rivelatrice, in quell’«anche singolarmente», della penosa mistificazione cui è costretta una classe dirigente che si trova d’improvviso a dover ammettere ciò che fino a un mese prima, invitando la popolazione a non rinunciare all’aperitivo, aveva recisamente negato: e dunque, per dirla anche stavolta col Manzoni, «miserabile transazione, anzi trufferia di parole, e che pur faceva gran danno; perché, figurando di riconoscere la verità, riusciva ancora a non lasciar credere ciò che più importava di credere, di vedere, che il male s’attaccava per mezzo del contatto»[6]: dei lavoratori nelle fabbriche, aggiungiamo noi, e non certo per tramite di chi, runner o promeneur, «singolarmente» andasse per conto suo.

    Ma non di questo, appunto, qui vorremmo dire. Per intendere chi oggi sia additato a responsabile di ongere le muraglie, come i due infelici protagonisti della Storia manzoniana, converrà piuttosto muovere dall’accorata denuncia che un filosofo molto considerato (ma confessiamo qui di non capire il perché di codesta considerazione) ha pubblicato poco più d’un mese fa su un quotidiano soi-disant «comunista», di fronte alle prime misure di emergenza per fronteggiare quella che ancora era chiamata epidemia.

    «Il decreto-legge subito approvato dal governo “per ragioni di igiene e sicurezza pubblica”», esordisce il molto considerato filosofo, «manifesta ancora una volta la tendenza crescente a usare lo stato di eccezione come paradigma normale di governo»: l’insieme delle misure adottate si risolve infatti «in una vera e propria militarizzazione» dei territori e in «gravi limitazioni della libertà», affatto sproporzionate rispetto ad «una normale influenza, non molto dissimile da quelle ogni anno ricorrenti»; donde il terribile sospetto che, «esaurito il terrorismo come causa di provvedimenti d’eccezione, l’invenzione di un’epidemia possa offrire il pretesto ideale per ampliarli oltre ogni limite», di talché, «in un perverso circolo vizioso, la limitazione della libertà imposta dai governi» verrebbe «accettata in nome di un desiderio di sicurezza che è stato indotto dagli stessi governi che ora intervengono per soddisfarlo»[7].

    Insomma, a dire del filosofo, la pandemia nient’altro sarebbe, manzonianamente parlando, che «manifesta impostura, cabala ordita per far bottega sul pubblico spavento»[8]. E nemmeno i deliri potendo ormai sottrarsi alla pervasiva cogenza del principio della parità di genere, la denuncia del filosofo è stata subito ripresa, sulle stesse pagine, da una filosofa, molto considerata anch’essa, che retoricamente ha aggiunto: «Sarà un caso che il panico sia esploso soprattutto in quelle regioni governate dai leghisti, dove da tempo si istiga all’odio, si indica nell’immigrato il nemico pubblico, portatore di ogni morbo?». No che non è un caso, ça va sans dire: è proprio da costoro, anzi, che «la pulsione securitaria è fomentata». E proprio per ciò, ha filosofato ancora la filosofa, «il sovranismo» non dovrebbe esser scambiato per «una riedizione del vecchio nazionalismo»: ché sarebbe piuttosto «un fenomeno nuovo», che «fa leva sul timore dell’altro, l’allarme per ciò che viene da fuori, l’ansia della precarietà, la voglia di essere immuni»; al punto che «lo Stato di sicurezza si rivela uno Stato medico-pastorale che garantisce l’immunizzazione al cittadino-paziente, pronto dal canto suo, a seguire – tra diritto all’amuchina e divieto di ammucchiata – ogni regola igienico-sanitaria che lo protegga dal contagio, cioè dal contatto con l’altro»[9].

    Et voilà, l’untore: il sempre risorgente «sovranismo», che s’inventerebbe «stati d’eccezione» onde indurre nei sudditi quel bisogno di «immunizzarsi» dal contagio che solo può giustificare l’altrimenti intollerabile compressione delle loro libertà e dei loro diritti!

    Né si creda appannaggio dei filosofi il dubbio se l’odierna pandemia sia «sostanza» o «accidente», per dirla con quell’altro filosofo che è don Ferrante: una pensosa riflessione sulla necessità che le misure geometricamente sempre più drastiche via via adottate dal governo siano pur sempre «proporzionate» e «non eccedenti» rispetto alle «concrete circostanze» che hanno dato luogo all’emergenza è venuta anche dalla comunità dei giuristi[10], alcuni dei quali si sono spinti a raccomandare che l’odierno «stato d’eccezione» (da intendersi «in senso debole», per carità: e cioè attributivo di poteri pur sempre sindacabili secondo le ordinarie categorie del giure)[11] venga notificato nientemeno che al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, in adempimento dell’art. 15 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo: ché sarebbe stato già spiegato che, senza notificazione, non c’è deroga ai diritti garantiti dalla Convenzione che possa reputarsi giustificata e chi s’arrischiasse ugualmente a manometterne il godimento ne pagherebbe i danni[12].

     

    Or non si vuol certo qui prender partito per il «sovranismo»; e specialmente dopo che un «Grande Giornalista» nostro contemporaneo non ha mancato di marchiare a fuoco i pubblici burocrati per l’ulteriore offesa d’aver messo dentro al «Testo coordinato delle ordinanze di protezione civile» del 24 marzo scorso ben 123.103 parole[13]. Ma si vorrebbe provare a far uso del diritto, «che è ragione», come amava dire Sciascia, e anzi propriamente ratio: cioè misura, proporzione, d’un insopprimibile conflitto. E nel gettar luce su questo conflitto, o almeno nel provarci, si vorrebbe tentare operazione di verità: ché se le ideologie, come le manzoniane passioni, «non si posson bandire, come falsi sistemi, né abolire, come false istituzioni», si può nondimeno renderle «meno potenti e meno funeste, col riconoscerle ne’ loro effetti»[14].

    Se qualcosa, invero, c’insegna la cronistoria degli eventi di queste settimane (ne ha ragionato una Luca Ricolfi, sul Messaggero: e vogliamo darla per buona, ancorché parziale, per oggetto, e reticente, sulla ragione e la natura degli eventi, e ancor più sulla loro efficienza reciproca)[15] è che, di fronte alla minaccia del virus, le autorità pubbliche si sono mosse allo stesso modo mirabilmente descritto dal Manzoni: «In principio dunque, non peste, assolutamente no, per nessun conto: proibito anche di proferire il vocabolo. Poi, febbri pestilenziali: l’idea s’ammette per isbieco in un aggettivo. Poi, non vera peste, vale a dire peste sì, ma in un certo senso; non peste proprio, ma una cosa alla quale non si sa trovare un altro nome. Finalmente, peste senza dubbio, e senza contrasto»[16]. E crediamo di non errare se individuiamo la ragione di codesto procedere nel timore diffuso che l’adozione di misure sanitarie restrittive potesse avere per il buon funzionamento della macchina produttiva e commerciale: timore della classe imprenditoriale di ritrovarsi con aziende ferme, incassi nulli e mutui da pagare; della classe lavoratrice, di veder asciugare il già magro salario in un ancor più magro sussidio, immutate restando le uscite per vitto e alloggio; ma anche della classe politica, di veder discendere il prodotto interno lordo e ascendere pro tanto (e anzi di più: per via dell’immane spesa pubblica aggiuntiva necessaria a ricoverare e curare un paese malato e in recessione) il rapporto che con esso intrattengono il nostro deficit e il nostro debito: sui quali rapporti, notoriamente, è occhiuta l’attenzione della Commissione Europea e torvo lo sguardo dei mercati finanziari all over the world.

    Né possiamo dire che si trattasse di timori irragionevoli, se il 12 marzo scorso, a poco più d’un mese dalla dichiarazione dello stato di emergenza «relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili» (delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020) e all’indomani della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del d.P.C.M. 9 marzo 2020, recante estensione «all’intero territorio nazionale» delle misure restrittive già previste per la Lombardia, la governatrice della Banca Centrale Europea ha annunciato al colto e all’inclita il disimpegno dell’istituto di emissione dall’obiettivo di «chiudere gli spread», altri essendo gli «strumenti» e gli «attori» a ciò deputati[17]: un’affermazione del genere, tradotta in volgare, equivaleva a dire ai Paesi con più alto debito pubblico, come il nostro, d’indebitarsi, per fronteggiare l’emergenza, coi mercati finanziari, se gli fosse riuscito, e ai tassi che questi gli chiedevano, se avessero potuto pagarli; ché in alternativa gli «strumenti» e gli «attori» sarebbero state le forche caudine del Meccanismo Europeo di Stabilità: alle quali forche giust’appunto alludeva il torrenziale decretale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 16 giugno 2015 (C-62/14, Gauweiler), che nel far salvo il programma di Outright Monetary Transactions varato dalla Banca Centrale Europea il 5-6 settembre 2012 (dopo un pur celebratissimo «Whatever it takes») ne aveva enfatizzato, tra l’altro, la sua «condizionalità rigorosa ed efficace» al rispetto dei programmi di aggiustamento macroeconomico che fossero stati varati in concomitanza dal MES[18].

    Timori non infondati, dunque. Rispetto ai quali vana promessa veniva dalla presidente della Commissione Europea, che il debito aggiuntivo contratto per fronteggiare l’emergenza non avrebbe procurato a nostro carico alcuna procedura d’infrazione per aver debordato dall’obbligo di evitare disavanzi pubblici eccessivi: la domanda che agitava i nostri governanti è se la Repubblica potesse trovare davvero chi le imprestasse i denari necessari per vettovagliare e mantenere quella gran parte della popolazione a cui fosse mancato il lavoro; e se potesse trovarli senza strozzarsi con gli usurai che ne fanno offerta sui mercati finanziari o senza alienare ad altri «attori» quel po’ di autonomia che le residua nella politica fiscale: autonomia che significa poter spendere il pubblico denaro sulla base di una gerarchia di priorità sociali da essa stessa individuate, per tramite delle procedure democratiche che trasformano i bisogni in diritti, e non già per ordine di terzi commissari liquidatori. E che meriterebbe d’esser difesa perfino ammettendo che in passato s’è speso male e anzi malissimo, ché le colpe dei padri ricadono sui figli solo nelle faide mafiose: che saranno pure ordinamenti giuridici, come ci hanno magistralmente spiegato Santi Romano e Antonio Pigliaru[19], ma crediamo non civili né desiderabili.

     

    Questa essendo la situazione, è puro vaniloquio dargli all’untore del «sovranismo» e dello «stato d’eccezione»: ché se un insegnamento abbiamo da trarre dal famoso incipit della Teologia politica schmittiana[20] è che la nostra Repubblica «sovrana» non è, non potendo spendere in deficit se non in grazia di prestiti che le provengano dal mercato finanziario né potendo sospendere la decisione che codesta dipendenza ha creato: la quale, notoriamente, si trova scolpita nel Titolo VIII, Capo I, artt. 119-138, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, e nella «costituzione della moneta» che per tramite d’essi è stata creata[21].

    Si potrebbe in effetti discutere della legittimità dell’ossequio che a tale decisione ci siamo vincolati a prestare, l’art. 11 Cost. consentendo limitazioni di sovranità solo «in condizioni di parità con gli altri Stati» e il nostro Paese non potendo per definizione essere “pari” a quegli altri che, all’epoca della firma dei Trattati, avevano la metà o un terzo del nostro debito pubblico e non sarebbero stati dunque impegnati a manovrare disperatamente, quanto vanamente, la finanza pubblica, onde rientrare nei parametri fissati nel mai troppo famigerato «Annesso» al Trattato di Maastricht[22]; ma è discussione ch’è stata già fatta, a suo tempo e purtroppo inutilmente, da Giuseppe Guarino, al quale non abbiamo che da rimandare l’interessato lettore[23].

    Si deve piuttosto riconoscere, per cominciare a tirar le fila di questo nostro ormai troppo lungo discorrere, che ciò che adesso vien proposto coll’indovinato nome di «paradigma immunitario»[24], e che mai come in questi giorni di trepidazione sembra costituire il punto d’annodamento delle semantiche del diritto come della politica, della tecnologia come della medicina, altro non è che il vestimento ideologico di questo alienarsi della sovranità politica nel mercato concorrenziale: il quale ultimo, potendo concepire il legame sociale soltanto nella forma di una «mutua e generale dipendenza di individui reciprocamente indifferenti»[25], deve preventivamente sciogliere costoro da tutti i «variopinti vincoli» che possono altrimenti avvincerli gli uni agli altri e non lasciarne altri che «il nudo interesse, il freddo “pagamento in contanti”»[26]. Non ci vien forse ricordato che «immunitas» è vocabolo privativo, che designa colui che risulta muneribus vacuus, sine muneribus, e dunque sgravato, esonerato, dispensato dal pensum di tributi o prestazioni nei confronti di altri? E non ci si è da lungo tempo spiegato che codesta «immunità» viene principalmente rivendicata nei confronti del pubblico potere, costituendo il fondamento logico e giuridico del contrattualismo di ispirazione liberale? E donde altrimenti verrebbe l’odierna fascinazione per i «diritti fondamentali», di cui s’ammanta la retorica del nuovo costituzionalismo[27], se non da quella medesima ideologia, che vede nel «diritto soggettivo» un che di trascendente rispetto agli ordinamenti positivi? E dove poggia codesta ideologia se non sulla pretesa, a suo tempo denunciata da Kelsen[28], di proteggere in ultima analisi quel fondamentalissimo diritto che è la proprietà privata capitalistica da qualsiasi attentato che possa venirle da un qualunque ordinamento giuridico positivo, e in specie da quelli in cui la produzione normativa avvenga su basi democratiche, e dunque anche da parte di non proprietari?

    Che poi codeste raffinatissime e seducenti costruzioni ammutoliscano di fronte ad una pandemia, non c’è menarne meraviglia: ché la necessaria contropartita dell’individuo sine muneribus è l’assenza di adeguati munera publici, che di quanto necessariamente eccede il suo particulare (come una pandemia, appunto) possano convenientemente assumere il carico. E di questa assenza, a saperle leggere, raccontano propriamente le terribili cronache delle «scelte tragiche»[29] cui sono stati chiamati i medici del nostro scassatissimo (et pour cause) Servizio Sanitario Nazionale; e il fatto che in mezzo ad una tragedia epocale si sia costretti a invocare una disciplina derogatoria, che ripari i sanitari dalle prevedibili cause risarcitorie che gli saranno intentate dai congiunti dei morti per insufficienza di posti di terapia intensiva[30], la dice assai lunga su quanto forte, nel recente passato, si sia spinto sul pedale sulla leva risarcitoria: quasi che la responsabilità civile fosse l’unico modo socialmente immaginabile per tutelare il diritto alla salute e non invece il penoso sottoprodotto dell’ingiunzione «eurounitaria», come adesso usa dire, di destinare ai rentier gli avanzi primari del bilancio pubblico degli ultimi tre decenni.

     

    Ecco, crediamo di non sbagliare se individuiamo in questa «ideologia immunitaria» la base su cui poggia l’attuale fragilissima costruzione europea: e tanto diciamo, sia chiaro, non per dargli anche noi all’untore e men che meno per contrapporre ad essa il ridicolo «sovranismo» di cui si straparla fra una comparsata in tv e un ammiccamento via twitter. Ma piuttosto per indicare la via per una nuova, e possente, lotta per il diritto: per fargli imboccare una nuova e diversa strada, che alla sottomissione dei pubblici poteri al mercato finanziario, consacrata nei Trattati vigenti, sostituisca quella del mercato alla politica pubblica; consapevoli che gli interessi di migliaia d’individui (e di non pochi Stati) si sono annodati al diritto esistente in un modo tale che porre la questione dell’attuale ordinamento dell’Unione Europea significa dichiarar loro guerra; e che l’esito di questa guerra si deciderà, come in ogni lotta, sulla base dei rapporti di forza in contesa.

    Chi ha memoria del primo capitolo del celeberrimo libello di Jhering, riconoscerà in quanto appena detto poco più che una parafrasi delle sue parole[31]: e convinti come siamo, anche noi, che non si possa più scrivere, ma soltanto riscrivere[32], non ce ne spiace. Piuttosto, e ancora riscrivendo, vorremmo suggerire di guardare alle prime, timide richieste di socializzare il debito sovrano degli Stati membri dell’Unione, e alla potenza di fuoco che gli si oppone, come ad una tappa, e delle più decisive, della lotta fra il diritto dell’Europa del passato e quello dell’Europa avvenire: ché solo in grazia della sua socializzazione il negativo del «debito» potrebbe mutar di segno e ricongiungersi con quel munus commune cui rimanda il significato originario del termine «communitas»[33].

    E chissà che non sia meglio richiamarla «Comunità Europea».

     

    [1] L. Sciascia, «Storia della colonna infame» [1973], già in Id., Cruciverba [1983], e ora in Id., Opere, a cura di P. Squillacioti, Milano, Adelphi, 2012-2019, II, t. ii, p. 592.

    [2] Ibid., p. 592-594.

    [3] Ibid., loc. ult. cit.

    [4] I promessi sposi. Storia milanese del secolo XVII scoperta e rifatta da Alessandro Manzoni [1842], ora in A. Manzoni, I promessi sposi. Storia della colonna infame, Torino, Einaudi, 2015, p. 555.

    [5] Cfr. L. Sciascia, La strega e il capitano [1986], ora in Id., Opere, cit., II, t. i, p. 815.

    [6] I promessi sposi, cit., p. 531.

    [7] G. Agamben, Lo stato d’eccezione provocato da un’emergenza immotivata, in «il manifesto», 26 febbraio 2020.

    [8] I promessi sposi, cit., p. 529.

    [9] D. Di Cesare, Anche per lo stato d’eccezione la paura è un boomerang, in «il manifesto», 1° marzo 2020.

    [10] Si vedano almeno I. M. Pinto, La tremendissima lezione del Covid-19 (anche) ai giuristi, in «Questione Giustizia.it», 18 marzo 2020; A. Ruggeri, Il coronavirus contagia anche le categorie costituzionali e ne mette a dura prova la capacità di tenuta, in «Diritti Regionali.it», 21 marzo 2020; O. Pollicino, F. Resta, Data tracing, no deleghe in bianco all’algoritmo, in «Corrierecomunicazioni.it», 24 marzo 2020; G. Azzariti, I limiti costituzionali della situazione d’emergenza provocata dal Covid-19, in «Questione Giustizia.it», 27 marzo 2020; F. Filice, G. M. Locati, Lo stato democratico di diritto alla prova del contagio, ivi, 27 marzo 2020; C. Caprioglio, E. Rigo, Le restrizioni alla libertà di movimento ai tempi del Covid-19, ivi, 30 marzo 2020; F. De Stefano, La pandemia aggredisce anche il diritto?, intervista a C. Caruso, G. Lattanzi, G. Luccioli e M. Luciani, in «Giustizia Insieme.it», 2 aprile 2020.

    [11] Così T. Epidendio, Il diritto nello “stato di eccezione” ai tempi dell’epidemia da Coronavirus, in «Giustizia Insieme.it», 30 marzo 2020.

    [12] Così G. O. Cesaro, La tutela dei diritti fondamentali nell’ambito dell’emergenza COVID-19, in «Diritto 24.it», 25 marzo 2020. Più sfumate le valutazioni al riguardo di E. Sommario, Misure di contrasto all’epidemia e diritti umani, fra limitazioni ordinarie e deroghe, in «SIDIBlog.org», 27 marzo 2020, e di L. Acconciamessa, COVID-19 e diritti umani: le misure di contenimento alla luce della CEDU, in «iusinitinere.it», 28 marzo 2020. Di opinione recisamente contraria G. L. Gatta, I diritti fondamentali alla prova del coronavirus. Perché è necessaria una legge sulla quarantena, in «Sistema Penale.it», 2 aprile 2020.

    [13] G. A. Stella, Coronavirus e un decreto da 123 mila parole. Ossia: 13 volte la Costituzione, in «Corriere della sera», 26 marzo 2020; e lo chiamiamo «Grande Giornalista» per rendere omaggio, tramite suo, ad una insuperata caratterizzazione sciasciana, alla quale rinviamo il lettore (L. Sciascia, Il cavaliere e la morte. Sotie [1987], ora in Id., Opere, cit., I, p. 1169).

    [14] A. Manzoni, Storia della colonna infame [1842], in Id., I promessi sposi. Storia della colonna infame, cit., p. 674.

    [15] L. Ricolfi, Caso tamponi, la storia di un errore annunciato, in «Il Messaggero», 29 marzo 2020.

    [16] I promessi sposi, cit., p. 538.

    [17] Si veda la cronaca dell’allocuzione (e particolarmente dei retroscena, che dicono più dell’allocuzione stessa) in F. Fubini, Il discorso di Lagarde e quelle parole suggerite da una collega tedesca, in «Corriere della sera», 13 marzo 2020.

    [18] Rinviamo sul punto alla limpida analisi di O. Chessa, La costituzione della moneta. Concorrenza, indipendenza della banca centrale, pareggio di bilancio, Napoli, Jovene, 2016, p. 352 ss.; e a L. Lionello, La BCE nella tempesta della crisi sanitaria, in «SIDIBlog.it», 28 marzo 2020, per una ragionata argomentazione di come dall’annunciata adozione, a frittata fatta, del Pandemic Emergency Purchase Programme, che pure non mancherà di provocare tensioni analoghe a quelle che hanno portato la Corte di Giustizia a doversi pronunciare sul programma OMT, non possano attendersi effetti decisivi né sul piano della stabilità economica dell’area euro né, men che meno, su quello dell’effettiva protezione dei redditi delle famiglie e in generale dell’economia reale.

    [19] Si leggano (o si rileggano: ché non fa mai male) S. Romano, L’ordinamento giuridico [1918], Firenze, Sansoni, 1946; A. Pigliaru, La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico, Milano, Giuffrè, 1959.

    [20] «Sovrano è chi decide dello stato di eccezione» (C. Schmitt, Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità [1934], in Id., Le categorie del “politico”, a cura di G. Miglio e P. Schiera, Bologna, Il Mulino, 1972, p. 33).

    [21] Rinviamo ancora a O. Chessa, La costituzione della moneta, cit., dove il lettore troverà accuratamente misurata la distanza che separa codesta «costituzione della moneta» dalla Costituzione della Repubblica Italiana, antinomicamente «fondata sul lavoro».

    [22] Sull’impossibilità di ridurre il debito pubblico mediante tagli alle spese si espresse numerose volte Keynes: e basti qui rinviare al lettore all’incipit del sedicesimo capitolo della sua Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta (1936), dove le conseguenze paradossali della parsimonia sono spiegate con un linguaggio così letterariamente godibile quale mai più si sarebbe apprezzato in un testo di economia. Sulla insensatezza dei parametri fissati nell’«Annesso» al Trattato di Maastricht (e diciamo “insensatezza” per carità di patria; e patria europea, beninteso), il riferimento obbligato è invece L. L. Pasinetti, The myth (or folly) of the 3% deficit/gdp Maastricht “parameter”, in «Cambridge Journal of Economics», n. 22 (1998), p. 103 ss.

    [23] G. Guarino, Pubblico e privato nella economia. La sovranità tra Costituzione e istituzioni comunitarie, in «Quaderni costituzionali», 1992, n. 1, p. 42 ss.

    [24] Il riferimento s’intenda per tutti a R. Esposito, Immunitas. Protezione e negazione della vita, Torino, Einaudi, 2002.

    [25] K. Marx, Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica [1857-58], Firenze, La Nuova Italia, 1978, vol. 1, p. 97.

    [26] K. Marx, F. Engels, Manifesto del partito comunista [1848], Torino, Einaudi, 1989, p. 103. Innominato e innominabile Marx, s’è detto: ma, come si vede, non per noi.

    [27] Per una affilata critica della quale rinviamo a R. Bin, Critica della teoria dei diritti, Milano, Franco Angeli, 2018.

    [28] Si veda H. Kelsen, Lineamenti di dottrina pura del diritto [1934], Torino, Einaudi, 2000, spec. p. 80-81.

    [29] R. Conti, Scelte tragiche e Covid-19, intervista a L. Ferrajoli, A. Ruggeri, L. Eusebi e G. Trizzino, in «Giustizia Insieme.it», 24 marzo 2020.

    [30] Si veda sul punto C. Cupelli, Emergenza COVID-19: dalla punizione degli “irresponsabili” alla tutela degli operatori sanitari, in «Sistema Penale.it», 30 marzo 2020.

    [31] Lo si rilegga in R. von Jhering, La lotta per il diritto [1891], in Id., La lotta per il diritto e altri saggi, a cura di R. Racinaro, Milano, Giuffrè, 1989, spec. p. 89-90.

    [32] «Non è più possibile scrivere: si riscrive», rispondeva Sciascia a Claude Ambroise (14 domande a Leonardo Sciascia, in L. Sciascia, Opere 1956-1971, a cura di C. Ambroise, Milano, Bompiani, 2004, p. xvi).

    [33] Siamo debitori della suggestione etimologica a R. Esposito, Due. La macchina della teologia politica e il posto del pensiero, Torino, Einaudi, 2013, p. 227-228.

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