GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    LA ‹‹ REMOTA›› CASSAZIONE CIVILE

    LA ‹‹ REMOTA›› CASSAZIONE CIVILE

    di Antonio Scarpa

    Il decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, ha nuovamente modificato l’art. 83 del decreto legge n. 18 del 2020, appena convertito in legge. Bisogna ora comprendere se lo “svolgimento delle udienze civili” innanzi alla Corte di  cassazione, o anche soltanto l’assunzione delle “deliberazioni collegiali in camera di consiglio”, possano avvenire mediante collegamenti da remoto.

    Il giorno stesso in cui entrava in vigore la legge 24 aprile 2020, n. 27, che, con voto di fiducia, aveva convertito, modificandolo in parte, il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è stato emanato il decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, che ha di nuovo notevolmente modificato, per quel che qui interessa,  l’art. 83 del medesimo decreto legge  n. 18 del 2020, appena rimodellato e approvato dal Parlamento.

    Nella limitata prospettiva dei procedimenti civili dinanzi alla Corte di cassazione, le novità del decreto legge n. 28 del 2020 consistono in via immediata:

    a) nella modifica della lettera f del comma settimo dell’art. 83 che, fra le misure che i capi degli uffici giudiziari possono adottare per il periodo successivo all’11 maggio 2020, consente “la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e dagli ausiliari del giudicemediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia”, disponendosi ora innovativamente che «lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario;

    b) nella sostituzione, ovunque ricorressero nell’articolo 83, delle parole «30 giugno 2020» con le parole «31 luglio 2020».

    Resta nel tessuto dell’art. 83, come già riscritto dal Parlamento, sempre ai fini specifici dei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il comma 11-bis, che dà facoltà agli avvocati, ora sino al 31 luglio 2020, di depositare gli atti e i documenti in modalità telematica.

    La misura organizzativa di cui alla lettera h del comma 7 non riguarda collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili e per l’adozione delle relative deliberazioni.

    Resta, del pari, vigente la previsione generale, sempre aggiunta in sede di conversione in legge, del comma 12-quinquies. Questa previsione ha alcuni elementi testuali che ne determinano l’ambito di applicabilità: uno cronologico, in quanto opera per legge “dal 9 marzo 2020 al  31 luglio 2020”; uno tipologico, in quanto opera “nei procedimenti civili e penali non sospesi” (“v. sopra, comma 3”, chiarivano i dossier contenenti le schede di lettura predisposte dal sevizio studi del Senato e della Camera dei deputati ai fini dell’esame del d.l.); uno effettuale, in quanto riferita non “allo svolgimento delle udienze” tout court, ma soltanto alle “deliberazioni collegiali in camera di consiglio”, che possono essere assunte mediante collegamenti da remoto, considerandosi “camera di consiglio” il luogo da cui si collegano i magistrati. E’ pure importante evidenziare come le modalità di assunzione delle deliberazioni collegiali mediante collegamento da remoto non rientrano affatto tra le possibili misure organizzative che possono essere adottate dai capi degli uffici giudiziari, le quali  sono elencate nel comma 7, ma sono state volute direttamente dalla legge, volgendosi, come sembra proprio di capire da una prima lettura, a quei casi elencati nel comma 3, casi nei quali non hanno operato le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sul rinvio d’ufficio delle udienze e sulla sospensione dei termini. I procedimenti civili e penali “urgenti”, perciò non rinviati e senza termini sospesi sin dal 9 marzo in poi, hanno visto riconoscersi dal comma 12-quinquies una modalità di assunzione della deliberazione collegiale da remoto (per i procedimenti penali, con la precisazione che ciò vale solo se anche l’udienza si sia svolta in collegamento da remoto), e ciò fino (ora) al 31 luglio 2020, e quindi anche oltre la durata del periodo della sospensione, nella probabile prefigurazione che una o alcune delle misure organizzative adottate dal capo dell’ufficio giudiziario, o che altre misure emergenziali, possano comunque limitare la presenza di uno o più dei giudici del collegio alla camera di consiglio tenuta presso l’ufficio giudiziario.

    Le modalità di “deliberazione” del comma 12-quinquies sono, peraltro, espressamente richiamate dal comma 12-ter “per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale”. Il d.l. n. 28/2020 ha modificato il comma 12- quinquies per precisare che “nei procedimenti penali, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto”.

    L’interprete deve ora decidere se il vigente, scritto e riscritto, art. 83 preveda in via immediata che lo “svolgimento delle udienze civili” innanzi alla Corte di  cassazione, o anche soltanto l’assunzione delle “deliberazioni collegiali in camera di consiglio”, possano avvenire mediante collegamenti da remoto, senza la presenza necessaria del giudice nell'ufficio giudiziario, ovvero considerando “camera di consiglio” il luogo da cui si collegano i magistrati. Così come è espressamente ammesso, per dire, dagli artt. 84 e 85 del medesimo testo di legge per la giustizia amministrativa e la giustizia contabile.

    La lettera f del comma settimo dell’art. 83 sembra precludere in ogni caso lo svolgimento delle udienze pubbliche mediante collegamenti da remoto, in quanto esse richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e dagli ausiliari del giudice.

    Le adunanze di cui ai riti previsti agli artt. 380-bis e 380-bis.1 c.p.c., giacché “non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e dagli ausiliari del giudice” (anzi, non prevedono nemmeno l’intervento del pubblico ministero e delle parti …), non precluderebbero lo svolgimento mediante collegamento da remoto, ma il decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, dispone in proposito, come lex generalis per lo “svolgimento delle udienze civili”, che il collegamento da remoto avvenga in ogni caso con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario. Sicché collegato da remoto, nelle adunanze camerali codicistiche di legittimità, finirebbe per non esserci più nessuno.

    Potrebbe invece pensarsi che le adunanze di cui ai riti previsti agli artt. 380-bis e 380-bis.1 c.p.c. possano svolgersi mediante collegamento da remoto, senza la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario (e, dunque, in deroga, per ipotetica specialità, rispetto alla urgente riscrittura fatta della lettera f del comma settimo), ampliando come un elastico magico il comma 12-quinquies. Questa norma potrebbe farsi funzionare dal 12 maggio 2020 anche per i procedimenti civili che erano rimasti sospesi dal 9 marzo all’11 maggio, intendendo che le adunanze codicistiche del giudizio civile di cassazione (delle quali pure abbiamo difeso la conformità agli artt. 24 e 111 Cost. ed all’art. 6 CEDU, qualificandole procedimenti  che comunque garantiscono, mediante trattazione scritta, il nucleo indefettibile del diritto di difesa) si riducano a niente più che mere “deliberazioni collegiali in camera di consiglio”.

    Sembra tuttavia preferibile, anche per rispetto delle esigenze di organizzazione della Corte di cassazione, confidare in una maggiore chiarezza nel testo di conversione del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28. Pazienza se dovrà nuovamente modificarsi l’art. 83: sappiamo che nulla c’è di immutabile, tranne che l’esigenza di cambiare.

    User Rating: 5 / 5

    Please publish modules in offcanvas position.

    × Progressive Web App | Add to Homescreen

    To install this Web App in your iPhone/iPad press icon. Progressive Web App | Share Button And then Add to Home Screen.

    × Install Web App
    Mobile Phone
    Offline - No Internet Connection

    We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.