GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    Magistratura giustizia società di Renato Rordorf: uno strumentario prezioso per il giurista del terzo millennio

    Magistratura giustizia società di Renato Rordorf: uno strumentario prezioso per il giurista del terzo millennio

    di Claudio Scognamiglio  

    Sommario: 1. Magistratura giustizia società: una proposta di lettura - 2. ‘Sottrarre peso agli oggetti’: la spiegazione della realtà giuridica per mezzo di formule semplici - 3. La ‘rapidità’: un’indicazione di metodo per il ragionamento del giurista - 4. La ‘esattezza’: il linguaggio del giudice e la sua importanza nell’esercizio della giurisdizione - 5. La ‘visibilità’: un monito per il giurista - 6. La ‘molteplicità’: il giurista e la complessità del reale - 7. La ‘coerenza’ in Magistratura giustizia società: per una reale ‘consistenza’ della parola Giustizia.  

    1. Magistratura giustizia società: una proposta di lettura

    Leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità, coerenza: le parole intorno alle quali Italo Calvino, nelle ‘Lezioni americane’, aveva sviluppato – ovvero, quanto all’ultima, come diremo, solo pensato di aggregare – le sue “Sei proposte per il nuovo millennio” sono tornate alla mente di chi scrive quando, ultimata la lettura del volume di Renato Rordorf, Magistratura giustizia società (Cacucci, 2020), si è trovato a riorganizzare le note, le schede e gli appunti, che si erano venuti affollando intorno ai trentasei capitoli di cui si compone l’opera.

    L’accostamento può sembrare, a prima vista, del tutto arbitrario, posto che Italo Calvino – a voler arrestarsi qui ad un primo livello di lettura delle ‘Lezioni’ – si proponeva con esse di consegnare al nuovo millennio un sistema di valori letterari che potessero risultare fondativi di esso; e certo non aveva, né poteva avere, a mente “tutti coloro che si adoperano perché la Giustizia non suoni come una parola vuota”, per riprendere l’evocativa dedica, ed esergo, del volume intorno al quale si svolgeranno queste notazioni. Esso diventa tuttavia meno implausibile già ove si consideri che, come ha dimostrato da tempo il metodo di analisi della law and litterature, vi è un intimo collegamento tra diritto e letteratura, essendo l’uno all’altro strettamente connessi proprio perché entrambi fondati e dipendenti sul linguaggio. Lo stesso libro del quale intendiamo qui discorrere (p. 263), ricorda, per il tramite di una citazione di un’opera di Martha Nussbaum che si inserisce nell’indirizzo metodologico appena evocato,  “come la razionalità economica, nei suoi postulati rigorosamente seriali ed impersonali, non esaurisca mai l’intera complessità dell’atto del giudicare, in quanto il buon giudice, per essere veramente razionale, deve sapere altresì percepire e valutare, anche grazie all’educazione letteraria ed umanistica, l’intera gamma dei sentimenti, delle motivazioni e delle pulsioni che di volta in volta governano l’agire delle persone”.

    D’altra parte, è noto che la riflessione critica sulle ‘Lezioni’ di Italo Calvino ha colto in esse, ben al di là di un semplice testo di critica letteraria, la capacità di antivedere gli snodi principali del dibattito culturale al passaggio tra secondo e terzo millennio. Sotto questo profilo, è la stessa linea ispiratrice di fondo della Biblioteca di cultura giuridica, nella quale ha trovato ospitalità il volume, a richiamare la nostra attenzione sulla circostanza che “il sapere giuridico è parte integrante della cultura di una società e per evolversi ha bisogno di una continua interazione con altri saperi”, così legittimando ulteriormente l’idea di svolgere un’analisi di Magistratura giustizia società attraverso una griglia cognitiva qual è quella offerta dalle lezioni calviniane.  

    2. ‘Sottrarre peso agli oggetti’: la spiegazione della realtà giuridica per mezzo di formule semplici

    La leggerezza, dunque, e per cominciare.

    La concretizzazione di questo valore si risolve in quell’operazione descritta da Calvino in termini di sottrazione di peso sia agli oggetti della sua narrazione, sia alla struttura del racconto e del linguaggio e che esprimeva, attraverso il mito di Perseo, l’idea che il compito della letteratura sia quello di dare uno sguardo indiretto, non già diretto, sulla realtà. Una realtà che non viene tuttavia per questo dimenticata, tanto che, nella prima lezione, ed in chiave antitetica alla leggerezza, trova spazio pure la pesantezza, che della realtà è appunto espressione.

    Se, come è stato sottolineato, la leggerezza di Calvino, si estrinseca anche come capacità di esplicazione della realtà del mondo attraverso formule sempre più semplici, ecco che un esempio di leggerezza, intesa nel senso appena evocato ed applicata al discorso giuridico, mi sembra offerto dalle pagine del capitolo 13 dedicate a ‘La responsabilità civile in evoluzione ed i ‘danni punitivi’’, inserite all’interno della parte II, a sua volta intitolata “Giudici, leggi, società”. Infatti, l’illustrazione dell’evoluzione normativa e dell’approdo giurisprudenziale - che, secondo una formulazione largamente condivisa, può essere descritto in termini di apertura alla concezione polifunzionale della responsabilità civile - restituisce, in poche pagine, un’immagine nitida dell’assetto attuale dell’istituto aquiliano dal punto di vista della curvatura che può assumere la condanna risarcitoria;  e perviene all’affermazione che i danni, o i risarcimenti, punitivi “non costituiscono una categoria giuridica generale, di cui l’interprete possa avvalersi liberamente nella determinazione del quantum del risarcimento (onde è superfluo indugiare sugli eventuali esiti applicativi), bensì un agglomerato di specifiche fattispecie diverse di volta in volta previste dal legislatore”. Viene così proposta una soluzione dove l’argomentare “per sottrazione di peso” alla stratificazione che ha assunto, negli ultimi decenni, il discorso sulle funzioni della responsabilità civile, si associa efficacemente con i valori della “precisione e della determinazione”, che Italo Calvino vedeva come complementi indispensabili della sua idea di leggerezza.  

    3. La ‘rapidità’: un’indicazione di metodo per il ragionamento del giurista

    La ‘rapidità’ parrebbe, a prima vista, accanto alla ‘visibilità’, della quale diremo tra breve, la proposta calviniana meno compatibile con il ragionamento del giurista e, dunque, tanto più con quello di un giurista rigoroso come Renato Rordorf: almeno a voler restare al primo approccio a questo ‘valore’ letterario che Calvino propone nelle Lezioni, sottolineando che “la rapidità dello stile e del pensiero vuol dire agilità, mobilità, disinvoltura, tutte caratteristiche di una scrittura pronta alle divagazioni, a saltare da un argomento all’altro, a perdere il filo cento volte e a ritrovarlo dopo cento giravolte”.

    Infatti, benché Renato Rordorf, nella introduzione (p. 12), con un tratto di signorile understatement, individui l’origine dei capitoli che compongono l’opera non già inriflessioni svolte in modo sistematico, all’interno di un quadro di pensiero organico e con intenti propriamente speculativi”, ma in “pensieri scaturiti dall’agire quotidiano nel mondo della giurisdizione”, ancorché poi riordinati e, ove necessario, aggiornati, coglie senz’altro nel segno la notazione di chi (Nello Rossi, Magistratura giustizia società, sul libro di Renato Rordorf, in Questione Giustizia, 23 maggio 2020) ha scherzosamente smentito sul punto l’Autore del volume anche in quella sede recensito, sottolineando che “man mano che si procede nella lettura l’impressione che il lettore ricava è quella - esattamente opposta - di trovarsi di fronte ad un insieme di pensieri e di argomentazioni estremamente organico, perché ispirato e sorretto in ogni singolo passaggio da una visione coerente ed unitaria del diritto e della giustizia”.

    Tuttavia, uno degli scrittori che Calvino cita per esemplificare il valore della rapidità ci fa comprendere come questo termine abbia un arco di significati assai più ricco di quello più sopra evocato: il riferimento è alla citazione del Saggiatore di Galileo Galilei, che conduce Calvino a chiosare che “la rapidità, l’agilità del ragionare, l’economia degli argomenti, ma anche la fantasia degli esempi sono la qualità del pensar bene”. Sono parole che potrebbero ben essere utilizzate a loro volta a mo’ di commento di parecchi tra gli snodi dell’opera che ha dato lo spunto a queste considerazioni. Basti pensare ai capitoli che compongono la parte IV del volume, “Corte di Cassazione e nomofilachia”, e che rappresentano in un certo senso il precipitato di uno degli aspetti forse più qualificanti del ricchissimo percorso professionale dell’Autore: quello che lo ha portato ad essere, per anni, prima Consigliere di Cassazione, poi Presidente della I sezione civile della Suprema Corte ed infine Primo Presidente aggiunto della stessa. In particolare, nel capitolo dedicato al precedente, lo sviluppo del discorso trascorre dal rapporto tra ‘Precedenti e nomofilachia’ alla riflessione circa la portata del precedente, quando si tratti di concretizzare i principi di diritto e le clausole generali, fino alla posizione, nella prospettiva di una questione di metodo, del problema del c.d. precedente influente. E di un pensiero agile, nel senso in cui Calvino descriveva quello di Galilei, viene fatto di parlare, tra l’altro, nel passaggio (p. 354) in cui l’Autore chiarisce, in pochi tratti, il modo in cui l’argomentazione sulla base dei precedenti opera quando vengano in considerazione le clausole generali, poiché allora “anche i principi di diritto ed i precedenti che li veicolano, si possono…intendere soltanto avendo riguardo ai singoli casi in cui la clausola potrebbe essere ed è stata effettivamente applicata”: ciò che rende necessario, ad avviso dell’Autore, utilizzare qui “piuttosto un criterio di riconduzione – la riconduzione del caso da decidere nel quale la medesima clausola generale ha trovato applicazione – che non…compiere una mera operazione di sussunzione del caso in esame sotto l’egida di una regula juris già in astratto ben chiarita dalla precedente interpretazione”. Così come dello stesso valore dell’agilità, intesa nel modo poc’anzi illustrato, sono espressione le righe (p. 357) nelle quali Renato Rordorf legge, dal punto di vista del giudice, il confronto con i precedenti più ancora che come “un vincolo al possibile contenuto della futura decisione…come un’esigenza di metodo”; ed in questa prospettiva rimarca che “non si può pensare di decidere una vertenza senza avere ricercato eventuali precedenti” - essendo questa una manifestazione, nella migliore delle ipotesi, di una inammissibile superbia intellettuale - così come non si deve guardare al precedente quasi fosse “una comoda scorciatoia”, tale da “esonerare da un maggiore sforzo di riflessione, dovendo invece il giudicante sempre vagliarne la pertinenza (con la tecnica del distinguishing) e la persuasività (in vista di un eventuale overruling)”.  

    4. La ‘esattezza’: il linguaggio del giudice e la sua importanza nell’esercizio della giurisdizione

    Quando si passa a discorrere della ‘esattezza’, e di due, in particolare, delle tre declinazioni che ne descrive Calvino (sul piano del disegno dell’opera, che deve essere ben definito e ben calcolato, e su quello della scelta del linguaggio, affinché questo sia il più possibile preciso come lessico, così da rendere le sfumature del pensiero), il gioco di rimandi, dalle proposte calviniane all’opera della quale stiamo qui discorrendo, diventa assai più agevole.

    Si è già detto del disegno complessivo del volume; e non è superfluo soggiungere (nel solco di una notazione proposta anche da un altro recensore di esso: Vincenzo Antonio Poso, in Judicium, La lezione di prudentia nell’esercizio della giurisdizione di un giurista aristocratico. Renato Rordorf) che esso è articolato sulla base di una sequenza progressiva della numerazione dei capitoli destinata a rafforzare, anche dal punto di vista puramente espositivo, l’idea di un disegno, appunto, ben definito e calcolato. Idea che trova, poi, una puntuale conferma pure nell’ordito dell’opera, caratterizzato da un gioco di rinvii impliciti interni che pongono sempre al centro del discorso il ruolo, e la responsabilità (e, dunque, anche i limiti), del giudice nella elaborazione della regola da applicare al caso concreto: che è, poi, il modo più lineare di concretizzare la funzione del diritto, la quale è appunto quella, parafrasando il titolo di una nota opera di Twining e Miers, di ‘fare cose’, e dunque risolvere problemi, con regole. Si pensi, ad esempio, in questa prospettiva, al capitolo 1 della parte I, e ad una delle conclusioni alle quali in esso perviene l’Autore, laddove (p. 24) afferma che “certamente non è la giurisprudenza a creare i diritti fondamentali, ma…il rango ad essi spettante ed il grado della loro effettività sono in larga misura dipendenti dal modo in cui le corti nazionali e quelle sovranazionali europee riescono a dialogare tra loro”. E si consideri ancora il capitolo 10 della parte II, nel quale, soffermandosi sul tema della prevedibilità delle decisioni giudiziarie anche alla luce dell’utilizzazione di sistemi di giustizia c.d. robotica, auspicati da qualcuno, si osserva (pp. 94 - 95) che “è sacrosanto…cercare di ricondurre il più possibile le decisioni giurisdizionali a criteri razionali che ne consentano la tendenziale prevedibilità, ma a patto di riconoscere che si tratta appunto pur sempre di una prevedibilità tendenziale, e perciò relativa, destinata eventualmente a recedere di fronte alla necessità di adeguare il giudizio alle peculiarità di ciascun singolo fatto”.

    Sul piano del linguaggio, se ovviamente in uno studioso del livello di Renato Rordorf sarebbe davvero un fuor d’opera soffermarsi sulla precisione tecnica del linguaggio del giurista, può invece essere utile, a beneficio di chi stia per accostarsi all’opera, sottolineare il registro linguistico nitido, oltre che elegante, per mezzo del quale l’Autore accompagna il lettore, sia che si tratti di ripercorrere (pp. 19 – 27) la formazione dell’idea di diritti fondamentali, sia che il discorso verta sui problemi di regolazione del mercato, tratteggiati nella dimensione dell’esperienza europea e nordamericana (pp. 188 – 190), sia che l’esposizione si addentri nella complessa materia della disciplina delle società pubbliche tra inquadramento privatistico e normativa pubblicistica (pp. 309 – 323). E che Renato Rordorf sia ben consapevole del fatto che il diritto ha bisogno di esprimersi con parole, che siano al tempo stesso lessicalmente, e dunque tecnicamente, precise, ma anche tali da poter essere facilmente intese dai “destinatari del servizio giustizia”, senza che coloro i quali quel servizio amministrano siano “percepiti come una casta di mandarini che prendono decisioni in base a criteri esoterici, imprevedibili ed imperscrutabili” (p. 394) emerge limpidamente dalle pagine finali del volume, sul ‘linguaggio della Corte di cassazione’: pagine che meritano di essere ricordate anche per il nesso che condivisibilmente istituiscono tra la fiducia che i giudici sono in grado di suscitare nei cittadini e l’assetto democratico della giurisdizione (argomento che, da altro angolo visuale, trova un suo punto di emersione nel capitolo 18, dedicato a ‘Il Consiglio superiore della Magistratura’).  

    5. La ‘visibilità’: un monito per il giurista

    Si è già accennato che, accostandoci alla ‘visibilità’, l’idea, che chi scrive ha fin qui coltivato, di offrire una lettura per scorci del volume di Renato Rordorf, ‘traguardato’, per così dire, per mezzo delle proposte di Calvino, rischia decisamente di apparire una forzatura; nella misura in cui Calvino, nella lezione corrispondente, si interroga sul valore dell’immaginazione visiva nell’elaborazione del pensiero umano, e cioè su un aspetto di quest’ultimo che sembra davvero estraneo al metodo del giurista.

    Tuttavia, se si considera che la preoccupazione che, sul punto, muoveva Calvino era quella di offrire allo scrittore del XXI secolo uno strumento per districarsi dalle immagini che piovono continuamente nella fantasia dell’uomo contemporaneo, forse non è azzardato trasporre questa indicazione sul piano del ragionamento del giurista, chiamato ad indirizzare il proprio ragionamento scansando il rischio dell’argomentazione suggestiva ma che possa rappresentare un’affrettata fuga in avanti rispetto all’assetto attuale del sistema.

    In questa prospettiva, è ancora una volta esemplare l’equilibrio con cui Rordorf si muove all’interno di una questione che, proprio nelle settimane immediatamente successive alla pubblicazione del volume, ha dato luogo ad un’importante ordinanza delle Sezioni Unite della Suprema Corte (il riferimento è a Cass. S.U. 18 settembre 2020 n. 19598), con la quale è stata sottoposta alla Corte di Giustizia una questione pregiudiziale che, al di là delle sue articolazioni tecniche – sulle quali non è possibile soffermarsi in questa sede – investe in pieno due snodi del discorso per l’illustrazione dei quali ci si può avvalere ancora una volta della guida dell’Autore (p. 379): e cioè “se la violazione del diritto eurounitario, quando si traduca nel diniego da parte del giudice di esaminare nel merito una vertenza della quale egli dovrebbe invece conoscere abbia di per sé carattere tale da generare una questione inerente alla giurisdizione” ed ancora “se inerisca alla giurisdizione una questione concernente il mancato rinvio pregiudiziale, obbligatorio per il giudice nazionale di ultima istanza, alla Corte di Giustizia quando sia in gioco l’interpretazione di norme del diritto dell’Unione”. Nelle pagine dedicate al tema (di tale, bruciante attualità da essere oggetto, poco dopo la pronuncia poc’anzi rammentata, di un altro intervento a Sezioni Unite, per mezzo dell’ordinanza di Cass. 30 ottobre 2020 n. 24107, ad una prima lettura divaricata rispetto alla precedente, ma in effetti molto precisa nell’operare il distinguishing da essa, senza disattenderne radicalmente le enunciazioni), l’Autore del volume, molto sobriamente ed appunto senza cedere alle suggestioni pure promananti dal calibro degli argomenti in gioco, osserva, così anticipando, in un certo senso, quanto sarebbe accaduto, di lì a pochi mesi, soprattutto per mezzo della prima delle ordinanze poc’anzi menzionate, che “il pendolo non ha ancora trovato il suo definitivo punto di arresto (p. 383).  

    6. La ‘molteplicità’: il giurista e la complessità del reale

    L’idea di ‘molteplicità’ che emerge dalla lezione di Calvino in argomento è quella che ogni elemento della realtà è un groviglio di relazioni, di nessi, di legami: cosicché l’osservatore dovrebbe abbandonare la visione frontale dell’oggetto, che rischia di lasciarlo distante e passivo di fronte ad esso, per riguardare lo stesso da ogni angolo visuale che sia appunto in grado di restituire l’idea della complessità del reale. Ed in effetti anche nel discorso del giurista il confronto con la complessità del sistema costituisce un passaggio quasi ineludibile di ogni riflessione, almeno a partire da quando Angelo Falzea ha dedicato alla complessità giuridica una voce giustamente celebre (Complessità giuridica, in Enc. dir., Annali, I, Milano, 2007), inaugurando, così, una stagione di scritti che, negli ultimi contributi in argomento, esibisce una consapevolezza particolare dell’articolazione del sistema delle fonti e della decostruzione delle categorie tradizionali del pensiero giuridico (si veda, ad esempio, M. Trimarchi, Complessità e integrazione delle fonti nel diritto privato in trasformazione, in Jus civile, 2017, 5, 393 ss).

    Anche in questo caso, la possibilità di utilizzare la proposta di Calvino come un filtro attraverso il quale leggere le pagine di Renato Rordorf appare, almeno a chi scrive, davvero evidente. Basti considerare tutta la parte I, dove quella che potremmo definire la dogmatica dei diritti fondamentali si articola in una sequenza serrata (pp. 45 – 77: dalle diseguaglianze ai beni comuni; dal diritto dei disabili all’ospite straniero; dal multiculturalismo al duro carcere) delineando – appunto, in tutta la sua complessità – l’immagine di una società nella quale la protezione di questi diritti è affidata ad una disciplina normativa multilivello, mediata dal dialogo tra corti nazionali e corti europee. E si vedano ancora le pagine dalle quali emerge la consapevolezza del ruolo del giudice in un sistema delle fonti sempre più articolato e mosso: come, in particolare, laddove (p. 86) l’Autore sottolinea che lo spazio sussistente “tra l’enunciato della regola e la realtà fattuale cui essa deve di volta in volta applicarsi” è divenuto più arduo da colmare, “sia perché la realtà è assai più dinamica che in passato ed offre sempre nuovi profili non facilmente riconducibili all’astratta previsione legale, sia perché le leggi sono meno organiche e sistematiche anche in conseguenza del moltiplicarsi e del sovrapporsi delle fonti di diritto nazionali o sovranazionali” e trae da questa premessa il corollario che “ciò ha finito per esaltare la dimensione integrativo – creatrice della giurisprudenza. La quale, però, pur costretta a ricercare la propria rotta in una difficile navigazione tra regole e principi, non può mai affrancarsi dalla necessità di fondare le proprie decisioni su una base legale, per mal certa che sia”. Oppure quando Rordorf, ponendosi di fronte all’interrogativo su a che cosa serva la Corte di Cassazione, offre un’immagine dialettica della costruzione della nomofilachia (p. 329), affidata al dialogo, oltre che con la dottrina, anche con la giurisprudenza di merito, poiché da quest’ultima “non foss’altro per il suo essere più immediatamente a contatto con la mutevole realtà sociale…spesso provengono le più stimolanti sollecitazioni al cambiamento”: una costruzione tale da consentire l’emersione di “isole d’ordine” (espressione che l’Autore mutua da uno scritto di Taruffo), “sia pure instabili e provvisorie”. E che quella appena evocata, della costruzione dialettica della nomofilachia, non resti un’enunciazione meramente astratta si coglie nelle pagine (pp. 252 – 253) dove il problema dell’usurarietà sopravvenuta viene scrutinato anche per mezzo del richiamo a pronunce dell’Arbitro bancario e finanziario.  

    7. La ‘coerenza’ in Magistratura giustizia società: per una reale ‘consistenza’ della parola Giustizia

    L’ultima delle lezioni americane di Calvino è rimasta, com’è noto, incompiuta e di essa conosciamo solo il titolo, in inglese consistency, della cui più appropriata traduzione – se ‘consistenza’ o ‘coerenza’ – si è lungamente discusso nella critica, pervenendosi, infine, ed in larga maggioranza a ritenere preferibile la traduzione in termini di ‘coerenza’. Non sappiamo, dunque, con certezza cosa volesse esprimere Calvino con quella parola e non sarebbe qui certamente il luogo anche solo per accennare alle diverse interpretazioni che sono state proposte.

    È invece certo che, stando al significato più immediato e del linguaggio comune del termine coerenza, il volume di Rordorf è davvero, e potentemente, coerente. Esso, infatti, ad avviso di chi scrive, rinviene un tratto unificante proprio nel punto di vista e nell’esperienza di chi, come l’Autore, si è sempre adoperato, in tutti i passaggi della sua carriera – anche in quelli che lo hanno visto operare come commissario della Consob e come componente di commissioni chiamate ad elaborare testi normativi di grande rilievo (dalla c.d. commissione Draghi per la predisposizione del testo unico sulla finanza alla commissione cui si deve l’elaborazione della bozza di riforma del diritto della crisi d’impresa, che ha posto capo alla L. 155/2017: esperienza, questa, che trova punti di emersione nei capitoli 27, 28 e 29, pure con cenni alla tragica contingenza della pandemia in atto) – per dare pienezza alla parola Giustizia e che ora ci ha voluto offrire, nel volume qui recensito, la testimonianza di questo suo così ricco percorso professionale. In questa prospettiva, debbono essere, a mio avviso, letti i capitoli, inseriti nella parte II, dove, ad esempio, di uno snodo all’apparenza soltanto organizzativo – come quello de ‘La formazione dei magistrati e la Scuola superiore della magistratura – si coglie il legame con la costruzione di una figura di magistrato che non sia solo “un raffinato conoscitore delle norme giuridiche e di come esse si rapportano concettualmente tra loro, ma anche che abbia un’adeguata comprensione dei molteplici aspetti – economici, sociali, psicologici, in breve: umani – della realtà su cui l’interpretazione e l’applicazione di quelle norme sono destinate ad incidere”. Ed allora davvero, per ‘giocare’ sulla duplice, possibile traduzione, del termine consistency, della quale poc’anzi si diceva, qui la coerenza del volume di Renato Rordorf dà una piena consistenza alla parola Giustizia, richiamata nella dedica/esergo dell’opera.

    Parafrasando ancora, e per l’ultima volta, le Lezioni americane, se esse avevano lo scopo di offrire a quel viaggiatore nel tempo, che tanto spesso era stato protagonista della narrativa di Calvino, un bagaglio agile ed essenziale per approdare nel terzo millennio, Magistratura giustizia società mette a disposizione del giurista, che nel terzo millennio vive ormai da due decenni, uno strumentario davvero prezioso per orientarsi adeguatamente in un sistema che, come ricorda il volume in un passaggio in parte già menzionato, pare ormai a taluni così complesso da doversi definire senz’altro caotico; ma che la passione civile ed il rigore intellettuale di Renato Rordorf possono aiutare ciascuno di noi a rendere, quanto meno, più intelligibile.    

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