GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    Di nuovo alle Sezioni Unite una questione sugli effetti delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti di soggetti diversi dal ricorrente vittorioso a Strasburgo: note a margine dell’ordinanza 45719/2021 Cass. Pen. Sez. I, Mannucci

    Di nuovo alle Sezioni Unite una questione sugli effetti delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti di soggetti diversi dal ricorrente vittorioso a Strasburgo: note a margine dell’ordinanza 45719/2021 Cass. Pen. Sez. I, Mannucci (21.9-7.12.2021)*

    *Si allega in calce la decisione del Presidente aggiunto Margherita Cassano, depositata in data 9.2.2022, di restituzione degli atti alla Sezione rimettente.

    di Marina Silvia Mori 

    Sommario: 1. Premessa - 2. I parametri della sentenza Maestri e altri e il caso all’esame della Corte di Cassazione - 3. Esame dell’ordinanza di rimessione: il concetto di “giurisprudenza consolidata” e ulteriori profili di criticità - 4. Considerazioni sull’approccio attuale alle sentenze della Corte europea per verificarne gli effetti espansivi.

    1. Premessa

    Nemmeno un anno dopo il deposito delle motivazioni della sentenza Genco[1], le Sezioni Unite sono nuovamente interpellate sulla delicata materia degli effetti espansivi di una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo a casi analoghi a quello deciso da una pronuncia di Strasburgo. L’ordinanza emessa dalla Prima Sezione il 21 settembre 2021 (depositata il 7 dicembre 2021) offre vari spunti di riflessione, anche sotto il profilo della possibilità di rimessione finalizzata alla soluzione di una questione ritenuta di particolare importanza, ma nel presente commento ci si limiterà ad una rapida analisi degli aspetti relativi alle conseguenze di una sentenza della Corte europea nei confronti di persone che non siano state parti nella procedura avanti la Corte stessa.

    2. I parametri della sentenza Maestri e altri e il caso all’esame della Corte di Cassazione

    Oggetto della questione sottoposta dalla Prima Sezione è l’applicabilità alla fattispecie concreta dei principi espressi dalla sentenza Maestri e altri c. Italia[2].

    In estrema sintesi, in una vicenda relativa alle cosiddette “quote latte” introdotte dal Regolamento CE 856/84, sei dei sette ricorrenti erano stati condannati in primo grado per truffa aggravata e assolti dal delitto di associazione a delinquere. Su impugnazione della Procura, la Corte d’Appello aveva riconosciuto la responsabilità dei predetti anche per il reato associativo, senza però procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e all’esame degli imputati, pur avendo ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del reato associativo in capo ai ricorrenti. La Corte di Cassazione rigettava i ricorsi degli imputati, nella parte qui di interesse sostenendo che l’obbligo di rinnovazione sarebbe imposto solo in caso di diversa valutazione delle dichiarazioni dei testimoni, mentre nel caso concreto i fatti erano incontestati, e che – comunque - la possibilità di rendere dichiarazioni spontanee e di prendere la parola al termine della discussione avrebbe sufficientemente garantito i diritti degli imputati.

    La Corte europea ribadiva l’insussistenza della violazione dell’art. 6 in caso di mancata rinnovazione dell’istruttoria, quando la giurisdizione di secondo grado si limiti a risolvere una questione giuridica in termini opposti alla pronuncia assolutoria impugnata, senza procedere ad una nuova valutazione delle prove. L’aspetto di novità della sentenza Maestri riguardava invece la valutazione della necessità di procedere all’esame degli imputati nel giudizio di appello. La sentenza evidenziava l’obbligo imposto alla Corte interna di porre in essere misure positive, anche ove l’imputato non sia comparso all’udienza, non abbia chiesto di prendere la parola e non si sia opposto (attraverso il proprio difensore) alla pronuncia della sentenza da parte della Corte d’appello pur in assenza di esame. I ricorrenti erano assistiti da difensori di fiducia ed erano stati correttamente informati della celebrazione del giudizio di appello, ma - secondo la Corte europea - dalla sola rinuncia a comparire non sarebbe desumibile una rinuncia a rendere l’esame, che deve invece essere esplicita[3]. Inoltre, la possibilità concessa all’imputato di rendere dichiarazioni spontanee e di avere l’ultima parola prima della camera di consiglio non sarebbe equiparabile all’esame, considerato anche che la Corte “considera irragionevole supporre che, per difendersi, un imputato parli di propria iniziativa e scelga di esporre fatti sui quali è stato assolto in primo grado. La Corte ha già avuto modo di osservare che un imputato non ha alcun interesse a chiedere che le prove relative a fatti per i quali è stato assolto in primo grado siano rivalutate dal giudice d’appello[4]. La rilevanza dell’esame in grado di appello, nella fattispecie, risultava evidente dalla lettura della motivazione della sentenza di condanna, che aveva per la prima volta ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del reato associativo in capo ai ricorrenti, i quali “non potevano ignorare” che l’attività di due società era svolta in violazione di legge[5]. Di conseguenza, la Corte accertava la violazione dell’art. 6 par. 1 della Convenzione.

    Si può immaginare che, quale rimedio per il futuro e per evitare ulteriori violazioni convenzionali, possa essere sufficiente introdurre nel decreto di citazione a giudizio per il grado di appello un formale avviso destinato all’imputato secondo il quale, al predetto, potrebbe essere chiesto di sottoporsi all’esame. In questo modo, la (legittima) rinuncia a comparire comprenderà anche la rinuncia a rendere l’esame da parte di un soggetto compiutamente informato, soddisfacendo i parametri evidenziati dalla Corte europea e che si rifanno alla costante giurisprudenza in materia di conoscenza del processo. Sarebbero, ovviamente, assicurati i presidi fondamentali del diritto al silenzio e del nemo tenetur se detegere, in caso di imputato comparso nel giudizio di appello, secondo chi scrive senza che questo possa modificare la rilevanza processuale dell’esame (il cui contenuto sarebbe valutato dalla Corte d’Appello secondo i parametri ordinari). Nemmeno pare che l’intervento della Corte europea, come è stato sostenuto[6], finisca in questo modo per imporre allo Stato un determinato sistema processuale o uno specifico criterio di valutazione della prova: specie nei casi in cui la reformatio in peius discenda da una diversa valutazione sulla sussistenza dell’elemento soggettivo, risulta in linea con i parametri convenzionali che detta conclusione venga tratta offrendo, almeno, all’imputato la possibilità di esporre la propria versione nel contraddittorio.

    Il problema attuale si pone per tutti i processi nei quali la citazione per l’appello richiesto dalla Procura sia già stata notificata, o siano pendenti in Cassazione.

    La fattispecie oggetto dell’ordinanza di rimessione è, sotto certi profili, paradigmatica.

    Secondo quanto si desume dalla succinta ricostruzione dell’oggetto del giudizio contenuta nell’ordinanza qui in esame, i fatti sono così riassumibili. Francesco Mannucci, ricorrente in Cassazione, era stato sottoposto a giudizio avanti al Tribunale monocratico di Firenze, che lo aveva condannato per i reati di tentate lesioni aggravate (capo D) e per avere portato fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo bastoni, caschi e altri oggetti contundenti allo scopo di commettere il primo reato (capo E). Il Mannucci era stato assolto dai delitti sub A) (art. 6 L. 895/67, per avere fatto esplodere un congegno esplosivo) e sub C) (del quale manca la descrizione) per non avere commesso il fatto, e quanto al capo F) (furto aggravato) era stata dichiarata l’improcedibilità per mancanza di querela, esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 c.p. La Corte di Appello, su impugnazione della Procura avverso le assoluzioni, condannava il Mannucci anche per il reato sub A), confermando nel resto la sentenza. Non risulta che nel giudizio di appello si sia proceduto alla rinnovazione dell’istruttoria, ma per quanto desumibile dall’ordinanza ciò sarebbe spiegabile con il decesso (presumibilmente prima del giudizio di appello) dell’unico testimone riguardante l’imputazione sub A) – colui che aveva riferito agli inquirenti parte della targa della vettura sulla quale era fuggita la persona che aveva collocato l’ordigno, ma non aveva riconosciuto il veicolo del Mannucci.

    Un primo elemento da considerare è che nel ricorso in Cassazione il difensore non sollevava questioni in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo in capo al Mannucci. Neppure si desume, dall’ordinanza, che la reformatio in appello sia stata motivata in quei termini.

    Ciononostante, il Procuratore Generale, seguendo (anche) la giurisprudenza della Corte europea sugli obblighi positivi imposti al giudice interno pur in assenza di impulso di parte, chiedeva l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, “perché – constatata la mancata osservanza dei principi affermati dalla sentenza Corte EDU, 08/07/2021, Maestri c. Italia – il reato è estinto per prescrizione”.

    3. Esame dell’ordinanza di rimessione: il concetto di “giurisprudenza consolidata” e ulteriori profili di criticità

    L’ordinanza di rimessione, come detto, offre vari spunti di riflessione sotto il profilo degli effetti delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo e, ritenendo l’”importante ed inevitabile potenzialità espansiva anche sull’operato delle corti di merito” sollecita l’intervento delle Sezioni Unite in ordine alla applicabilità generale della sentenza Maestri e altri c. Italia, con fissazione di criteri orientativi anche per le decisioni future.

    A sommesso giudizio di chi scrive, l’ordinanza contiene alcune contraddizioni, che però evidenziano l’attuale stato di incertezza sugli effetti indiretti delle sentenze della Corte europea e che potrebbero portare a una pronuncia chiarificatrice delle Sezioni Unite.

    Si riporta, per la rilevanza dell’affermazione, parte del punto 2.2: “…nell’attualità, alla stregua della necessità di ottemperare a tale pronuncia (la Maestri, N.d.T.), costituente fonte giuridica sovranazionale di matrice giurisprudenziale, immediatamente vigente nell’ordinamento interno in quanto introduttiva di un principio processuale generale…”.

    Gli obblighi di adeguamento gravanti sugli Stati, per la verità, discendono dall’art. 46 della Convenzione, che impone alle Alte Parti contraenti di conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti. L’obbligo, quindi, riguarda esclusivamente la singola controversia, con adeguamento alle misure evidenziate dalla Corte per riparare alla violazione, pur nel margine di apprezzamento lasciata allo Stato convenuto. Sebbene l’affermazione della Corte di Cassazione possa essere salutata positivamente come auspicio, che una sentenza della Corte europea goda attualmente di immediata vigenza generalizzata pare un concetto un po’ azzardato, considerate la valutazione e la collocazione nella gerarchia delle fonti della giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

    Di particolare interesse è quella precisazione per cui la Maestri e altri c. Italia sarebbe suscettibile di effetti generalizzati, in quanto introdurrebbe un “principio processuale generale”, come si evidenzierà infra.

    Prosegue, l’ordinanza, nei seguenti termini: “è noto che la regola di diritto contenuta nei singoli casi decisi dinanzi alla Corte di Strasburgo è insuscettibile di estensione a soggetti estranei al giudizio (salvi i casi di c.d. sentenza pilota come tipizzata nel contenuto e nella procedura dall’art. 61 del Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo); è però altresì corretto riscontrare l’esistenza di sentenze di portata generale: queste ultime (formalmente menzionate dal comma 9 del citato art. 61), seppure non rientranti nella casistica contenutistica e procedurale della sentenza pilota, accertano «[…] una violazione di norme convenzionali in tema di diritti della persona, suscettibile di ripetersi con analoghi effetti pregiudizievoli nei riguardi di una pluralità di soggetti diversi dal ricorrente, ma versanti nella medesima condizione » (Sez. U., n. 8544 del 24/10/2019, dep. 2020, Genco, Rv. 278054)”.

    La stessa Sezione rimettente, dunque, dopo un riferimento ad una portata generalizzata della singola sentenza che pare in realtà un unicum, torna agli attuali parametri interpretativi che limitano gli effetti espansivi alle cosiddette “sentenze pilota”, o alle sentenze di portata generale, con riferimento testuale alla nota pronuncia delle Sezioni Unite relativa all’applicabilità dei principi della sentenza Contrada c. Italia (n. 3) in materia di concorso esterno in associazione mafiosa per reati commessi prima del 1994[7].

    I parametri utilizzati dalla sentenza Genco per negare effetti espansivi alla sentenza Contrada erano essenzialmente quelli ricavabili dalla nota sentenza di Corte Costituzionale 49/2015. In detta pronuncia costituzionale si leggeva, come noto: “È, pertanto, solo un “diritto consolidato”, generato dalla giurisprudenza europea, che il giudice interno è tenuto a porre a fondamento del proprio processo interpretativo, mentre nessun obbligo esiste in tal senso, a fronte di pronunce che non siano espressive di un orientamento oramai divenuto definitivo[8].

    Sullo sfuggente concetto di “diritto consolidato” si è scritto più o meno di tutto, anche in recenti sentenze della Corte di Cassazione. Nella recente pronuncia 38351/2021, che riprende una affermazione contenuta nella sentenza Genco, ad esempio, si legge: “la nozione di giurisprudenza consolidata trova riconoscimento nell’art. 28 CEDU, che attribuisce maggiore persuasività alle pronunce che seguono un principio costantemente applicato dalla Corte, nonché alle sentenze della Grande Camera che pronuncia su questione di principio[9]. Che l’articolo 28 della Convenzione – relativo alla competenza del Comitato per i ricorsi ripetitivi - attribuisca “maggiore persuasività” alle pronunce rese da tre giudici (forse però con la conseguenza che allora una sentenza di Camera avrebbe meno “peso” (?) rispetto ad una emessa dal Comitato) è affermazione francamente spiazzante. Non è un caso che la Corte europea, in una nota pronuncia di Grande Camera emessa proprio nei confronti dell’Italia, avesse ritenuto di precisare che tutte le proprie pronunce hanno uguale valenza[10].

    La Maestri e altri c. Italia, però, ben difficilmente potrebbe essere considerata espressione di diritto consolidato, pure nell’ottica in cui il concetto è stato utilizzato dalle corti interne. Si tratta della prima sentenza resa nei confronti dell’Italia relativa all’esame in appello dell’imputato in caso di overturning. I (pochi) precedenti citati nella stessa pronuncia, in particolare la Júlíus Þór Sigurþórsson c. Islanda, neppure potrebbero avere quella “patente” che dovrebbe conferire la possibilità di ampliare gli effetti oltre la singola sentenza, non essendo – attualmente – esemplificativi di un consistente filone giurisprudenziale in materia.

    Gli ulteriori parametri costituzionali[11] per consentire l’applicazione di effetti indiretti, parimenti, sembrerebbero militare per un’esclusione di profili espansivi della Maestri, resa da una sezione semplice, non dalla Grande Camera (e… neppure da un Comitato!), in un caso in cui il “solco tradizionale” della giurisprudenza europea sarebbe difficilmente individuabile; non è dato sapere, poi, se la Corte sia stata messa in grado di apprezzare la peculiarità dell’ordinamento italiano (parametro che, tra quelli indicati dalla sentenza 49/2015 continua ad essere il più proteiforme, e anche il più facilmente plasmabile su eventuali contingenti esigenze interne).

    La sentenza Genco, forse per superare la rigidità delle indicazioni provenienti dalla Corte Costituzionale, aveva esaminato anche la eventuale sussistenza di un ulteriore parametro, la cui presenza avrebbe (forse) consentito alla sentenza Contrada (n. 3) di essere applicata a casi analoghi. L’indagine delle Sezioni Unite si era soffermata sulla presenza o meno, nella sentenza di Corte europea, della indicazione di rimedi adottabili suscettibili o di applicazione individuale in favore del ricorrente vittorioso, oppure di applicazione generalizzata nei riguardi di persone nella medesima situazione giuridica. La mancata indicazione dei rimedi (soprattutto di carattere generale) aveva costituito, secondo le Sezioni Unite, un’ulteriore conferma della insuscettibilità di applicazione indiretta della sentenza Contrada.

    Questa caratteristica, finalmente, risulta di particolare interesse nella sentenza Maestri. La Corte europea, in detta pronuncia, ribadiva che spetta allo Stato convenuto scegliere, sotto la vigilanza del Comitato dei Ministri, le modalità con cui adeguarsi alle obbligazioni nascenti dalla sentenza ai sensi dell’art. 46 della Convenzione, con riferimento alle specificità del caso concreto e confermando che, in caso di accertata violazione dell’art. 6, la riapertura del processo su istanza dell’interessato costituirebbe in linea di principio uno strumento adeguato[12]. Quindi, la Corte non evidenziava formalmente una violazione strutturale, e neppure indicava misure generali, limitandosi a precisare che nel caso dei ricorrenti la nuova celebrazione del giudizio avrebbe consentito allo Stato di adempiere alle proprie obbligazioni. Formalmente, anche l’ulteriore parametro espansivo espresso dalla sentenza Genco non sarebbe integrato.

    Eppure, la Corte di Cassazione, seguendo le indicazioni del Procuratore Generale, desume dalla lettura della Maestri una problematica che va oltre il caso concreto e la definisce, come detto, espressione di un principio processuale generale. Ed afferma, espressamente: “pur in assenza di esplicita indicazione da parte della Corte sovranazionale dell'esistenza di una violazione sistematica e strutturale del diritto all'equo processo nella casistica de qua, la sentenza Maestri c. Italia, ad avviso di questa Corte, individua un vulnus sia procedurale che sostanziale, laddove non vi sia stata apposita citazione dell'imputato per l'esame innanzi al giudice di appello prima di essere condannato - per la prima volta - a seguito di un giudizio di primo grado definito con pronuncia di assoluzione”.

    La Maestri, insomma, sarebbe sentenza di portata generale, pur non essendo caratterizzata da alcuno dei parametri evidenziati da Corte Cost. 49/2015 e integrati da SS.UU. Genco, ad eccezione di quello relativo alla assenza di “robuste” opinioni dissenzienti, essendo stata resa all’unanimità.

    Infine, ulteriore problematica degna di nota, la Corte di Cassazione arriva ad ampliare ulteriormente la portata della pronuncia della Corte europea, chiedendo alle Sezioni Unite di verificare l’applicazione del principio espresso ad una fattispecie in cui – al contrario di quanto avvenuto in Maestri – la valutazione della sussistenza dell’elemento soggettivo in capo all’imputato non è stata la motivazione che ha condotto all’overturning in assenza di esame. Si tratta di un quesito, insomma, che supera il contenuto della sentenza presa a riferimento della asserita violazione strutturale e che sembrerebbe volersi estendere ad ogni ipotesi di impugnazione di sentenza assolutoria salvo, parrebbe, il caso in cui la questione oggetto di valutazione da parte della giurisdizione di secondo grado sia di pura interpretazione e non sia necessaria la rinnovazione dibattimentale.

    4. Considerazioni sull’approccio attuale alle sentenze della Corte europea per verificarne gli effetti espansivi

    Una conclusione che si ricava dalla lettura dell’ordinanza Mannucci è l’evidente inadeguatezza, in generale, di parametri rigidi e, in particolare, di quelli che la giurisprudenza ha cercato di cristallizzare negli ultimi anni per individuare gli effetti espansivi, o indiretti, delle sentenze della Corte europea.

    Le (pochissime) sentenze pilota sono le più facilmente inquadrabili, perché emesse esse stesse sul presupposto di un vulnus generalizzato nell’ordinamento ed espressamente finalizzate ad evitare la moltiplicazione del contenzioso, offrendo allo Stato l’opportunità di predisporre le adeguate misure preventive o riparative in un lasso temporale determinato. Ma la procedura pilota è riservata ai rari casi che, per la propria potenzialità espansiva, potrebbero mettere in crisi il sistema convenzionale di protezione[13].

    Già il concetto di “sentenze di portata generale” è meno definito, e richiede comunque un attento esame in concreto della pronuncia per poter attribuire detta qualifica a una sentenza europea. È innegabile che la violazione integrata dal mancato esame dell’imputato in un caso di overturning motivato sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato abbia una significativa potenzialità espansiva a tutte le fattispecie identiche o simili, come evidenziato nell’ordinanza di rimessione. Tuttavia, che la violazione sia stata accertata da una sentenza che non integra i parametri richiesti dal diritto interno per consentirne una applicazione al di fuori del singolo caso oggetto della pronuncia evidenzia l’errore nell’attuale approccio adottato da parte della giurisprudenza.

    La prospettiva dovrebbe essere finalmente ribaltata. L’individuazione di un problema di portata generale si ricava non dall’uso di formule sacrali o dalle caratteristiche della formazione giudiziaria che ha emesso la pronuncia o dalla struttura della sentenza che accerta la violazione, ma esclusivamente dalle specificità della violazione individuata. Si pensi alla sentenza Brazzi[14], che sanzionava la mancanza di controllo giurisdizionale su una perquisizione non seguita da sequestro: nella pronuncia erano assenti specifici riferimenti alla necessità di introdurre rimedi generali e solo nel giudizio prodromico di ricevibilità del ricorso era inserita una valutazione sull’esistenza o meno nell’ordinamento nazionale di un efficace controllo. Era tuttavia innegabile che la violazione avesse significative potenzialità espansive nei confronti di tutti coloro i quali fossero stati destinatari di una perquisizione non seguita da sequestro, evidenziando una problematica strutturale dell’ordinamento italiano.

    Il giudice nazionale, quindi, dovrebbe parametrare la propria valutazione sugli effetti estensivi di una sentenza della Corte europea solo ed esclusivamente esaminando le caratteristiche della violazione riscontrata da Strasburgo, procedendo poi, come noto, o ad una interpretazione convenzionalmente orientata o, se questa risultasse impraticabile, ad investire la Corte Costituzionale, non potendo disapplicare direttamente la norma interna contrastante. Il quesito al quale rispondere non dovrebbe essere “questa sentenza ha le caratteristiche per individuare una violazione strutturale?”, ma piuttosto: “questa violazione è traslabile a persone che siano in una situazione giuridica identica o simile al ricorrente vittorioso a Strasburgo? È indicativa di una problematica sistemica?”.

    Resta da chiedersi se l’ordinanza di rimessione abbia individuato il giudice idoneo a risolvere il quesito.

    La Corte di Cassazione, come è stato autorevolmente affermato, è “giuridicamente obbligata” “a garantire (anche) l’uniforme interpretazione della legge come reinterpretata alla luce della CEDU, dei trattati internazionali e del diritto di matrice UE[15], allo scopo di ridurre al minimo le diversità di trattamento.

    Tuttavia, la questione nel caso concreto – e in particolare se le modalità di soluzione saranno quelle che si sono ipotizzate nel paragrafo 2 – dovrebbe vertere sull’attuale inadeguatezza del decreto di citazione per il giudizio di appello, che non contiene l’avviso, per l’imputato assolto in primo grado, della possibilità di rendere l’esame. Ben difficile individuare una interpretazione convenzionalmente orientata da parte del giudice di legittimità che possa consentire l’accesso del principio Maestri nel nostro ordinamento senza procedere a una modifica normativa. Più che le Sezioni Unite, dovrebbe essere la Corte Costituzionale a valutare l’attuale conformità costituzionale, rispetto ai parametri indicati dalla Corte europea, della citazione in appello dell’imputato assolto in primo grado, e già la Sezione rimettente avrebbe potuto sollevare, d’ufficio, la questione.


    [1] SS.UU., sentenza n. 8544 24.10.2019 – 3.3.2020.

    [2] Ricorsi nn. 20903/15, 20973/15, 20980/15, 24505/15, sentenza 8 luglio 2021, Prima sezione. La sentenza è consultabile sul sito della Corte al seguente link: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22docname%22:[%22\%22AFFAIRE%20MAESTRI%20ET%20AUTRES%20c.%20ITALIE\%22%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-210852%22]}. Per un commento a prima lettura, si veda la nota dell’Osservatorio Europa dell’Unione delle Camere Penali al link https://www.camerepenali.it/cat/11053/overturning_in_appello_la_corte_europea_dei_diritti_delluomo_condanna_litalia_per_mancata_rinnovazione_del_dibattimento_.html; tra i primi commenti, Cardamone, Reformatio in peius in appello e processo equo nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo da Dan c. Moldavia a Maestri ed altri c. Italia, in Questione Giustizia.

    [3] Da segnalare sul medesimo principio il riferimento, nella sentenza europea, alla pronuncia della Corte di Cassazione 12554/2016 (Maestri e altri c. Italia, cit., par. 22).

    [4] Maestri e altri c. Italia, cit., par. 59. Nella pronuncia i riferimenti sono alle sentenze Cipleu c. Romania, 14.1.2014, par. 39, e Ghincea c. Romania, 9.1.2018, par. 41. Il precedente più diretto, e ampiamente citato, è l’ulteriore pronuncia Júlíus Þór Sigurþórsson c. Islanda, 16.7.2019.

    [5] Maestri e altri c. Italia, cit., par. 52.

    [6] Cardamone, cit.

    [7] Sia consentito, sulla procedura pilota (nonché sulle sentenze “quasi-pilota” e sulle violazioni strutturali “invisibili”) e i parametri utilizzati dalla sentenza Genco, un rinvio a Mori, I “Fratelli minori” di Contrada e le possibili conseguenze nei rapporti con la Corte europea dei diritti dell’uomo: note a margine di SS.UU. n. 8544 24.10.2019 – 3.3.2020 Genco, Giustizia Insieme, e alla bibliografia ivi, in particolare, Saccucci, La responsabilità internazionale dello Stato per violazioni strutturali dei diritti umani, Editoriale Scientifica 2018; Nascimbene, Violazione «strutturale», violazione «grave» ed esigenze interpretative della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale 3/2006, pag. 656.

    [8] Corte Cost. sent. 49/2015, 14.1-26.3.2015,  punto 7.

    [9] Cass. Pen. Sez. I, 16.7-26.10.2021, n. 38352.

    [10] G.I.E.M. e altri c. Italia, [GC], 28.6.2018, par. 252.

    [11] Che vale la pena di riportare per intero: “la creatività del principio affermato, rispetto al solco tradizionale della giurisprudenza europea; gli eventuali punti di distinguo, o persino di contrasto, nei confronti di altre pronunce della Corte di Strasburgo; la ricorrenza di opinioni dissenzienti, specie se alimentate da robuste deduzioni; la circostanza che quanto deciso promana da una sezione semplice, e non ha ricevuto l’avallo della Grande Camera; il dubbio che, nel caso di specie, il giudice europeo non sia stato posto in condizione di apprezzare i tratti peculiari dell’ordinamento giuridico nazionale, estendendovi criteri di giudizio elaborati nei confronti di altri Stati aderenti che, alla luce di quei tratti, si mostrano invece poco confacenti al caso italiano”.

    [12] Maestri e altri c. Italia, cit., par. 72.

    [13] Si veda, per un dettagliato elenco, Saccucci, cit., pag. 303 e ss., Tabella A.

    [14] Brazzi c. Italia, 27.9.2018.

    [15] Conti, Il mutamento del ruolo della Corte di Cassazione fra unità della giurisdizione e unità delle interpretazioni, Consulta on line 7.12.2015, pag. 807.


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