GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    Una recente pronuncia della Corte di legittimità in tema di “ reati culturalmente orientati”.

    Breve nota a Sez. 3 n. 29613 del 2018

     La Terza sezione della Corte di Cassazione è stata chiamata a verificare se  abbia rilevanza penale la condotta di  un soggetto straniero,  posta in essere  nella assoluta inconsapevolezza del suo disvalore e nella convinzione di ottemperare ad una prassi del paese di provenienza che considera il  comportamento normale, approvandolo o, in alcuni casi imponendolo.

    Il tema dei “reati culturalmente orientati” non è nuovo, e l’aumento dei flussi migratori verso il nostro paese di etnie dalle diverse abitudini rende la problematica  di stringente attualità giuridica.

    La complessa ed inevitabile  sfida del multiculturalismo affida anche, e soprattutto, alla magistratura il delicato compito di verificare in che modo il rispetto delle altre culture  e l’integrazione possano realizzarsi, in concreto, senza  frizioni con i principi fondamentali della Carta Costituzionale.

    Nel caso di specie gli imputati erano stati tratti in giudizio poiché, in violazione degli articoli 609 bis e 609 ter del codice  penale, in più occasioni, abusando della loro qualità di genitori, costringevano il figlio minore, con violenza, ad abbassarsi i pantaloni e a compiere e subire atti sessuali (palpeggiamenti nelle parti intime e rapporti orali).

    La tesi difensiva si fondava sull’assunto che le condotte incriminate, nella cultura degli imputati, fossero  prive di disvalore, consentite e  tollerate.

    In entrambi i precedenti gradi di giudizio i giudici di merito erano pervenuti all’assoluzione, valorizzando la scriminante culturale.

    I  giudici di primo grado, infatti,  avevano ritenuto che, sebbene sussistesse  l’elemento oggettivo del reato per l’indubbia valenza sessuale degli atti compiuti, difettava la coscienza e volontà di compiere atti diretti alla concupiscenza sessuale.

    Di contro, la Corte d’appello aveva ritenuto che gli atteggiamenti in contestazione fossero espressione di “compiacimento e di orgoglio del genitore nei confronti del figlio”, e non frutto di istinto sessuale, e, coerentemente ne avevano escluso anche la coscienza e volontà.

    La Terza Sezione, disattendendo entrambe le ricostruzioni, pur richiamando i principi enunciati dalla Corte di legittimità  in merito alla necessità di  interpretare le fattispecie penali alla luce del continuo mutare dei valori della società, sempre più multietnica, ha ribadito che  nessun sistema penale  potrà mai adbicare, alla punizione di fatti che mettano in pericolo i beni di maggior rilievo in ragione del rispetto di tradizioni culturali e religiose del cittadino o dello  straniero.

    La Corte, quindi, sottolinea che la valutazione del rilievo penale dei cd.  reati culturalmente orientati non può prescindere da un attento bilanciamento “ tra il diritto, sia pure irrinunciabile, del soggetto agente a non rinnegare  le proprie tradizioni culturali, religiose ed i valori offesi dalla sua condotta”.

    Inoltre, al fine di  valutare l’incidenza della matrice culturale sulla consapevolezza dell’agente, si è evidenziata la necessità di tenere conto: 1) della  natura religiosa o giuridica della norma culturale, in adesione alla quale è stato commesso il reato; 2) dell’intensità della forza vincolante  della norma all’interno del gruppo culturale di riferimento; 3) del grado di inserimento dell’immigrato nella cultura e nel tessuto sociale del paese d’arrivo o del suo grado di perdurante  adesione alla cultura d’origine, indipendentemente dal tempo di permanenza nel nuovo paese.

    Applicando i principi di diritto nel caso di specie, la Corte ha escluso che la condotta posta in essere dagli imputati fosse priva di valenza penale.

    Da un lato, infatti, si è accertato che essa solo asseritamente era conforme alle tradizioni del paese di provenienza (le risultanze processuali hanno portato ad escludere l’esistenza di una  corrispondente norma di costume  o religiosa e disvelato che  la condotta era sanzionata anche dal  codice penale del paese d’origine); dall’altro, in relazione all’elemento soggettivo del reato, si è esclusa  la non consapevolezza degli imputati dell’illiceità delle azioni commesse  alla luce della  loro lunga permanenza in Italia e della loro compiuta integrazione nel contesto sociale del nostro paese.

     

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