GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    A sostegno e a difesa della persona umana: il diritto al rifiuto delle cure tra poteri dell’ADS e prerogative del giudice tutelare.

    A sostegno e a difesa della persona umana: il diritto al rifiuto delle cure tra poteri dell’ADS e prerogative del giudice tutelare.

    di Daria Passaro

     Sommario: 1. Lo spazio d’azione dell’amministratore di sostegno nel rifiuto delle cure. La legge n. 219/2017 nel mirino della Corte Costituzionale. - 2. La sentenza del Giudice delle Leggi n. 144 del 2019: un sistema “a doppia tutela”. La veste del giudice tutelare. - 3. L’intervento nel giudizio di costituzionalità. Negazioni, contraddizioni e recenti aperture.

     1. Lo spazio d’azione dell’amministratore di sostegno nel rifiuto delle cure. La legge n. 219/2017 nel mirino della Corte Costituzionale.

    L’istituto dell’amministrazione di sostegno, introdotto dalla legge n. 6/2004 è rivolto alla persona che, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione psico-fisica, si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali. Precisamente, la stessa potrà essere assistita da un amministratore di sostegno (ADS), nominato dal giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio.

    La figura dell’ADS esprime una specifica concezione dell’ordinamento civile diretta a sradicare dal concetto di malattia il sostrato di piena disabilità. Si tratta di un’innovazione di non poco momento volta a evitare l’isolamento del disabile e a promuovere la sua integrazione nel tessuto sociale, valorizzandone le possibilità, più o meno estese, di autodeterminazione e relegando a residualità le tradizionali e maggiormente incisive misure dell’interdizione e dell’inabilitazione, dalla portata fortemente limitativa.

    L’amministrazione di sostegno configura la massima realizzazione di un concetto di flessibilità che, a superamento di vetuste concezioni, accende i riflettori sulla residuale capacità d’agire del soggetto beneficiario, tessendo una trama di misure di protezione attente alle reali necessità del soggetto. La ratio è di immediata percezione: evitare di elidere, per quanto possibile, l’autonomia personale di soggetti affetti da incapacità motorie o psichiche.

    L’essenza spiccatamente “a misura d’uomo” dell’istituto e la connaturata flessibilità a cui è ispirato hanno fisiologicamente dato vita ad annose questioni circa i limiti e l’estensione dei poteri dell’amministratore di sostegno. Dove si spingono le sue funzioni? Dove finisce il ruolo di sostegno dell’ADS e dove comincia quello di tutela del giudice? Nell’universo, dai confini ancora incerti e tutti da disegnare, del fine vita, è possibile contemplare per l’amministratore un potere di rifiuto delle cure, nell’interesse del proprio amministrato?

    A tal proposito, con ordinanza del 24 marzo 2018 il giudice tutelare Tribunale di Pavia ha sollevato una complessa questione di legittimità costituzionale, investendo l’articolo 3, commi 4 e 5, della l. 219/2017, legge in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (DAT). L’assunta incostituzionalità si radicherebbe nella parte in cui la stessa norma stabilisce che l’amministratore di sostegno, la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, in assenza di disposizioni anticipate, possa rifiutare, senza bisogno alcuno di autorizzazione da parte giudice tutelare, le cure necessarie al mantenimento in vita dell’amministrato. Un vero e proprio diritto a rifiutare trattamenti anche salvavita, dai confini poco visibili ad occhio nudo.

    Il contrasto si verificherebbe, invero, con gli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, determinandosi in capo all’ADS un’arbitraria attribuzione del potere di decidere della vita e della morte del soggetto incapace.

    Letteralmente, il comma 5 dell’articolo 3, l. 219/17, sancisce espressamente che, in caso di opposizione del medico all’interruzione delle cure, sia possibile l’intervento del giudice tutelare, mentre, a contrario, detto intervento non sia prefigurato nell’ipotesi in cui il medico non si opponga.

    Il giudice rimettente ha fondato la sollevazione di costituzionalità sull’assunto in base al quale la libertà di rifiutare le cure presuppone il ricorso a valutazioni di vita e di morte, squisitamente soggettive e personalistiche, foriere di questioni etico-religiose. Il nesso è immediato. L’amministratore non può e non deve decidere “al posto” dell’incapace, stante il diritto personalissimo a rifiutare le cure, riflesso dell’indisponibilità e intrasferibilità del bene vita.

    Lo sguardo attento del giudice a quo osserva che, affinché la determinazione circa il rifiuto delle cure sia espressione dell’interessato e non di chi lo rappresenta, la medesima debba risultare da apposite DAT o, in mancanza, dall’accurata ricostruzione della volontà dell’incapace. Un processo di ricerca tanto serio quanto complesso, che recherebbe con sé la necessità di servirsi dell’imprescindibile intervento del giudice, in qualità di soggetto terzo e imparziale, capace di tutelare la persona umana nella sua intima essenza, lungi da qualsivoglia annichilimento del diritto a decidere sulla propria vita, per mano d’altri.

    In assenza del braccio protettivo del giudice-tutelare-garante dei diritti personalissimi, l’attribuzione all’ADS di un potere ipoteticamente incondizionato e incontrollato attinente alla vita e alla morte, si tradurrebbe in una concreta etero-determinazione, un dominio potenzialmente totale, dai marcati contorni incostituzionali.

    La censura di incostituzionalità trasparirebbe, in particolar modo, con l’articolo 2 della Carta Costituzionale, determinandosi il pieno disconoscimento dell’inviolabilità del diritto alla vita, da intendersi come concreta negazione ad altri della possibilità di violarlo in qualsiasi forma. Un contrasto che si assume insanabile, visto l’intervento giudiziale come meramente ipotetico e accidentale, subordinato alla sussistenza di un eventuale dissidio tra medico e amministrato circa l’interruzione dei trattamenti salvavita per l’interessato.

    Il giudice rimettente, inoltre, intravede nelle norme stigmatizzate un netto contrasto, ai limiti del paradosso, con l’articolo 3 della Costituzione, imperniato sul principio di uguaglianza, altresì nella declinazione di non irragionevolezza. A ben vedere, si verificherebbe un’incoerenza sistematica nella disciplina dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, laddove ai sensi dell’articolo 411 del codice civile si prevede la necessaria autorizzazione del g.t. per il compimento degli atti ex artt. 374 e 375 c.c. attinenti alla sfera patrimoniale. Ebbene, a detta del giudice di Pavia, sarebbe totalmente irrazionale non prevedere tale autorizzazione in caso di manifestazione del rifiuto delle cure, finendo l’ordinamento per apprestare ad interessi d’ordine patrimoniale una salvaguardia superiore a quella relativa ai diritti fondamentali, in spregio a quella gerarchia dei beni costituzionalmente presidiati che può e deve guidare il legislatore nella predisposizione delle tutele.

    Eppure, la rilevata ipotesi di incostituzionalità sarebbe ancor più evidente se si focalizzasse l’attenzione sulla ratio della legge n. 219/17, dalla portata fortemente riformatrice, nata con l’intento di valorizzare il consenso informato nella relazione medico-paziente, quale precipitato della volontà del singolo. Come può venire meno la stessa attenzione all’intimo animus dell’individuo, laddove si tratti di soggetti incapaci? Ad una maggiore incapacità, a rigor di logica, dovrebbe corrispondere una maggior tutela dell’elemento volontaristico, oltremodo in soggetti che manifestano una impossibilità di esternarlo.

     2. La sentenza del Giudice delle Leggi n. 144 del 2019: un sistema “a doppia tutela”. La veste del giudice tutelare.

    Dinanzi alle prepotenti spinte e alle abili censure mosse dal giudice a quo, la Corte Costituzionale ha, pur tuttavia, ritenuto che le questioni di legittimità costituzionale non fossero fondate. Il pronunciato della Corte, con sentenza n. 144 del 13 giugno 2019, ha difatti sancito la assoluta conformità a Costituzione dell’articolo 3, commi 4 e 5, della Legge sul consenso informato e sulle DAT.

    In occasione di tale decisione, la stessa ha contribuito a meglio ribadire l’intrinseca essenza e i fini della legge n. 219/2017, nonché i corrispondenti ruoli e limiti dell’amministratore di sostegno e del giudice tutelare. A riprova di come il Giudice delle Leggi, in sede di sindacato, abbia sì ritenuto infondata la questione ma, sostanzialmente, ne abbia recepito le preoccupazioni.

    La Corte costituzionale, principaliter, ha rilevato che l’asserito contrasto con la Carta Fondamentale poggiasse su un presupposto interpretativo erroneo, osservando, in primo luogo, come la legge del 2017 nascesse per dare attuazione al principio del consenso informato nell’ambito della relazione di cura e fiducia tra paziente e medico. Trattasi di quel diritto a ricevere le opportune informazioni che trova fondamento costituzionale proprio negli artt. 2, 3, 13 e 32 della Carta, attinenti al diritto alla vita, alla salute, alla libertà personale; norme fondamentali che il giudice di Pavia, erroneamente, assume violate.

    In secondo luogo, la legge n. 219/17 ha introdotto il rivoluzionario istituto delle DAT nonché, all’articolo 3, la disciplina applicabile nel caso in cui il paziente sia una persona non pienamente capace di agire, bensì minore di età, interdetta, inabilitata o, per quel che in questa sede rileva, beneficiaria di amministrazione di sostegno.

    Tanto premesso, la disposizione di cui all’art. 3 stabilisce da un lato che, quando la nomina dell’amministratore di sostegno preveda l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, «il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall’amministratore di sostegno ovvero solo da quest’ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere» (art. 3, comma 4); dall’altro, che, in mancanza di DAT, se l’amministratore di sostegno rifiuta cure che il medico reputa invece appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare, su ricorso dei soggetti legittimati a proporlo (art. 3, comma 5). Le norme in esame, dunque, sono tese a disciplinare ed analizzare casi particolari di espressione o di rifiuto del consenso informato, anche -ma non solo- allorquando questo riguardi trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza.

    Ebbene, nell’ottica della Corte Costituzionale, l’inciampo interpretativo del giudice rimettente consiste nel non aver colto il dettaglio per cui le norme incriminate non disciplinano le modalità di conferimento e di esercizio dei poteri dell’ADS in ambito sanitario, situazioni regolate, per contro, dagli artt. 404 ss. del codice civile. Ne deriva che, se le norme oggetto di sindacato costituzionale non forniscono la disciplina dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, l’esegesi delle stesse deve essere condotta alla luce della normativa codicistica, al fine di individuare e comprendere con certezza i poteri spettanti al giudice tutelare al momento della nomina dell’amministratore.

    Dall’interpretazione “costituzionalmente orientata” della l. 6 del 2004, emerge che l’ambito dei poteri dell’ADS è correlato alle caratteristiche del caso concreto, secondo quanto stabilito dal giudice tutelare in sede di provvedimento di nomina; quest’ultimo fornisce, in particolare, indicazioni circa l’oggetto dell’incarico e gli atti a potere dell’amministratore, in nome e per conto del beneficiario.

    A detta del giudice delle Leggi, l’istituto de quo si presenta come uno strumento il cui primario obiettivo è proteggere senza mortificare la persona affetta da disabilità, consentendo al G.T. di adeguare la misura alla situazione concreta della persona interessata, variandola nel tempo, sì da garantire all’amministrato la massima tutela possibile con minor sacrificio della propria capacità di autodeterminazione. Dunque, un istituto duttile ispirato alla flessibilità, plasmato dal giudice sulla base delle esigenze dell’incapace, ove la tendenza a limitare nella minor misura possibile la capacità di agire del disabile marca una profonda differenza con i classici istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione.

    Il fulcro del ragionamento addotto dalla Corte Costituzionale a fondamento del rigetto della questione sollevata, è radicato nell’affermazione per cui il beneficiario di ADS ben può essere privato della capacità di porre in essere atti personalissimi, ivi compreso il rifiuto delle cure, quando ciò tuteli i suoi interessi; nondimeno, tale privazione esige un’espressa disposizione da parte del giudice tutelare, in sede di provvedimento di apertura dell’amministrazione ovvero successivamente. In questa direzione, il quadro normativo concernente l’amministratore di sostegno consente alla Corte di sancire l’erroneità del presupposto interpretativo delle censure avanzate dal giudice di Pavia: contrariamente a quanto sostenuto, le norme censurate non attribuirebbero “ex lege” ad ogni ADS munito di rappresentanza esclusiva in ambito sanitario altresì il potere di esprimere o meno il consenso informato ai trattamenti di sostegno vitale. Solo il giudice tutelare, allora, con decreto di nomina, è in grado di individuare poteri e limiti dell’incarico coperto dall’amministratore in nome e per conto del beneficiario, allo stesso giudice spettando, in tal guisa, il compito di circoscrivere i poteri in ambito sanitario sulla base del caso di specie e delle concrete condizioni di salute del disabile. Una decisione, quella del G.T, circa il conferimento o no del potere di rifiutare le cure, che deve rispondere e corrispondere alle circostanze concrete e allo stato di salute del soggetto in quel preciso momento.

    Conseguentemente, il giudice costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate, sottolineando che un’attenta esegesi dell’art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 219 del 2017, posti i principi che conformano l’amministrazione di sostegno, porta a negare con convinzione che il conferimento della rappresentanza esclusiva in ambito sanitario rechi con sé, anche e necessariamente, nonché automaticamente, il potere di rifiutare i trattamenti sanitari necessari al mantenimento in vita, incluse alimentazione e idratazione artificiali.

    Le norme censurate si limitano a disciplinare, si ribadisce, il caso specifico in cui l’amministratore di sostegno sia stato investito anche di tale potere, da intendersi come il potere non di occuparsi ordinariamente della salute del soggetto, ma di adottare, eventualmente, le decisioni estreme di sospensione o rifiuto delle cure. Lungi da qualsiasi attribuzione automatica o obbligo di conferimento, spetta sempre e solo al giudice tutelare attribuire detto potere in sede di nomina o successivamente, allorché lo richieda il decorso della patologia del beneficiario.

    Indubbiamente, una legge ed un’interpretazione costituzionalista che lasciano un margine, più o meno ampio, di discrezionalità ai giudici. L’auspicio che, nella prassi, il G.T. autorizzi la sospensione dei trattamenti vitali nei soli casi di accanimento terapeutico, non esime dal riflettere sul sistema delineato, che appare ispirato alla “doppia tutela”: su un versante, il ruolo dell’amministratore di sostegno, che esprime la “voce” del beneficiario, sull’altro, l’onnipresente giudice tutelare, incaricato di effettuare un controllo costante, una protezione a monte in sede di nomina dell’ADS, nonché a valle, potendo modificare le proprie determinazioni in qualsiasi momento, sulla base del concreto interesse del disabile.

    Immediato il nesso con il più ampio tema dei poteri del giudice, garante della dignità umana, specie nel rapporto col legislatore. Una problematica che investe particolarmente il mondo del biodiritto, ove il progresso medico e tecnologico avanza velocemente e pone questioni etico-giuridiche su cui il giudice (comune o costituzionale che sia) è chiamato a intervenire con prontezza, risolvendo casi specifici, concreti e attuali, mentre il legislatore spesso fatica a stare al passo.

    Il contesto del biodiritto e del finevita, si pensi ai casi mediatici di Eluana Englaro, Piergiorgio Welby e Dj Fabo, impone al giudice di vestire spesso il suo abito più coraggioso, quello pseudo-normativo, risultato di complessi bilanciamenti tra diritti fondamentali, con conseguenze sì circoscritte al caso pratico ma dalla incisiva ridondanza.

    La stessa legge n. 219/17 comprende espressi poteri attribuiti all’interprete e al giudice, al fine di scongiurare possibili vuoti di tutela. Dal momento che al centro della suddetta si pone il consenso ai trattamenti sanitari come massima proiezione del fondamentale diritto all’autodeterminazione, il rifiuto delle cure costituisce “l’altro lato del consenso” e impone, per ciò solo, l’intervento del giudice tutelare, nei termini di cui si è detto.

    Per quanto riguarda lo spazio specifico riservato al giudice nella legge sul consenso informato del 2017, la stessa prevede espressamente due tipi di intervento del G.T.: nell’ipotesi in cui l’amministratore di sostegno rifiuti le cure, contro l’opposizione del medico (art. 3, comma 5), e nell’ipotesi di contrasto tra medico e fiduciario nominato con le DAT (art. 4, comma 5). Tuttavia, il silenzio del legislatore su altri casi di intervento giudiziale può essere interpretato come impossibilità di pronosticare tutte le possibili eventualità della vita reale, una voluta lacuna legislativa che inevitabilmente richiederà la funzione “integratrice” di tutela del giudice.

    Se tale può ritenersi il quadro generale, allora il giudice tutelare, per effetto della l. 219/17 ha subito una rivoluzione senza precedenti, divenendo una figura centrale nella protezione della persona umana e delle scelte terapeutiche a lei destinate; compito tanto significativo quanto complesso, che presuppone, oltre ad una approfondita conoscenza del diritto positivo e della giurisprudenza nazionale e sovranazionale, una capacità di comprendere gli aspetti umani più fragili, un’attitudine a percepire i contorni etici più delicati. Solo a tali condizioni il giudice può indossare le vesti di “garante” della dignità umana, nella vita e, soprattutto nelle decisioni di morte.

    Quale debba essere il miglior modello di giudice, adatto a svolgere tali funzioni? Presumibilmente, un uomo sensibile, tanto attento ai confini etico-giuridici quanto carico di umana empatia, a difesa di soggetti malati, vulnerabili, incapaci di autotutelarsi o difendersi dalla sopraffazione. In tutta probabilità, uno degli abiti più scomodi e difficili da indossare per un giudice.

     

    3. L’intervento nel giudizio di costituzionalità. Negazioni, contraddizioni e recenti aperture.

    Nel corso del giudizio costituzionale sfociato nella sentenza n. 144/2019, hanno comunemente depositato un atto di intervento le associazioni Unione Giuristi Cattolici Italiani (UGCI)- Unione Locale di Piacenza e Unione Giuristi Cattolici di Pavia, chiedendo l’accoglimento delle questioni avanzate dal giudice rimettente.

    Tali associazioni, in riferimento alla propria legittimazione ad intervenire, hanno ritenuto sussistente un “prevalente interesse etico” tale da consentire la più larga partecipazione nel giudizio di costituzionalità da parte di associazioni che figurassero come “espressioni della società civile”.

    In particolare, l’UGCI ha evidenziato che, a livello statutario, l’Unione nasce con lo scopo di contribuire all’attuazione dei principi dell’etica cristiana nella scienza giuridica, nonché nell’attività legislativa, giurisdizionale e amministrativa; di favorire la tutela della persona umana e di richiamare l’attenzione dei giuristi sui problemi giuridici derivanti dalla rapida e incessante evoluzione sociale, al fine di trovare soluzioni rispondenti al bene comune. Lo stesso dicasi per lo Statuto dell’Unione di Pavia che ha recepito le finalità statutarie dell’UGCI, onde garantire una concezione di diritto che assicurasse la giustizia tra gli uomini, oltremodo attraverso un’adeguata preparazione spirituale, culturale, professionale e deontologica dei giuristi.

    Da tali premesse, fatte proprie nell’atto di intervento depositato, parrebbe evidente il concreto interesse delle associazioni intervenienti a contribuire e ad interloquire nella questione portata alla attenzione della Corte, non solo per la pregnanza morale della stessa, ma anche per all’attinenza ai temi della salute, della vita e della morte, dei diritti fondamentali presidiati nella Carta Costituzionale.  Come asserito dalle intervenienti, il prevalente interesse etico della questione all’esame della Corte indurrebbe agevolmente ad ammettere una più ampia partecipazione di enti ed associazioni, titolari, per ciò solo, di interessi direttamente coinvolti nella disciplina normativa censurata.

    Nel merito, le intervenienti osservavano come la normativa stigmatizzata fosse foriera di abusi, potendo degenerare nel rifiuto delle cure e nella “soppressione” arbitraria di pazienti incapaci; tale problema, a detta delle stesse, si presenterebbe anche in caso di regolari DAT, vista l’impossibilità pratica di ricostruire la volontà del soggetto per mezzo di una mera fictio iuris.

    La posizione di netta condanna, avanzata dalle associazioni de qua in sede di atto di intervento, poneva vizi di costituzionalità ancora più radicali di quelli prospettati dal giudice di Pavia, finendo col dubitare in ogni caso della legittimità costituzionale della privazione di trattamenti sanitari salvavita, con o senza la presenza di DAT.

    Nonostante prima facie fossero valide le ragioni addotte dalle associazioni menzionate, il Giudice delle Leggi ha dichiarato inammissibile l’intervento dell’UGCI- Unione Locale di Piacenza e Unione Giuristi Cattolici di Pavia. A fondamento dell’inammissibilità, la constatazione per cui al giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale possono partecipare, secondo la legge n. 87 del 1953, le parti del giudizio a quo e il Presidente del Consiglio dei ministri; altri interventi sono ammissibili solo allorquando i terzi siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e non meramente regolato, al pari di ogni altro, dalle norme censurate.

    Stando alla Corte, nel caso di specie, le associazioni intervenienti non possono essere considerate titolari di tale interesse qualificato, posto che il giudizio di costituzionalità non è destinato a produrre nei loro confronti effetti immediati, né indiretti. Le stesse, pertanto, non vanterebbero una posizione giuridica suscettibile di pregiudizio da parte della sopravvenuta decisione giurisdizionale, bensì un generico interesse legato al perseguimento dei propri scopi statutari.

    Nondimeno, la negazione dell’intervento associazionista da parte della Corte pone una serie di rilevanti interrogativi e di possibili contraddizioni, attesa la difficoltà di discernere quali e quanti terzi possano interloquire in un giudizio costituzionale che, in questi termini, appare essere “a porte chiuse”.

    A tal proposito, si richiamano alcune decisioni con cui la Corte ha ammesso l’intervento di terzi in qualità di enti rappresentativi di interessi collettivi; proprio in ragione del carattere rappresentativo dell’interesse collettivo direttamente coinvolto dalla questione, è stato in varie occasioni consentito l’ingresso di enti o associazioni di categoria. In effetti, la Corte Costituzionale ha ammesso l’intervento di ordini professionali in giudizi relativi ai doveri e diritti del professionista. Si pensi alla sent. 456/1993 che ha reso possibile la costituzione in giudizio della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, o alla sent. n. 171/1996 che ha visto la partecipazione del Consiglio Nazionale Forense in sede di sindacato costituzionale. A riprova di come sia ravvisabile una posizione giuridica “qualificata” altresì in soggetti “associativi”, per loro natura diretti alla tutela di interessi collettivi.

    Ad oggi, l’orientamento “negazionista” portato avanti dalla Corte apre la strada a nuove riflessioni, ispirate anche al noto caso Dj Fabo. A tal riguardo, con sentenza n. 242 del 25 settembre 2019, il Giudice delle Leggi ha dichiarato l’art. 580 cod. pen., sull’aiuto al suicidio, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017, agevola l’esecuzione del proposito suicidario, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, causa di sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli; sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.

    In questa sede, la riflessione è imperniata sulla espressamente prevista necessità di previo parere fornito da tale comitato etico nelle ipotesi di aiuto al suicidio. La Corte intervenuta nel caso Fabo, in relazione alla (non) punibilità dell’aiuto al suicidio prestato da Marco Cappato, ha prioritariamente sancito che la verifica delle condizioni legittimanti l’aiuto al suicidio deve restare affidata, in assenza di apposita disciplina legislativa, a strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale, le quali verificheranno le relative modalità di esecuzione così da evitare abusi in danno di persone vulnerabili e da garantire la dignità del paziente.

    Tanto non è stato ritenuto sufficiente dal giudice delle Leggi in sede di aiuto al suicidio: la delicatezza del bene vita richiede, secondo la Corte, l’intervento di un organo collegiale terzo, munito di adeguate competenze, atto a tutelare situazioni di particolare vulnerabilità. Ciò premesso, in attesa dell’intervento del legislatore, detto compito è stato affidato ai comitati etici territorialmente competenti. Questi comitati, da intendersi quali organismi di consultazione e di riferimento per i problemi di natura etica che possano presentarsi, rivestono funzioni consultive intese a garantire la tutela dei diritti e dei valori della persona in confronto alle sperimentazioni cliniche di medicinali o all’uso di questi e dei dispositivi medici. Si tratta, evidentemente, di funzioni a salvaguardia di soggetti vulnerabili.

    Ad una più attenta analisi, se nella delicata materia dell’aiuto al suicidio è stata contemplata la necessaria “partecipazione” di comitati “terzi” rispetto ai casi che nella prassi si presentano, allora risulta difficile comprendere come, nel poco precedente giudizio di costituzionalità di cui alla sent. n. 144 del giugno 2019, si sia negata l’interlocuzione delle Associazioni di cui sopra; in una materia, inoltre, che egualmente coinvolge la l. 219/17 e il fine vita, seppure dal punto di vista dei poteri del rifiuto delle cure da parte dell’ADS. Forse, se la questione di costituzionalità sollevata dal giudice di Pavia avesse trovato risposta in un momento successivo alla pronuncia circa l’aiuto al suicidio, l’atto delle intervenienti sarebbe stato ammesso.

    Il rilievo decisivo, tuttavia, nasce dalle recentissime modifiche regolamentari in materia di giudizi dinanzi alla Consulta. Per vero, con delibera dell’8 gennaio 2020, sono state apportate modifiche alle norme che regolano i giudizi davanti alla Consulta. Il nuovo articolo 4-ter delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale prevede che qualsiasi formazione sociale senza scopo di lucro e qualunque soggetto istituzionale, quando siano portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione in discussione, potranno presentare brevi opinioni scritte per fornire alla Corte elementi utili alla miglior valutazione del caso sottoposto al suo vaglio. Inoltre, è stata prevista la possibilità per la Corte di convocare esperti di chiara fama, qualora ritenga necessario acquisire informazioni su specifiche discipline; confronto con gli esperti che si svolgerà in camera di consiglio, alla presenza delle parti. Infine, si è stabilito che nei giudizi in via incidentale, potranno intervenire, oltre alle parti di quel giudizio e al Presidente del Consiglio dei ministri, anche altri soggetti, purché titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato a quel giudizio.

    Attraverso queste recenti revisioni, la Consulta si è resa disponibile all’ascolto della società civile. A  conferma di tali aperture, lo scorso 27 febbraio 2020, con ordinanza n. 37, in merito alle condizioni di ammissibilità dell’intervento del terzo nel giudizio davanti alla Corte Costituzionale, è stata dichiarata ammissibile la richiesta di intervento dell’Ordine dei giornalisti (CNOG) nel giudizio di costituzionalità sollevato dal Tribunale di Salerno con ordinanza del 9 aprile 2019, avverso le norme che puniscono con pena detentiva il reato di diffamazione a mezzo stampa da parte del giornalista e del direttore responsabile. Una questione complessa in cui, comprensibilmente, il CNOG non resterà a guardare.

    Appare quasi lapalissiano come, se la questione di costituzionalità sollevata dal giudice di Pavia fosse stata decisa in tempi attuali, alla luce delle sopravvenute modifiche, l’atto di intervento dell’UGCI e seguenti sarebbe stato, con ogni probabilità, ammesso. E chissà se la pronuncia della Corte, circa i poteri dell’amministratore di sostegno nel rifiuto delle cure, non sarebbe stata totalmente diversa. Ai posteri le “ardue sentenze”.

     

    Riferimenti bibliografici

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     RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

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    • Corte Costituzionale. Sentenza n. 171 del 16 maggio 1996, depositata il 27 maggio 1996. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Corte Costituzionale 5 giugno 1997.
    • Corte costituzionale. Sentenza n. 144/2019 del 20 marzo 2019, depositata il 13 giugno 2019, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 19 giugno 2019.
    • Corte Costituzionale. Sentenza n. 242 del 25 ottobre 2019 depositata il 22 novembre 2019. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 1a serie speciale - Corte Costituzionale 27 novembre 2019.
    • Corte Costituzionale, delibera dell’8 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, serie generale, del 22 gennaio 2020, entrata in vigore il 23 gennaio 2020.
    • Ufficio Stampa della Corte Costituzionale- comunicato del 27 febbraio 2020.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

     

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