GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

     Verso il processo telematico in Cassazione

    Verso il processo telematico in Cassazione

    di Pierpaolo Gori

    Sommario: 1. Processo telematico e giurisdizioni superiori, il caso della Cassazione.- 2. Alcuni dati sul processo civile telematico - 3. Il PTT e il processo di legittimità. - 4. Il deposito telematico dei ricorsi civili presso la Corte di Cassazione,  sperimentazioni in corso. - 5. Prospettive nell’immediato futuro: il Desk del consigliere di Cassazione.

    Il presente contributo tratteggia le fonti normative e le condizioni concrete in cui la Corte di Cassazione, soprattutto nel settore civile, sta procedendo verso il processo telematico e le prospettive di sviluppo nell’immediato futuro. L’adozione del Desk del consigliere e del deposito telematico dei ricorsi e degli atti successivi è un obiettivo non differibile, dopo che il processo telematico è ormai obbligatorio da un decennio negli Uffici di merito, ed è stato negli anni adottato dalla giustizia amministrativa, contabile, tributaria e l’informatizzazione risponde a buone prassi consolidate anche presso Corti sovranazionali come la CEDU. Questo ritardo può anche essere un’opportunità, ove sia utilizzato per fare tesoro delle importanti esperienze raccolte presso gli altri Uffici e il Desk tenga conto delle peculiarità del processo di legittimità e della giurisdizione nazionale. La riprogettazione del Desk e la sua sperimentazione, sia sul versante del deposito telematico degli atti da parte degli avvocati, sia della visualizzazione degli atti e decisione dei ricorsi da parte dei consiglieri della Corte, è attualmente in corso.

     1. Processo telematico e giurisdizioni superiori, il caso della Cassazione.

     Un primo fondamentale passaggio per l’avvio del Processo Civile Telematico presso la Corte di Cassazione è intervenuto il 15 febbraio 2016, quando è stato dato inizio alle comunicazioni telematiche obbligatorie in Cassazione per i procedimenti civili[1].

     Sul piano pratico, l’obbligo delle comunicazioni telematiche ha così determinato l’ingresso della Corte di legittimità nella progressiva digitalizzazione del processo civile, ormai molto avanzata in primo e secondo grado, dove il PCT è obbligatorio dal 2009[2] per quasi tutte le funzioni giudicanti. Questa prima iniziale svolta ha allineato la Corte di Cassazione con le altre giurisdizioni superiori italiane, ma solo in parte e per breve tempo.

    Eccezion fatta per un iniziale periodo transitorio destinato alle necessarie verifiche tecniche, già a partire dal 2016 anche per i giudizi innanzi alla magistratura contabile è divenuto obbligatorio, sia nei confronti dell’Amministrazione, sia delle parti, l’utilizzo della posta elettronica certificata per il deposito, l'invio e la ricezione di comunicazioni e notifiche degli atti processuali[3].

    Successivamente, a partire dal 2017 le giurisdizioni superiori iniziano a correre verso la telematizzazione. Il 7 ottobre 2016 entra in vigore il Codice della giustizia contabile[4], il quale ridisciplina le regole processuali dei giudizi di responsabilità erariale, di conto e di quelli sanzionatori e pensionistici innanzi alla Corte dei Conti. Nel Codice[5] è previsto che, nella giustizia contabile, ove non sia disposto diversamente, si applichino le regole e le specifiche tecniche del processo civile telematico. Nondimeno, va pure considerato che l’attuazione completa del PCT non è immediatamente completa e, ancora a novembre 2019[6], è risultata necessaria una nuova versione della piattaforma telematica per visualizzare ed estrarre copia dei documenti informatici contenuti nei fascicoli di causa.

    Dal 1 gennaio 2017 il processo amministrativo è divenuto telematico per tutti i nuovi ricorsi incardinati non solo davanti ai TAR, ma anche davanti al Consiglio di Stato e al Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana[7].

    Sul deposito telematico degli atti introduttivi, la Corte di Cassazione è invece attestata all’”Avvertenza” del Primo Presidente del 15.6.2016 di divieto del deposito telematico di atti processuali, restando efficace solo il deposito telematico di atti non aventi immediata incidenza sul processo[8]. In coerente applicazione di tali principi è stato ad esempio statuito che “Il tardivo deposito dell'originale del ricorso per cassazione ne comporta l'improcedibilità, indipendentemente dall'avvenuta sua trasmissione in via telematica nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., né sussistono i presupposti per una rimessione in termini fondata sull'errore scusabile, atteso che la normativa vigente non ammette ancora i depositi in via telematica nei giudizi innanzi alla Corte di Cassazione.[9].

    Questo mancato adeguamento comporta la necessità di distinguere la stessa rilevanza dei principi dell’errore scusabile e del raggiungimento degli effetti tra gradi di merito e giudizio di legittimità, al fine di stabilire l’efficacia o meno dell’introduzione del processo per effetto del deposito telematico dell’atto processuale[10].

    Anche il confronto con le Corti sovranazionali sull’uso del telematico è significativo, se si pensa che, ad esempio, il supporto informatico al lavoro della Corte EDU è costante ed è articolato su più livelli, e non è limitato ad un database di tutte le sentenze e decisioni accessibile dall’esterno attraverso un moderno motore di ricerca (HUDOC) per diversi aspetti assimilabile al CED. E’ infatti molto rilevante per l’omogeneità delle decisioni la rete informativa intranet della Corte e, quanto alla tenuta informatica dei fascicoli, l’applicativo interno alla Corte (CMIS), che reca informazioni sui dati esterni del singolo processo. Infine, il DM è il database utilizzato per effettuare e conservare tutto il lavoro di scrittura dei singoli provvedimenti, da quelli iniziali alla decisione finale. In DM sono contenuti tutti gli atti dei fascicoli e tutti i provvedimenti, sia in corso di redazione sia già firmati e pubblicati, in relazione al singolo fascicolo[11].

    Lo stato di cose va poi letto alla luce del fatto che nei tribunali di primo grado l’istituzione dell’Ufficio per il processo è divenuta obbligatoria dal 30 giugno 2019, anche se per gli altri Uffici, inclusa la Corte di Cassazione è facoltativa[12]. Si tratta di uno strumento di efficienza chiave che può contribuire con forza all’introduzione e al successo del processo telematico in Cassazione in quanto struttura organizzativa finalizzata a “garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione[13].

     2. Alcuni dati sul processo civile telematico.

    Una delle peculiarità della Corte di Cassazione è essere giurisdizione nazionale e, dunque, si potrebbe pensare sia notevolmente più complesso organizzare buone prassi e protocolli che investano un gran numero di Avvocati iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori[14] e provenienti da varie realtà territoriali. Nondimeno, la percezione positiva del Foro e della stessa Magistratura[15] verso il processo telematico, dopo un’iniziale diffidenza, è progressivamente cresciuta insieme alla consapevolezza dei vantaggi che questa innovazione tecnologica assicura, come attesta un questionario raccolto su base nazionale dalla Cassa Forense.

    La Commissione Informatica Giudiziaria ha diffuso il modulo attraverso tutti gli Ordini degli Avvocati d’Italia al fine di fare il punto sulle condizioni reali di attuazione del processo telematico sul territorio nazionale, e ha rilevato che, contrariamente a quanto si possa pensare, l’avversione del Foro è andata progressivamente scemando, dopo un primo momento restio e nostalgico rispetto al processo cartaceo.

    Il questionario ha rivelato come, in tutta Italia, l’utilizzo del processo telematico è ormai entrato nell’uso quotidiano, senza che sia stato d’ostacolo il fatto che diversi magistrati continuino nei singoli uffici a richiedere le c.d. copie di cortesia, secondo prassi concordate dagli Uffici tramite protocolli, non incentivati dalla normativa né dal Foro, ma nemmeno preclusi e idonei a contemperare le esigenze della transizione.

    In merito ai tempi di inserimento degli atti giudiziari depositati, l’87% degli Ordini intervistati ha riscontrato positivamente la risposta del processo telematico entro uno o due giorni dall'invio. Le differenze, quantitativamente esigue, riguardano soprattutto la tempestività relativa tra l’invio e la risposta che, generalmente, interviene per lo più entro il termine massimo di tre giorni[16].

    Sui tempi di emissione della terza e quarta ricevuta, nell’83% dei casi si è riscontrato il decorso di un giorno per l’una e di due o tre o, più raramente, più giorni, per l’altra e ultima ricevuta prevista.

    Nell'utilizzazione del PCT nei singoli Uffici, si riscontrano nondimeno significative differenze, con una limitazione soprattutto per determinate funzioni come l'ufficio del Giudice Tutelare. L’uso del PCT nell’ambito della Volontaria Giurisdizione è utilizzato soprattutto in alcuni grandi Uffici, ma questo sconta anche il fatto che spesso non è presente difesa tecnica, e anche presso il Tribunale dei Minorenni l’uso dell’applicativo è atteso solo per l’estate 2020[17].

    Il processo telematico bene si è inserito nel processo esecutivo, senza particolari problemi quanto al deposito degli atti da parte degli avvocati. Alcune difficoltà permangono tuttavia nella consultazione dei fascicoli.

    Il Ministero della Giustizia ha diffuso il 30 settembre 2019[18] i dati relativi all’utilizzo concreto del PCT, su base nazionale, nei dodici mesi precedenti. Così risulta che i depositi telematici siano stati 9.270.688, dei quali 2.045.913 atti introduttivi del giudizio, inclusi quelli di costituzione, 6.815.982 atti endoprocedimentali e 408.793 ricorsi per decreto ingiuntivo. Rispetto all’anno precedente sono stati ben 97.195 i depositi telematici in più, segno di un ulteriore riscontro del trend positivo di progressivo consolidamento della confidenza e affidabilità dell’applicativo.

    Nei dodici mesi in considerazione, i soggetti attivi iscritti al ReGIndE[19] sono stati 1.171.530, di cui solo circa un quarto Avvocati (263.654), mentre la restante parte sono risultati essere appartenenti ad enti pubblici, altri professionisti iscritti ad albi ed elenchi istituiti con legge, e infine ausiliari del giudice. Molto significativo anche il dato dei pagamenti telematici relativi a spese di giustizia, diritti e contributo unificato effettuati nell’anno, con un incasso totale di Euro 72.260.403 per l’Erario, così come previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale[20].

    3. Il PTT e il processo di legittimità.

    Dal 1 dicembre 2015, ha preso il via il processo tributario telematico (PTT) presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali di Umbria e Toscana [21] e, dopo oltre tre anni e mezzo, a partire dal 1 luglio 2019[22] l’obbligo di introduzione telematica del processo tributario è andato a regime per tutta Italia.

    Si tratta anche sotto il punto di vista tecnico di un possibile riferimento complessivamente positivo pur con grandi differenze territoriali, per l’introduzione relativa al giudizio di legittimità, anche perché individua molti degli adeguamenti normativi necessari sul piano tecnico e processuale. E’ stata così espressamente disciplinata la facoltà di attestazione della conformità, al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche, della copia informatica di un atto processuale, incluso il provvedimento dell’autorità giudiziaria[23].

    Il tema è ben noto alla giurisprudenza di legittimità, che si è pronunciata più volte al fine di chiarire il rapporto tra attestazione di conformità e giudizio di Cassazione ai fini della notifica PEC fintantoché innanzi alla stessa non sia attivato il processo civile telematico[24].

    Non va poi trascurato che la presenza di un fascicolo telematico del processo è funzionale alla possibilità di scaricare e stampare gli atti ivi contenuti da remoto e, conseguentemente, comporta la necessità di regolamentare il potere di attestare la conformità degli stessi, anche sotto forma di copia analogica di atti e provvedimenti tratti nel fascicolo informatico[25].

    Il fine è garantire con metodi univoci di certificazione che, tanto la copia informatica, quanto il stampato cartaceo munito dell'attestazione di conformità equivalgano all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento presente nel fascicolo informatico. Ciò, tra l’altro, implica necessariamente che, nel compimento di siffatta attività certificativa, il soggetto che ne ha facoltà - essenzialmente il difensore - assuma ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale, conformemente a quanto tradizionalmente stabilito ad esempio a proposito dell'autentica della procura da parte del difensore[26].

    Si pone quindi il tema della prova della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo PEC, allorquando non sia possibile fornirla con modalità telematiche, questione tutt’altro che di piana applicazione giurisprudenziale per la stessa Corte di Cassazione[27]. Opportunamente dunque la disciplina introduttiva del processo tributario telematico prevede che, in tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione  eseguite a mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile fornirla  con modalita’ telematiche, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono  l’ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali[28], provvedano ai sensi dell'articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n.53 del 1994[29] , assumendo ad ogni effetto nel compimento di tali attività la veste di pubblico ufficiale[30].

    E’ anche previsto che la partecipazione delle parti alla pubblica udienza possa avvenire a distanza, su apposita richiesta formulata da almeno una di esse nel ricorso o nel primo atto difensivo, attraverso un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall’ufficio impositore o dai soggetti della riscossione, con  modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità[31]. Ciò implica, tra l’altro, la necessità di individuare le modalità tenico-operative per consentire la partecipazione all’udienza a distanza e la conservazione della visione delle immagini[32].

    L’entrata in vigore dell’innovazione apportata dal d.l. n.119/2018 a partire dal 1 luglio 2019 è tanto più significativa per la Corte di Cassazione, in quanto la sezione Quinta Civile della S.C. è competente quale giudice di ultima istanza in materia tributaria. Il persistente mancato adeguamento del processo tributario di legittimità alle innovazioni del merito, che porteranno alla definizione dei primi processi di appello interamente telematici nei prossimi mesi, potrebbe diventare in futuro un dato non neutro nel dibattito in corso sulla conservazione della materia tributaria in capo alla Corte o sua devoluzione alla Corte dei Conti[33]. Infatti, nell’ambito di quest’ultima, le funzioni giurisdizionali, ad esempio in materia pensionistica, vedono un rito già ampiamente telematizzato, soprattutto per gli Avvocati, anche se dal lato giudicante permangono in molti casi prassi favorevoli al mantenimento del cartaceo attraverso copie di cortesia, con un circoscritto utilizzo dell’applicativo “GiuDiCo”.

    4. Il deposito telematico dei ricorsi civili presso la Corte di Cassazione, sperimentazioni in corso.

    Con una nota del 25 settembre 2019 il PST Giustizia (Portale dei Servizi Telematici del Ministero) ha messo a disposizione sul proprio sito gli schemi XSD degli atti introduttivi e successivi presso la Corte di Cassazione, rendendo così possibili i test di deposito telematico di atti processuali. E’ ancora una fase sperimentale, che consente di depositare telematicamente i ricorsi presso il sistema di Model Office della Corte di piazza Cavour, speculare e parallelo alla imminente sperimentazione del Desk del consigliere dal lato giudicante[34].

    Lo schema XSD è un plesso di regole che in termini di “vincoli” definisce il tipo documento in formato XML[35], e può essere usato anche attraverso un programma di validazione al fine di accertare il tipo e la struttura del documento XML, realizzato secondo le linee guida del W3C. Gli schemi XSD rendono così univocamente leggibili i dati scambiati tramite documenti XML, producono una serie di informazioni aderenti a specifici tipi di dati e forniscono considerevoli strumenti di controllo[36]. Così, ad esempio, interi insiemi di documenti con caratteristiche omogenee possono essere raggruppati attraverso DTD[37], i quali definiscono gli elementi con cui costruire i singoli documenti XML, e identificano la struttura del documento sulla base della lista di regole prescelte[38].

    E’ stata inoltre resa disponibile dal DGSIA la documentazione tecnica dell’URL del Model Office di Cassazione, dell’indirizzo di PEC e del codice dell’Ufficio giudiziario da utilizzare, oltre che il modulo per la richiesta di accesso remoto al Model Office della Corte di Cassazione.

    La Corte di Cassazione, attraverso il PST Giustizia, ha quindi diffuso il 3 ottobre 2019 una ulteriore nota annunciando che è possibile dall’esterno effettuare i test per il deposito telematico dei ricorsi presso il sistema di Model Office Cassazione.

    Il test è finalizzato allo svolgimento delle prove dei servizi PCT di consultazione dall’esterno dei registri civili e penali della Corte Suprema di Cassazione, oltre che il deposito sul sistema SIC-Cassazione degli atti processuali tipici: ricorso, controricorso, controricorso con ricorso incidentale e atti successivi[39].

    Per essere abilitati è necessario trasmettere una domanda alla DGSIA e alla Corte di Cassazione compilando l’apposito modello disponibile sul Portale Servizi Telematici. Sulla base delle indicazioni ricevute, il personale tecnico della DGSIA e della Corte di Cassazione esegue le necessarie operazioni di configurazione dei sistemi, all’esito delle quali i referenti tecnici indicati nel modello ricevono un messaggio di posta elettronica che conferma l’avvenuta attivazione della connessione con registrazione dell’utente sul RegIndE. E’ quindi possibile procedere a depositare telematicamente le proprie buste di test, secondo le specifiche tecniche previste, utilizzando l’indirizzo PEC mittente registrato per il test[40].

     5. Prospettive nell’immediato futuro: il Desk del consigliere di Cassazione.

    Il test di accesso telematico dall’esterno sono solo una delle due facce della medesima medaglia. A partire dal mese di febbraio 2020, all’interno della Corte di Cassazione è in corso di organizzazione la sperimentazione dei depositi telematici e del Desk del consigliere. Questo è l’applicativo appositamente concepito per il consigliere di Cassazione, con caratteristiche diverse rispetto alla Consolle del magistrato in uso nei due gradi di merito.

    Il Desk è concepito per consentire fin da subito le funzioni di consultazione del ruolo e del fascicolo da remoto, scrittura, confronto con il presidente del collegio e deposito della decisione. L’applicativo, in corso di riprogettazione da parte del DGSIA e di Netservice Spa, società fornitrice del servizio in appalto per la giustizia civile, è ideato per funzionare da remoto, senza dover essere installato sul singolo computer in dotazione al singolo Consigliere, con notevole facilità di gestione, anche in termini di aggiornamento software da remoto, ed è previsto un sistema di autenticazione e accesso sicuro ma agile, oltre di firma digitale del provvedimento, per sua natura quasi sempre collegiale.

    Il fatto che l’applicativo sia ingegnerizzato in modo semplice per funzionare da remoto senza essere installato sul singolo computer è particolarmente importante per le peculiarità della giurisdizione nazionale della Corte, la quale è esercitata da consiglieri provenienti dall’intero territorio nazionale. La necessità di assistenza tecnica a distanza, la possibilità di poter scaricare facilmente l’aggiornamento software e il perfezionamento facile di depositi e firme digitali da remoto sono requisiti, quindi, molto più importanti per il Desk di quanto non sia per la Consolle del magistrato in un Ufficio distrettuale.

    Inoltre, vi sono delle peculiarità nel rito di legittimità di cui tener conto nella riprogettazione, a norme processual-civilistiche invariate. Ad esempio, dopo l’introduzione del rito camerale in Cassazione per effetto del d.l. 31 agosto 2016, n. 168 sull’efficientamento della giustizia, convertito con modifiche nella legge. n. 197 del 2016, la decisione del ricorso attraverso ordinanza a seguito di trattazione camerale è ormai molto più frequente rispetto alla tradizionale definizione con sentenza dopo l’udienza pubblica[41]. E’ così previsto che, a differenza della sentenza, l’ordinanza sia firmata dal solo presidente del collegio e non anche dall’estensore. Tuttavia, per esigenze di coordinamento del codice di procedura civile con la disciplina del processo telematico in termini parzialmente diversi sul punto, e in una certa misura per lo stesso contenuto di schemi XSD esistenti di validazione dei documenti XML, potrebbe non essere così facile eliminare la firma digitale dell’estensore - il quale a sua volta potrebbe essere diverso dal relatore -, sul provvedimento decisorio, salva la possibilità di non renderla “visibile” all’esterno.

    Sul piano, centrale, della fruibilità e del successo applicativo del Desk nell’uso quotidiano da parte dei consiglieri, in una prima fase, al fine di evitare ulteriori dilazioni al lancio dell’applicativo, è forse opportuno perseguire un obiettivo minimo, di coesistenza dell’applicativo, circoscritto alle funzioni di scrittura e deposito dei provvedimenti e alla attività prodromica di studio del fascicolo, con l’esistenza del SIC, utile per la ricerca dei fascicoli, pendenze, connessioni, ed altri aspetti organizzativi, database esterno al Desk, ma già sperimentato da molti anni presso la Corte di Cassazione ed efficace.

    Il Desk avrà in ogni caso bisogno di una sperimentazione di diversi mesi prima di essere esteso all’uso generale e quotidiano, comunque non prima dell’estate 2020 come confermato dallo stesso direttore generale DGSIA. A tal fine sono state individuate delle attività preliminari all’avvio della sperimentazione, finalizzata all’accertamento della funzionalità dei sistemi di trasmissione dell’applicativo[42], sia attraverso riunioni operative con il gruppo di lavoro per l’informatica giudiziaria in Cassazione, che attraverso sperimentazioni costanti del nuovo applicativo.

    [1] Articolo 16, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.

    [2] In particolare, il D.M. 27 aprile 2009 reca le “Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia”.

    [3] Decreto Presidente Corte dei Conti n.162 del 16 febbraio 2016.

    [4] D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

    [5] Cfr. l’rt.6 del decreto n.174 del 2016, rubricato “Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attività”.

    [6] Si veda il sistema informativo della giustizia contabile “GiuDiCo”, accessibile da parte degli Avvocati previa autenticazione SPID, https://www.spid.gov.it.

    [7] Il decreto legge 31 agosto 2016, n. 168 sull’efficientamento della giustizia, lo stesso decreto che ha introdotto il giudizio camerale in Cassazione, ha disposto all’articolo 7 comma 4 che il deposito telematico è obbligatorio per i procedimenti introdotti con ricorsi depositati dal 1 gennaio 2017 mentre, per quelli già pendenti a tale data, si è stato previsto, fino all’esaurimento del grado di giudizio e comunque non oltre il 1 gennaio 2018, il mantenimento dei depositi cartacei.

    [8] Avvertenza del Primo Presidente del 15.6.2016: “Presso la Corte di Cassazione non è ammesso il deposito telematico degli atti del processo (ricorso, controricorso, ricorso incidentale, memorie ex art. 378 c.p.c., memorie di costituzione di difensore, atti di costituzione” a fini defensionali, atti depositati ex art. 372 c.p.c.), in assenza del decreto prescritto dall’art. 16 bis comma 6 D.L. 179 del 2012 convertito in legge 221 del 2012 ed in considerazione dell’espressa limitazione ai procedimenti innanzi ai tribunali ed alle corti di appello prevista dall’art. 16 bis comma 1 bis del medesimo D.L.. E’ invece ammesso il deposito telematico delle istanze dei difensori non aventi immediata incidenza sul processo (esemplificativamente: di prelievo o sollecita fissazione di ricorsi, di riunione, di differimento della trattazione, di assegnazione alle Sezioni Unite). La copia cartacea di tali istanze, formata dalla cancelleria, viene sottoposta al Presidente Titolare ed è inserita nel fascicolo.”.

    [9] Nella specie l’errore scusabile era ingenerato dalla ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna dell'invio telematico, Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 104 del 07/01/2020, Rv. 656500 - 01.

    [10] Ad esempio, con riferimento ai procedimenti contenziosi civili incardinati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014 ed anteriori alla modifica dell'art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012 ad opera del d.l. n. 83 del 2015 è stato statuito che “il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ove l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti.”, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9772 del 12/05/2016, Rv. 639888 - 01.

    [11] P. Gori, Organizzazione del lavoro nella Corte Edu, riforme e buone prassi per l’Italia, in Questione Giustizia, 2019.

    [12] Cfr. articoli 10 e 10 bis della Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sulle tabelle, vigente.

    [13] Cfr. Art. 16 octies del decreto legge n. 179 del 2012, come modificato dal decreto legge n. 90/2014.

    [14] Si veda sul punto la legge n. 247 del 2012, che reca la Nuova disciplina dell'Ordinamento della professione forense ed ha modificato le modalità di accesso all'Albo speciale.

    [15] Le “Commissioni permanenti Pct” sono composte da magistrati, avvocati, cancellieri e tecnici, in CSM, Dalle buone prassi ai Modelli”: una prima manualistica ricognitiva delle pratiche di Organizzazione più diffuse negli Uffici Giudiziari italiani, in attuazione della delibera del 17.6.2015 (aggiornamento luglio 2016.

    [16] I dati del presente paragrafo e dei successivi sono tratti da R. Di Francesco, Processo telematico: Cassa Forense consulta gli ordini sullo stato dell’arte, https://www.cfnews.it.

    [17] Processi informatizzati, Intervista di M. Paolucci a A. Cataldi, direttore generale DGSIA, rilasciata ad Italia Oggi7 il 13 gennaio 2020.

    [18] Ministero della Giustizia, DGSIA - Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati -, Processo Civile Telematico, Stato dell’arte Dati al 30/09/2019.

    [19] Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, ai sensi del D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 - pubblicato nella G.U. n. 89 del 18-04-2011.

    [20] Cfr. in particolare il d.Lgs 235/2010, art. 5 oltre che il già citato D.M. 44 del 12 febbraio 2011.

    [21] Al via il processo tributario telematico, adempimenti più semplici e veloci, https://www.giustiziatributaria.gov.it.

    [22] Cfr. l’art.16, comma 5, del d.l. n.119/2018.

    [23] L’art. 16, comma 5, punto 1 del d.l. da ultimo citato prevede: “Al fine del deposito e della notifica con  modalita'  telematiche  della copia informatica, anche per immagine,  di  un  atto  processuale  di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento  formato  su supporto analogico e detenuto in originale o in  copia  conforme,  il difensore e il dipendente di  cui  si  avvalgono  l'ente  impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti  nell'albo  di  cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446, attestano la conformita' della copia  al  predetto  atto  secondo  le modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”.

    [24]In tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza di quanto imposto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369, comma 2, c.p.c., nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale, l'attestazione di conformità della copia analogica predisposta per la S.C. può essere redatta, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter della l. n. 53 del 1994, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono, anche nel caso in cui allo stesso fosse stata conferita una procura speciale per quel singolo grado, sino a quando il cliente non conferisca il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore.” Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10941 del 08/05/2018, Rv. 648805 - 01.

    [25] Infatti, la riforma introdotta nel processo tributario disciplina anche questo aspetto al punto 2) dell’art.16, comma 5, d.l. n.119/2018: “2. Analogo potere di attestazione di conformità e'  esteso,  anche per l'estrazione di copia analogica, agli  atti  e  ai  provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato  dalla  segreteria  della Commissione tributaria ai sensi  dell'articolo  14  del  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013,  n.  163,  o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio  di segreteria.  Detti  atti  e  provvedimenti,  presenti  nel  fascicolo informatico o trasmessi in allegato  alle  comunicazioni  telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se  privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte  dell’ufficio di segreteria.”.

    [26] Cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19785 del 25/07/2018, Rv. 650194 - 01.

    [27] Ad esempio, due sentenze coeve della medesima sezione della Corte, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9812 del 2018 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4932 del 2018, fanno applicazione della medesima norma in materia, assumendo due decisioni contrastanti tra loro. “Per la Cassazione, infatti, in caso di prova della notifica PEC effettuata, l’art. 23 comma 2 del CAD potrebbe trovare applicazione in assenza di attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratti, delle ricevute di accettazione, di consegna e degli allegati, come richiesto dall’art. 9 commi 1 bis e ter L. 53/94; tale articolo però, in caso di notifica PEC subita (ricevuta) dal difensore, non troverebbe applicazione e, conseguentemente, la mancata attestazione di conformità della relata di notifica e del provvedimento (poi impugnato) comporterebbero l’improcedibilità del ricorso.” M. Reale, Ricorso per Cassazione: contrasti giurisprudenziali sulla prova della notifica via PEC, su Altalex on line..

    [28] Cfr. Art. 53 del d.lgs. 15  dicembre 1997, n. 446.

    [29] L’art. 9 comma 1 ter della legge n. 53 del 1994 dispone che “in tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis" e quest’ultimo a sua volta prevede che "qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art. 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 1”.

    [30] Sul tema si segnala l’interessante decisione Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29749 del 2019 - pres. est. Frasca - che riconosce INIPEC pubblico elenco valido per le notifiche PEC ex lege n. 53 del 1994.

    [31] Art.16, comma 5, punto 4) primo lemma del d.l. n.119/2018.

    [32] A tal fine, il decreto rimette tale rilevante disciplina tecnica al “direttore  generale  delle  finanze,  sentito  il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria  e [al]l'Agenzia  per l'Italia Digitale”, Art.16, comma 5, punto 4) secondo lemma del d.l. ult. cit., mentre con riferimento alla Corte di Cassazione è probabilmente preferibile pensare ad un diverso percorso, che valorizzi le competenze specifiche acquisite dal Gruppo di lavoro per l’informatica giudiziaria in Cassazione (CED, UIC, personale amministrativo della Corte, DGSIA.

    [33] E. Manzon, Sulla giustizia tributaria e sulla necessita’ di parlarne, in Giustizia Insieme on line.

    [34] Cfr. https://pst.giustizia.it/ Processo telematico - Aggiornamento Specifiche tecniche deposito atti – ERRATA CORRIGE del 10/12/2019, con cui sono stati nuovamente pubblicati gli schemi XSD del Processo Civile Telematico, precisando che gli schemi XSD validi per la sperimentazione del deposito telematico dei ricorsi presso la Corte Suprema di Cassazione sono quelli pubblicati su PST il 25/09/2019.

    [35] L’XML a sua volta è un linguaggio di descrizione di contenuto particolarmente affidabile, in quanto ha raggiunto la validazione ufficiale 1.1 del World Wide Web Consortium (W3C).

    [36] Tra questi, principalmente: a) definizione di tipi complessi e il controllo su numero di volte che appaiono sul documento e sulla loro posizione, b) introduzione di elementi “nulli”, c)  definizione di “chiavi” e “relazioni”, d) definizione di elementi “unici”, e) commenti e note sul singolo documento.

    [37] DTD (Document Type Definition o definizione del tipo di documento) TUTORIAL sono disponibili in http://www.w3schools.com/dtd/.

    [38] Gli schemi XSD prescelti in questo caso “forniscono in particolare: un modello per i dati (descrivono cioè l’organizzazione e i tipi dell’informazione); un contratto (cioè un protocollo molto specifico per lo scambio di informazioni); un insieme di metadati (informazioni valide per l’interpretazione di dati strutturati sulla sua base). Tali schemi presentano un grande vantaggio, poiché in genere le applicazioni che devono basarsi su documenti o dati provenienti dall’esterno utilizzano una grossa quantità di codice per controllarne la validità; ovviamente più complessi sono i dati, più il codice sarà laborioso da scrivere. Se, invece, i dati sono strutturati secondo un preciso schema XML, l’applicazione potrà avvalersi delle funzionalità di un qualsiasi validatore di schemi”. M. Iaselli, Ricorso in Cassazione: avviati i test sul deposito telematico, in Altalex on line, 2019.

    [39] L’accesso è consentito agli utenti già abilitati ai test sul Model Office DGSIA e non è un’esperienza nuova. A questi utenti sono stati associati anche alcuni fascicoli di prova e i testi con i primi Model Office sono iniziati nella seconda metà del 2015: https://pst.giustizia.it Processo telematico – Rilascio Model Office Cassazione per test dei servizi Consultazione Registri Civile e Penale della Corte Suprema di Cassazione 07/07/15.

    [40] Cfr. Processo civile telematico, Modalità per l’esecuzione dei test di interoperabilità da parte di enti o società esterne - Tribunali Civili e Corte Suprema di Cassazione - Versione 8.0, disponibile su http://www.cortedicassazione.it.

    [41] V. Di Cerbo, Brevi considerazioni sul nuovo rito civile in Cassazione, su Giustizia Insieme, 2019.

    [42] Tali attività sono previste ai sensi dell’art.16-bis del d.l. n. 179 del 2012.

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