GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    ​Doveri dell’uomo da Mazzini ad oggi: opinioni a confronto. Ida Nicotra

    Doveri delluomo da Mazzini ad oggi: opinioni a confronto*

    * Editoriale

    Intervista di Roberto Conti a Ida Nicotra

    1. Prof.ssa Nicotra, secondo Lei, il nostro tempo ha bisogno di tornare a riflettere sui doveri dell’uomo, tema assai caro a Giuseppe Mazzini che ad esso dedicò il suo celebre saggio? 

    La lunga stagione contrassegnata dall’emergenza sanitaria ha riportato in auge il tema dei doveri. La persona si è ritrovata d’un tratto con pesanti restrizioni dei diritti fondamentali cui non era abituata. Un fardello di limitazioni imposte dal bisogno di proteggere la vita e la salute pubblica che ci ha costretto a rileggere gli enunciati costituzionali, traendone il significato più genuino.

    Finita la stagione dell’ubriacatura dell’individualismo, abbiamo sperimentato sulla nostra pelle come la presunta asimmetria tra diritti e doveri sia fondata su un assunto errato, poiché non ci sono parti deboli e parti forti all’interno dei principi contenuti nella prima parte della Costituzione.

    La sussistenza di ogni consociazione umana si basa su interessi complessi per il cui perseguimento occorre la partecipazione di tutti i suoi membri. La pandemia ha reso ancor più evidente che un minimo di solidarietà “conviene” poiché nessuno può bastare a sé stesso, neanche per la salvaguardia dei diritti elementari alla vita e alla sicurezza personale.

    L’assetto essenziale dei rapporti tra cittadini e Stato viene descritto in maniera chiara dall’art. 2 della Costituzione italiana. Ricordo che gli enunciati contenuti in tale disposizione costituzionale avrebbero dovuto costituire il preambolo alla Costituzione. La proposta, emersa durante i lavori dell’Assemblea costituente, poi accantonata, consisteva nella elaborazione di una premessa contenente affermazioni di carattere generale e programmatico per facilitare la comprensione dei principi fondamentali, capaci di plasmare l’intera struttura dell’ordinamento statale.

    Proprio la duplice natura della relazione che stringe la Repubblica alla comunità di cittadini costituisce la chiave di volta dell’intero ordinamento costituzionale. La Repubblica “riconosce e garantisce” i diritti inviolabili dell’uomo e nello stesso tempo richiede “l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica, politica e sociale”.

    Eppure, il pensiero juspubblicistico si è concentrato soprattutto sullo studio della prima parte della disposizione, tralasciando di occuparsi della seconda. L’attrazione per l’insaziabile bisogno dei diritti ha condotto alla svalutazione del principio solidaristico e della sfera della doverosità, come l’altra faccia dei diritti. Come se le comunità potessero nutrirsi solo di pretese assolute e scollegate da limiti.

    La lezione della pandemia ha imposto un ripensamento; la storia, dopo decenni di relativa tranquillità istituzionale, non ha seguito un percorso lineare e il tornante tragico del Covid ha spostato indietro le lancette del tempo, imponendo una riflessione anche sui doveri e sulle responsabilità individuali e collettive.

    A ben guardare, la rifondazione politica e giuridica seguita al secondo conflitto mondiale è stata possibile grazie al patto di cittadinanza basato inevitabilmente sul richiamo ai doveri inderogabili e alla solidarietà politica, economica e sociale. Responsabilità e comportamenti doverosi hanno reso possibile la rinascita post – bellica.

    I lavori dell’Assemblea costituente ci consegnano un affresco molto dettagliato del significato dei doveri inderogabili di solidarietà, che sembra trarre linfa anche dal pensiero mazziniano.  A proposito della legge scrive Mazzini “ma i vostri più importanti doveri sono positivi, non basta il non fare, bisogna fare, non basta limitarsi a non operare contro la legge; bisogna operare a seconda della legge. Non basta il non nuocere bisogna giovare ai vostri fratelli. Purtroppo, la morale si è presentata agli uomini in una forma più negativa che affermativa (…). Pochi o nessuno hanno insegnato gli obblighi che spettano all’uomo, e il come egli debba giovare ai suoi simili e al disegno di Dio nella creazione”.

    La solidarietà di cui parla l’art. 2 della Costituzione rappresenta il collante dei principi che coinvolgono la dimensione politica e sociale della persona e sembra riflettere, sotto diversi aspetti, la concezione cara a Giuseppe Mazzini. La solidarietà, infatti, non si declina soltanto con l’osservanza di obblighi giuridici ma ricomprende tutti i comportamenti volontari non dettati da calcolo utilitaristico o da imposizione di legge ma come espressione spontanea dell’aspetto di socialità che caratterizza la persona.

    2. Per Mazzini i doveri dell’uomo sono quelli che consentono di trovare il punto di equilibrio fra i diversi diritti. È attuale la sua ricostruzione e quanto essa deve misurarsi con il concetto di bilanciamento dei diritti, con la dottrina della atirannicità dei diritti umani? 

    La lettura dei lavori preparatori testimonia evidenti tracce dell’influenza del saggio “Dei doveri dell’uomo” sulla scrittura della Costituzione. Durante la discussione sull’art. 2 della Costituzione Meuccio Ruini, presidente della “Commissione dei 75”, sottolineò la fondamentalità di diritti e doveri “come lati inscindibili come due aspetti dei quali l’uno non si può sceverare dall’atro”. Si tratta, continua Ruini, “di un concetto tipicamente mazziniano, che si era affacciato nella Rivoluzione francese, ed è oramai accolto da tutti, è ormai assiomatico”.

    L’art. 2 riconosce i diritti inviolabili della personalità umana e nello stesso tempo ricorda che vi sono doveri altrettanto imprescindibili dei quali lo Stato richiede l’adempimento (AA. VV, La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea costituente, Roma 1970, 335).  La persona quale sintesi di individualità e dimensione relazionale viene descritta nell’art.2 che si poggia proprio sulla constatazione della sua centralità nella vita associata. La corretta interpretazione del dato costituzionale evidenzia come il principio solidaristico risponda, anzitutto, all’esigenza di orientare verso l’altruismo e il reciproco sostegno nel gruppo sociale.

    La Costituzione rappresenta un luogo di sintesi in cui trova spazio l’affermazione dei diritti fondamentali e il richiamo della responsabilità individuale che discende dall’essere parte di una vita sociale e che comporta l’assunzione di doveri reciproci per il perseguimento del benessere generale. La tecnica del bilanciamento sperimentata dalla Corte costituzionale proviene dall’esigenza di inverare i precetti costituzionali affinché nessuna situazione soggettiva meritevole di tutela venga sacrificata in assoluto. “Sarebbe erronea la pretesa che i diritti siano insuscettibili di qualunque bilanciamento – afferma la Corte nella sentenza n. 85 del 2013 - dando così vita ad una gerarchia tra valori della quale non vi sarebbe traccia in Costituzione”. Non è previsto l’annientamento di un diritto, bensì limitazioni ragionevoli e proporzionate imposti dall’esigenza di non sacrificare ulteriori diritti che con i primi si trovino in conflitto.

    Concetto che la Corte ribadisce nella sentenza n. 6 del 2019, in cui a proposito dei costi derivanti dall’insularità della Regione Sardegna, afferma la necessità che lo Stato ponga in essere una leale collaborazione con le autonomie territoriali nella gestione delle politiche di bilancio. Infatti, secondo il Giudice delle leggi, nelle relazioni finanziarie tra Stato e entità periferiche la “ragione erariale” non può assumere la veste di “principio tiranno”.

    Emerge chiaramente in tale ultimo filone giurisprudenziale la rilevanza del principio di solidarietà che si declina nell’adozione di meccanismi di perequazione fiscale ed infrastrutturale volti a realizzare il riequilibrio dei divari territoriali. Il principio unitario costituisce il presupposto per valutare le relazioni finanziarie tra lo Stato e i territori svantaggiati,  nell’ottica della individuazione di forme di fiscalità di sviluppo che giovano a dare solidità all’impianto unitario della Repubblica.

    3. Mazzini, ad un certo punto si chiede: E dove i diritti di un individuo, di molti individui, vengono in contrasto coi diritti del paese, a che tribunale ricorrere? In questa domanda si coglie secondo Lei la diversità netta fra diritti e doveri dell’uomo? Oppure si tratta di una domanda retorica, che presuppone l’assenza di una risposta in chi la pone? Ed ancora, esiste un piano diverso e non sovrapponibile, in punto di tutela, fra l’attuazione dei diritti umani e quello dei doveri?

    Mi pare che l’interrogativo espresso da Mazzini trovi risposta proprio nella esigenza di calibrare diritti e doveri alla luce dell’interesse pubblico prevalente. La normativa introdotta per contrastare l’infezione da Covid - 19 ha previsto pesanti sacrifici ai diritti delle persone finalizzati a proteggere il bene superiore del diritto alla salute pubblica. Mi sembra un esempio evidente di come i diritti del singolo possano essere ristretti in via temporanea per soddisfare un interesse collettivo di fondamentale importanza.

    La legislazione emergenziale dimostra altresì che non esistono diritti sganciati dai doveri e viceversa.

    La Corte costituzionale costituisce quel giudice dei diritti cui appellarsi al fine di accertare se le restrizioni imposte al loro esercizio effettivo rispondano ai canoni di temporaneità e ragionevolezza.

    4. Antonio Ruggeri, più volte impegnato nella ricostruzione della teoria dei diritti fondamentali, nel delineare la struttura complessa dei diritti fondamentali ha sostenuto che essa, “ riguardata sotto la luce della dignità, appare essere composita, in ciascun diritto e in tutti assieme, nel loro fare “sistema” e porsi al servizio della dignità, potendosi a mia opinione cogliere una componente deontica, resa palese dall’osservazione delle relazioni che l’individuo intrattiene con gli altri individui e l’intera società, conformandosi al canone della solidarietà (art. 2 cost.). La componente in parola è, ancora prima e di più, singolarmente evidente proprio nella dignità, da cui quindi si alimenta e per il cui tramite si diffonde, beneficamente contagiandoli, agli “altri” diritti fondamentali.”

    La componente deontica dei diritti fondamenti ai quali Ruggeri accenna riconduce tutti i diritti alla dignità umana. Mazzini, per converso, sembra individuare nei Doveri dell’uomo la colla che tiene uniti i diritti per una comunità che diventa Stato. Così almeno sembra fare quando osserva che occorre “trovare un principio educatore superiore a siffatta teoria (quella dei diritti n.d.r.) che guidi gli uomini al meglio, che insegni loro la costanza nel sacrificio, che li vincoli ai loro fratelli senza farli dipendenti dall’idea d’un solo o dalla forza di tutti”. Quanto secondo Lei questa prospettiva si ritrova nell’art.2 Cost. allorché si sofferma sui doveri di solidarietà e quanto se ne differenzia e quanto le due prospettive sono realmente fra loro diverse? E ancora, a suo giudizio, può dirsi che la Carta costituzionale sia, almeno in parte, debitrice nei riguardi della lezione mazziniana sui doveri, specie per ciò che concerne il rilievo centrale assegnato al principio di solidarietà?   

    Ritengo che si possa cogliere una stretta correlazione tra la prospettiva offerta da Mazzini e l’elaborazione del Testo costituzionale. La complementarità tra diritti e doveri – come ho già avuto modo di dire – costituisce l’essenza della disposizione contenuta nell’art. 2.

    Il collegamento tra diritti e doveri è reso plasticamente dal concetto di solidarietà, che costituisce un correttivo alle teorie dell’individualismo liberale.

    Del resto, il significato di solidarietà trova le sue radici nella dottrina sociale della Chiesa; nel 1891 la fratellanza acquista una proiezione giuridica e sociale, con la Rerum Novarum di Leone XIII.

    Nella concezione cristiana la solidarietà è espressione di “un’ontologia fondata di tutti gli uomini in Cristo” che rappresenta una risposta concreta alla crisi economico – sociale che ha caratterizzato la fine del XIX secolo.

    La solidarietà tradotta in Costituzione è stata concepita in funzione di completamento del disegno di relazioni che conduce al concreto esercizio delle libertà.

    Credo che in siffatta architettura costituzionale vi sia molto dell’influenza del patriota genovese. 

    Al riguardo, mi pare particolarmente significativo il passaggio in cui Egli ammonisce che “La libertà non è che un mezzo; guai a voi e al vostro avvenire se v’avvezzaste mai a guardarla, siccome fine! Il vostro individuo ha doveri e diritti propri che non possono essere abbandonati ad alcuno; ma guai a voi e al vostro avvenire se il rispetto che dovete avere per ciò che costituisce la vostra vita individuale potesse mai degenerare in un fatale egoismo. La vostra libertà non è la negazione d’ogni autorità, è la negazione d’ogni autorità che non rappresenti lo scopo collettivo della Nazione e che presuma impiantarsi e mantenersi sovr’altra base che su quella del libero spontaneo vostro consenso”.

    5. Il collegamento che Mazzini fa dei doveri a Dio come deve intendersi e quanto è secondo lei oggi attuale in una società intesa come laica per Costituzione? E per altro verso, la radice divina che sembra potere orientare l’uomo verso la legge giusta o ingiusta che pure traspare dalle pagine mazziniane è ancora oggi attuale quando si parla di disobbedienza civile alle leggi in nome di valori fondamentali?

    “Se Dio non esistesse, tutto sarebbe permesso” scriveva Dostoevskij.

    In realtà, il collegamento tra doveri etici e religione trova spazio anche in una Costituzione che si definisce laica, come quella repubblicana.

    La laicità dello stato, infatti, quale emerge dagli artt. 2,3,7,8,19 e 20 della Costituzione, è concetto complesso e implica la non indifferenza dello Stato dinanzi al fenomeno religioso. Quanto piuttosto garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale. La Corte costituzionale riconosce che il genus, valore della cultura religiosa, e la species, principi del cattolicesimo nel patrimonio storico del popolo italiano, concorrono a delineare la vocazione laica dello Stato – comunità che si pone al servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini (sent. n. 203/1989).

    La Corte, dunque, asseconda la linea favorevole al fenomeno religioso che emerge dagli enunciati costituzionali. Laicità non è sinonimo di laicismo che implica separatezza e disinteresse dello Stato verso la religione. Viceversa, la laicità quale principio supremo dell’ordinamento, va letto nell’ottica di collaborazione tra sfera temporale e sfera religiosa nell’interesse esclusivo della realizzazione della personalità umana.

    La disobbedienza civile trova una traduzione pratica nell’ordinamento giuridico italiano nel particolare istituto dell’obiezione di coscienza, ossia nel diritto della persona a comportarsi in modo coerente e conforme alle proprie convinzioni, rifiutandosi di obbedire ad un comando dell’autorità ritenuto ingiusto.

    La situazione, però, diviene complessa allorquando i propri convincimenti entrano in conflitto con gli obblighi imposti dall’ordinamento. Per cui considerando che la tutela della libertà in esame si basa sulla lettura sistematica degli artt.2,3,19 e 21 Cost. si prevede che nessuno possa sottrarsi al compimento dei propri doveri prescritti per legge, richiamandosi alla volontà di obbedire ai dettami della propria coscienza, tranne quando sia il legislatore a consentirne l’esonero, attraverso clausole più o meno ampie (Corte Cost. sent. n. 43/1997).

    In proposito un esempio emblematico è quello dell’obiezione di coscienza al servizio militare, la cui normativa risale al 1972, più volte modificata fino alla l. n. 230 del 1998. Oggi il problema sostanzialmente non si pone essendo sospeso l’obbligo del servizio di leva (l.n. 226 del 2004). Si aggiunga l’obiezione di coscienza alla vivisezione che consente agli obiettori del personale sanitario di non prendere parte agli interventi diretti alla sperimentazione animale. Ancora l’obiezione di coscienza all’interruzione volontaria della gravidanza, alla procreazione assistita e al suicidio assistito.

    6. “Quand’io dico, che la conoscenza dei loro diritti non basta agli uomini per operare un miglioramento importante e durevole, non chiedo che rinunziate a questi diritti; dico soltanto che non sono se non una conseguenza di doveri adempiti, e che bisogna cominciare da questi per giungere a quelli.” Così Mazzini. Nel nostro tempo, secondo Lei, come può concretizzarsi questa riflessione?

    Credo che ci siano molte tracce delle suggestioni del pensiero di Mazzini nella formula contenuta nell’art. 1 “L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro” che trova compiuto svolgimento nell’art. 4 secondo cui “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. 

    In tali enunciati costituzionali si sintetizza la relazione indissolubile tra diritto e dovere. Nella seduta del 22 marzo 1947, a proposito dell’art. 1, Fanfani osserva “dicendo che la Repubblica è fondata sul lavoro, si esclude che essa possa fondarsi sul privilegio, sulla nobiltà ereditaria, sulla fatica altrui e si afferma invece che essa si fonda sul dovere, che è anche un diritto ad un tempo per ogni uomo, di trovare nel suo sforzo libero la sua capacità di essere e di contribuire al bene della comunità nazionale, quindi (…) affermazione del dovere di ogni uomo di essere quello che ciascuno può in proporzione dei talenti naturali”. Per Costantino Mortati nella formula “Repubblica fondata sul lavoro” risiede il legale tra centralità della persona e centralità del lavoro, poiché nel lavoro trova composizione – prosegue l’insigne costituzionalista – la sintesi tra principio personalistico che implica la pretesa ad una attività lavorativa e quello solidaristico che attribuisce a tale attività carattere doveroso. Il fondamento della Repubblica sul lavoro valorizza il progetto costituzionale dei diritti sociali, ove il singolo si avvantaggia del lavoro di tutti e offre all’intera collettività il proprio contributo. Anche con riferimento al voto il Costituente utilizza la duplice qualificazione di diritto e dovere. Il concorso del cittadino all’assunzione di una decisione pubblica si riconnette alla democraticità degli ordinamenti costituzionali contemporanei. La Costituzione configura il voto come dovere civico per evidenziare la funzione pubblica attribuita agli elettori. Dunque, l’esercizio del diritto di voto va considerato doveroso in vista della sua finalità pubblicistica.

    7. Nella nostra società, sempre più plurale, sempre più aperta e porosa verso esperienze sovranazionali e sempre più impegnata nel coltivare la cooperazione fra Paesi diversi, quanto è attuale il concetto mazziniano di Patria? E, per altro verso, il parimenti continuo richiamo all’umanità aiuta a spiegare meglio il significato della prospettiva della doverosità che Mazzini propugna?

    Nel quadro internazionale di oggi che vede sempre più intensi i vincoli discendenti da tale principio e interconnesse le relazioni tra gli Stati, ritiene dunque che la lezione mazziniana possa o, addirittura, debba esser motivo d’ispirazione per lo svolgimento delle relazioni stesse, come pure di quelle che si svolgono tra i consociati e tra questi e i pubblici poteri?

    I giorni che stiamo vivendo con una guerra che si combatte nel centro dell’Europa ripropone con grande forza l’idea di Patria. La strenua resistenza del popolo ucraino contro l’aggressione unilaterale e indiscriminata da parte delle armate russe dimostra quanto sia attuale l’ideale di difesa della Patria, dei confini territoriali, della sovranità nazionale.

    L’immagine di un contesto europeo caratterizzato solo da relazioni pacifiche si è infranta nell’invasione russa della vicina Ucraina.

    Il dovere della Patria che la Costituzione italiana, non a caso, definisce “sacro” è fortemente intriso di valori etici che creano nei confronti del cittadino un sentimento di indivisibile appartenenza verso la Patria. In situazioni di massimo pericolo per l’integrità politica, al cittadino è richiesta la massima dedizione per salvare il proprio Paese da attacchi esterni.

    L’aggettivo “sacro” mira ad attribuire all’adempimento del dovere di difesa un valore etico tanto forte da esigere persino il rischio per la vita e l’incolumità fisica.  Si tratta del dovere più alto previsto nelle Costituzioni perché legato alla sopravvivenza stessa della Nazione e della sua sopravvivenza.  

    Il termine Patria si presenta come un concetto complesso in cui vi è una componente ideale rappresentata dai valori basilari che trovano ospitalità nella parte dei principi fondamentali della Costituzione e una componente sostanziale che è il territorio sede di sviluppo dei diritti e dei doveri e di esercizio della sovranità nazionale.

    Questa idea di Patria si ritrova propria nell’opera di Mazzini: “La Patria è una comunione di liberi e di eguali affratellati in concordia di lavori verso un unico fine. La Patria non è un aggregato è un’associazione. Non v’è dunque veramente Patria senza un diritto uniforme. Non v’è Patria dove l’uniformità di quel diritto è violata dall’esistenza di caste, di privilegi e d’ineguaglianze”.  E ancora “non vi sviate dunque dietro speranze di progresso materiale che, nelle vostre condizioni dell’oggi, sono illusioni. La Patria sola, la vasta e ricca Patria italiana che si estende dalle Alpi all’ultima terra di Sicilia, può compiere queste speranze Voi non potete ottenere ciò che è vostro diritto se non obbedendo ciò che vi comanda il Dovere. Meritate ed avrete”.

    Similmente, il concetto di Patria quale inseparabile vicinanza tra cittadini e il proprio Paese si ritrova nelle parole di Calamandrei che parla di “Patria come senso di cordialità e di comprensione umana esistente tra i nati nello stesso Paese, che si intendono con uno sguardo, con un sorriso, con un’allusione: la patria questo senso di vicinanza e intimità che permette in certi momenti la confidenza e il tono di amicizia tra persone che non si conoscono, di educazione e di professioni diverse e che pur si riconosco per qualcosa di comune e di solidale che è più dentro”.

    La stessa Corte costituzionale si è espressa affermando che il dovere di difesa della Patria è “una necessità fondamentale e suprema all’esistenza e difesa dello Stato” ed è condizione prima della conservazione della comunità nazionale.

    Ciò include anche la doverosità di una guerra difensiva per la protezione del territorio e dei suoi confini proveniente da un nemico esterno.

    Dinanzi alla storia che sembra ripetersi all’infinito, assistiamo ad una mobilitazione dell’Italia e l’Unione europea, nel segno della solidarietà e della cooperazione, per aiutare l’Ucraina a respingere l’invasione russa. Proprio nel segno dell’art. 11 della Costituzione italiana e dei documenti internazionali che impongono di sostenere la resistenza di uno Stato aggredito ingiustamente attraverso le azioni diplomatiche ma anche le sanzioni finanziarie nei confronti degli aggressori e attraverso l’invio di armi per far cessare il conflitto, senza un intervento militare diretto.

    L’art. 11 infatti ripudia la guerra come mezzo di offesa alla libertà degli altri popoli e apre ad una logica multilaterale e a limitazioni di sovranità, proprio perché l’idea di sovranità illimitata aveva portato alle guerre mondiali. Ciò implica che si esclude la guerra di aggressione, ma nello stesso tempo è doveroso supportare chi viene aggredito. Altrimenti si rischia di finire in una posizione isolazionista di ripudio della guerra per noi stessi ma di accettazione di un’aggressione perpetrata contro altri popoli.

    L’organismo preposto ad operazioni di peacekeeping, consistenti in interventi condotti da forze armate internazionali allo scopo di far cessare, contenere o prevenire l’insorgenza di conflitti aventi carattere interno o internazionale è l’Onu che, come noto, è basato sul potere di veto di uno dei cinque Stati permanenti, tra cui vi è la Russia di Putin.

    Da tempo sono state avanzate proposte di riforma del Consiglio di Sicurezza dell’Onu nel senso di limitare il diritto di veto, considerato oramai un anacronistico ed ingiustificato vantaggio e di prevedere un’adeguata motivazione a supporto del voto contrario.

    8. L’opera mazziniana si conclude con questa frase: L’emancipazione della donna dovrebb’essere continuamente accoppiata per voi coll’emancipazione dell’operaio e darà al vostro lavoro la consacrazione d’una verità universale. Quali reazioni le suscita, da accademica impegnata su diversi fronti della società civile?

    In questa frase con cui chiude la sua opera “Dei doveri dell’uomo”, si trova la modernità dell’opera di Mazzini. La centralità del ruolo della donna nello sviluppo armonioso della società. L’importanza del lavoro femminile trova ampio spazio negli enunciati costituzionali (artt. 3, 37, 51, 117) e oggi anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Piano dedica una missione apposita al tema dell’inclusione sociale e della emancipazione femminile.

    La democrazia paritaria è un cammino, ad ostacoli. Come in un’altalena di eventi. Ancora più frastagliato e pieno di insidie nel nostro Sud. Se ne accorta anche l’Europa che tiene insieme Mezzogiorno e parità di genere come in un abbraccio strettissimo nel Netx Generation Eu.

    Nonostante tutte le difficoltà, le donne sono state protagoniste, dall’Unità d’Italia, di importanti mutamenti sociali ed economici. E grazie a loro se oggi l’eguaglianza sia stata sostanzialmente raggiunta.

    Ma lo stereotipo che vuole uomini e donne in percorsi professionali differenziati resiste ancora.

    Il Piano nazionale di Resilienza accelera proprio sul potenziamento delle competenze Stem per assicurare uguali chances alle studentesse nella formazione di competenze digitali, tecnologiche, ingegneristiche. La crisi sanitaria ha comportato un gravissimo impatto sull’occupazione, specialmente delle donne. Il divario di genere nei tassi occupazionali in Italia è tra i più alti d’Europa. Una disoccupazione selettiva con un forte aumento delle diseguaglianze.

    Secondo l’Istat il Meridione è ultimo per lavoro femminile. La Sicilia è la regione con la più bassa percentuale di donne occupate. Con importanti gap salariali nel lavoro privato e un numero scarso di donne in posizioni apicali, anche nel settore pubblico.

    La riduzione dei figli per donna è un fenomeno ricollegato storicamente alla crescita dell’occupazione femminile. La riduzione del tasso di natalità e la posticipazione della nascita del primo figlio, sovente destinato a rimanere unico, sono legate alla crescita delle donne nel lavoro e nelle professioni. Il lavoro costituisce una dimensione identitaria fondamentale.

    Eppure, negli anni contrassegnati dalla pandemia, il decremento della natalità si accompagna al crollo dell’occupazione delle donne.

    I formidabili cambiamenti nella legislazione italiana nel corso dei 75 anni di storia repubblicana hanno sollecitato un’evoluzione qualitativa nei comportamenti sociali e nel rapporto tra uomini e donne. Ma c’è ancora molto da fare.  

    9. E infine, la recente riforma degli artt. 9 e 41, con i richiami fatti all’ambiente ed all’ecosistema, la cui salvaguardia viene riconosciuta come espressiva di un principio fondamentale dell’ordinamento, può, a suo avviso, per la sua parte concorrere a far rivedere sotto una luce diversa dal passato il dovere di solidarietà in parola, in ciascuna delle sue molteplici forme espressive ed in tutte assieme?

    Per prima cosa occorre sottolineare la larghissima maggioranza raggiunta per l’approvazione in via definitiva del disegno di legge di iniziativa parlamentare che ha introdotto la tutela dell’ambiente tra i principi fondamentale, con 468 voti favorevoli e un solo voto contrario (Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n.1 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.44 del 22 febbraio 2022). Nella quarta e ultima lettura ha trovato conferma il consenso da parte di tutte le forze politiche che aveva caratterizzato l’iter di approvazione anche nelle precedenti fasi. L’ampia convergenza sulla modifica dell’art.9 della Costituzione produce l’entrata in vigore immediata della revisione, subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Senza dover ricorrere al referendum confermativo previsto dall’art. 138, quale eventualità, qualora non si raggiunga la maggioranza qualificata.

    Ma non è soltanto una questione procedurale: il successo ottenuto dalla legge di revisione dimostra la diffusa consapevolezza di quanto sia urgente e improcrastinabile prendersi cura dell’ambiente e degli ecosistemi anche nell’interesse delle generazioni future. L’affermazione di una solidarietà intergenerazionale delinea un modello in cui le scelte politiche fondamentali devono tener conto dei diritti delle generazioni future.

    Uno sguardo al panorama europeo e internazionale dimostra il forte ritardo dell’Italia sulle tematiche ambientali; la Costituzione italiana era tra le pochissime sguarnite di una norma a protezione dell’ambiente. Nel corso degli ultimi decenni, la Corte costituzionale ha sopperito a tale grave carenza normativa attraverso una serie di fondamentali decisioni che hanno ricavato i principi di salvaguardia ambientale dal contesto nazionale ed europeo.

    La revisione odierna introduce un nuovo comma nell’art. 9 in base al quale si attribuisce alla Repubblica, accanto al compito di tutelare il paesaggio storico e artistico della Nazione, anche quello di proteggere l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi.

    Inoltre, viene inserita una previsione sui diritti degli animali, attraverso una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi.

    Ulteriormente viene rivisitato l’art.41 che regola l’esercizio della iniziativa economica privata. Si stabilisce che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all’ambiente. Si rimette alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l’attività economica, pubblica e privata, anche ai fini ambientali, oltre che sociali. 

    Tali previsioni assumono il preciso significato di rafforzare il principio solidaristico per realizzare la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; sicché dinanzi ad altri beni egualmente meritevoli di apprezzamento costituzionale (come, ad esempio, l’iniziativa economica) occorre operare di volta in volta un concreto bilanciamento, per minimizzare i rischi per l’ambiente e la salute.

    Il nuovo contenuto dell’art.9 della Costituzione va collegato strettamente con il programma di transizione ecologica contenuto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’intera seconda missione del PNRR è dedicata alla rivoluzione verde e alla economia circolare. Il Piano prevede il rafforzamento della messa in sicurezza del territorio, per attenuare i rischi idrogeologici e salvaguardare le aree verdi e la biodiversità, con interventi di forestazione urbana e digitalizzazione dei parchi.

    La riforma dovrà fare da cornice all’adozione di regole sul clima. L’estate più torrida di sempre costituisce un ammonimento per le società contemporanee: agire subito per frenare i cambiamenti climatici già in atto che avranno gravi ripercussioni sui diritti elementari delle persone; dal diritto all’acqua al diritto a non essere costretti ad abbondonare il luogo in cui si nasce, a causa della siccità, con le migrazioni climatiche.

    L’approvazione della norma costituzionale a difesa dell’ambiente segna un passo in avanti sul piano precettivo e su quello pedagogico per azioni reali che consentano di giungere alla neutralità climatica e mitigare le minacce legate agli eventi naturali estremi.

    Certamente per rendere davvero effettiva la consacrazione costituzionale occorre che il precetto si faccia regola concreta di comportamento improntato alla solidarietà peri gli attori istituzionali e per i cittadini.

    La Costituzione italiana ha dimostrato ancora una volta di saper guardare al futuro, costruendo un ponte tra generazioni, nel segno del principio di solidarietà.

    L’affermazione dell’aspettativa da parte delle generazioni future poggia sul c.d. rispetto tra le generazioni, in ossequio al principio di solidarietà ed a quello di eguaglianza sostanziale per preservare una parte equa di risorse naturali a favore di coloro che verranno, ponendo limiti alla loro utilizzazione. In definitiva, la tutela del patrimonio ambientale si lega al valore essenziale della perpetuazione del gruppo sociale contro il serio rischio di “autodistruzione dell’umanità”. Nel significativo valore della continuità ogni generazione assicura l’accesso all’”eredità” delle generazioni precedenti, conservandolo integro per quelle future.

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