GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    Questioni e dubbi sulle novità del giudizio di legittimità secondo gli emendamenti governativi al d.d.l. n. 1662/S/XVIII (breve contributo al dibattito)

    Questioni e dubbi sulle novità del giudizio di legittimità secondo gli emendamenti governativi al d.d.l. n. 1662/S/XVIII (breve contributo al dibattito)

    di Bruno Capponi e Andrea Panzarola

    L’intenzione manifestata nella relazione illustrativa (che si legge in allegato al recente intervento di B. Capponi, Prime note sul maxi-emendamento al d.d.l. n. 1662/S/XVIII, in questa Rivista dal 18 maggio scorso) è quella «di semplificazione e di accelerazione … al fine di conseguire l’obiettivo di ridurre i tempi di durata del processo, razionalizzando il procedimento e adeguando le modalità di risposta della Corte alle diverse tipologie di contenzioso e agli esiti prefigurati». Ciò porta in automatico a pensare a scomposizione e ricomposizione di formule, nello sforzo di liberare, nella misura più ampia e indolore possibile, la Corte Suprema dal suo contenzioso.

    L’art. 6-bis (Giudizio innanzi alla Corte di Cassazione) invita il legislatore delegato a prevedere «che il ricorso debba contenere la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione». Dopo gli sbarramenti, non di rado formalistici, che si è visto e tuttora si vede opporre in nome del c.d. principio di autosufficienza, il ricorrente viene invitato a esporre sinteticamente le proprie ragioni: andrebbe tutto bene se non fosse che, nell’ormai sperimentato contesto di reciproca sfiducia creatosi nel tempo fra avvocati e Corte Suprema, testi esortativi del genere valgono quel che valgono, i problemi essendo seriamente affrontabili soltanto attraverso un ponderato esercizio dei propri poteri da parte della Corte. Va da sé che l’esperienza di alcuni anni sviluppatasi con il “diritto mite” dei Protocolli, innestato anch’esso sull’invito alla continenza espositiva da parte del ricorrente, non è stata all’evidenza ritenuta appagante. Di qui la scelta del legislatore delegante di porre le premesse perché ciò che era semplicemente raccomandato dal soft law possa essere d’ora innanzi normativamente prescritto (e, viene da supporre – e da temere…–, prescritto a pena di sanzione processuale).

    Da un punto di vista generale sembra riproporsi la suggestione della riforma perenne e delle formule salvifiche. A prima vista, sembra si miri a una “semplificazione” del rito, nel senso dell’abrogazione di due distinte procedure per due distinte tipologie di camera di consiglio (oggi – per tacere dell’ipotesi specialissima che figura nell’art. 380-ter c.p.c. – abbiamo un rito per l’ipotesi della declaratoria di inammissibilità, manifesta infondatezza, manifesta fondatezza, da un lato, e un diverso rito per l’ipotesi della ordinaria decisione della causa, dall’altro lato). Idea buona in sé, se si considera l’inspiegabile differenza di termini per il deposito delle memorie che caratterizzano il sistema attuale, senonché la soppressione del procedimento disciplinato dall’art. 380-bis c.p.c. rivela subito la sua natura di espediente strettamente funzionale alla “soppressione della sezione prevista dall’art. 376 c.p.c.” con “spostamento della relativa competenza dinanzi alle sezioni semplici” (lett. b n. 1). In altri termini, finalità del legislatore delegante sembra essere la soppressione della c.d. “sesta sezione”, trionfalmente introdotta soltanto qualche anno fa quale meccanismo di accelerazione, razionalizzazione e semplificazione. Oggi si valuta evidentemente in modo negativo l’esperienza di una sezione stralcio, e si pensa in alternativa a disegnare un nuovo “procedimento accelerato rispetto alla ordinaria sede camerale, per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente fondati o infondati”. Si procede pertanto a costruire un nuovo pre-procedimento a fini di sbarramento.

    Questo procedimento accelerato dovrebbe prevedere che dalla Corte venga una proposta di definizione del ricorso, “con la sintetica indicazione delle ragioni della inammissibilità [ecc.] ravvisata”; la proposta andrebbe comunicata agli avvocati delle parti che dovrebbero chiedere, entro venti giorni, la fissazione della camera di consiglio. In mancanza di richiesta, il ricorso si intenderebbe rinunciato, con conseguente pronuncia del decreto di estinzione, liquidazione delle spese (ma esonero dalla gabella del rinnovo del pagamento del contributo unificato), sicché si avrebbe una sorta di diritto premiale che dovrebbe facilitare la chiusura per mancata coltivazione del ricorso (“assenza del perdurante interesse”).

    Da chi dovrebbe venire la proposta?

    Il testo non lo dice esplicitamente ma lo fa ben capire quando (al n. 1 lett. e) affida a un “giudice della Corte” (non già a un collegio) il compito di formulare “una proposta di definizione del ricorso”: si tratta evidentemente di un giudice singolo che funge da organo di smistamento, selezione e ammonizione. È vero che, attualmente, la sostanza della camera di consiglio della sesta sezione sta nell’affidamento delle sorti del giudizio di cassazione al consigliere proponente, ma l’articolato in commento … davvero rompe le righe perché introduce (o, se si preferisce, ufficializza) lo spoglio “solitario” del ricorso, e apre nuovi (un poco sinistri…) scenari di un rito sempre più sommario e sempre più caratterizzato dalla sua funzione di smistamento e respingimento che non esita a ricorrere alla forzosa complicità del ricorrente. Prevediamo la risposta a questo genere di critica: il rito non viola il giusto processo, permette il contraddittorio e si ringrazi che non si sia pensato ad adottare (come avviene, per es., nella procedura davanti alla Cedu) un respingimento monocratico senza motivazione e assolutamente incensurabile. Non c’è limite al peggio, diremo, ma intanto salutiamo la creazione di un argine fatto di tanti singoli giudicanti, di tanti fanti di trincea ognuno dei quali seriamente intento a verificare il lasciapassare del ricorrente. Più in generale, si può notare che la ratio è sempre quella di concentrare tutte le possibili energie sulla esigenza di pronunciare al più presto il maggior numero di rigetti, mentre logica vorrebbe si desse priorità agli accoglimenti; ma se la macchina è tutta protesa a produrre rigetti o induzioni a rinunciare, vi è il serio rischio che a finire in coda siano proprio i ricorsi fondati.

    Le successive lettere f) e g) stanno a indicare che le energie della Corte si focalizzano ormai sulla esaltata funzione nomofilattica (con retrocessione, evidentemente, di tutto il resto). In verità però, quanto alla lett. f), la previsione che la Corte “proceda in udienza pubblica quando la questione di diritto è di particolare rilevanza”, non introduce una vera novità rispetto alla procedura attuale; la previsione non è molto significativa senza regole procedurali più precise (per ora sembra affiorare soltanto l’esigenza di regole volte a ottenere dal pubblico ministero una memoria scritta).

    Altro è da dirsi per la lett. g): “introdurre la possibilità per il giudice di merito, quando deve decidere una questione di diritto sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto”. Il criterio direttivo prosegue specificando che la questione dev’essere esclusivamente di diritto (ma si poteva mai dubitare della non sottoponibilità di questioni di fatto in sede di legittimità?), nuova, non ancora affrontata dalla Corte e di particolare importanza. Inoltre, la questione deve presentare “gravi difficoltà interpretative” e inoltre essere “suscettibile di porsi in numerose controversie”. Carattere puramente interpretativo (e pregiudiziale) hanno oggi le pronunce – in materia di contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro – sul ricorso concesso contro le sentenze degli artt. 420-bis c.p.c. e 64 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ma la Corte Suprema opera sempre in virtù di un meccanismo impugnatorio, mentre qui il suo intervento ha carattere preventivo. Si ha così una sorta di rinvio pregiudiziale che pone la Cassazione nella posizione di giudice di pura interpretazione, esaltando al massimo la sua pretesa vocazione nomofilattica e ponendola su di un piano operativo simile a quello della Corte di Giustizia. Onde il giudice di merito, dovendo render tutela al soggetto che ne ha bisogno, può evitare la decisione aprendo un subprocedimento sulla novità della questione, sulla sua “verginità” in sede di cassazione, sulla gravità delle sue difficoltà interpretative e sulla sua attitudine a ripresentarsi in futuro (non casualmente ma) serialmente. Si può temere che venga così istituzionalizzata la sua deresponsabilizzazione.

    E cosa farà la Cassazione se non ravviserà la presenza dei requisiti per la sua pronuncia? Affronterà il merito della questione o ne negherà la decidibilità in quella forma?  


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