GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    Decreto legge  Ristori​, il deposito telematico degli atti penali: significative novità e sconsolanti conferme

    Decreto legge Ristori, il deposito telematico degli atti penali: significative novità e sconsolanti conferme 

    Maurizio Bozzaotre

    Sommario: 1. Il deposito telematico nel testo del decreto-legge - 2. Un primo breve commento: il deposito di atti e documenti di cui all’art. 415-bis c.p.p. - 3. (segue): il deposito di “ulteriori atti” mediante portale - 4. (segue): il deposito di atti a mezzo p.e.c. - 5. Prime (sconsolate) conclusioni: un “doppio binario” anche per i depositi telematici?

     1. Il deposito telematico nel testo del decreto-legge

    Nel testo decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” (c.d. “Decreto Ristori”), visto il perdurare (anzi, l’aggravarsi) dell’emergenza COVID-19, sono contenute, fra le altre, alcune disposizioni in tema di deposito degli atti processuali penali, anche in deroga a vigenti disposizioni. Tali previsioni sono essenzialmente contenute all’art. 24, il cui testo conviene riprodurre integralmente. A seguire un breve commento a prima lettura.

    ART. 24. (Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19)

    1. In deroga a quanto prevista dall’articolo 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall’articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento.

    2. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1.

    3. Gli uffici giudiziari, nei quali è reso possibile il deposito telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono autorizzati all’utilizzo del portale, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati.

    4. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all’art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.

    5. Ai fini dell’attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma precedente, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l’atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all’inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell’atto ricevuto con l’attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell’ufficio.

    6. Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2 l’invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge.

    Venendo ora ad un breve commento a caldo, in buona sostanza, ai fini delle modalità di deposito da parte del difensore, il testo prevede (almeno in questa prima fase) tre categorie di atti.

    2. Un primo breve commento: il deposito di atti e documenti di cui all’art. 415-bis c.p.p.

    Al primo comma si disciplina il deposito in Procura di memorie, documenti, richieste, istanze di cui all’articolo 415-bis, co. 3, c.p.p. Si prevede espressamente che tale adempimento possa avvenire esclusivamente utilizzando uno strumento denominato «portale del processo penale telematico», da individuarsi con provvedimento del DGSIA (Direttore generale servizi informativi automatizzati) del Ministero della giustizia e con le modalità ivi stabilite, anche in deroga alle vigenti modalità previste dal noto D.M. 44/2011 e successive modifiche.

    Com’è noto agli operatori del settore, sulla base delle normative approvate durante l’emergenza COVID ([1]), con provvedimento dell’11.05.2020 la DGSIA ha emanato una serie di disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, co. 3, c.p.p., curando altresì la pubblicazione di un dettagliato “Manuale Utente Portale Deposito atti Penali (PDP)”, avente lo scopo di illustrare le funzionalità di tale strumento. In breve, il PDP - raggiungibile dal Portale dei Servizi Telematici (PST) del Ministero tramite apposita “Area riservata” - consente il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze che possono essere presentati dall’indagato a seguito dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari.

    Orbene, ad una primissima lettura della disposizione in commento, rimane il dubbio se il «portale del processo penale telematico» di cui si discorre coincida con l’attuale «portale deposito atti penali» (PDP), come si diceva attivo da alcuni mesi, oppure sia un diverso ed ulteriore strumento (che chiaramente si sostituirebbe al primo) che necessiti anch’esso di essere “individuato” (sic) da parte della DGSIA.

     

    3. (segue): il deposito di “ulteriori atti” mediante portale

    Il comma 2 della norma in commento prevede poi che si possano individuare “ulteriori atti” per i quali sarà possibile il deposito con le medesime modalità del comma 1 (quindi utilizzando esclusivamente l’apposito portale di cui sopra). Tali atti (o categorie di atti) verranno individuati con decreto ministeriale, il che potrebbe forse comportare qualche dubbio di legittimità su una normazione secondaria che incida sulla efficacia di atti processuali la cui natura e formazione viene disciplinata da norme codicistiche, aventi notoriamente forza e valore di legge.

    Nell’intento di semplificare, si prevede (comma 3) che gli uffici giudiziari attrezzati al deposito telematico siano autorizzati all’utilizzo del portale, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte della DGSIA.

    E’ chiaro che se si pensa di utilizzare il già esistente “portale deposito atti penali” quest’ultimo dovrà necessariamente essere implementato e potenziato rispetto ad ipotesi di deposito che fuoriescano dal ristretto ambito di istanze, atti e documenti limitatamente collegati e conseguenti all’avviso ex art. 415-bis c.p.p.

     

    4. (segue): il deposito di atti a mezzo p.e.c.

    Di notevole importanza sembra essere la disciplina introdotta dal comma 4 della disposizione in commento. In essa infatti si prevede - fino alla scadenza del termine ex art. 1 d.l. 19/2020, conv. in legge 35/2020, ossia il 31 gennaio 2021 - una modalità di deposito a mezzo posta elettronica certificata per tutti gli atti, documenti o istanze che siano diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2. A tale scopo dovrà ovviamente essere utilizzato un indirizzo p.e.c. inserito del Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata.

    Tale deposito deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, che verranno indicati in apposito provvedimento del DGSIA da pubblicarsi sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento verranno indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.

    La norma prevede, a carico degli uffici di segreteria o cancelleria destinatari, una duplice modalità di attestazione. Dopo aver provveduto ad annotare nel registro la data di ricezione dell’atto, si dovrà prima inserire il medesimo (nel suo formato digitale) all’interno del fascicolo telematico. In secondo luogo, ai fini della tenuta del fascicolo cartaceo, si dovrà altresì provvedere al materiale inserimento nel predetto di una copia analogica dell’atto ricevuto con l’attestazione della data di ricezione della p.e.c. da parte dell’ufficio.

    Norma di chiusura e puntualizzazione del micro-sistema così definito è quella che (al sesto e ultimo comma) prevede il divieto - a pena di inefficacia - di invio tramite p.e.c. per quegli atti individuati ai sensi dei commi 1 e 2, atti che - come detto - dovranno necessariamente essere depositati a mezzo portale.

     

    5. Prime (sconsolate) conclusioni: un “doppio binario” anche per i depositi telematici?

    A questo punto, se tali disposizioni verranno confermate nei successivi passaggi legislativi, non resta che attendere i successivi decreti attuativi, auspicando che il Ministero e la Direzione servizi informatici, per quanto di rispettiva competenza, provvedano con la necessaria celerità.

    Una volta a regime, al di là dell’emergenza, sotto il profilo delle modalità di deposito potremo dunque avere due categorie di atti. Ve ne saranno alcuni, tassativamente individuati, che potranno (rectius: dovranno) essere depositati utilizzando il portale (quale che esso sia); tutti gli altri, viceversa, potranno “godere” del beneficio di essere depositati mediante l’invio di una semplice p.e.c. (sia pure nel rispetto delle specifiche tecniche all’uopo previste). Una bipartizione la cui concreta catalogazione viene affidata, come si è visto, ad un decreto ministeriale. Scelta non esente da dubbi sul piano prettamente giuridico, come accennato.

    Ad ogni modo, al netto delle perplessità di carattere formale, non può non rilevarsi come anche in subiecta materia si vada verso l’introduzione di una sorta di… “doppio binario”, a conferma di quanto ormai questa modalità sia sistematicamente - quasi ossessivamente, si direbbe! - penetrata nei riti e rituali processualpenalistici. C’è solo da augurarsi che siffatta bipartizione venga strutturata in maniera razionale e che risulti coerente con una impostazione “garantista” in base alla quale la necessità (sacrosanta) di una puntuale formalizzazione delle modalità di “comunicazione” (latamente intesa) di atti provenienti dalla parte pubblica/autorità giudiziaria verso la parte privata/difesa non necessariamente dovrebbe trovare una pedissequa riproduzione (soprattutto in termini di sanzioni) per la direzione comunicativa inversa (dalla parte privata a quella pubblica). La plurisecolare tensione tra autorità e libertà si declina anche in quelle che appaiono questioni “tecnicistiche” o di dettaglio. Laddove si annida, come sempre, il “diavolo” della compressione di diritti e garanzie ([2]).

    ([1]) Si veda in particolare quanto previsto dall’art. 83, comma 12-quater.1, del decreto-legge n. 18/2020, conv. con modifiche dalla legge n. 27/2020, successivamente modificato.

    ([2]) Sulle insidie della telematica rispetto ai principi del giusto processo, rimando alle considerazioni svolte in Il processo penale telematico dal punto di vista della difesa, in questa Rivista https://www.giustiziainsieme.it/it/organizzazione-della-giustizia/607-il-processo-penale-telematico-dal-punto-di-vista-della-difesa.

     

    User Rating: 5 / 5

    Please publish modules in offcanvas position.

    × Progressive Web App | Add to Homescreen

    To install this Web App in your iPhone/iPad press icon. Progressive Web App | Share Button And then Add to Home Screen.

    × Install Web App
    Mobile Phone
    Offline - No Internet Connection

    We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.