I colloqui intimi dei detenuti: dubbi di costituzionalità dell’art. 18 Ord. Pen.
Il magistrato di sorveglianza di Spoleto, con l’ordinanza emessa in data 14.12.2022, che si pubblica, dovendo decidere in ordine al reclamo di un detenuto che lamentava di non poter svolgere nell’intimità colloqui con la compagna, presso l’istituto penitenziario ove è ubicato, ha sollevato questione di costituzionalità dell’art. 18 della legge penitenziaria, rispetto ad una pluralità di parametri, nella parte in cui non prevede la possibilità per un detenuto, per il quale non si rappresentino ostative ragioni di sicurezza particolari, di svolgere colloqui intimi, anche di tipo sessuale, con la partner, senza il controllo a vista della polizia penitenziaria. Ormai oltre dieci anni fa, la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi su una questione, soltanto in parte sovrapponibile a quella odierna, e dichiarata allora inammissibile, aveva affermato che il tema dell’affettività, anche di tipo sessuale, delle persone detenute costituiva “una esigenza reale e fortemente avvertita” della quale il legislatore avrebbe dovuto farsi carico, ma da allora, nonostante diversi disegni di legge e un quadro sovranazionale in cui 31 paesi del Consiglio d’Europa già consentono tali momenti di intimità, nessuna modifica è intervenuta. Anche da qui muove l’ordinanza, che da un lato considera già oggi rinvenibili nel sistema penitenziario strumenti idonei a superare la lacuna dell’art. 18, e dall’altro ricorda la giurisprudenza della Corte Costituzionale che, negli ultimi anni, ha in più occasioni esibito profili di incostituzionalità di disposizioni normative, poi concedendo termine al legislatore per concretizzare le modifiche a maggior tasso di discrezionalità.