La legge 23 settembre 2025, n.132, costituisce la nuova disciplina organica nazionale in materia di intelligenza artificiale. Il provvedimento legislativo composto da 6 capi e 28 disposizioni, interviene in diversi settori tra cui: sicurezza, difesa nazionale, sanità e diritto d’autore. L’intervento legislativo ha poi avuto inevitabili riflessi sul diritto penale; il presente contribuito intende pertanto delineare le modifiche apportate in ambito penalistico sia alla disciplina codicistica che extra-codicistica.
Law No. 132 of 23 September 2025 establishes the new comprehensive national framework on artificial intelligence. The legislative measure, consisting of 6 chapters and 28 provisions, addresses several sectors, including security, national defence, healthcare, and copyright law. The legislative intervention has also had inevitable repercussions on criminal law; this contribution therefore aims to outline the amendments introduced in the field of criminal law to both codified and non-codified regulations.
Sommario: 1. Introduzione - 2. Le nuove circostanze aggravanti - 3. Il nuovo delitto di cui all’art. 612-quater c.p. - 4. Le ulteriori modifiche - 5. Conclusioni
1. Introduzione
La legge 23 settembre 2025, n.132[1], in vigore dal 10 ottobre ed avente ad oggetto «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale» si inserisce nel più ampio quadro normativo europeo, rappresentato dal Regolamento (UE) 2024/1689 (c.d. “AI Act”). Il capo V della sopramenzionata legge, rubricato «Disposizioni penali» e costituito dall’unica disposizione normativa di cui all’art. 26 recante «Modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali»ha rimodellato diversi aspetti del diritto penale sostanziale, incidendo in particolare sulla configurazione delle condotte penalmente rilevanti poste in essere mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale[2]. Le modifiche hanno riguardato: l’introduzione di nuove circostanze aggravanti, sia esse comuni che speciali; la creazione di una nuova fattispecie incriminatrice per contrastare nuovi fenomeni di devianza sociale e la modifica di reati già esistenti previsti da leggi speciali in materia di diritto d’autore e intermediazione finanziaria.
2. Le nuove circostanze aggravanti
Tra le circostanze aggravanti comuni di cui all’art. 61 c.p. figura ora la numero 11-undecies[3], che prevede l’aumento di pena per chi abbia commesso il fatto mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando questi abbiano costituito un mezzo insidioso, ostacolato la pubblica o privata difesa o aggravato le conseguenze del reato.
La previsione si innesta in un contesto normativo caratterizzato da aggravanti in parte sovrapponibili. Si pensi, ad esempio, all’aggravante della minorata difesa di cui all’art. 61 numero 5 c.p.[4], che già prevede un aumento di pena per chi approfitta di circostanze di tempo, luogo o persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, o all’art. 61 numero 8 c.p.[5], che incrimina l’aggravamento anche nella forma tentata delle conseguenze del reato. Sebbene la nuova aggravante comune appaia in parte “ridondante”, il legislatore ha voluto esplicitamente sottolineare la pericolosità dei sistemi di intelligenza artificiale come strumenti sui generis di offesa.
Inoltre, è stata introdotta un’aggravante speciale per il delitto di attentato contro i diritti politici del cittadino ex art. 294 c.p., secondo comma, che prevede la reclusione da due a sei anni qualora la condotta incriminata nel primo comma[6] , sia posta in essere mediante sistemi di intelligenza artificiale. Tale modifica comporta un significativo inasprimento rispetto alla pena prevista per l’“ipotesi delittuosa base” di cui al comma 1 - punita invece con la reclusione da uno a cinque anni - confermando la volontà del legislatore di rafforzare la tutela di beni giuridici particolarmente sensibili ai rischi connessi alle tecnologie emergenti.
3. Il nuovo delitto di cui all’art. 612-quater c.p.
La novità di maggiore rilievo è rappresentata dall’introduzione del nuovo delitto di cui all’art. 612-quater c.p., rubricato «Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale». La collocazione della disposizione all’interno del Titolo XII del Libro II del codice penale, dedicato ai delitti contro la persona, e più precisamente nella Sezione III, relativa ai delitti contro la libertà morale, consente di individuare il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice nella dignità e nell’autodeterminazione dell’individuo[7].
Si tratta di un reato comune di evento a condotta vincolata. Infatti, il primo comma[8] richiede anzitutto il verificarsi di un danno ingiusto e punisce le condotte – realizzate mediante sistemi di intelligenza artificiale – consistenti nella pubblicazione, diffusione o cessione. L’oggetto materiale della condotta è costituito da immagini, video o voci falsificati o alterati. Il presupposto oggettivo affinché si possa configurare il delitto è rappresentato dalla mancanza del consenso del soggetto passivo. Inoltre, si richiede una «idoneità» del sistema di intelligenza artificiale, che deve essere tale da indurre in inganno sulla genuinità dei contenuti elaborati. L’elemento soggettivo richiesto dalla norma risulta esser il dolo generico, non essendo previsto uno specifico fine ulteriore.
Il delitto è ordinariamente procedibile a querela della persona offesa, come stabilito dal secondo comma. Mentre invece, il terzo ed ultimo comma prevede la procedibilità d’ufficio in via eccezionale ogniqualvolta: la persona offesa sia una pubblica autorità e il fatto sia commesso a causa delle funzioni esercitate; la vittima sia incapace di intendere e di volere per età o infermità; il fatto sia connesso con altro reato perseguibile d’ufficio.
4. Le ulteriori modifiche
Tra le ulteriori novità, due in particolare hanno riguardato la modifica di disposizioni contenute in leggi speciali. La prima, relativa al diritto d’autore, è intervenuta sull’elemento costitutivo del reato, ampliando le condotte penalmente rilevanti; la seconda, in materia di intermediazione finanziaria, ha invece inciso su un elemento accessorio del reato, introducendo una circostanza aggravante speciale.
Per quanto attiene al diritto d’autore, è stato introdotto all’art. 171, comma 1, la lettera a-ter[9], L. n. 633/1941 che estende la rilevanza penale anche alle condotte - poste in essere tramite sistemi di intelligenza artificiale – riproduttive o estrattive di testi o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche dati, in violazione degli artt. 70 ter e quater della medesima legge.
Mentre invece in materia di intermediazione finanziaria, è stata introdotta un’aggravante speciale al reato di manipolazione del mercato, c.d. aggiotaggio finanziario[10], ex art. 185 D.lgs. 58/1998, che ora prevede la reclusione da due a sette anni e la multa da venticinque mila a sei milioni di euro se la condotta delineata nel primo periodo della disposizione[11] è commessa mediante sistemi di intelligenza artificiale.
In coerenza con tale modifica, anche il reato di aggiotaggio societario e bancario[12] , ex art. 2637 c.c. è stato integrato, prevedendo l’inasprimento della pena – da due a sette anni di reclusione – se i fatti di cui al primo periodo[13] sono commessi tramite sistemi di intelligenza artificiale. Ancora una volta assistiamo ad una netta diversificazione sul piano sanzionatorio tra l’ipotesi aggravata dall’uso di sistemi di intelligenza artificiale e l’“ipotesi delittuosa semplice” per cui è invece prevista la reclusione da uno a cinque anni.
5. Conclusioni
La nuova Legge n.132/2025 rappresenta un intervento organico e sistematico volto ad aggiornare il diritto penale rispetto alle sfide poste dall’intelligenza artificiale. Le innovazioni introdotte si muovono lungo due direttrici principali: da un lato, l’esplicita qualificazione dell’intelligenza artificiale come possibile mezzo aggravante della condotta criminosa; dall’altro, la creazione di una nuova fattispecie incriminatrice idonea a colmare il vuoto di tutela rispetto a fenomeni emergenti, come la diffusione di contenuti manipolati, c.d. “deepfake”[14].
Tuttavia, l’introduzione di aggravanti parzialmente sovrapponibili a disposizioni già vigenti rischia di generare incertezze interpretative e conseguentemente applicative, ponendo il problema della loro effettiva utilità sistematica. Inoltre, la scelta di inasprire significativamente le pene per le condotte realizzate tramite sistemi di intelligenza artificiale riflette una logica prevalentemente repressiva, che potrebbe non essere sufficiente a fronteggiare la complessità tecnologica e sociale del fenomeno.
In un’ottica futura, sarà necessario osservare l’evoluzione della prassi giurisprudenziale e verificare se tali disposizioni saranno in grado di garantire effettivamente un equilibrio tra esigenze di tutela e proporzionalità della risposta penale.
[1] Il testo integrale della Legge 23 settembre 2025, n.132, è disponibile in www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/09/25/25G00143/sg
[2] L’art.2 della Legge n. 132/2025 fornendo la definizione giuridica di sistema di intelligenza artificiale, prevede che esso sia identificato con: «il sistema definito dall’articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689». Si dimostra così l’intenzione del legislatore italiano di coordinare la disciplina giuridica nazionale dell’intelligenza artificiale con la regolamentazione normativa europea.
[3] Più propriamente l’art.61 c.p. n.11-undecies prevede un aumento di pena per: «l’aver commesso il fatto mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato».
[4] Seppur non strettamente correlato all’utilizzo di determinati strumenti per la realizzazione del delitto, l’art.61 c.p., n.5 prevede già un aumento di pena per: «l’aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa».
[5] Di scarsa applicazione giurisprudenziale l’art.61 c.p. n.8 dispone un aumento di pena per: «l’aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso».
[6] L’art.294 c.p., comma 1, punisce con la reclusione da uno a cinque anni: «chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l’esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà».
[7] Emblematica in tal senso, la scelta del legislatore di collocare la nuova fattispecie di cui all’art.612-quater c.p. subito dopo il delitto ex art.612-ter c.p., quest’ultimo rubricato «Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti».
[8] Il comma 1 del nuovo art.612-quater punisce con la reclusione da uno cinque anni: «chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video, o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità».
[9] Che ora punisce chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: «riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale».
[10] Per tale si intende il reato finanziario - punito più severamente rispetto all’analoga fattispecie societaria e bancaria ex art.2637 c.c. - volto ad influire sul corretto processo di formazione dei prezzi degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione, ossia quotati in mercati regolamentati.
[11] Il primo periodo dell’art.185, D.lgs. 58/1998, punisce con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni: «chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari».
[12] Per tale si intende la fattispecie di reato finalizzata ad influire sul corretto processo di formazione dei prezzi degli strumenti finanziari non quotati, ovvero per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.
[13] Il primo periodo dell’art.2637 c.c., punisce con la reclusione da uno a cinque anni: «chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari».
[14] Fenomeno in crescente aumento volto a falsificare ed alterare contenuti generati tramite sistemi di intelligenza artificiale.
Foto via Wikimedia Commons.
