GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    Ruolo del giudice, soggetti vulnerabili e soft skills

    Ruolo del giudice, soggetti vulnerabili e soft skills*

    di Rita Russo

     Sommario. 1. Utilità delle competenze trasversali . 2.- Soggetti vulnerabili e processo civile. 3.- Conclusioni.

      1.- Utilità delle competenze trasversali

    Le soft skills, dette anche competenze trasversali, sono abilità personali diverse dalle competenze tecnico scientifiche (hard skills) e che variano da individuo a individuo: tra queste, le capacità comunicative, gestionali, di risoluzione dei problemi, di adattamento, etiche.

    Queste competenze sono dette anche life skills o interpersonal skills e sono tratti del comportamento, che definiscono la personale capacità di essere – ad esempio- un leader, un listener, un mediatore di conflitti[1].

     Valorizzate specialmente nella cultura aziendalistica e utilizzate come criteri di selezione del personale, perché consentono di essere più efficienti ed efficaci nel raggiungimento degli obiettivi, non sono del tutto sconosciute nell’ambito dell’ordinamento giudiziario.

    Sebbene non siano richieste per l’accesso in magistratura, giocano un ruolo più o meno importante, secondo i casi, per la progressione in carriera: nei pareri che i capi degli uffici e i consigli giudiziari rendono sui magistrati vi è sempre un riferimento, più o meno articolato, alla capacità del soggetto di organizzarsi e di rispettare gli impegni prefissati, al senso del dovere, alla disponibilità ad adattarsi alle esigenze dell’ufficio, alla capacità di interloquire correttamente con i colleghi, con il foro e con il personale amministrativo. Nelle procedure di nomina e conferma dei dirigenti, inoltre, si valorizzano le capacità organizzative e gestionali; anzi, sono previsti corsi di formazione obbligatori per aspiranti dirigenti, ove però una larga parte della offerta formativa si concentra sulle hard skills (ad esempio come elaborare correttamente un programma di gestione).

     In verità, sembra che la magistratura non abbia ancora deciso se le soft skills (e quali) costituiscono competenze professionali su cui è doveroso che ogni magistrato -e non solo chi aspira ad incarichi dirigenziali- concentri la sua attenzione, oppure una dote in più, di cui taluni magistrati sono maggiormente provvisti ed altri meno, per ragioni insondabili ed insondate.

     Ciononostante, può essere utile avviare una riflessione su queste competenze e chiedersi se esse possono essere impiegate in maniera strutturata nell’ordinario esercizio della giurisdizione e in quali aree della giurisdizione possono essere maggiormente utili.

     Questa riflessione non può avviarsi senza muovere da una definizione, sia pure correndo il rischio di assumere a base del ragionamento definizioni non unanimemente condivise, non universalmente valide e non necessariamente esaustive. Un punto di partenza, ai fini che possono interessare un magistrato, potrebbe essere la definizione di cui sopra si è detto: le soft skills come capacità del soggetto di essere leader, listener, negotiator, ovvero conflict mediator.

     Abbastanza ovvia appare l’utilità di avere dirigenti degli uffici capaci di essere leader, e cioè di avere quel carisma e quella credibility che induce gli altri a fidarsi; si potrebbe però dire che questa capacità dovrebbe armonizzarsi anche con altre, e cioè con la capacità di ascoltare e –di conseguenza- e di mediare i conflitti[2].

     La capacità di essere un buon listener è però utile anche al singolo giudice o pubblico ministero, specialmente nella giurisdizione di primo grado, dove la corretta attenzione a ciò che comunicano le parti, gli avvocati, gli ausiliari e la conseguente adeguata selezione delle informazioni utili, è essenziale al fine di trasformare la magmatica realtà dei fatti in un buon processo e di giungere ad un giudizio equo.

    In particolare, le competenze trasversali possono – e forse devono- essere utilizzate quando il processo riguarda i soggetti vulnerabili.

    L’attività di interlocuzione del giudice e del P.M. con i soggetti vulnerabili ha conquistato negli ultimi anni sempre maggiore spazio nel processo, di pari passo con la sempre maggiore attenzione che la legislazione nazionale ed europea e le Convenzioni internazionali riservano a queste persone e alle loro specifiche esigenze[3].

     Per i soggetti vulnerabili si deve assicurare non solo la tutela di merito, cioè rendere correttamente il provvedimento che attui i loro diritti, ma anche la tutela procedimentale: ciò vuol dire assicurare la loro partecipazione al processo rispettandone la condizione di vulnerabilità, in modo da evitare che detta partecipazione, anziché il momento in cui si esercita un diritto, divenga per il soggetto fonte di trauma e di danno.

    Per questa ragione il magistrato ha necessità di acquisire delle competenze che gli consentano di interloquire con il soggetto vulnerabile in maniera da ridurre al minimo il disagio della partecipazione al processo; al tempo stesso sono necessarie le competenze che consentano di percepire correttamente le informazioni, istanze ed esigenze che il soggetto debole, a causa della propria condizione, talora stenta ad esprimere correttamente.

    Con il soggetto vulnerabile, infatti, spesso si pone il problema della sua credibilità o attendibilità, ovvero ancora della sua idoneità ad esprimere una volontà libera e consapevole e giudizi critici fondati su una adeguata analisi dei fatti. Rispetto alla tipica interlocuzione del giudice con le parti e i testimoni, ragionata sullo schema dell’interrogatorio per capitoli, o comunque su circostanze predefinite, la interlocuzione con il soggetto debole richiede tempi più lunghi, capacità di ascoltare e di indirizzare le domande non solo al fine di ricostruire il fatto (come si fa con i testimoni) ma anche il contesto di vita in cui i fatti sono avvenuti.

    Senza pretesa di completezza possiamo individuare quattro gruppi di soggetti vulnerabili con i quali, sia in sede civile che in sede penale, il magistrato può trovarsi ad interloquire: i minorenni; i soggetti in tutto o in parte privi della capacità di agire; le vittime di violenza domestica o di genere; gli immigrati non regolari e i richiedenti asilo.

    L’attività di interlocuzione è poi ancora più complessa per il giudice civile: l’obiettivo del pubblico ministero e del giudice penale, quando si trova di fronte ad una vittima vulnerabile, e pur nella necessità di evitare la c.d. vittimizzazione secondaria, è quello di giungere alla punizione del colpevole, mentre il giudice civile deve non solo ridurre il disagio della partecipazione al processo per il soggetto debole, ma anche riconoscere ed attribuire (o negare) un bene della vita richiesto, e quindi deve fare sì che in quel processo egli riesca adeguatamente a rappresentare le proprie istanze ed esigenze e -in ultima analisi- riesca ad ottenere la tutela appropriata alla sue condizioni.

     2.- Soggetti vulnerabili e processo civile.

    Un soggetto vulnerabile che il processo civile conosce da tempo relativamente breve è il minorenne. Prima infatti della legge sull’affidamento condiviso (l.n.54/2006) si evitava accuratamente di coinvolgerlo nelle controversie che riguardavano i suoi genitori. Molto raramente i bambini e gli adolescenti entravano nelle aule di udienza, al più il giudice disponeva che il minore fosse esaminato, in talune circostanze, da uno psicologo o un neuropsichiatra infantile in veste di consulente tecnico. La legge sull’affidamento condiviso segna invece l’inizio di una rivoluzione copernicana, perché introduce l’ascolto del minore come adempimento doveroso e diretto da parte del giudice.[4] Nonostante qualche inziale perplessità è infatti questa l’interpretazione che prevale e la giurisprudenza italiana, in accordo con la dottrina più avveduta, individua la ratio della norma sull’ ascolto nel perseguimento delle finalità volute dalle Convenzioni di New York sui diritti del fanciullo e di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei minori, vale a dire di consentire al minore l’esercizio dei suoi diritti all’interno di un procedimento che lo concerne, senza tuttavia sottovalutare il valore cognitivo della audizione[5].

    A distanza di sette anni dalla legge sull’affidamento condiviso, il D.lgs. n. 154/2013 (riforma della filiazione), recependo molte delle indicazioni già emerse nella prassi giudiziale, introduce nell'ordinamento l'art. 336 bis c.c., ove sono contenute indicazioni utili per eseguire un ascolto del minore rispettoso dei suoi diritti e della sua serenità. Si dispone ad esempio che l’ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari; che i genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all’ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell’inizio dell’adempimento. Inoltre con l’introduzione nel codice civile dell’art. 315 bis (ad opera della legge n. 219/2012) l’ascolto è definitivamente consacrato quale diritto fondamentale del minore, da esercitare in primo luogo in famiglia e, comunque, in ogni procedura che lo riguarda.

    Ciò che dal minore si deve raccogliere, nel corso dell’audizione, non è (soltanto) il racconto di fatti, ma anche e principalmente le sue opinioni ed esigenze, in quanto siano effettivamente sue e cioè frutto di una elaborazione personale; ciò non significa tuttavia che il giudice diventi un mero recettore della volontà del minore cui deve poi uniformare il provvedimento. E’ quindi importante avere tempo, informare il minore dei suoi diritti e non interrogare con domande troppo esplicite o stringenti, ma ricostruire il suo contesto di vita; se il caso farsi assistere da un ausiliario esperto di infanzia e adolescenza ex art. 68 c.p.c., il che consente, oltre che di eseguire un buon ascolto, anche di apprendere per via esperienziale un modus operandi adeguato. La giurisprudenza ha spesso avuto modo di evidenziare l’importanza del rapporto tra informazione ed opinione poiché non ogni opinione e segnatamente quelle velleitarie o che derivano da una rappresentazione dei fatti distorta dagli adulti, meritano considerazione; ma se correttamente informato, il minore può esprimere delle opinioni libere, scevre cioè dal condizionamento che gli adulti autorevoli (genitori, nonni) possono operare sulla sua psiche[6]. Per ottenere questi risultati il giudice deve necessariamente attrezzarsi per poter eseguire l’ascolto del minore in modo rispettoso ma anche utile, e la giustizia deve adattare le sue procedure per divenire child friendly, come suggeriscono le linee guida del Consiglio di Europa[7].

    Non molto diverso è il caso in cui il giudice si trovi di fronte la persona incapace di provvedere ai propri interessi perché totalmente o parzialmente incapace di intendere e di volere o per altra condizione di fragilità psicofisica. La persona non compos sui è un soggetto processuale noto da sempre al nostro sistema, ma il cui esame, prima della emanazione della legge n. 6/2004 che introduce la misura di protezione dell’amministrazione di sostegno, avveniva essenzialmente in una ottica valutativa. Il giudice doveva verificare se il soggetto era totalmente incapace o solo parzialmente incapace e da ciò discendeva l’applicazione di misure rigide, quali l’interdizione o l’inabilitazione, con una disciplina legale predeterminata. Scarsa o nulla importanza in quest’ottica si attribuiva all’ascolto attivo, inteso come momento per capire i bisogni e le aspirazioni del soggetto e, soprattutto, per consentirgli di esercitare, nei limiti del possibile, i suoi diritti. Ciò non era necessario perché –una volta verificato che il soggetto non era capace- se ne decretava la morte civile e si conferivano i poteri di rappresentanza al tutore.

    La prospettiva si è capovolta con l’introduzione dell’ordinamento dell’amministrazione di sostegno che è un “vestito su misura” ed è la misura principale di protezione, avendo ormai l’interdizione solo carattere residuale.[8] E’ il giudice che decide se, come e in che misura estendere al beneficiario le incapacità proprie del regime di interdizione o di inabilitazione, e quindi deve capire quali sono i suoi punti di forza e i suoi punti di debolezza, cosa è capace di fare da solo e per cosa invece è necessaria l’assistenza o la rappresentanza. Inoltre la volontà del soggetto incapace rileva nelle scelte dei trattamenti terapeutici e sanitari, anche quando all’amministratore o al tutore si attribuisce il potere di rappresentanza in questa materia; queste scelte si fanno tenendo conto della volontà del soggetto e se possibile rispettandola. Così la legge n. 219/2017 (DAT) dispone che il consenso informato ai trattamenti sanitari è prestato: dal genitore o dal tutore sentito il minore o l’interdetto; “anche” dall’amministratore se investito delle funzioni di assistenza necessaria in materia; solo dall’amministratore sentito il beneficiario se investito della rappresentanza esclusiva in materia[9].

    Pertanto, non diversamente da quanto avviene con il minore, anche con il soggetto non compos il giudice deve porsi in posizione di ascolto e non eseguire un interrogatorio tradizionale, fondato su capitolati preconfezionati.

     Vi è poi un altro protagonista processuale alla cui condizione si deve riservare una speciale attenzione e cioè la vittima di violenza domestica o di genere, la cui tutela non si non si realizza solo nel processo penale, ma anche nel processo civile. Di questo l’ordinamento italiano ha preso piena consapevolezza con la sentenza CEDU del 2 marzo 2017 (Talpis vs. Italia), che ha condannato lo Stato italiano per violazione degli art. 2 (diritto alla vita) 3 (divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti) della Convenzione EDU, nonché dell'art. 14 (trattamenti discriminatori). Da questa sentenza emerge che la tutela penale, sia pure attivata, non ha avuto effetto dissuasivo; la Corte EDU osserva che la tutela per essere effettiva deve prevenire il comportamento lesivo. Da ciò consegue che la tutela penale deve essere integrata con altre forme di tutela, opportunamente potenziate e rese anch'esse più efficienti, al fine di intervenire prima che il delitto sia consumato ed evitare la c.d. escalation della violenza. Tocca dunque al giudice civile prestare una speciale attenzione a questi casi e ogniqualvolta esamina una persona che deduce di essere vittima di violenza domestica, sia in un procedimento ex art. 342 bis c.c. che in procedimento di separazione, divorzio, affidamento di figli minori, deve essere capace di valutare sia il rischio di escalation che l’attendibilità del soggetto; nel processo civile la parte, contrariamente a quanto avviene nel processo penale, non acquista la qualità di testimone, ma ciononostante è sul racconto della persona offesa che ruota l’istruttoria e su quel racconto vanno cercati i riscontri.

    Anche in questo caso la capacità del giudice si misura sulla capacità di ascolto, di valutazione e nel saper ricostruire non solo i fatti ma anche i contesti[10]. Ad esempio, è importante ottenere informazioni oltre che sul fatto materiale (la violenza agita) anche sui fattori di rischio (alcolismo, tossicodipendenza, licenziamento dal lavoro etc.). Il giudice deve quindi porsi in un’ottica di ascolto della parte, rispettandone anche le difficoltà nella narrazione, le incertezze, i tempi lunghi, elementi che data la qualità di soggetto vulnerabile non sono necessariamente indici di reticenza o inattendibilità.

    Infine, deve farsi cenno ad un altro gruppo di soggetti vulnerabili, protagonisti di un fenomeno esploso statisticamente negli ultimi anni, quello dei flussi migratori, composti da aventi diritto all’asilo e migranti economici e tra i quali è spesso difficile distinguere, posto che la maggior parte di loro presenta comunque domanda di protezione internazionale.

    Il richiedente la protezione internazionale è un soggetto vulnerabile, non di rado vittima di violenze e sfruttamento economico, che spesso rende il suo racconto in condizioni in cui è ancora provato dal trauma del viaggio.

     È vero che non è il magistrato il primo ad ascoltare il richiedente asilo, perché l’intervista è eseguita dai componenti della Commissione territoriale, organo decisorio amministrativo, tuttavia il giudice deve essere in grado di valutare se essa sia stata eseguita correttamente o meno -ed in tal caso reiterala- e soprattutto cosa realmente emerge da questa intervista[11]. Qui vi è una difficoltà in più e cioè che il soggetto si esprime non solo in lingua straniera, spesso in dialetti locali, e per questo bisogna fare molta attenzione alla professionalità degli interpreti, ma secondo parametri culturali e modelli sociali difformi dai nostri[12].

    Il richiedente la protezione, inoltre, è in una posizione peculiare perché ha l’onere di specifica allegazione dei fatti per i quali essa si richiede, e il racconto, se circostanziato e credibile può essere considerato prova dei fatti dedotti, se compatibile con le informazioni sui paesi di origine (COI) [13]. In questa materia i principi che regolano l'onere della prova devono infatti essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il D.lgs. n. 251/2007. L'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, sussistendo un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione. In questo dovere di cooperazione rientra anche il dovere di porre attenzione alla vulnerabilità del richiedete asilo, quando lo si ascolta, e consentirgli di circostanziare il racconto perché è su questo che si fonda il giudizio di credibilità e quindi, in ultima analisi, l’accoglimento o il rigetto della domanda[14]. Ciò vuol dire che se il modus operandi del giudice è quello – magari divenuto un riflesso automatico dopo anni di interrogatori dei testimoni- di interrompere il narrante quando riferisce circostanze irrilevanti –o presunte tali – o esprime valutazioni, sarà stata preclusa al richiedente la possibilità di offrire la prova a sostegno della sua richiesta e cioè un racconto cui i dettagli, le valutazioni espresse, e talora persino le emozioni narrate, conferiscono attendibilità.

    Il migrante, peraltro, non sempre è in condizione di esprimere una volontà libera, informata e consapevole: la sua volontà può essere viziata da ignoranza, da stati transitori di incapacità, spesso legati al trauma del viaggio, dalle altrui minacce o pressioni. Si pensi alle donne vittime di tratta, che sono molto restie a rivelare di essere state trattate per paura di ritorsioni -anche sulla famiglia rimasta in patria- o per superstiziosa soggezione a riti magici e che ignorano che esistono percorsi di speciale tutela per la loro situazione[15]. In questi casi è particolarmente importante prestare attenzione agli indicatori di una situazione di speciale vulnerabilità, ma anche dare tempo, per elaborare la decisione di svincolarsi dai trafficanti.

     3.- Conclusioni

    L’interlocuzione con i soggetti vulnerabili richiede al giudice di uscire dalla rigidità degli schemi del processo civile tradizionale, che vuole il giudice terzo non solo imparziale, requisito questo irrinunciabile, ma anche immobile, che analizza criticamente solo ciò che le parti gli mettono sul tappeto. Questa regola può essere valida – e non in termini assoluti – per i diritti disponibili, ma è di scarsa utilità nel settore della tutela dei diritti umani e in particolare della tutela dei soggetti vulnerabili, dove è richiesto un ruolo più attivo. Ciò non significa dismettere il ruolo del giudice o peggio non fare percepire al soggetto vulnerabile che la persona con cui interloquisce è il giudice, perché ciò costituirebbe un’inaccettabile mistificazione, ma aprirsi alla comprensione piena – cui poi deve seguire la valutazione critica – delle istanze, delle ragioni e delle fragilità del soggetto vulnerabile, per offrire la risposta di giustizia più adeguata.

    La buona interlocuzione con i soggetti vulnerabili è una esperienza impegnativa, ma dovuta, e che ci insegna a ripensare il ruolo del giudice come soggetto che deve essere dotato non solo di competenze giuridiche, ma anche di altre competenze, prima fra tutte la capacità di essere un buon ascoltatore. Queste capacità, una volta apprese, possono essere utilmente impiegate anche in altri settori: non sfugge, ad esempio, come la capacità di ascoltare e di negoziare può rivelarsi utile nel processo civile ordinario, per favorire la conciliazione delle parti, con il conseguente effetto deflativo sui ruoli.

    Se così è, i programmi di formazione dei magistrati dovrebbero concentrarsi anche sullo sviluppo delle predette competenze, pur se si tratta di abilità che difficilmente possono essere apprese con l’insegnamento tradizionale: questo tipo di apprendimento è infatti essenzialmente esperienziale. Inoltre, trattandosi di attitudini del soggetto che possono essere sviluppate così come mortificate, molto dipende dalla storia di ciascuno, dalla personalità e dagli studi compiuti prima dell’accesso alla attività lavorativa. Qui forse si dovrebbe aprire un capitolo sulle modalità di accesso in magistratura, perché il concorso pubblico è una modalità di selezione che richiede solo hard skills e ciò orienta i giovani a scelte formative e didattiche che trascurano completamente le soft skills, per poi accedere alla magistratura sprovvisti di queste ultime o comunque inconsapevoli della loro importanza.

     E’ difficile pensare ad una modifica della prova d’esame che valorizzi le competenze trasversali, tranne forse che per la prova orale, dove, almeno in parte, queste abilità possono valutarsi; ma non è impossibile immaginare dei correttivi nei percorsi formativi dei laureati in giurisprudenza. Uno di questi correttivi è ad esempio il tirocinio formativo ex art. 73 del DL 69/2013 (convertito in legge n. 98/2013), percorso che consente di completare la formazione teorica con quella pratica, tramite un apprendimento esperienziale che trametta non solo il sapere, ma anche il saper fare.

    Si tratta di aprirsi ad un modo nuovo e diverso di vedere il ruolo del giudice, che si costruisce anche attraverso la varietà delle esperienze.

     *Lo scritto è fondato sul testo, riveduto e integrato, dell’intervento tenuto alla Suola Superiore della Magistratura – Scandicci, nella settimana di formazione dei MOT, 29 giugno 2019.

     [1]BALARAM BORA, The essence of soft skills, in International Journal of Innovative Research and Practices Vol.3, 2015, così si esprime: Soft skills are non-technical, intangible, personality specific skills which determines an individual's strength as a leader, listener and negotiator, or as a conflict mediator. Soft skills are the traits and abilities of attitude and behaviour rather than of knowledge or technical aptitude” Si veda anche la definizione del dizionario Collins: interpersonal skills, such as the ability to communicate well with other people and to work in team.

     [2] Good leaders tend to be extremely good listeners, able to listen actively and elicit information by good questioning, BORA The essence , cit.

    [3] Solo per citare alcune delle principali Convenzioni a tutela dei soggetti vulnerabili: la Convenzione di New York del 20.11.1989 sui diritti del fanciullo, ratificata con legge del 27.5.1991 n. 176; La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13.12.2006 ratificata in Italia con legge del 3.3.2009 n. 18; La Convenzione di Istanbul, sulla prevenzione della violenza domestica dell’11.5.2011 ratificata in Italia con legge del 27.6.2013 n. 77; Convenzione di Strasburgo del 25.1.1996, sull’esercizio dei diritti dei minori, ratificata in Italia con legge del 20.3. 2003, n. 77

    [4]LOVATI, Affidamento condiviso dei figli: luci ed ombre della nuova legge, in Riv. Crit. Dir. Priv 2006 165 ss; TOMMASEO, Rappresentanza e difesa del minore nel processo civile, in Fam. e dir. 4, 2007 412.

    [5] Cass., sez. un., 21.10.2009, n. 22238; Cass. civ. sez. I 07.5. 2019, n. 12018 

     [6]Cfr. Cass. civ. 27.7.2007 n. 16753; Cass. civ. sez. I 15.2. 2008 n. 3798 Cass. civ. Sez. I , 15.05.2013, n. 11687 

    [7] Linee guida per una giustizia adatta ai bambini, (child-friendly) adottate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 17 novembre 2010; in www.coe.int/en/web/children/ita

    [8] “vestito su misura” è l’ormai nota definizione data da CENDON, 2006, in www.personaedanno.it

    [9] Sul punto si veda anche CONTI, Scelte di vita o di morte: Il giudice è garante della dignità umana?, 2019, 109 e ss. L’A. sottolinea come in questi casi viene in rilevo la capacità del giudice di essere “guardiano” degli interessi dei soggetti deboli.

    [10] E’ questa la tecnica usata nel formulario Spousal Assault Risk Assessment Guide (S.A.R.A.). Sebbene non sia un formulario scientificamente validato, è molto usato nelle questure, e serve a ricostruire il contesto in cui è agita la violenza, anche con riferimento alla storia personale dell’individuo.

    [11] Cass. civ. 5.7.2018 n. 17717; CGUE 26.7. 2017 nella causa C- 348/16.

    [12] Per un approfondimento BREGGIA L’audizione del richiedente asilo dinanzi al giudice: la lingua del diritto oltre i criteri di sintesi e chiarezza, in Questione Giustizia n. 2/2018, www.questionegiustizia.it

    [13] Cass. civ. 11.11.2019 n. 29056

    [14] Si veda Cass. sez. un 17.11.2008 n. 27310; Cass. 14.11.2017 n. 26921.

    [15] Report EASO ottobre 2015, Country of Origin Information. Nigeria, sex trafficking of women

    User Rating: 5 / 5

    Please publish modules in offcanvas position.

    × Progressive Web App | Add to Homescreen

    To install this Web App in your iPhone/iPad press icon. Progressive Web App | Share Button And then Add to Home Screen.

    × Install Web App
    Mobile Phone
    Offline - No Internet Connection

    We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.