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Dalla “Sapienza” alla “Giustizia”. Esperienza di un “merito insigne”, ex art. 106 comma 3 della Costituzione.

            Dalla “Sapienza” alla “Giustizia”. Esperienza di un “merito insigne”, ex art. 106 comma 3 della Costituzione.

                                                                        Maria Enza La Torre

Sommario: 1. La nomina di consigliere di cassazione per “meriti insigni”: un percorso accidentato. 2. Le “altre professionalità”: quale apporto alla funzione di legittimità? Radici antiche e visione comparatistica. 3. La mia esperienza. Diversità di ruoli, convergenza verso comuni interessi.

 

1. La nomina di consigliere di cassazione “per meriti insigni”: un percorso accidentato.

L’art. 106, terzo comma, della Costituzione, prevede la chiamata all’ufficio di consigliere di cassazione, per “meriti insigni”, di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con quindici anni di esercizio e iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori: quindi la possibilità dell’accesso  al ruolo di consigliere di cassazione – di norma magistrato “per concorso” – anche alle altre categorie di giuristi.

Questa modalità di ingresso nella magistratura non è da tutti conosciuta;  anzi, come ho potuto constatare, lo è solo da pochi, al di fuori della Corte di cassazione, dei docenti di diritto pubblico e di parte dell’avvocatura.

Forse perché l’attuazione della norma costituzionale si è fatta molto a lungo attendere, sebbene già prima della sua emanazione l’innesto di giudici laici per una limitata entità di posti, ex art. 106, 3° comma Cost., si riteneva non dovesse trovare “ostacoli nella magistratura, smentisce la diceria secondo cui l’ordine dei togati è una casta chiusa, è gradito all’avvocatura, è oggettivamente importante per l’osmosi di esperienze professionali. Eppure, non diventa legge!”[1]

Solo nel 1998 – e non senza contrasti[2] - (con la l. 5 agosto n. 303), dopo cinque decenni di quiescenza, sono stati alfine esplicitati i requisiti per la chiamata degli indicati soggetti per “meriti insigni” (già “meriti eminenti”, nell’abrogato art. 122 dell’ordinamento giudiziario del 1941). Essa, si legge all’art. 2 co. 2 l. 303/1998, riguarda persona che, per particolari meriti scientifici o per la ricchezza dell’esperienza professionale, possa apportare alla giurisdizione di legittimità un contributo di elevata qualificazione professionale. Ed aggiunge che “a tal fine, costituiscono parametri di valutazione gli atti processuali, le pubblicazioni, le relazioni svolte in occasione della partecipazione a convegni”.

Tale specificazione della norma costituzionale, ritenuta opportuna da alcuni[3], era stata avversata dal CNF[4],  che temeva il rischio di una cristallizzazione dei criteri di valutazione, come tali snaturanti la ratio legis, di cui credeva opportuno lasciare arbitro il CSM. Ma criticata anche da chi[5] riteneva l’intervento del legislatore ordinario per un verso pleonastico - nella misura in cui la legge ordinaria dovesse parafrasare il testo della norma costituzionale - per altro verso incostituzionale, ove se ne discostasse[6].

Oggetto di ampia discussione anche la durata della carica, per la quale la Commissione giustizia del Senato aveva proposto la riammissione in servizio del professore dopo cinque anni di effettivo servizio delle funzioni giudiziarie: l’esclusione di questa possibilità, pur sperata da alcuni (Bonifacio, Giacobbe) è stata tuttavia considerata un vulnus “alla probabilità di successo della legge”[7]    [8].

Per il versante forense (Osservatorio del CNF, 1988) il “modello” proposto coniugava eminenza di preparazione culturale a dirittura morale e spirito di servizio; modello che escludeva la nomina di deputati, già ipotizzata da Alfredo Rocco all’inizio degli anni ’30 del secolo scorso, e rifiutata dal foro, per voce di Alfredo De Marsico, che così offriva la prima manifestazione di “fedeltà indissolubile alla professione forense”[9].

L’ingresso in Cassazione dei laici, professori e avvocati, era stata auspicata dal CSM quale compimento di una importante finalità democratica[10], per un sia pur limitato “apporto prezioso di esperienze professionali che potrebbero contribuire a correggere gli eccessi formalistici spesso riscontrabili nella giurisprudenza delle giurisdizioni superiori”[11], secondo uno schema di disegno di legge predisposto nell’ambito della cassazione e poi sottoposto al Ministro della giustizia: schema che si proponeva di recepire “una ragione politica di rilievo costituzionale destinata ad incidere sul lavoro della Corte”[12].

La particolare e rigorosa qualificazione richiesta agli indicati “laici” per l’ingresso in cassazione - pur nella interpretazione più elastica che il CSM ha dato nel segno di una visione più aderente (o conformata) alle pressanti esigenze di efficienza dell’attività della Corte - non era stata prescritta dal costituente neppure per la nomina a giudice della Corte costituzionale, considerata premiale per “cinque cittadini altamente meritevoli, benemeriti della comunità nazionale, con l’onore di entrare a far parte della vita del senato”[13]. S’intendeva con essa sottolineare il requisito della capacità tecnico-giuridica correlata alle competenze proprie della Corte di cassazione, alla quale, come giudice supremo, spetta assicurare l’esatta interpretazione delle norme dell’ordinamento.

Il che impone di configurare in modo autonomo la funzione di legittimità affidata alla Cassazione, quale organo supremo della giustizia che assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni (art. 65 Ord. Giud. del 1941): tre valori che, in sequenza progressiva, culminano nel risultato finale dell’unità del diritto nazionale, ma che trovano il loro fulcro nella interpretazione, sulla quale si regge la funzione nomofilattica della Corte[14].

In questo contesto va collocata la nomina del professore di diritto o dell’avvocato all’ufficio di consigliere di cassazione, che è cosa diversa da una nomina a magistrato.

La particolarità di tale nomina - a componente  di un organo che non è un giudice di terza istanza ma è preposto alla enunciazione di “principi di diritto” o controllo di legittimità - va ricercata nelle origini della Corte, come risulta a seguito della unificazione (con la riforma del 1923) delle varie Corti esistenti negli stati preunitari (Torino, Firenze, Roma, Napoli, Palermo) e con l’attribuzione delle sue funzioni, indicate nell’art. 65 dell’ordinamento giudiziario del 1941 sopra citato, anche in relazione all’art. 111 della Costituzione.

Ne emerge il profilo di una Corte di legittimità cui “è sempre ammesso il ricorso per violazione di legge” (art. 111, comma 7 Cost.), così affidando sempre e soltanto a quest’organo il compito definitivo di dicere ius; che prevede, nell’inerzia delle parti interessate alla controversia la facoltà per il Procuratore generale di proporre autonomo ricorso per chiedere che la sentenza sia cassata nell’interesse della legge (art. 363 c.p.c.); che esclude l’annullamento della sentenza giusta, ma erroneamente motivata in diritto, stabilendo che in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione (art. 384 ult. co. c.p.c.).

Elementi, questi, che delineano la funzione nomofilattica, “compito specifico della Corte di cassazione, espressione non di un predomino gerarchico ma della sua centralità” (Borré), alla quale sono chiamati a far parte anche soggetti estranei alla magistratura.

Funzione nomofilattica, va aggiunto, per ragioni di onestà intellettuale e completezza, che l’ipertrofia crescente, data dall’enorme numero di ricorsi pendenti, rischia di relegare a posizioni residuali, nella deriva quantitativo‐efficientistica che ha travolto la Corte.

  2. Le “altre professionalità”: quale apporto alla funzione di legittimità? Radici antiche e visione comparatistica.

Già nelle fonti romanistiche[16] si affermava che il diritto non può star saldo se non c’è qualche giurista attraverso cui, giorno dopo giorno, possa venire condotto innanzi, verso il meglio. Più recentemente[17] è stato sottolineato il carattere dinamico, che discende dalla relatività del diritto, quale risposta a bisogni che mutano nel tempo nella ricerca di una coesione sociale che deve continuamente riscoprirsi, nella polarità fra legge e giustizia. Dinamicità dell’ordinamento, aggiunge Violante, affidata alla forza persuasiva della democrazia e alle dinamiche del pensiero giuridico, non limitabili, aggiungo, a categorie predeterminate di giuristi.

È centrale nel diritto, come già riscontrato dai romanisti e confermato dai giuristi contemporanei, il concetto della mobilità, della “invenzione” del diritto, come dice Paolo Grossi, critico delle mitologie giuridiche della modernità oltre che storico del diritto; diritto che va cercato all’interno della legge - che essa sì è “certa”, perché precostituita, e quindi statica – dal giurista, che nella storicità del diritto, e quindi nei cambiamenti sociali, individua una certezza legata al mutamento, proprio attraverso l’interpretazione.

Questo perché il testo normativo non ha una realtà autosufficiente, ma ha compiutezza solo nell’interpretazione.

Ma a chi è riservata l’attività dell’interpretazione?

Il giurista, uno dei mestieri più antichi del mondo, interpreta il diritto con diversità di esperienze e di ruoli: giudici, avvocati, professori, notai. E lo fa di professione. La cooperazione dei diversi attori è fruttuosa nella elaborazione dei principi e nella loro applicazione al caso; nella attualizzazione storico-sociale in cui viene realizzata. Ciò perché per la reale attuazione del diritto non basta la legge, non basta il giudice, ci vuole il giurista nella sua accezione più completa, nel superamento, ormai accettato, della distinzione fra teorico e pratico[18].

Certo, i ruoli – intesi sia come modelli di comportamento attesi che come contenuti di una attività che caratterizza chi la svolge - sono diversi.

Centrale, per la vita dei cittadini e la stabilità delle istituzioni, è certamente l’amministrazione della giustizia.

Nel mondo greco la giustizia esercitata dal tribunale dell’Areopago e affrancata dalla antica vendetta ha consentito alla polis di acquisire un nuovo status (Eschilo, Eumenidi); parallelamente nella Bibbia si ricorda che Mosè (Bibbia, Esodo, 18,18) ha delegato ai capi delle tribù, ma solo a quelli fidati e incorruttibili, la funzione del giudicare.

La lunga storia delle riflessioni sulla giustizia, che ha accompagnato come un’ombra lo sviluppo delle società umane, oscilla fra un ideale  irraggiungibile e un criterio pratico, imperfetto e rivedibile. Amartya Sen[19], premio nobel per l’economia, uno dei più influenti pensatori del nostro tempo, indica nella razionalità lo strumento privilegiato per la realizzazione della giustizia. Non può dirsi in astratto cosa sia giusto, ma scegliere per via comparativa tra valutazioni alternative e argomentazioni concorrenti, cioè vagliare sotto la lente dello spettatore imparziale i molti punti di vista. Solo aprendoci a una pluralità di voci potremo guardare su scala globale alle ingiustizie che possono venire eliminate o ridotte senza ricadere in sterili chiusure mentali.

Peraltro i meccanismi di reclutamento dei giudici nei regimi democratici prevedono, accanto al pubblico concorso – elitario strumento di selezione per i paesi di civil law-  la nomina (da parte del potere esecutivo o del legislativo o di entrambi) e l’elezione diretta.

In Francia [20] l’Ècole national de la magistrature (ENM, amministrata da un consiglio di amministrazione - di cui il presidente è il primo presidente della Corte di cassazione e il vicepresidente è il procuratore generale -e da un direttore), recluta circa cinquecento allievi magistrati per anno di cui la metà sono professionisti in riconversione (anziani avvocati, quadri della funzione pubblica, giuristi), prevalentemente per concorso[21], anche se non mancano casi di reclutamento, anche temporaneo, senza concorso.

Anche in Germania esiste la nomina diretta di professori universitari in materie giuridiche, avvocati e funzionari del pubblico ministero e della pubblica amministrazione che abbiano superato gli esami di stato. La nomina dei giudici della Corte suprema è operata dal Ministro federale per la giustizia e da una commissione.

In Spagna la magistratura (carrera judicial)[22] è disciplinata all’interno della Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ)[23]. L’ingresso in magistratura “basato sui principi del merito e della capacità per l’esercizio della funzione giurisdizionale”, avviene mediante il superamento di un concorso pubblico (oposición libre), che consente l’accesso ad un successivo corso teorico-pratico di selezione, presso la “Scuola Giudiziaria” (Escuela Judicial), dipendente dal Consiglio Generale del Potere Giudiziario[24]. La nomina a magistrato della Corte suprema è decisa da quest’ultimo fra i magistrati con più di quindici anni di anzianità, dei quali dieci nella categoria di magistrato, e un quinto scelto fra giuristi di nota competenza con almeno quindici anni di esperienza.

In Inghilterra la preparazione dei futuri magistrati viene affidata agli stessi magistrati. Nelle Università si studiano le regole di diritto, ma l’insegnamento della tecnica giuridica spetta ai giudici[25]. Conseguenza di questo tipo di reclutamento è che in Inghilterra si diventa giudici di solito dopo avere svolto una brillante carriera nel foro, tanto che la magistratura inglese viene considerata una emanazione del corpo dei barrister (al contrario di quelle continentali in cui la separazione delle professioni legali è molto più accentuata). Quindi nel Regno unito giudici e professionisti si formano insieme. E questo ha conseguenze anche sullo stile delle sentenze: in esse mancano rigidi canoni formali e la discussione della causa avviene in forma orale ed è fortemente personalizzata.

Negli USA i giudici della magistratura federale vengono nominati dal Presidente e devono essere confermati dal senato. Vi è poi, con varianti, il reclutamento per via  elettorale[26]. Per la nomina a giudice della Corte suprema non sono richiesti requisiti formali, anche se, di regole, i giudici americani, come quelli inglesi, posseggono una notevole esperienza professionale e politica [27].

Questa visione comparatistica dà il segno di come, specie per le Corti supreme, la nomina di componenti laici sia prassi diffusa[28].  Non è uno scandalo, dunque, che anche in Italia un limitato numero di consiglieri di cassazione possa provenire dai ranghi dell’avvocatura o dell’Università. Peraltro per il reclutamento dei magistrati a seguito di concorso, senza precedenti esperienze professionali, si è avvertita la necessità sia della formazione permanente – per assicurare un alto grado di qualificazione professionale, che è anche garanzia di indipendenza della magistratura[29] - sia delle valutazioni di professionalità, al fine di superare il gap della mancanza di esperienza pratica, presente negli altri operatori del diritto.

3. La mia esperienza. Diversità di ruoli, convergenza verso comuni interessi.

Infine una riflessione personale.

Scrivere della mia esperienza è stata l’occasione per un’analisi, che negli ultimi cinque concitati anni, non avevo avuto modo di approfondire.

Un cambiamento di lavoro ma anche di relazioni, di luoghi, di vita.

E questo dopo un lungo e proficuo periodo, nel quale ho contribuito a formare tante generazioni di studenti, ho partecipato intensamente alla vita dell’Accademia nelle sue articolazioni scientifiche e organizzative.

Quando ho ricevuto la comunicazione che il CSM mi aveva designato come consigliere di cassazione ne sono stata felice: per il prestigio di poter far parte della magistratura, non disgiunto dal fascino di un cambiamento di vita, con la voglia di mettersi in gioco. Non ultima l’influenza paterna, che sento presente nelle aule del Palazzo e il cui rigore mi guida nella mia attività.

Gli inizi non sono stati certo facili: per la mancanza di un’attività formativa mirata ad introdurmi al giudizio di legittimità, ma soprattutto perché un consigliere non proveniente dai ranghi della magistratura è considerato, se non come un corpo estraneo, comunque con sospetto. Il sospetto di non essere adatto al compito, di non avere le competenze adeguate, di non avere la mentalità del giudice.

Per superare questa diffidenza, che la vicinanza di colleghi affettuosi e disponibili ha consentito, ci sono voluti anni di impegno gravoso, sia per la difficoltà di trovare il giusto equilibrio fra studio della controversia e redazione della sentenza nella sintesi e nei tempi  richiesti; sia per la necessità di integrarsi con in un contesto lavorativo e personale di tipo diverso da quello lungamente frequentato, in cui il dibattito e lo scambio delle idee era quotidiano.

Dopo il faticoso rodaggio, oggi può essere fatto un bilancio, bilancio per il quale mi avvarrò dei simboli delle due funzioni: la toga del docente e quella del giudice. Apparentemente diverse, ma emblematiche della solennità del ruolo.

La toga del giudice simboleggia la Giustizia e l’imparzialità di chi “è soggetto soltanto alla legge” e in tutti i momenti rispetta il principio, scritto nelle aule in cui si celebrano i processi, secondo cui “la legge è uguale per tutti”.

Giustizia e imparzialità, sottesa l’indipendenza necessaria per attuarle, costituiscono anche il fil rouge del comportamento del docente universitario, che verifica e valuta la preparazione degli studenti dagli esami di profitto a quello di laurea; e lo fa con l’indipendenza da influenze esterne e con l’imparzialità che prima ancora che caratteristiche del docente sono valori della persona.

In questa prospettiva ho accolto la nomina a consigliere di cassazione, più come evoluzione che come trasformazione: dal diritto segnato al diritto conclamato.

Peraltro, a ben vedere, gli elementi di affinità non sono pochi.

Il docente universitario, si sa, ha la tradizionale competenza di trasmettere il “sapere” del diritto: e cioè le nozioni, stratificate da studi svoltisi nel tempo che, dotandosi di un proprio statuto epistemologico, si erigono in scienza. Scienza però, avverte Pugliatti, rivolta a fini pratici, per non dimenticare - e non far dimenticare- che funzionale alla conoscenza è l’attuazione concreta dell’insegnamento teorico, che non può essere disgiunto dall’addestramento alle abilità, che servono per sapere usare le nozioni apprese. Ciò perché la padronanza delle abilità (il sapere procedurale) consente di mettere in relazione la conoscenza con le caratteristiche ambientali e di autoregolare i processi mentali implicati nell'esecuzione di un compito[30].

Già Carnelutti avvertiva che Linsegnamento dovrebbe fornire al discente quella somma di cognizioni e di esperienze che si riferiscono non tanto al sapere quanto al saper fare; insomma insegnargli ad applicare le regole che costituiscono il sapere; gli si presenta il caso e gli si mostra come si fa; sarà, per esempio, un contratto o un reato, un accordo o un contrasto tra due uomini. Qui occorre al maestro non soltanto il sapere ma anche il saperfare e così far bene e insieme scoprire e mostrare le ragioni del ben fare, il che esige il compiuto dominio della scienza e dellarte[31].

Aggiungeva Pugliatti: Tutto quello che può dirsi, dunque, è che si ha scienza quando lattività è orientata verso la conoscenza; tecnica, quando lattività è legata al presupposto della conoscenza. La scienza opera ed è orientata verso il conoscere; la tecnica opera sulla base del conoscere; così che tra le due attività non solo vi è connessione, ma addirittura reciproca coordinazione funzionale... Basterà considerare la tecnica come applicazione o utilizzazione pratica della scienza[32].

Una sintesi fra teoria e pratica, trasmissione del sapere e del saper fare è rappresentata dalla  presenza – ormai stabile – in Cassazione dei tirocinanti affidati ai magistrati formatori, che consente una continuazione di quell’attività che così non subisce interruzioni. Anzi la rende ancor più feconda: perché i giovani laureati “formati” nell’attività di tirocinio imparano quel saper fare e sono più pronti di altri ad affrontare i concorsi prima e l’attività professionale poi. Ne è la riprova il numero di tirocinanti che superano l’esame di avvocato e i concorsi per le professioni legali.

E devo aggiungere che anche l’attività dei magistrati ne ha un positivo riscontro: in una delle ultime camere di consiglio il presidente del collegio ha invitato i relatori a chiarire le problematiche in modo sistematico, per assicurare ai giovani in formazione una esatta cognizione delle tematiche trattate. Si è creato insomma un piccolo circolo culturale, una palestra dove tutti, in armonica partecipazione, hanno tratto benefici effetti.

Anche l’aspetto scientifico e di ricerca, che come molti colleghi continuo a coltivare, è incentivato dai numerosi convegni e incontri di studio di alto livello organizzati dalla Scuola di formazione della magistratura, che non fanno mancare occasioni di riflessione e di studio.

Una sorta di continuità ritrovata, dunque, pur nella diversità dei compiti e delle funzioni.

All’Università parlavo di diritto; in Cassazione continuo a parlare di diritto.

  [1] L. Scotti, I sette disegni di legge del secondo pacchetto giustizia, in Documenti giustizia, 1996, 1648.

[2] F. Cipriani, La chiamata in cassazione per meriti insigni (appunti per la bicamerale), in Foro it., 1997, c. 57 ss., ripercorre la storia della magistratura dopo l’unità d’Italia, le titubanze del CSM e la pressione del CNF, i disegni di legge Martelli, Bondi e Flick  e infine la laboriosa approvazione dell’art. 103, comma 3 Cost.. V. anche L. Scotti, I sette disegni di legge, loco cit..

[3] F. Bonifacio, G. Giacobbe, La magistratura, in Comm. della cost., a cura di Branca, 1986, 138

[4] CNF, Osservazioni, in Rass. Forense, 1988, 72.

[5] E. Gallo, L’avvocatura nella magistratura e il terzo comma dell’art. 106 cost., in Documenti giustizia, 1993.

[6] M. Pisani, I meriti insigni (art. 106, 3° comma Cost.) per la nomina dei laici in cassazione, in Foro it., 1999, 74 ss..

[7] I. Volpe, Dagli organismi universitari e forensi la segnalazione delle disponibilità al CSM, Guida al diritto, 1998.

 

[9] A. De Marsico, Avvocatura: ricordi e speranze, in Dialectica, 1981, 54.

[10] V. Sgroi, La questione cassazione, in Foro it., 1988, V, 4.

[11] S. Chiarloni, Avvocatura e magistratura nella giurisdizione. Per una cultura e un linguaggio comuni, in Documenti giustizia, 1988, 1127.

[12] A. Brancaccio, Problemi attuali della corte suprema di cassazione, Foro it. 1989, V, 216.

[13] V. amplius A. Sandulli, Corte costituzionale, Enciclopedia del novecento, 1975, I, 1046.

[14] Così  A. La Torre, Nomofilachia, in Dizionario di pensieri intorno al diritto, Milano, 2012, p. 177 ss..  

[16] Pomponio, Dig., I, 2, 13: “Constare non potest ius, nisi sit aliquis iuris peritus, per quem possit, cottidie in melius produci”.

[17] M. Cartabia M., Nuovi diritti e leggi imperfette, in Iustitia, 2016, 153 ss.

[18] S. Pugliatti, Diritto civile. Metodo, teoria e pratica, Milano 1951, ora in Salvatore Pugliatti, Scritti giuridici, Milano, 2011.

[19] A. Sen, L’idea di giustizia, Milano, 2010.

[20] Philippe Astruc, Devenir magistrat aujourd'hui. Le recrutement et la formation des magistrats de l'ordre judiciaire, Paris, Lextenso éditions, 2010.

[21] Requisiti d'accesso sono diversi per le tre classi di concorso: per tutte è prevista la nazionalità francese; per la prima classe la laurea in giurisprudenza, età massima 31 anni;   per la seconda classe lo  stato di dipendente pubblico con almeno 4 anni di servizio, età massima 45 anni e sei mesi; per la terza classe di concorso, 8 anni di attività professionale privata, o di mandati elettivi in assemblee rappresentative o di svolgimento di funzioni giudiziarie onorarie; età massima 40 anni.  I concorsi d'accesso all'ENM sono selettivi: nel 2011, su 1.486 candidati alla prima fase, ne sono stati ammessi solo 153 (10,3%). La formazione iniziale, realizzata nella sede di Bordeaux riguarda la formazione degli auditeurs de justice, secondo il quadro della rete formativa europea. Nell'insegnamento si privilegiano gli aspetti pratici: simulazioni d'udienza, stage. Nel periodo formativo di trentuno mesi gli auditeurs hanno modo di confrontare la teoria e la metodologia con la pratica professionale e con le realtà sociali, economiche ed umane.

[22] Distinta dalla carriera nel pubblico ministero (carrera fiscal): v. amplius sul tema F. Molinari, Il reclutamento e la formazione dei giudici in Spagna, Roma, 1982, 182 ss,

[23] L’art. 299 LOPJ, distingue tre livelli all’interno della magistratura: magistrato del Tribunale Supremo (magistrado del Tribunal Supremo), che è organo assimilabile alla Corte di Cassazione italiana; magistrato (magistrado), facente parte di altre corti e tribunali o operante almeno a livello provinciale; giudice (juez), operante fino al livello distrettuale.Il Tribunal Supremo, competente quale "Corte di cassazione", è l'organo posto al vertice dell'ordinamento giudiziario spagnolo (per ciascuno dei quattro diversi segmenti della giurisdizione ordinaria: civile, penale, amministrativo e sociale), eccetto per ciò che concerne la materia costituzionale (di competenza della Corte costituzionale, non integrata nel sistema giudiziario). Il Tribunal supremo che ha sede a Madrid e competenza estesa a tutto il territorio nazionale, costituisce il vertice del sistema delle impugnazioni ed è quindi il massimo responsabile dell'unità e uniformità dell'interpretazione della giurisprudenza in Spagna. Fonte: Servizio studi del Senato, Elementi di legislazione comparata in tema di mezzi di impugnazione, Dossier n. 171, 2013...

[24] Consejo General del Poder Judicial , organo di autogoverno; cfr. art. 301 Lopj, nella versione approvata nel 2003.

[25] Quindi la procedura giudiziale viene insegnata solo nelle INNS OF COURT, organizzazioni professionali proprie del common law, esistenti sin dal XIV sec., che uniscono al loro interno giudici e avvocati e controllano l'accesso all'avvocatura (bar); nel medioevo erano dei convitti in cui risiedevano studenti e giudici che svolgevano le loro attività e studiavano insieme. Per entrare nelle Inns of Court è necessario superare un esame, e al termine degli studi gli apprendisti si avviano ad esercitare il barrister. Il barrister ha la possibilità di accedere anche alla carriera giudiziaria, poiché i giudici della High Court sono scelti tra i barristers, e una volta entrati nel sistema giudiziario si può aspirare alla House of Lords, e quindi diventare giudice supremo.

[26] Ad oggi sono trentanove gli Stati che selezionano i giudici di primo grado e (solo in sede di conferma) quelli di appello mediante elezioni pubbliche in cui tutti i cittadini del territorio servito sono chiamati a scegliere. Va detto che il dissenso culturale e politico verso questa forma di reclutamento sembra essere in crescita, motivato dai rischi che il sistema comporta e dalla asserita non congruità del metodo rispetto ai cambiamenti sociali.

[27] La Corte suprema degli stati uniti d’america (SCOTUS) istituita il 24 settembre 1789 come la più alta corte federale degli Stati Uniti, è l'unico tribunale specificamente disciplinato dalla Costituzione. I nove membri della Corte (un presidente, Chief Justice of the United States, e otto membri, gli Associates Justices) sono nominati a vita. Quando un seggio diviene vacante, il Presidente degli Stati Uniti provvede alla nomina del giudice con il consenso del Senato. Cfr. Timothy R. Johnson, Oral Arguments and Decision Making on the United States Supreme Court (American Constitutionalism), State University of New York Press 2004;Garrison Nelson, Maggie Steakley, James Montague, Pathways to the US Supreme Court: From the Arena to the Monastery, Palgrave Macmillan, US, 2013.

[28] Cfr. per la descrizione dello sviluppo delle strutture giudiziarie nei paesi democratici. C. Guarnieri, La giustizia in Italia, Bologna, 2011.

[29] G. Di Federico, L’indipendenza della magistratura in Italia: una valutazione critica in chiave comparata, in Riv. Trim. dir. Proc. Civ., 2002, 125 s., mette in stretta relazione il valore dell’indipendenza con quello della eccellenza professionale, “che rende i giudici meno proni all’accettazione di influenze esterne”.

[30] Il tema è fortemente sentito nelle Università che si interrogano sulla fisionomia da imprimere ai Corsi di giurisprudenza per renderli attuali e attrattivi. Cfr. B. Pasciuta, L. Loschiavo, a cura di, La cultura giuridica.
Testi di scienza, teoria e storia del diritto. La formazione del giurista. Contributi a una riflessione,  Romatrepress 2018.

[31] F. Carnelutti, Clinica del diritto, in Riv. Dir. Proc. Civ., 1935, I, 169.

[32] S. Pugliatti, La giurisprudenza come scienza pratica, in id., Grammatica e diritto, Milano, Giuffrè, 1978, pp. 103-147. Amplius sul tema G. Pascuzzi, La creatività del giurista. Tecniche e strategie dellinnovazione giuridica, Bologna, Zanichelli, 2013

Dalla “Sapienza” alla “Giustizia”. Esperienza di un “merito insigne”, ex art. 106 comma 3 della Costituzione.

Sommario: 1. La nomina di consigliere di cassazione per “meriti insigni”: un percorso accidentato. 2. Le “altre professionalità”: quale apporto alla funzione di legittimità? Radici antiche e visione comparatistica. 3. La mia esperienza. Diversità di ruoli, convergenza verso comuni interessi.

 

 

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