GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    Prime indicazioni operative e linee guida in vista dell'entrata in vigore l'8/8/2019 della legge n. 69 del 19/7/2019 - Procura della Repubblica di Mantova

    Prime indicazioni operative e linee guida in vista dell'entrata in vigore l'8/8/2019 della legge n. 69 del 19/7/2019 - Procura della Repubblica di Mantova
     Si pubblica la direttiva 31/7/2019, predisposta dal Procuratore della Repubblica di Mantova, dott. ssa Manuela Fasolato, per fornire le prime linee operative alla polizia giudiziaria e all'ufficio di Procura  in relazione alla imminente entrata in vigore (9/8/19)della Legge n. 69/2019, c.d. Codice Rosso. La direttiva tiene conto  della dimensione e dei problemi operativi di piccole Procure, quale è quella di Mantova, dove già l'organico, sia di magistrati che di personale, è sottodimensionato rispetto al carico complessivo dell'ufficio(per esemplificare nella Procura di Mantova sono presenti solo 5 sostituti su 7 in organico a fronte di una media annuale negli ultimi tre anni di circa 7500 mod 21 sopravvenuti). La direttiva ha tenuto conto e si è ispirata alle osservazioni  scambiate con altri Procuratori al fine di affrontare in maniera condivisa le novità legislative processuali  che impattano notevolmente sull'organizzazione degli uffici requirenti e  alle direttive che nel frattempo erano state divulgate dai Procuratori di Bologna e di Campobasso, diversi per dimensione e caratteristiche del territorio da Mantova. Nella direttiva di Mantova, per la particolare situazione di carico e sofferenza organica, la scelta organizzativa è stata quella di prevedere che il primo impatto della legge pesi sui PM di turno esterno urgenze e non subito sui n. 2 PM del gruppo specialistico fasce deboli(  con reati specialistici nel gruppo anche di infortuni sul lavoro) al fine di fronteggiare meglio la valutazione della urgenza dell'assunzione della vittima. Al gruppo specialistico il fascicolo verrà trasmesso solo dopo la decisione relativa alla necessità di provvedere in merito alla assunzione della vittima, che il legislatore ha indicato debba avvenire entro tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato,salvo sussistano ragioni che suggeriscano diversamente, indicate nella norma dell'art. 2 della legge. Ovviamente si tratta solo delle prime indicazioni operative, suscettibili di modifica all'esito delle verifiche dell'attuazione di tale sistema organizzativo.

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