GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    Chi è mai un ufficiale giudiziario?

    Chi è mai un ufficiale giudiziario? di Orazio Melita          

     A questa domanda (apparentemente banale) un giurista non può che rispondere compulsando i codici, e la prima risposta non può che essere “un ausiliario dell’Autorità giudiziaria”, questa è infatti la definizione che troviamo leggendo l’art. 59 c.p.c. e l’art. 1 D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (Ord. Uff. giud.); tuttavia questa risposta, pur essendo ovviamente corretta, è nient’affatto esaustiva, l’ufficiale giudiziario non è un ingegnere, non è un medico, non è un traduttore e neppure un commercialista in altre parole non possiede altre conoscenze tecniche se non quelle giuridiche e la risposta non è neppure quella di un mero esecutore materiale di ordini giudiziari infatti a differenza di un custode giudiziario non ha la materiale detenzione dei beni sottoposti a vincolo giudiziario e neppure in occasione di uno sfratto materialmente è lui a prender di peso eventuali soggetti che non adempiono allo sloggio ordinato dalla competente A.G. … allora, a che serve davvero un ufficiale giudiziario?

    Alla superiore domanda si potrebbe quindi candidamente concludere: “un residuato storico”, una sorta di “fossile vivente”?            Non c’è dubbio che purtroppo alcuni, pensando all’ufficiale giudiziario come ad un mero trasportatore di documenti giuridici, una sorta di “postino di lusso” il cui ruolo sarà presto soppiantato dalla tanto più efficiente e celere p.e.c., diano questa tanto sbrigativa quanto scorretta risposta.          Se tuttavia allarghiamo lo sguardo ci accorgeremo che l’ufficiale giudiziario italiano, così come l’huissier de justice, il bailiff, il Gerichtsvollzieher (non abbiamo infatti sistema giuridico che sia di diritto continentale o di common law che non lo preveda) svolge una funzione senza dubbio ausiliaria ma non meno imprescindibile per l’intero sistema giuridico.

    Poniamo mente al provvedimento giudiziario più saldo per eccellenza ovvero alla sentenza passata in giudicato, sui banchi dell’università abbiamo studiato che il giudicato “facit de albo nigrum …” e nessuno dubita della bontà di tale pur iperbolica definizione, l’azione giudiziaria umana ha la necessità di trovare un punto di caduta definitivo pena la sua inconsistenza, tuttavia tale situazione di inconsistenza si produrrebbe parimenti se tale decisum non varcasse le aule giudiziarie in cui fu pensato e prodotto, ecco quindi la necessità che il provvedimento giudiziario sia attuato nel mondo reale.       A tale necessità si può rispondere in due modi: uno quello che il legislatore varò con la novella[1] dell’art. 560 c.p.c. con il ricorso a un mero missus iudicis infatti in quell’articolo si leggeva “Il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell’esecuzione immobiliare ...”, l’altro, previsto per default dal sistema, ovvero tramite l’ufficiale giudiziario ed è nella differenza tra un mero missus iudicis ed un ufficiale giudiziario che dobbiamo ravvisare la vera natura di questo ausiliario giudiziario.

    A differenza del missus che non può neppure nominare ausiliari ed avvalersi della Forza Pubblica essendo ciò di prerogativa del solo G.E., l’ufficiale giudiziario può nominare ausiliari (art. 68 c.p.c.), chiedere non solo lui direttamente l’ausilio della Forza Pubblica ma addirittura l’assistenza del P.M. (art. 475 c.p.c.) ed è inoltre dotato di poteri “officiosi”[2].       Anche la sentenza passata in giudicato ha i suoi limiti, infatti secondo l’art. 2909 c.c. "L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa" (cosa giudicata in senso sostanziale) il giudicato tra Tizio e Caio potrà valere anche verso i loro aventi causa Tizietto e Caietto, ma non verso Filano e Sempronio, terzi estranei alla vicenda processuale; pertanto allorché sia da aprire forzatamente in occasione di un pignoramento mobiliare il domicilio di Caio, l’ufficiale giudiziario dovrà stare ben attento a non forzare il portone condominiale dove accedono terzi estranei, se è previsto un escomio di un fondo rustico a cui vi si accede tramite stradella interpoderale non può e non deve esser pregiudicato il diritto di accesso dei titolari dei fondi confinanti come il diritto di questi di veder chiuso il cancello che dà accesso a detta stradella.          Può sembrare lapalissiano ma lo stesso giudicato ha un limite quanto al suo oggetto, infatti Caio può essere soccombente e quindi esposto esecutivamente nei confronti delle pretese patrimoniali di Tizio ma l’esecuzione non può ledere o pregiudicare gravemente altri suoi beni giuridici quali la vita o la salute.               Se quindi in occasione di uno sfratto di un immobile l’ufficiale giudiziario trova un soggetto da esecutare allettato, prima di disporre il suo forzoso allontanamento dovrà esser certo, ed è qui uno dei casi in cui entra la possibilità di far ricorso direttamente ad ausiliari nominati ex art. 68 c.p.c., che il soggetto allettato sia mobilizzabile senza porre a rischio altri beni primari come la vita e/o la salute; se l’ufficiale giudiziario è legalmente richiesto di procedere alla consegna di un minore, questo prelievo deve avvenire in modo tale che non sia messa in pericolo l’integrità psico-fisica del minore al contempo oggetto della esecuzione e soggetto terzo rispetto ad essa, ed è qui che entra in gioco la possibilità di cui all’art. 475 c.p.c. di ricorrere non solo all’ausilio della Forza pubblica, ma anche agli assistenti sociali del Comune.       Il magistrato nel formare il suo provvedimento si basa su una porzione della realtà (due soggetti in contraddittorio), ma non conosce tutta la realtà con la sua complessità composta da altri soggetti, da altri oggetti, da altri interessi (pubblici e/o privati che siano) eppure quel decisum per potersi pienamente realizzare deve vivere in una realtà complessa e stratificata.                Se ad esempio in un giudizio possessorio riguardante un alloggio di edilizia popolare Tizio ottiene un’ordinanza che preveda di spogliare Caio dal possesso del detto alloggio popolare ed all’accesso si presentano le competenti autorità amministrative proprietarie dell’alloggio e titolari dell’azione esecutiva di sgombero che formalmente dichiarano il soggetto istante decaduto dalla titolarità dell’alloggio e lo concedono proprio al soggetto da esecutare, si pone (problematica esecutiva che ho personalmente affrontato) il caso di esecutare Caio in virtù di un titolo civilisticamente perfetto in favore di un soggetto, Tizio, che un attimo dopo la competente P.A. avrebbe provveduto ad esecutare a sua volta, magari immettendo in quell’appartamento proprio quel soggetto che io avevo messo alla porta, un vero è proprio loop esecutivo! Il punto di caduta non poteva che essere quello per cui in un immobile pubblico è in definitiva la P.A. ad agire amministrativamente a tutela delle proprie ragioni, nel caso concreto, giusta il combinato disposto degli artt. 610, 613 c.p.c. ho sospeso le procedure esecutive rimettendo gli atti al G.E. ma appare chiaro a tutti che il solo sospendere rimettendo gli atti al G.E., quando non siano tutte le parti a richiederlo, è già una decisione non scevra di conseguenze se non validamente supportata, né un buon ausiliario si può permettere di ingolfare la scrivania del G.E. giusto per il gusto di deresponsabilizzarsi!     Concludendo, se la cifra della giustizia la ravvisiamo nell’unicuique suum tribuere, tale giudizio di valore non può limitarsi solo nella fase della cristallizzazione di un decisum giudiziario, ma anche nel momento della sua concreta realizzazione e per far ciò occorre un professionista del diritto posto in posizione autonoma ma subordinata all’A.G. è questo è il minimo comun denominatore di ogni ufficiale giudiziario in qualunque parte del mondo ove si pratica il diritto e ciò non potrà mai esservi in un mero missus iudicis!

    Certo, è prerogativa del legislatore scegliere la modalità esecutiva tramite il mero missus iudicis anziché quella tramite l’ufficiale giudiziario ma questa scelta è tutt’altro che priva di conseguenze, meno autonomia ha l’ausiliario più si riverberanno sulla catena di comando giudiziaria tutte le scelte esecutive e materiali concretamente attuate dai missi iudicis che non sono titolari di autonomo giudizio.        In altri termini quelli che indicai come elementi caratterizzanti l’ufficiale giudiziario ovvero: la terzietà, la professionalità, l’autonomia e la necessarietà della funzione[3] non sono le roccaforti di una sorta di dinosauro delle professioni giuridiche ma tutelano in fin dei conti la funzionalità della stessa giurisdizione.

    Una volta che il diritto soggettivo si sia cristallizzato in un decisum giudiziario, tale diritto sarà reale “signoria del volere” se e solo se non occorra un ulteriore passaggio giurisdizionale per essere attuato, occorre solo un professionista del diritto che, dotato degli elementi di cui sopra e sottomesso al controllo giurisdizionale in caso di irregolarità nel suo operato, lo metta in esecuzione; una tale visione rende l’ufficiale giudiziario un professionista in sincrono con le sempre nuove esigenze di un mondo in continua evoluzione.

    Questo è quello che, nonostante le mille differenze fra i vari sistemi, accomuna tutti gli ufficiali giudiziari in ogni angolo del mondo, ed è proprio per rispondere alle nuove sfide che l’Italia[4] risulta come membro fondatore nel 1952 dell’Unione internazionale degli Ufficiali Giudiziari[5] che recependo le raccomandazioni di varie istituzioni internazionali tra i quali il CEPEJ ha provveduto a redigere una summa delle best practice nel Codice mondiale dell’esecuzione[6].

    Solo aprendo lo sguardo oltre le incomprensibili pastoie nazionali che non rendono certo un gran servigio in efficacia ed efficienza al nostro sistema giudiziario potremo concludere augurando lunga vita alla professione di ufficiale giudiziario ed allo stato di diritto!

    [1] Art. 4, I co., lett. d), n. 01) del D.L. 03. maggio. 2016, n. 59, convertito con modificazioni nella L. 30. giugno. 2016, n. 119; oggi l’art. 560 c.p.c. è stato sostanzialmente riformato grazie all'art. 4, II co., D.L. 14. dicembre. 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11. febbraio. 2019, n. 12.

    [2] Amedeo Sperti, I poteri officiosi dell’ufficiale giudiziario nell’esecuzione forzata ordinaria, Riv. Es. Forz. n. 1 del 2017, pagg. 136 – 187.

    [3] Orazio Melita, Il problema della giustizia nel procedimento esecutivo, pagg. 41 – 42 consultabile all’indirizzo https://www.auge.it/il-problema-della-giustizia-nel-procedimento-esecutivo-brasilia-04-aprile-2019/

    [4] Non essendo organizzati gli ufficiali giudiziari italiani in una Camera professionale come in 21 degli attuali membri della U.E. e come nella maggior parte degli altri paesi del mondo, l’associazione di categoria che rappresenta gli ufficiali giudiziari italiani nel seno dell’Unione è l’Associazione degli Ufficiali Giudiziari in Europa (www.auge.it).

    [5] www.uihj.com

    [6] http://www.uihj.com/fr/code-mondial-de-l-execution_2165010.html

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