GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    Dirigenza giurisdizionale e dirigenza amministrativa riguardo agli addetti all’U.P.P. presso la Corte di Cassazione

    Dirigenza giurisdizionale e dirigenza amministrativa riguardo agli addetti all’U.P.P. presso la Corte di Cassazione

    di Raffaele Frasca

    Sommario: 1. Premessa. - 2. L’art. 11 e l’art. 12 del d.l. n. 80 del 2021. - 3. Le Circolari del Ministero della Giustizia. - 4. Il Decreto del Primo Presidente della Corte n. 119 del 2021. - 5. Conclusioni. 

    1. Premessa.

    L’intento di queste note è di svolgere una riflessione, anzi direi una puntualizzazione, sull’atteggiarsi del rapporto fra la dirigenza giurisdizionale e quella amministrativa riguardo alle modalità di utilizzo degli “addetti” all’Ufficio per il Processo (UPP) in Corte di Cassazione. La riflessione su tale rapporto – che svolgerò, per quanto di mia competenza, con l’occhio rivolto al settore civile, ma con considerazioni che si debbono ritenere estensibili al settore penale[1] - mi sembra imposta dalla constatazione che si è sostenuta l’esistenza di una sorta di ibridismo delle loro funzioni, che, a mio avviso, lo dico subito, è del tutto inesistente, e lo si è fatto imputandola a torto alla volontà del legislatore, che invece non la giustifica affatto.

    Anticipo che, se il preteso ibridismo potrebbe apparire imputabile soltanto ad un equivoco indotto dalla novità dello status che gli addetti hanno ricevuto a seguito dell’assunzione secondo la tecnica della costituzione di un rapporto di lavoro pubblico a tempo determinato, la corretta lettura delle norme sulle funzioni e sui compiti che gli addetti all’UPP sono chiamati a svolgere avrebbe dovuto scongiurare l’equivoco.

    Avverto che la mia riflessione concerne specificamente la posizione degli addetti all’UPP presso la Corte di Cassazione, ma le sue conclusioni possono ritenersi pertinenti anche all’UPP presso gli uffici di merito.

    Mi soffermerò sulla situazione determinatasi con riferimento all’Ufficio del Processo, costituito presso la Corte di Cassazione in forza del disposto dell’art. 11, comma, 1 del d.l. n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, nella l. n. 113 del 2021. Peraltro, le conclusioni raggiunte si attaglieranno anche all’Ufficio del Processo come disciplinando dal decreto legislativo recante norme sull’Ufficio per il Processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 e della legge 27 settembre 2021, n. 134, di cui è già circolato uno schema ancora in gestazione. I contenuti relativi alle funzioni ed ai compiti degli addetti ivi presenti sono infatti nella sostanza non dissimili da quelle vigenti in attuazione del citato art. 11.

    Ciò premesso, ricordo che la figura degli “addetti” all’Ufficio per il processo è stata introdotta dal citato art. 11, comma 1, del d.l. n. 80 del 2021. La disposizione è intervenuta in una situazione nella quale l’ufficio per il processo era già normativamente previsto per gli uffici di merito, ma non per la Corte di Cassazione[2].

    L’art. 11, nell’introdurre la figura degli addetti all’ufficio per il processo non ha previsto in modo diretto la costituzione di un UPP presso la Corte di Cassazione. Lo ha fatto in modo, se così può dirsi, indiretto e non scevro per ciò di una certa singolarità, creando appunto una nuova figura lavorativa in seno all’Amministrazione della Giustizia, quella degli “addetti all’ufficio per il processo” e prevedendone l’operatività anche alla Corte di Cassazione. In tal modo, per un verso si è ampliata la platea dei soggetti coinvolti nell’ufficio del processo per come disciplinato dalla precedente legislazione e, per altro verso, facendo riferimento all’operatività della nuova figura anche per la Corte di Cassazione, si è implicitamente previsto che l’UPP si costituisse pure preso la Corte.

    L’introduzione della figura è stata fatta in funzione della più ampia realizzazione degli obiettivi del PNNR, costituente il titolo del d.l., e con specifico riferimento nella norma di esordio del Capo II, che si apre con l’art. 11, alle “misure urgenti per la giustizia ordinaria e amministrativa”.

    Il citato art. 11 è rubricato, del resto, proprio con questa espressione.

    Il modo in cui l’art. 11, nel quadro di una disposizione generale individuatrice della nuova figura degli addetti all’UPP e delle modalità di costituzione dei relativi rapporti individuali, ha introdotto l’ufficio per il processo in Cassazione risulta, come ho detto, “indiretto” ed “implicito”, perché la norma ebbe a stabilire che in esito alla proceduta di reclutamento degli addetti, dovesse farsi l’assegnazione di una quota fissa non superiore a 400 all’ufficio per il processo presso la Corte di Cassazione (in concreto poi limitata in prima battuta, a 200 unità).

    Questa previsione ha rappresentato l’epifania normativa dell’UPP presso la Corte di Cassazione ed il suo contenuto ebbe il valore di prevedere, come ho detto implicitamente, l’istituzione di un UPP presso la Suprema Corte, giacché l’assegnazione di una quota fissa degli addetti non poteva che rivelare l’intento di disporre la costituzione dell’ufficio per il processo pure presso la Corte, naturalmente con una struttura che, per un verso ripetesse quella degli UPP presso gli uffici di merito e ciò anche quanto ai giudici.

    In precedenza, pur essendo normativamente già regolata, la figura dell’Ufficio per il Processo non era certamente prevista per la Corte di Cassazione, ma solo per gli uffici di merito[3].

    In ragione dell’introduzione del disposto legislativo e nelle more del procedimento di reclutamento degli addetti, ricordo che – evidentemente svolgendo, nell’àmbito delle sue funzioni, un potere di indicazione delle modalità di attuazione di un disposto recante come ho detto implicitamente la prescrizione della costituzione di un UPP presso il giudice di legittimità[4] – il C.S.M. adottò, in data 13 ottobre 2021, una deliberazione di modifica delle tabelle per gli anni 2020-2002, stabilendo che la costituzione dell’ufficio per il processo “potesse” avvenire anche presso la Corte di Cassazione, nonché un’altra coeva deliberazione recante le “linee guida” in proposito.

    Sulla base del disposto del d.l. n. 80 del 2021 e delle citate delibere del CSM, ma evocando a monte il disposto dell’art. 16-octies del D.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni, nella l. n. 221 del 2012 (articolo dall’art. 50 del d.l. n. 90 del 2014, convertito nella l. n. 114 del 2014), che aveva previsto l’UPP presso giudici di merito, con decreto n. 119 del 29 dicembre 2021 il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha disposto, quindi, l’istituzione dell’UPP presso la Corte, che, naturalmente ha compreso non solo la nuova figura degli addetti all’UPP, ma anche quelle fra le figure indicate dall’art. 16-octies presenti in Cassazione.

    La ragione di queste note è che risulta sostenuta da taluni commentatori e non mi pare affatto condivisibile l’idea che il legislatore, introducendo con l’art. 11 citato del d.l. n. 80 del 2021 la figura degli addetti all’UPP, avrebbe creato una figura connotata da un ibridismo di funzioni sia pure nella logica del funzionamento dell’UPP, con conseguente ripercussioni sia sull’individuazione dei compiti da espletarsi da essi in seno all’UPP, sia sull’individuazione del potere direttivo riguardo ai compiti stessi. E’ evidente che questa idea di ibridismo può comportare, alla prova dell’espletamento da parte degli addetti delle loro funzioni presso l’UPP di Cassazione (ma non diversamente presso gli UPP degli uffici di merito), ricadute o comunque problemi in ordine al rapporto fra la dirigenza giurisdizionale e la dirigenza amministrativa della Corte nelle rispettive articolazioni (e così presso gli uffici di merito).

    2. L’art. 11 e l’art. 12 del d.l. n. 80 del 2021.

    Vediamo innanzitutto più specificamente il tenore dei disposti normativi che hanno introdotto la nuova figura degli addetti all’UPP.

    L’art. 11 del d.l. n. 80 del 2021, per quanto attiene alla giurisdizione ordinaria, nel comma 2, dopo avere previsto nel comma 1 la modalità di assunzione degli addetti con un contratto di lavoro a tempo determinato, indicò come requisito legittimante alla partecipazione alla procedura concorsuale finalizzata all’assunzione il possesso della laurea in giurisprudenza (e, per una quota limitata, da indicarsi nel bando di concorso, della laurea in economia e commercio o scienze politiche).

    Nel secondo, terzo e quarto inciso il comma 2:

    a) precisò che, in deroga alle norme degli artt. 2, comma 2, 40 e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 (e, dunque, alla sostanziale rilevanza della contrattazione collettiva in ordine alla individuazione del profilo professionale e retributivo dei dipendenti pubblici), la specificazione del profilo professionale degli addetti, cioè dei loro compiti, fosse quella indicata nell’Allegato II, numero 1 allo stesso d.l.;

    b) dispose, quanto «al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile», l’equiparazione degli addetti al persona di cui «ai profili dell’area III, posizione economica F1»;

    c) ed in fine (ultimo inciso) stabilì che il Ministero della Giustizia, «sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative», potesse stabilire «anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme di organizzazione e di svolgimento della prestazione lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla distribuzione flessibile dell'orario di lavoro».

    Il successivo art. 12 – rubricato “modalità di impiego degli addetti all’ufficio per il processo” – nel comma 2 ribadì il rinvio al ricordato allegato, stabilendo che «le modalità di impiego degli addetti all’ufficio per il processo presso gli uffici giudiziari della Giustizia ordinaria sono individuate all’Allegato II, numero 1».

    Il comma 3, a sua volta dispose che «all'esito dell'assegnazione degli addetti all'ufficio per il processo di cui al comma 2, il Capo dell'ufficio giudiziario entro il 31 dicembre 2021, di concerto con il dirigente amministrativo, predispone un progetto organizzativo che preveda l'utilizzo, all'interno delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, degli addetti selezionati in modo da valorizzare il loro apporto all'attività giudiziaria.».

    Il ricordato Allegato II, numero 1 – essendo chiaramente estranee all’UPP le precisazioni contenenti le specifiche e i contenuti professionali indicati come relativi agli “specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione” e agli “esperti legali in imprese o enti pubblici” - indicò, sotto la rubrica “attività di contenuto specialistico”, le mansioni degli addetti all’UPP con un elenco che suona in questi termini: «studio dei fascicoli (predisponendo, ad esempio, delle schede riassuntive per procedimento); supporto al giudice nel compimento della attività pratico/materiale o di facile esecuzione, come la verifica di completezza del fascicolo, l’accertamento della regolare costituzione delle parti (controllo notifiche, rispetto dei termini, individuazione dei difensori nominati ecc.), supporto per bozze di provvedimenti semplici, il controllo della pendenza di istanze o richieste o la loro gestione, organizzazione dei fascicoli, delle udienze e del ruolo, con segnalazione all’esperto coordinatore o al magistrato assegnatario dei fascicoli che presentino caratteri di priorità di trattazione; condivisione all’interno dell’ufficio per il processo di riflessioni su eventuali criticità, con proposte organizzative e informatiche per il loro superamento; approfondimento giurisprudenziale e dottrinale; ricostruzione del contesto normativo riferibile alle fattispecie proposte; supporto per indirizzi giurisprudenziali sezionali; supporto ai processi di digitalizzazione e innovazione organizzativa dell’ufficio e monitoraggio dei risultati; raccordo con il personale addetto alle cancellerie.».

    Ebbene, se ci si interroga su quali siano le implicazioni di tali disposti normativi in ordine all’individuazione di chi debba esercitare rispetto agli addetti il potere di individuare in concreto – cioè dando attuazione alle previsioni dell’allegato - i loro compiti e le loro specifiche funzioni, di controllare ed esaminare il risultato del loro espletamento, di rappresentare, dunque, il loro “organizzatore”, in altri termini su chi debba esercitare le funzioni di dirigenza del loro operato, mi sembra decisamente che il contenuto di detti disposti e in particolare la natura dei compiti di cui all’Allegato non lasci spazio che ad una sola alternativa.

    I compiti e le funzioni indicati nell’allegato sono certamente strumentali all’esercizio della funzione giurisdizionale magistratuale, e, dunque, in Cassazione, del “giudice Corte di Cassazione”, ma non lo sono, per il loro contenuto e per la conseguente loro natura, nel senso in cui deve dirsi strumentale l’attività del personale amministrativo ordinario di cancelleria.

    Si tratta di attività che in alcun modo ineriscono alle funzioni, cioè alle prestazioni lavorative, che normalmente espleta il personale di cancelleria. Esse riguardano invece attività che sono normalmente da compiersi dal giudice (e, quindi, dal “giudice Cassazione”), nelle varie articolazioni in cui viene espletato il lavoro del giudice, e lo sono quali attività preparatorie rispetto al momento decisionale o comunque all’adozione del provvedimento con cui il giudice e, dunque, il “giudice Cassazione”, è chiamato ad esternare la sua funzione.

    Tale affermazione trova giustificazione nella considerazione analitica dell’elenco dell’Allegato.

    Così, lo studio dei fascicoli, con quanto l’allegato prevede (in via esemplificativa alludendo alla predisposizione di schede riassuntive del procedimento), è attività che è chiaramente estranea al profilo delle prestazioni da svolgersi da qualsiasi figura dell’ordinario personale amministrativo.

    L’attività di verifica della completezza del fascicolo e l’accertamento della regolare costituzione delle parti con le specificazioni dell’allegato è anch’essa un’attività che il giudice affidatario del fascicolo e nel momento decisionale il giudice- collegio (se la decisione è collegiale) deve compiere nell’àmbito del corretto esercizio delle sue funzioni ed in vista dell’attività provvedimentale: lo fa, del resto, manifesto lo stesso uso dell’espressione “supporto al giudice”.

    È da rilevare che, sebbene non perché inerente ai compiti formalmente propri del personale cancelleria, ma sulla base di una logica di mera collaborazione fra il giudice e tale personale e tenuto conto che la custodia dei fascicoli (anche in àmbito digitale) compete a quel personale, il compimento di una simile attività di verifica avrebbe potuto essere richiesto a quel personale (per esempio: il relatore designato avrebbe potuto chiedere al cancelliere se è presente un documento nel fascicolo o se risulta l’esistenza di una notificazione), ma, non solo in ultima analisi, il giudice – è questo il punto - non avrebbe potuto “fare affidamento” su tale controllo, avendo l’onere, in quanto funzionale all’esercizio corretto della sua funzione, di procedere comunque al controllo egli stesso, ma altresì no avrebbe potuto affatto “pretendere” dal personale l’espletamento di detta attività, in quanto estranea ai doveri e compiti di esso. La novità dell’attribuzione agli addetti di questi controlli connota la relativa prestazione come svolgimento di un’attività che in ultima analisi continua a spettare, come spettava, al giudice come risultato finale, ma di cui essi assumono formalmente la responsabilità, nel mentre prima la richiesta dei controlli al personale di cancelleria, in quanto frutto di una scelta del giudice e non essendovi previsione normativa, risultava espressione di mera richiesta di generica collaborazione del tutto informale, inidonea – essendo estranea ai compiti specifici del personale di cancelleria – a determinare responsabilità.

    Per quanto attiene al controllo della pendenza di istanze o richieste, si rileva che al personale di cancelleria non ineriva affatto il controllo, ma semmai l’onere di notiziare il giudice e, dunque, anche il “giudice Cassazione”, della loro presentazione, essendo il controllo un’iniziativa del giudice. Di pertinenza del giudice era, poi, la “gestione” di istanze e richieste. Si tratta dunque, di attività del tutto estranee ai compiti del personale di cancelleria e che prima erano da compiersi d’iniziativa del giudice.

    È lapalissiano, poi, che l’attività di supporto nella redazione di provvedimenti in alcun modo era riferibile al personale di cancelleria, trattandosi di attività che il giudice doveva compiere in proprio, per così dire “autosupportandosi”.

    L’attività che viene definita organizzazione dei fascicoli, delle udienze e del ruolo è ed era un’attività di cui il giudice è ed era responsabile e, dunque, di sua spettanza e non certo di spettanza al personale di cancelleria e meno che mai ad essa delegabile. Se anche per il suo espletamento il giudice poteva avvalersi dell’ausilio del personale ordinario (sempre per la posizione custodiale del medesimo), l’avvalimento non poteva certo concernere l’organizzazione di fascicoli, udienze e ruolo, ma solo le attività prodromiche all’esercizio in concreto del potere organizzativo: per esempio, se il giudice aveva in animo di organizzare udienze in una certa materia, al personale poteva richiedere che gli fossero messi a disposizione i fascicoli pendenti relativi ad essa, ma nulla di più. L’organizzazione funzionale al risultato, era attività magistratuale ed ora può essere espletata attraverso gli addetti, con assunzione ovvia di responsabilità e sempre fermo restando che il risultato conseguente suppone un’attività finale comunque riferibile e, in ultima analisi, da approvarsi dal giudice e, dunque, al giudice imputabile.

    Attività oggettivamente inerenti in modo manifesto e che non abbisogna di dimostrazione all’espletamento della funzione del giudice ed in alcun modo, questa volta nemmeno a livello soltanto preliminare suscettibili di coinvolgere il personale ordinario di cancelleria, sono tutte le altre dell’elenco.

    In fine, è attività non riferibile al personale di cancelleria, cioè non considerabile come espletata antecedentemente da tale personale, quella finale indicata come di “raccordo con il personale addetto alle cancellerie”: è palese che ci si riferisce ad un’attività di raccordo che necessariamente è espressione dell’esercizio, sia pure a livello interno, della funzione giurisdizionale propria del giudice. In altri termini agli addetti si assegna un compito di svolgimento di un’attività di raccordo che altrimenti sarebbe stato esercitabile direttamene dal giudice e di cui, nuovamente, sempre il giudice è, com’era antecedentemente, il responsabile finale in quanto l’attività di raccordo era com’è pur sempre espressione di quanto necessario per la sua attività giurisdizionale, cioè di “giudice”.

    Dalla rassegna appena compiuta emerge allora in modo chiaro che la nuova figura degli addetti all’UPP (mi riferisco agli addetti ad esso destinati e non ai due profili specialistici minori indicati prima nell’allegato, che sono estranei all’UPP) si presenta come quella di un lavoratore a tempo determinato, certamente inserito nell’amministrazione giudiziaria e non riconducibile invece ed estraneo al personale magistratuale, ma che è chiamato ad esercitare compiti e funzioni, cioè mansioni, che, con una vera e propria novità, non sono riconducibili alle normali attività che il personale amministrativo di cancelleria è chiamato ad espletare per consentire l’esercizio della giurisdizione civile.

    Si tratta di attività che anteriormente erano e che in ultima analisi sono di competenza del giudice e che gli addetti vengono chiamati ad esercitare necessariamente, per la loro natura, per conto del giudice, con diretta assunzione di responsabilità nell’espletamento da parte dell’addetto, ma con attribuzione di responsabilità finale al “giudice”.

    Ne segue che gli addetti, nella filosofia legislativa, dovendo esercitare un’attività che esula da quella dell’ordinario personale amministrativo e, soprattutto, dovendo espletare un’attività che dovrebbe compiere, sebbene a livello preparatorio dell’esercizio del potere decisionale e comunque dell’adozione dei provvedimenti di sua competenza,  il giudice, si presentano come soggetti che, pure essendo incardinati nell’àmbito dell’organizzazione amministrativa non magistratuale, tuttavia, sul piano dello svolgimento dei compiti non possono ritenersi in alcun modo, in ragione dell’oggettività delle funzioni che sono chiamate ad espletare,  nello svolgimento del loro rapporto di lavoro con l’esercizio delle mansioni, allo stesso modo dell’ordinario personale amministrativo di cancelleria.

    Essi, quindi, ai fini dell’esercizio e dell’individuazione delle mansioni da esercitarsi in concreto, stante l’indicata natura dei loro compiti, non sono soggetti, in seno all’ufficio in cui sono incardinati, al potere direttivo del dirigente amministrativo dell’ufficio, come invece lo è l’ordinario personale che esplica le funzioni e le mansioni amministrative serventi rispetto all’esercizio della giurisdizione. Sono, invece, soggetti al potere direttivo ed organizzativo del “giudice”, cioè dell’articolazione che, sul piano dell’organizzazione magistratuale, è chiamata a “gestire” l’ufficio per il processo in cui sono incardinati.

    Lo sono perché la responsabilità ultima del risultato dell’esercizio dei loro compiti e delle loro funzioni spetta a tale articolazione e dunque al “giudice”.

    Ferma questa precisazione, la peculiarità che connota gli addetti discende dal fatto che essi sono personale incardinato nell’amministrazione giudiziaria come il personale amministrativo di cancelleria ordinario. Questo implica che, dovendo espletare le loro mansioni sulla base di un rapporto di lavoro, la gestione del loro rapporto di lavoro, per quanto attiene ai diritti che ne discendono (ferie, permessi, orario di lavoro, indicato come flessibile, dall’ultimo inciso del comma 2 dell’art. 11) compete all’organizzazione amministrativa dell’ufficio giudiziario presso il quale sono assegnati e, in questo senso al dirigente amministrativo di esso e alle sue articolazioni (in Cassazione a livello sezionale).

    È solo a questi limitati effetti che viene in rilievo la dirigenza amministrativa dell’ufficio, in quanto gli addetti sono, come lavoratori e, quindi, rispetto alle pretese ed ai diritti che il rapporto di lavoro prevede, inseriti nell’organizzazione amministrativa e sono lavoratori dipendenti come il personale di cancelleria.

    Peraltro, il dirigente amministrativo, nell’esercizio dei poteri relativi al detto rapporto di lavoro dovrà necessariamente sentire l’avviso del “giudice”, cioè del dirigente dell’UPP, cioè della struttura in cui l’addetto esercita i suoi compiti e le sue mansioni.  

    D’altronde, lo stesso allegato, coerentemente con quanto emerge dall’elenco delle funzioni, mostra di porre gli addetti in una posizione che rappresenta qualcosa di diverso da quella del personale addetto alle cancellerie, proprio là dove si chiude con la previsione della funzione di “raccordo con il personale di cancelleria”. E’ palese che tale funzione pone gli addetti come “altro” rispetto al personale di cancelleria e lo fa proprio perché i compiti in precedenza elencati e da svolgere sono estranei a quelli del detto personale ed espressione delle attività di competenza del giudice.

    Non contraddice in alcun modo, ma anzi conferma la ricostruzione offerta, il disposto del comma 3 dell’art. 12, del d.l. n. 80 del 2021. Esso, non a caso, evoca la dirigenza amministrativa con riferimento al solo momento dell’assegnazione degli addetti all’ufficio per il processo, prevedendo che il capo dell’ufficio predisponga, «di concerto con il dirigente amministrativo», «un progetto organizzativo che preveda l’utilizzo, all’interno delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, degli addetti selezionati in modo da valorizzare il loro apporto all’attività giudiziaria». L’evocazione del “concerto” del dirigente amministrativo è chiaramente da intendere come relativa all’assegnazione degli addetti all’interno della struttura dell’ufficio del processo per quanto attiene all’incardinazione del rapporto lavorativo e, d’altronde il progetto di cui si parla ha questa finalità, essendo testualmente diretto a prevedere “l’utilizzo, all’interno delle strutture organizzativa denominate ufficio del processo, degli addetti”. L’esegesi in tal senso, se ve ne fosse bisogno – ma così non è – sarebbe obbligata, attesa la decisività delle emergenze dell’allegato. Il “concerto” appartiene a questo momento assolutamente prodromico e non al concreto funzionamento dell’UPP e dunque all’assegnazione ed all’espletamento in concreto dei compiti degli addetti.   

    La conclusione che mi sembra, dunque, sostenibile è che la nuova figura degli addetti all’ufficio per il processo, nella logica del disposto normativo, è stata prevista – e la cosa non può che riguardare anche l’UPP presso la Corte di Cassazione - come quella di un personale assunto nell’àmbito della struttura amministrativa, ma solo nel senso dell’inquadramento in essa della nuova figura di rapporto di lavoro a tempo determinato e non anche nel senso di aggiungere un contingente di personale per l’espletamento delle normali funzioni del personale di cancelleria, bensì con lo scopo di svolgere una funzione nuova comprendente compiti inerenti al “lavoro” del giudice di natura preparatoria per l’adozione dei suoi provvedimenti, decisori e non decisori. Compiti sempre e comunque al “giudice” attribuibili ed in precedenza estranei all’attività del personale di cancelleria, dovuta secondo i profili delle varie categorie di inquadramento di quel personale ed in ragione dei compiti previsti dal Codice di procedura civile (e da quello di procedura penale).

    Un lavoro che, per tale “nuova” natura ed in ragione della sua oggettività per come emergente dall’Allegato, deve svolgersi sotto la direzione del “giudice” nella dimensione organizzativa dell’ufficio per il processo.

    Se si volesse coniare un’espressione suggestiva e riassuntiva, le mansioni degli addetti sono riconducibili ad un’attività di “assistenza del giudice” e di essa sono espressione. 

    3. Le Circolari del Ministero della Giustizia.

    A seguito dell’adozione della normativa di cui al d.l. n. 80 del 2021 il Ministero della Giustizia ha emanato due successive circolari, quella del 3 novembre 2021, intitolata «Piano Nazionale di ripresa e resilienza – Avvio progetto Ufficio per il processo – Informazione e linee guida di primo indirizzo sulle attività organizzative necessarie per l’attuazione», e quella del 21 dicembre 2021, intitolata «Reclutamento, mansioni, formazione e modalità di lavoro dei primi 8.250 addetti all’ufficio per il processo assunti ai sensi del decreto-legge n. 80 del 2021».

    In esse, a mio avviso, si è incorsi in qualche equivoco sulla natura dei compiti degli addetti e questo equivoco può ingenerare qualche conseguenza errata sulla questione della spettanza della dirigenza degli addetti.   

    Mi spiego.

    Nella prima circolare, nel paragrafo 4, dedicato agli addetti all’UPP, dopo il corretto rilievo della riconduzione degli addetti all’UPP alla «figura degli addetti all’ufficio per il processo ai dipendenti pubblici, seppur con contratto a tempo determinato, non solo per quanto attiene ai profili economici ma anche a livello ordinamentale», e dopo il corretto rilievo che ne deriva il «completo riconoscimento di tutti i diritti contrattuali ed economici di cui gode il pubblico dipendente con applicazione integrale – con alcune deroghe […] – del CCNL e del CCNI», si fa derivare – rilevando che gli uffici hanno posto quesiti al riguardo - «che gli addetti all’UPP, seppur a tempo determinato, avranno un orario di lavoro di 36 ore settimanali, articolato, salvo esigenze peculiari, su 5 gg settimanali (art. 17 dell’attuale CCNL del comparto funzioni centrali)» e che essi «avranno accesso a tutti i sistemi informatici utili a svolgere le proprie mansioni (registri di cancelleria, consolle assistente ecc.) possedendo account per ADN, fruendo ed avvalendosi quindi di tutti gli strumenti tipici dei funzionari giudiziari» e con un inquadramento «in specifici profili professionali di nuovo conio, istituiti ex lege, con modalità derogatrici della generale disciplina delle fonti». Le deroghe – per quello che specificamente interessa in questa sede - si individuano nel «potere svolgere lavoro agile anche in deroga alla normativa di settore (articoli 13, comma 3, e 17, comma 3, del decreto-legge n. 80/2021)» e nel «maggiore regime di flessibilità oraria, derogando alla richiesta del consenso dell’interessato per il lavoro pomeridiano (articolo 13)».

    Queste notazioni sono certamente condivisibili ed a mio avviso integrano una lettura corretta dell’innovazione legislativa.

    È di seguito, invece, a me sembra, che la Circolare contiene affermazioni che al contrario non lo sono e che portano ad un parziale snaturamento del profilo professionale degli addetti.

    Infatti, la Circolare – dopo avere correttamente rassegnato il “mansionario” degli addetti all’UPP, con espressa evocazione del ricordato Allegato II, n. 1, al d.l. n. 80 del 2021, ed avere altrettanto correttamente osservato che «le mansioni di supporto all’attività giurisdizionale, anche in un’ottica schiettamente organizzativa, sono logicamente descritte con maggiore dovizia di particolari (data la novità dell’istituto), ma sono per la maggior parte riprese dalla pregressa esperienza di impiego ed utilizzo dei tirocinanti ex articolo 73 del decreto-legge n. 69/2013», e, quindi, sostenuto che «altre poi sono le mansioni che rappresentano assoluta novità e che possono risultare utili per la costruzione di un modello di servizio di accompagnamento al cambiamento dell’organizzazione dell’ufficio: supporto ai processi di digitalizzazione e monitoraggio dei risultati» – osserva, quindi, testualmente che: «la clausola generale che rinvia al “raccordo con il personale addetto alle cancellerie”, sistematicamente interpretata avendo riguardo alla collocazione ordinamentale, più volte sottolineata, quale personale amministrativo di terza area, delinea questo nuovo profilo professionale come “ponte” tra il momento decisionale propriamente detto (di imprescindibile spettanza del magistrato giudicante, sia pure in una nuova logica corale nella preparazione e nell’istruttoria) e la corposa attività amministrativa che questo momento precede e segue. A mero titolo esemplificativo, si possono così indicare le seguenti attività, rinviando alla specifica circolare sul punto: spoglio delle nuove iscrizioni, verifica dei presupposti di priorità di trattazione, “scarico” dell’udienza del magistrato a cui si è assegnati, attività di notifica e comunicazione alle parti nei fascicoli del magistrato a cui si è assegnati, accertamento della definitività del provvedimento, ecc.».

    Su questa base si asserisce, poi, che «la logica del sistema, come evidenziata già dalla lettera della legge, delinea un generale ventaglio di mansioni nelle quali per la prima volta vi è una netta prevalenza di attività specificamente dedicate e orientate al supporto diretto della funzione giurisdizionale (studio fascicoli, preparazione di bozze provvedimentali, ecc.), rispetto a mansioni propriamente e storicamente definibili come “amministrative”. L’individuazione concreta delle attività da destinare alle risorse degli addetti all’ufficio per il processo nell’ambito delle 36 ore settimanali previste dal CCNL, dovrà quindi regolarsi secondo il criterio tradizionale di valutazione della prevalenza del nucleo principale del ventaglio delle attività previste dal mansionario di cui all’allegato II del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ovvero delle attività di studio e di staff rispetto a quelle di raccordo con le cancellerie.». Di seguito, la Circolare afferma ancora «che l’ampio ventaglio di mansioni consente di individuare delle attività residuali o sussidiarie da poter svolgere nell’ambito delle 36 ore lavorative settimanali quando l’addetto all’ufficio per il processo non è assegnato ad attività principali o prioritarie (ad esempio, quando non segue le attività dei singoli magistrati o le attività del presidente di sezione)».

    Le affermazioni della Circolare mi sembrano del tutto prive di base normativa quanto ai profili che vado ad esporre.

    La lettura dell’espressione finale dell’Allegato, quella sul “raccordo con il personale addetto alle cancellerie”, là dove si sostiene che un’interpretazione sistematica, peraltro non spiegata e basata su una non meglio chiarita “collocazione ordinamentale” (l’espressione non viene spiegata: che significa?) degli addetti «quale personale amministrativo di terza area, delinea questo nuovo profilo professionale come “ponte” tra il momento decisionale propriamente detto (di imprescindibile spettanza del magistrato giudicante, sia pure in una nuova logica corale nella preparazione e nell’istruttoria) e la corposa attività amministrativa che questo momento precede e segue», risulta del tutto priva di fondamento nella legge, cioè non corrispondente al significato dell’espressione “raccordo”.

    Questa, come ho già rilevato sopra, non sottende un’attribuzione di competenze diverse da quelle prima indicate dall’Allegato (e come si è detto di spettanza del “giudice”), ma che, ai fini del loro espletamento, gli addetti, così come farebbe lo stesso giudice se direttamene svolgesse quei compiti, sono legittimati a interfacciarsi con il personale amministrativo per ottenere l’assistenza necessaria al loro espletamento. Eventualmente – dico eventualmente perché l’attività di raccordo è riferita agli addetti, è indicata come loro compito e, dunque, parrebbe supporre la loro iniziativa – si può ritenere che nel contempo gli addetti siano legittimati a ricevere, anche al di là dei compiti di cui all’Allegato, eventuali richieste, notizie, etc., dal personale di cancelleria, motivate dai compiti ad esso affidati e che esso debba, in funzione della sua attività amministrativa comunicare al personale magistratuale componente dell’UPP. Richieste, notizie, che altrimenti il personale dovrebbe indirizzare al giudice. Ma non è questo il raccordo indicato come compito dall’Allegato. Sarebbe semmai una mera conseguenza della riferibilità dell’operato degli addetti al “giudice”.

    Del tutto estraneo al significato della parola “raccordo” è dunque, quanto invece ipotizza la Circolare in generale e poi passando all’esemplificazione.

    Peraltro, in essa non ci si avvede che solo talune delle attività indicate – quelle di “scarico dell’udienza” e quella di “notifica e comunicazione alle parti nei fascicoli del magistrato” (tra l’altro si dice “a cui si è assegnati”, supponendo che l’addetto sia assegnato ad un magistrato e non all’UPP) e quelle di accertamento della definitività del provvedimento – sono attività che vengono espletate dal personale amministrativo di cancelleria, perché inerenti alle funzioni di quel personale – mentre quella di spoglio delle nuove iscrizioni e di verifica dei presupposti di priorità di trattazione non è in alcun modo attività di competenza del personale ordinario di cancelleria, ma genuinamente propria del giudice.

    La conclusione espressa nel senso della prevalenza delle funzioni che vengono riassunte con l’espressione “attività di studio e di staff” rispetto a “quelle di raccordo con le cancellerie” come erroneamente ricostruite risulta, dunque non condivisibile. Non di prevalenza si tratta, ma di esclusività delle prime, comprensiva del raccordo come poco sopra ricostruito.

    Parrebbe che la Circolare abbia, dunque, espresso una ricognizione non giustificata dal disposto normativo.

    Le considerazioni critiche che ho svolto sono estensibili alla successiva Circolare ministeriale del 21 dicembre 2021. Anche in essa si ripetono le affermazioni ricostruttive svolte nella prima circolare e si attribuiscono agli addetti all’UPP, con la stessa lettura del mansionario e ripetendo gli stessi esempi, funzioni amministrative di pertinenza del personale di cancelleria in alcun modo previste dalla legge.

    In modo ambiguo si evoca a giustificazione un argomento che si basa sull’attribuzione agli addetti ai fini del trattamento economico del profilo di cui all’area III, posizione economica F1.

    Ma in tal modo si spende sempre un argomento inidoneo per le ragioni innanzi esposte: che gli addetti abbiano – ai sensi dell’art. 11, comma 2 penultimo inciso del d.l. n. 80 del 2021 – il trattamento economico che ha il personale di cancelleria inquadrato in quell’area non può significare che essi debbano e nemmeno possano essere chiamati ad esercitare le mansioni di quel personale corrispondenti a quel profilo.

    La legge non lo prevede ed essi non sono stati assunti per questo, ma per svolgere i compiti di cui al noto Allegato.

    A prescindere dal valore dell’Allegato correttamente ricostruito, la norma appena evocata rivela, del resto, il suo intento meramente individuatore del trattamento economico quando parla di “equiparazione”. Si tratta di equiparazione economica e non già, nemmeno nel limitato senso ipotizzato dalle circolari, funzionale.   

    In definitiva, lo ribadisco, mi sembra che l’esegesi ministeriale del disposto normativo istitutivo della figura degli addetti all’UPP si sia spinta oltre il testo normativo nell’individuare fra i compiti degli addetti anche compiti di spettanza del personale amministrativo.

    Stante la natura delle Circolari, è palese che esse non avrebbero potuto vincolare i capi degli uffici e quindi il Primo Presidente della Corte di Cassazione, per quanto attiene alla costituzione dell’UPP presso la Corte. 

    4. Il Decreto del Primo Presidente della Corte n. 119 del 2021.

    Essendo le mie considerazioni concentrate sugli addetti all’U.P.P. presso la Corte di Cassazione, svolgo a questo punto  alcune brevi rilievi sul decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione n. 119 del 29 dicembre 2021, che ha provveduto alla costituzione dell’Ufficio per il processo presso la Corte, stabilendone la struttura ed inserendovi, come risulta dall’art. 3, comma 3 (insieme ai giovani laureandi e laureati svolgenti attività di tirocinio preso la Corte, nonché il personale EASO collaborante con la Prima Sezione Civile in forza di un protocollo con la corrispondente istituzione UE) e per quello che qui interessa, gli addetti di cui all’art. 11 del d.l. n. 80 del 2021 assegnati alla Corte  (peraltro in numero di 200 unità, cioè nella metà del contingente indicato dal più  volte citato art. 11 del d.l. nn. 80 del 2021.

    Il decreto è stato adottato «sentiti i Presidenti di sezione ed il Dirigente amministrativo» della Corte. All’art. 3, comma 1, qualifica l’UPP come «struttura tecnica (di “staff”) di ausilio dell’attività giudiziaria, che può essere al servizio del giudice e/o dell’ufficio» e, quindi, precisa che trattasi di struttura unitaria al servizio dell’intero ufficio, per poi nel comma 2 precisare che «è diretto dal Primo Presidente, che può delegare singole articolazioni a magistrati della Corte (ed è sostituito in caso di assenza o impedimento dal Presidente aggiunto)»: è palese che l’uso della congiuntiva e della disgiuntiva fra la parola “giudice” e quella “ufficio” sottende che con la seconda si sia inteso sempre l’ufficio con riferimento alla struttura magistratuale e non anche alla struttura amministrativa. Si è voluto, cioè, indicare che il servizio può essere espletato a beneficio del giudice singolo appartenente all’UPP o della struttura magistratuale complessiva componente l’UPP, senza cioè una specifica correlazione dell’ausilio ad un singolo magistrato dell’ufficio.  Nell’espressione “ufficio” non v’è alcun riferimento all’ufficio sotto il profilo amministrativo e, dunque, l’uso delle congiunzioni appare significativo di un riferimento all’ufficio nel senso indicato.

    Il comma 3 prevede che dell’UPP faccia parte il Dirigente della Corte, ma, è palese che tale presenza non può essere ritenuta in alcun modo giustificata dal dover – peraltro potenzialmente secondo le Circolari - espletare gli addetti compiti proprio del personale amministrativo, sì da non potersi giustificare detta presenza come espressione della funzione direttiva di quel dirigente sull’espletamento di quei compiti e ciò anche in concorso con quella del P.P.

    Infatti, la direzione del costituito UPP ai sensi del comma 2 è espressamente attribuita, come s’è detto, al Primo Presidente, il che comunque porrebbe il Dirigente della Corte in una posizione che in alcun modo potrebbe considerarsi espressione di potere direttivo, o meglio di potere direttivo autonomo e, dunque, di vero potere direttivo.

    La presenza del Dirigente della Corte, in realtà, appare espressione e si giustifica solo come un necessario apporto collaborativo:  aa) sia per l’assegnazione degli addetti, come lavoratori e, dunque, ai fini dell’incardinamento del rapporto di servizio dal punto di vista dell’Amministrazione, come, del resto imposto dal disposto dell’art. 12, comma 3, del d.l. n. 80 del 2021; bb) sia per la definizione degli aspetti logistici inerenti l’allocazione non solo degli addetti come nuovi lavoratori, ma prima ancora, direi, dello stesso UPP; cc) sia – per quanto specificamente attiene agli addetti, atteso il loro status di lavoratori dipendenti – per la definizione di tutto ciò che inerisce agli aspetti che di tale status sono espressione e come tali debbono considerarsi rilevanti per l’espletamento dell’attività degli addetti (orario di lavoro, ferie, etc.): la presenza del Dirigente della Corte si giustifica per la comunicazione almeno delle linee generali al riguardo, che, naturalmente, possono essere discusse dall’UPP sulla base delle esigenze funzionali della struttura dell’Ufficio per il processo.

    Il comma 6, dopo che il comma 5 ha indicato i presidenti non titolari, o i consiglieri coordinatori di singole aree o sottosezioni o dello spoglio e dunque appartenenti alla struttura magistratuale, stabilisce che «di ciascuna articolazione sezionale», istituita ai sensi del comma 4, «fa parte l’unità di personale nominata dal Dirigente della Corte, la quale assicura il raccordo tra lo staff dell’ufficio del processo e la cancelleria della relativa sezione»: come si vede un compito specifico e limitato, il quale conferma la posizione servente della struttura amministrativa rispetto all’UPP e, dunque, anche del dirigente della cancelleria della sezione, che, del resto, se ve ne fosse bisogno, è espressamente implicata dal comma 4, il quale affida la direzione dell’UPP sezionale al Presidente titolare o, in caso di impedimento, al Presidente non titolare più anziano nel ruolo sezionale e prevede che il titolare possa, sentito il Primo Presidente, designare un presidente non titolare.

    Come si vede, in alcun modo viene evocata una dirigenza amministrativa nel contesto dell’istituzione dell’UPP e con riferimento al suo funzionamento. L’uso della parola “raccordo” è significativo, in quanto evoca il compito che nell’Allegato all’art. 12 è indicato come ultimo compito degli addetti e del quale ho dato ampia spiegazione.

    Con specifico riferimento agli addetti, l’art. 4, comma 4, dopo che nel comma 2 si sono precisate le attività dell’UPP, che all’evidenza sono tutte funzionali al lavoro del “giudice Cassazione” e riguardo alle quali si fa peraltro riferimento all’espletamento «in collaborazione con il personale tecnico e amministrativo», ha espressamente stabilito che essi «saranno destinati ai compiti previsti dall’allegato II, n. 1, al citato decreto legge», così rimandando al disposto legislativo. Il riferimento alla collaborazione con il personale tecnico e amministrativo, se ve ne fosse bisogno, sottende che gli addetti non sono personale riconducibile a quelle categorie.  

    Ne segue che il decreto del Primo Presidente si è, com’era naturale, mantenuto per gli addetti nella logica emergente dal detto disposto e, peraltro, nel delineare il costituito UPP come struttura che li comprende, ha rimarcato, dal livello apicale a quelli sezionale, che la direzione è di spettanza magistratuale, il che non può non valere a livello applicativo concreto anche per la posizione degli addetti.

    Può ancora rilevarsi che il richiamo ai compiti di cui all’Allegato impone di dare rilievo all’esegesi che di essa si è fatta commentando sopra il relativo disposto.

    Il decreto del Primo Presidente, dunque, è chiaro nell’escludere qualsiasi ipotesi di attribuzione agli addetti di compiti propri del personale amministrativo. Il decreto non ha in alcun modo recepito le non giustificate estensioni di comiti al settore amministrativo ipotizzate a livello di circolari ministeriali.

    Ne consegue che il decreto del P.P. non consente in alcun modo di immaginare che nelle articolazioni sezionali si possa configurare un potere direttivo del dirigente amministrativo della sezione sugli addetti ai fini dell’espletamento di quei compiti, e ciò nemmeno in accordo con il potere del presidente titolare o di chi per lui.

    La situazione non è diversa, nell’àmbito sezionale, da quella ascrivibile alla partecipazione del Dirigente amministrativo della Corte alla struttura di vertice dell’UPP e di cui ho detto sopra.

    Un potere direttivo del dirigente della cancelleria sezionale – conforme a quanto ho osservato in precedenza - può configurarsi solo agli aspetti inerenti allo svolgimento del rapporto di lavoro degli addetti non con riferimento alle loro funzioni, bensì con riguardo agli aspetti relativi ai diritti inerenti ad esso sul piano degli istituti contrattuali (orario, ferie, permessi, etc.).

    E, peraltro, l’esercizio di tale potere deve avvenire necessariamente sulla base dell’ascolto delle esigenze che il Presidente Titolare o chi per lui indica come relative al funzionamento dell’UPP sezionale ed all’apporto del singolo addetto. 

    5. Conclusioni.

    Le considerazioni che si sono svolte impongono di manifestare dissenso da talune ricostruzioni del profilo funzionale degli addetti all’UPP, che, adagiandosi sulle ricordate circolari ministeriali hanno condiviso l’idea che essi siano chiamati anche a svolgere attività amministrative corrispondenti a quelle del personale di cancelleria inquadrato nella fascia corrispondente al loro inquadramento sotto il profilo economico come lavoratori a tempo determinato.

    Così, non è condivisibile quanto sostenuto da chi[5] - dopo avere registrato che «la qualifica di addetto è, in primo luogo, ricompresa appieno tra quelle del personale amministrativo e non rappresenta un tertium genus rispetto all’ordinaria dicotomia personale magistratuale-personale amministrativo» e osservato che «la gestione di queste risorse umane (per quanto attiene a diritti patrimoniali e non patrimoniali, inquadramento, disciplina, etc.), quindi, è direttamente regolata dalla normativa statale e contrattuale sul pubblico impiego, salvo le deroghe sopra accennate, marginali rispetto al contesto complessivo ed anzi funzionali alla massima efficienza di utilizzo» ed ancora che «si tratta pertanto di risorse assegnate a un ufficio giudiziario, e poi ad una sua articolazione amministrativa, l’ufficio per il processo, e non a uno o più singoli magistrati, per quanto in concreto possano ritualmente ipotizzarsi legami personali di una qualche stabilità» - ha sostenuto che «la natura “anfibia” degli addetti, allo stesso tempo componenti di una struttura di ausilio all’attività tipica dei magistrati giudicanti e personale competente per le mansioni schiettamente amministrative, direttamente o indirettamente serventi rispetto alla suddetta attività giurisdizionale», per poi trarne la conseguenza che «l’addetto partecipa, sotto la supervisione del presidente di sezione o di altro magistrato, allo spoglio delle nuove iscrizioni, allo studio del fascicolo, alla predisposizione di schemi e di bozze di provvedimenti semplici, alla preparazione dell’udienza e al controllo delle notifiche, alla analisi dei ruoli per verificare serialità di procedimenti, scadenze imminenti e così via; dall’altro, è competente, compatibilmente con l’inquadramento nella terza area professionale e sotto la supervisione del direttore di cancelleria o di altro incaricato/referente, per tutto un corollario di attività amministrative che vanno dallo scarico dell’udienza già espletata (e prima ancora alla stessa assistenza al magistrato in quella stessa udienza, o in altre), alla cura delle notifiche, alla ricognizione delle tendenze giurisprudenziali ai fini dell’implementazione di banche dati locali di merito, nonché agli incombenti di diretta gestione del personale, aumentato enormemente, per quanto attiene ferie, permessi, buoni pasto, controllo delle presenze, organizzazione dei turni, etc.».

    Secondo questa opinione saremmo «di fronte, quindi, sia a una rimeditazione del ruolo del magistrato giudicante, diretta a liberarne risorse intellettuali ad oggi sparse in mille frammentarie competenze, sia a una volontà di innovazione dei processi di lavoro all’interno dell’amministrazione giudiziaria, anche mediante l’introduzione di una figura che funga da cerniera tra il momento tipicamente giurisdizionale e l’attività amministrativa che questo momento precede, accompagna e segue».

    Pr quanto ho in precedenza osservato, l’opinione, che riflette ed anzi amplifica l’avviso espresso nelle circolari ministeriali, non può in alcun modo essere condivisa, là dove assegna agli addetti addirittura una posizione “anfibia” tra lo svolgimento delle funzioni del giudice e, dunque, del “giudice Cassazione” e quelle del personale amministrativo.

    I testi normativi, lo ripeto, non contengono alcun avallo di questa idea che, coerentemente, partorisce poi quella che circa l’impego degli addetti vi sia una sorta di “doppia dirigenza”, quella giurisdizionale e quella amministrativa, nel mentre, invece, poiché non è previsto che gli addetti svolgano, come invece, si sostiene, anche funzioni amministrative proprie del personale della cancelleria, alla dirigenza amministrativa compete solo – come ho detto - un potere direttivo riguardo agli aspetti inerenti alla posizione dell’addetto  con riferimento ai diritti ed agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e, peraltro, tale potere deve esercitarsi, se vi siano spazi di discrezionalità, considerando le esigenze dell’adibizione dell’addetto alle funzioni in seno all’UPP. Dunque, sentito il Presidente titolare o il delegato alla dirigenza dell’UPP sezionale.

    Analogo dissenso debbo esprimere da altra opinione che, riprendendo quella di cui ho appena detto, si è mossa nello stesso senso[6].

    Mi sembra, in fine, da ribadire che, a livello applicativo presso le Sezioni, il riferito contenuto del decreto del Primo Presidente n. 119 del 2021 debba essere considerato tale da escludere che gli addetti all’UPP, sebbene in funzione di esigenze correlate al funzionamento della struttura sezionale di essa, possano essere impiegati nell’espletamento di compiti di natura amministrativa propri del personale di cancelleria, il che, dunque, esclude che il dirigente amministrativo della cancelleria possa di sua iniziativa e anche con l’assenso del Presidente Titolare o del Presidente da lui delegato, affidare compiti di tale genere.

    I provvedimenti adibitori degli addetti ai compiti di cui all’Allegato sono di volta in volta di esclusiva competenza del Presidente Titolare o del Presidente da lui delegato ed eventualmente, sulla base di quanto disposto da essi anche in via generale oppure di volta in volta, di competenza di un magistrato delegato componente dell’UPP.  

    Il potere direttivo del dirigente di cancelleria concerne solo la gestione dei diritti e delle posizioni degli addetti inerenti al rapporto di impiego a tempo determinato nel senso che ho in precedenza indicato. Detto potere dev’essere esercitato previa necessaria interlocuzione con il Presidente Titolare o il Presidente delegato.

    [1] Il decreto del Primo Presidente della Corte n. 119 del 29 dicembre 2021, com’è noto, ha istituito l’UPP anche per il settore penale, sebbene con un’assegnazione ad esso degli addetti di cui al d.l. n. 80 del 2021 più limitata rispetto al settore civile (art. 4, comma 5).

    [2] Si veda l’art. 16-octies del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni, dalla l. n. 221 del 2012, introdotto dall’art. 50, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, nella l. n. 114 del 2014, il cui testo nel comma 1, prevedeva l’istituzione dell’UPP presso corti di appello e tribunale ed indicava chi componeva l’UPP e precisava : «(1. Al fine di  garantire  la  ragionevole  durata  del  processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando  un più' efficiente impiego delle tecnologie  dell'informazione  e  della comunicazione sono  costituite,  presso  le  corti  di  appello  e  i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate  'ufficio  per il processo, mediante l'impiego del personale di  cancelleria  e  di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111.  Fanno  altresi' parte dell'ufficio per il processo  costituito  presso  le  corti  di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62  e  seguenti  del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  e  dell'ufficio  per  il  processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di  cui agli articoli 42 ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.». 

    [3] Ricordato il richiamo normativo di cui alla nota precedente, riassuntivamente si veda A. DI FLORIO, Il nuovo ufficio per il processo: proposte per la Cassazione, in www.Questione Giustizia.it

    [4] Potere già previsto a suo tempo dal comma 2 dell’art. 16-octies citato sub nota 2.

    [5] A. LEOPIZZI, Gli addetti all’ufficio per il processo e gli altri nuovi profili professionali previsti dal Progetto Capitale Umano – PNRR. Riflessioni e prospettive, in www.unicost.it  

    [6] L.R. LUONGO, Le funzioni degli «addetti» per il processo nel sistema della giustizia ordinaria, in www.judicium.it.

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