GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    Svolgimento delle udienze dibattimentali a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 149/2020 del 9.11.2020, art. 24.

    Svolgimento delle udienze dibattimentali a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 149/2020 del 9.11.2020, art. 24.

    Dopo l’entrata in vigore del DL n. 137/2020 del 28.10.2020, art. 23, [1], il legislatore è nuovamente intervenuto sulle modalità di svolgimento dei procedimenti penali nel periodo emergenziale con l’art. 24 del D.L. n. 149/2020, che contiene le "Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali...nel periodo di emergenza epidemiologica da C0V1D-19".

    Ai sensi di detta norma, a partire dal 9.11.2020 i giudizi penali sono sospesi durante il tempo in cui l'udienza è rinviata per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell'imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, "quando  l'assenza  è giustificata  dalie restrizioni ai movimenti imposte dall’obbligo  di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario" in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19.

    Tale disposizione chiarisce l'inapplicabilità automatica, allo stato attuale, dell'istituto del legittimo impedimento per i casi di provenienza da aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd. zone rosse), in relazione alle quali ai sensi dell'art. 3 del DPCM 3.11.2020:

    "a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute."

    La partecipazione al processo quindi rientra fra i motivi di deroga al divieto di spostamento. 

    Sono fatte salve ovviamente le valutazioni sul caso singolo da parte del giudice.

    Si pubblicano al riguardo le “indicazioni” (è sempre fatta salva infatti l’autonoma valutazione del giudice nel caso specifico) elaborate dalla Sezione penale di Vicenza[2] riguardo alla trattazione dei processi penali in relazione all’assenza del  testimone,  del  consulente tecnico, del perito o dell'imputato in procedimento connesso i  quali siano stati citati a comparire per  esigenze  di  acquisizione  della prova.

     

    [1] Commentato da questa Rivista con l’articolo “Decreto legge Ristori, disposizioni emergenziali per l’esercizio della attività giurisdizionale,  di Marta Agostini e Michela Petrini.

    [2] I giudici che hanno partecipato a questa elaborazione sono Camilla Amedoro, Antonella Crea, Chiara Cuzzi, Deborah De Stefano, Filippo Lagrasta, Luigi Lunardon, Claudia Molinaro, Lorenzo Miazzi, Giulia Poi, Alessia Russo e Veronica Salvadori.


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