GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    Scheda n. 4 - Misure cautelari

    Scheda n. 4 - Misure cautelari

                                                                             OBIETTIVO DELLA RIFORMA

    Rispetto ad altri settori della procedura penale, la riforma in commento incide sulla disciplina delle misure cautelari in modo sensibilmente inferiore, principalmente con lo scopo di coordinare la materia della cautela (non solo personale, ma anche reale) con altri ambiti procedurali che tendono a privilegiare il contatto attivo con la persona offesa nell’ottica della riparazione; a garantire l’avvio verso la digitalizzazione del processo penale con un maggiore ricorso al mezzo telematico; a garantire l’effettiva consapevolezza all’indagato/imputato della pendenza del procedimento/processo. 

    La riforma, inoltre, collega alcune disposizioni in tema di sequestri con le vicende dell’appello e con il rito degli irreperibili (novellato).

    Sotto il profilo del contatto con la normativa penale sostanziale, la novella coordina il decorso del termine di fase delle misure cautelari se non sia immediatamente possibile accedere alle sanzioni sostitutive, tanto da richiedere l’impiego di tempo per acquisire le necessarie informazioni in grado di giustificare la concessione di tali sanzioni.  

    Il pacchetto riformato delle sanzioni sostitutive è destinato ad incidere anche sulla compatibilità di determinate misure custodiali con l’applicazione di tali sanzioni.

                                                                          IL RAPPORTO CON LA GIUSTIZIA RIPARATIVA

    ARTICOLO RIFORMATO

    Art. 293 c.p.p. – Adempimenti esecutivi.

    1. Salvo quanto previsto dall’art. 156, l’ufficiale o l’agente incaricato di eseguire l’ordinanza che ha disposto la custodia cautelare (Omissis) lo informa:

    (Omissis)

    i-bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

    (Omissis)

    La disposizione su cui incide la riforma regola gli adempimenti esecutivi conseguenti all’esecuzione di un provvedimento dispositivo di misura cautelare coercitiva.

    Con l’introduzione della lettera “i-bis” si impone all’Ufficiale o all’Agente di p.g. che provvede ad eseguire il provvedimento l’obbligo di informare l’indagato/imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

    La disposizione è immediatamente precettiva a partire dal 30.12.2022.

                                     LA DIGITALIZZAZIONE, LA DOCUMENTAZIONE E L’UTILIZZO DEL MEZZO TELEMATICO 

    ARTICOLO RIFORMATO

    Art. 294 c.p.p. - Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale.

    (Omissis)

    4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità

    indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto. Il giudice può autorizzare la persona sottoposta a misura cautelare e il difensore che ne facciano richiesta a partecipare a distanza all’interrogatorio.

    (Omissis)

    5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice, o il presidente, nel caso di organo collegiale qualora non ritenga di procedere personalmente e non sia possibile provvedere ai sensi del terzo periodo del comma 4, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.

    (Omissis)

    6-bis. Alla documentazione dell’interrogatorio si procede anche con mezzi di riproduzione visiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica. È fatta salva l’applicazione dell’articolo 133-ter, comma 3, terzo periodo, nei casi in cui è autorizzata la partecipazione a distanza dell’interrogatorio.

    La riforma incide sull’interrogatorio c.d. “di garanzia” che deve essere effettuato in seguito all’applicazione della misura cautelare.

    Si prevede (co. 4) la possibilità di autorizzare la partecipazione a distanza dell’indagato e del difensore (se ne fanno richiesta) all’interrogatorio.  Ciò va di pari passo con la modifica della modalità di documentazione dell’interrogatorio (co. 6-bis), che deve avvenire anche (quindi in combinazione con la modalità manuale tradizionale) con mezzi di riproduzione audiovisiva o – in caso in cui questi manchino o non funzionino, o non vi sia personale adibito a ciò - con mezzi di riproduzione fonografica. Il posizionamento di questa nuova disposizione nel testo della norma, come previsione ulteriore a completamento della disciplina dell’interrogatorio, sembra lasciare intendere che si tratti di una norma da applicarsi a tutti gli interrogatori, anche quelli relativi a misure diverse da quella carceraria, posto che diversamente – se cioè la si intendesse come modalità di documentazione dell’interrogatorio di chi è in custodia cautelare - sarebbe una duplicazione di quanto già previsto dall’art. 141-bis c.p.p., che impone per l’appunto la documentazione con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva dell’interrogatorio, svolto al di fuori dell’udienza, della persona che si trova in stato di detenzione.   Lo stesso art. 141-bis c.p.p. è stato modificato dalla novella in commento, nel senso che la precedente formulazione: “mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva” è stata ricostruita in coerenza con il comma 6-bis dell’art. 294 c.p.p.: “l’interrogatorio [] deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione audiovisiva e fonografica o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica”.

    Nel caso in cui l’interrogatorio sia svolto “a distanza” su richiesta di parte, si applica l’art. 133-ter comma 3, terzo periodo c.p.p., nel senso che “dell’atto o dell’udienza è sempre disposta la registrazione audiovisiva”.

    Viene limitato il ricorso al c.d. interrogatorio per “rogatoria” (comma 5).  Si privilegia infatti l’interrogatorio diretto da parte del giudice che ha disposto la misura (chiaramente per gli atti da assumere in una circoscrizione di Tribunale diversa rispetto a quella cui appartiene il giudice della misura), che può anche essere svolto tramite la partecipazione a distanza. 

    Solo ove il giudice ritenga di non provvedere autonomamente, salvo che non sia possibile provvedere con il collegamento “a distanza”, allora sarà possibile richiedere la rogatoria.

    La disposizione è immediatamente precettiva a partire dal 30.12.2022.

                                                    LA CONSAPEVOLEZZA DELL’INDAGINE E DELLA MISURA CAUTELARE

    La riforma incide su due disposizioni fondamentali che si coordinano tra loro.

    All’art. 295, comma 2, c.p.p. destinato a regolare le ricerche del catturando, è inserita una formula (invero piuttosto generica e che si riporta al giudizio del singolo giudice), secondo la quale se le ricerche effettuate “non sono esaurienti”, si deve disporre che le stesse proseguano. 

    In caso contrario è possibile dichiarare, secondo le modalità dell’articolo 296 c.p.p., la latitanza.

    Per il decreto di latitanza, previsto per ogni tipo di misura cautelare (art. 296, comma 2, c.p.p.), è ora imposto un maggiore obbligo motivazionale sulle circostanze da cui si desume la volontà dell’indagato di sottrarsi all’esecuzione della misura, essendo necessario dimostrare che questi abbia effettiva conoscenza della misura stessa.  Si tratta di un passo in più rispetto alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, sul punto, reputava bastevole la consapevolezza della possibilità che il provvedimento restrittivo della libertà potesse essere emesso (Cass. pen., sez. II^, 23.09.2016, n° 47852).

    È previsto inoltre l’obbligo di comunicare, al momento del rintraccio del latitante, la data dell’udienza, se il processo è in corso (comma 4-bis).

    ARTICOLO RIFORMATO

    Art. 296 c.p.p. – Latitanza.

    (Omissis)

    2. La latitanza è dichiarata con decreto motivato. Se la dichiarazione consegue alla mancata esecuzione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari, nel decreto sono indicate le specifiche circostanze che provano l’effettiva conoscenza della misura e la volontà di sottrarvisi. Con il provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice designa un difensore di ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia depositata in cancelleria copia dell'ordinanza con la quale è stata disposta la misura rimasta ineseguita. Avviso del deposito è notificato al difensore.

    (Omissis)

    4-bis. Quando il provvedimento che ha dato causa alla dichiarazione di latitanza è eseguito, se il processo è in corso, all’imputato è comunicata la data dell’udienza.

    (Omissis)

    La disposizione è immediatamente precettiva a partire dal 30.12.2022.

                                                      LA DURATA E LA PERDITA DI EFFICACIA DELLE MISURE CAUTELARI 

    ARTICOLO RIFORMATO

    Art. 300 c.p.p. - Estinzione o sostituzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze.

    (Omissis)

    4-bis. Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444, ancorché sottoposta a impugnazione, alla pena pecuniaria sostitutiva o al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, non può essere mantenuta la custodia cautelare. Negli stessi casi, quando è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 alla pena della detenzione domiciliare sostitutiva, non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere. In ogni caso, il giudice può sostituire la misura in essere con un’altra meno grave di cui ricorrono i presupposti, ai sensi dell’articolo 299.

    (Omissis)

    In tema di cause di estinzione delle misure cautelari per l’effetto della pronuncia di determinante sentenze (e quindi per causa diversa dal decorso del tempo), accanto a quelle tradizionali la riforma introduce una nuova causa di estinzione, collegandola alla concessione (con sentenza di condanna o di applicazione pena, ancorché non esecutive) della sanzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, della pena pecuniaria sostitutiva, ovvero della detenzione domiciliare sostitutiva, riconosciute le quali non può essere mantenuta la custodia cautelare. La disposizione ovviamente è limitata solo a questo tipo di misura cautelare (che chiaramente impedirebbe l’adempimento alle sanzioni sostitutive), lasciando intendere che altre misure, meno gravose, risultano comunque compatibili con la sanzione sostitutiva (comma 4-bis).   

    Ed invero, nulla vieta al giudice, qualora ve ne siano i requisiti, di sostituire il carcere con misura meno grave (anche arresti domiciliari).

    Altra causa di perdita di efficacia, prevista per la custodia cautelare e per gli arresti domiciliari, viene collegata dalla riforma alla pronuncia di sentenza nei confronti dell’irreperibile.  

    Quando quest’ultima diventa irrevocabile, le misure custodiali perdono efficacia (art. 420-quater, co. 7, in relazione al comma 6, c.p.p., nonché in relazione all’art. 420-sexies, co. 6 c.p.p.).

    ARTICOLO RIFORMATO

    Art. 420-quater c.p.p. - Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato.

    (Omissis)

    7. In deroga a quanto disposto dall’articolo 300, le misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere perdono efficacia solo quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6. In deroga a quanto disposto dagli articoli 262,

    317, 323, gli effetti dei provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo permangono fino a quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6.

    In tema di cause di sospensione del termine di fase, accanto alle tradizionali la riforma ne introduce una nuova (art. 304, comma 1, lettera c-ter, c.p.p.), ancora una volta collegata alle sanzioni sostitutive ed al meccanismo per la loro applicazione (art. 545-bis c.p.p.).  Il termine di fase è sospeso (automaticamente) dalla lettura del dispositivo della sentenza fino alla data dell’udienza camerale fissata per la decisione sulla sostituzione della pena, quando ciò non sia immediatamente possibile (ad esempio perché è necessario acquisire la relazione dell’UEPE), fermo restando che il termine in questione non può mai essere superiore a giorni sessanta, con la conseguenza che  se l’udienza camerale è fissata ad una distanza temporale maggiore, i giorni restanti dal sessantunesimo in avanti prevederanno la ripresa del decorso del termine di fase della misura cautelare in essere.

    ARTICOLO RIFORMATO

    Art. 304 c.p.p. - Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare.

    1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti casi:

    (Omissis)

    c-ter) nei casi previsti dall’articolo 545-bis, comma 1, durante il tempo intercorrente tra la lettura del dispositivo e l’udienza fissata per la decisione sulla eventuale sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ai sensi dell’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in tal caso, la sospensione dei termini previsti dall’articolo 303 non può comunque avere durata superiore a sessanta giorni.

    (Omissis)

    La disposizione è immediatamente precettiva a partire dal 30.12.2022.

                                     GLI INTERVENTI SULLE MISURE CAUTELARI REALI ED IL RAPPORTO CON L’APPELLO

    In tema di sequestro conservativo la riforma elimina la possibilità di ottenere il provvedimento cautelare reale in esame per la garanzia a favore dello Stato del pagamento della pena pecuniaria (art. 316 c.p.p.), proprio per ciò – in tema di esecuzione sui beni sequestrati - viene espunto dal codice di procedura il riferimento al passaggio in giudicato delle sentenze che dispongono il pagamento di sanzione pecuniaria, così come viene espunto il riferimento alle pene pecuniarie dall’elenco dei crediti che possono essere soddisfatti con il ricavato della vendita dei beni sottoposti a sequestro.

    ARTICOLO RIFORMATO

    Art. 320 c.p.p. – Esecuzione sui beni sequestrati.

    1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 539. La conversione non estingue il privilegio previsto dall'articolo 316 comma 4.

    2. Salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle somme che rimangono ancora dovute, l'esecuzione forzata sui beni sequestrati ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate, nell'ordine, le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali, le pene pecuniarie, le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all'erario

    dello Stato.

    La riforma inoltre coordina le disposizioni sulla durata del sequestro conservativo con le disposizioni in tema di appello che si occupano della decisione sui capi civili della sentenza.

    In caso di devoluzione della decisione sulle questioni civili al giudice civile per improcedibilità dell’azione dovuta al superamento dei termini previsti per l’appello, il sequestro conservativo permane efficace fino all’intervenuto giudicato della sentenza civile (art. 317, comma 1 che si riporta all’art. 578, comma 1-ter c.p.p.).

    ARTICOLO RIFORMATO

    Art. 317 c.p.p. – Forma del provvedimento. Competenza.

    4. Salvo quanto disposto dal comma 1-ter dell’articolo 578, gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione. La cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili è eseguita a cura del pubblico ministero. Se il pubblico ministero non provvede, l’interessato può proporre incidente di esecuzione.

    I sequestri probatori, conservativi e preventivi, se emessi nei procedimenti contro irreperibili, sono destinati a perdere efficacia con l’irrevocabilità della sentenza ex art. 420-quater c.p.p. (comma 6 dello stesso art. 420-quater c.p.p.)

    La disposizione è immediatamente precettiva a partire dal 30.12.2022.

                                                                                  DISCIPLINA TRANSITORIA 

    ARTICOLO DI NUOVA INTRODUZIONE

    Art. 85 d.lgs. 150/2022 - Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità.

    (omissis)

    2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità Giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l'Autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi.

    2-bis. Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 346 del codice di procedura penale

    In seguito all’emanazione del D.l. 31 ottobre 2022, n° 162 che, come noto, attraverso l’introduzione dell’art. 99-bis al d.lgs 150/2022 ha comportato il differimento dell’entrata in vigore della riforma al 30.12.2022, il Legislatore – in sede di conversione del predetto decreto – ha disposto in tema di misure cautelari una specifica norma transitoria contenuta nei commi 2 e 2-bis dell’art. 85 del d.lgs 150/2022, rispettivamente modificato ed aggiunto rispetto all’originario testo.

    Si è inteso così regolare la sorte delle misure cautelari in corso di esecuzione che si reggono su delitti che, anteriormente all’entrata in vigore della riforma, risultavano essere procedibili d’ufficio e che, successivamente al 30.12.2022, diventano procedibili solo su querela.

    Per impedire l’immediata perdita di efficacia delle misure cautelari, venendo meno il requisito della procedibilità, il Legislatore ha previsto una forma di efficacia interinale della misura, calibrata in venti giorni decorrenti dal 30.12.2022.

    Il dies a quo è specificamente indicato dalla norma, e si riaggancia alla formula “Fermo restando il termine di cui al comma 1)”, che si legge nell’incipit del comma 2 dell’art. 85 d.lgs 150/2022, riformulato dalla legge di conversione e che si riferisce per l’appunto all’entrata in vigore del decreto, come differito dal d.l. 162/2022, per individuare il termine per presentare la querela relativamente ai reati che mutano il regime di procedibilità.

    Durante questi venti giorni l’Autorità Giudiziaria deve necessariamente procedere alla ricerca della persona offesa allo scopo di raccogliere la querela, eventualmente anche con l’ausilio della polizia giudiziaria. Qualora la p.o. non sia rintracciata nei venti giorni, ovvero se rintracciata non sporga querela, la misura cautelare necessariamente perde efficacia.

    Quanto alla “Autorità Giudiziaria procedente” essa deve intendersi in quella che al momento ha la disponibilità degli atti. 

    Se si è in fase di indagini preliminari, spetterà al Pubblico Ministero procedere alla ricerca della p.o.  Se si è in fase di udienza preliminare, ovvero ancora in fase di giudizio, la ricerca spetterà al GUP, ovvero al Tribunale o ancora alla Corte d’appello.

    Il termine di fase è sospeso per la durata dei venti giorni e – per salvaguardare l’interesse all’acquisizione delle fonti di prova – è resa applicabile la disposizione di cui all’art. 346 c.p.p., richiamata dal comma 2-bis aggiunto dalla legge di conversione al testo dell’art. 85 d.lgs 150/2022.

                                                                                

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