GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    Scheda n. 3 - Indagini preliminari

    Scheda n. 3 - Indagini preliminari

                                                                         OBIETTIVO DELLA RIFORMA

    Nell’area di intervento attinente alla fase delle indagini, le modifiche attuative della delega perseguono due obiettivi: ridurre i tempi delle indagini incidendo sui termini di durata e introducendo rimedi giurisdizionali alla eventuale stasi del procedimento, determinata dall’inerzia del p.m.; filtrare maggiormente i procedimenti meritevoli di essere portati all’attenzione del giudice, esercitando l’azione penale; il tutto avendo sempre attenzione alla salvaguardia dei diritti delle parti.

    Nella generale prospettiva di introdurre efficaci forme di controllo sulla gestione dei tempi delle indagini, si evidenziano: la disciplina con maggiore dettaglio del momento delicato di iscrizione della notizia di reato, perseguendo l’obiettivo di circoscrivere all’ambito del procedimento penale la rilevanza della valutazione compiuta dal P.M. al momento dell’iscrizione; l’introduzione di un procedimento incidentale di sindacato sulla tempestività dell’iscrizione, potenzialmente idoneo a produrre effetti di rilievo sulla base cognitiva del giudizio; la discovery forzosa quale strumento volto per un verso a dissuadere ingiustificati temporeggiamenti decisori del pubblico ministero, per altro verso a favorire l’individuazione e la chiusura dei procedimenti suscettivi d’essere definiti grazie a possibili apporti conoscitivi ad opera delle “parti” del procedimento.

                                                                             NOTIZIA DI REATO

    TESTO RIFORMATO

    Art. 335 c.p.p. - Registro delle notizie di reato.

    1.Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito., contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell’iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.

    1-bis. Il pubblico ministero provvede all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico.

    1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all’atto di disporre l’iscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata.

    (Omissis)

    Il P.M. ha l’onere di iscrivere la notizia di reato che contenga la rappresentazione di un fatto determinato e non inverosimile e riconducibile a una fattispecie incriminatrice. Si mira a esonerare il P.M. dall’iscrizione di fatti palesemente infondati o penalmente irrilevanti.

    L’iscrizione del nome dell’indagato deve essere effettuata appena emergano indizi a suo carico.

    Se non provvede tempestivamente all’iscrizione, all’atto di iscrivere il P.M. può indicare la data anteriore a partire dalla quale l’iscrizione stessa deve intendersi effettuata.

    A seguito dell’introduzione dell’art. 335-ter c.p.p., inoltre, si onera il GIP, al momento in cui debba compiere un atto del procedimento, di ordinare al P.M. con decreto motivato di iscrivere il nome del soggetto al quale ritiene debba essere attribuito il reato per il quale si procede.

    Il P.M. deve provvedervi, indicando anche la data a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini.

    A tal proposito, ai sensi del nuovo art. 335-quater c.p., l’indagato può chiedere al giudice che procede, o nel corso delle indagini al GIP, di accertare la tempestività dell’iscrizione che lo riguardi.

    La richiesta può essere presentata:

    - in udienza preliminare o dibattimentale, depositandola in cancelleria. La richiesta viene quindi trattata e decisa in udienza;

    - nel corso delle indagini preliminari, quando il giudice deve adottare una decisione con l’intervento del P.M. e dell’indagato. In tal caso la retrodatazione deve essere rilevante per la decisione, e viene trattata e decisa nelle forme del procedimento in corso;

    - mediante deposito nella cancelleria del giudice che procede, con la prova della notifica al P.M. il quale ha 7 giorni per presentare memorie. Decorso tale termine entrambe le parti hanno facoltà di presentare ulteriori memorie entro 7 giorni. Il giudice può quindi decidere allo stato degli atti o fissare udienza ex art. 127 c.p.p.

    Il giudice, quando il ritardo è inequivocabile e non giustificato, dispone la retrodatazione indicando la data a partire dalla quale deve intendersi iscritta la notitia criminis e il nome dell’indagato.

    La richiesta è inammissibile se non indica: 1) le ragioni che la sorreggono; 2) gli atti del procedimento dai quali si desume il ritardo; 3) e se non è presentata entro venti giorni da quando l’indagato ha avuto facoltà di prendere conoscenza degli atti che dimostrano il ritardo nell’iscrizione.

    P.M. e parte civile, in caso di accoglimento della richiesta, o il richiedente in caso di suo rigetto, possono chiedere di riesaminare la questione: 1) prima della conclusione dell’udienza preliminare; 2) entro il termine ex art. 491 comma 1 c.p.p. nel dibattimento; 3) nel dibattimento preceduto da udienza preliminare, inoltre, la richiesta può essere ripresentata solo se già presentata in udienza preliminare.

    Così come prescritto dall’art. 3-bis disp. att., nella trattazione delle notizie di reato e nell’esercizio dell’azione penale il pubblico ministero si conforma ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell’ufficio.

    DISCIPLINA TRANSITORIA

    L’art. 88-bis del d.l. 162/2022, convertito in l. 199/2022, recante disposizioni transitorie relative al d. lgs. 150/2022, prevede che l’art. 335-quater c.p.p. non si applica ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 c.p.p.

    Non si applica, inoltre, alle notizie di reato iscritte successivamente all’entrata in vigore del decreto nei seguenti casi: 1) nel caso di connessione tra procedimenti ex art. 12 c.p.p., disposizione che pare doversi leggere nel senso che quando l’iscrizione venga disposta dopo l’entrata in vigore del decreto, in relazione a un reato che risulti connesso ad altro per il quale la disciplina dettata dall’art. 335-quater c.p.p. non si applica (in quanto già iscritto alla data di entrata in vigore del decreto), l’esclusione opera anche per il reato iscritto successivamente); 2) quando si procede per i delitti di cui all’art. 407, comma 2, c.p.p., l’esclusione opera anche nei casi di collegamento investigativo ai sensi dell’art. 371, comma 2, lett. B) e C).

    Nessuna deroga è invece prevista nei casi di procedimenti relativi a reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, ai quali l’art. 335-quater c.p.p. si applica in ogni caso.

    Ai procedimenti per i quali è esclusa l’applicazione dell’art. 335-quater c.p.p., si applicano le previsioni degli artt. 405 c.p.p. (inizio dell’azione penale), 406 c.p.p. (proroga del termine), 407 c.p.p. (termine di durata massima delle indagini preliminari), 412 c.p.p. (avocazione delle indagini per mancato esercizio dell’azione penale), 415-bis c.p.p. (avviso di conclusione delle indagini preliminari) e 127 disp. att. c.p.p. (comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale) nella versione in vigore prima del d. lgs. 150/2022.

    ATTIVITA’ A INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

    L’articolo 349 c.p.p. (Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone) viene modificato nella parte relativa alle informazioni richieste dalla P.G. che procede al redigere il verbale di identificazione e di elezione di domicilio nei confronti del sottoposto a indagini.

    Oltre all’invito a dichiarare o eleggere domicilio, infatti, l’indagato viene richiesto di fornire:

    - il recapito della casa di abitazione;

    - il recapito del luogo di lavoro;

    - il recapito del luogo dove ha temporanea dimora o domicilio;

    - i recapiti telefonici o di posta elettronica di cui ha la disponibilità.

    Viene, altresì, prevista ai sensi dell’art. 350 c.p.p. la facoltà per la P.G. di richiedere al P.M., previo consenso dell’indagato e del difensore, di assumere le sommarie informazioni con sistemi di collegamento a distanza.

    Per le modalità di compimento dell’atto si osservano le disposizioni dell’art. 133-ter c.p.p.

    Diversamente, nel riformato art. 351 c.p.p., non viene prevista la possibilità di utilizzo di sistemi di collegamento a distanza: il dichiarante, difatti, può unicamente chiedere che le sue dichiarazioni siano documentate mediante registrazione audio.

    TESTO RIFORMATO

    Art. 352 c.p.p. – Perquisizioni.

    (Omissis)

    4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato sulla convalida della perquisizione.

    4-bis. Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, entro dieci giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza del decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell’articolo 127. Si applica la disposizione di cui all’articolo 252-bis, comma 3.

    L’indagato o il soggetto sottoposto a perquisizione possono, entro dieci giorni dalla conoscenza del decreto di convalida emesso dal P.M., proporre opposizione. Il giudice provvede nelle forme dell’art. 127 c.p.p.

    Se la perquisizione è stata disposta fuori dai casi previsti dalla legge, il giudice accoglie l’opposizione.

    L’articolo di legge non dice quale sia il contenuto del provvedimento: probabilmente dovrà essere disposto l’annullamento della convalida.

    Tale norma è speculare all’art. 252-bis c.p.p., che disciplina in modo analogo l’opposizione al decreto di perquisizione emesso dal P.M.

    Ai sensi del riformato art. 357 c.p.p., si prevede che la P.G. che assume sommarie informazioni (art. 351 c.p.p.) nei casi:

    1. di indagini per delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. A;

    2. o quando il dichiarante ne faccia richiesta

    deve audioregistrare la deposizione, salvo che la strumentazione non sia disponibile.

    Nel caso di dichiarazioni rese da:

    1. minorenne;

    2. infermo di mente;

    3. soggetto in condizioni di particolare vulnerabilità;

    le dichiarazioni devono essere audio o videoregistrate, salvo che la strumentazione non sia disponibile e vi sia l’urgenza di assumere comunque la deposizione.

    La violazione è priva di sanzione nel caso ordinario ed è invece sanzionata con l’inutilizzabilità dell’atto nel caso di minori, infermi di mente o soggetti vulnerabili.

    La trascrizione delle registrazioni è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla P.G. stessa.

    Previsione simile è prevista per le dichiarazioni e gli interrogatori resi al Pubblico Ministero e (artt. 362 e 370 c.p.p.: vedi ultra) e per le dichiarazioni assunte dal difensore (art. 391-ter c.p.p.).

                                                                       ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO

    Il nuovo art. 360 c.p.p. prescrive che l’indagato, la persona offesa, i difensori e i consulenti tecnici che lo richiedono possono essere autorizzati dal P.M. a partecipare a distanza al conferimento dell’incarico o agli accertamenti.

    Il P.M., inoltre, ai sensi dell’art. 362 comma 1-quater c.p.p., avvisa la persona chiamata a rendere sommarie informazioni che ha diritto di chiedere l’audioregistrazione della sua deposizione. Rimane salva l’indisponibilità contingente di strumenti tecnici.

    TESTO RIFORMATO

    Art. 369 c.p.p. - Informazione di garanzia.

    1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero notifica invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.

    1-bis. Il pubblico ministero informa altresì la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla comunicazione previsto dall'articolo 335, comma 3.

    1-ter. Il pubblico ministero avvisa inoltre la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

    2. Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l'informazione di garanzia sia notificata a norma dell'articolo 151.

    L’informazione di garanzia deve essere notificata nelle forme previste dai nuovi artt. 148 e 149 c.p.p. e iene, altresì, eliminato il rinvio all’art. 151 c.p.p., in quanto abrogato.

    Nell’informazione di garanzia deve essere contenuto l’avviso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. 

    Ai sensi dell’art. 370 c.p.p., inoltre, l’interrogatorio davanti al P.M. o delegato alla P.G. può svolgersi a distanza se difensore e indagato lo consentono. In tal caso si applicano le disposizioni dell’art. 133-ter c.p.p. (che disciplina le modalità della partecipazione a distanza).

    Il P.M. non è comunque obbligato a procedere a distanza, potendo delegare il P.M. presso il Tribunale del luogo dove si trova il soggetto da interrogare.

    TESTO RIFORMATO

    Art. 373 c.p.p. – Documentazione degli atti.

    (Omissis)

    2-bis. Alla documentazione degli interrogatori di cui al comma 1, lettere b) e d-bis), si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica.

    2-ter. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona chiamata a rendere informazioni ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 1, lettera d), si procede altresì mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

    2-quater. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l’atto.

    2-quinquies. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 2-bis e 2-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero.

    (Omissis)

    La documentazione di:

    1. interrogatorio dell’indagato;

    2. interrogatorio dell’imputato in procedimento connesso;

    deve essere effettuata anche con videoregistrazione. È consentita l’audioregistrazione solo quando vi sia la contingente indisponibilità di strumenti o di personale tecnico.

    La documentazione delle informazioni assunte dal P.M. (art. 362 c.p.p.) nei casi:

    1. di indagini per delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. A, c.p.p.;

    2. o quando il dichiarante ne faccia richiesta;

    deve essere effettuata anche con audioregistrazione.

    La previsione di cui al punto 2 è già prevista dall’art. 362 c.p.p.

    Nel caso di dichiarazioni rese da:

    1. minorenne;

    2. infermo di mente;

    3. soggetto in condizioni di particolare vulnerabilità;

    le dichiarazioni devono essere audio o videoregistrate, salvo che la strumentazione non sia disponibile e vi sia l’urgenza di assumere comunque la deposizione.

    La trascrizione delle registrazioni è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla P.G. che assiste il P.M.

                                                                     ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO

    Ai sensi del riformato art. 386 c.p.p., si prevede che la comunicazione consegnata all’arrestato o al fermato contenga l’avviso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

    Il giudice, inoltre, può autorizzare la partecipazione a distanza di arrestato o fermato e del difensore all’udienza di convalida, se gli interessati ne fanno richiesta ex art. 391, co. 1, secondo periodo, c.p.p.

                                                                            INVESTIGAZIONI DIFENSIVE

    TESTO RIFORMATO

    Art. 391-ter c.p.p. - Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni.

    (Omissis)

    3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 sono documentate anche mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione.

    3-ter. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l’atto.

    3-quater. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3-bis e 3-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile.

    Nel riformato art. 391-ter c.p.p., Anche le dichiarazioni rese al difensore nell’ambito delle indagini difensive devono essere audioregistrate, salva la contingente indisponibilità di strumenti idonei.

    Nel caso di dichiarazioni rese da:

    1. minorenne;

    2. infermo di mente;

    3. soggetto in condizioni di particolare vulnerabilità;

    le dichiarazioni devono essere audio o videoregistrate, salvo che la strumentazione non sia disponibile e vi sia l’urgenza di assumere comunque la deposizione.

    La violazione è priva di sanzione nel caso ordinario ed è invece sanzionata con l’inutilizzabilità dell’atto nel caso di minori, infermi di mente o soggetti vulnerabili.

    La trascrizione delle registrazioni è disposta solo se assolutamente indispensabile.

                                                                                   INCIDENTE PROBATORIO

    L’unica aggiunta disposta al testo dell’art. 401 c.p.p. prevede che le prove vengano non solo assunte ma anche documentate con le forme stabilite per il dibattimento.

                                                                           CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI

    TESTO RIFORMATO

    Art. 405 c.p.p. – Termini per la conclusione delle indagini preliminari.

    1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.

    2. Salvo quanto previsto dagli articoli 406 e 415-bis, il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi conclude le indagini preliminari entro il termine di un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di sei mesi, se si procede per una contravvenzione e di un anno e sei mesi se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera a).

    (Omissis)

    Salve le proroghe e le nuove previsioni dell’art. 415-bis c.p.p., il P.M. conclude le indagini (non più richiede il rinvio a giudizio) entro il termine di un anno dall’iscrizione del nome dell’indagato nel registro delle notizie di reato.

    Il termine è invece:

    1. di sei mesi per le contravvenzioni;

    2. di un anno e sei mesi per i delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. A, c.p.p.

    Il nuovo art. 406 c.p.p., prevede che la proroga può essere chiesta al GIP quando le indagini sono complesse (e non più per giusta causa).

    È possibile una sola proroga per un tempo non superiore a sei mesi.

    Gli atti di indagine assunti dopo la scadenza dei termini non possono essere utilizzati, salvo quanto previsto dall’art. 415-bis c.p.p.

    Le modalità di esercizio dell’azione penale e i relativi termini sono stati modificati, abrogando il comma 3-bis dell’art. 407 c.p.p. e introducendo l’art. 407-bis c.p.p in forza del quale il P.M. che non chiede l’archiviazione esercita l’azione penale con richiesta di rinvio a giudizio o formulando l’imputazione nei casi di richiesta di patteggiamento, giudizio direttissimo, giudizio immediato, decreto penale e messa alla prova.

    L’azione penale deve essere esercitata entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all’art 405 c.p.p. oppure, se è stato notificato l’avviso ex art. 415-bis c.p.p., entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui all’art. 415-bis, commi 3 e 4 c.p.p.

    Il termine è di nove mesi nei casi di delitti previsti dall’art. 407, comma 2 c.p.p.

                                                                              DISCIPLINA TRANSITORIA

    L’art. 88-bis del d.l. 162/2022, convertito in l. 199/2022, recante disposizioni transitorie relative al d. lgs. 150/2022, prevede che l’art. 407-bis c.p.p. non si applica ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 c.p.p.

    Non si applica, inoltre, alle notizie di reato iscritte successivamente all’entrata in vigore del decreto, nei seguenti casi: 1) nel caso di connessione tra procedimenti ex art. 12 c.p.p., disposizione che pare doversi leggere nel senso che quando l’iscrizione venga disposta dopo l’entrata in vigore del decreto, in relazione a un reato che risulti connesso ad altro per il quale la disciplina dettata dall’art. 407-bis c.p.p. non si applica (in quanto già iscritto alla data di entrata in vigore del decreto), l’esclusione opera anche per il reato iscritto successivamente); 2) quando si procede per i delitti di cui all’art. 407, comma 2, c.p.p., l’esclusione opera anche nei casi di collegamento investigativo ai sensi dell’art. 371, comma 2, lett. B) e C).

    Ai procedimenti per i quali è esclusa l’applicazione dell’art. 407-bis c.p.p., si applicano le previsioni degli artt. 405 c.p.p. (inizio dell’azione penale), 406 c.p.p. (proroga del termine), 407 c.p.p. (termine di durata massima delle indagini preliminari), 412 c.p.p. (avocazione delle indagini per mancato esercizio dell’azione penale), 415-bis c.p.p. (avviso di conclusione delle indagini preliminari) e 127 disp. att. c.p.p. (comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale) nella versione in vigore prima del d. lgs. 150/2022.

    TESTO RIFORMATO

    Art. 408 c.p.p. - Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

    1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata, Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione.

    2. Fuori dei casi di rimessione della querela, l’avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.

    3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. Nell’avviso è indicata anche l’informazione della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

    3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a trenta giorni.

    Viene modificato il presupposto che giustifica la richiesta di archiviazione: da “se la notizia di reato è infondata” si passa a “quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.”

    L’avviso della richiesta è notificato alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta, ma non nei casi di rimessione della querela.

    Quando il GIP non concordi sulla richiesta di archiviazione, ai sensi dell’art. 409 c.p.p., nel provvedimento che fissa l’udienza camerale deve essere contenuto l’avviso della facoltà di accedere al programma di giustizia riparativa.

    Alla luce di quanto previsto dal riformato art. 412 c.p.p., il P.G. presso la Corte di Appello può disporre l’avocazione delle indagini:

    1. se il P.M. non ha disposto la notifica dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p. o non ha esercitato l’azione penale o non ha richiesto l’archiviazione nei nuovi termini previsti (la norma elimina il richiamo puro e semplice al termine dell’art. 407, comma 3-bis, c.p.p. e lo sostituisce con i termini previsti dagli artt. 407-bis, comma 2 (termine ordinario di tre mesi dalla scadenza delle indagini), 415-bis, comma 5 quinquies (venti giorni dall’ordine impartito dal GIP di assumere le determinazioni sull’azione penale), 415-ter, comma 3 (inerzia del P.M. a fronte dell’ordine del P.G.);

    2. nel caso di fissazione di udienza camerale per richiesta di archiviazione non accolta;

    3. nel caso di richiesta dell’indagato o della persona offesa al GIP di ordinare al P.M. di assumere le determinazioni sull’azione penale (art. 415-bis, comma 5-quater).

    In forza delle modifiche apportate anche all’art. 414 c.p.p., si prevede che il GIP respinga la richiesta di riapertura delle indagini quando non è ragionevolmente prevedibile che saranno individuate nuove fonti di prova idonee a portare all’esercizio dell’azione penale, pertanto non si consente al P.M. di indagare in attesa del provvedimento di autorizzazione alla riapertura: gli atti compiuti in assenza del provvedimento sono inutilizzabili.

    All’interno dell’art. 415 c.p.p. viene eliminato il capoverso relativo all’ordine di iscrizione del nome dell’indagato impartito dal GIP, in quanto la previsione è contenuta nel nuovo art. 335-ter c.p.p. (vedi supra).

    TESTO RIFORMATO

    Art. 415-bis c.p.p. – Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari.

    (Omissis)

    3-bis. L’avviso contiene inoltre l’informazione della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

    (Omissis)

    5-bis. Il pubblico ministero, prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell’articolo 405, può presentare richiesta motivata di differimento della notifica dell’avviso di cui al comma 1 al procuratore generale presso la corte di appello:

    a) quando è stata richiesta l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita;

    b) quando la conoscenza degli atti d’indagine può concretamente mettere in pericolo la vita di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all’accertamento dei fatti, all’individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca.

    5-ter. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il procuratore generale autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, non superiore a un anno. In caso contrario, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell’avviso di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto con cui il procuratore generale rigetta la richiesta di differimento del pubblico ministero è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa.

    5-quater. Alla scadenza dei termini di cui all’articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l’azione penale, né richiesto l’archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull’azione penale. Sulla richiesta il giudice provvede, nei venti giorni successivi, con decreto motivato. In caso di accoglimento, il giudice ordina al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni sull’azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte d’appello e notificato alla persona che ha formulato la richiesta.

    5-quinquies. Il pubblico ministero trasmette al giudice e al procuratore generale copia dei provvedimenti assunti in conseguenza dell’ordine emesso ai sensi del comma 5-quater.

    5-sexies. Nei casi di cui al comma 1-quater, se non ha già ricevuto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi del comma 1, alla persona offesa dal reato è notificato l’avviso previsto dal comma 1 dell’articolo 415-ter. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 415-ter.

    Anche l’avviso ex art. 415-bis c.p.p. deve contenere l’informazione della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

    Il P.M., prima della scadenza delle indagini (termine ex art. 405, comma 2, c.p.p.), può chiedere al P.G. presso la Corte di Appello di differire la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini:

    1. quando aveva chiesto una misura custodiale e il giudice non vi ha ancora provveduto o, pur avendo provveduto, la misura non è stata ancora eseguita. La previsione non si applica in caso di latitanza;

    2. in una serie di gravi ipotesi di pericolo per la vita, di sicurezza dello Stato, di pregiudizio alle indagini tassativamente indicate.

    Il P.G. può:

    1. accogliere la richiesta e differire il termine per un periodo non superiore a sei mesi (un anno per i delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. A, c.p.p.);

    2. non accoglierla e ordinare al P.M. di notificare l’avviso di conclusione entro venti giorni.

    Scaduti i termini previsti dall’art. 407-bis, comma 2 (vale a dire tre mesi dalla scadenza dei termini di cui all’art. 415-bis, commi 3 e 4, o nove mesi nei casi di cui all’art. 407, comma 2, lett. A, c.p.p.), se il P.M. rimane inerte l’indagato e la persona offesa possono chiedere al GIP di ordinare al P.M. di assumere le determinazioni sull’azione penale.

    Il GIP ha venti giorni per provvedere con decreto motivato.

    Se accoglie ordina al P.M. di assumere le sue determinazioni entro venti giorni.

    Il P.M., in tal caso, trasmette al GIP e al P.G. copia dei provvedimenti assunti in conseguenza dell’ordine.

    ARTICOLO DI NUOVA INTRODUZIONE  

    Art. 415-ter c.p.p. - Diritti e facoltà dell’indagato e della persona offesa in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari.

    1. Salvo quanto previsto dal comma 4, alla scadenza dei termini di cui all’articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione, la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata in segreteria. Alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è altresì immediatamente notificato avviso dell’avvenuto deposito e della facoltà di esaminarla ed estrarne copia. L’avviso contiene altresì l’indicazione della facoltà di cui al comma 3. Copia dell’avviso è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello.

    2. Quando, decorsi dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 407-bis, comma 2, non riceve la comunicazione prevista al comma 1, se non dispone l’avocazione delle indagini preliminari, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell’avviso di deposito di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini.

    3. Se dalla notifica dell’avviso di deposito indicato al comma 1 o del decreto indicato al comma 2 è decorso un termine pari a un mese senza che il pubblico ministero abbia assunto le determinazioni sull’azione penale, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di provvedere. Il termine è pari a tre mesi nei casi di cui all’articolo 407, comma 2. Si applicano il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 5-quater nonché il comma 5-quinquies dell’articolo 415-bis. Quando, in conseguenza dell’ordine emesso dal giudice, è notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, i termini di cui all’articolo 407-bis, comma 2, sono ridotti di due terzi.

    4. Prima della scadenza dei termini previsti dall’articolo 407-bis, comma 2, quando ricorrono le circostanze di cui al comma 5-bis dell’articolo 415-bis, il pubblico ministero può presentare richiesta motivata di differimento del deposito e della notifica dell’avviso di deposito di cui al comma 1 al procuratore generale. Sulla richiesta il procuratore generale provvede ai sensi del comma 5-ter dell’articolo 415-bis. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando il pubblico ministero ha già presentato la richiesta di differimento prevista dal comma 5-bis dell’articolo 415-bis.

    Scaduto il termine di cui all’art. 407-bis, comma 2, il P.M. deve effettuare la discovery depositando in segreteria gli atti di indagine compiuti e notificando l’avviso di deposito.

    Se alla scadenza di tale termine il P.G. non riceve l’avviso di deposito e se non dispone l’avocazione, ordina con decreto al P.M. di notificarlo entro venti giorni a indagato e persona offesa.

    Se decorso un mese dalla notifica dell’avviso di discovery o dalla notifica al P.M. del decreto del P.G. non sono state assunte le determinazioni sull’azione penale, l’indagato e la persona offesa possono chiedere al GIP di ordinare al P.M. di assumere le determinazioni (si applica, in tal caso, la disciplina processuale descritta sub art. 415-bis c.p.p.).

    Il P.M. può presentare al P.G. richiesta motivata di differimento della notifica dell’avviso di discovery nel caso dell’art. 415-bis, comma 5-bis:

    1. quando aveva chiesto una misura custodiale e il giudice non vi ha ancora provveduto o, pur avendo provveduto, la misura non è stata ancora eseguita. La previsione non si applica in caso di latitanza;

    2. in una serie di gravi ipotesi di pericolo per la vita, di sicurezza dello Stato, di pregiudizio alle indagini tassativamente indicate.

    Il P.G. può:

    1. accogliere la richiesta e differire il termine per un periodo non superiore a sei mesi (un anno per i delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. A, c.p.p.);

    2. non accoglierla e ordinare al P.M. di notificare l’avviso di discovery entro venti giorni.

    La richiesta prevista da questo articolo non può essere presentata se il P.M. aveva già chiesto il differimento dell’avviso di conclusione delle indagini.

                                                                                 DISCIPLINA TRANSITORIA

    L’art. 88-bis del d.l. 162/2022, convertito in l. 199/2022, recante disposizioni transitorie relative al d. lgs. 150/2022, prevede che l’art. 415-ter c.p.p. non si applica ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 c.p.p.

    Non si applica, inoltre, alle notizie di reato iscritte successivamente all’entrata in vigore del decreto nei seguenti casi: 1) nel caso di connessione tra procedimenti ex art. 12 c.p.p., disposizione che pare doversi leggere nel senso che quando l’iscrizione venga disposta dopo l’entrata in vigore del decreto, in relazione a un reato che risulti connesso ad altro per il quale la disciplina dettata dall’art. 415-ter c.p.p. non si applica (in quanto già iscritto alla data di entrata in vigore del decreto), l’esclusione opera anche per il reato iscritto successivamente); 2) quando si procede per i delitti di cui all’art. 407, comma 2, c.p.p., l’esclusione opera anche nei casi di collegamento investigativo ai sensi dell’art. 371, comma 2, lett. B) e C).

    Ai procedimenti per i quali è esclusa l’applicazione dell’art. 415-ter c.p.p., si applicano le previsioni degli artt. 405 c.p.p. (inizio dell’azione penale), 406 c.p.p. (proroga del termine), 407 c.p.p. (termine di durata massima delle indagini preliminari), 412 c.p.p. (avocazione delle indagini per mancato esercizio dell’azione penale), 415-bis c.p.p. (avviso di conclusione delle indagini preliminari) e 127 disp. att. c.p.p. (comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale) nella versione in vigore prima del d. lgs. 150/2022.

                                                                            

    User Rating: 5 / 5

    Please publish modules in offcanvas position.

    × Progressive Web App | Add to Homescreen

    Per installare questa Web App sul tuo iPhone/iPad premi l'icona. Progressive Web App | Share Button E poi Aggiungi alla schermata principale.

    × Installa l'app Web
    Mobile Phone
    Offline: nessuna connessione Internet

    Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.