GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    Scheda n. 2 - Le modifiche alla costituzione di parte civile

    Scheda n. 2 - Le modifiche alla costituzione di parte civile

    OBIETTIVO DELLA RIFORMA

    L’obiettivo della riforma appare da un lato quello di precisare le modalità con cui il difensore nominato può essere sostituito in udienza e dall’altro quello di richiedere, in sede di costituzione di parte civile e di istanza di natura civilistica presentata all’interno del processo penale, una prova documentale più stringente delle pretese risarcitorie.

    FORMALITÀ DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

    TESTO PREVIGENTE

    TESTO RIFORMATO

    Art. 78 c.p.p. - Formalità della costituzione di parte civile.

    1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità:

    a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;

    b) le generalità dell'imputato nei cui confronti

    viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;

    c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;0

    d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;

    e) la sottoscrizione del difensore.

    ***

    ***

    ***

    ***

    ***

    ***

    ***

    ***

    ***

    ***

    (Omissis)

    Art. 78 c.p.p. - Formalità della costituzione di parte civile.

    1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità:

    a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;

    b) le generalità dell'imputato nei cui confronti

    viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;

    c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;

    d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili;

    e) la sottoscrizione del difensore.

    1-bis. Il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell’articolo 100, nonché la procura per la costituzione di parte civile a norma dell’articolo 122, se in questa non risulta la volontà contraria della parte interessata, può conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l’atto di costituzione.

    (Omissis)

    È precisato che la costituzione di parte civile deve contenere l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda “agli effetti civili”: il legislatore sembra seguire l’orientamento maggioritario della giurisprudenza formatosi sulla causa petendi dell’atto di costituzione di parte civile prima della riforma.

    Le ragioni che giustificano la domanda, anche prima della novella legislativa, dovevano concretizzarsi nella descrizione del nesso di causalità tra la condotta dell'imputato ed i danni che dalla condotta di questo sono derivati. La giurisprudenza, pressoché all'unanimità, pretendeva una descrizione, se non analitica perlomeno inequivoca, del rapporto esistente tra il danno lamentato e il comportamento attribuibile all'imputato respingendo come non pertinente al requisito di cui alla lett. d) la semplice intenzione di ottenere il risarcimento dei danni subiti o la restituzione di quanto sottratto.

    La causa petendi dell'atto di costituzione di parte civile della persona offesa dal reato era ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità sufficientemente delineata con riferimento al capo di imputazione soltanto quando il nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoria azionata risultasse con immediatezza (così da ultimo Cas. Sez. II sent. n. 23940/2020).

    Il comma 1-bis art. 78 c.p.p. prevede che il difensore munito della procura, sia ai sensi dell’art. 100 c.p.p. che dell’art. 122 c.p.p., possa conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l’atto di costituzione, salvo che risulti volontà contraria della parte interessata.

    La questione se il sostituto processuale potesse depositare la costituzione di parte civile era già stata affrontata dalla giurisprudenza con l’intervento delle Sezioni unite n. 12213 del 21.12.2017 che hanno affermato che il sostituto processuale del difensore, al quale il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l'azione civile nel processo penale, non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura ovvero che la costituzione in udienza avvenga in presenza del danneggiato, situazione questa che consente di ritenere la costituzione come avvenuta personalmente.

    Con la novella legislativa, viene rovesciata la prospettiva, in quanto si prevede che il difensore, al quale sono state conferite entrambe le procure ex artt. 100 e 122 c.p.p., salva diversa volontà della parte, possa conferire al proprio sostituto, con atto scritto, anche successivo pertanto alla procura medesima, il potere di sottoscrivere e depositare l’atto di costituzione.

    Verificata, pertanto, la sussistenza di entrambe le procure che coerentemente ai principi generali di conservazione dell’atto e di prevalenza della sostanza sulla forma possono coesistere in unico atto, occorre verificare se la parte ha espresso volontà contraria al conferimento al sostituto dei poteri indicati, per poi accertarsi se con atto scritto il difensore procuratore speciale abbia conferito a un sostituto il potere di sottoscrivere e depositare l’atto.

    TERMINE PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

    TESTO PREVIGENTE

    TESTO RIFORMATO

    Art. 79 c.p.p. - Termine per la costituzione di parte civile.

    1. La costituzione di parte civile può avvenire

    per l'udienza preliminare e successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484.

    ***

    ***

    ***

    ***

    2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza.

    3. Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.

    ***

    ***

    ***

    Art. 79 c.p.p. - Termine per la costituzione di parte civile.

    1. La costituzione di parte civile può avvenire

    per l'udienza preliminare e successivamente, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l’udienza preliminare, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 o dall’articolo 554-bis, comma 2.

    2. I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti a pena di decadenza.

    3. Quando la costituzione di parte civile è

    consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484, se la stessa avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.

    Cambiano i termini per costituirsi parte civile, distinguendo a seconda che si celebri o meno l’udienza preliminare:

    - se si tiene udienza preliminare, il termine è quello degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti in udienza preliminare e non anche in dibattimento;

    - se manca l’udienza preliminare, il termine è quello degli accertamenti della costituzione delle parti ex art. 484 c.p.p. o 554-bis co. 2 c.p.p. (udienza predibattimentale di nuova applicazione).

    Viene precisato che i termini sono posti a pena di decadenza (non più il termine, ma i termini al plurale) e che, se la costituzione avviene ex art. 484 c.p.p. dopo la scadenza del termine di cui all’art. 468 co. 1 c.p.p., la parte non può presentare lista testi. Sul punto non vi sono mutamenti rispetto alla disciplina previgente, fermo restando che la parte danneggiata che sia anche persona offesa può presentare lista testi nel termine dell’art. 468 c.p.p. e poi costituirsi nel termine dell’art. 484 c.p.p.

    DISCIPLINA TRANSITORIA

    ARTICOLO DI NUOVA INTRODUZIONE  

    Art. 85-bis d.lgs. n. 150/2022 – Disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile.

    1. Nei procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell’udienza preliminare, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto e continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 79 e, limitatamente alla persona offesa, dell’articolo 429, comma 4, del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

    La legge di conversione del d.l. 162/2022 ha introdotto l’art. 85-bis al d.lgs. 150/2022 in cui viene specificato che la nuova disciplina di cui all’art. 79 c.p.p. che muta i termini di costituzione di parte civile si applica solo nei procedimenti nei quali alla data del 30.12.2022 (data di entrata in vigore del d.lgs. 150/2022) non sono stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell’udienza preliminare.


    User Rating: 5 / 5

    Please publish modules in offcanvas position.

    × Progressive Web App | Add to Homescreen

    Per installare questa Web App sul tuo iPhone/iPad premi l'icona. Progressive Web App | Share Button E poi Aggiungi alla schermata principale.

    × Installa l'app Web
    Mobile Phone
    Offline: nessuna connessione Internet

    Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.