GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    Scheda n. 1 - Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato (art. 420 quater c.p.p. e ss.)

    Scheda n. 1 - Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato (art. 420 quater c.p.p. e ss.)

                                                                              OBIETTIVO DELLA RIFORMA

    L’obiettivo della riforma è quello di prevedere che, quando non sono soddisfatte le condizioni per procedere in assenza dell'imputato, il giudice pronunci sentenza inappellabile di non doversi procedere, stabilendo, altresì, che, fino alla scadenza del doppio dei termini individuati nell'articolo 157 c.p., una volta rintracciata la persona ricercata, ne sia data tempestiva notizia all’autorità giudiziaria e che questa revochi la sentenza di non doversi procedere e fissi nuova udienza per la prosecuzione del procedimento.

    SENTENZA DI NON DOVERSI PROCEDERE PER MANCATA CONOSCENZA DELLA PENDENZA DEL PROCESSO DA PARTE DELL’IMPUTATO (ART. 420-QUATER C.P.P.)

    TESTO RIFORMATO

    Art. 420-quater c.p.p. - Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato.

    1. In caso di regolarità delle notificazioni e fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter, se l’imputato non è presente, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato.

    2. La sentenza contiene: a) l’intestazione “in nome del popolo italiano” e l’indicazione dell’autorità che l’ha pronunciata; b) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonché le generalità delle altre parti private; c) l’imputazione; d) l’indicazione dell’esito delle notifiche e delle ricerche effettuate; e) l’indicazione della data fino alla quale dovranno continuare le ricerche per rintracciare la persona nei cui confronti la sentenza è emessa; f) il dispositivo, con l’indicazione degli articoli di legge applicati; g) la data e la sottoscrizione del giudice.

    3. Con la sentenza il giudice dispone che, fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine previsto dall’articolo 159, ultimo comma, del codice penale, la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza.

    4. La sentenza contiene altresì; a) l’avvertimento alla persona rintracciata che il processo a suo carico sarà riaperto davanti alla stessa autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza; b) quando la persona non è destinataria di un provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere, l’avviso che l’udienza per la prosecuzione del processo è fissata: 1) il primo giorno non festivo del successivo mese di settembre, se è stato rintracciato nel primo semestre dell’anno; 2) il primo giorno non festivo del mese di febbraio dell’anno successivo, se è stato rintracciato nel secondo semestre dell’anno; c) l’indicazione del luogo in cui l’udienza si terrà; d) l’avviso che, qualora la persona rintracciata non compaia e non ricorra alcuno dei casi di cui all’articolo 420-ter, si procederà in sua assenza e la stessa sarà rappresentata in udienza dal difensore.

    5. Alla sentenza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 546.

    6. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che l’imputato sia stato rintracciato, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non può più essere revocata.

    7. In deroga a quanto disposto dall’articolo 300, le misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere perdono efficacia solo quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma

    6. In deroga a quanto disposto dagli articoli 262, 317, 323, gli effetti dei provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo permangono fino a quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6.

    La nuova pronuncia di cui all’art. 420-quater definisce il procedimento, sicché il destinatario della medesima non è più imputato.

    Con la pronuncia della sentenza si apre un periodo di ricerca del prosciolto, che è stato determinato nella misura del doppio dei termini stabiliti dall’art. 157 c.p. ai fini della prescrizione.

    Decorso tale periodo, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non può più essere revocata, ponendo fine alle ricerche. Per questo motivo, si prevede che la sentenza debba dare indicazione della data di prescrizione di ciascun reato.

    Sul punto, è stato effettuato un connesso intervento sulle norme sostanziali in materia di prescrizione, per chiarire che per il tempo necessario alle ricerche -con il limite massimo del doppio dei termini previsti dall’art. 157 c.p.- la prescrizione resta sospesa.

    Il destinatario della sentenza di non doversi procedere deve essere avvisato che il provvedimento sarà revocato e il processo sarà riaperto. Si è, quindi, previsto che la sentenza di non doversi procedere contenga l’espresso avviso della riapertura del processo. Per evitare il rischio che una volta rintracciato l’imputato e notificatagli la sentenza, alla successiva ripresa del procedimento, possano presentarsi problematiche analoghe a quelle che hanno impedito di procedere, si è previsto che nella sentenza sia anche già dato avviso all’imputato della data in cui si terrà l’udienza per la riapertura. Il destinatario, grazie alla notifica della sentenza, conosce, quindi, l’imputazione a suo carico, è informato dalla pendenza del processo, è informato che il procedimento riprenderà il suo corso ed è già messo nelle condizioni di sapere la data in cui il procedimento riprenderà. Per questo aspetto si è previsto che nella sentenza sia specificato che l’udienza per la prosecuzione del processo è da intendere sempre fissata: a) il primo giorno non festivo del successivo mese di settembre, se l’imputato è stato rintracciato nel primo semestre dell’anno; b) il primo giorno non festivo del mese di febbraio dell’anno successivo, se l’imputato è stato rintracciato nel secondo semestre dell’anno.

    In ragione della circostanza che la sentenza di non luogo a procedere è una pronuncia del tutto sui generis, in quanto destinata, nella sua fisiologia, ad essere revocata, è divenuto necessario disciplinare gli effetti della sentenza sui provvedimenti cautelari, reali e personali, nonché su quei provvedimenti che sono adottati proprio in considerazione di una loro strumentalità all’accertamento in corso (come i sequestri probatori). Peraltro, rispetto all’ipotesi più grave (quella in cui sia stata emessa ordinanza di custodia cautelare e non ricorrano i presupposti per la dichiarazione di latitanza) sono state previste opportune deroghe alla disciplina della sentenza di non luogo a procedere. In ragione di ciò, si è stabilito che, in deroga a quanto disposto dall’articolo 300 c.p.p., le misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere non perdano efficacia, se non quando la sentenza non è più revocabile e parimenti che non perdano efficacia i provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo, anch’essi fino a quando la sentenza non è più revocabile. In modo connesso si è dovuto disciplinare con un’apposita modalità la ripresa dell’udienza, almeno per il caso in cui ad essere rintracciato sia un soggetto ricercato (anche) per l’applicazione di una misura custodiale.

    ATTI URGENTI (ART. 420-QUINQUIES C.P.P.)

    TESTO RIFORMATO

    Art. 420-quinquies c.p.p. – Atti urgenti.

    1. Finché le ricerche della persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell’articolo 420-quater sono in corso, il giudice che l’ha pronunciata assume, a richiesta di parte, le prove non rinviabili nelle forme di cui all’articolo 401. Del giorno, dell’ora e del luogo stabiliti per il compimento dell’atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori già nominati nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza.

    2. Per lo stesso periodo di tempo indicato nel comma 1, il giudice che ha pronunciato la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell’articolo 420-quater resta compente a provvedere sulle misure cautelari e sui provvedimenti di sequestro fino alla perdita di efficacia prevista dal comma 7 dell’articolo 420-quater.

    Si prevede che, mentre le ricerche sono in corso, il giudice che ha pronunciato la sentenza debba assumere, a richiesta di parte, eventuali prove non rinviabili. A tal fine si è previsto di fare rinvio alla disciplina dell’incidente probatorio.

    REVOCA DELLA SENTENZA DI NON DOVERSI PROCEDERE PER MANCATA CONOSCENZA DELLA PENDENZA DEL PROCESSO (ART. 420-SEXIES C.P.P.)

    ARTICOLO DI NUOVA INTRODUZIONE

    Art. 420-sexies c.p.p. - Revoca della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo.

    1. Quando rintraccia la persona nei cui confronti è stata emessa sentenza di non doversi procedere ai sensi dell’articolo 420-quater, la polizia giudiziaria le notifica la sentenza e le dà avviso della riapertura del processo, nonché della data dell’udienza, individuata ai sensi dell’articolo 420-quater, comma 4, lettera b), nella quale è citata a comparire davanti all’autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza.

    2. La polizia giudiziaria comunica alla persona rintracciata che sia rimasta priva del difensore che lo assisteva nel giudizio concluso con la sentenza, e che non provveda alla nomina di un difensore di fiducia, le generalità di un difensore d’ufficio, nominato ai sensi dell’articolo 97, comma 4, e provvede ai sensi dell’articolo 161. In ogni caso avvisa la persona rintracciata che al difensore sarà notificata la data dell’udienza individuata ai sensi del comma 1. Di tutte le attività e gli avvisi ciò è redatto verbale.

    3. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo al giudice la relazione di notificazione della sentenza e il verbale di cui al comma 2.

    4. Il giudice con decreto revoca la sentenza e, salvo quanto previsto al comma 6, fa dare avviso al pubblico ministero, al difensore dell’imputato e alle altre parti della data dell’udienza fissata ai sensi dell’articolo 420-quater, comma 4, lett. b) i). L’avviso è comunicato o notificato almeno venti giorni prima della data predetta.

    5. Nell’udienza fissata per la prosecuzione ai sensi dell’articolo 420-quater comma 4, lettera b) i), il giudice procede alla verifica della regolare costituzione delle parti. Salva l’applicazione degli articoli 420 e 420-ter, si procede sempre ai sensi dell’articolo 420-bis, comma 1, lettera a).

    6. Nei casi di cui all’articolo 420-quater, comma 7, quando la sentenza è revocata nei confronti di un imputato sottoposto a misura cautelare, il giudice fissa l’udienza per la prosecuzione e dispone che l’avviso del giorno, dell’ora e del luogo dell’udienza sia notificato all’imputato, al difensore dell’imputato e alle altre parti, nonché comunicato al pubblico ministero, almeno venti giorni prima. All’udienza il giudice procede alla verifica della regolare costituzione delle parti. Si applicano gli articoli 420, 420-bis e 420-ter.

    Nel caso in cui la polizia giudiziaria rintracci il destinatario della sentenza, procederà alla notifica della stessa, fornendo ulteriori informazioni sulla riapertura del processo e dando avviso della data effettiva dell’udienza, individuata nei termini predetti.

    FISSAZIONE DELL’UDIENZA PER LA RIAPERTURA DEL PROCESSO (ART. 132-TER DISP. ATT. C.P.P.)

    ARTICOLO DI NUOVA INTRODUZIONE

    Art. 132-ter disp. att. c.p.p. - Fissazione dell’udienza per la riapertura del processo.

    1. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la celebrazione, nella medesima aula di udienza, il primo giorno non festivo del mese di febbraio e il primo giorno non festivo del mese di settembre di ogni anno delle udienze destinate alla riapertura dei procedimenti definiti con sentenza resa ai sensi dell’articolo 420-quater del codice, nonché alla celebrazione dei processi nei quali è stata pronunciata l’ordinanza di cui all’articolo 598-ter, comma 2, del codice.

    ADEMPIMENTI IN CASO SENTENZA DI NON DOVERSI PROCEDERE PER MANCATA CONOSCENZA (ART. 143-BIS DISP. ATT. C.P.P.)

    TESTO RIFORMATO

    Art. 143-bis disp. att. c.p.p. - Adempimenti in caso di sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato.

    1. Quando il giudice dispone la trasmissione ai sensi dell’articolo 420-quater del codice, la relativa ordinanza e il decreto di fissazione dell’udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi Quando il giudice emette la sentenza di cui all’articolo 420-quater del codice, ne dispone la trasmissione alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l’inserimento nel Centro elaborazione dati, di cui all’art. 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni. 

    DISCIPLINA TRANSITORIA

    Quanto al momento di effettiva entrata in vigore di questa parte della riforma, è stato previsto - dall’art. 89 del D.L.vo n. 150/2022 - che le nuove disposizioni relative alla disciplina della sentenza di non luogo a procedere, trovino applicazione quando il procedimento era già sospeso prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni e l’imputato non è stato ancora rintracciato. In questi procedimenti, in luogo di disporre nuove ricerche ai sensi dell’articolo 420-quinquies del codice di procedura penale vigente prima dell’entrata in vigore del decreto, il giudice provvederà ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale come modificato, con applicazione delle norme conseguenti.

    Si chiarisce che, nei procedimenti che proseguono con il “vecchio rito”, si continuerà ad applicare anche la disposizione sostanziale di cui all’articolo 159, primo comma, numero 3-bis), del codice penale nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo, in relazione all’effetto sospensivo del corso della prescrizione conseguente alla sospensione del procedimento per effettuare le ricerche.

    Si è anche disciplinata l’ipotesi di quei procedimenti, aventi ad oggetto reati commessi dopo il 18 ottobre 2021, che, pur proseguendo con il “vecchio rito”, non godono del limite massimo della sospensione della prescrizione previsto dal regime precedente, perché abrogato con la legge 134/2021 (entrata in vigore il 19 ottobre 2021). Per questi casi si fissa il limite massimo di durata della sospensione del corso della prescrizione oggi introdotto con il nuovo ultimo comma dell’art. 159.

    Identica previsione è stata estesa alle ipotesi di sospensione già disposta alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che, naturalmente, il procedimento abbia ad oggetto reati commessi dopo il 18 ottobre 2021.


    User Rating: 5 / 5

    Please publish modules in offcanvas position.

    × Progressive Web App | Add to Homescreen

    To install this Web App in your iPhone/iPad press icon. Progressive Web App | Share Button And then Add to Home Screen.

    × Install Web App
    Mobile Phone
    Offline - No Internet Connection

    We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.