GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    Problemi e prospettive della Sezione tributaria della Cassazione: le possibili soluzioni

    Problemi e prospettive della Sezione tributaria della Cassazione: le possibili soluzioni*

    di Biagio Virgilio   

    Sommario: 1. I ventuno anni della sezione tributaria: la storica sottovalutazione del problema dell’entità del contenzioso - 2. L’attuale organizzazione della sezione - 3. Necessità di una svolta di mentalità e un’occasione da non perdere.      

    1. I ventuno anni della sezione tributaria: la storica sottovalutazione del problema dell’entità del contenzioso     

    Il 14 novembre 2000, in apertura del convegno sulla sezione tributaria organizzato nell’Aula Magna della Corte di cassazione ad un anno dall’inizio della sua attività, il Primo Presidente della Corte Andrea Vela affermò che lo scopo essenziale del convegno era quello di “porre sul tappeto, in maniera chiara e oserei dire perentoria, le esigenze attuali della giurisdizione tributaria; le scarse risorse di cui essa dispone per farvi fronte; il grave danno che conseguentemente ne ricevono tanto l’esercizio della funzione nomofilattica, quanto gli interessi generali dello Stato e quelli correlati dei contribuenti”; e si voleva altresì verificare, “al cospetto dei responsabili del settore, se e come sia possibile trovare a tutto ciò qualche rimedio efficace, in tempi brevi. Perché di questo si tratta: di provvedere presto e bene”. E subito dopo il presidente titolare della sezione, Michele Cantillo, rilevato che il numero dei ricorsi pendenti era già arrivato a superare ampiamente le 14000 unità (di cui circa la metà iscritti nell’ultimo anno), osservò che “un aumento dell’organico della Corte (….) può essere la via concretamente praticabile e, se sorretta da adeguata volontà da parte di chi di dovere, rapidamente percorribile per evitare il formarsi nel giro di qualche anno di un arretrato non più razionalmente gestibile”.

    Dopo oltre venti anni da quel convegno, le parole allora pronunciate, che dimostrano come la Corte avvertì immediatamente il problema e lanciò subito un allarme, mantengono sostanzialmente integra la loro attualità.

    Il grave sbilanciamento del rapporto tra contenzioso pendente e organico della sezione tributaria si è, infatti, rivelato una caratteristica costante: è sufficiente rilevare, a grandi linee e senza appesantire il discorso con eccessivi dati statistici, che il numero dei magistrati effettivamente assegnati alla sezione, compresi i presidenti, si è mediamente attestato, almeno per un quindicennio, intorno a 30/35, pari al 20/22 per cento dei magistrati complessivamente addetti alle sezioni civili della Corte, a fronte di sopravvenienze annue pari invece a quasi il 40 per cento del totale dei nuovi procedimenti civili e di una pendenza in costante aumento, fino a raggiungere presto quasi la metà di quella totale della Cassazione civile.

    È poi interessante notare che la Commissione flussi, nel dicembre 2017, riconobbe che, in base all’applicazione del dato numerico, alla sezione tributaria dovessero essere attribuiti 52 consiglieri, ma che ciò avrebbe comportato uno “sbilanciamento esorbitante delle competenze della Corte (per un terzo assegnata ad affari tributari)”, con “l’effetto distorcente di deviare le complessive competenze civilistiche”; propose, pertanto, per la sezione, un organico di 40 consiglieri.

    A parte alcune misure organizzative interne (quale l’applicazione, per qualche udienza straordinaria e su base volontaria, di magistrati di altre sezioni), solo con la legge di bilancio 2018 (n. 205 del 2017) il legislatore si è attivato, prevedendo, per un verso, la nomina, in via straordinaria e non rinnovabile, di magistrati ausiliari nel numero massimo di 50, da reclutare tra i magistrati a riposo e da destinare per un triennio a comporre i collegi della sezione (con il limite di due per collegio), e, per altro verso, la possibilità di applicazione parziale (cioè per due udienze/adunanze mensili) e temporanea (anch’essi per tre anni) alla sola sezione tributaria di magistrati addetti all'Ufficio del Massimario (con il limite di uno per collegio).

    Si è trattato sicuramente di una iniziativa positiva che ha prodotto buoni risultati (anche se la compagine dei magistrati ausiliari, originariamente composta di 21 unità, si è andata riducendo nel tempo in ragione di intervenute dimissioni, giungendo alle attuali 13 presenze): basti pensare che, nell’unico anno in cui la sezione ha potuto fruire a pieno regime dell’apporto dei magistrati del Massimario e degli ausiliari, cioè nel 2019, è stato raggiunto per la prima volta il risultato del superamento, pari a circa 2000 unità, dei ricorsi definiti – quasi 11500 - rispetto a quelli sopravvenuti. Ma sono misure che volgono al termine: tra poco tempo scadranno dalle funzioni sia gli applicati (il 31 maggio) che gli ausiliari (a cavallo dell’estate). Ciò comporterà inevitabilmente, in mancanza di proroghe, un drastico ridimensionamento della produttività della sezione, quantificabile in 4.500/5000 ricorsi per anno.

    Attualmente, la sezione è composta dalla presidente titolare, da cinque presidenti non titolari, da 40 consiglieri (di cui 11 assegnati alla sottosezione presso la sesta sezione), oltre, come detto, da 25 magistrati del Massimario applicati e da 13 magistrati ausiliari (2 assegnati alla sottosezione).

    Al 31 dicembre 2020, i ricorsi pendenti in materia tributaria ammontavano a 53482, pari al 44 per cento della pendenza civile totale.

    Perdura, quindi, una situazione di estrema criticità che non può e non deve ulteriormente essere tollerata: ecco perché possiamo, e dobbiamo, ripetere oggi le parole dei presidenti Vela e Cantillo prima ricordate.

    2. L’attuale organizzazione della sezione

    a)Generalità

    Prima di passare ad esprimere qualche valutazione in ordine a quanto detto fin qui e ad avanzare alcune proposte concrete di soluzione (o di avvio a soluzione) del problema “tributaria”, ritengo utile, anche per offrire spunti di riflessione per l’ulteriore corso del convegno (con particolare riferimento alla seconda tavola rotonda), descrivere sinteticamente l’attuale assetto organizzativo della sezione, cioè il suo concreto modus operandi, come si è stabilmente delineato negli ultimi anni.  

    L’intento è sempre stato di perseguire la finalità di incrementare la quantità delle decisioni (la cosiddetta “produttività”), ma, allo stesso tempo, di favorire nel miglior modo possibile la coerenza della giurisprudenza.

    Il risultato di accrescere il numero delle decisioni, di eliminare l’arretrato e quindi di ridurre la durata del giudizio di legittimità in materia tributaria a tempi fisiologici e ragionevoli è indubbiamente fondamentale e ormai improcrastinabile, ma ciò, anche per le ragioni che dirò tra poco, non può andare a detrimento della nomofilachia, funzione essenziale attribuita alla Corte di cassazione dall’art. 65 dell’ordinamento giudiziario, quale espressione dell’art. 111 Cost.  

    b) La suddivisione della sezione in aree tematiche

    Venendo al concreto, i magistrati della sezione sono suddivisi già da molti anni in tre gruppi che rispecchiano le tre aree tematiche in cui la sezione stessa è articolata, individuate per tributi o gruppi di tributi (imposte dirette; iva, diritti doganali e accise; imposta di registro e tributi locali); nella proposta di organizzazione tabellare per il triennio 2020/2022 approvata dalla sezione nel mese di novembre 2020, è stato previsto l’inserimento in tabella della detta organizzazione, la composizione delle aree e i criteri di assegnazione e di permanenza dei magistrati presso le stesse.       

    c) L'Ufficio "spoglio e formazione dei ruoli"

    L'Ufficio "spoglio e formazione dei ruoli" svolge, com’è intuibile, una funzione centrale per la funzionalità della sezione.

    Esso, coordinato in ultima istanza dal Presidente titolare, è diviso anch’esso in tre settori, corrispondenti alle aree tematiche in cui la sezione è, come detto, tradizionalmente ripartita. Ciascun settore si compone attualmente di un presidente coordinatore, di un consigliere e di un magistrato del Massimario, e si avvale della attività di schedatura e classificazione dell'arretrato meritoriamente operata da un nucleo della Guardia di finanza distaccato presso la Corte. Ad un altro consigliere è, inoltre, affidato il compito di monitorare le decisioni e di segnalare al Presidente titolare incoerenze e antinomie e consentire a quest’ultimo le opportune iniziative.   

    Ai fini dell'attività di formazione dei ruoli, l'Ufficio adotta linee guida sperimentate, che prevedono il criterio di base della prioritaria fissazione dei ricorsi di più antica iscrizione, contemperato con la fondamentale esigenza di composizione, innanzitutto per le udienze pubbliche (ma anche, ove possibile, per le adunanze camerali), di ruoli tematici, formati cioè da controversie legate da connessione e/o stretta affinità di questioni, a prescindere dall’anno di iscrizione dei relativi ricorsi.

    Rivestono poi priorità di trattazione: i ricorsi in relazione ai quali le parti abbiano comprovato ragioni di particolare urgenza; i ricorsi per revocazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.; i ricorsi coinvolgenti questioni sulle quali si registra un vasto contenzioso di merito (anche eventualmente segnalate dall'Avvocatura Generale dello Stato ai sensi del Protocollo d'intesa sottoscritto ormai da vari anni), la cui sollecita definizione in sede nomofilattica potrebbe avere anche funzione preventivamente deflattiva.

    La distribuzione dei ricorsi tra udienze pubbliche e adunanze camerali risponde ai criteri dettati dall'art. 375, secondo comma, c.p.c., in base ai quali alle udienze pubbliche sono indirizzate le controversie in cui sia prima facie riscontrabile una chiara valenza nomofilattica, anche se, poiché l'esperienza insegna che siffatta valenza si rivela a volte nell'ambito della dialettica della camera di consiglio, non sono poche le decisioni camerali che presentano anch’esse un qualche interesse di tipo nomofilattico.      

    Il numero di ricorsi inseriti, per ciascun consigliere, nei ruoli di udienza/adunanza è, in linea tendenziale, di 4/5 per le udienze pubbliche e di 6/7 per le adunanze camerali (o anche in numero maggiore, per queste ultime, nel solo caso di trattazione congiunta di controversie sostanzialmente identiche), fatti salvi i correttivi resi attualmente necessari dallo svolgimento delle adunanze in via telematica.

    Va sottolineato che, contrariamente a quanto probabilmente si ritiene all’esterno, sono molto rari i casi di ricorsi caratterizzati da elevata serialità pura (cioè concernenti una precisa e identica questione di diritto) e, quindi, la trattazione stabile in adunanza dell’anzidetto numero di ricorsi richiede ai consiglieri e ai presidenti di collegio un impegno non sostenibile oltre un ragionevole limite di tempo.

    Negli ultimi anni, in particolare a decorrere dal 2018 (e a parte il 2020, per i ben noti motivi che lo rendono scarsamente idoneo ad essere valutato a fini statistici), le adunanze camerali sono state di gran lunga prevalenti, nella misura di circa i tre quarti del totale, rispetto alle udienze pubbliche.

    Va infine sottolineato che la sezione ordinaria tiene da tempo mediamente 30/35 udienze/adunanze mensili, molto spesso quindi, inevitabilmente, con due, a volte anche tre, collegi che operano in contemporanea.             

    d) Definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 6 d.1. 23 ottobre 2018, n. 119

    Nel corso del 2020 sono state emesse alcune centinaia di decreti presidenziali di estinzione del processo a firma della Presidente titolare, relativi sia a controversie definite per condono ai sensi dell’art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, convertito dalla legge n. 96 del 2017 (sostanzialmente esaurite), sia a quelle soggette alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla legge n. 136 del 2018.         

    Va, poi, ricordato che, con recente provvedimento della presidente titolare, in considerazione dell’elevato numero, pari a circa 6000, di processi pendenti interessati dal condono introdotto dal citato art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, è stata organizzata una struttura destinata alla definizione veloce e allo stesso tempo corretta di tali processi. In particolare, è stato previsto che i giudizi suscettibili di estinzione siano distribuiti in parti uguali tra la Presidente titolare e i tre Presidenti coordinatori dei gruppi tematici; che l’attività di individuazione e di controllo dei detti giudizi finalizzata alla emissione dei decreti di estinzione, finora compiuta dal Nucleo della Guardia di finanza in servizio presso la Corte sotto il coordinamento di un magistrato del Massimario, sia potenziata, al fine di garantire una verifica ulteriore e più scrupolosa, con un consigliere e altri due magistrati del Massimario, dichiaratisi disponibili senza riduzione dei compiti loro ordinariamente assegnati; che, infine, i Presidenti coordinatori possano anch’essi, in qualità di delegati, sottoscrivere i decreti di estinzione.

    Ci si avvale, anche in questo ambito, ove occorra, della interlocuzione con l’Avvocatura Generale dello Stato.  

    In virtù di detta struttura organizzativa, si confida di estinguere almeno 4000 processi nell’arco dell’anno, senza intaccare l’ordinaria attività giurisdizionale.               

    e) Misure tese a favorire la coerenza della giurisprudenza    

    Consapevole della capitale importanza che il corretto esercizio della funzione nomofilattica riveste, anche al fine di contenere l'entità del contenzioso, la sezione si è particolarmente impegnata nella predisposizione di strumenti miranti a favorire l'uniformità della propria giurisprudenza.         

    In particolare, si è operato sia sul versante della prevenzione delle difformità interpretative (al fine di evitare contrasti inconsapevoli), sia su quello della risoluzione dei contrasti interni.           

    Sotto il primo aspetto, considerato il numero di udienze/adunanze che i diversi collegi della sezione, come si è detto, tengono giornalmente anche in contemporanea ed il tempo che mediamente trascorre tra la decisione e la pubblicazione delle sentenze/ordinanze, il primo e più delicato problema che si pone è quello della tempestiva conoscenza della giurisprudenza in itinere.

    In proposito, pur nella consapevolezza della necessità che non sia data pubblicità a decisioni ancora non trasfuse in sentenze pubblicate, si è tuttavia fortemente incentivato l’uso di canali informativi riservati (dropbox, chat sezionale e per area tematica, iniziale sperimentazione di archiviazione sulla piattaforma Teams) per tenere al corrente i colleghi, nel modo più rapido e semplice possibile, di decisioni relative a questioni nuove o che si discostano da precedenti orientamenti.

    Considerato inoltre l’elevatissimo numero delle pronunce, si è raccomandato ai presidenti di collegio di utilizzare il modulo a tal fine predisposto per segnalare all’Ufficio del Massimario le sentenze più rilevanti sul piano nomofilattico, allo scopo di agevolare e velocizzare il lavoro di selezione svolto da quell’Ufficio, anche ai fini della rassegna periodica della giurisprudenza della sezione, che il Massimario ha meritoriamente introdotto da oltre due anni e che si è rivelato uno strumento molto utile di immediata consultazione.

    Per quanto concerne il problema della risoluzione dei contrasti interni già verificatisi (consapevolmente o inconsapevolmente) con la pubblicazione della decisione, va segnalato che, oltre alla indizione di eventuali apposite riunioni sezionali, nella proposta di variazione tabellare deliberata nel mese di novembre 2020 (sopra citata), è stata inserita una rilevante novità, costituita dalla previsione, ritenuta di particolare efficacia, di uno specifico modulo organizzativo, che può essere definito collegio speciale nomofilattico, formato (a rotazione) da magistrati appartenenti a tutte le aree tematiche e deputato, appunto, alla composizione, all’interno della sezione, di contrasti su questioni di competenza “trasversale” ai gruppi (quali quelle concernenti istituti procedimentali o processuali tributari, ma anche, in casi non infrequenti, di diritto tributario sostanziale).

    Lo scopo è quello di discernere i contrasti effettivi da quelli meramente apparenti e, quanto ai primi, che attengano ovviamente a questioni di stretta competenza sezionale, di tentare di pervenire al riassorbimento del conflitto interpretativo in ambito interno (anche avvalendosi, ove ritenuto necessario, di relazioni dell’Ufficio del Massimario), prima di richiedere il definitivo intervento chiarificatore delle Sezioni unite.  

    f) Rapporti con la sottosezione presso la sesta sezione

    La sottosezione è attualmente composta, oltre che dal coordinatore, da un numero di consiglieri (10 più due ausiliari), in regime di assegnazione esclusiva, idoneo ad assicurare l’operatività di due collegi.

    Il mantenimento di tale assetto (sotto entrambi i profili, doppio collegio e assegnazione a tempo pieno) è oggetto di riflessione negli ultimi tempi; personalmente ritengo inopportuno, allo stato, apportare variazioni strutturali, anche in ragione della situazione di incertezza in cui versa in questo momento la sezione nel suo complesso.

    Si rivela di grande importanza il mantenimento, e anzi l’intensificazione, di un costante flusso informativo tra la sezione e la sottosezione, la quale ultima, in particolare, deve segnalare al Presidente titolare o ai presidenti coordinatori delle aree tematiche le controversie rimesse alla sezione che presentino ragioni di urgenza della decisione, dovute, ad esempio, alla presenza di un vasto contenzioso di merito che richiede, anche a scopo deflattivo, una rapida risposta nomofilattica.

    3. Necessità di una svolta di mentalità e un’occasione da non perdere 

    A) Tornando al tema dell’entità del contenzioso pendente presso la sezione tributaria, innanzitutto intendo fare una premessa di carattere generale, una sorta di testimonianza personale che sento doverosa per conoscenza diretta, lavorando in sezione da oltre 15 anni, e che certamente è stata sempre condivisa da tutti: la quantità del contenzioso non può essere certo addebitata ai magistrati o ai componenti la cancelleria. Gli uni e gli altri, in pari misura, hanno sempre, e vieppiù nel tempo, profuso il massimo impegno, fino ai limiti, e forse anche oltre, dell’esigibile.

    Ciò posto, temo che la sottovalutazione del problema sia stata dovuta anche, da parte di alcuni, ad una inadeguata percezione (che, devo dire, ho colto in qualche occasione, e non solo io) dell’importanza e della complessità e difficoltà del diritto tributario.

    Non si tratta evidentemente di fare graduatorie, fuori luogo, tra settori del diritto, ma di riconoscere, molto semplicemente e quasi banalmente, che il diritto tributario: a) disciplina il dovere di tutti di concorrere alle spese pubbliche in base al principio di capacità contributiva – cioè di pagare la “giusta“ imposta, secondo il dettato dell’art. 53 Cost., che costituisce specificazione ai fini fiscali del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. -, e quindi la essenziale attività dello Stato diretta a procurarsi i mezzi finanziari per il raggiungimento delle proprie finalità a vantaggio della intera collettività: riveste pertanto un evidente e fondamentale rilievo sociale ed economico (in proposito, da un recente calcolo statistico risulta che il valore complessivo dei ricorsi in materia tributaria pendenti in Cassazione è pari a circa 38 miliardi di euro); b) regola in tale ambito il rapporto tra Stato e cittadini, cioè tra fisco e contribuente, la cui conformazione costituisce la misura del grado di civiltà di una nazione; c) come ha detto il Primo Presidente della Corte di cassazione nella relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2020, e quindi nella più elevata sede istituzionale, “è uno dei settori più complessi e impegnativi dell’esperienza giuridica”: non vi è dubbio, infatti, che il diritto tributario è caratterizzato da elevata tecnicità, accentuata e resa ancor più complessa sia dalla necessità, da parte dell’interprete, di adeguarsi alla disciplina e alla giurisprudenza unionali (costituita, quest’ultima, da pronunce molto frequenti della Corte di giustizia, con la quale si può dire che si è instaurato una sorta di continuo e proficuo “dialogo”), sia dalla presenza di una normativa interna asistematica, stratificata, confusa, che rende a volte difficile anche il mero reperimento della regula iuris applicabile alla fattispecie concreta ratione temporis.

    In definitiva, il diritto tributario - e il relativo contenzioso – non è affatto un diritto “minore”, quasi da considerare con sufficienza, e richiede, quindi, a pieno titolo, l’esercizio della funzione attribuita dall’ordinamento alla Corte di cassazione. Come ha affermato in un recente scritto Franco Gallo, con riferimento alla proposta di trasferire la materia tributaria ad altro ambito giurisdizionale, “non si tocchi nella sostanza l’attuale assetto della Corte di cassazione riguardo alla giurisdizione tributaria. La si lasci svolgere pienamente la sua funzione nomofilattica, perché anche in campo fiscale la legge e l’evoluzione nel tempo della giustizia hanno affidato ad essa, e non ad altri giudici, questa superiore funzione, quale unico ufficio giudiziario di pura legittimità che opera, nei limiti dell’art. 360 c.p.c., con l’apporto della Procura generale e conclude negli interessi della legge”.  

    B) L’attuale momento storico è particolarmente propizio per affrontare finalmente ed efficacemente, con interventi strutturali stabili, l’ultraventennale questione della funzionalità della sezione tributaria della Corte di cassazione.

    Infatti, con la legge n. 145 del 2018 e il successivo d.m. del 17 aprile 2019 l’organico della Corte di cassazione è stato aumentato di 4 presidenti di sezione e 48 consiglieri, portando questi ultimi a 356: in realtà, peraltro, i posti in organico da distribuire tra le sezioni sono oggi di fatto 53, non essendo stati assegnati i 5 posti in più (da 303 a 308) già fissati con precedente decreto ministeriale.

    Inoltre, il problema dell’arretrato della Corte in materia tributaria ha ormai superato i confini nazionali ed ha assunto rilevanza europea.

    In definitiva, siamo di fronte a un’occasione da non perdere: anzi, è l’ultima chance che abbiamo per tentare di evitare che in Italia la giustizia tributaria – e quindi il diritto tributario – si avvii verso un degrado irreversibile.

    Ed è il momento di intraprendere la strada maestra, costituita dall’aumento dell’organico, considerando la sezione tributaria non come una sorta di corpo a sé, quasi estraneo alla Corte di cassazione, e da trattare quindi con provvedimenti straordinari e precari (e a volte anche estemporanei), bensì per quella che è, vale a dire una sezione della Corte come le altre, il cui arretrato non è un quid di separato dal resto, ma si traduce e confluisce in arretrato della Corte di cassazione tout court e come tale va considerato e affrontato.

    Vien da sé, pertanto, la netta contrarietà alla nuova proposta di assegnazione alla sezione, in via temporanea e contingente, di magistrati ausiliari onorari, prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza: oltre a tutto quanto già detto in linea generale, va rilevato, da un lato, che non sono indicati i criteri di nomina di detti magistrati onorari (a differenza della misura introdotta nel 2017, la quale li individuava nei magistrati a riposo) e, dall’altro, che, dovendo ritenersi - e auspicarsi – che verrebbe stabilito anche questa volta il limite di due membri ausiliari per collegio, essi sarebbero ampiamente sottoutilizzati, in ragione della necessità di garantire nei collegi la presenza maggioritaria di magistrati istituzionali.  

    C) Consentitemi a questo punto di avanzare alcune proposte concrete, precisando che sono formulate a titolo personale, ma che sono anche il frutto di riflessioni e valutazioni comuni e antiche con i colleghi e che peraltro hanno già trovato espressione nella relazione recentemente inviata dalla Presidente titolare della sezione Camilla Di Iasi al Primo Presidente, ai fini della predisposizione del programma di gestione per l’anno 2021 previsto dall’art. 37 del d.l. n. 98/2011 (conv. nella legge n. 111/2011).  

    1) Aumento dell’organico dei consiglieri della sezione tributaria di almeno venti unità, portandolo così, rispetto alle attuali presenze effettive, a 60: ciò consentirebbe di definire stabilmente, tra sezione e sottosezione, intorno a 15000 procedimenti l’anno, e cioè da un lato di fronteggiare le sopravvenienze (stabilmente pari in media a 10000 all’anno negli ultimi 10 anni) e dall’altro di erodere l’arretrato di circa 5000 giudizi, sempre su base annua.

    2) In attesa dell’aumento effettivo dell’organico all’esito del concorso da poco bandito, si rivela necessario, al fine di evitare nel frattempo una notevole diminuzione delle definizioni (pari a circa 3000 annue), prorogare, in via transitoria, l’applicazione presso la sezione degli attuali magistrati dell’Ufficio del Massimario, in scadenza, come detto sopra, il 31 maggio prossimo.

    3) Misura ancor più auspicabile è una previsione legislativa – che rinviene un precedente in parte analogo nell’art. 5 del d.lgs. n. 24 del 2006 - che consenta il transito, previa ovviamente valutazione del CSM, degli attuali applicati del Massimario (o almeno di quelli che abbiano esercitato le funzioni giurisdizionali per un periodo ritenuto congruo) nella qualifica di consiglieri di cassazione, con destinazione alla sezione tributaria. Ciò al fine di non obliterare la loro pluriennale esperienza, avendo essi in questi anni, oltre a continuare a svolgere i compiti essenziali e preziosi tipici dell’Ufficio di appartenenza, acquisito, con risultati eccellenti, una profonda diretta conoscenza del giudizio di legittimità in genere e del contenzioso tributario in particolare: è un tesoro da non disperdere, nell’ottica di conservare, con effetto immediato, una composizione della sezione dotata della elevata professionalità che una materia così altamente specialistica e complessa esige; il provvedimento, d’altra parte, non andrebbe a scapito delle legittime e altrettanto fondate aspettative dei colleghi provenienti dal merito, per i quali resterebbero disponibili i 22 posti già messi a concorso per il settore civile (oltre a 18 per il penale), nonché quelli futuri, considerato che l’organico registra attualmente oltre 80 vacanze.    

    4) Nella stessa ottica di formare e affinare una specifica competenza nella materia, sarebbe molto importante, poi, la previsione di una permanenza minima in sezione di almeno 4/5 anni dei consiglieri ad essa assegnati, prima di eventuali trasferimenti; la storica natura – soprattutto con riguardo ad anni risalenti, poiché negli ultimi tempi il fenomeno si è notevolmente ridimensionato - di sezione di mero transito rivestita dalla sezione tributaria ha, infatti, comportato ovvi effetti negativi legati a tale turn over.

    5) Altra essenziale misura è quella di un congruo incremento del personale di cancelleria, che lavora anch’esso da anni all’estremo limite delle forze e al quale esprimo, anche a nome di tutti i colleghi, un profondo apprezzamento e ringraziamento: in mancanza di un aumento consistente, commisurato all’entità del carico di lavoro in ogni fase dell’attività processuale, qualunque discorso sulla efficienza della sezione sarebbe del tutto vanificato. 

    6) Spetta, infine, esclusivamente al legislatore valutare, nell’esercizio della sua discrezionalità, l’opportunità, sempre al fine dell’abbattimento dell’arretrato, di introdurre misure deflattive del contenzioso di altra natura.

    *L’articolo riproduce, con alcune limitate modifiche, il testo dell’intervento scritto allegato agli atti del Convegno organizzato da Area democratica per la giustizia, tenutosi in data 12 marzo 2021 sul tema Il recovery fund e le criticità della sezione tributaria della Corte di Cassazione: quali opportunità?

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