GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    Formazione progressiva del giudicato ed esecuzione della pena  (nota a SS.UU. 3423/21 del 29/10/20).

    Formazione progressiva del giudicato ed esecuzione della pena  (nota a SS.UU. 3423/21 del 29/10/20). 

    di Giuseppe Amara

    Il presente rapido lavoro da riscontro alla sentenza n. 3423/21 depositata dalle Sezioni Unite lo scorso 27 gennaio con la quale è stata decisa la controversa questione relativa agli effetti, in punto di esecuzione delle pene principali, del principio della formazione progressiva del giudicato e alla relativa competenza a decidere.

    Sommario: 1. Il caso. - 2. Sull’evoluzione giurisprudenziale del giudicato progressivo.- 3. I termini del conflitto.- 4. La decisione delle Sezioni Unite.- 5. Principio di diritto enunciato.

    1. Il caso

    La vicenda processuale muove dall’impugnazione di un’ordinanza emessa dalla Corte di Appello territoriale che, in parziale accoglimento della richiesta difensiva, dichiarava esecutiva una sentenza (limitatamente alla pena di anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione), trasmettendo gli atti alla Procura Generale per l'emissione dell’ordine di carcerazione. Nel pronunciarsi, la Corte territoriale rilevava che, erroneamente, la Procura Generale aveva emesso un ordine di esecuzione ritenendo che la Corte di Cassazione avesse dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato avverso la sentenza d’appello, con la quale la Corte di Appello territoriale aveva riformulato la pronuncia di primo grado, condannando l’imputato alla pena di anni sette di reclusione per i reati di cui agli artt. 74 (capo 13) e 73 (capo 8), d.P.R. 309/90, con l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante dell'associazione armata contestata al capo 13; diversamente, la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello territoriale, in relazione al reato sub 13, esclusivamente con riguardo alla sussistenza della circostanza aggravante di cui al comma 4 dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, e in relazione al capo 8, limitatamente alla qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/90.

    Con l’ordinanza impugnata, la Corte di Appello precisava come il principio della formazione progressiva del giudicato (art. 624 c.p.p.) debba trovare applicazione soltanto con riferimento alla pena minima inderogabile prevista per i reati oggetto dei capi della sentenza non sottoposti ad annullamento. Nel caso di specie, in ordine alla contestazione di cui al capo 13, sostanzialmente, l’accertamento della responsabilità era da ritenersi passato in giudicato, rilevando, l’annullamento con rinvio, esclusivamente sulla valutazione della sussistenza della circostanza aggravante di cui al comma 4 dell’art. 74 d.Pr. 309/90 (con assorbimento dei motivi afferenti il bilanciamento con le circostanze di cui all’art. 62 bis c.p.) e, dunque, in ogni caso, la pena minima, da un computo astratto, non sarebbe potuta essere inferiore ad anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, così calcolata: pena base determinata in anni dieci di reclusione; operata sulla medesima la massima diminuzione per le circostanze attenuanti generiche — già applicate dalla sentenza di primo grado e ritenute da tale pronuncia equivalenti alla circostanza aggravante dell'associazione armata - e tenuto conto della riduzione di un terzo per il rito abbreviato).

    L'ordinanza veniva impugnata dalla difesa per violazione dell'art. 624 c.p.p. che segnalava come, nel caso di specie, l’annullamento con rinvio relativamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/90 avrebbe potuto avere una serie di effetti in concreto ostativi ad un’eseguibilità anche parziale; innanzi tutto sarebbe circostanza idonea ad incidere sul quantum della pena, in un’ottica di bilanciamento tra attenuanti generiche, già riconosciute, ma ritenute “soltanto” equivalenti alle aggravanti contestate. Ancora, la rideterminazione della pena potrebbe assumere rilievo, in sede esecutiva, per individuare, ai fini della continuazione, la violazione più grave ed inoltre è circostanza idonea ad incidere in ambito penitenziario (accesso alle misure alternative alla detenzione e fruizione di benefici penitenziari). Infine, veniva rimarcata la dubbia possibilità di ricorrere al giudizio di revisione, non passata in giudicato la sentenza nella sua interezza.

    La Prima Sezione penale investiva della questione le Sezioni Unite, rilevando un duplice profilo di conflitto che richiedeva un intervento definitorio. In particolare, veniva ravvisato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità sia in ordine al tema della c.d. soglia minima di pena eseguibile, in caso di annullamento con rinvio solo in punto di trattamento sanzionatorio, accertata l’affermazione di responsabilità, che a quello relativo alla competenza funzionale a decidere (giudice dell’esecuzione o Corte di Cassazione).

    2. Sull’evoluzione giurisprudenziale del giudicato progressivo

    Le Sezioni Unite, nella pronuncia qui riportata, muovono da un ampio excursus sull’evoluzione giurisprudenziale del giudicato progressivo e sui riflessi in tema di eseguibilità della pena. Premessa concettuale da cui muove la Corte è la piena compatibilità del principio della formazione del giudicato progressivo con il sistema processuale, sulla scorta del disposto di cui all’art. 624 comma 1 c.p.p. in base al quale: “se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata».

    Dalla lettura della norma, primo dubbio interpretativo è quella relativo al termine “parti”, ovvero se vada inteso come riferito ai “capi”, ovvero anche ai “punti” della sentenza.

    Il primo richiamo operato è a Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 (ripresa anche da Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235700) che, in estrema sintesi, individua quale “capo” della sentenza la decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all’imputato (processo con esercizio di più azioni penali e pluralità di rapporti processuali afferenti ad una singola imputazione, sentenza c.d. plurima o cumulativa). Il “punto” è invece, sostanzialmente, un sottoinsieme del “capo” e può essere ritenuto tale ogni passaggio della decisione che, in un’autonoma valutazione, purché indispensabile per il giudizio sul reato, concorre a formare la statuizione sul “capo” della sentenza. “Punti” della decisione sono, pertanto, l'accertamento del fatto, la responsabilità personale dell'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, l'accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio.

    Le Sezioni Unite Tuzzolino chiariscono, innanzi tutto, la distinzione fra giudicato progressivo e sistema di preclusioni correlate all’effetto devolutivo delle impugnazioni ove, in caso di sentenza di condanna e di mancata impugnazione sulla responsabilità dell’imputato, con devoluzione al giudice dell’impugnazione esclusivamente del punto relativo alla determinazione della pena, pur creandosi la preclusione sul profilo dell’accertamento della responsabilità, il relativo capo non avrà autorità di cosa giudicata che si potrà formare, esclusivamente, quando su tutti i punti vi sia stato pronunciamento, con la conseguenza del positivo rilievo di eventuali cause sopravvenute di estinzione del reato. Tale assunto, chiariscono le Sezioni Unite, non confligge con l’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 624 comma 1 c.p.p., in quanto norma speciale applicabile soltanto ai giudizi di annullamento con rinvio, che attribuisce autorità di cosa giudicata sia ai capi che ai singoli punti della decisione, con sequenziale inapplicabilità, da parte del giudice del rinvio investito dei soli punti afferenti la determinazione della pena, delle cause sopravvenute di estinzione del reato (fra cui, in primis, la prescrizione del reato). In tale interpretazione, è evidente dunque come il termine “parti” utilizzato dall’art. 624 c.p.p., deve intendersi come “punto” e non come “capo” della decisione.

    Un primo arresto in punto di giudicato progressivo, sul quale poi si è inserita la giurisprudenza successiva è Sez. U, n. 373 del 23/11/1990, Agnese, Rv. 186164 (conforme Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti, Rv. 193418), pronuncia che ha ribadito come l'autorità di cosa giudicata vada riconosciuta anche ai punti non oggetto di annullamento. Il giudicato progressivo può, infatti, riguardare sia in caso di annullamento di uno o più capi d'imputazione, sia nel caso in cui ricada su uno o più punti, questo perché il relativo giudizio si è esaurito e dunque è da intendersi irrevocabile (con sequenziale limite alla rilevanza delle cause estintive del reato sopravvenute all’autorità di cosa giudicata formatasi sull’accertamento della responsabilità non oggetto di annullamento con rinvio). Diverso è invece il profilo dell’eseguibilità della sentenza che presuppone un vero e proprio titolo esecutivo che richiede “la materiale e giuridica possibilità dell’esecuzione della sentenza”. Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti, Rv. 193418 ha dunque ulteriormente precisato come l’autorità di cosa giudicata possa formarsi anche su statuizioni della decisione dotati di autonomia giuridica – concettuale.

     

    Sul solco dell’interpretazione dell’art. 624 c.p.p., la Corte, nella pronuncia in oggetto, richiama Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196886 che, muovendo dalla dicotomia tra definitività ed eseguibilità, aggiunge al dibattito, una riflessione sul “rapporto di connessione essenziale” tra pronuncia annullata e pronuncia non annullata che ove esistente impedisce alla parte non annullata di acquisire l’autorità di cosa giudicata è che da intendersi come “necessaria interdipendenza logico-giuridica tra le parti suddette nel senso che l'annullamento di una di esse provochi inevitabilmente il riesame di altra parte della sentenza seppur non annullata, sollecitando su entrambe i poteri di giudizio e, quindi, la decisione del giudice”.

    Ancora, di interesse per il tema qui controverso risulta Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206170 che ammette la possibilità di porre in esecuzione le “statuizioni della sentenza non ulteriormente modificabili e relative alla totalità dei capi di imputazione”, di fatto riferendosi al caso in cui il perimetro del giudizio del rinvio non abbia alcuna concreta possibilità di influenzare il trattamento sanzionatorio del capo integralmente deciso.

    Ulteriormente esplorativa del tema risulta essere Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640, che, dopo aver ribadito che il giudicato progressivo sull’affermazione della responsabilità impedisce l’applicazione di cause estintive del reato da parte del giudice del rinvio, afferma, nettamente, come il giudicato non sempre vada di pari passo con l’esecutività della decisione, ben potendo essersi il giudicato – progressivo – formato solo su punti della sentenza e non anche sul capo unitariamente inteso (ad esempio, proprio in punto di determinazione pena) ed infatti l’irrevocabilità potrebbe non coincidere con la definitività della statuizione.

    Di interesse, il successivo richiamo della Corte, alla giurisprudenza della Consulta (ord. n. 367 del 1996) che ha riconosciuto la legittimità costituzionale del giudicato progressivo, peraltro rimarcando la necessaria distinzione che deve intercorrere tra giudicato e possibilità di porlo in esecuzione.

    3. I termini del conflitto

    Secondo un primo orientamento, da ritenersi maggioritario, i capi della sentenza non oggetto di annullamento con rinvio e dunque che abbiano acquisito autorità di cosa giudicata devono essere, obbligatoriamente, posti in esecuzione dalla competente a.g. (Sez. 1, n. 4506 del 10/12/1990, dep. 1991, Teardo, Rv. 186838); invero, sulla base del presupposto per cui l’esecutività non può che riguardare un “capo” nella sua interezza, è stata esclusa la possibilità di mettere in esecuzione la pena, sia pure limitatamente alla parte di essa calcolata tenendo conto della possibile applicazione, nella massima estensione, delle circostanze attenuanti generiche, in caso di annullamento di una sentenza di condanna unicamente sul punto concernente l'applicabilità o meno delle stesse (Sez. 1, n. 575 del 12/02/1993, Fracapane, Rv. 193656). Ancora, “valorizzando la nozione di capo della sentenza quale decisione emessa relativamente a uno dei reati attribuiti all'imputato e il suo connotato di oggetto della singola azione penale e del singolo rapporto processuale confluito nel processo cumulativo”, può essere messa in esecuzione quella decisione dotata di “autonomia giudico-concettuale” su una singola imputazione, non in connessione essenziale con parti annullate della sentenza (Sez. 2, n. 6287 del 15/12/1999, dep. 2000, Piconi, Rv. 217857). Ad esempio, in questo solco, non è eseguibile la sentenza nella parte relativa ad un capo in ipotesi di rinvio di altri capi, avvinti dal vincolo della continuazione, allorquando, potenzialmente uno di questi capi possa essere ritenuto violazione più grave (Sez. 1, n. 32477 del 19/06/2013, Dello Russo, Rv. 257003), limite che invece non rileva in caso di annullamento di reati satellite e, dunque, con un minimo di pena da espiare certo (Sez. 1, n. 6189 del 17/12/2019, dep. 2020, Castiglione, Rv. 278473). Di interesse, fra le pronunce richiamate dalla Corte, Sez. 1, n. 30780 del 05/07/2018, Fiesoli, la quale ha precisato come “il fatto che il risultato finale non potrà consistere in una pena inferiore a quella ora posta in esecuzione non significa che la pena sia stata già definita». Dunque, non si ha connessione essenziale nella misura in cui risulti irrevocabile un capo ed il relativo trattamento sanzionatorio non possa avere riflessi dalla decisione sull’annullamento con rinvio. Ed ancora, se la decisione contiene già l’indicazione della pena minima che deve espiare questa deve essere messa in esecuzione, in quanto l'eventuale rinvio non incide sull'immediata eseguibilità delle statuizioni residue aventi propria autonomia (Sez. 5, n. 2541 del 02/07/2004, dep. 2005, Pipitone, Rv. 230891; conf. Sez. 6, n. 3216 del 20/08/1997, Maddaluno, Rv. 208873). Fuori da tale perimetro, le sentenze sono ineseguibili, con sequenziali riflessi processuali, ad esempio, in tema di termini di durata della misura cautelare che dovranno essere conteggiati, non risultando la detenzione ascrivibile alla fase dell’esecuzione della pena (Sez. 4, n. 10674 del 19/02/2013, Macrì, Rv. 254940; Sez. 6, n. 273 del 05/11/2013, dep. 2014, Elia, Rv. 257769).

     

    La Procura Generale, nel formulare le proprie richieste, sostanzialmente, ha inteso condividere tale primo prevalente orientamento, chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e dell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale competente, in particolare segnalando che in caso di annullamento con rinvio per il solo trattamento sanzionatorio, la formazione del giudicato progressivo riguarda esclusivamente l'accertamento del reato e la responsabilità dell'imputato; il favor esecutionis deve infatti assumere una posizione recessiva rispetto al favor libertatis che potrebbe essere compromesso in caso di calcoli ipotetici rimessi agli organi dell'esecuzione, peraltro a mente i riflessi negativi, già segnalati dal ricorrente, rilevanti in ambito penitenziario.

     

    Un secondo orientamento, minoritario, di contrario avviso, accosta, all’autorità di cosa giudicata, l’esecutività della condanna, pur in presenza di un annullamento con rinvio della Suprema Corte su un punto della decisione e, dunque, pur se ancora l’intero capo della sentenza non sia passato in giudicato. Ciò che rileva secondo tale orientamento è la circostanza per cui, in relazione alla parte di sentenza divenuta irrevocabile, possa essere definito con certezza nel quantum il minimo inderogabile di pena irrogata (Sez. 1, n. 12904 del 10/11/2017, dep. 2018, Centonze, Rv. 272610, in una fattispecie relativa ad annullamento con rinvio disposto con riguardo alla recidiva; Sez. 1, n. 41941 del 21/09/2012, Pitarà, Rv. 253622, in una fattispecie relativa ad annullamento con rinvio disposto con riguardo a una circostanza aggravante), ovvero la pena minima applicabile alle parti delle statuizioni non oggetto di annullamento (Sez. 1, n. 43824 del 12/04/2018, Milito, Rv. 274639; conf. Sez. 3, n. 253 del 22/11/2019, dep. 2020, Ruggiero, Rv. 278263)”. In linea con questo orientamento – ma portandolo a conseguenze ulteriori – si collocano talune pronunce che fanno riferimento, non già alla necessità che la quantità di pena minima sia stata indicata ma alla circostanza che, di fatto, non vi sia incertezza in relazione al quantitativo di pena minimo da applicare al caso concreto, passibile di modifica sollo un aumento (Sez. 1, n. 33154 del 15/05/2019, Chirico, Rv. 277226). In maniera analoga, (Sez. 1, n. 19644 del 09/04/2019, Gallo, Rv. 275605; conf. Sez. 1, n. 42728 del 20/09/2019, Buonavoglia).

     4. La decisione delle Sezioni Unite.

    Le Sezioni Unite hanno inteso aderire al primo maggioritario orientamento, con le seguenti puntualizzazioni.

    Primo arresto è la cristallizzazione della dicotomia tra autorità di cosa giudicata di una parte della sentenza (rilevando anche singoli punti e non solo interi capi) ed eseguibilità della sentenza che, invece, presuppone la formazione di un vero e proprio titolo esecutivo. Il giudicato progressivo, pur potendo congelare l’accertamento della responsabilità dell’autore del fatto, non preclude il potere del giudice di rinvio della rideterminazione della pena a lui devoluta. Secondo la Corte, infatti, da una lettura coordinata degli artt. 624-648-650 c.p.p., il titolo esecutivo si ritiene formato solo quando si forma il giudicato sull’accertamento della sussistenza del fatto, della responsabilità personale dell’arrestato e sulla quantificazione della pena. In ogni caso, se il giudicato progressivo ha coperto l’accertamento della sussistenza del reato e della sua attribuzione all’imputato, con superamento della presunzione di innocenza di cui al comma 2 dell’art. 27 Cost. potendo parlarsi di condanna definitiva, il giudice del rinvio ha un limitato ambito cognitivo e decisorio ove non potranno rilevare le cause sopravvente di estinzione del reato, prime fra tutte la prescrizione.

    In parte motiva, le Sezioni Unite fanno anche riferimento ai principi consolidati della giurisprudenza sovranazionale. In particolare, la Corte europea dei diritti dell'uomo esclude, di regola, l'applicabilità dell'art. 6, § 2, Cedu al procedimento volto esclusivamente alla commisurazione della sanzione dopo la condanna, in base alla considerazione che la citata norma convenzionale restringe la portata della presunzione di innocenza al mero accertamento legale della colpevolezza (Corte EDU, IV sez., sent. Phillips vs Regno Unito, 05/07/2001, § 3; Corte EDU, III sez., dec. Van Offeren vs Olanda, 05/07/2005; Corte EDU, II sez., dec. Previti vs Italia, 08/12/2009, § 267), a differenza dell'art. 27, secondo comma, Cost., che richiede un accertamento definitivo collegato, almeno, alla proponibilità del ricorso per cassazione per violazione di legge.

    Viene inoltre rimarcata la specialità della previsione normativa di cui all’art. 624 c.p.p. che consente, come già precisato in passato, di riconoscere autorità di cosa giudicata sia ai capi che ai punti della sentenza, con il sequenziale limite ai poteri decisori e cognitivi in sede di rinvio. Ne segue, però, che, in tema di continuazione, in caso di giudicato progressivo con rinvio su capi astrattamente qualificabili come più gravi, la sentenza non è eseguibile.

    La Corte poi precisa la questione della connessione essenziale tra parti annullate e parti del giudicato progressivo. La connessione essenziale va intesa, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite Agnese come “necessaria interdipendenza logica e giuridica tra le diverse statuizioni, di guisa che l'annullamento di una di esse rende inevitabile il riesame di quelle parti che, perché non suscettibili di autonoma decisione, impongono un rinnovato giudizio.

    Di converso, il giudicato progressivo, pur nell'autonomia giuridico-concettuale della statuizione relativa a ciascun capo nella sentenza, qualora la statuizione non incida definitivamente anche sulla determinazione della pena, non può però avere tra i suoi effetti anche quello della eseguibilità della decisione che richiede, per l’appunto, anche la definitività della pena (Sez. 2, n. 6287 del 2000, Piconi, cit.), a prescindere dalla circostanza per cui non vi potrà comunque essere una pena inferiore a quella posta in esecuzione. Pertanto, la nozione di pena minima inderogabile su cui fa leva il secondo orientamento non è idonea a integrare un titolo esecutivo relativo a uno o più capi. Perchè via sia eseguibilità, la statuizione sulla pena deve essere irrevocabile, ovvero "completa" (Sez. 2, n. 6287 del 2000, Piconi), non modificabile dal giudice del rinvio, e "certa", ovvero individuabile sulla base delle sentenze rese in sede di cognizione e non ricostruibile attraverso ragionamenti ipotetici (pena da eseguire non inferiore ad una determinata quantità). Non è, invece, necessario per l'esecutività della pena il passaggio in giudicato dell'intera sentenza, con riferimento alle sentenze oggettivamente cumulative.

    Tale assunto produce i suoi effetti, come illustrato in precedenza, anche in relazione ai termini di durata delle eventuali misure cautelari in essere. Infatti, in un’interpretazione costituzionalmente orientata, a mente l’ultimo comma dell’art. 13 Cost. (sul punto Corte cost., ord. n. 397 del 2000), l’autorità di cosa giudicata sull’accertamento del fatto e l’ascrivibilità all’imputato, pur ergendo barriere al potere cognitivo e decisorio del giudice del rinvio, non consentono di “riqualificare” la detenzione dell’imputato in termini di esecuzione pena , dovendo invece, ancora, essere assoggettate al regime di custodia cautelare (con relativa decorrenza dei termini di custodia massima).

    Ancora, tale impostazione, secondo la Corte, risulta maggiormente coerente con la finalità rieducativa della pena di cui, di recente, ne è stata rimarcata la centralità (Corte cost., sent. n. 149 del 2018), anche in un’ottica di applicazione delle previsioni dell’ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) che prevedono un percorso di comprensione da parte dell’imputato del fatto criminoso commesso, percorso che risulterebbe incompleto e parziale qualora rapportato ad una statuizione non completa, anche in ragione, ad esempio, della non completa affermazione del fatto in ordine alle circostanze del reato, ovvero alla corretta qualificazione giuridica. Peraltro, la mancata definitività della pena, inevitabilmente, finisce per incidere sull’applicabilità o meno di istituti della fase dell’esecuzione pena, quali la sospensione dell'ordine di esecuzione (art. 656 c.p.p.), le misure alternative come l'affidamento in prova ai servizi sociali (art. 47 ord. pen.).

    Aporie sistematiche che, invece, le Sezioni Unite non ravvisano in caso di autorità di cosa giudicata di un intero capo della sentenza che, di converso, acquista i requisiti dell’esecutività, a prescindere da modifiche sul quantum di pena del giudice di rinvio, ad esempio in ordine a reati satellite, sulla scorta dell’autonomia giuridico-concettuale attribuibile a ciascun capo della sentenza.

    Statuito in termini generali quanto sopra, le Sezioni unite hanno poi puntualizzato una serie di aspetti, anche sulla scorta dei casi emersi nella prassi. Ad esempio, in tema di annullamenti di capi posti in continuazione con altri divenuti irrevocabili. Viene ribadito, innanzi tutto, che qualora, per effetto dell’annullamento, sia ancora in dubbio l’individuazione del reato più grave, non si può ritenere sussistere l’esecutività del capo che acquisito autorità di cosa giudicata, non potendo ragionare in termini di ipotesi della determinabilità della pena comunque applicabile. Di converso, si può riconoscere l’effetto dell’esecutività in caso di passaggio in giudicato del capo relativo al reato da sicuramente ritenersi più grave, qualora la pena sia “certa” e “completa” (ad esempio non vi sono annullamenti in ordine a circostanze aggravanti).

    Ancora, la Corte, nell’individuare altre ipotesi dove all’autorità di cosa giudicata può non seguire l’esecutività della sentenza, fa menzione del caso della richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena la cui verifica non potrà che essere definita soltanto all’esito dell’iter processuale di tutti i reati in continuazione (Sez. 1, n. 45340 del 10/09/2019, Vinciguerra, Rv. 277915). Evidente come, in tale prospettiva, criterio di valutazione primario sarà quello dell’individuazione del legame di connessione essenziale tra parte annullata e parte non annullata.

    Altra puntualizzazione della Corte riguarda l’autonomia, anche sulla scorta dell’art. 579 comma 2 c.p.p. che demanda la competenza al giudice di sorveglianza, tra esecutività della pena in caso di giudicato progressivo e definitività della decisione sui punti relativi alle misure di sicurezza ordinate con sentenza. Ai fini dell’esecutività della pena non è richiesta una definitività della decisione in tema di misura di sicurezza.

    Analogamente bisognerà ragionare per quanto riguarda le pene accessorie e le confische non aventi natura di misura di sicurezza, qualora la loro definitiva statuizione intervenga successivamente all'irrevocabilità della pena principale.

    Alla luce di tutte le considerazioni sopra riportate, ritengono le Sezioni Unite che, “in caso di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione (art. 624 cod. proc. pen.), la pena principale - irrogata in relazione a un capo per il quale sia passata in giudicato l'affermazione di responsabilità, anche in relazione alle circostanze del reato – sia suscettibile di esecuzione, qualora abbia acquisito autorità di cosa giudicata, essendo stata determinata in termini di "completezza" e di "certezza". La "completezza" della pena comporta la "insensibilità" rispetto alle statuizioni rimesse al giudice del rinvio, mentre il connotato delle "certezza" rinvia alla precisa definizione - senza necessità di ricorrere a computi ipotetici – del trattamento sanzionatorio, tenuto conto delle statuizioni del giudice della cognizione quali risultanti dalle sentenze emesse e dall'ambito del giudizio di rinvio perimetrato dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione”. Ed ancora, entrando nel dettaglio: “deve, pertanto, qualificarsi esecutiva la pena principale irrogata in relazione a un capo (o a più capi) - non in connessione essenziale con quelli attinti dall'annullamento parziale - per il quale siano passati in giudicato (oltre che, naturalmente, l'inapplicabilità di cause estintive del reato, quali la sospensione condizionale: cfr. Sez. 1, n. 45340 del 2019, Vinciguerra, cit.) tutti i punti, a eccezione di quelli attinenti alle pene accessorie, alle misure di sicurezza ordinate con sentenza e alle confische non aventi natura di misura di sicurezza; restano, inoltre, estranee al tema dell'esecutività della pena principale le questioni attinenti alle statuizioni civili, in quanto afferenti a un capo autonomo.”

    In punto di competenza a decidere su chi deve determinare la pena da eseguire in relazione al giudicato parziale, l’A.G. dell’esecuzione, ovvero la Corte di Cassazione, in sede di annullamento con rinvio, pur risultando la questione parzialmente superata da quanto deciso e sopra riportato, le Sezioni Unite, nel dar atto di un duplice orientamento ritengono che l'accertamento circa l'eseguibilità della pena e la sua specifica individuazione competano agli organi dell'esecuzione, secondo i criteri stabiliti in materia. Ciò sulla scorta del tenore letterale dell'art. 624, comma 2 c.p.p. da un lato e, d’altro canto, dell’assenza di diversa previsione normativa che, peraltro, mal si concilierebbe con il ruolo del pubblico ministero quale organo promotore dell’esecuzione penale.

    5. Principio di diritto enunciato

     Conclusivamente, si riporta il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte: “In caso di annullamento parziale (art. 624 cod. proc. pen.), è eseguibile la pena principale irrogata in relazione a un capo (o a più capi) non in connessione essenziale con quelli attinti dall'annullamento parziale per il quale abbiano acquisito autorità di cosa giudicata l'affermazione di responsabilità, anche in relazione alle circostanze del reato, e la determinazione della pena principale, essendo questa immodificabile nel giudizio di rinvio e individuata alla stregua delle sentenze pronunciate in sede di cognizione. La Corte di cassazione, con la sentenza rescindente o con l'ordinanza di cui all'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., può solo dichiarare, quando occorre, quali parti della sentenza parzialmente annullata sono diventate irrevocabili”.



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