GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    Il decreto legge 8 aprile 2020 n. 23.   Come ci si salva dalla crisi economica da pandemia: il rinvio del codice della crisi e altri rimedi di Paola Filippi

    Il decreto legge 8 aprile 2020 n. 23. 

    Come ci si salva dalla crisi economica da pandemia: il rinvio del codice della crisi e altri rimedi

    di Paola Filippi

    sommario: 1. Premesse - 2. Il differimento dell’entrata in vigore del codice della crisi  - 3. Interventi in materia di concordati preventivi e accordi di ristrutturazione - 3.1 Concordati e accordi omologati - 3.2 Concordati e accordi in corso di omologazione - 3.3 I concordati con prenotazione - 3.4. Accordi di ristrutturazione con termine  - 4. L’improcedibilità dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento e la dichiarazione di insolvenza.  - 4.1 Declaratoria di improcedibilità dei ricorsi. - 4.2 Coordinamento tra improcedibilità e sospensione -  5. La priorità della continuità aziendale -5.1 Riduzione del capitale - 5.2. La redazione del bilancio - 5.3. Il finanziamenti dei soci -  6. I finanziamenti garantiti dalla SACE s.p.a. e dal fondo PMI- 6.1.Il salvataggio selettivo. 6.2.Finanziamenti garantiti con procedure semplificate - 7. Considerazioni conclusive

    1.Premesse

    Un po' come per il matrimonio di Renzo e Lucia osteggiato da Don Rodrigo che ordinava a don Abbondio, per il tramite dei bravi, “questo Matrimonio non s’ha da fare né domani né mai” così per la disciplina della crisi e dell’insolvenza, in Italia sembra valere il monito “questa legge fallimentare del ‘42 non s’ha d’abbandonare”, almeno fino al 1settembre 2021. Poi nel romanzo di Manzoni Renzo e Lucia si sposano nonostante i bravi, don Rodrigo e la peste e allora non ci resta che sperare che il Codice della crisi e dell’insolvenza entri in vigore il 1 settembre 2021 nonostante il Covid19, insieme all’immunità di gregge o, speriamo, al vaccino. Come ha scritto Renato Rordorf in questa rivista l’8 aprile https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/984-il-codice-della-crisi-e-dell-insolvenza-in-tempi-di-pandemia-di-renato-rordorf e oggi Giovanni Negri https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/1004-il-diritto-della-crisi-d-impresa-ai-tempi-della-pandemia-di-giovanni-negri l’epidemia Covid 19   è stata forse l’occasione per far emergere, un certo malcelato  scetticismo verso la  riforma, nonostante l’organicità del sistema codicistico -organicità ormai irrimediabilmente persa dalla legge fallimentare del ‘42-, la coerenza con i sistemi di regolazione della crisi dei paesi dell’Unione e la presenza di istituti di composizione, che pure avrebbero potuto offrire proprio nella situazione contingente valide soluzioni (v. insolvente civile e esdebitazione).

    L’entrata in vigore degli istituti di allerta di cui all’art. 14, 2°co., e  all’art. 15 CCII - istituti che segnano l’attenzione codicistica alla rapida emersione della crisi  attraverso l’introduzione dell'obbligo di segnalare all’OCRI gli indizi della crisi a carico degli organi di controllo societari e di alcuni creditori qualificati- era stata già posticipata al 15 febbraio 2021, dall’art. 11 del decreto legge  n. 19 del 2020  come anticipazione dell’intenzione di non impelagarsi, in piena crisi, ad agosto prossimo venturo con l’entrata in vigore del codice.

     L’emergenza, d’altro canto, ridisegna le priorità  ed è pure vero che la crisi economica, in atto e che verrà,  presenta talmente tanti lati oscuri – si parla di depressione ben più grave del ’29 - che lasciare in vigore il vecchio pajardiano corpus juris, come rammodernato e rattoppato dal 2006 ad oggi, è ragionevolmente sembrata la scelta migliore, “chi lascia la strada vecchia per la nuova sa quel che lascia non sa quel che trova” forse non a torto predicava il vecchio saggio.

    2. Il differimento dell’entrata in vigore del codice della crisi

    In attesa della herd immunity, e così di tempi migliori, il decreto legge dell’8 aprile 2020  n. 23 intitolato “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, insieme a misure per le imprese in materia di  accesso al credito - di cui diremo in chiusura-, di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, di misure fiscali e contabili, di  disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali con proroga del termine all’11 maggio prossimo, nonchè di salute e di lavoro,  detta, al capo secondo, una serie di  misure urgenti finalizzate a  garantire la continuità  delle imprese colpite dall'emergenza Covid19.

    In questo contesto, l’art. 5 del decreto legge, interviene sul secondo comma della art. 369 del Codice della crisi e dell’insolvenza, modificando la data dell’entrata in vigore. Il 15 agosto 2020 viene sostituito dal 1° settembre 2021; insomma  se tutto andrà bene il codice entrerà in vigore un anno e quindici giorni dopo la data prevista dal decreto legislativo del 12 gennaio 2019 n. 14, che già aveva lasciato un anno e sette mesi di preparativi alla new entry.

    Del codice della crisi sono vigenti solo le disposizioni indicate al secondo comma dell’art. 369  e quanto alle disposizione in materia di sovraindebitamento ed esdebitazione si continuerà a far riferimento alle disposizione contenute nella legge n. 3 del 2012.

    3. Interventi in materia di concordati preventivi e accordi di ristrutturazione

    L’articolo 9 del decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2010 fissa la data del  23 febbraio 2020 come data che discrimina il prima dal dopo rispetto alla crisi da Covid19, quanto a concordato e accordi di ristrutturazione.

    3.1 I concordati e gli accordi omologati. Il primo comma riguarda i concordati preventivi e agli accordi di ristrutturazione omologati, e  proroga di sei mesi i termini per l’adempimento in scadenza  tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021.

    3.2 I concordati e gli accordi in corso di omologazione. Il secondo comma  riguarda i  concordati preventivi e gli  accordi di ristrutturazione  in corso di omologazione, e attribuisce al debitore la facoltà di presentare al tribunale,  sino  all'udienza  fissata  per l'omologa, istanza diretta a ottenere la concessione di un termine,  non superiore a novanta giorni, per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi  dell'articolo  161  l. fall.  o  di   un   nuovo   accordo   di ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 182 bis l. fall., disposizione questa che  deroga al principio dell’approvazione necessaria della proposta da parte dei creditori falcidiati.   

    Il termine  per la presentazione del nuovo piano e della nuova proposta decorre dalla data del decreto con cui il tribunale lo concede, e non è  prorogabile. L'istanza  è evidentemente inammissibile  se  presentata  nell'ambito  di  un  procedimento   di concordato preventivo nel  corso  del  quale  è già  stata  tenuta l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte  le  maggioranze stabilite dall'articolo 177 l. fall. e ciò per gli effetti comunque tombali della “disapprovazione” creditoria.

    E’ più semplice la procedura quando la modifica riguarda non il piano ma solo i termini per l’adempimento, in questo caso, ai sensi del terzo comma dell’art. 9, è infatti sufficiente il deposito di una memoria contenente indicazione dei  nuovi  termini. In questo caso il debitore deve però allegare  documentazione che attesti necessità di   modificare i termini per l’adempimento.  Il limite del differimento del termini è fissato in sei mesi  rispetto alle  scadenze  originarie.  E’ richiesto il parere del commissario ed è rimessa al Tribunale, la verifica circa la  sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182 bis l. fall.  E’ prescritto che il provvedimento di omologa contenga indicazione delle nuove scadenza per l’adempimento.

    3.3. I concordati con prenotazione. Il  quarto comma dell’art. 9, riguarda i concordati con prenotazione di  cui all'articolo 161, comma sesto, l. fall., e prevede che  anche nel caso in cui il termine sia già  stato prorogato dal tribunale, ai sensi del terzo comma, il debitore,  sempre che il termine non sia già scaduto, possa presentare istanza per  la  concessione  di  una  ulteriore proroga sino a novanta  giorni, e ciò anche  nei  casi  in  cui  sia stato depositato ricorso per  la  dichiarazione  di  fallimento.  L’istanza deve contenere  indicazione degli elementi che rendono  necessaria  la  concessione  della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti  per  effetto dell'emergenza epidemiologica.

    Il  tribunale decide sulla richiesta dopo aver   acquisito  il parere del commissario giudiziale del preconcordato, se  nominato,  e concede  la  proroga quando verifichi la ricorrenza  di   concreti  e  giustificati motivi.

    3.4. Accordi di ristrutturazione con termine. Il quinto comma riguarda gli accordi di ristrutturazione nel corso dei quali sia stato concesso il termine di cui all’art. 182 bis, comma settimo e prevede che il debitore,  sempre che il termine non sia già scaduto, possa presentare istanza per  la  concessione  di  una  ulteriore proroga sino a novanta  giorni, e ciò anche  nei  casi  in  cui  sia stato depositato ricorso per  la  dichiarazione  di  fallimento.  Il tribunale provvede in camera  di  consiglio,  omessi  gli  adempimenti previsti dall'articolo 182 bis, comma  settimo,  primo  periodo,   l. fall.,   concede  la  proroga  verificati due requisiti ovvero la sussistenza di concreti e giustificati motivi e nonché  il preesistere dei  presupposti per pervenire a un  accordo  di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze  di  cui  all'art. 182 bis, primo comma, l. fall.

    4. L'improcedibilità dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento e la dichiarazione di insolvenza   

    Sono improcedibili tutti i ricorsi per la dichiarazione di fallimento  (art. 15 l. fall.) e per la dichiarazione di insolvenza (art. 195 l. fall.) nell’ambito della  liquidazione coatta amministrativa, con l’unica unica eccezione della richiesta per la dichiarazione di fallimento  su iniziativa del PM (art. 7) corredata da istanza di abbreviazione dei termini ex art. 15, ottavo comma, l.fall.. Non è espressamente prescritta l’indicazione delle ragioni  dell’urgenza (tra le quali non possono annoverarsi né la cessazione dell’attività né il consolidamento degli atti di disposizione revocabili) né è espressamente rimessa al giudice la verifica della fondatezza dell’istanza,  ma per l’ingiustificato trattamento che altrimenti né deriverebbe occorre senz’altro esposizione delle ragioni e verifica da parte del tribunale.

    L’arco temporale di rilevanza della crisi da Covid19 con riguardo ai procedimenti prefallimentari è fissato tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020, arco temporale diverso rispetto al concordato e agli accordi di ristrutturazione per i quali il riferimento temporale è quello dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020.

    Nessuna disposizione è dettata con riguardo all’amministrazione straordinaria e dunque al procedimento di cui all’art. 7 d.lgs. 270/99.  

    4.1. Declaratoria di improcedibilità dei ricorsi. Sono improcedibili per legge i ricorsi  depositati nell’arco temporale che va dal  9  marzo  2020  al  30 giugno 2020. Il tenore della disposizione con riferimento  alla cessazione dell’esercizio dell’impresa (art. 10 l. fall.) così come con riferimento all’arco temporale di esperibilità delle azioni revocatorie (art. 69 bis l. fall.)  evidenzia la necessità che l’improcedibilità sia dichiarata con decreto, è infatti la data del decreto che costituisce il termine iniziale dal quale far decorre la fase di “congelamento” con riguardo all’anno dalla cessazione dell’attività dell’impresa o cancellazione della società o con riguardo al termine triennale di decadenza per l’esercizio delle azioni revocatorie.

    Che l’improcedibilità vada dichiarata con provvedimento del tribunale è chiarito dal terzo comma dell’art.10 che, con riguardo all’effetto sospensivo del termine, fa riferimento a  dichiarazione  di  improcedibilità  seguita da   dichiarazione di fallimento.

    La data della declaratoria di improcedibilità assume rilievo solo nel caso in cui successivamente al 30 giugno 2020  venga dichiarato il fallimento, a seguito della reiterazione del medesimo ricorso dichiarato improcedibile. La decadenza  è evitata infatti attraverso lo scomputo dai termini di cui agli articoli 10 e 69 bis l.fall.   del periodo “congelato” , decorrente dalla data della declaratoria di improcedibilità al 30 giugno 2020. L’improcedibilità relativa a detto arco temporale  non costituisce una moratoria dei pagamenti ma solo la sospensione ex lege dell’esercizio dell’azione esecutiva concorsuale. Il legislatore per evidenti ragioni di urgenza ha omesso di selezionare i debitori contro i quali pende il ricorso per la dichiarazione di fallimento è esclusivamente  la data della pendenza del ricorso a determinare l’improcedibilità.

    4.2. Coordinamento tra improcedibilità e sospensione. I procedimenti di cui all’art. 15 l.fall. e all’art.195 l.fall., come pure quello di cui all’ art. 7 l. amm. str. non sono tra quelli espressamente indicati al terzo comma dell’art. 83 decreto legge  n. 19/20. Detti procedimenti sono stati quindi sospesi e inseriti tra quelli la cui ritardata trattazione poteva produrre grave pregiudizio alle parti in caso di rilevata urgenza, con  dichiarazione in tal senso  emessa dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato, in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile. 

     Il mancato inserimento dei procedimenti prefallimentari tra quelli non sospesi è in realtà incoerente con l’art. 92 del regio decreto n. 12 del 1942 che invece li comprende tra quelli per cui non si applica la sospensione dei termini feriali, per il carattere della celerità e dell’urgenza che li connota

    La previsione di improcedibilità determina l’effetto che  i ricorsi depositati dopo il 9 marzo vadano trattati per  essere  dichiarati de plano improcedibili. Ai sensi  dell’art.  83 cit., i procedimenti instaurati a seguito di ricorsi depositati prima dell’8 marzo sono sospesi sino all’11 maggio prossimo (termine così prorogato dall’art. 11 decreto legge n. 23/20), salvo la trattazione urgente nel caso  ricorra ipotesi di  cessazione dell’impresa o cancellazione della società o consolidamento di atti dispositivi suscettibili di revocatoria fallimentare.  Sono invece procedibili ma  sospesi i procedimenti esecutivi individuali per cui vale la previsione della trattazione in caso di urgenza con fine della sospensione dopo l’11 maggio.

    L’improcedibilità delle esecuzioni concorsuali offre al debitore la possibilità di dimostrare la propria capacità di adempiere o di intraprendere procedure di composizione della crisi alternative al fallimento, facoltà altrimenti compromesse dall’attuale situazione di lockdown.

    La previsione di improcedibilità in ogni caso non determina una moratoria dei pagamenti i quali continuano ad essere dovuti con tutte le conseguenze da ritardo e l’esperibilità di esecuzioni individuali, nei limiti delle sospensioni processuali.

    5. La priorità della continuità aziendale.

    5.1 Riduzione del capitale per perdite. La crisi di liquidità delle imprese determinata dal lockdown è affrontata anche attraverso la predisposizioni di misure idonee a  consentire il recupero della liquidità con la ripresa della normale attività produttiva, congelando le conseguenze delle perdite. In quest’ottica l’articolo 6 del decreto legge introduce disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale per perdite. Si consente all’imprenditore organizzato in forma societaria di proseguire l’attività esonerandolo sino al 31 dicembre 2020 dagli obblighi di ricapitalizzazione, riduzione del capitale sociale, scioglimento o modifiche societarie determinati dalla perdite di capitale.

    L’arco temporale è quello compreso tra il 9 aprile (data di entrata in vigore del decreto legge n. 23/20) e il 31 dicembre 2020, il presupposto dell’esonero è costituito dalla chiusura dell’attività in detto periodo –la norma specifica l’arco temporale ma non la durata della chiusura dell’esercizio dell’attività-  l’obiettivo è realizzato con la sospensione dell’applicazione delle disposizioni in materia di riduzione di capitale per perdite  di cui agli articoli 2446 cod.civ., commi secondo e terzo, all’ art. 2447 cod.civ., all’art.  2482 bis cod.civ., commi quarto, quinto e sesto, all’ art. 2482 ter cod.civ..  Non  si applicano altresì le disposizioni concernenti le cause di scioglimento di cui all’art.  2484 cod.civ., all’ art. 2484 primo comma, numero 4 cod.civ.  all’art. 2545 duodecies cod.civ.

    La sospensione dell’applicazione delle disposizioni appena richiamate rileva in termini di insussistenza dell’illecito civile con riguardo ad eventuali azioni di responsabilità contro gli amministratori e gli organi di controllo per danni derivanti  ai soci e ai creditori  dalla prosecuzione dell’attività di impresa nonostante la perdita del capitale. La liceità della prosecuzione depone infatti per l’insussistenza della responsabilità.

    Quanto agli effetti penale si osserva  che poiché non è sospesa l’applicazione della disposizione di cui al primo comma dell’art. 2482 bis c.c. che prescrive che quando  risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti, l’assemblea dovrebbe essere convocata e dunque che  non sembra potersi escludersi l’astratta configurabilità del reato di omessa convocazione dell’assemblea di cui all’art. 2631 c.c.. Nella malaugurata ipotesi che la crisi sia irreversibile e che venga emessa  dichiarazione di fallimento ex art. 16 l. fall. (o la dichiarazione di  insolvenza ex art. 195 l. fall, o la dichiarazione di   insolvenza ex art. 8 l. amm. str.)  o venga emesso  decreto di  ammissione al concordato preventivo ex art. 163  l. fall.  dovrà tenersi conto della liceità civile della prosecuzione ai fini della valutazione della rilevanza penale del  cagionamento  o dell’ aggravamento del dissesto. Sotto tale profilo  la liceità della prosecuzione rende difficilmente configurabile la responsabilità penale  con riferimento alle fattispecie di cui a punti n. 3 e n. 4 dell’art. 217 l.f., nonché  al  cagionamento del dissesto per operazione dolose di cui al secondo  comma n. 2  dell’art. 223 l.fall. e all’aggravamento con inosservanza degli obblighi imposti della legge di cui al comma 2 n. 2 dell’art. 224 l.fall.. Ciò quando il dissesto abbia come causa esclusiva determinante l’evento la prosecuzione dell’attività nonostante la perdita del capitale.

    5.2. La redazione del bilancio. L’articolo 7 detta disposizioni  temporanee sui principi di redazione del bilancio, in particolare, prevede che il   bilancio  di  esercizio  in  corso  al  31 dicembre 2020, possa contenere la valutazione  delle  voci  nella  prospettiva  della continuazione dell'attività  di  cui  all'articolo  2423 bis,  comma primo, n. 1), c.c.  se detta prospettiva risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso anteriormente al 23 febbraio 2020,  fatta  salva  la  previsione  di  cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. E prescritto che il criterio di valutazione vada specificamente illustrato nella  nota  informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Dette disposizioni si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati. Tale disposizione rileva con riguardo al reato di false comunicazioni sociali evidentemente non ipotizzabile nel caso dell’utilizzo dei criteri appena indicati.

    5.3. Il finanziamenti dei soci.  Il recupero della liquidità, in termini normalità,  si ottiene attraverso il finanziamento dei soci. L’incertezza della situazione e la scommessa sottesa al recupero che tutti auspichiamo ma che evidentemente si deve confrontare con condizioni oggettivamente aleatorie quali: la riapertura dei mercati mondiali e i cambiamenti delle condizioni del mercato evidenzia la necessità di solidarizzazione il rischio recupero del finanziamento da parte del socio, per incentivarlo a finanziare. In quest’ottica l’articolo 8 introduce disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società da parte dei soci. E’ così previsto che dal 9 aprile al  31 dicembre 2020, ai finanziamenti effettuati a favore delle società  dai soci  e concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento non si applicano gli articoli 2467 c.c. art. 2467 c.c.,  il  rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società non sarà quindi postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, non dovrà essere restituito se avvenuto nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento della società. Sotto il profilo civile i soci concorreranno in termini di parità con i creditori di pari grado e sotto il profilo penale la restituzione di detti finanziamenti, ricorrendone i presupposti, potrà astrattamente integrare un’ipotesi di bancarotta preferenziale nel caso la restituzione determini la lesione  della par condicio  ma non un’ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione, quando la restituzione sia avvenuta nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.

     6. I finanziamenti garantiti dalla SACE s.p.a. e dal fondo PMI

    - Lo strumento principis per far fronte  alla crisi di liquidità è comunque il ricorso al finanziamento delle banche e degli istituti abilitati  ed ecco qui il principale settore di intervento del decreto legislativo dell’ 8 aprile 2020 – integrativo di quello di cui all’art. 56 decreto legge  n. 17 marzo 2020 n. 18 -.

    Il decreto legge integra il sistema di aiuti di stato “sdoganato” dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”

    L’aiuto è regolato dalle disposizioni  di cui agli articoli 1 e 13 del decreto legge n. 23/20 e consiste,  in linea con quello introdotto dall’art. 56 decreto legge n. 18/20, nella concessione di garanzia su finanziamenti erogati da istituti di credito ed enti abilitati. Per i finanziamenti alle imprese di grandi e grandissime dimensioni l’ente garante è la società per azioni SACE del gruppo della Cassa depositi e prestiti,  per le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 il Fondo centrale di garanzia PMI, per questi ultimi  la garanzia non può superare l’importo di 5 milioni di euro. Il termine ultimo per la concessione della garanzia è quello del 31 dicembre 2020, le garanzie sono concesse in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese italiane.

    I finanziamenti non possono superare i sei anni. 

    6.1.Il salvataggio  selettivo. Il comma dell’art. 1 prevede infatti che sotto il profilo soggettivo  le garanzie siano corrisposte in favore di coloro che provano che  al 31 dicembre 2019 non rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi dei Regolamenti UE n. 651/2014, 702/2014 1388/2014  e che alla data del 29 febbraio 2020 non risultavano esposizioni deteriorate, come definite ai sensi della normativa europea.  L’art. 13 alla lett. g) prevede che siano escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria. L’art. 1 alla lett. c)   e l’art. 13 pure alla lett. c) indicano le modalità  per la determinazione dell'importo massimo  del prestito garantibile  in base a percentuali  del fatturato e  costi del personale dell'impresa.

    Ai sensi dell’art. 13 lett. g) la garanzia può essere però concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui ex art. 186 bis l.fall, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell' art. 182 bis l. fall. o hanno presentato un piano attestato di cui all'art. 67 l. fall., purché, al  9 aprile, le loro esposizioni non siano da classificare come deteriorate.

    Non è garantita nella sua interezza la somma finanziata bensì  -a seconda della dimensioni- essa è garantita sino al 90, all’80 o al 70 per cento.

    L’art. 1, con riferimento ai finanziamenti garantiti dalla SACE S.p.a., condiziona la concessione della garanzia all’assunzione dell’impegno da parte del beneficiario di non approvare la distribuzione di dividendi  o il riacquisto di azioni nel corso del 2020 nonché di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. Il finanziamento coperto dalla garanzia inoltre deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

    6.2.Finanziamenti garantiti con procedure semplificate. Il comma 6 dell’art. 1 prevede una procedura semplificata in favore delle imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro.  La procedura  inizia con la presentazione da parte dell’impresa alla banca, o altro ente autorizzato all’erogazione del credito, di domanda di finanziamento, in caso di esito positivo dell’istruttoria il finanziatore trasmette alla SACE S.p.A la richiesta di emissione della garanzia a SACE. e quest'ultima se l’istruttoria ha esito positivo emette un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia e a questo punto il  soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A. Il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinato a decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., nel caso si tratti di impresa con più di 5000 dipendenti  l’autorizzazione è emessa in base a elementi quali il contributo allo sviluppo tecnologico; b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro; e) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

    L’art. 13 , al 5° comma prevede che per le piccole e medie imprese che accedono al Fondo di garanzia  si applichi la disciplina di cui alla legge n. 662 /96 con la semplificazione che qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall'art. 96 d.lgs n. 159/11, l'aiuto è concesso all'impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione medesima. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, è disposta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 d.lgs. n. 159/2011 e art. 9 d.lgs. n. 123/98, mantenendo l'efficacia della garanzia.

     7. Considerazioni conclusive

    Senza lockdown il numero delle vittime sarebbe stato molto più alto.

    Il contenimento del numero dei decessi ben vale una crisi di liquidità del paese, ma tanto la crisi è globale. Il Salento non vende il vino perché i ristoranti di New York sono chiusi. I paesi che prima supereranno l’epidemia prima supereranno la crisi mondiale.  Bene è stato rimanere a casa e rimanerci ancora per non offrire le nostre gambe al virus. La vita umana ben vale la crisi di liquidità e solo alla morte non c’è riparo. Infine dopo le frasi che vi ho rassegnato e avete avuto la pazienza di leggere, tanto d’effetto e popolari quanto vere, mi sia permessa  un’ultima considerazione, a mio parere difficilmente confutabile in termini di nesso di  causalità,  ovvero che la crisi economica non è l’effetto collaterale del lockdown ma è l’effetto diretto della pandemia.

    Gli interventi del governo che si sono sommariamente illustrarti costituiscono utile stimolo e sollecitazione alla ripartenza e, al tempo stesso, strumenti adeguati per sottrarre l’economia dagli oscuri pericoli di una crisi, come il virus, dai contorni sconosciuti che ci evoca film cataclismatici  dei quali non avremmo mai voluto essere protagonisti.

    Gli aiuti di Stato mettono gli imprenditori in condizione di  ripartire.

    Allo stato il salvataggio selettivo, questo il rammarico, abbandona  gli imprenditori già in crisi, e auspichiamo non ponga  le condizioni per il ricorso a mezzi illeciti di finanziamento.

    Le dimensioni della crisi impongono, però, la selezione delle imprese recuperabili, il salvataggio deve essere valutato non tanto in termini di meritevolezza del beneficiario quanto in termini di oggettiva capacità di ripresa. Agevolare il  finanziamento in favore di chi non è in grado di superare la fase di illiquidità può determinare danni a catena e lo “spreco” dell’aiuto.  

    E’ l’importo dell’ammontare complessivo del finanziamento garantibile che impone la selezione del salvabile.

    Deve poi  osservarsi che la garanzia  non copre l’intero ammontare dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa, il 10%, il 20% o il 30% rimane a carico dei finanziatori, ciò determina il rischio di ulteriori perdite (va considerato che gli istituti di credito già rischiano di  perdere definitivamente i finanziamenti erogati alle imprese in crisi ante  Covid19).

    L’altra faccia della medaglia è che non ci si può permettere di lasciare alla criminalità  nemmeno un centesimo di quanto è destinato al superamento della crisi di liquidità e dunque che è meglio un’erogazione ritardata per la necessità di controlli piuttosto  che l’erogazione ad un soggetto che distrae l’aiuto allo scopo. In quest’ ottica è fondamentale l’elaborazione di protocolli di cooperazione tra gli organi di vigilanza,  compresa la predisposizioni di archivi  da parte della Guardia di Finanza con tutte le informazioni utili da mettere a disposizioni delle banche, tanto a evitare la dispersione degli aiuti.

    Da ultimo un richiamo alla tutela penale per dissuadere tentativi di indebita appropriazione degli aiuti  occorre il deterrente della pena,  e pure che la pena  sia salata. E’ quanto mai opportuna l’introduzione di una disposizione incriminatrice ad hoc atta a  prevenire condotte dolose dirette all’indebita appropriazione dei finanziamenti.

    Per sgombrare il campo dalla tentazione di utilizzare fattispecie penali quali quelle di cui  all’art. 640 bis e 316 ter cod. pen. è bene considerare che la configurabilità delle ipotesi delittuose richiamate presuppone  che i contributi, i finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo  dei quali l’autore di detti reati richiamati indebitamente si appropria siano concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, mentre  i finanziamenti ex art. 56 decreto legge n. 18/20, ex art. 1 e ex art.  13 decreto legge n. 23/20  sono erogati da banche e enti abilitati ovvero soggetti privati e gli enti a partecipazione pubblica (SACE Spa e fondo PMI) subentrano a garanzia del finanziamento.

    Così è evidente che i reati che abbiano non dissuadono. 


     


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