GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    Per una più moderna formazione giuridica Intervista di Angelo Costanzo a Paolo Cherubini

    Per una più moderna formazione giuridica Intervista di Angelo Costanzo a Paolo Cherubini

    Per una più moderna formazione giuridica Intervista di Angelo Costanzo a Paolo Cherubini

    sommario: 1. Premesse. - 2 Le domande. 3. Le risposte

    1.Premesse.

    Cresce l’interesse per un miglioramento della formazione del ceto forense, nella ricostruzione degli eventi singoli, e sarebbe importante rivisitare (preferibilmente  in modo non avventato) il tipo di cultura richiesta ai magistrati includendo una loro specifica preparazione in materie quali la logica (non soltanto quella classica) e la metodologia della ricerca così da fornirli di schemi di comportamento intellettuale utili per ridurre il rischio di errori giudiziari.

    In Italia, con l’apporto interdisciplinare di avvocati, magistrati e diversi studiosi, nel 2013 sono state elaborate le Linee Guida Psicoforensi (già presentate in varie sedi giudiziarie) che contengono avvertenze per evitare errori ricorrenti nel ragionamento comune e per decidere in condizioni di incertezza (sul tema: G.Gulotta, Innocenza e colpevolezza sul banco degli imputati. Commento alle Linee guida psicoforensi per un processo sempre più giusto, Milano, Giuffrè, 2018, pp. 424).

    Tre mosse mentali risultano sempre essenziali: la prima consiste nell’individuare i preconcetti impliciti dubitando della oggettività dei propri giudizi e esaminando come si formano le proprie credenze; la seconda sta nel generare (o nell’ascoltare) tesi alternative a quella sostenuta, considerando imparzialmente ogni altra ipotesi plausibile (non soltanto quella opposta); la terza concerne specificamente la ricostruzione degli eventi singoli e richiede mantenersi consapevoli che la verità fattuale non è oggetto di dimostrazioni, ma solo di induzioni e di loro conferme (o mancate confutazioni), per cui la conclusione raggiunta potrebbe comunque essere falsa (L.FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale. Roma, Laterza, 1990).

    Paolo Cherubini, ordinario di psicologia generale presso l’Università statale di Milano Bicocca, studia il ragionamento e la decisione umana anche nei suoi aspetti concernenti il campo forense. Ha collaborato con l’Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali e con la Scuola Superiore della Magistratura. Dal 2012 al 2016 è stato Coordinatore Nazionale del Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) intitolato “Problem Solving e decisione: aspetti logici, psicologici e neuroscientifici nell’ambito della giustizia penale”.

    Le sue risposte all’intervista forniscono nuove idee per la  formazione dei magistrati, considerando le evoluzioni della scienza logica e le esperienze di altri sistemi giuridici che suggeriscono di allenarsi a ragionare utilizzando modelli logici e vagliandone la coerenza interna, secondo una prospettiva di logicità/illogicità più elaborata di quella indicata dalla logica tradizionale

     2. Le  quattro domande

    La “manifesta illogicità” della motivazione vizia la sentenza è conduce al suo annullamento (art. 606 lett. e, cod. proc. pen.). Tuttavia, il legislatore non ne definisce la nozione. Possiamo trarne una, che sia chiara e oggettiva, dalla scienza logica?

     Si tende a collocare i vizi logici in alcune porzioni del ragionamento, quello che presenta specifiche fallacie. Invece, la composizione di una argomentazione è tradizionalmente demandata alla retorica. Tuttavia, esistono vizi logici di un ragionamento considerato nel suo quadro di assieme?

     Quali ritiene che siano le cause più frequenti degli errori giudiziari.

     Come studioso che da decenni si occupa della psicologia e della logica del giudicare e che ha partecipato a incontri e attività formative nell’ambito giudiziario e forense, quali ritiene che siano le maggiori carenze che la formazione e la pratica dei giuristi italiani presentano al riguardo?  Ha elementi per compararci con esperienze di altre Nazioni?

     3. Le risposte.

     La formazione dei giuristi italiani è ottima, ed è decisamente molto approfondita su tutti gli aspetti del diritto. Non mi si fraintenda quindi se le muovo due appunti; sono suggerimenti costruttivi, realizzabili senza necessità di grandi riforme né di stravolgimenti dell’attuale struttura formativa, e ispirati alle esperienze di altre Nazioni. Il primo appunto è che la formazione del giurista italiano è esclusivamente umanistica, e – salvo esami a scelta, o approfondimenti personali – i nostri giuristi sono del tutto privi di cultura scientifica. Negli Stati Uniti per accedere al primo livello di formazione giuridica in una law school (il Juris Doctor Degree) occorre avere un bachelor degree (pressappoco equivalente alle nostre lauree triennali) in una qualsiasi altra materia. Dato che in quel paese le principali Università offrono al primo anno di tutti i bachelor program (a prescindere da quale sia la materia principale affrontata) insegnamenti trasversali di base, attenendosi al buon principio secondo il quale “un laureato deve senz’altro sapere molto di una cosa, ma deve anche sapere almeno un poco di tutte le altre”, ogni studente che accede a un J.D. Program ha una base di livello universitario sulle materie scientifiche. Cosa che ai nostri studenti manca: lasciamo la preparazione trasversale di base alle sole scuole superiori. Sarebbe opportuno, a mio parere, inserire nei primi due anni dei corsi di studi quinquennali in giurisprudenza tre o quattro brevi – ma obbligatori – insegnamenti di area scientifica. Potrebbero vertere su temi di matematica e logica contemporanea, statistica inferenziale e calcolo delle probabilità, scienze e neuroscienze cognitive, biologia e genetica. Il/la giurista, magistrato o avvocato che sia, non dovrà certo essere uno scienziato, ma dovrà sapersi confrontare con le scienze e capire il loro linguaggio: altrimenti a) troppo spesso non sarà in grado di distinguere la solida scienza dalle opinioni pseudoscientifiche e parascientifiche, camuffate da scienza, che gli/le saranno proposte da periti poco preparati o senza scrupoli; e b) non sarà preparato ad applicare o a riconoscere il rigore logico-scientifico nei suoi stessi ragionamenti, e in quelli altrui.

    Per quanto riguarda la logica e le scienze cognitive, poi, va detto che nell’attuale sistema formativo il nostro giurista incontra – anche qui fatti salvi gli approfondimenti personali – solo elementi di logica classica, essenzialmente aristotelico-scolastica. Purtroppo, i sillogismi aristotelici, il quadrato delle opposizioni, le “fallacie” scolastiche, ecc., il logico moderno – per quanto le conosca e debba conoscerle – le vede soprattutto come curiosità storiche. Non è con quegli antichi linguaggi che si riesce a modellare adeguatamente il ragionamento giuridico. Senza basi di logica matematica e statistica bayesiana il giurista non avrà elementi per capire gli approcci computazionali che oggi sono utilizzati per costruire modelli dei ragionamenti giuridici, e per controllarne la coerenza interna. Non avendo gli strumenti per capirli, li guarderà con sospetto, e non ne coglierà la rilevanza sia come strumenti di formazione (i modelli logici non sostituiscono il ragionamento umano, ma lo educano) sia come strumenti di lavoro (solo formalizzando un ragionamento in rigorosi termini logico-matematici siamo davvero in grado di coglierne eventuali illogicità).

    Il secondo appunto: i nostri studenti di giurisprudenza fanno poca pratica. Certo, compenseranno dopo la laurea, durante il praticantato e con le prime esperienze professionali. Ma anche qui l’esperienza internazionale va in un’altra direzione: una volta entrato in un J.D. Program, lo studente di Harvard fin dal primo anno alterna corsi teorici tradizionali a estese e approfondite cliniche legali, che lo mettono da subito alla prova, e gli fanno toccare con mano cosa significhi costruire un’argomentazione legale corretta e coerente. In questa prospettiva vedo molto positivamente le sempre più numerose occasioni di moot court e cliniche legali che stanno sviluppandosi nei corsi di studi delle nostre migliori università: tuttavia, al momento, sono attività opzionali, e pochissimi studenti vi accedono.

     

     

    La “manifesta illogicità” della motivazione vizia la sentenza è conduce al suo annullamento (art. 606 lett. e, cod. proc. pen.). Tuttavia, il legislatore non ne definisce la nozione. Possiamo trarne una, che sia chiara e oggettiva, dalla scienza logica?

     

    Ritengo che non sia possibile. La “manifesta illogicità” è una definizione ad hoc del legislatore, e non una nozione scientificamente circoscrivibile. Possiamo senz’altro definire cosa significhi “illogicità” in senso ampio – in senso stretto la definizione dipende dall’approccio logico adottato – ma l’aggettivo “manifesta”, tipico del linguaggio giuridico, è problematico se associato a “illogicità”. Infatti, un ragionamento o è logico, o è illogico. Se è illogico, non ha senso distinguere una “illogicità manifesta” da una “meno manifesta”: sempre di un ragionamento erroneo si tratta. Tornando all’illogicità: la definizione più generale che possiamo darne è “un’inferenza è illogica se non è ben giustificata dalle sue premesse, alla luce di un calcolo logico adatto a modellare quelle premesse, e la cui correttezza (il termine “validità” si applica alle sole logiche deduttive, che non bastano a modellare tutti i passaggi del ragionamento giuridico) sia scientificamente riconosciuta”. È una definizione amplissima e generale. Si applica tanto alle classiche logiche booleane, quanto alle logiche non-monotone (tipiche dei sistemi di “defeasible reasoning”) e al calcolo bayesiano. Non è molto utile – oggi – ridurre i vizi logici alle sole fallacie deduttive classiche: certo che di fronte all’argomentazione “se succede l’evento A allora succede l’evento B; è successo l’evento B; quindi necessariamente è successo l’evento A”, è senz’altro molto facile (“manifesto”) accorgersi che si tratta di una illogicità. Ma servono anche strumenti in grado di etichettare come “illogici” ragionamenti come “l’evento A è molto raro; ma qualora A accada, l’evento B diventa molto probabile; l’evento B si è verificato; quindi è molto probabile che A sia effettivamente successo, per quanto raro fosse”: l’illogicità è più sottile (meno “manifesta”, se è questo il significato il legislatore attribuisce a quel termine), ma altrettanto presente, e vizia altrettanto il ragionamento. Per quanto le fallacie deduttive siano – purtroppo – ancora commesse, sono relativamente facili da identificare, e quindi relativamente poco pericolose; la maggior parte dei vizi logici che davvero fanno danno alla qualità dei ragionamenti a supporto di decisioni professionali (non solo nella pratica giuridica, ma anche in quella investigativa, medica, politica) sono stime di fiducia (leggasi: riconducibili a calcoli di probabilità) incoerenti con le premesse.

     

    Si tende a collocare i vizi logici in alcune porzioni del ragionamento, quello che presenta specifiche fallacie. Invece, la composizione di una argomentazione è tradizionalmente demandata alla retorica. Tuttavia, esistono vizi logici di un ragionamento considerato nel suo quadro di assieme?

     

    Come ricordato anche nella precedente risposta, è solo l’approccio tradizionale alla logica, ancora predominante in giurisprudenza, che identifica i vizi logici solo o soprattutto nella parte deduttiva di un’argomentazione. È certamente fondamentale conoscere la logica classica. Ma non basta. Se è purtroppo vero che qualche “fallacia classica” si ritrova ancora in alcune motivazioni a sentenza, i problemi più frequenti e insidiosi, anche secondo Daniel Kahneman (che è forse il massimo esperto vivente di giudizi e decisioni umane), sono nelle parti abduttive e induttive delle argomentazioni, cognitivamente legate a stime di probabilità, implicite o esplicite che siano. Sono purtroppo passaggi che tendono a scaturire da meccanismi cognitivi “intuitivi”: cioè conclusioni la cui generazione è poco controllata a livello consapevole, poi giustificate – ex post – con argomentazioni insufficienti. Gli approcci contemporanei alla logica consentono di tradurre intere argomentazioni in modelli, tanto nelle loro parti abduttive e induttive che in quelle deduttive. Sono strumenti utilissimi per aiutarci a riflettere sui nostri (o altrui) ragionamenti, e intercettare quelle illogicità che, pur “meno manifeste” delle fallacie tradizionali, ne minano con altrettanta forza il valore.  

     

     

    Quali ritiene che siano le cause più frequenti degli errori giudiziari.

     

    Per quanto riguarda il giudizio di merito, la letteratura scientifica indica nel confirmation bias e negli errori nelle stime di probabilità la maggior parte delle cause cognitive degli errori giudiziari. Sia chiaro, tuttavia, che raramente gli errori “cognitivi” sono imputabili ad un singolo decisore. Prendiamo il confirmation bias. È devastante non tanto perché “un” decisore nella catena di decisioni che compongono un giudizio può esserne affetto. Ma perché tutti lo sono, chi più chi meno. Quindi la tendenza si riverbera e si amplifica dall’inizio alla fine del processo decisionale, attraverso diversi attori. Che molti errori traggono origine dalle fasi investigative è arcinoto. Non di rado in quella fase alcuni indizi o presunti elementi di prova sono molto sommariamente interpretati, con giudizi che coinvolgono intuizioni immotivate, pregiudizi, preconcetti, e quant’altro. Penso che questo sia umano e inevitabile, ed è per questo che – saggiamente – nell’ordinamento sono previsti più livelli successivi: proprio per intercettare abbastanza prontamente quegli errori iniziali, e neutralizzarli prima che facciano eccessivo danno.  Ma purtroppo quella pervasiva e complessa tendenza umana che è il confirmation bias fa sì che, una volta formulato un primo giudizio – per quanto sbrigativo e approssimativo – per il solo fatto di averlo formulato aumenta la probabilità che esso venga successivamente riconfermato (l’aveva constatato già Francis Bacon nel Novum Organon, esattamente quattro secoli fa; le scienze cognitive moderne hanno solo aiutato a illustrare i dettagli e i meccanismi del perché questo si verifichi). Ed è per questo che le fasi dibattimentali non riescano sempre a correggere gli errori interpretativi commessi preliminarmente. Infine, non dobbiamo dimenticare gli errori non cognitivi: tutti quelli che si producono quando non siamo in grado di neutralizzare completamente le nostre emozioni, e ci lasciamo influenzare da esse nel formulare giudizi. Non sto parlando solo di reazioni di raccapriccio nei casi di giudizio su crimini efferati, o alle purtroppo mai del tutto cancellate reazioni individuali alle pressioni mediatiche o politiche (i casi in cui sembra necessario “trovare un colpevole in fretta”): purtroppo esistono diversi studi su quanto semplici “sensazioni”, basate anche sul solo aspetto fisico o sul modo di porsi di un imputato, possano influenzare il giudizio del magistrato. Per concludere, se dovessi elencare le prime tre cause di errori giudiziari, metterei: il confirmation bias; revisioni di fiducia inappropriate verso le proprie o altrui ipotesi (i.e., stime di probabilità sbagliate); gli influssi di aspetti emotivi, e non sempre consapevoli, sui nostri giudizi. 


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    CATEGORIA LE INTERVISTE DI GIUSTIZIA INSIEME

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