GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    La tutela dei diritti a prestazione tra diritto dell’Unione e Costituzione italiana: profili problematici

    LA TUTELA DEI DIRITTI A PRESTAZIONE TRA DIRITTO DELL’UNIONE E COSTITUZIONE ITALIANA: PROFILI PROBLEMATICI

    Luigi Cavallaro

      Sommario: 1. La sicurezza sociale nel diritto dell’Unione Europea – 2. Un case-study: l’assegno di natalità agli extracomunitari. – 3. Le soluzioni dei giudici di merito e della Corte di cassazione. – 4. Le ragioni teoriche della posizione della Cassazione e i confini della interpretazione conforme.

      1. La sicurezza sociale nel diritto dell’Unione Europea

     È noto che la “politica sociale”, nel cui ambito rientrano la previdenza e l’assistenza sociale, appartiene all’ambito delle c.d. competenze concorrenti dell’Unione Europea, cioè di quelle competenze che le sono attribuite solo ed in quanto gli obiettivi enunciati dai Trattati non possono essere conseguiti a livello di singoli Stati membri (art. 4, lett. b, e artt. 151 ss. TFUE). Ed è parimenti noto che, pur essendo la sicurezza sociale inclusa tra gli ambiti di azione dell’Unione (art. 153 TFUE), la competenza in materia non può essere esercitata in modo da compromettere «la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i principi fondamentali del loro sistema di sicurezza sociale», né da «incidere sensibilmente sull’equilibrio finanziario dello stesso» (art. 153 cit., paragrafo 4): si tratta infatti di ambiti normativi che hanno implicazioni dirette sul bilancio dei singoli Stati membri, al cui equilibrio peraltro essi sono tenuti per rispettare altre e non meno cogenti disposizioni dei Trattati (cfr. artt. 126 ss. TFUE).

    Proprio per ciò, i principali interventi regolatori che si rinvengono nella nostra materia sono i regolamenti CE nn. 884/2004, 987/2009 e 265/2012, che concernono la definizione del regime previdenziale applicabile ai lavoratori migranti nell’ambito dell’Unione, al fine di risolvere i possibili conflitti di disposizioni interne in tema di iscrizione, pagamento dei contributi e calcolo delle prestazioni: si tratta, a ben guardare, di disposizioni finalizzate a preservare la fondamentale libertà di circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (art. 45 TFUE), che potrebbe essere pregiudicata in assenza di regole che garantiscano la conservazione e il cumulo dei periodi assicurati presso i singoli Stati membri, e rientrano pertanto a pieno titolo nell’ambito del principio di sussidiarietà nei cui limiti l’Unione può legiferare allorché sia dotata di competenza concorrente (art. 5 TUE).

    È in questo quadro che dev’essere dunque letta la previsione dell’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Il «diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro», di cui al paragrafo 1, e il «diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa volte a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti», di cui al paragrafo 2, sono infatti riconosciuti e rispettati dall’Unione «secondo le modalità stabilite dal diritto dell’Unione e le legislazioni e prassi nazionali»; perfino il paragrafo 2, che statuisce solennemente il diritto di «ogni persona che risieda o si sposti legalmente all’interno dell’Unione [...] alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali», rimanda invariabilmente a come esse sono disegnate dal «diritto dell’Unione e [d]alle legislazioni e prassi nazionali», a conferma di come non esista alcunché di definibile come un “regime europeo di sicurezza sociale”, né determinazioni comunitarie immediatamente vincolanti in ordine alle prestazioni da assicurarsi ai cittadini e residenti dell’Unione. Tanto è vero che nelle Spiegazioni della Carta dei diritti fondamentali, l’art. 34 è individuato come disposizione che contiene «elementi sia di un diritto sia di un principio»: e che la sua parte attributiva di diritti si colleghi esclusivamente al paragrafo 2, cioè alla garanzia delle prestazioni di sicurezza sociale per i lavoratori migranti all’interno dell’Unione, si capisce dal rinvio che le Spiegazioni stesse operano ai regolamenti CE del 1968 e del 1971 che, al tempo dell’adozione della Carta di Nizza, ne disciplinavano le modalità di attuazione.

    Se ciò è vero, se ne dovrebbe dedurre che le disposizioni comunitarie dettate in materia di sicurezza sociale, salvo che si tratti dei regolamenti che provvedono alla copertura previdenziale dei lavoratori migranti nell’ambito dell’Unione, abbiano efficacia di principi e non di diritti immediatamente azionabili in giudizio; si tratterebbe cioè di disposizioni che non possono giustificare la non applicazione della norma interna con esse eventualmente contrastante, ma soltanto abilitare il giudice comune a sollevare la questione di legittimità costituzionale di essa per violazione dell’art. 117, comma 1°, Cost., per tramite della norma comunitaria interposta.

    Si tratta, nondimeno, di una soluzione controversa e, allo scopo, mi pare utile illustrare un case-study che si è già affacciato nelle nostre aule giudiziarie.

    2. Un case-study:l’assegno di natalità agli extracomunitari

     L’art. 1, comma 125, l. n. 190/2014, disciplina l’assegno di natalità dovuto per il caso di nascita di un figlio e stabilisce che esso debba essere corrisposto ai figli di cittadini italiani, ai figli di cittadini di uno Stato membro dell’Unione e ai figli di cittadini extracomunitari che siano muniti del permesso di soggiorno di cui all’art. 9, T.U. n. 286/1998, e successive modifiche e integrazioni (c.d. permesso UE per soggiornanti di lungo periodo o carta di soggiorno), che presuppone a sua volta per essere rilasciato il possesso da almeno cinque anni di un titolo di soggiorno valido.

    Una cittadina extracomunitaria, non munita di tale permesso ma del diverso permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato ai sensi dell’art. 30, T.U. n. 286/1998, fa domanda dell’assegno di natalità, che viene rigettata dall’INPS proprio (e soltanto) per l’assenza del requisito del permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo. A sostegno della sua domanda, la cittadina extracomunitaria denuncia il contrasto della disciplina interna con la direttiva 2011/98/UE, che all’art. 12, paragrafo 1, enuncia un principio di parità di trattamento tale per cui i lavoratori di paesi extracomunitari debbono beneficiare dello stesso trattamento dei cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per ciò che riguarda, tra l’altro, i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento CE 883/2004: il permesso di cui all’art. 30, T.U. n. 286/1998, le dà infatti la possibilità di lavorare e l’impossibilità, ciò nonostante, di accedere al beneficio dell’assegno di natalità costituisce, a suo avviso, un’indebita discriminazione in suo danno, perché, pur essendo “lavoratrice”, si trova a patire un trattamento deteriore rispetto ai cittadini italiani e comunitari. E anche se è vero che la direttiva 2011/98/UE non è stata attuata ed è scaduto il tempo utile alla sua trasposizione, non è meno vero che – secondo la prospettazione di parte attrice – la disposizione del suo art. 12 è norma imperativa e incondizionata, che ben può avere efficacia diretta nell’ordinamento nazionale, specie considerando che si tratta di un’espressione del più generale divieto di discriminazione di cui all’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, sulla cui immediata cogenza non possono sussistere dubbi.

    La domanda, a questo punto, è ovvia. Cosa deve fare il giudice, posto davanti alla pretesa di parte attrice? Deve disapplicare la norma interna in ipotesi contrastante con il diritto dell'Unione o denunciarne l’illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, comma 1°, Cost.?

    Diciamo subito che la domanda è ovvia, ma la risposta non è affatto banale, perché, nonostante le previsioni dei Trattati e della Carta assegnino alle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale i caratteri che abbiamo dianzi ricordato, la Corte di Giustizia UE non ha mancato, nemmeno in questa materia, di riaffermare l’intima cogenza del principio di non discriminazione. Per non fare che un esempio, intervenuta a chiarire la portata precettiva dell’art. 29 della direttiva 2011/95/UE, che, in materia di protezione internazionale, stabilisce espressamente che «gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari di protezione internazionale ricevano, nello Stato membro che ha concesso tale protezione, adeguata assistenza sociale, alla stregua dei cittadini dello Stato membro in questione», quanto meno per ciò che concerne le «prestazioni essenziali», la Corte di Giustizia ha, da un lato, precisato che l’adeguatezza dell’assistenza sociale va rapportata a quanto al medesimo titolo percepiscono i cittadini e, dall’altro, perentoriamente statuito che «tale disposizione pone a carico di ogni Stato membro, in termini inequivocabili, un obbligo di risultato preciso e incondizionato, consistente nel garantire ad ogni rifugiato cui conceda la propria protezione il beneficio della stessa assistenza sociale di quella prevista per i propri cittadini», con la conseguenza che «i giudici nazionali e gli organi dell’amministrazione, qualora non possano procedere ad un’interpretazione e ad un’applicazione della normativa nazionale conformi alle prescrizioni del diritto dell’Unione, sono tenuti ad applicare integralmente il diritto dell’Unione e a tutelare i diritti che quest’ultimo attribuisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi disposizione contraria del diritto interno», affinché «venga meno la restrizione dei [...] diritti [del rifugiato] derivante da tale normativa» (CGUE, 21 novembre 2018, C-713/17, Ayubi).

    Seguendo tale impostazione, ogni profilo di differenziazione introdotta dal legislatore nazionale in sede di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale rileverebbe, dal punto di vista dell’ordinamento comunitario, sub specie di (possibile) violazione del principio di non discriminazione e abiliterebbe conseguentemente il giudice a non applicare la normativa interna contrastante che, per dirla con le parole della Corte di Giustizia, abbia indebitamente “ristretto” i diritti attribuiti alla parte istante.

      3. Le soluzioni dei giudici di merito e della Corte di cassazione

     Questa è precisamente la soluzione cui sono pervenuti, in un caso analogo a quello che abbiamo poc’anzi stilizzato, sia la Corte d’appello di Brescia (sent. n. 273 del 19 maggio 2017) che il Tribunale di Padova (sent. n. 1392 del 21 febbraio 2019).

    Ad avviso dei giudici, infatti, il carattere imperativo e incondizionato della previsione della direttiva circa la necessità di assicurare parità di trattamento ai lavoratori extracomunitari in materia di sicurezza sociale non può non implicare la necessità di non dare applicazione alla norma interna che esclude dal novero dei beneficiari dell’assegno di natalità i lavoratori extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari, trattandosi – così in particolare si esprime il Tribunale di Padova, che richiama a suo sostegno anche CGUE, 6 novembre 2018, C-684/16, Max-Planck – di diritto fondamentale riconosciuto dall’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Conseguentemente, entrambe le pronunce hanno dichiarato il carattere discriminatorio del rifiuto opposto dall’INPS, che pure invocava la lettera dell’art. 1, comma 125, l. n. 190/2014, e condannato l’Istituto a corrispondere l’assegno di natalità.

    La conclusione non deve affatto stupire. Che anche in materia di previdenza e assistenza vi possano essere disposizioni comunitarie imperative e incondizionate, che conseguentemente richiedano soltanto di disapplicare la normativa interna contrastante, è stato affermato – sia pure per obiter dictum – dalla Corte di cassazione, in una vicenda in cui veniva in rilievo il rifiuto dell’INPS di corrispondere a cittadini extracomunitari residenti e lungosoggiornanti nel nostro Paese l’assegno al nucleo familiare di cui all’art. 65, l. n. 448/1998: benché la Corte, in quel caso, abbia alla fine optato per la possibilità di dare un’interpretazione conforme della disciplina interna che, a seguito dell’avvio di una procedura d’infrazione, aveva finanziato, seppure con ritardo, la provvidenza in esame anche a beneficio di costoro, il Collegio afferma infatti apertis verbis che, qualora non si fosse data la possibilità di un’interpretazione conforme, si sarebbe dovuti giungere, anche «nel caso di specie», «ad assicurare la primazia e l’efficacia diretta del diritto dell’Unione», dal momento che la direttiva 2003/109/CE, che veniva invocata ai fini dell’estensione del beneficio agli stranieri lungosoggiornanti, era «dotata dei requisiti di sufficiente precisione e incondizionatezza» (Cass. n. 11165 del 2017).

    Affatto diversa, però, è stata la soluzione fatta propria dalla stessa Cassazione nel nostro case-study. Decidendo sul ricorso proposto dall’INPS avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia dianzi cit., che – come abbiamo visto – aveva riconosciuto l’assegno di natalità anche ad una cittadina extracomunitaria titolare del permesso di soggiorno per motivi familiari, la Corte ha ritenuto di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 125, l. n. 190/2014, denunciandone la contrarietà non soltanto agli artt. 3 e 31 Cost., ma altresì rispetto all’art. 117, comma 1°, Cost., in relazione agli artt. 20, 21, 24, 31 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Cass., ord., 2 aprile 2019, n. 16164).

    Ad avviso della Corte, infatti, la potestà di sollevare la questione di legittimità costituzionale non sarebbe preclusa, in specie, dalla possibilità di decidere la causa limitandosi a verificare «la compatibilità della norma denunciata con la previsione dell’art. 12, paragrafo 1, della direttiva UE 2011/98», che potrebbe condurre, eventualmente «previo ricorso pregiudiziale alla CGUE», alla «inapplicabilità alla fattispecie in esame del disposto dell’art. 1, comma 125, l. n. 190/2014, in ragione del principio di prevalenza del diritto euro-unitario sul diritto nazionale»: «il peculiare meccanismo di funzionamento della non applicazione» non potrebbe infatti realizzare «effetti analoghi a quelli derivanti dalla pronuncia di incostituzionalità», perché «solo in sede di giudizio di costituzionalità è possibile [...] valutare la ragionevolezza della scelta legislativa, frutto di bilanciamento dei contrapposti interessi, e considerare [...] gli indici normativi che avrebbero dovuto condurre il legislatore a riconoscere […] il possesso della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno [...] quale espressione di un principio generale, al fine di riconoscere ai titolari la piena equiparazione delle provvidenze e delle prestazioni [...] di sicurezza sociale».

    L’affermazione merita di essere attentamente meditata, perché potrebbe introdurre, ad onta dell’ossequio formalmente prestato alla dottrina della non applicazione, un radicale revirement rispetto alla stessa possibilità di dar luogo ad una “non applicazione” della disciplina interna in fattispecie come quella per cui è causa.

    Nonostante l’ordinanza di rimessione giustifichi la rimessione in base ai «diversi effetti che potrebbero derivare dalla pronuncia della Corte costituzionale», il vero motivo della rimessione  non è legato al fatto che le sentenze di illegittimità costituzionale producono effetti erga omnes e non già limitatamente al caso deciso, quanto piuttosto – come emerge dalle stesse parole del Collegio che sopra abbiamo riportato – alla specifica natura del giudizio di legittimità costituzionale di una norma di legge rispetto al giudizio di diritto che il giudice comune deve compiere per individuare la norma – comunitaria o nazionale – applicabile al caso di specie.

    Si tratta, infatti, di giudizi profondamente diversi. Il giudizio di diritto che il giudice comune deve compiere per individuare la norma interna o comunitaria applicabile al caso di specie non presuppone alcuna valutazione di conformità della norma interna ad una qualche fonte gerarchicamente superiore, ma è volto semplicemente a risolvere il conflitto generato dal concorso tra la norma interna e la norma dell’Unione in una materia che i Trattati riservano alla competenza dell’Unione: se conflitto c’è, ha chiarito la Corte costituzionale fin dalla notissima sentenza n. 170/1984, esso va risolto nel senso che la legge interna non può interferire nella sfera occupata dal diritto comunitario.

    Il giudizio di costituzionalità è invece caratterizzato precisamente dalla necessità di confrontare la norma applicabile ad una fonte che, nel sistema, le è gerarchicamente sovraordinata; più precisamente, dalla necessità di verificare se il bilanciamento dei contrapposti interessi, che il legislatore è chiamato ad effettuare allorché si trovi a dettare la disciplina di un dato rapporto giuridico in guisa da assicurare preminente tutela ad uno degli interessi che entrano in esso in gioco, sia stata rispettosa delle prescrizioni costituzionali che sanciscono la tutela degli altri interessi socialmente rilevanti che rispetto al primo sono contrapposti.

    La Corte costituzionale ha infatti precisato che nessun “diritto fondamentale” sancito dalla nostra Costituzione può essere “tiranno” nei confronti di tutti gli altri interessi da essa tutelati: è necessario, di volta in volta, individuare un punto di equilibrio, dinamico e non prefissabile in anticipo, che contemperi gli interessi contrapposti secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza che non permettano il sacrificio del loro nucleo essenziale (Corte cost. n. 85 del 2013). E se è vero che l’individuazione di tale punto di equilibrio spetta in prima battuta al legislatore nella statuizione delle norme, non è meno vero che il controllo sulla ragionevolezza del bilanciamento operato dal legislatore spetta, nel nostro ordinamento, al giudice delle leggi, in nient’altro a ben vedere risolvendosi il controllo della loro conformità a Costituzione.

    Codesta precisazione vale in special modo per i diritti in materia previdenziale e assistenziale, trattandosi di diritti “condizionati” dall’intervento legislativo, che deve determinarne strumenti, modi e tempi di attuazione nel ragionevole bilanciamento non solo con altri interessi costituzionalmente rilevanti, ma altresì in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento la collettività (così, tra le tante, Corte cost. n. 455 del 1990): si tratta infatti di fare letteralmente i conti con le disponibilità finanziarie dello Stato, che sono a loro volta condizionate dall’evoluzione di diversi fattori, quali la curva demografica della popolazione, il rapporto tra popolazione attiva e non attiva, le variazioni nell’aspettativa di vita, le prospettive dell’economia e dell’occupazione. E per quanto sia aperta nella giurisprudenza costituzionale (e massimamente tra i costituzionalisti) la discussione circa la possibilità che l’equilibrio finanziario di cui all’art. 81 Cost. debba o meno essere considerato esso stesso un “principio” e se e quanto possa essere spinta la sua rilevanza rispetto al nucleo c.d. incomprimibile dei diritti a prestazione, non par dubbio che ci troviamo davanti ad un giudizio che non può che essere riservato alla Corte costituzionale. Non a caso, nel prosieguo della motivazione circa la rilevanza della questione di costituzionalità dell’assegno di natalità, l’ordinanza della Cassazione richiama le sentenze della Corte costituzionale nn. 269 del 2017 e 20 e 63 del 2019, con le quali la Corte costituzionale, innovando rispetto al proprio precedente orientamento, ha affermato che non può ritenersi precluso lo scrutinio di costituzionalità allorché le questioni di legittimità costituzionale siano sollevate «con riferimento sia a parametri interni [...], sia – per il tramite degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. – alle norme corrispondenti della Carta [dei diritti fondamentali UE] che tutelano, nella sostanza, i medesimi diritti»: ciò che è in gioco è precisamente la necessità di evitare che l’attribuzione di efficacia diretta al diritto comunitario debordi, per dirla con le icastiche parole della sentenza n. 269/2017, «in una sorta di inammissibile sindacato diffuso di costituzionalità della legge».

      4. Le ragioni teoriche della posizione della Cassazione e i confini della interpretazione conforme

     Le ragioni teoriche che militano a sostegno di un tale revirement sono state ben enucleate dalla dottrina costituzionalistica e riposano essenzialmente sul fatto che nemmeno i “diritti fondamentali” di matrice sovranazionale possono sfuggire al bilanciamento con gli altri interessi protetti dalla Costituzione: tutte le cessioni di sovranità attuate in forza dell’art. 11 Cost., inclusa quella in favore dell’Unione Europea, rimontano in ultima analisi alla legge ordinaria contenente l’ordine di esecuzione dei Trattati, sicché non possono comportare l’attribuzione al legislatore sovranazionale di una potestà di cui il legislatore ordinario, in quanto vincolato alla Costituzione, non può liberamente disporre. Lo ha detto a chiare lettere la stessa Corte costituzionale: «il rispetto degli obblighi internazionali» non può mai far venir meno «il necessario bilanciamento» del diritto di matrice sovranazionale «con altri interessi costituzionalmente protetti, cioè con altre norme costituzionali, che a loro volta garantiscano diritti fondamentali che potrebbero essere incisi dall’espansione di una singola tutela» (sent. n. 264 del 2012). E proprio per ciò, come forse si ricorderà, nel famoso (o famigerato) caso delle pensioni c.d. svizzere, la Corte costituzionale, messa di fronte a sentenze della Corte EDU che riconoscevano la lesione dei diritti dei pensionati, è giunta ad invocare il “controlimite” rappresentato dalla necessità che il nostro sistema di sicurezza sociale assicuri la «corrispondenza tra le risorse disponibili e le prestazioni erogate, anche in ossequio al vincolo imposto dall’articolo 81, quarto comma, della Costituzione»: allorché gli effetti della disposizione di matrice sovranazionale ricadano sul sistema previdenziale, bisogna pur sempre impedire, dice la Corte, «alterazioni della disponibilità economica a svantaggio di alcuni contribuenti ed a vantaggio di altri, [...] così garantendo il rispetto dei principi di uguaglianza e di solidarietà, che, per il loro carattere fondante, occupano una posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali» (ibid.).

    Si tratta, del resto, di un controllo che risponde alla natura originaria del nostro ordinamento giuridico e che non contrasta con la natura autonoma di quello europeo, perché quest’ultimo può avere efficacia nell’ambito del nostro solo in quanto a ciò il nostro ordinamento l’ha autorizzato e nei limiti in cui l’ha autorizzato. A differenza di quello interno, infatti, l’ordinamento dell’Unione Europea è costruito sul principio della competenza (si ricorderà la famosa affermazione di CGUE, 5 febbraio 1963, C-26/62, Van Gend & Loos, testualmente ripresa dagli artt. 4-5 TUE: «un ordinamento [...] a favore del quale gli Stati hanno rinunziato, [...] in settori limitati, ai loro poteri sovrani»), ed è proprio tale diversità a dar conto della differenza tra le valutazioni che competono alla Corte costituzionale rispetto a quelle che sono proprie delle altre corti sovranazionali: parafrasando quanto ha detto la Corte costituzionale a proposito della Corte EDU, si potrebbe dire che, mentre queste ultime sono tenute «a tutelare in modo parcellizzato, con riferimento a singoli diritti, i diversi valori in giuoco», la Corte costituzionale è obbligata ad «una valutazione sistemica, e non isolata, dei valori coinvolti dalla norma di volta in volta scrutinata, ed è, quindi, tenuta a quel bilanciamento» (Corte cost. n. 264/2012, cit.), che può portare in ipotesi (e in concreto ha anche portato) anche a soluzioni differenti da quelle fatte proprie a livello sovranazionale.

    Volendo riassumere il significato, che qui si è proposto, dell’ordinanza della Cassazione, si potrebbe dire che da essa traspare l’idea secondo cui la stessa precettività delle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale non può sopprimere il margine di discrezionalità che al legislatore è dato per stabilire il bilanciamento tra le esigenze sottese ai bisogni dei possibili beneficiari e quelle connesse al rispetto di altri diritti e principi costituzionalmente garantiti: è anzi in base al contemperamento tra queste opposte esigenze (ché i diritti, a ben guardare, sono sempre “a somma zero”) che va determinato sia l’ammontare delle prestazioni che la graduazione del loro godimento tra la platea di possibili interessati. E chi può stabilire se tale bilanciamento è stato esercitato correttamente non è il giudice comune, ma è la Corte costituzionale.

    Naturalmente, ciò non equivale a dire che il giudice comune non possa egli stesso tentare una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione controversa, tanto più che, come hanno chiarito le Sezioni Unite della Corte di cassazione, l’interpretazione costituzionalmente orientata di una disposizione normativa si sostanzia nelle medesime operazioni ermeneutiche che connotano il giudizio di costituzionalità, vale a dire nell’individuazione dei beni in conflitto, nel compimento del giudizio di bilanciamento secondo certi principi di ragionevolezza e, infine, nell’estrazione della norma dalla disposizione (cfr. Cass. S.U. 9 dicembre 2015, n. 24822). È quanto ha fatto la stessa Cassazione nel caso, che ricordavamo prima, dell’assegno al nucleo familiare a beneficio degli extracomunitari lungo soggiornanti, in cui, posta di fronte a due possibili interpretazioni circa la decorrenza della normativa interna emanata per rimediare alla procedura d’infrazione, la Corte ha optato per quella che consentiva di raggiungere lo scopo voluto dal legislatore comunitario (Cass. n. 11165/2017, cit.).

    L’importante, in questo caso, è ricordare che, come insegna la stessa Corte di Giustizia, non c’è interpretazione conforme che possa consentire un’interpretazione contra legem del diritto nazionale (si veda tra le tante CGUE, 7 agosto 2018, C-122/17, Smith, dove ulteriori richiami alla giurisprudenza della Corte), ovvero – per dirla con un’antica espressione carneluttiana recentemente ripresa da Natalino Irti – che possa permettere di valicare “i cancelli delle parole” usate dal legislatore. Vale a dire che nemmeno il principio di primazia del diritto dell’Unione può legittimare operazioni ermeneutiche che mascherino dietro il paravento di un’interpretazione costituzionalmente orientata sostanziali disapplicazioni della legge vigente: il nostro ordinamento, al momento, non tollera di essere piegato e distorto in direzione di un modello di common law di tipo anglosassone. Fino a prova contraria, naturalmente.

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