Il nuovo delitto di tortura: la Cassazione amplia l’ambito applicativo della fattispecie?
Un commento alla sentenza 8 luglio 2019 n. 47079 [1]
di Calogero Ferrara
La Corte di Cassazione con la sentenza 8 luglio 2019 n. 47079 si pronuncia, per la prima volta, sul delitto di tortura di cui all’art. 613-bis c.p. introdotto con la legge 14 luglio 2017 n. 110 all’esito di un travagliato iter parlamentare, adottando una interpretazione estensiva della fattispecie e intervenendo sugli aspetti più controversi e “oscuri” del dettato normativo, fornendo delle vere e proprie “linee guida”.
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I fatti
Con sentenza dell’8 luglio 2019 n. 47079, la Corte di Cassazione ha confermato l’ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Taranto con la quale era stata disposta l’applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di sei minorenni in quanto indiziati, in concorso con due maggiorenni, dei delitti di tortura aggravata di cui all’art.613-bis, comma 4, c.p., così come introdotto dalla Legge n. 110 del 14 luglio 2017, oltre che dei reati di danneggiamento, violazione di domicilio e sequestro di persona. Le condotte oggetto i contestazione erano state commesse nei confronti di un uomo di sessantasei anni (poi deceduto il 23 aprile 2019, in data successiva ai fatti), affetto da disturbi psichici ed in condizioni di minorata difesa e che, anche per questo motivo, era stato individuato quale bersaglio dal gruppo di “bulli” poi sottoposti a custodia.
In particolare, dalle attività investigative si accertava che gli indagati erano soliti organizzare delle vere e proprie spedizioni punitive, principalmente durante le ore notturne, in occasione delle quali si recavano presso l’abitazione della loro vittima - dagli stessi considerato un soggetto insano di mente - per farne fonte di divertimento (calci alla porta dell’abitazione, lancio di pietre alle finestre e percosse). A seguito dell’intervento delle Forze dell’Ordine, richiesto da alcuni vicini di casa in data 5 aprile 2019, la vittima si era finalmente decisa a sporgere denuncia nella quale rappresentava che, già da diversi anni, subiva vessazioni e molestie tanto da averlo indotto a non uscire più da casa, neanche per fare la spesa minima per le proprie necessità.
L’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere veniva impugnata per erronea valutazione degli indizi di colpevolezza[2] e, soprattutto per quel che ci riguarda, per violazione di legge in relazione alla configurazione del nuovo reato di tortura. Con riferimento a detto ultimo profilo, si riteneva che le condotte contestate non apparivano idonee ad integrare, inter alias, né l’abitualità né il trattamento disumano e degradante o crudele richiesto dall’art.613-bis c.p. e che il trauma psichico della vittima, idoneo ad integrare la fattispecie, doveva essere verificabile su base scientifica.
2. Il delitto di tortura di cui all’art.613-bis c.p. e la “terza via” seguita dal legislatore italiano
Con l’introduzione dell’art. 613-bis c.p. l’Italia ha, finalmente, adempiuto agli obblighi di criminalizzazione e repressione penale del reato di tortura derivanti dalla ratifica della Convenzione dell’ONU del 1984 e dalla Carta Europea dei Diritti dell’Uomo.
Fino all’entrata in vigore della Legge n.110/2017, infatti, la tortura era oggetto di repressione penale in quanto crimine di guerra (art. 185-bis del codice penale militare di guerra) ed entro i suoi limitati ambiti applicativi, con la conseguenza che, a seguito delle note vicende del G8 di Genova, lo Stato italiano era stato condannato numerose volte dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo[3] per l’inaccettabile lacuna normativa del nostro ordinamento.
Con la sentenza in commento, per la prima volta dalla sua introduzione, i giudici di legittimità forniscono (ancorché in fase cautelare) una completa e dettagliata disamina del reato di tortura, di cui suggeriscono un’interpretazione teleologica e convenzionalmente orientata, in adempimento degli obblighi di cui all’art. 117, co. 1 Cost.
Nell’iter motivazionale traspare, infatti, l’intento della Corte di ampliare l’ambito applicativo della nuova fattispecie, senza tuttavia distaccarsi dalla lettera della norma, sì da superare – quantomeno in un primo stadio applicativo - alcune criticità connesse all’infelice e farraginosa formulazione legislativa. Tale operazione viene realizzata prendendo spunto, oltre che dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, anche da quella nazionale sviluppatasi intorno al reato di atti persecutori (c.d. stalking; sanzionato dall’art. 612 bis c.p.); fattispecie quest’ultima che mostra diverse somiglianze con il neo introdotto reato di tortura. Le affinità tra le due fattispecie di reato si colgono avendo riguardo tanto alla loro struttura (si tratta in entrambi i casi di reati abituali di evento), quanto alla descrizione dell’evento dedotto costituito, in entrambi i casi, dal turbamento psicologico subito dalla vittima (l’evento viene descritto come trauma psichico dall’art. 613-bis c.p. e come grave e perdurante stato di ansia nell’art. 612-bis c.p.).
A tale proposito non appare inopportuno segnalare che nella più recente giurisprudenza di legittimità si è aperta una strada per un’ampia interpretazione dell’art. 612-bis c.p., tanto da ritenerlo configurabile anche nelle ipotesi di bullismo scolastico[4]. Tale evoluzione, invero, non sembra sfuggire alla sentenza in commento, e ciò in considerazione della peculiarità dei fatti oggetto di giudizio che vedono implicati soggetti minori di età, dediti alla realizzazione di condotte tipiche del c.d. bullismo di branco: basti pensare che gli indagati si organizzavano tramite una chat di gruppo al fine di realizzare reiterati atti di violenza tutti diretti verso lo stesso soggetto, in quanto persona insana di mente e quindi considerata incapace di difendersi.
Ciò premesso, appare preliminarmente opportuno procedere ad una breve analisi del reato di tortura ex art. 613-bis c.p., evidenziandone tanto i punti di contatto quanto le discordanze rispetto alle fonti internazionali e convenzionali che parimenti sanciscono il divieto di tortura.
La norma ha introdotto una fattispecie a disvalore progressivo che incrimina tanto le ipotesi di tortura c.d. comune (comma 1), in cui non rileva la qualifica del soggetto agente, quanto quelle di tortura c.d. di Stato (comma 2), commesse da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio. L’art. 613-bis c.p. introduce un reato a forma vincolata (violenze o minacce gravi, crudeltà) con evento naturalistico (acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico); a condotta abituale per talune modalità della condotta (violenze o minacce), ma non per altre modalità di realizzazione (agire con crudeltà), cui si aggiungono due elementi: il reato deve essere commesso mediante più condotte, salvo che non comporti un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.
Il delitto in questione si caratterizza per essere ricco di elementi descrittivi che ne delineano la struttura e pertanto - sia per la complessità del dettato normativo sia, ancora oggi, per la mancanza di linee guida dottrinarie o giurisprudenziali uniformi e cristallizzate - si presta a dubbi interpretativi che la sentenza in commento ha cercato di diradare.
Nel dare un quadro generale d’insieme delle caratteristiche del nuovo art. 613-bis c.p. e del contesto giuridico nazionale e sovranazionale all’interno del quale si è inserito, la Cassazione ha sottolineato il carattere innovativo della fattispecie incriminatrice nazionale rispetto alle indicazioni provenienti dalle fonti internazionali e convenzionali. Infatti, se da un lato la Convenzione dell’ONU del 1984 limita la definizione di tortura alle sole ipotesi in cui viene perpetrata dalle autorità statali[5] (cd. tortura di Stato), dall’altro lato l’art. 3 della CEDU gode di una formulazione per certi aspetti più elastica, includendo nella sua definizione la tortura cd. comune ma escludendone quelle forme di trattamento ad essa non parificabili per intensità e/o gravità[6].
Pertanto, la Corte ha rimarcato come il legislatore italiano nella scelta della formulazione dell’art. 613-bis c.p. ha prediletto una terza opzione prevedendo un reato comune (comma 1) a cui si accompagna un aggravamento di pena ove “i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio”. La soluzione adottata appare in linea con la necessità di accordare al reato in esame la massima portata applicativa, anche alla luce della realtà criminologica che dimostra come la tortura, oltre a configurarsi nell’ambito dei rapporti verticali tra Stato e cittadino, possa parimenti assumere una dimensione interprivatistica. D’altronde tale interpretazione appare quella più conforme all’adempimento degli obblighi internazionali e convenzionali oltre che dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’uomo che allarga il divieto di tortura a tutti i soggetti dell’ordinamento a prescindere dalla qualità soggettiva dell’autore della condotta.
Poste queste premesse, la sentenza in commento sembra tenere in considerazione le preoccupazioni avanzate dal Commissario per i diritti umani Nils Muiznieks[7] di un possibile indebolimento della protezione apprestata alla tortura perpetrata da autorità statali in favore della tortura comune, “considering the particularly serious nature of this human rights violation”. Come rilevato dalla Corte, invece, l’art. 613-bis c.p si caratterizza per una più ampia portata applicativa rispetto allo standard minimo di tutela fissato dall’art. 1 della Convenzione dell’ONU del 1984 con la conseguenza che deve escludersi una violazione degli obblighi di incriminazione internazionali da parte del legislatore.
Per quanto più precisamente concerne la qualificazione giuridica del secondo comma dell’art. 613-bis c.p. (“fatti commessi da pubblico ufficiale a incaricato di pubblico servizio”) la Corte ne ha confermato la natura di circostanza aggravante speciale[8]. Detta configurazione non appare, tuttavia condivisa da alcuni commentatori della fattispecie i quali suggeriscono di elevare il dettato del secondo comma a rango di fattispecie autonoma di reato[9]. A favore dell’opzione per il reato proprio si porrebbe, inter alia, la definizione di cui all’art. 1 CAT – che limita l’obbligo di incriminazione ai soli fatti commessi da un pubblico ufficiale o da persona che agisce in sua veste - insieme alla considerazione che l’aggravante sarebbe, come tale, neutralizzabile nell’ambito del giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p.
La soluzione suggerita dalla dottrina non sembra tuttavia in linea con l’intenzione del legislatore, richiamata dalla Corte, che in tal senso è chiara, dato che di “fattispecie aggravate” del reato di tortura parlano i dossier del Servizio Studi della Camera dei Deputati, né lascia dubbi l’analisi dei lavori parlamentari[10]. Il riconoscimento della natura di circostanza ai fatti di tortura commessi da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appare, altresì, imposto dal rilievo attribuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione al criterio strutturale per la qualificazione della fattispecie come circostanza o come reato[11]: ove infatti la descrizione dei fatti viene operata mediante rinvio ad altra figura criminosa (come, nel caso di specie, in cui si parla di “i fatti di cui al primo comma”), si deve intendere che ci si trova dinnanzi ad una circostanza.
3. Natura della fattispecie, violenze gravi e trattamento inumano e degradante.
A fronte delle doglianze relative alla mancanza del requisito della abitualità della azione, poiché le condotte contestate non solo non erano connotate da violenza grave ma dovevano altresì essere considerate singolarmente ed isolate l’una dall’altra, la Corte si è dovuta interrogare, innanzitutto, sulla natura del reato di tortura, chiedendosi nello specifico quali debbano essere le caratteristiche delle condotte che tale delitto contempla, quantomeno nella formulazione di cui al primo comma.
Il giudice di legittimità ha ritenuto che la fattispecie di cui all’art. 613-bis c.p. ha natura di reato solo eventualmente abituale, in quanto la reiterazione nel tempo di violenze o minacce gravi non è richiesta ove l’agente agisca con crudeltà ovvero ove il fatto comporti un “trattamento disumano e degradante per la dignità della persona”.
Il focus della decisione ha avuto, altresì, ad oggetto il requisito della gravità della condotta, anche in considerazione della poca chiarezza sul punto nei lavori preparatori della legge 110/2017[12], e sul punto la Corte ha fornito una duplice chiave di lettura, sia sulla interpretazione dell’aggettivo “gravi” sia sul suo riferimento alle violenze o alle sole minacce. La soluzione accolta nella sentenza in commento è stata quella di intenderlo riferito a entrambe le ipotesi, e ciò per due ordini di argomentazioni: da un lato sarebbe difficile, naturalisticamente, ricondurre le acute sofferenze e i verificabili traumi a violenze non connotate dal requisito della gravità e, dall’altro lato, il principio di proporzionalità impone una commisurazione tra l’entità della risposta sanzionatoria (nel caso di specie la reclusione da quattro a dieci anni) e la entità (rectius “gravità”) della condotta delittuosa. Alla luce di tali premesse, la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente detta ipotesi in considerazione delle sofferenze patite dalla vittima, derivanti da una pluralità di condotte, ognuna di esse connotata da grave violenza - sia sulle cose che sulla persona - oltre che da crudeltà[13].
Altro profilo oggetto di disamina è stato quello del “trattamento inumano e degradante” subito dalla vittima, contestato in sede di impugnazione poiché ritenuto sussistente solo nel caso in cui vengano usate tecniche quale quelle del waterboarding, elettroshock, bruciature e simili.
In proposito appare necessario sottolineare che il reato di tortura previsto dall’art. 613-bis c.p. ha una maggiore portata applicativa rispetto alla formulazione dell’art. 3 CEDU. Il legislatore del 2017, infatti, non ha recepito la distinzione sviluppatasi nella giurisprudenza della Corte EDU che, da sempre, ha escluso dal concetto di tortura in senso stretto quelle condotte che comportano per la vittima “soltanto” un trattamento degradante o disumano. Secondo la ricostruzione proposta dalla Corte di Strasburgo, la differenza risiede nella intensità e nella qualità della sofferenza inflitta: molto grave e crudele nella tortura, di particolare intensità nel trattamento inumano, atta a provocare umiliazione e sofferenza morale nel trattamento degradante.
La Corte di legittimità ha, piuttosto, valutato la peculiarità della nuova fattispecie incriminatrice alla luce dell’esperienza penale internazionale in cui si inserisce e da cui si ricava che la tortura – anche secondo l’interpretazione più evoluta della giurisprudenza convenzionale - deve essere intesa anche sotto il profilo psicologico, non potendosi escludere dalla sua definizione quelle ipotesi in cui la tortura non lascia tracce visibili sul corpo. È infatti innegabile come tali forme di tortura si realizzano tramite l’uso di un sistema di tecniche particolarmente sofisticato volto ad infliggere del dolore[14] e come tale in contrasto con la tutela dell’inviolabilità della persona che l’art.613-bis c.p. intende accordare. Il problema appare assumere particolare rilievo con riguardo alla cd. tortura bianca, che viene eseguita con strumenti ricercati che non lasciano traccia nel corpo, ma che sono comunque in grado di alterare la percezione del torturato fino a procurare stati psicotici[15].
Pertanto nella sentenza in oggetto si sottolinea che il trattamento inumano e degradante risulta integrato anche in quelle ipotesi in cui si verifica una mortificazione o un annientamento di diritti fondamentali della persona che costituiscono il nucleo della sua dignità, dovendosi avere riguardo esclusivo all’esito offensivo - a cui gli aggettivi “inumano” e “degradante” si riferiscono - e non anche al comportamento dell’agente. Il disvalore della condotta, ossia la crudeltà e la gravità delle minacce e delle violenze perpetrate, tuttalpiù dovrà dedursi dalle caratteristiche del caso di specie, da valutarsi anche alla stregua dello scopo dell’atto e delle sofferenze inflitte ed alle condizioni di vulnerabilità e minorata difesa della vittima.
4. Sulla verificabilità del trauma e sulla minorata difesa della vittima
Le condotte come sopra tipizzate devono essere dirette a cagionare “acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico” ad un soggetto che si trova o in condizione di restrizione della libertà personale ovvero in condizione di minorata difesa.
Nel caso di specie sia la sussistenza dell’evento (verificabile trauma psichico) sia la condizione presupposta (minorata difesa) venivano contestate, in particolare ritenendosi che, da un lato, la vittima era già una persona che era solita chiudersi in casa senza dare segni di vita e, dall’altro lato, che la verificabilità del trauma psichico avrebbe dovuto essere compiuta su base scientifica.
Anche sotto questi due aspetti la sentenza in commento fornisce una interpretazione convenzionalmente orientata ed ampliativa della fattispecie.
In relazione alla “precondizione” di minorata difesa, invero, l’art. 613-bis c.p. eleva la condizione di minorata difesa da circostanza aggravante comune (art. 61, n. 5 c.p.) ad elemento costitutivo del reato, che viene posto in chiusura di un elenco di situazioni che, al contrario, presuppongono l’esistenza di un rapporto qualificato tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo (“una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa”).
La Cassazione, facendo leva su un’argomentazione di carattere letterale, ha constatato che la struttura del dettato legislativo, includendo la minorata difesa tra le caratteristiche del soggetto passivo, suggerisce di volervi ricomprendere anche quelle ipotesi in cui, pur difettando tanto la preventiva privazione della libertà personale quanto il rapporto qualificato tra il soggetto agente e la vittima, quest’ultima si trovi in ogni caso in una situazione di particolare vulnerabilità[16]. La valutazione di tale status, tuttavia, così come già evidenziato nelle decisioni dei giudici EDU, deve essere compiuta alla luce di una adeguata contestualizzazione del comportamento che tenga contro delle circostanze e delle peculiarità proprie, tanto soggettive quanto oggettive, del caso concreto.
La suddetta esigenza di contestualizzazione d’altronde, come notato dalla Corte, era stata già evidenziata in passato dalla giurisprudenza sviluppatasi intorno all’aggravante comune della minorata difesa di cui all’art. 61, n. 5 c.p[17]. Mutuando pertanto le indicazioni provenienti dalla suddetta elaborazione giurisprudenziale, la Corte ha ritenuto che la minorata difesa ricorra quando la vittima non possa opporre resistenza, a fronte della condotta criminosa, a causa di particolari fattori ambientali, temporali o personali, non essendo tuttavia a tal fine necessario che la difesa si presenti impossibile. In tal senso non appare casuale che la Cassazione abbia richiamato proprio quella giurisprudenza estensiva che, sulla base di tali premesse, afferma che ai fini della configurabilità dell’aggravante della minorata difesa è sufficiente che la condotta si compia in orario notturno[18].
Sulla base di tali presupposti, pertanto, la sentenza in argomento ha ritenuto sussistente la condizione della minorata difesa poiché la vittima, non solo veniva tormentato dal gruppo di bulli principalmente durante le ore notturne, ma questi era una persona già affetta da disturbi psichiatrici di cui gli stessi indagati erano consapevoli, posto che nelle loro conversazioni erano soliti chiamarlo “pazzo” e che proprio per tale ragione avevano deciso di prenderlo di mira. La decisione, pertanto, si inserisce all’interno di quel filone interpretativo, sviluppatosi nell’ambito della giurisprudenza convenzionale, che suggerisce di calare la valutazione del comportamento nel contesto circostante sì da tenere in debita considerazione tutte le circostanze del caso, tanto oggettive (orario e luogo dell’azione) quanto soggettive (condizioni fisiche e psichiche, età, sesso, stato di salute della vittima); conseguentemente la portata applicativa del nuovo reato sarà destinata ad ampliarsi o restringersi all’interno delle maglie di una valutazione delle caratteristiche tanto oggettive (orario notturno), quando soggettive (condizioni di vulnerabilità della vittima) del caso concreto.
Per quanto, invece, riguarda l’elemento della verificabilità del trauma psichico, è necessario premettere che già nel corso dell’iter parlamentare che ha condotto all’approvazione dell’art. 613-bis c.p., la Commissione Costituzionale e il Commissario per i Diritti Umani avevano manifestato forte perplessità circa la portata dell’aggettivo “verificabile”. Tale diffidenza trovava concorde anche taluni dei primi commentatori che temevano che potesse essere inteso nel senso di imporre un accertamento del trauma psichico di natura tecnica da espletarsi tramite apposita perizia[19].
La necessità di fornire una adeguata interpretazione del requisito ha spinto la Corte, in via preliminare, ad interrogarsi sul significato da attribuire alla locuzione “trauma psichico” e nella ricerca di una definizione coerente con la ratio incriminatrice della fattispecie, optando per una nozione di tipo tecnico-psicologico. In tale ottica, per i giudici di legittimità, rientra nel concetto di trauma qualsiasi evento che, per le sue caratteristiche, risulta non integrabile nel sistema psichico pregresso della persona, minacciando di frammentarne la coesione mentale. Di talché integra il trauma psichico un evento critico, sotto il profilo psicologico, che si presta ad una rapida soluzione senza che sia necessario che l’esperienza dolorosa si traduca in una sindrome di trauma psicologico strutturato necessariamente idoneo a determinare effetti duraturi.
Fatta questa premessa, come anticipato il reato di tortura presenta forti affinità con il reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), non solo avuto riguardo al bene giuridico che le due fattispecie incriminatrici intendono tutelare, ma soprattutto in considerazione della struttura dell’evento. In entrambe le ipotesi, infatti, gli eventi (alternativi) previsti fanno riferimento ad un turbamento che si produce nella sfera psicologica del soggetto passivo: il verificabile trauma psichico da un lato ed il perdurante e grave stato d’ansia o di paura dell’altro[20].
Questa affinità normativa non è sfuggita alla Corte di Cassazione la quale, mutuando la giurisprudenza formatasi intorno al reato di atti persecutori, ha relativizzato - e per certi aspetti anche neutralizzato – la portata del requisito della verificabilità del trauma proprio. Sotto un profilo prettamente probatorio, trattandosi di un evento che attiene al “foro interno”, pertanto naturalisticamente insondabile, l’accertamento della ricorrenza del “trauma psichico” non deve essere oggetto di riscontro nosografico o peritale, potendo dedursi da un'accurata osservazione di segni e indizi comportamentali; e ciò in considerazione del fatto che l’evento è integrato anche da un semplice trauma temporaneo, anche non inquadrabile in una categoria predefinita. In tale ottica, assumono fondamentale rilievo “le dichiarazioni della stessa vittima del reato, i suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente, avuto altresì riguardo tanto all’astratta idoneità della condotta a cagionare l’effetto destabilizzante in una persona comune, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui la stessa è stata consumata”. Viene, in conclusione, esclusa la necessità di dovere ricorrere ad un giudizio medico per accertare la sussistenza del trauma psichico poiché una siffatta soluzione porterebbe ad inaccettabili conseguenze nei casi, come quello di specie, in cui la vittima delle violenze o delle minacce deceda nelle more delle indagini, conseguentemente o meno alle condotte lesive perpetrate nei suoi confronti.
Nel rigettare le contestazioni mosse, la Corte ha fatto leva sul precario stato psicofisico in cui era stata rinvenuta la vittima al momento dell’intervento delle forze dell’ordine, a cui era stato per l’appunto ravvisato un trauma psichico riconducibile alla c.d. sindrome da evitamento[21], per tale intendendosi quella “modalità di pensiero che non consente ad un individuo di affrontare una situazione temuta”.
5. Sul concorso di persone nel reato di tortura
Ulteriore ed ultimo passaggio di rilievo affrontato dalla sentenza in commento attiene alla valutazione del contributo concorsuale nella realizzazione della fattispecie criminosa, atteso che tra i responsabili era stato, anche, indicato un soggetto che, oltre a sostenere di essere estraneo ai fatti, non era neanche membro della chat di gruppo tramite la quale venivano coordinate le spedizioni punitive e che la sua partecipazione si era limitata ad un unico episodio.
Sul punto, la Corte non ha esitato ad aderire alla teoria della causalità agevolatrice o di rinforzo del concorso di persone nel reato non restringendo l’ambito applicativo dell’art. 110 c.p. alle sole ipotesi in cui il contributo concorsuale si pone in diretto rapporto causale con la realizzazione del reato. Ormai, infatti, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la configurabilità della fattispecie del concorso di persone deve necessariamente estendersi anche a quelle ipotesi in cui la condotta partecipativa realizzi un apprezzabile contributo, sia che esso si esplichi tramite il rafforzamento dell’intento criminoso o tramite l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti. La Corte ha sottolineato come in tali casi il partecipe aumenta comunque le possibilità di riuscita del reato, diminuendo il rischio di insuccesso. È sufficiente quindi che possa rinvenirsi una semplice agevolazione nella attuazione della condotta criminosa, non essendo necessario, affinché si configuri il concorso del partecipe, che il contributo concorsuale si ponga come condicio sine qua non del reato, richiedendosi solo una facilitazione della condotta delittuosa.
Nel caso di specie, la Corte ha evidenziato che la consapevole adesione ai fatti di violenza e crudeltà contestati era stata correttamente dedotta dal giudice della cautela dalla partecipazione dei ricorrenti a più episodi tra quelli in contestazione e dalla adesione degli stessi alla chat di gruppo, all’interno della quale venivano inoltre scambiati i video delle loro “imprese”. Dai suddetti video non solo si evince l’attiva partecipazione degli indagati ma anche la spirale di disperazione in cui versava la vittima e ciò vale a dedurre, altresì, la consapevolezza degli indagati di inserirsi all’interno di una serie reiterata di condotte la cui ripetizione non ha fatto altro che rafforzare l’intento criminoso di ciascuno di loro.
Sempre sulla scia di un’interpretazione ampia dell’art. 110 c.p., e per ciò che più specificatamente concerne la posizione del ricorrente che asseriva di avere preso parte ad un unico episodio dei tre in contestazione, la Cassazione non ha ritenuto che tale circostanza vale ad escluderne la responsabilità concorsuale. In particolare, posta la natura solo eventualmente abituale del reato di tortura, la Corte ha osservato che anche questo unico apporto partecipativo presentava i caratteri dell’agire crudele poiché proprio durante detta scorribanda gli indagati si erano introdotti nell’abitazione della vittima, violentandola e violandone l’unico rifugio dal mondo. Non a caso, a seguito del suddetto episodio, l’uomo si era rinchiuso in casa fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Pertanto, anche la partecipazione ad un unico episodio era sintomatica della adesione alla condotta di tortura, collaborando per il miglior esito dell’impresa criminale.
[1] Questo articolo è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Marta Durante, tirocinante ex art. 73 D.P.R. 69/2013 presso la Procura di della Repubblica di Palermo.
[2] In particolare i ricorrenti lamentavano l’erronea valutazione degli indizi e l’inattendibilità delle fonti di prova dichiarativa – costituite dalle dichiarazioni confessorie di uno dei coindagati – non raffrontate con i contrastanti elementi provenienti dai video acquisiti ed analizzati dai consulenti tecnici e dagli investigatori.
[3] Da ultimo cfr. Corte EDU, sez. I, sent. 22 giugno 2017, Bartesaghi, Gallo e altri c. Italia; Corte EDU, sez. IV, sent. 7 aprile 2015, Cestaro c. Italia.
[4] Cass. Pen., sez. V, 27 aprile 2017, n. 28623. Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha confermando le condanne ex art. 612-bis c.p. inflitte a quattro ragazzi che, all'epoca dei fatti minorenni studenti di un istituto tecnico, avevano preso di mira, per due anni, un compagno di scuola, picchiandolo e insultandolo, a turno, fino a indurlo, dopo essere finito in ospedale, a lasciare la scuola per trasferirsi in Piemonte.
[5] L’art. 1 CAT così recita: << il termine “tortura” designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o si intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad essere inerenti o da esse provocate. 2. Il presente articolo lascia impregiudicato ogni strumento internazionale e ogni legge nazionale che contiene o può contenere disposizioni di portata più ampia.>>.
[6] Ai sensi dell’art.3 CEDU "Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti."
[7] Il testo integrale della lettera indirizzata dal Commissario per i diritti umani ai presidenti di Camera e Senato in data 21 giugno 2017 è reperibile sul sito del Consiglio d’Europa, all’indirizzo https://www.coe.int/it/web/commissioner/-/commissioner-muiznieks-urges-italian-parliament-to-adopt-a-law-on-torture-which-is-fully-compliant-with-international-human-rights-standards.
[8] Si specifica che tale ricostruzione è stata confermata dai giudici di legittimità che si sono pronunciati sui ricorsi presentati dagli altri due coindagati maggiorenni: cfr. Cass. Pen., Sez. V, 11 ottobre 2019, n. 50208. Così anche G. Fiandaca – E. Musco, Legge Orlando (disciplina penale). Il nuovo reato di tortura – Aggiornamento redazionale 2017, Zanichelli, Bologna, 15.
[9] Cfr. in proposito F. Viganò, Sui progetti di introduzione del delitto di tortura in discussione presso la Camera dei Deputati. Parere reso nel corso dell'audizione svoltasi presso la Commissione giustizia della Camera dei Deputati il 24 settembre 2014, pubblicato in www.dirittopenalecontemporaneo.it in data 25 settembre 2014; A. Colella, La risposta dell’ordinamento interno agli obblighi sovranazionali di criminalizzazione e persecuzione penale della tortura, in Rivista italiana di Diritto e Procedura Penale, fasc. 2, 1 giugno 2019, pag. 811.
[10] Dossier n. 149/2 del 6 giugno 2017, Schede di lettura; dossier n. 285 del 21 giugno 2017, Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale.
[11] Cass. SS. UU., 26 giugno 2002, n. 26351.
[12] Cfr. LL.PP., Dossier n. 149/3, Elementi per l'esame in Assemblea, 23 giugno 2017, p. 2, ove, da un lato, si afferma: «La condotta deve essere stata connotata da almeno uno dei seguenti elementi: violenze, minacce gravi, crudeltà»; dall'altro, si annovera fra i requisiti della fattispecie: «Il requisito della gravità delle violenze e delle minacce». Del resto negli stessi LL.PP. si legge in Dossier n. 285 del 21 giugno 2017, Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale, p. 3: «si valuti se la locuzione utilizzata (“violenze o minacce gravi”) consenta di riferire univocamente la gravità anche alle violenze», che riprende le osservazioni formulate dalla Commissione Affari Costituzionali (in sede consultiva), il 22 giugno 2017, circa, in particolare, l'opportunità di chiarire.
[13] Invero, nella ricostruzione dell’impianto accusatorio i ricorrenti, consapevoli della debolezza psichica della loro vittima organizzavano tramite una chat di gruppo delle incursioni - principalmente in orario notturno - in cui aggredivano la loro vittima, ne violavano il domicilio o si appropriavano del suo denaro. Inoltre, come evidenziato dalla Corte, la gravità e la crudeltà dei fatti contestati non venivano meno anche di fronte alla incensuratezza ed alla giovane età degli indagati, i quali agivano senza alcuna motivazione, salvo quella di trarre piacere da azioni dirette ad infliggere sofferenza ad un essere umano approfittando del suo precario stato psico-fisico.
[14] P. Gori, Articolo 3 CEDU. Trattamenti inumani e degradanti, la giurisprudenza della Corte e il suo impatto sul diritto dei detenuti, in L'altro diritto, 2015.
[15] A.Menegatto-M.Zamperini, Violenza e democrazia. Psicologia della coercizione: torture, abusi, ingiustizie, Mimesis, 2016, p. 57: «Per esempio il metodo delle ‘cinque tecniche' è costituito da forme di tortura a distanza che compromettono gravemente le capacità sensoriali, violentando l'udito, la vista, l'orientamento spazio-temporale. Le vittime sono lasciate per lunghe ore isolate in piccole celle, talvolta al buio, in silenzio, al freddo e senza indumenti. La reclusione può essere soggetta a una rotazione in vari luoghi, per impedire al prigioniero di sviluppare una certa famigliarità ambientale. Proprio l'ambiente è sottoposto a sistematiche manipolazioni: arbitraria alternanza di silenzio/rumore, con urla improvvise oppure musica ad alto volume; controllo della luce, anche facendo ricorso all'incappucciamento. L'equilibrio psico-fisico è intaccato alterando il ritmo sonno/veglia: il prigioniero è tenuto perennemente sveglio oppure ridestato improvvisamente agli inizi della fase REM, con musica o rumori lancinanti. La stress-position (essere costretti ad assumere per tempo prolungato determinate posture) provoca dolore acuto a muscoli e articolazioni. L'emozione–arma più usata è la paura, come nel tipico caso di annuncio di esecuzioni sommarie; note a tutti sono le vicende di Abu Ghraib, carcere dove i soldati nordamericani aizzavano cani senza museruola contro prigionieri adolescenti, scommettendo su chi per primo, dal terrore, avrebbe perso il controllo di vescica e sfinteri».
[16] A. Colella, La risposta dell’ordinamento interno agli obblighi sovranazionali di criminalizzazione e persecuzione penale della tortura, in Rivista italiana di Diritto e Procedura Penale, fasc. 2, 1 giugno 2019, pag. 811.
[17] «L’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa».
[18] Cass. Pen., Sez. V, 26 febbraio 2018, n. 20480. In senso parzialmente difforme Cass. Pen., Sez. III, 9 gennaio 2019, n. 733 ha ristretto l’applicazione dell’aggravante a quelle ipotesi in cui, oltre all’orario notturno, sia possibile dedurre ulteriori concrete limitazioni della capacità di difesa sia pubblica che privata.
[19] S. Preziosi, Il delitto di tortura fra codice e diritto sovranazionale, in Cassazione Penale, fasc. 4, 1 aprile 2019, pag. 1766.
[20] A. Colella, La risposta dell’ordinamento interno agli obblighi sovranazionali di criminalizzazione e persecuzione penale della tortura, in Rivista italiana di Diritto e Procedura Penale, fasc. 2, 1 giugno 2019, pag. 811.
[21]Si precisa che la Cassazione fino a questo momento aveva preso in analisi la sindrome da evitamento quale elemento, tra gli altri, da cui dedurre l’incapacità di intendere e di volere dell’agente, e quindi la sua inimputabilità.