GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    Recepimento della direttiva europea sulla presunzione di innocenza: è davvero la fine dei processi mediatici?

    Recepimento della direttiva europea sulla presunzione di innocenza: è davvero la fine dei processi mediatici?

    Recepimento della direttiva europea sulla presunzione di innocenza: è davvero la fine dei processi mediatici?

    di Valentina Angela Stella, giornalista del Dubbio News e del Riformista

    Sommario: 1. Le novità principali -  2. Profili critici rilevati in fase di dibattito parlamentare - 3. Era necessario questo cambiamento? - 4. Se e come cambieranno i processi mediatici paralleli.

    1. Le novità principali

    Con ben cinque anni di ritardo, l'Italia ha recepito la direttiva 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul «rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali». Era stata la stessa Ministra della Giustizia Marta Cartabia a spronare il Parlamento in tal senso durante la condivisione delle linee programmatiche alle Camere.  Il nostro Consiglio dei Ministri ha dato il via libero definitivo al decreto legislativo lo scorso 4 novembre, preceduto da un iter travagliato di discussione parlamentare: i due schieramenti che si sono fronteggiati sono stati quello del Partito Democratico e del Movimento Cinque Stelle da un lato e quello della destra insieme ad Azione ed Italia Viva dall'altro lato. Il primo gruppo avrebbe voluto un recepimento soft, il secondo limitare al massimo la comunicazione delle Procure. Alla fine, dopo diversi rinvii per l'emanazione dei pareri non vincolanti nelle Commissioni giustizia di Camera e Senato, i partiti hanno trovato un accordo e hanno inviato al Governo un testo (relatori: il senatore leghista Andrea Ostellari e il responsabile giustizia di Azione, l'onorevole Enrico Costa) che è stato recepito in pieno. La norma è in vigore dal 14 dicembre di quest'anno. Vediamo quali sono le novità principali.

    L'articolo 2 prevede il divieto per le «autorità pubbliche» (magistrati, forze di polizia, ma anche Ministri) di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini.  In caso di violazione di tale divieto, la norma prevede il diritto di rettifica in capo all’interessato, ferme restando le sanzioni penali e disciplinari e il risarcimento del danno.

    Secondo l'articolo 3 invece il Procuratore della Repubblica può comunicare con i media solo tramite comunicati stampa. Nei casi di «particolare rilevanza pubblica dei fatti» ci sarà la possibilità di indire da parte del Procuratore, o un magistrato delegato, conferenze stampa ma la decisione di convocarle «deve essere assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che lo giustificano». L' «atto motivato» ha rappresentato un punto cruciale della discussione parlamentare ed ha costituito l'approdo di mediazione, rispetto a chi avrebbe voluto vietare sempre le conferenza stampa.

    Lo stesso principio vale per la comunicazione delle forze di polizia giudiziaria: «il procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia a fornire, tramite propri comunicati ufficiali oppure proprie conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato»; «l’autorizzazione è rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che lo giustificano».

    Il medesimo articolo prevede anche di non «assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza».

    L’articolo 4 prevede invece che nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell’imputato (ad esempio quelli cautelari, secondo l'interpretazione di alcuni giuristi), la persona sottoposta a indagini o l’imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza definitiva.

    Un ulteriore aspetto molto importante è che «sia specificato all’articolo 314 del codice di procedura penale che la condotta dell'indagato che in sede di interrogatorio si sia avvalso della facoltà di non rispondere non costituisce, ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, elemento causale della custodia cautelare subìta».

    2.  Profili critici rilevati in fase di dibattito parlamentare

    Prima di arrivare al testo definitivo, le Commissioni parlamentari hanno tenuto un ciclo di audizioni con giuristi, magistrati, avvocati da cui sono emerse alcune problematicità.  Ad esempio il dottor Giuseppe Santalucia, Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, sebbene abbia detto che «il testo complessivamente può trovare condivisione perché il bisogno di rafforzare la presunzione di innocenza è certamente un bisogno meritevole di considerazione», ha però rilevato delle criticità, soprattutto sull'art. 3: «Si sono voluti irrigidire, attraverso l'esclusivo riferimento ai comunicati ufficiali e alle conferenze stampa, i rapporti tra l'ufficio di Procura e la stampa. Ritengo che questa sia una eccessiva ingessatura che bandisce qualsiasi possibilità che il Procuratore della Repubblica possa rendere una dichiarazione ad un giornalista fuori da una conferenza stampa». Santalucia si  era chiesto poi «perché le modifiche debbano valere solo per gli uffici di procura e non anche per i giudici». Insomma, aveva concluso: «Mi rendo conto della necessità di richiamare l'attenzione, soprattutto della magistratura requirente, a sobrietà e continenza con i rapporti con la stampa ma credo che questa eccessiva formalizzazione dei canali di comunicazione possa rivelarsi in concreto più lesiva del bisogno di una corretta informazione». Se per l'Anm i paletti erano stati ritenuti troppo rigidi, di parere contrario si era mostrata l'Unione Camere Penali Italiane intervenuta in audizione con gli avvocati Giorgio Varano e Luca Brezigar: « Le norme, così come formulate, rischiano di essere dei meri desiderata che non avranno mai concreta applicazione». Inoltre avevano tacciato la norma di essere troppo indeterminata nel non elencare nel dettaglio le «autorità pubbliche». In aggiunta, avevano stigmatizzato il fatto che a decidere la rilevanza pubblica di un fatto degno di conferenza stampa è la stessa Procura che ha condotto le indagini, la stessa che «decide l’eventuale iscrizione di notizie di reato in tema di diffamazione e l’esercizio dell’azione penale sullo stesso tipo di reato - sulla base magari dell’assenza di rilevanza pubblica della notizia». In generale, per l'Ucpi, « affidare in via esclusiva alla magistratura la tutela del diritto alla presunzione di innocenza » non rappresenta il giusto rimedio che invece potrebbe essere quello di « un Garante per i diritti delle persone sottoposte ad indagini e processo che potrebbe realmente diventare quel soggetto “terzo” capace di tutelare i diritti di chi viene sottoposto ad un processo mediatico e di chi viene potenzialmente esposto allo stesso da atti della magistratura violativi dei principi declinati dalla direttiva europea»[1].

    3. Era necessario questo cambiamento?

    È la domanda che in molti si stanno ponendo. Da un punto di vista formale, e per evitare una possibile procedura di infrazione, il nostro Paese ha dovuto adeguarsi alla prospettiva europea. Tuttavia c'erano diversi modi per farlo. L'articolo 27 della Costituzione recita: « L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva». Quindi per alcuni commentatori sarebbe potuto bastare ribadire in qualche modo questo concetto per impedire una comunicazione colpevolista da parte, tra l'altro, delle autorità pubbliche fino ad una sentenza passata in giudicato. Ma sappiamo che in molte circostanze lo spirito costituzionale è stato tradito. È innegabile infatti che una fetta della magistratura e un'altra della polizia giudiziaria in questi anni si siano rese protagoniste di scomposte autocelebrazioni pubbliche attraverso reboanti conferenza stampa in pompa magna e mediante produzione audiovideo di materiali d'indagine a mo' di fiction giudiziarie confezionate su misura per i media. Un esempio su tutti:  il video confezionato dal Ris del furgone bianco di Massimo Bossetti, che continuava a girare intorno alla palestra di Yara Gambirasio il giorno della scomparsa della 13enne. Fu dato alla stampa  prima del processo e descritto come una delle prove decisive della colpevolezza del muratore di Mapello ma poi ci fu un vero colpo di scena. Durante il processo di primo grado, il comandante del Ris ammise, incalzato da uno dei difensori di Bossetti, che il realtà era un montaggio di un unico frame del furgone dell'imputato con molti altri di diversa provenienza, usato solo a scopo mediatico e privo di qualsiasi rilevanza probatoria, tanto è vero che non fu inserito nel fascicolo. A tal proposito qualche mese fa il gip del Tribunale di Milano Fabrizio Filice ha archiviato, come chiesto dal pm, un procedimento penale per diffamazione, partito da una denuncia del comandante dei Ris, a carico di ben sedici giornalisti che avevano definito quel video «un filmino tarocco», una «patacca». Nelle sue motivazioni il gip è lapidario: «è quindi chiaro che la cronaca e la critica giornalistica, nel caso di specie, non solo si sono inserite su un fatto obiettivo, di indubbio interesse pubblicistico e certamente non frutto di loro invenzione o di artefatto, ma siano state anche mosse dal fondamentale principio della presunzione di innocenza dell'imputato che, in base alla direttiva UE n. 343 del 2016, oggetto di recente recepimento da parte dell'Italia, deve proteggere le persone indagate o imputate in procedimenti penali da sovraesposizioni mediatiche deliberatamente volte a presentarli all'opinione pubblica come colpevoli prima dell'accertamento processuale definitivo». 

    È evidente che servissero delle regole più stringenti per normare la comunicazione di chi indaga, accusa, arresta.  In realtà alcune regole già esistevano prima del recepimento della direttiva. Il decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, modificato appunto dall'articolo 3 spiegato all'inizio di questo articolo, già prevede ai comma 2 e 3 dell'articolo 5 che ogni informazione inerente l'attività della Procura deve essere impersonale e che è vietato per i magistrati della Procura rilasciare dichiarazione sull'attività giudiziaria dell'ufficio. Inoltre il Procuratore della Repubblica ha l'obbligo, secondo il comma 4, di segnalare al consiglio giudiziario chi trasgredisce la norma. Questa norma, pensata per i sostituti in cerca di visibilità, è stata chiaramente disattesa. E allora cosa dovremmo aspettarci in merito alla nuova disciplina? Solo il tempo potrà fornire una risposta. Certamente occorrerà osservare se la norma verrà rispettata: è prevista una rilevazione dei procedimenti disciplinari tuttavia, come ha evidenziato in una intervista l'onorevole Enrico Costa, uno dei massimi promotori del recepimento della direttiva, in una intervista: « Io sarò il primo a vigilare e spero che anche gli altri lo facciano, soprattutto gli avvocati»[2]. Sta anche predisponendo moduli perché tutti possano segnalare al Ministero della Giustizia ogni violazione.

    4. Se e come cambieranno i processi mediatici paralleli

    I grandi sostenitori del recepimento della norma europea hanno cantato vittoria, mettendo in luce che con un fermo stop al processo mediatico si ripristineranno principi di civiltà giuridica che diventano regole di comportamento. Ma è davvero così?

    Intanto il 6 dicembre il  Procuratore della Repubblica di Perugia Raffaele Cantone, muovendosi in anticipo rispetto all'entrata in vigore della norma, ha emanato una direttiva, indirizzata al Questore e ai comandanti provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza, sulle «modalità con cui vanno comunicate ai mass media le informazioni sui procedimenti penali e sugli atti d'indagine». In essa ricorda che le informazioni sui procedimenti penali sono di «esclusiva competenza del Procuratore» che sarà l'unico organo «legittimato a fornire informazioni» o tramite sintetico comunicato stampa o tramite conferenza stampa, specificando che i «provvedimenti, se adottati in fase di indagine, non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini. I nomi delle persone raggiunte da misure cautelari personali e reali saranno contenuti nel documento solo quando tale dato si renderà necessario per garantire una effettiva completezza delle informazioni». Poi un passaggio importante che viene letteralmente sottolineato nel documento: «al di fuori di queste informazioni fornite ufficialmente non è consentito ad alcuno, né ai magistrati né agli appartenenti alla polizia giudiziaria, di dare ulteriori notizie ai mezzi di informazione».

    Infatti, in teoria, tutto quello che verrà comunicato al di fuori di quanto esplicitato in un comunicato stampa della Procura o condiviso in una conferenza stampa sarebbe da configurarsi come una fuga di notizie, contra legem. Come ha scritto Luigi Ferrarella «si creeranno le condizioni perfette per incrementare, anziché contrastare, il mercato nero della notizia, giacché la nuova norma spingerà i giornalisti all'unica alternativa possibile, e cioè a coltivare nell'ombra rapporti per forza di cose opachi con le varie fonti 'negate' alla luce del sole»[3]. E quando ciò accadrà le Procure indagheranno? La domanda è di per sé oziosa.

    Proviamo però a vedere anche noi un lato positivo. Qualche tempo fa il professor Giorgio Spangher descrisse così le conseguenze del processo mediatico il cui seme viene piantato nella fase delle indagini preliminari: «gli imputati sono morti che camminano perché su di loro si posa lo stigma sociale scaturito dal racconto che il pubblico ministero costruisce intorno a loro e che la stampa replica all'infinito. Il pm costruisce una sua notitia criminis che resta storicizzata, anche se il processo farà un altro corso»[4]. Probabilmente adesso, venendo limitata la comunicazione della magistratura requirente e delle forze di polizia, ed essendo richiesto un linguaggio rispettoso della presunzione di innocenza quello stigma di cui parla Spangher sarà fortemente ridimensionato e, seguendo il pensiero dell'ex magistrato Nello Rossi, «si affermerà il principio che c’è un “onore” dell’imputato presunto innocente che non può essere violato impunemente. La novità inciderà perciò anche sui media, abbassando sensibilmente la soglia oltre la quale vi è diffamazione e spostando la frontiera della tutela della reputazione».[5]

    Sempre in teoria, poi, non dovremmo più leggere, tra l'altro, tweet di Ministri della Repubblica che, solo per l'apertura di un fascicolo di indagine o per l'applicazione di misure cautelari in carcere ad un indagato, aizzano il pubblico social con espressioni del tipo «brutto bastardo, marcisci in galera».

    Dovrebbe essere finito anche il tempo del nome suggestivo dato alle inchieste inaugurato con Mani pulite e proseguito con Angeli e demoniMafia capitaleBocca di RosaTerminator 3, solo per citarne alcuni. Ma attenzione: la disciplina di cui stiamo parlando si rivolge principalmente ai magistrati, e non incide tecnicamente sui comportamenti dei media.  Pertanto, nulla impedirà alla stampa di assegnare in maniera autonoma un nome all'indagine, che potrebbe cristallizzarsi nel tempo in riferimento al fatto di cronaca specifico.

    Per di più, la nuova norma non potrà forse porre un freno, come ha detto il pm Eugenio Albamonte, «alle esternazioni che alcuni magistrati fanno soprattutto nei talk show, in cui spesso vengono espresse delle considerazioni che non fanno onore alla magistratura e danno una idea della categoria investita di un qualche ruolo morale, come fustigatrice dei costumi, che dà giudizi sommari sui fatti del giorno, tradendo l'idea di ponderazione che la comunicazione di un magistrato dovrebbe sempre soddisfare».[6]

    Inoltre, la nuova disciplina interviene principalmente sulla fase delle indagini preliminari ma cosa accade nelle fasi successive? Resta l'annoso problema della pubblicazione di atti del fascicolo di indagine o coperti da segreto, o non pubblicabili o non pertinenti con il quadro probatorio.

    Prendiamo due esempi tratti dalla recente cronaca giudiziaria.

    - Caso Renzi/Open/Fatto Quotidiano. Il contesto lo riassumiamo brevemente: sul giornale diretto da Marco Travaglio sono stati pubblicati ad inizio novembre i contenuti dei verbali delle indagini della Procura di Firenze sui conti della Fondazione Open, tra cui una informativa del 10 giugno 2020 della Guardia di Finanza che contiene anche gli estratti del conto corrente intestato a Renzi. I cronisti del Fatto nell'articolo del 6 novembre  specificano che  «Gli incassi dell'ex premier non sono oggetto di indagine: non è per questo che Renzi è finito sotto inchiesta»[7]. Senza entrare nel merito della vicenda, non essendo questa la sede per discuterne, ci siamo però chiesti se la norma sulla presunzione di innocenza, non ancora in vigore in quei giorni, avrebbe potuto impedire quella macchina del fango nei confronti di un indagato. La risposta è chiaramente no, al di là del fatto che in questo caso c'è un personaggio politico al centro della discussione. Se al posto di Matteo Renzi ci fosse stato Mario Rossi, nulla avrebbe potuto fermare la stampa nel pubblicare quegli atti. In questo caso le indagini sono state chiuse e gli atti  sottoposti alla discovery. Forse ancora una volta la criticità l'ha centrata il professor Giorgio Spangher: «il problema non riguarda tanto la pubblicabilità o meno degli atti, ma la pertinenza delle acquisizioni al fascicolo.  Mentre per le intercettazioni si è riusciti a far inserire nell'archivio riservato quelle irrilevanti ai fini delle indagini, il legislatore ancora non si è posto il tema dell'irrilevanza rispetto all'attività di acquisizione di materiale da perquisizione e sequestro, soprattutto in materia bancaria. Questo episodio dunque deve indurre il legislatore a ripensare la norma».

    - Caso plusvalenze Juventus. La Procura di Torino a fine novembre ha diramato un comunicato stampa di poche righe in cui, tra l'altro, informava che «i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Torino, delegati alle indagini, sono stati incaricati di reperire documentazione e altri elementi utili relativi ai bilanci societari approvati negli anni dal 2019 al 2021». Il problema è quello che è successo dopo: dopo qualche giorno su quasi tutti i media sono stati pubblicati ampi stralci del decreto di perquisizione. Addirittura una grossa testata nazionale ha aggiunto proprio foto delle pagine originali del decreto. Per alcuni, come l'onorevole Catello Vitiello (IV), autore di una proposta di legge che estenderebbe il segreto istruttorio all'arco temporale in cui gli atti di indagine sono conosciuti dalle parti, cioè fino a quando non inizia il processo vero e proprio, «che l'atto di perquisizione venga notificato agli indagati, non significa che cade il segreto investigativo. C'è un errore tecnico di fondo in quanto si confonde la conoscenza dell'atto da parte del soggetto interessato con l'opponibilità dell'atto erga omnes. La conoscibilità non riguarda tutti e in più siamo ancora nella fase dell'indagine preliminare». Per altri invece entra poi in gioco l'interpretazione dell'articolo 114 cpp, forse uno dei più ambigui e peggio scritti del codice: che ci si riferisca ad atti coperti da segreto (art. 114  comma 1) o ad atti non più coperti da segreto ma non divulgabili (art. 114  comma 2) quel decreto di perquisizione non andava reso noto integralmente o parzialmente sulla stampa[8].

    C'è poi tutto un altro filone che, a parere di chi scrive, non subirà alcuna limitazione, ed è quello della cronaca giudiziaria che si trasforma in voyeurismo. Era il 1983 e i militari, per trasferire Enzo Tortora, accusato ingiustamente di associazione camorristica, nel carcere di Regina Coeli, aspettarono che fosse mattina presto per garantire ai fotografi la prima fila davanti all'Hotel Plaza e riprendere il giornalista con i ceppi ai polsi. Da allora è stato un susseguirsi di processi mediatici, che sempre più hanno invaso quella sfera che dovrebbe rimanere circoscritta nelle aule giudiziarie o almeno dovrebbe essere trattata sulla stampa spiegando i termini della questione, non imbastendo un criminal show[9]. Salvatore Ferraro, Giovanni Scattone, Raffaele Sollecito, Alberto Stasi, Annamaria Franzoni, la famiglia Ciontoli, Cosima Serrano, Sabrina Misseri, Antonio Logli, Massimo Bossetti, il generale Mario Mori, Mario Oliverio, Clemente Mastella, Nunzia De Girolamo: sono solo alcuni dei nomi più noti di persone che hanno subìto nel nostro Paese i più morbosi processi mediatici. Non importa se tanti di loro siano stato poi condannati: nel momento in cui erano presunti non colpevoli sono stati attenzionati da un voyeurismo giudiziario senza precedenti, che ha costruito mostri da prima pagina, rovinando carriere e relazioni personali. Il fenomeno del processo mediatico è complesso e, come scrive il professore avvocato Vittorio Manes in un contributo dal titolo ‘La “vittima” del “processo mediatico”: misure di carattere rimediale’, alla base «si pone il conflitto, difficilmente superabile, tra diritti contrapposti: il diritto di cronaca giudiziaria, da un lato, e dall’altro i diversi diritti che fanno capo a chi lo subisce (vita privata, riservatezza, presunzione di innocenza), oltre a più generali istanze di imparzialità del giudizio». Molti  sono gli studiosi che da anni analizzano la questione e cercano delle soluzioni per bilanciare tutte le esigenze in gioco. Il professore avvocato Ennio Amodio,  in un documento pubblicato dalle Camere Penali, descrive una situazione allarmante: «L’onda impetuosa dei media si abbatte sul processo penale e ne deforma lo scenario fino a renderlo irriconoscibile persino a chi, come difensore, ha vissuto in prima persona le vicende giudiziarie che la stampa e la televisione scelgono di raccontare». Ecco  il nodo della questione: la norma di recepimento della direttiva europea, come abbiamo visto, agisce principalmente sulla fase delle indagini preliminari non su quella del processo che potrà comunque essere raccontato in maniera distorta. Certo, se la comunicazione colpevolista verrà effettivamente limitata e sgonfiata, forse qualche giornalista dovrà impegnarsi maggiormente nel suo lavoro e frequentare di più le aule di tribunale, fino ad ora quasi sempre disertate. E potremmo così sperare nel racconto del contraddittorio delle parti, che non ha mai quasi interessato la nostra categoria, impegnata molto spesso a fare da cassa di risonanza alle ipotesi delle Procure e a presentarsi in Tribunale solo il giorno della sentenza, con pesanti conseguenze sulla narrazione del processo. A me personalmente, ad esempio, è capitato di confrontarmi durante l'ultima udienza di un processo dal clamore nazionale con una collega di una emittente nazionale che non sapeva distinguere gli avvocati di parte civile da quelli della difesa.

    In ogni modo, a delineare quasi scientificamente le differenze tra processo penale e processo mediatico ci ha pensato il professor Glauco Giostra in un elaborato dal titolo ‘Processo penale e mass media’: «il processo giurisdizionale ha un luogo deputato, il processo mediatico nessun luogo; l’uno ha un itinerario scandito, l'altro nessun ordine; l'uno un tempo (finisce con il giudicato), l'altro nessun tempo; l’uno è celebrato da un organo professionalmente attrezzato, l’altro può essere “officiato” da chiunque. Ma vi sono anche differenze meno evidenti e più profonde. Il processo giurisdizionale seleziona i dati su cui fondare la decisione; il processo mediatico raccoglie in modo bulimico ogni conoscenza che arrivi ad un microfono o ad una telecamera: non ci sono testi falsi, non ci sono domande suggestive, tutto può essere utilizzato per maturare un convincimento. Il primo, intramato di regole di esclusione, è un ecosistema chiuso; il secondo invece è aperto, conoscendo soltanto regole d’inclusione; la logica dell’uno è una logica accusatoria, quella dell’altro, inquisitoria».

    Ma tutto questo può inficiare il giudizio della Corte? Per la Cassazione non esiste questo pericolo: «le campagne stampa quantunque astiose, accese e martellanti o le pressioni dell’opinione pubblica non sono di per sé idonee a condizionare il giudice, abituato ad essere oggetto di attenzione e critica senza che sia menomata la sua indipendenza» (Cass. Sez. V, 12.5.2015, Fiesoli). Si tratta dello stereotipo del giudice con la corazza: ma è davvero così? La diffusione al di fuori del processo degli atti di indagine, coperti da segreto o non pubblicabili, costituisce certamente un ostacolo all’esercizio del diritto di difesa a causa del forte pregiudizio che arreca all’indipendenza psicologica del giudice. Quest'ultimo dovrebbe conoscere il materiale probatorio solo durante la sua formazione nella dialettica tra le parti. Qualche giurista sostiene che in realtà i giudici sono strutturati in modo da non farsi condizionare, tuttavia una volta un famoso avvocato, durante una cena, partecipò ai commensali che un magistrato gli aveva confessato che in realtà si lasciano in parte influenzare. Nondimeno, cosa accade invece per le giurie popolari, molto spesso composta da persone prive delle adeguate conoscenze giuridiche e facilmente influenzabili? Se la risposta è che in fin dei conti decidono i giudici togati, allora discutiamo seriamente affinché vengano soppresse. Se, invece, il loro giudizio ha un peso allora pensiamo a come metterli al riparo dall'influenza della stampa colpevolista.

    Tutto questo purtroppo non avrà mai fine se non cambierà la cultura di tutti i protagonisti. I magistrati e le forze di polizia dovranno chiudere i rubinetti tramite i quali passano gli atti alla stampa nelle fasi in cui gli stessi non sono conoscibili; la stampa dovrebbe cominciare a rispettare il proprio codice deontologico. Pensiamo all'articolo 8 del Testo Unico dei doveri del giornalista che da solo se rispettato, come l'articolo 27 della Carta costituzionale, basterebbe a far andare le cose in maniera corretta: «Il giornalista: a) rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione di non colpevolezza. In caso di assoluzione o proscioglimento, ne dà notizia sempre con appropriato rilievo e aggiorna quanto pubblicato precedentemente, in special modo per quanto riguarda le testate online; [...] d) nelle trasmissioni televisive rispetta il principio del contraddittorio delle tesi; [...] cura che risultino chiare le differenze fra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti e delle decisioni nell’evoluzione delle fasi e dei gradi dei procedimenti e dei giudizi». Queste regole vengono rispettate? Altra domanda oziosa. Anche gli avvocati hanno la loro parte di responsabilità: talvolta per convenienza personale  -  un lauto gettone di presenza in una trasmissione, o per farsi pubblicità, o per creare empatia intorno alle presunte vittime - alimentano la gogna mediatica. Forse sarebbe il caso anche di cominciare a chiudere le porte dei salotti televisivi ai familiari delle vittime che, animati da comprensibile vendetta punitiva, si esibiscono in un coro colpevolista contro indagati impotenti. Volendo allargare il campo  visivo dovremmo cominciare seriamente a interrogarci sulla qualità del pubblico che ci legge, ci ascolta, ci vede. Siamo un Paese in cui l'emotività e la paura hanno il sopravvento sull'analisi dei fatti, l'angoscia collettiva reclama pene sempre più severe nonostante i crimini siano in calo, e dove appunto processi pubblici e gogne mediatiche hanno perfettamente preso il posto delle tricoteuses settecentesche. Inoltre «siamo in presenza - come mi disse in una intervista il sociologo dei fenomeni politici Luigi Manconi[10] -  di un circuito chiuso dove quello che lei chiama il Tribunale del Popolo alimenta il sistema dell’informazione, e quest’ultimo incentiva gli umori e i rancori del Tribunale del Popolo. L’uno giustifica l’altro. Il primo asseconda e accende, eccita e rinfocola il secondo, e ne viene, a sua volta, stimolato e blandito. Senza sottovalutare nemmeno per un attimo le responsabilità dei media, non si deve dimenticare che una domanda di giustizia sommaria e di rivalsa sociale cova nel profondo dell’animo umano. E si alimenta di relazioni private e scambi domestici, di frustrazioni personali e di sentimenti familiari persino prima di entrare in rapporto con il sistema dell’informazione».

    È chiaro che la nuova normativa sulla presunzione di innocenza è inerme dinanzi a questa gigantesca rappresentazione che può essere ridisegnata in chiave garantista, costituzionale solo con un cambiamento culturale che parta dalle scuole. Anche per frenare un fenomeno che dovrebbe preoccuparci, ossia l'analfabetismo funzionale, che oggi è la «più grande emergenza» secondo il report 'Ridisegnare l’Italia. Proposte di governance per cambiare il Paese' a cura del The European House-Ambrosetti[11].

    Insomma, questo quadro, che non pretende affatto di essere esaustivo della questione, fa capire che il recepimento della direttiva sulla presunzione di innocenza è stato sì necessario ma non rappresenta la panacea di tutti i mali che affliggono la narrazione dei processi nel nostro Paese.

     

    [1] Tratto da un articolo del Dubbio del 29 settembre 2021

    [2] Intervista a Enrico Costa, Il Riformista 6 novembre 2021

    [3] Corriere della Sera, 27 novembre 2021

    [4] Intervista a Giorgio Spangher, Il Dubbio 17 maggio 2021

    [5] Intervista a Nello Rossi, Il Dubbio 27 ottobre 2021

    [6] Intervista ad Eugenio Albamonte, Il Riformista 7 dicembre 2021

    [7] Tratto da un articolo del Dubbio del 9 novembre 2021

    [8] Tratto da un articolo del Dubbio del 30 novembre 2021

    [9] Tratto da un articolo del Dubbio del 15 ottobre 2021

    [10] Intervista a Luigi Manconi e Federica Graziani, Il Dubbio 15 ottobre 2020

    [11] Fonte: https://www.ambrosetti.eu/news/ridisegnare-litalia-proposte-di-governance-per-cambiare-il-paese/

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