GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    “La forza della democrazia è non avere paura”. L’ergastolo ostativo e Viola v. Italia n. 2 della Corte di Strasburgo

    “La forza della democrazia è non avere paura”. L’ergastolo ostativo e Viola v. Italia n. 2 della Corte di Strasburgo, di Davide Galliani*

    Al mondo, il 3% dei detenuti sono ergastolani, 300.000 su 10 milioni. Uguale in Italia: 1.700 su 60.000, il 2,8%. Ma esiste una differenza gigantesca. Dei 300.00 ergastolani, in 230.000 hanno la possibilità di ottenere la liberazione condizionale, da parte di un giudice o di un organo quasi-giurisdizionale (il parole board). Significa che, per l’80%, si potrà valutare se la rieducazione ha fatto il suo corso o se permane la pericolosità. In Italia, invece, dei 1.700 ergastolani, 1.200 sono ostativi, per i quali la liberazione condizionale è valutabile solo se hanno utilmente collaborato con la giustizia.

    Traduciamo: per il 75% degli ergastolani italiani la liberazione condizionale è un istituto che rimane “sulla carta”, sanno che esiste, ma non la otterranno mai. Questo perché – per l’art. 4bis, I c., ord. pen. – tutti i benefici penitenziari, per le persone condannate per uno dei reati ricompresi nello stesso articolo, possono essere concessi solo a fronte di una utile collaborazione con la giustizia.

    Sei un ergastolano? Collabora, il gioco è fatto. Vero, ma anche no. Esiste la libertà morale di non barattare la propria libertà personale con quella altrui, magari un fratello. Esiste il diritto al silenzio, un diritto inviolabile della persona, che non può evaporare solo perché il processo di cognizione è finito. Esiste la paura, vale a dire il rischio per la vita e la incolumità di chi collabora e dei propri famigliari, iniziando dai figli. E va detto che esiste anche uno Stato, il nostro, che non prende sul serio il sistema di protezione dei collaboratori di giustizia. A detta del Procuratore Nazionale Antimafia, è da ripensare completamente: scarse risorse finanziarie e di personale, cambio di identità concesso di rado, abbandono del collaboratore e dei famigliari, scarsa vigilanza e controllo. Del resto, una domanda ragionevole, che germoglia dalla comune esperienza: cosa può garantire che una persona che ha collaborato, in realtà, non lo abbia fatto per tornare a delinquere, per vendicarsi, per mero calcolo processuale?

    In questo scenario, non certo inaspettata, è giunta, il 13 giugno 2019, la sentenza Viola v. Italia n. 2 della Corte europea dei diritti umani. Due, tra i tanti, gli aspetti da evidenziare. Uno di merito, uno di metodo.

    Il merito. La disciplina italiana dell’ergastolo ostativo, per la Corte, viola l’art. 3 della Convenzione, poiché non permette al giudice di valutare altro rispetto alla non collaborazione con la giustizia. Se la persona ha intrapreso, nel corso della detenzione, un percorso positivo – anche grazie ai direttori di carcere, alla polizia penitenziaria, agli educatori, alla famiglia – il giudice non ne può tenere conto, poiché ciò che conta è solo che, potendolo fare, non ha collaborato. Il giudice negherà sempre e comunque ogni beneficio penitenziario: è questo che, per la Corte, costituisce una chiarissima violazione dell’art. 3, che protegge la dignità umana, cardine del sistema convenzionale, che deve essere sempre garantita, indipendentemente dai reati. Qualunque cosa positiva faccia il detenuto, è come se fosse fatta per niente, perché, se non ha collaborato, il suo comportamento non può essere valutato.

    La Corte si incanala nella sua giurisprudenza, inaugurata nel 2013. Ad oggi, i 10 Stati del Consiglio d’Europa che prevedono l’ergastolo senza liberazione condizionale sono stati tutti giudicati dalla Corte, tranne Svezia e Malta. A parte il Regno Unito, tutti gli Stati hanno subito la medesima sorte: violazione dell’art. 3, la pena è inumana e degradante.

    Nel metodo. La sentenza Viola non è pilota, poiché non sono depositati alla Corte un grande numero di ricorsi simili a quello di Viola (in Torreggiani erano più di 3.000). E’ una sentenza quasi-pilota: dato che nelle condizioni di Viola si contano 1.200 ergastolani, la Corte, che potrebbe ricevere ricorsi da tutte queste persone, decide di indicare allo Stato le misure generali da prendere. Il problema è strutturale, si deve intervenire verso tutti, preferibilmente con una riforma legislativa, dice, giustamente, la Corte. Ma, ovvio, non è l’unica possibilità, tanto è vero che la Corte stessa richiama la questione di costituzionalità pendente alla Consulta, in attesa di essere discussa il 22 ottobre 2019. Quello che importa è che la preclusione legislativa da assoluta diventi relativa, decida lo Stato italiano come, di preferenza con una riforma legislativa (che ridisegni il regime ostativo), ma anche con un intervento del giudice costituzionale.

    Due ulteriori notazioni. La sentenza Viola diverrà definitiva il 13 settembre 2019, fino allora il Governo può chiedere il rinvio alla Grande Camera. Dubito che, se chiesto, sarà accettato, il percorso giurisprudenziale della Corte, su questa importante questione, è lineare. Cosa intende fare, il Governo, insistere con la storia della grazia e del differimento della pena per motivi di salute? Libero di farlo, ma il rischio è una seria figuraccia a livello internazionale.

    Per quanto riguarda il caso all’attenzione della Consulta, non resta che attendere, speranzosi. Riguarda il permesso premio e non la liberazione condizionale, tuttavia la sentenza Viola potrà aiutare (non poco) i giudici costituzionali nell’estendere la (eventuale) incostituzionalità, ricomprendendo il permesso premio, la semilibertà e la liberazione condizionale. Non è forse un obbligo costituzionale il rispetto degli obblighi internazionali? D’altro canto, a cosa serve, un permesso, se non per la semilibertà e la liberazione condizionale? Vi è poco da fare: oltre alla Convenzione, l’ergastolo ostativo viola la Costituzione, che si fonda sul progresso verso la rieducazione, detto altrimenti sul senso di umanità.

    La Costituzione, appunto. L’impegno affinché rappresenti uno scudo per i diritti dei detenuti non si arresta mai. Si pensi alla decadenza dalla responsabilità genitoriale per gli ergastolani, alla eliminazione anche nel penale del ricorso personale in Cassazione, alla quadruplicazione dei reati contenuti nel regime ostativo, ora applicabile anche ai minori. Sono esempi. Che vanno affrontati seguendo l’insegnamento di Umberto Veronesi, per il quale “il dolore non ha senso, e non può in nessun caso costituire un valore”. Aveva “un’intima speranza che poi è un sogno: sogno un uomo e una società che abbiano dei dubbi (…) ma che non abbiano paura. Paura di dialogare, di ragionare, di cambiare”. E’ come fosse ieri quando diceva che “la forza della democrazia è non avere paura”. Qualsiasi perpetuità e qualsiasi automatismo altro non sono che una sconfitta del coraggio e della speranza. Di tutti: giudici, pubblici ministeri, avvocati, professori universitari, operatori, politici, persone, private o meno della libertà 

    *Scritto destinato a Ristretti Orizzonti e a Giustizia Insieme. Una versione ridotta apparirà nella rubrica Fuoriluogo de il manifesto del 19 giugno 2019

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