GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    Evasione fiscale, fondi neri e appropriazione indebita (in margine alla sentenza 868/2020 del tribunale di Milano Mediaset contro Agrama)

    Evasione fiscale, fondi neri e appropriazione indebita (in margine alla sentenza 868/2020 del tribunale di Milano Mediaset contro Agrama)

    di Raffaello Lupi

    La condanna penale definitiva, alcuni anni or sono, del dominus del gruppo Mediaset, per frode fiscale nell’acquisto di diritti televisivi è stata negli ultimi giorni oggetto di pesanti attacchi di stampa.

    Questi ultimi si basavano, oltre che su alcune intercettazioni ad un magistrato deceduto, ascoltabili in rete e di cui dirò incidentalmente, anche su una sentenza civile del tribunale di Milano. La sentenza è stata emessa all’inizio del 2020 in una causa di risarcimento, intentata da società del gruppo Mediaset, ai titolari delle società per il cui tramite, anziché direttamente dalle multinazionali che ne erano titolari, il gruppo aveva acquisito decenni or sono i diritti suddetti.

    La pretesa attorea del gruppo Mediaset, che ipotizzava un reato di appropriazione indebita a carico dei titolari delle società intermedie, è stata respinta dalla sentenza, con varie argomentazioni che potrebbero essere oggetto di successive analisi, civilistiche e penalistiche.

    Mi limiterò ad alcune riflessioni dal punto di vista del diritto tributario e della frode  fiscale. Sotto questi profili è sufficiente scorrere la sentenza per capire che essa non smentisce affatto l’impianto accusatorio penale che aveva portato alla citata precedente condanna del dominus del gruppo.

    Anzi, in massima parte le decine di pagine della sentenza civile consistono in trascrizioni delle suddette pregresse vicende penali, che sono valorizzate, non sconfessate. Questi stralci confermano, con un elevatissimo grado di fondatezza, in qualunque lettore provvisto di dimestichezza con gli schemi di evasione tributaria in senso materiale, l’archetipo di uno specifico  meccanismo evasivo generale, da me commentato in varie sedi [1].

    Si tratta di un meccanismo concepibile nel c.d. capitalismo a proprietà familiare  in qualche caso di prima generazione. E’ uno scenario in cui, alla proprietà personale di grandi organizzazioni aziendali, si accompagna anche una notevole dimestichezza con la specifica gestione ed una forte ingerenza in essa; si tratta di ingerenza sia diretta sia svolta attraverso rapporti personali fortemente fiduciari  con altri dirigenti dell’organizzazione aziendale. A questi livelli dimensionali la gestione aziendale è ormai rigidamente proceduralizzata, nell’interesse della stessa proprietà; ne derivano vincoli difficili da scavalcare anche per la proprietà, a pena di indesiderate ricadute in termini di autorevolezza gestionale e di reputazione all’interno dell’organizzazione; il motivo è la difficoltà di mantenere adeguatamente riservate, in contesti amministrativi pluripersonali,  le deroghe alle procedure contabili [2] effettuate nell’interesse della proprietà aziendale. Quest’impossibilità di mantenere la riservatezza esporrebbe la proprietà aziendale ad intuitive e imbarazzanti pressioni, da parte di qualsiasi dipendente fosse venuto a conoscenza di queste irregolarità.

    Quanto precede rende quindi razionale un comportamento diverso, consistente nel sottrarre quote di reddito dall’amministrazione proceduralizzata e pluripersonale dell’azienda, immettendole in strutture più piccole, gestibili in modo riservato da propri fiduciari. Queste strutture possono essere alimentate aumentando i costi o decurtando i ricavi dell’azienda; ad esempio interponendo rispetto ai clienti effettivi strutture di trading , entrambe variamente riconducibili all’imprenditore o a suoi fiduciari.

    Ampliando il discorso, questi comportamenti possono anche non avere fini di evasione fiscale. Il loro obiettivo può essere anche il pagamento di compensi a facilitatori di vario genere, tipici di determinate aree geopolitiche, fino al finanziamento di movimenti politici o insurrezionali, utili alle strategie aziendali, ma che si desidera mantenere riservati rispetto all’opinione pubblica e ai mercati finanziari.

    Si autoproduce  quindi un limbo di “enti giuridici intermedi”, usati come area di parcheggio, in quanto le necessità finanziarie suddette e le modalità di accumulazione delle relative risorse, in modo credibile e riservato,  non sono sincronizzabili facilmente. Le necessità possono emergere all’improvviso, in un intreccio di do ut des, collocati con precisione nel tempo e nello spazio. Rispetto ad essi bisogna agire con prontezza, senza poter attendere di reperire le risorse (costituire cioè la provvista, secondo l’espressione di un noto PM) in modo gestionalmente non sospetto. 

    Sapendo di poter avere in futuro, improvvisamente,  necessità finanziarie dei tipi suddetti, si mette il fieno in cascina quando ne esiste una possibilità economicamente credibile rispetto alla corrente operatività aziendale. E’ questo il motivo dei c.d. “fondi neri” di cui si parlava decenni or sono, anche a proposito di primarie società di cui era azionista lo stesso Stato. Il denominatore comune di questi comportamenti è separare risorse dalle rigidità procedurali ordinarie dell’amministrazione aziendale, rendendole disponibili in modo riservato per la sopra indicata pluralità di fini, che possono anche coesistere.

    Questi comportamenti possono essere rilevati secondo due modalità, una relativa alla costituzione della provvista, che guarda alla fase della sottrazione delle risorse alla grande organizzazione amministrativa. Una seconda modalità per individuare questi comportamenti riguarda invece la fase successiva, dell’attribuzione delle risorse al beneficiario finale. Quest’ultimo potrà essere, ripetiamo, un dirigente infedele della società, un partito politico, un movimento insurrezionale, oppure lo stesso dominus , per soddisfare proprie esigenze personali. Oppure, tanto per non farci mancare nulla, può esistere un insieme di questi diversi possibili destinatari. Basta scorrere le sentenze penali e quella civile in rassegna, per rendersi conto che nel caso in esame gli indizi, tutti ampiamente riportati per stralcio, riguardavano la fase di costituzione della provvista, a carico dell’organizzazione amministrativa pluripersonale.

    Non si faceva invece riferimento alla fase dell’utilizzazione delle risorse immesse, acquistando i diritti TV, nelle società che li avevano venduti al gruppo Mediaset. Quest’ultima prova è infatti molto più difficile da fornire, proprio per la suddetta riservatezza della relativa gestione, per la flessibilità amministrativa connessa alle piccole dimensioni delle strutture interessate e per la loro frequente ubicazione in giurisdizioni estere poco collaborative.

    C’erano quindi tutti i presupposti per il rigetto, anche nel merito e non solo per motivi di rito, compresa la prescrizione, della domanda di Mediaset verso i gestori delle società che avevano venduto i diritti televisivi.

    Prima di tutto l’appropriazione indebita era smentita dall’effettivo pagamento, da parte delle società intermediarie questione, dei diritti televisivi alle  Multinazionali dello spettacolo, titolari dei medesimi. All’interno di questi contenitori rimaneva solo la differenza tra prezzi di vendita e costo di acquisto dei diritti in esame, come accade per tutti gli intermediari. Anche la suddetta funzione di punto di appoggio delle risorse finanziarie, unita a una certa competenza nel settore di uno dei convenuti, concorreva a smentire l’ipotesi di appropriazione indebita. Per suffragare questa accusa l’attrice avrebbe dovuto dimostrare che il convenuto aveva fatto un uso personale delle somme in esame. A tal fine sarebbe stata necessaria un’indagine sulla suddetta “fase due”  dell’ipotizzato meccanismo evasivo, che non mi sembra la Procura avesse svolto, né altri avevano interesse ad approfondire.

    La condanna del dominus del gruppo era infatti giunta per il suo coinvolgimento nella suddetta fase uno, della quale, vista la sua padronanza della gestione aziendale, “non poteva non sapere”.

    Forse proprio questa mancata prova positiva del coinvolgimento diretto del dominus del gruppo, giustificava le perplessità del magistrato deceduto, di cui all’intercettazione telefonica indicata all’inizio di questo scritto.

    Basta però un minimo di dimestichezza coi rapporti di potere aziendali per capire, al di là di ogni ragionevole dubbio, chi era il solo con l’autorità per dare l’input di un’azione aziendalmente antieconomica, come l’acquisto da intermediari rispetto a quello diretto dalle multinazionali titolari dei diritti.

    Su questa premessa, il convenuto dell’azione civile era solo il gestore di disponibilità finanziarie costituite in evasione d’imposta. La relativa utilizzazione resta ancora oggi legalmente non precisata, essendone astrattamente possibili tutte quelle indicate sopra.

    La condanna penale del dominus del gruppo, relativa alla suddetta fase uno, è quindi pienamente compatibile con l’esclusione dell’appropriazione indebita per i convenuti nel processo civile in esame.

    Anzi forse l’esclusione dell’appropriazione indebita, conferma indirettamente le sentenze penali sulla fase uno. Se il titolare delle società intermediarie non si è indebitamente appropriato di nulla, allora le risorse sono andate a qualcun altro. Si può capire che gli attori si siano sentiti in dovere di agire verso i titolari delle società intermediarie. Tuttavia la lettura della sentenza dà l’impressione di un atto formale, di un gesto doveroso, ma simbolico, su questioni di tanto tempo fa.

    Cui ormai si addice l’indimenticabile Alberto Sordi del film arrivano i dollari, reperibile su youtube digitando il titolo, assieme a  Contessa Elvira perché indagare?

                                                                             

    [1] Sulla differenza tra evasione fiscale in senso materiale, come occultamento “in fatto” di presupposti economici soggetti a imposte, ed evasione interpretativa, vedasi -anche per un confronto tra tali fattispecie- i paragrafi 3.7, 3.8 e 3.9 del mio volume Diritto amministrativo dei tributi, da alcuni anni in progress, facilmente reperibile in rete, mentre per chi preferisse la versione cartacea Castelvecchi editore 2017. 

    [2] Denominate , management overriding , nei contesti anglosassoni, in cui la proprietà è maggiormente spersonalizzata.


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