GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

     Il precedente friabile e gli slittamenti della nomofilachia

    Il precedente friabile e gli slittamenti della nomofilachia

    di Angelo Costanzo

    Per la lettura e per i suggerimenti, ringrazio i Colleghi: Angelo Capozzi, Antonio Corbo, Alessandro Centonze, Stefano Civardi, Pasquale D’Ascola, Emanuele Di Salvo, Giorgio Fidelbo, Domenico Gallo, Bruno Giordano, Emilia Giordano, Giuseppe Grasso, Mariaenza La Torre, Luigi Lombardo, Massimo Ricciarelli,

    Non mi hanno voluto dissuadere dal pubblicare questo scritto, ma ovviamente questo non li rende corresponsabili delle fallacie che sicuramente contiene.

    Sommario: 1. Il riconoscimento di un precedente giudiziale - 2. Livelli del discorso normativo e coobazione della ratio decidendi. - 3.  L’influenza della forma logica sul consolidarsi di un precedente

      1.Il riconoscimento di un precedente giudiziale

     1.1. Sono note le varie ragioni della crisi del ruolo della Corte di cassazione nel nostro sistema giudiziario. Alcune fra le più rilevanti sono connesse ai modi in cui si formano, sono conoscibili e vengono utilizzate le precedenti decisioni nei casi ancora da decidere[1].

    Uno degli aspetti centrali della questione sta nel  fatto che per essere validamente utilizzabile come precedente, una decisione dovrebbe rimanere comprensibile nel suo significato in relazione al  caso concreto da cui scaturisce, perché è dalla considerazione dei fatti che si trae la ratio decidendi e, mentre può considerarsi una fallacia da ignoratio elenchi il richiamo di un precedente non pertinente, ricorre una fallacia di non sequitur (fallacia di falsa causa, salto logico) quando il contenuto del precedente in realtà riguarda un obiter dictum e non la ratio decidendi[2].

    Un obiter dictum impegna su questioni che non è necessario affrontare e solo raramente costituisce uno sviluppo accessorio che renda la motivazione più esauriente. Sicuramente deviano dalla funzione di precedente le sentenze-trattato giudiziario, che vorrebbero sostituirsi alla dottrina (ma in modi non vigilati dalla metodologia della ricerca scientifica) esorbitando dalla decisione del caso concreto e in realtà compromettendo la stessa certezza del diritto[3].

    Soprattutto, deve registrarsi che frequentemente le tecniche di interpretazione delle norme, le argomentazioni espresse a sostegno delle decisioni e la stessa massimazione delle sentenze non delineano con il necessario nitore i contenuti della ratio decidendi.

    Inoltre, è dubbio che l’uso della formula “principio di diritto” valga a coprire, - senza imprecisioni che generino ambiguità -  tutta la gamma delle forme di dati normativi utilizzabili per riproporli nella decisione di un nuovo caso.

    In generale, le opzioni a favore  della stabilizzazione dei significati normativi e la credenza che la certezza del diritto equivalga alla sua prevedibilità, possono attenuare l’attenzione per le specificità dei casi e disincentivare l’affinarsi delle interpretazioni. Quando non è più in discussione, un paradigma tende a cristallizzarsi in uno stereotipo: ne viene oscurata la ratio decidendi generatrice e le informazioni che potrebbero invalidarlo vengono respinte senza una compiuta valutazione, assecondando la naturale inclinazione al pre-giudizio, anche perché l’esplicita intenzione di rifarsi al precedente costituisce un argomento ab exemplo in sé  completo e  autosufficiente, che può valere come motivazione per relationem[4].

    In ogni caso, ancorarsi a un precedente è come appoggiarsi a una scatola contenente un meccanismo a molla momentaneamente compresso ma con l'attitudine a riespandersi non appena l'analisi critica lo reinnesca. La logica argomentativa è in grado di indicare vie per rigettare i precedenti o, al contrario, per indurre a tenerli in qualche modo in conto. Pertanto, il rapporto dell’interprete con le precedenti decisioni dipende essenzialmente dalle sue opzioni interpretative.

    Il precedente può essere adoperato come un punto di appoggio e di slancio verso le direzioni interpretative che risultano più corrette: l’espansione inferenziale del precedente si produce tramite operazioni composte da inferenze analogiche in senso stretto (con le sue varianti costituite dagli argomenti a contrario e a fortiori) e dall’argomento a cohaerentia[5].

    Inoltre, principi di diritto significativi per la decisione non sono solo quelli attorno ai quali ruota l’asse principale della decisione ma anche quelli a questi logicamente connessi, purché autonomamente isolabili. Rilevano e andrebbero espressi anche i principi di diritto che costituiscono condizioni pregiudiziali di quello centrale e quelli che conseguono al principio espresso perché utili a collaudarne la valenza, sebbene esigenze pragmatiche possano consigliare di circoscrivere l’ampiezza delle inferenze. In generale una asserzione è al contempo l’esito e la condizione di altre asserzioni: presuppone altre asserzioni e richiede che si comprendano almeno alcune delle sue conseguenze e anche a quali altre condizioni essa impegna chi la pone.  

    Al di là delle possibilità di espansione inferenziale dei contenuti delle premesse interpretative contenute nel precedente, la considerazione del precedente può offrire spunto per un ampliamento della rilevazione dei dati normativi pertinenti al fatto storico in esame e alle questioni che esso propone: mentre analizza i precedenti, l’interprete può ampliare il suo orizzonte e valutare corretto chiamare in campo ulteriori dati normativi perché emergono ulteriori interessi giuridicamente rilevanti (trascurati o sottovalutati dai precedenti giudicanti) e specifici del caso al suo esame.

     1.2. Le considerazioni che seguono intendono mostrare la necessità di operazioni intellettuali che conducano a una chiara enucleazione della ratio decidendi che regge un provvedimento giudiziario al fine di valutare se la stessa è riproponibile per il nuovo caso da decidere .

    Il tradizionale test di Wambaugh costituisce uno strumento per un controllo, sulla effettiva natura del contenuto di un segmento della argomentazione e sta in questo: se invertendo (dandogli un contenuto di segno contrario) il contenuto del segmento la decisione rimane invariata, allora quel contenuto non veicola una ratio decidendi [6].

    Tuttavia, il test non offre un compiuto e saldo criterio per valutare se la ratio decidendi enucleata in un caso precedente possa estendersi al genere di soluzione che si va a adottare.

    Sarebbe a questo scopo necessario sviluppare strumenti ermeneutici che consentano di far leva su una valutazione teleologica della precedente decisione per comprendere se gli argomenti che la sorreggono conducono a una regolazione degli interessi giuridicamente rilevanti che sia effettivamente congruente (in geometria la congruenza è una relazione di equivalenza) rispetto a quella verso cui si va indirizzando la decisione in itinere.

    2. Livelli del discorso normativo e coobazione della ratio decidendi

    2.1. La determinazione della norma pertinente al caso concreto richiede una interpretazione del discorso normativo che tenga conto dei suoi due livelli propriamente giuridici: quello delle regole e quello dei principi[7]

    Le norme si presentano ordinariamente come regole, ossia come puntuali prescrizioni corredate da una fattispecie normativa astratta che descrive il genere di casi rilevanti per la regola. Al contempo, ogni  regola presuppone e veicola almeno un principio normativo al quale è possibile risalire con una argomentazione che faccia leva su una giurisprudenza consolidata o su una dottrina assunta come autorevole, o che concluda una interpretazione sistematica o consideri i lavori preparatori delle disposizioni normative. Il principio normativo ha un contenuto più generico della regola che lo veicola e attrae una serie di fattispecie più ampia e variegata di quelle sussumibili sotto le regole che lo concretizzano e la pretesa di dedurre una regola da un principio normativo incorre nella fallacia dell’affermazione del conseguente perché trascura sia lo scarto fra il contenuto di una regola e quello di un principio normativo sia la possibilità che la regola veicoli più di un principio normativo.

    2.2. Poiché sono meri strumenti che non esprimono il piano essenziale del discorso normativo, le regole dovrebbero risultare più derogabili dei principi. Ma, per le incertezze nella applicazione del diritto che questa impostazione può produrre, prevale la opposta tendenza (che risponde a esigenze psicologiche ma non dipende da vincoli logici) a considerare la regola come l’atomo del discorso normativo,  fino a ignorare la ratio che - però - sempre la ispira[8]

    A loro volta le decisioni giudiziarie – che riguardano sempre i casi particolari e vanno giustificate in relazione al caso concreto - devono comunque utilizzare criteri generalizzabili che facciano leva sulla ratio (legis o juris), cioè sul complesso delle ragioni giustificative di una norma, riassunte nel suo scopo (o nei suoi scopi) ossia il principio (o i principi) normativo che veicola.

    Sulla base delle rationes si compone la ratio decidendi che è, appunto, il complesso delle ragioni di una decisione come svolgimento dei principi normativi costituenti le premesse e/o i passaggi logici necessari per la decisione, ma che è tale in quanto costituisce una soluzione tipizzata, implicita o esplicitata, sufficiente a fondare la soluzione di una questione giuridica generale rilevante per la decisione della causa.

    In altri termini: non è ratio decidendi la specifica soluzione della questione posta dal caso, lo è - invece - la soluzione del genere di questioni al quale appartiene quella sollevata dal caso da decidere.

    Come nel procedimento chimico della coobazione, la ratio decidendi va estratta dal complesso della argomentazione e poi sviluppata e ricollocata nel contesto della questione dalla quale sorge per verificare se la soluzione adottata  è convincente. In generale, se si vuole chiarire la portata di una regola, serve trovare esempi di sue applicazioni che siano fra loro alquanto distanti, perché così si evidenziano i profili inessenziali del suo significato e se ne può cogliere meglio la ratio; più che il numero delle reiterazioni di una ratio decidendi  conta il valore intrinseco delle argomentazioni che la sorreggono e l’assenza di precedenti di segno contrario[9].

    2.3. Come contributi alla uniformità e alla stabilità della interpretazione del diritto, i precedenti non valgono tanto in sé ma come anelli di una serie che illumini sulle relazioni logiche fra i dati normativi in campo e valga a affinare - tramite distinzioni e precisazioni - l’area di applicazione delle norme. L’importanza di un precedente si coglie nel contesto delle decisioni (sia conformi sia difformi) correlate. Ma è opportuno vigilare sulla formazione di concatenazioni di precedenti fissando un caso (una fattispecie storica concreta) come paradigmatico della applicazione di una data ratio decidendi, e poi raffrontare a questo i casi successivi, per evitare, tanto più quando la ratio decidendi. non è stata compiutamente esplicitata, slittamenti di significato nella utilizzazione della ratio decidendi[10].

    2.4. In ogni caso, poiché esistono differenti livelli del discorso normativo, allora anche l’interpretazione di una precedente applicazione delle norme, richiede una scelta del piano sul quale condurla, perché i tre livelli essenziali del discorso giuridico – quello del fatto, quello delle regole, quello dei principi inevitabilmente (espressi o impliciti) si ritrovano nella ratio decidendi. In altri termini, il precedente si individua secondo quel che si cerca: il tipo di premesse normative utilizzate, l’articolarsi delle relazioni logiche fra tali premesse nel loro rapporto con il fatto, spunti ulteriori, soltanto impliciti negli sviluppi del razionale (la giustificazione della ratio decidendi) della decisione.

    La correlata fallacia del livello di individuazione del precedente deriva dalle approssimazioni nella scelta del livello normativo al quale viene collocata l’analisi del precedente e del suo rapporto con il nuovo caso: ci si può appellare al precedente richiamo di un principio normativo assunto come non veicolato da regole, trascurando che può esistere una regola ad hoc per il caso da decidere, oppure scambiare il mero richiamo a un valore pregiuridico per il riferimento a un principio normativo, o concentrarsi esclusivamente sulla somiglianza dei fatti storici[11].

    3.  L’influenza della forma logica sul consolidarsi di un precedente

    Le possibilità e i limiti dell’utilizzo dei precedenti dipendono dalla forma logica che regge la loro composizione.

    3.1. Il riconoscimento di un precedente è agevolato se il precedente si incentra sulla sussunzione di una fattispecie storica concreta sotto una (una sola) fattispecie normativa astratta veicolata da una regola. Infatti, questo consente di valutare agevolmente la somiglianza fra le due fattispecie storiche e di richiamare il precedente trattandolo come esempio dell’applicazione della regola. Reperire un precedente come enunciazione di una regola generale valevole anche per decisioni future rafforza l’idea del diritto come sistema  coerente, e stabile di norme. Per un caso esemplare di analisi dei precedenti  in termini di monosussunzione riguardate l’art. 610 cod. pen., vedasi: Cass. pen. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 (Considerato in diritto, 2.3.-2.4.).

    Tuttavia, per altro verso, fondare una ratio decidendi essenzialmente sulla somiglianza fra i fatti oggetto della decisione da parte del secondo giudice e quelli oggetto della decisione precedente circoscrive la portata della decisione[12].

     3.2. Invece, se con il precedente è stato applicato un principio non veicolato da regole, l’interprete deve potere ravvisare nel precedente una via di soluzione per il suo problema, diversamente neanche può considerarlo un precedente.

     Una caratteristica dei principi normativi è la loro attitudine a venire attuati secondo gradazioni diverse, che dipendono dalla specifica situazione fattuale e dal contesto normativo in cui - proprio a causa del ricorrere di quella specifica situazione fattuale - il campo di forza proprio del principio esplica i suoi effetti. In altri termini, la concretizzazione della portata normativa di un principio che non sia veicolato da una regola deriva dalla necessità di applicarlo a un caso per il quale il principio rilevi.

    Ma come si colma la discontinuità logica tra il fatto storico e un mero principio normativo in assenza di una fattispecie normativa astratta che consenta di ricondurre il fatto al principio ? Come può avvenire la sussunzione di un fatto storico direttamente sotto un principio normativo (quando già è logicamente fallace pretendere di desumere una regola da un principio) ?

    Evidentemente, occorre un (terzo) elemento che consenta il passaggio dal fatto storico al principio e che si risolve in un surrogato della fattispecie normativa astratta. Quando con la norma avente la struttura di un mero principio da applicare al fatto storico concorrono altri dati normativi (principi e/o regole) applicabili al caso, tale elemento è fornito dall’assestarsi delle relazioni logiche fra i contenuti dei dati normativi concorrenti. Ma quando con la norma avente la struttura di un mero principio da applicare al fatto storico non concorrono altri dati normativi (principi e/o regole) applicabili al caso, tale elemento va approntato dall’interprete con una operazione produttiva di significati normativi. Per queste vie si formano degli indirizzi dell’attività interpretativa, ma non una vera e propria casistica; non propriamente dei precedenti o dei casi-guida, ma soltanto degli schemi interpretativi di riferimento. In definitiva: l’applicazione diretta dei principi normativi non conduce al conformarsi di precedenti giudiziali in senso stretto[13].

    3.3. Analoga conclusione vale quando le norme assumono la struttura di una clausola generale perché anche in questa evenienza manca una ben determinata fattispecie normativa astratta.

    Anche nelle clausole generali il contenuto della norma comprende una parte descrittiva del genere di situazioni riconducibili alla previsione legislativa;  tuttavia, tale descrizione è talmente ampia che non consente un giudizio di sussunzione se prima il contenuto delle parti elastiche della clausola generale non viene precisato mediante opzioni interpretative che chiamano in causa diversi principi normativi o che, talvolta, possono persino rivelarsi impregnate di assunzioni di valori. Ne sono un esempio le questioni connesse alla  l’interpretazione del significato della clausola generale “stato di abbandono” del minorenne che negli anni hanno impegnato le Sezioni civili della Corte di cassazione.

    La difficoltà di un ben definito svolgimento del giudizio di sussunzione si accresce quando il testo della disposizione normativa assembla più clausole generali. Si consideri, per esempio, il coacervo di clausole generali (i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, la qualità e quantità delle sostanze) contenuto nell’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990 nel tentativo di definire il caso di lieve entità nella detenzione illecita di stupefacenti.

    Sono evidenti le conseguenze che da queste condizioni derivano in relazione alla determinatezza delle norme, alla prevedibilità delle decisioni giudiziarie e alla stabilizzazione dei significati delle rationes decidendi nel susseguirsi delle decisioni[14].

     3.4. Ordinariamente, il fatto storico acquista il suo compiuto senso giuridico dentro un contesto costituito non da uno solo ma da più dati normativi. La sussunzione  avviene a seguito della considerazione, implicita o esplicitata, di una pluralità di dati normativi per cui, in realtà, è strutturalmente una plurisussunzione, sebbene in pratica, la interpretazione non si estenda a tutto l’ordinamento, ma solo a quel suo specifico segmento che l’interprete considera rilevante per il genere di fatti al suo esame. La connessione fra alcuni dati normativi può rivelarsi anche solo nel momento in cui si compie la sussunzione della fattispecie storica sotto la norma che compone i contenuti delle norme in gioco (la cosiddetta norma-ordinamento).

    Ovviamente, la ricerca della ratio decidendi nel caso di plurisussunzione comporta modalità più articolate che nel caso di monosussunzione perché occorre non solo inquadrare la struttura dei dati normativi applicati (regole, principi particolari, principi generali, principi fondamentali) ma anche delineare le loro relazioni logiche, il cui articolarsi può mutare al mutare del contesto dei fatti rilevanti, soprattutto quando le regole e/o i principi divergono o addirittura confliggono.

    In quest’ultimo caso, l’interprete deve ricorrere a tecniche che,  se non si risolvono in una semplice distinzione concettuale, richiedono la scelta di un qualche criterio di contemperamento fra i dati normativi fra loro configgenti, con esiti che possono modificarsi in relazione alle circostanze del caso concreto.

    Precipuamente quando fra i dati normativi intercorrono opposizioni reali (che non sono risolvibili tramite distinzioni concettuali ma solo con mediazioni fra le forze normative) l’interprete - proprio perché si trova a ponderare forze normative fra loro contrastanti - non riceve sufficiente materiale dalle norme e deve dotarsi delle categorie che soltanto la riflessione sul caso concreto può fornirgli secondo canoni di ragionevolezza e, quando i dati confliggenti sono più di due, l’interprete dovrà realizzare un bilanciamento fra le plurime forze normative in gioco e  la prevalenza dell’una o dell’altra potrà dipendere da una terza forza normativa[15].

    Non essendo legittimato, a eliminare alcuno dei princìpi o delle regole fra loro incompatibili, l’interprete dovrà limitarsi a una loro non applicazione, totale o parziale, nello specifico caso al suo esame. La norma disapplicata, totalmente o parzialmente, potrà riespandere la sua funzione nell’ambito di un altro contesto di norme costruito per risolvere altro problema interpretativo e, se del caso, prevalere anche nei confronti di quelle rispetto alle quali fu altrove soccombente. Questo fenomeno è particolarmente evidente quando i dati normativi si presentano articolati fra loro secondo rapporti di regole ed eccezioni, quando il cosiddetto criterio di specialità non sana incompatibilità fra i dati normativi ma conduce - tramite distinzioni concettuali - a individuare la norma specificamente adeguata alla fattispecie restringendo la portata della norma più generale.

    In ogni caso, in condizioni di plurisussunzione manca un’unica fattispecie normativa che possa offrire uno stabile paradigma di riferimento per valutare il rapporto fra i precedenti già decisi e il nuovo caso da decidere.

     [1] Sulla attuale condizione della nomofilachia e sulla crisi del sistema dei precedenti, fra i molti: G.Canzio, Nomofilachia e diritto giurisprudenziale, in: Diritto pubblico, 2017, 1, pp. 21-27.  Sul configurarsi di un sistema basato su un modello di precedente a vincolatività relativa incentrato sull’art. 618 cod. proc. pen.: G.Fidelbo, Verso il sistema del precedente? Sezioni Unite e principio di diritto, in: Diritto penale contemporaneo, 29/01/2018, 1, pp. 1-18, 17.  

    [2] Su questa prescrizione metodologica fondamentale (Leibniz, Dissertatio de arte combinatoria) G. Gorla, Precedente giudiziale (voce) in : Enciclopedia Giuridica Treccani, XXIII, 8; M. Bin, Precedente giudiziario, ratio decidendi » e “obiter dictum”, in: Rivista trimestrale di diritto e procedura  civile, 1988, 107733, 1013). Sui limiti del riferimento ai precedenti: B.Cavallone, Sulla citazione dei  precedenti negli scritti forensi, in: Rivista di diritto processuale, 2018, 1, pp. 150-154. Più ampiamente: Atti del Seminari “Leibniz” per la teoria e la logica del diritto- II. I precedenti, Accademia dei Lincei, Roma 6/07/2017.

    [3] Conserva autorità di precedente una massima (redazionale o ufficiale) dalla quale si ricava che la sentenza dai cui è tratta contiene solo un obiter dictum?: N.Visalli, La logica del giudice e la funzione uniformatrice della Cassazione, in: Rivista di diritto civile, 1998, fasc. 6, 1, pp. 705-752, 729. perché infarciti di obiter dicta esuberanti rispetto alla indicazione delle essenziali rationes decidendi. Su questi temi: B. Sassani, La deriva della Cassazione e il silenzio dei chierici, in: Judicium (rivista on line), 2019, 3/06/2019; L. Passanante, Il precedente impossibile. Contributo allo studio del diritto giurisprudenziale nel diritto civile, Torino, 2018.

    [4] Su questi temi: A.Costanzo, Logica dei dati normativi, Milano, Giuffrè, 2005, 14ss, 141-155.

    [5] Questa idea poggia sul presupposto implicito che: “non è possibile avere alcun concetto a meno di non averne molti, perché l’articolazione del contenuto di ciascun concetto dipende dalle sue relazioni inferenziali con altri concetti: R.B. Brandom, Articolare le ragioni. Un’introduzione all’inferenzialismo, trad.it. C.Nizzo, Milano, Il Saggiatore, 25. Edizione originale: Articulating Reason. An Introduction to Inferentialism, Harward University Press, 2000. Dello stesso autore: Making it Explicit, Harvard University press, 1994. Sul tema con specifico riferimento alle decisioni delle Sezioni unite della Corte di cassazione italiana (art. 618 cod. proc. pen.): G. De Amicis,  La formulazione del principio di diritto e i rapporti tra Sezioni semplici, in: Diritto penale contemporaneo, 4/02/2019, pp-1-28, 17.  Sottolinea l’esigenza di una coerenza sistemica della serie dei precedenti: M.Betzu, Diritto giurisprudenziale "versus" occasionalismo giurisprudenziale, in: Diritto pubblico, 2017, 1, pp. 41-75, 72.

    [6] Per questo test: E.Wambaugh, The Study of Cases, Boston, 1892.

    [7]  Sul tema: A.Costanzo L’ingranaggio normativo, in Ars interpretandi, 10, 2005, pp.219-253; G.D'Amico, Problemi (e limiti) dell'applicazione diretta dei principi costituzionali  nei rapporti di diritto privato (in particolare nei rapporti contrattuali), in: Giustizia civile, 3, 2015, 247-273 e 2, 2016, 443-507.

    [8] A.Costanzo, Percorsi della sussunzione, in S.Mangiameli (ed.), Studi in onore di Antonio D’Atena, Milano, Giuffrè, 2015, pp.692-711;

    [9] Circa la rilevanza del numero dei precedenti: M. De Felice, Su probabilità precedente e calcolabilità giuridica, in: Rivista di diritto processuale, 2017, 6, pp. 1546 ss., 1561. Sulla funzione proattiva delle Corti superiori: S.C. Delgado Suarez, Sui modelli di Corti supreme e la revoca dei precedenti, in: Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2018, 2, pp. 689-710.

    [10] Sul rapporto fra  i  casi come rapporto fra particolare e particolare: E. Scoditti, Il diritto che non viene dal sovrano e il precedente giudiziario, in: Giustizia civile, 2017, 2, pp. 277ss, 296. Una disamina specifica in: M-L.Mathieu-Izorche, Gli orientamenti della dottrina in tema di neutralizzazione e di valorizzazione delle divergenze in giurisprudenza, in: A.Mariani Marini (ed.), Teoria e tecnica dell’argomentazione giuridica, Milano, Giuffrè, 2003, 47-78.

    [11] Sono, inoltre, caratteristiche dell’uso del precedente: la  fallacia dell’accidente, che trascura le peculiarità del caso di cui si tratta; la fallacia dell’accidente converso (o generalizzazione affrettata), che pretende di trarre una regola da una ratio decidendi valida solo per casi peculiari. Le fallacie dell’accidente ricorrono nel campo giuridico perché frequenti sono le erronee calibrazioni del rapporto generale/particolare e la stessa formulazione delle massime di giurisprudenza in termini generali comporta il rischio ch’esse cadano nella genericità o nella fallacia della generalizzazione indebita.  

    [12] M. Taruffo,  Note sparse sul precedente giudiziale, in: Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2018, 1, pp. 111-129, 128.  

    [13] Sulla dubbia fruibilità come precedenti delle decisioni pronunciate direttamente  nel segno dei valori o dei principi: O.Mazza, Conciliare l’inconciliabile: il vincolo del precedente nel sistema di stretta legalità, in: Archivio penale (speciale riforme), 2018, pp. 1-10; A.Valitutti, Precedente giudiziale e argomento “ex auctoritate”, in: Rivista di diritto processuale, 2019, 2, 494-508, 500; N. Irti, Sulla relazione logica di con-formità; precedente e susseguente, in: Rivista di diritto processuale, 2017, 6, p. 1539-1545, 1542; G. De Nova, Lo stato di informazione circa le future sentenze giudiziarie, in: Rivista di diritto processuale civile, 2016, pp. 1227-1238, 1229; ; G. Cocco, Verso una Cassazione Supreme Court: un parere contrario, la conferma della  soggezione del giudice alla legge e una riforma possibile, in: Responsabilità civile e previdenza, 2016, 2, p.382-391.                   

    [14]   Sul tema: D.Castronuovo, Tranelli del linguaggio e “nullum crimen”, il problema delle clausole generali nel diritto penale,  in: La legislazione penale, 2017, Rivista On line, 7/06/2017, pp.11-16; P.Grossi, Dalle  “clausole" ai "principi" a proposito dell'interpretazione come invenzione, in: Giustizia civile, 2017, 1, pp. 5-15, 14.

    [15]   Sulla differenza fra il modello di decisione che utilizza il precedente “basato su regole” e quello “basato sull’equilibrio delle ragioni”, variabile caso per caso: M. Pollera, Precedente giudiziale e modelli decisionali, in: Cassazione penale, 2018, 3986-4011.  Sul canone della ragionevolezza:  A.Cerri (ed.), La ragionevolezza nella ricerca scientifica e il suo ruolo specifico nella sfera giuridica, Atti del Convegno di studi, 2-4 ottobre 2006, Università La Sapienza Roma, Aracne, 2007; A.Costanzo, Logica giudiziaria, Roma, Aracne, 2012, pp.90-92.

           

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