Rino Messina, ex magistrato, fine e comprovato saggista, si confronta con questo suo ultimo scritto con un caso giudiziario scottante e fortemente divisivo: il processo all’ex Ministro dell’Interno, e attuale Vicepremier, Sen. Matteo Salvini, per il trattenimento a bordo della nave della ONG “Open Arms”, di 107 migranti per sei lunghi giorni dal 14.8.019 al 20.8.019, ritenuto dalla Pubblica Accusa illecito penale.
Questa è la prima volta che Rino Messina si confronta non con atti processuali spenti, impolverati e dimenticati negli Archivi di Stato ma con “la carne viva” di atti processuali ancora sub iudice da cui promanano grida di aiuto, dolori, sofferenze, sudore e sangue.
Il processo, svoltosi in un clima di apparente serenità sebbene fortemente attenzionato dai media, con il collegio difensivo guidato dalla Senatrice della Lega Avv.to Giulia Bongiorno, Presidente della Commissione Giustizia del Senato, ha purtroppo fatto registrare pesanti minacce provenienti da ambienti “sovranisti” ai P.M. titolari del processo e l’improvvida denunzia (successivamente archiviata) presentata nei confronti di alcuni dei medesimi P.M. che avevano svolto le indagini preliminari per presunte omissioni a favore del comandante e dell’equipaggio della Open Arms, già indagati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (procedimento ugualmente archiviato).
Il metodo seguito da Rino Messina è quello solito, ed è quello per cui è unanimemente apprezzato da giuristi e storici: analizzare i fatti in modo oggettivo, esaminare con chirurgica precisione gli atti processuali, passare sotto la lente della logica più stringente ordinanze e sentenze. Il tutto “condito” da una sottile ironia che vale a sdrammatizzare fatti di oggettiva gravità e a rendere la lettura del testo piacevole e scorrevole.
In questo libro, fin dal titolo, tuttavia, si capisce da quale parte sta Rino Messina: quella di una accoglienza dei migranti regolata da leggi nazionali e trattati internazionali e soprattutto rispettosa dei diritti fondamentali dei migranti.
In questa breve introduzione non si vuole in alcun modo contestare la sentenza del Tribunale di Palermo che ha assolto con la più ampia formula l’ex Ministro dell’Interno Salvini dai reati di sequestro di persona e omissione di soccorso (del resto la posizione soggettiva di chi scrive queste righe lo impedirebbe alla luce delle più elementari regole deontologiche), qui si vuole solo rimarcare, favorito dalla lucida analisi di Rino Messina, che il processo a Matteo Salvini è “un processo politico”, non nel senso di un processo scaturito per persecuzione politica, ma un “processo politico” nel senso che dalla sentenza definitiva che porrà fine a questo caso giudiziario, vi saranno immediate e prolungate conseguenze politiche sulle modalità di gestione in Italia del fenomeno della immigrazione clandestina.
Tralasciando la ricostruzione del fatto storico che ha dato vita al processo, che appare assolutamente assodata, anche in relazione alle gravi condizioni psico-fisiche dei migranti trattenuti contro la loro volontà a bordo della “Open Arms”, vi sono degli snodi giuridici in questa vicenda che devono essere sciolti in via definitiva senza margini di ambiguità.
In tal senso, anche alla luce della recente ordinanza della Cassazione Civile a Sezioni Unite sul collegato caso della motonave “Diciotti”, l’adito Giudice della Legittimità dovrà prendere posizione, solo per citare alcuni dei punti più controversi della vicenda, sulla natura e obbligatorietà della concessione del Place of Safety (POS), sul rispetto dei diritti dei migranti a presentare una legittima istanza di asilo o protezione internazionale ed, infine, sui particolari diritti dei migranti minori non accompagnati e dei soggetti fragili o vulnerabili.
Alcune considerazioni, tuttavia, è lecito avanzare fin da subito, con una premessa metodologica: accanto alle verità legali scaturenti da provvedimenti giudiziari, sussistono verità politiche, storiche ed anche morali, che alle prime si possono accompagnare e talvolta sovrapporre.
La prima di queste verità “altre”, è che non è lecito usare provvedimenti di natura prettamente amministrativa, e non già politica, dunque sottoposti a precise regole giuridiche (legittimità, competenza, motivazione, forma) per interessi di tipo elettorale. Nel caso della Open Arms, infatti, il diniego del POS è avvenuto, almeno in una prima fase, con provvedimento orale, privo di motivazione e notificazione, emesso nelle chiuse stanze dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Interno senza un vero confronto con le componenti tecniche e politiche dell’Esecutivo.
Così come non vi può essere altra spiegazione della volontaria e cosciente violazione delle regole del T.U. sulla Immigrazione e delle prassi costantemente seguite fino all’insediamento del governo “giallo -verde”, se non quella di avvantaggiarsi elettoralmente da precise scelte gestionali palesemente illegittime sull’accoglienza dei migranti.
Tutto ciò senza sfiorare il tema della accoglienza dei minori non accompagnati e della protezione delle donne vittime di violenza sessuale o dei soggetti fragili, in palese violazione della Legge Zampa e della Convenzione di Istanbul.
Il vero è, infatti, che un contrasto all’immigrazione “urlato e mediatico”, con ricorso a termini di sicuro impatto come “politica dei porti chiusi”, “difesa dei confini”, “bighellonare delle ONG nel Canale di Sicilia”, “uso di comodi taxi del mare”, ed altre simili amenità prive di reali agganci con la tragica realtà dell’immigrazione via mare, porta indubbi vantaggi di tipo elettorale. Specie quando il consenso promana da parte di un corpo elettorale impaurito da una propaganda che addita l’immigrato come l’unico e vero nemico del convivere civile e della sicurezza (anche) economica della nazione.
Una responsabile politica di accoglienza, volta a risolvere la complessità del fenomeno nel rispetto delle norme internazionali e della Costituzione, che pure ha innegabili costi per la comunità - al pari, peraltro, di quelli che si stanno sostenendo per l’esternalizzazione dei Centri per il Rimpatrio in Albania - non porta, invero, né consensi né voti.
Sotto altro aspetto, si potrebbe anche convenire con talune rispettabili posizioni secondo cui il giudizio penale non è la sede più idonea per valutare comportamenti così complessi, con forti implicazioni di carattere politico, e che il reato di sequestro di persona, con le pesantissime pene edittali previste, è stato pensato dal legislatore in tutt’altra epoca e con riferimento a ben altre situazioni di fatto. La stessa risicatissima maggioranza parlamentare che ha votato l’autorizzazione a procedere (149 voti contro 141), la dice lunga sulla difficile valutazione politica del caso. Tuttavia, una volta rimossa la tutela costituzionale per i reati ministeriali, il giudizio non poteva, e non potrà, che incentrarsi sulla legittimità dell’operato del Ministro alla luce della normativa nazionale ed internazionale. Opinabili possono finanche essere le fattispecie penali contestate dal P.M. al Ministro, resta tuttavia il fatto che quanto è avvenuto ha degli indubbi connotati di illegittimità e che 107 persone, con il loro carico di tragica umanità, hanno subito una ingiusta privazione della loro libertà personale e sono state private del loro diritto ad un ricorso effettivo, tempestivo, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. Ora io, ed ugualmente Rino Messina, non siamo autorizzati a fare delle ipotesi su una presunta responsabilità penale del Ministro. Il giudizio morale, e forse fra qualche tempo anche quello storico, ci induce, tuttavia, convintamente a pensare che una ingiustizia è stata commessa e non è stata mai riparata.
