GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    Appunti a prima lettura sulla riforma del procedimento del giudizio di cassazione

    Il 19 ottobre il Senato ha approvato in via definitiva la legge di conversione con modificazioni del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, che contiene novità di grande rilievo riguardanti il giudizio di cassazione.

    1. Le novità in breve.

    Utilizzando la sintesi della normativa tratta dal Dossier del Senato, le novità introdotte con riguardo al giudizio di Cassazione si possono riassumere così.

    Il nuovo articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, reca numerose modifiche al giudizio di Cassazione. Tali modifiche ricalcano sostanzialmente il contenuto dei principi di delega previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera c) dell'AS 2284, (Delega per la riforma del processo civile), già approvato dalla Camera e attualmente all'esame della Commissione giustizia. In particolare, il comma 1 della disposizione:

    i) generalizza l'uso della trattazione in camera di consiglio nei procedimenti civili che si svolgono dinanzi alle sezioni semplici della Corte;

    ii) modifica la procedura del c.d. «filtro» in Cassazione.

    Analiticamente:

    ● la lettera a) dell’articolo 1-bis modifica l'art. 375 c.p.c. e prevede che la Corte, quando la controversia è assegnata a una sezione semplice, e non alle Sezioni Unite, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio; si ricorre all'udienza pubblica solo se la sezione «filtro» non riesce a definire il giudizio in camera di consiglio o se la questione di diritto sulla quale la Corte si deve pronunciare riveste una particolare rilevanza.

    ● la lettera b) modifica l'art. 376 c.p.c. e precisa che, se il ricorso supera il filtro preliminare di inammissibilità/infondatezza, il presidente rimette gli atti alla sezione semplice, omettendo ogni formalità;

    ● la lattera c) modifica l'art. 377 c.p.c., che rimette ad un decreto del presidente (della Corte di cassazione, della sezione semplice o della sezione «filtro») l'ordine di integrazione del contraddittorio o di esecuzione della notificazione dell'impugnazione (attualmente la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio ex art. 375, n. 2);

    ● la lettera d) interviene sull'art. 379 c.p.c. invertendo l'ordine di intervento delle parti nella discussione: dopo l'intervento del relatore spetta infatti al PM esprimere, oralmente, le sue conclusioni motivate; solo successivamente saranno i difensori delle parti a svolgere le loro difese; non sono ammesse repliche ed è soppressa la disposizione che oggi consente alle parti di presentare in udienza brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del PM;

    ● la lettera e) modifica l'art. 380-bis c.p.c. intervenendo sul procedimento filtro dinanzi alla apposita sezione civile della Corte, per eliminare la relazione del consigliere che, attualmente, contiene una concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la pronuncia di inammissibilità o di manifesta infondatezza del ricorso e che viene oggi depositata in cancelleria; la riforma accelera i tempi rimettendo allo stesso presidente, in sede di fissazione dell'adunanza, l'indicazione di eventuali ipotesi filtro; se la camera di consiglio della sezione filtro non ritiene che ricorrano le ipotesi di inammissibilità o manifesta infondatezza/fondatezza, rimette la causa alla pubblica udienza di una sezione semplice; la disposizione modifica altresì il procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza, intervenendo sull'art. 380-ter c.p.c.

    ● la lettera f) introduce nel codice di rito il nuovo art. 380-bis.1 (attenzione: si tratta di un articolo distinto dall’art. 380-bis c.p.c., dedicato al c.d. «filtro»), volto a disciplinare il procedimento camerale dinanzi alle sezioni semplici; in base a tale disposizione il PM e le parti dovranno ricevere comunicazione della fissazione della camera di consiglio almeno 40 giorni prima; il PM potrà depositare le sue conclusioni scritte non oltre 20 giorni prima della camera di consiglio mentre le parti non oltre 10 giorni prima dell'adunanza; la corte giudicherà sulla base delle carte depositate, senza intervento di PM e parti.

    ● la lettera g) prevede che tanto il PM quanto le parti possano interagire con la Corte esclusivamente per iscritto, escludendo la possibilità di essere sentiti; la camera di consiglio decide inaudita altera parte.

    Con le modifiche agli articoli 390 e 391 (rispettivamente lettere h) e i) si ampliano i termini per rinunciare al ricorso (e si coordina il codice con la soppressione dall'art. 375, n. 3). Infine, la lettera l) interviene sull'art. 391-bis, distinguendo il procedimento di correzione degli errori materiali da quello di revocazione delle sentenze della Cassazione. Nel primo caso, infatti, si prevede che l'esigenza di una correzione possa essere rilevata d'ufficio dalla Corte o richiesta dalle parti senza limiti di tempo (oggi, deve essere richiesta entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza o entro un anno dalla sua pubblicazione). Nel secondo caso, invece, la revocazione può essere chiesta entro 60 giorni dalla notificazione o 6 mesi dalla pubblicazione; se la Corte ritiene la richiesta inammissibile pronuncia in camera di consiglio, diversamente provvede in pubblica udienza.

    Il comma 2 dell'art. 1-bis, reca una disposizione transitoria prevedendo che la riforma del procedimento di cassazione si applica ai ricorsi depositati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge ed ai ricorsi per i quali non è stata ancora fissata l'udienza o l'adunanza in camera di consiglio.

    2. Brevi osservazioni organizzative.

    ● Pubblica udienza

    Il presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l'udienza o l'adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore.

    Dell'udienza (pubblica) è data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima.

    Nulla è cambiato per il procedimento in pubblica udienza (tranne l’ordine di discussione: viene meno la regola, da molti ritenuta anacronistica, per cui il Procuratore Generale parla per ultimo).

    ● Camera di consiglio

    La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere: 1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360; 4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione; 5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza (i nn. 2 e 3 dell’art. 375 c.p.c. sono stati eliminati).

    La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio anche in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall’apposita sezione di cui all’articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio.

    Quindi, il presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa – di regola - l'adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore.

    Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi dell’articolo 375, secondo comma, è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima.

    Il pubblico ministero può depositare in cancelleria le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio.

    Le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio. In camera di consiglio la Corte giudica senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti.

    ● La trattazione in pubblica udienza ha luogo:

    a) per la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare,

    b) se il ricorso è stato rimesso dall’apposita sezione di cui all’articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio.

    Altrimenti il presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa – di regola - l'adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore.

    Quindi, la decisione di fissazione dell’udienza pubblica è rimessa al Presidente, ma non è esclusa, come avviene nel penale (e nella Sesta Sezione civile), una delega a un consigliere, che resta nominato relatore sia che suggerisca la camera di consiglio sia che suggerisca la pubblica udienza.

    Una alternativa organizzativa potrebbe essere nel senso che la decisione è rimessa al Presidente di sezione non titolare al quale sia delegata un’intera materia, coadiuvato da Assistenti di Studio o da Consiglieri esperti della materia, così da poter decidere l’accorpamento di ricorsi da trattare in via camerale e selezionare, invece, quelli meritevoli di trattazione in pubblica udienza, sempre che il ricorso evidenzi «una particolare rilevanza della questione di diritto».

    Del pari sembra auspicabile la collaborazione dei magistrati del Massimario o di consiglieri anziani per l’applicazione della nuova norma, per la quale: «Il primo presidente, il presidente della sezione semplice o il presidente della sezione di cui all’articolo 376, primo comma, quando occorre, ordina con decreto l’integrazione del contraddittorio o dispone che sia eseguita la notificazione dell’impugnazione a norma dell’articolo 332, ovvero che essa sia rinnovata».

    Quanto all’individuazione delle ipotesi di fissazione della pubblica udienza, se l’ipotesi innanzi prevista sub b) non pone questione alcuna, più problematica appare l’individuazione dell’ipotesi sub a).

    E’ certo che la particolare rilevanza non deve essere intesa come questione di massima di particolare importanza, tale da imporre prima facie la rimessione al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite. A ciò, semmai, provvederà il collegio all’esito della pubblica udienza ovvero anche dell’adunanza in camera di consiglio.

    Uno spunto può venire dalla norma di cui all’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., letta a contrario, nel senso che il provvedimento impugnato abbia deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte ma l'esame dei motivi offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa.

    In ogni caso la mancanza di precedenti o l’esistenza di un orientamento giurisprudenziale risalente o oscillante o, comunque, non consolidato, possono suggerire la decisione in pubblica udienza

    3. L’ispirazione della novella

    Sembra che il Legislatore abbia fatto proprie (anche se solo in parte) alcune delle proposte di Giovanni Verde, Proposte per la Cassazione, (Testo dell’intervento all’incontro sulla funzione di nomofilachia svolto presso la Corte di cassazione il 1.3.2016): «Gli artt. 377 e 379 stabiliscono che la conclusione del processo in cassazione avvenga in udienza, salvo che ricorrano i casi in cui si può decidere in camera di consiglio. La formula andrebbe rovesciata, così come già avviene dinanzi ai giudici di merito, nel senso che la decisione avviene in camera di consiglio e che si fa luogo alla pubblica udienza soltanto a seguito di motivata (e accolta) richiesta delle parti. Eviteremmo ciò che oramai si è ridotto a un simulacro, dal momento che, essendosi istituzionalizzato il sistema della precamera di consiglio, i difensori ben sanno che la causa è stata già decisa prima dell'udienza (e basta frequentare le aule della Corte per constatare che oramai gli avvocati hanno perso, almeno nel processo civile, l'abitudine di discutere, avendone constatata l'inutilità). In questo modo sarebbe possibile semplificare una disciplina (quella fissata dagli artt. 375, 376, 377, 380 bis, 380 ter) complicata e farraginosa. L'art. 379, poi, prevede che il pubblico ministero concluda. E' un retaggio anacronistico, in contrasto, a me sembra, con il principio della paritaria difesa, in quanto le sue conclusioni non sono conosciute prima dalle parti così che possano adeguatamente replicare. E le parti, nell'attuale sistema, continuano – non dimentichiamolo – ad essere le protagoniste principali della vicenda processuale, perché il ricorso è azionato, ancora oggi, nel loro interesse, a loro rischio e pericolo, e non nell'interesse esclusivo della legge. Quanto meno dinanzi alle Sezioni semplici, si potrebbero sostituire le conclusioni del p.m. in udienza con conclusioni sinteticamente motivate che il p.m. potrebbe valutare se è il caso di depositare in maniera che le parti ne possano prendere visione; e ciò con un guadagno in termini di utilizzazione del personale e con un maggiore rispetto per le esigenze della difesa. Lascerei la pubblica udienza con la necessaria presenza del pubblico ministero soltanto dinanzi alle Sezioni Unite».

    4. Opinioni critiche della dottrina e repliche

    Altrettanta attenzione non sembra sia stata riservata dal Legislatore alle critiche (preventive) provenienti da fonte autorevolissima.

    Invero, il 3 ottobre 2016, il Presidente della Associazione Italiana tra gli Studiosi del Processo Civile, professore Federico Carpi, ha inviato al Ministro della Giustizia e ai Presidenti delle Commissioni Giustizia della Camera e del Senato il un documento contenente numerose critiche alle nuove norme introdotte in sede di conversione del decreto legge n. 168/2016.

    In particolare, nel documento si stigmatizza che: «L’ultimo periodo del nuovo art. 380 bis 1 c.p.c. e dell’art. 380 ter c.p.c. non solo esclude la trattazione in pubblica udienza, ma anche la possibilità, oggi prevista, che le parti siano sentite in camera di consiglio. Il che appare contrario alla Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo e alle indicazioni della Corte costituzionale, in riferimento al diritto all’udienza pubblica; la disposizione convenzionale, infatti, è interpretata nel senso che comunque deve essere garantito il diritto delle parti ad essere sentite».

    Sennonché, la Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza del 10 aprile 2012 - Caso Lorenzetti contro Italia) ha ricordato che una udienza pubblica può non essere necessaria date le circostanze eccezionali della causa, soprattutto quando quest'ultima non sollevi questioni di fatto o di diritto che non possano essere risolte in base al fascicolo e alle osservazioni presentate dalle parti, come nel caso in cui vengano trattate situazioni che hanno ad oggetto questioni altamente tecniche, purché la specificità della materia non esiga il controllo del pubblico.

    Non può essere trascurato, peraltro, che la disciplina introdotta in sede di conversione del decreto legge n. 168/2016 ricalca, per grandi linee, il procedimento camerale nel giudizio penale di legittimità, ai sensi dell’art. 611 c.p.p. Procedimento nel quale l’inammissibilità del ricorso è decisa senza partecipazione delle parti e con contraddittorio solo scritto anche per gravissimi reati, siano essi omicidi o stragi. Sì che appare incongruo pretendere la pubblicità dell’udienza per un inammissibile ricorso in materia civile anche quando riguardi l’inesatto adempimento dell’obbligo di consegnare una bicicletta.

    In relazione alla disciplina del processo penale di recente la Corte costituzionale, con la sentenza n. 80/2011 ha evidenziato il generale orientamento della Corte europea in tema di applicabilità del principio di pubblicità nei giudizi di impugnazione. Tale orientamento si esprime segnatamente nell’affermazione per cui, al fine della verifica del rispetto del principio di pubblicità, occorre guardare alla procedura giudiziaria nazionale nel suo complesso: sicché, a condizione che una pubblica udienza sia stata tenuta in prima istanza, l’assenza di analoga udienza in secondo o in terzo grado può bene trovare giustificazione nelle particolari caratteristiche del giudizio di cui si tratta.

    In specie, i giudizi di impugnazione dedicati esclusivamente alla trattazione di questioni di diritto possono soddisfare i requisiti di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, nonostante la mancata previsione di una pubblica udienza davanti alle corti di appello o alla corte di cassazione ( ex plurimis, sentenza 21 luglio 2009, Seliwiak contro Polonia; Grande Camera, sentenza 18 ottobre 2006, Hermi contro Italia; sentenza 8 febbraio 2005, Miller contro Svezia; sentenza 25 luglio 2000, Tierce e altri contro San Marino; sentenza 27 marzo 1998, K.D.B. contro Paesi Bassi; sentenza 29 ottobre 1991, Helmers contro Svezia; sentenza 26 maggio 1988, Ekbatani contro Svezia).

    D’altronde, sfuggono all’esame del giudice di legittimità gli aspetti in rapporto ai quali l’esigenza di pubblicità delle udienze è più avvertita, quali l’assunzione delle prove, l’esame dei fatti e l’apprezzamento della proporzionalità tra fatto e sanzione (al riguardo, sentenza 10 febbraio 1983, Albert e Le Compte contro Belgio; sentenza 23 giugno 1981, Le Compte, Van Leuven e De Meyere contro Belgio; nonché, più di recente, Grande Camera, sentenza 11 luglio 2002, Göç contro Turchia).

    Le altre critiche rivolte alla riforma da parte dei processualcivilisti, poi, riguardano l’evanescenza e contraddittorietà dei criteri in base ai quali la scelta del rito, camerale o in pubblica udienza, deve essere compiuta.

    Secondo quel documento «il novellato secondo comma dell’art. 375 c.p.c. non indica chi abbia il potere di valutare l’opportunità della trattazione del ricorso alla udienza pubblica: se questa scelta implichi una decisione della Corte, nella sua composizione collegiale, ovvero del relatore, ovvero del presidente del collegio, o del presidente della sezione. In base alla prima soluzione, è evidente che la riforma appesantisce il compito della corte, perché il collegio dovrebbe preventivamente valutare se il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio o se debba essere trattato all’udienza e, poi, decidere su di esso. Sarebbe imposta una doppia valutazione».

    Sennonché, si è già spiegato, innanzi, che la scelta del rito ad opera del collegio può intervenire solo all’esito dell’adunanza camerale dell’«apposita sezione», ossia la Sesta civile, qualora il collegio non condivida la sommaria valutazione fatta dal Presidente, su proposta del relatore, così come accade oggi.

    La differenza con la disciplina vigente è tutta nel modo di investire il collegio di sesta: non più con la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., bensì con il rilievo nel corpo del provvedimento di fissazione della ragione di inammissibilità (o delle altre ragioni che giustificano il procedimento camerale in sesta: manifesta fondatezza o infondatezza o altro) alla stregua di quanto avveniva con la «Struttura unificata», creata in sede organizzativa sulla falsariga del procedimento camerale penale.

    Il procedimento, poi, si ripete nella sezione ordinaria: nel provvedimento di fissazione, però, occorre la specificazione dell’esistenza di «una particolare rilevanza della questione di diritto» soltanto ai fini della celebrazione della pubblica udienza. Negli altri casi, infatti, la regola è quella dell’adunanza camerale non partecipata e, nella selezione dei ricorsi, sebbene il decreto di fissazione sia atto del Presidente, non è esclusa la delega ai consiglieri, come già oggi accade presso la sesta civile e la settima penale.

    Se si guardasse al funzionamento della Settima sezione penale e alla disciplina dettata dall’art. 611 c.p.p., molti dubbi del lettore verrebbero immediatamente dissipati.

    TESTO PREVIGENTE E NUOVO TESTO A FRONTE

       

    Testo vigente

    Nuovo testo

    Art. 375

    Pronuncia in camera di consiglio

     

    I. La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:

    1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360;(1)

    2)ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332 ovvero che sia rinnovata;

    3) provvedere in ordine all'estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia;

    4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione;

    5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza. (2)

    Art. 375

    Pronuncia in camera di consiglio

    I. La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:

    1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360

    2) abrogato

    3) abrogato

    4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione;

    5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza. (2)

    La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall’apposita sezione di cui all’articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio"

    Art. 376

    Assegnazione dei ricorsi alle sezioni

     

    I. Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se la sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede all'assegnazione alle sezioni semplici. (1)

    II. La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione del ricorso.

    III. All'udienza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta soltanto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, con ordinanza inserita nel processo verbale.

    Art. 376

    Assegnazione dei ricorsi alle sezioni

     

    I. Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). " Se, a un sommario esame del ricorso, la suddetta sezione non ravvisa tali presupposti, il presidente, omessa ogni formalità, rimette gli atti alla sezione semplice";

    II. La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione del ricorso.

    III. All'udienza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta soltanto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, con ordinanza inserita nel processo verbale.

    Art. 377

    Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio

     

    I. Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l'udienza o l'adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo il presidente della sezione.

    II. Dell'udienza è data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima.

    Art. 377

    "Fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente";

    I. Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l'udienza o l'adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo il presidente della sezione.

    II. Dell'udienza è data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima.

    "Il primo presidente, il presidente della sezione semplice o il presidente della sezione di cui all’articolo 376, primo comma, quando occorre, ordina con decreto l’integrazione del contraddittorio o dispone che sia eseguita la notificazione dell’impugnazione a norma dell’articolo 332, ovvero che essa sia rinnovata";

    Art. 379

    Discussione

    I. All'udienza il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso.

    II. Dopo la relazione il presidente invita gli avvocati delle parti a svolgere le loro difese.

    III. Quindi il pubblico ministero espone oralmente le sue conclusioni motivate.

    IV. Non sono ammesse repliche, ma gli avvocati delle parti possono nella stessa udienza presentare alla Corte brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero.

    Art. 379

    Discussione

    I. All'udienza il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso.

    II. "Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese";

    IV. Non sono ammesse repliche.

    Art. 380-bis

    Procedimento per la decisione sull'inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio

    I. Il relatore della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, se appare possibile definire il giudizio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia.

    II. Il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza il decreto e la relazione sono notificati agli avvocati delle parti i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima, e di chiedere di essere sentiti, se compaiono. (1)

    III. Se il ricorso è dichiarato ammissibile, il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, primo comma, ultimo periodo, quando appaiono ricorrere le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio e si applica il secondo comma.

    IV. Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.

    "Art. 380-bis. – (Procedimento per la decisione in camera di consiglio sull’inammissibilità o sulla manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso). – Nei casi previsti dall’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), su proposta del relatore della sezione indicata nell’articolo 376, primo comma, il presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte indicando se è stata ravvisata un’ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso.

    Almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, il decreto è notificato agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima.

    Se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), la Corte in camera di consiglio rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice ";

     

    "Art. 380-bis.1. – (Procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice). – Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi dell’articolo 375, secondo comma, è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima. Il pubblico ministero può depositare in cancelleria le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio. In camera di consiglio la Corte giudica senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti";

    Art. 380-ter

    Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza (1)

    I. Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente, se non provvede ai sensi dell'articolo 380-bis, primo comma, richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.

    II. Le conclusioni ed il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono, limitatamente al regolamento di giurisdizione.

    III. Non si applica la disposizione del quinto comma dell'articolo 380-bis.

    "Art. 380-ter. – (Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza). –

    Nei casi previsti dall’articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.

    Le conclusioni e il decreto del presidente che fissa l’adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima della medesima adunanza.

    In camera di consiglio la Corte giudica senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti";

    Art. 390

    Rinuncia

     

    I. La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all'udienza, o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all’articolo 380-ter. (1)

    II. La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto.

    III. L'atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.

    Art. 390

    Rinuncia

     

    I. La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all'udienza, "o sino alla data dell’adunanza camerale, o finché non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all’articolo 380-ter

    II. La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto.

    III. L'atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.

    Art. 391

    Pronuncia sulla rinuncia

     

    I. Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge, la Corte provvede con sentenza quando deve decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento, altrimenti provvede il presidente con decreto (1).

    II. Il decreto o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese (1).

    III. Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell'udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione (1).

    IV. La condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.

    Art. 391

    Pronuncia sulla rinuncia

     

    I. "Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento fissati per la pubblica udienza. Provvede il presidente, con decreto, se non è stata ancora fissata la data della decisione";

    II. Il decreto, l’ordinanza o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese (1).

    III. Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell'udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione (1).

    IV. La condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.

    Art. 391-bis

    Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione

     

    I. Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 4) e 5) (1) pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287 ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4, la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti da notificare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa. (2)

    II. La Corte decide sul ricorso in camera di consiglio nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis (3).

    III. Sul ricorso per correzione dell'errore materiale pronuncia con ordinanza (4).

    IV. Sul ricorso per revocazione pronuncia con ordinanza se lo dichiara inammissibile, altrimenti rinvia alla pubblica udienza (4).

    V. La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto.

    VI. In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo.

    Art. 391-bis

    Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione

     

    I. " Se la sentenza o l’ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell’articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell’articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d’ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento";

    II. "Sulla correzione la Corte pronuncia nell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 380-bis, primo e secondo comma";

    III. Sul ricorso per correzione dell'errore materiale pronuncia con ordinanza (4).

    IV. "Sul ricorso per revocazione, anche per le ipotesi regolate dall’articolo 391-ter, la Corte pronuncia nell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 380-bis, primo e secondo comma, se ritiene l’inammissibilità, altrimenti rinvia alla pubblica udienza della sezione semplice".

    V. La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto.

    VI. In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo.

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio».

     

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