Pandemia COVID-19 ed equilibrio di bilancio: alcune considerazioni di diritto tributario eurounitario.
di Roberto Succio
La prima esecuzione dell'Inno alla Gioia di Ludwig van Beethoven ebbe luogo a Vienna al 'Kärntnertor Theater' il 7 Maggio 1824 […]L'orchestra era teoricamente diretta da Beethoven stesso, ma in realtà il vero direttore era il maestro di cappella Michael Umlauf. L'esecuzione fu perfetta e l'emozione che suscitò sul pubblico enorme. Beethoven, dopo l'ultima nota della prima esecuzione della Nona Sinfonia, rimase per parecchi secondi assorto nella sua sordità, seduto vicino al direttore con le spalle rivolte al pubblico che applaudiva furiosamente. La cantante Caroline Unger, che appena ventenne aveva preso parte come solista all'esecuzione, ruppe il protocollo per costringerlo a voltarsi affinché vedesse l'esultanza della folla e capisse quale grande successo aveva riscosso, lasciò il suo posto e si avvicinò a Beethoven, ancora chino sul leggio e rivolto verso gli orchestrali, gli toccò il braccio mentre egli le diede un'occhiata severa, ma Caroline insistette e lo voltò verso la folla che acclamava entusiasta sventolando un mare di fazzoletti bianchi. In una 'standing ovation', prima una persona, poi tutto il pubblico si alzarono.
Chi gli era vicino racconta che una singola, piccola lacrima di gioia luccicò sulla gota del compositore.
SOMMARIO: 1. Premesse; 2. Il forte incremento del debito pubblico come scelta vincolata e consentita dal diritto dell’Unione; 3.Le misure del d.l. “cura Italia”; 4. Le indicazioni della Commissione UE in tema di aiuti di Stato ed interventi di contrasto alla pandemia; 5. Considerazioni conclusive
1. Premesse
La diffusione, ormai mondiale, del contagio da Covid-19 pone tra l’altro nuovi e delicati problemi economici alla nazione.
L’Italia, la terza maggiore economia del blocco dei paesi, è da tempo su una linea di “spaccatura”, una faglia dell’eurozona. E, come ha scritto il fisico Per Bak, quando una faglia si apre, altre vacillano, causando una reazione a catena di terremoti.
L'impatto sull'economia avviene attraverso diversi canali; sopravviene uno shock dell'offerta dovuto alla perturbazione delle catene di approvvigionamento; segue un ulteriore shock della domanda determinato da una minore domanda da parte dei consumatori; ne deriva l'effetto negativo dell'incertezza sui piani di investimento e l'impatto dei problemi di liquidità per le imprese.
Grande interesse, in questo contesto, ha suscitato l’intervento recente e autorevole di Mario Draghi sul Financial Times[1]; l’ex Presidente della BCE è tra le poche voci sin qui levatesi non solo ad annunciare recessione e sventura, ma a indicare con argomenti convincenti e chiarezza espositiva i comportamenti che governi, istituzioni e contribuenti dovranno seguire per reagire alla crisi più grave nella quale l’Europa e il mondo intero si trovano dal secondo conflitto mondiale.
L’eccezionalità della situazione richiede alle istituzioni - e anche ai giuristi – la formulazione di ragionamenti eccezionali, sia pur nel rispetto dei principi costituzionali e della logica giuridica; sommessamente ritengo che i formalismi e le raffinate interpretazioni debbano cedere di fronte alla “ratio” delle previsioni e dei trattati unionali, dei quali a mio avviso non può adottarsi una visione né segmentata né avulsa dal contesto - sostanzialmente bellico, come riconosce anche il titolo dell’articolo di Draghi - nel quale ci troviamo.
L’art. 3 del TUE, nel delineare gli obiettivi dell’Unione, contiene un’espressione apparentemente contraddittoria. Secondo questa disposizione, la costruzione del mercato interno è basata su una crescita economica equilibrata, sulla stabilità dei prezzi e «su una economia sociale di mercato fortemente competitiva»; essa è intesa come un soddisfacente ordine di libertà e di uguaglianza. Nel programma di Ludwig Erhard, il ministro dell’economia e Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca, colui che maggiormente contribuì in sede politica alla traduzione dei principi ordoliberali in politiche conformi con la teoria dell’ordine di mercato concorrenziale, l’economia sociale è lo scopo che si consegue tramite il mercato, che opera in qualità di mezzo: il mercato è sempre un mezzo, mai un fine. La concezione di Erhard, ma prima di lui di Eucken, di Röepke, di Grossman-Dörth, di Böm, di Rustov e dello stesso Adenauer, di un’economia sociale di mercato si struttura su questi tre punti: 1. impedire al potere politico di essere sorgente arbitraria del potere; 2. sopprimere ogni struttura monopolistica; 3. fare prevalere in ogni caso la libertà e la concorrenza. E’ interessante notare come la sequenza ed il senso di tale programma incontrino le condizioni di un ordinato sistema politico ed economico raccomandato da Giovanni Paolo II nella Centesimus Annus[2].
L’operazione concettuale che risulta opportuno compiere consiste, per i giuristi nella valorizzazione della forma rispetto alla sostanza: ciò risulta forse più agevole per gli studiosi di diritto tributario, i quali hanno una certa abitudine a non trascurare la sostanza economica dei problemi giuridici che si pongono, dato che i bilanci degli stati e i servizi pubblici necessitano di risorse, non solo di istituti giuridici minuziosamente funzionanti e dato, nondimeno, che i contribuenti possono esser gravati dei tributi solo quanto la capacità contributiva che costoro manifestano è non solo personale ed attuale, ma anche effettiva.
Nessun incremento di imposte, presente o futuro, potrebbe dar risultati, quindi, in una situazione di decrescita economica; anzi, sarebbe fatale.
Tornando alle sagge indicazioni dell’ex presidente della BCE “la risposta deve comportare un aumento significativo del debito pubblico. La perdita di reddito sostenuta dal settore privato – e qualsiasi debito accumulato per colmare le perdite – deve alla fine essere riassorbita, in tutto o in parte, dai bilanci pubblici. Livelli di debito pubblico molto più elevati diventeranno una caratteristica permanente delle nostre economie e saranno accompagnati dalla cancellazione del debito privato”.
Quindi, “proteggere l’occupazione e la capacità produttiva in un momento di drammatica perdita di reddito richiede un immediato sostegno di liquidità. È essenziale per tutte le imprese coprire le proprie spese di gestione durante la crisi, siano esse grandi aziende o ancor più piccole e medie imprese e imprenditori autonomi. Diversi governi hanno già introdotto opportune misure per fornire liquidità alle imprese in difficoltà. Ma è necessario un approccio più completo”. In particolare “le banche devono prestare rapidamente fondi a costo zero alle società disposte a salvare posti di lavoro. Poiché in questo modo diventano un veicolo di trasmissione delle politiche pubbliche, il capitale necessario per svolgere questo compito deve essere fornito dal governo sotto forma di garanzie statali su tutti gli scoperti di conto o prestiti aggiuntivi. Né regolamentazioni né norme sulle garanzie bancarie dovrebbero ostacolare la creazione nei bilanci delle banche di tutto lo spazio necessario a tale scopo. Inoltre, il costo di queste garanzie non dovrebbe essere basato sul rischio di credito della società che le riceve, ma dovrebbe essere pari a zero, indipendentemente dal costo di finanziamento del governo che le emette”.
E ancora ”se l’epidemia e il blocco delle attività dovessero perdurare, potrebbero realisticamente rimanere in attività solo se il debito acceso per mantenere al lavoro i dipendenti in quel periodo fosse alla fine cancellato”.
Soprattutto, “la velocità del deterioramento dei bilanci privati - causata da un blocco dell’attività economica che è sia inevitabile quanto opportuno – deve essere affrontata da una uguale velocità nell’impegnare i bilanci pubblici, mobilitare le banche e, in quanto europei, sostenersi a vicenda nel perseguimento di ciò che è evidentemente una causa comune”.
2. Il forte incremento del debito pubblico come scelta vincolata e consentita dal diritto dell’Unione
E’ necessario quindi un notevole aumento del debito pubblico: il suo ammontare però non può esser indefinito, poiché va rispettato in primo luogo l’art. 81 Cost.
È stata la riscrittura di tale articolo, operata con la legge costituzionale n 1. del 2012 a dare attuazione al Fiscal Compact: la novellazione della disposizione in esame ha costituzionalizzato il principio dell’equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio. Si è parlato di “pareggio di bilancio”, tuttavia la norma è più elastica: più che un vero e proprio “pareggio” essa impone un più generico “equilibrio[3]”, introducendo così un “principio di sostenibilità del debito” che deve essere adottato da tutte le amministrazioni. Per conseguire questo risultato, da un lato si è abrogato il divieto di stabilire con la legge di bilancio nuovi tributi e nuove spese, dall’altro si è legata la definizione del bilancio all’andamento dei cicli economici “tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli al ciclo economico”.
In questo modo non si esclude completamente il ricorso all’indebitamento, certo però questo deve essere collegato a questi effetti del ciclo economico e deve essere autorizzato dalle Camere con un voto a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti (nonché poi sottoposto al vaglio della Commissione Europea secondo la procedura stabilita sempre dal trattato).
Le presenti circostanze – una pandemia dichiarata come tale dall’OMS - senza dubbio legittimano il forte indebitamente di cui si è detto.
Anche le disposizioni eurounitarie in termini, d’altro canto, contenute nel Reg.to Ce 1467 del 1997, prevedono - sia pur in casi ristretti - deroghe ai vincoli di bilancio in situazioni predeterminate.
L’ art. 2 premette che il superamento del valore di riferimento per il disavanzo pubblico è considerato eccezionale, ai sensi dell'art. 126, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, TFUE qualora sia determinato da un evento inconsueto non soggetto al controllo dello Stato membro interessato ed abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione oppure nel caso sia determinato da una grave recessione economica. Nel prosieguo, si precisa che “il superamento del valore di riferimento è considerato temporaneo se le proiezioni di bilancio elaborate dalla Commissione indicano che il disavanzo diminuirà al di sotto del valore di riferimento dopo che siano cessati l'evento inconsueto o la grave recessione economica”.
Poco di seguito, l’art. 5 comma 2, nel disciplinare l’intimazione che il Consiglio Europeo può indirizzare allo Stato “non virtuoso” perché riduca il debito eccessivo, prevede espressamente che “se è stato dato seguito effettivo all'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE e si verificano eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche dopo l'adozione di tale intimazione, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista a norma dell'art. 126, paragrafo 9, TFUE. L'intimazione rivista, prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'art. 2, paragrafo 3 del presente regolamento, può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo.
Il Consiglio valuta se, rispetto alle previsioni economiche contenute nell'intimazione, si siano verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche. E infine qui si precisa in ultimo che “anche in caso di grave recessione economica della zona euro o dell'intera Unione il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa”.
La sola condizione giuridica ultima, in concreto, posta all’incremento eccezionale dell’indebitamento che sarà necessario si trova nella stabilità di bilancio nel medio termine.
Dal punto di vista quantitativo, a quanto potrebbe ammontare l’indebitamento da pandemia COVID-19?
L’economista Ashoka Mody, già vicedirettore dell’FMI, stima che l’Italia abbia necessità di una cifra tra 500 e 700 miliardi di euro di salvataggio precauzionale per contribuire a rassicurare i mercati finanziari sul fatto che il governo italiano e le banche riusciranno a soddisfare i pagamenti dei debiti[4].
Fatte queste premesse, possono essere esaminati in questa sede sia i primi interventi operati dal Governo italiano con il c.d. decreto “cura Italia”, sia le prime indicazioni fornite dalle Istituzioni europee; all’esito potrà formularsi una prima considerazione in ordine sia alla direzione nella quale il nostro esecutivo e quello eurounitario stanno muovendosi, sia in ordine all’adeguatezza di tali misure.
3.Le misure del d.l. “cura Italia”
Il D.l. n. 18 del 17 marzo del 2020 (c.d. decreto Cura Italia) si fonda sostanzialmente su quattro elementi: sanità, lavoro, sostegno della liquidità di famiglie e imprese, fisco.
Quanto al finanziamento del sistema sanitario nazionale, il Governo ha mobilitato tutte le risorse necessarie, ritenute pari a circa 3,2 miliardi di euro, per garantire la dotazione di personale, strumenti e mezzi al sistema sanitario, alla protezione civile e alle forze dell’ordine per assistere le persone colpite dalla malattia e per la prevenzione, la mitigazione e il contenimento dell’epidemia.
Riguardo alla tutela dei lavoratori, con uno stanziamento di 10,2 miliardi di euro viene garantita la tenuta dell’occupazione e dei redditi, potenziando l’intero impianto degli ammortizzatori sociali (cassa integrazione e fondo di integrazione salariale) per l’intero territorio nazionale e per tutti i settori produttivi, incluse le attività con meno di 5 dipendenti.
Poiché, come si è detto, tanto le famiglie quanto le imprese rischiano di vedere significativamente erose le proprie entrate: ciò pregiudica la loro capacità di far fronte ad impegni finanziari pregressi e potrebbe rendere anche difficoltoso l’accesso al credito. Il Governo intende scongiurare con forza questa eventualità e ha destinato 5 miliardi, con un effetto volano per circa 350 miliardi, per assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese.
In ultimo, con il decreto-legge appena approvato il Governo ha introdotto una serie di norme che prevedono uno stanziamento complessivo di 2,4 miliardi di euro, con l’effetto di sospendere tributi e contributi per complessivi 10,7 miliardi di euro. Viene stabilito il differimento delle scadenze e la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi (per tutte le imprese di piccola dimensione e senza limiti di fatturato per le imprese operanti nei settori più colpiti); della riscossione e invio delle cartelle esattoriali; degli atti di accertamento e dei pagamenti dovuti per i diversi provvedimenti di sanatoria fiscale. Inoltre, il decreto prevede un credito di imposta per il proprietario di locali commerciali che rinuncia a parte dell’affitto del mese di marzo.
Sempre in ambito fiscale è stato incentivato, mediante l’estensione delle detrazioni e delle deduzioni, il contributo del settore privato al finanziamento del contrasto dell’epidemia e delle cure sanitarie.
Il d. L. n. 18 del 17 marzo 2020 contiene quindi, secondo le stime della Banca d’Italia “misure che determinano un aumento dell’indebitamento netto di circa 20 miliardi nel 2020 (pari all’1,1 per cento del PIL) quasi interamente dovuto a maggiori spese. Nei due anni successivi gli effetti complessivi sul disavanzo sono sostanzialmente nulli[5]”.
4. Le indicazioni della Commissione UE in tema di aiuti di Stato ed interventi di contrasto alla pandemia
L’atto di riferimento è ad ora la comunicazione della Commissione rubricata “quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, datata 19 marzo 2020.
In essa la commissione precisa subito che gli aiuti di cui alla presente comunicazione concessi dagli Stati membri alle imprese a norma dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, erogati attraverso le banche che agiscono come intermediari finanziari, vanno a diretto beneficio delle imprese. Tali aiuti non hanno l'obiettivo di preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità delle banche. Analogamente, gli aiuti concessi dagli Stati membri alle banche a norma dell'art. 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE per compensare i danni diretti subiti a causa dell'epidemia di COVID-19 non hanno l'obiettivo di preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità di un ente o di un soggetto. Pertanto tali aiuti non si configurerebbero come un sostegno finanziario pubblico straordinario a favore di tali soggetti ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio né del regolamento 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e non sarebbero valutati ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato applicabili nel settore bancario.
Non solo; al punto 13 si prevede che “tra queste figurano misure applicabili a tutte le imprese, come le integrazioni salariali e la sospensione del pagamento delle imposte sulle società, dell'IVA o dei contributi previdenziali, o il sostegno finanziario concesso direttamente ai consumatori per i servizi cancellati o i biglietti non rimborsati dagli operatori interessati”.
Inoltre, ex art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE e come ulteriormente specificato negli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione, gli Stati membri possono notificare alla Commissione regimi di aiuti per far fronte alle necessità acute di liquidità e sostenere le imprese in difficoltà finanziarie, anche dovute o aggravate dall'epidemia di COVID-19.
Particolare importanza assume quanto affermato al punto n. 18: “considerando che la pandemia interessa tutti gli Stati membri e che le misure di contenimento adottate dagli Stati membri hanno un impatto sulle imprese, la Commissione ritiene che un aiuto di Stato sia giustificato e possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e garantire che le perturbazioni causate dall'epidemia di COVID-19 non ne compromettano la redditività, in particolare per quanto riguarda le PMI”.
E’ quindi del tutto escluso che il supporto finanziario, concesso in qualsiasi forma sia come finanziamento sia come agevolazione tributaria, in esame, possa costituire aiuto di Stato.
A fronte di tal previsione generale, però, il seguente par. 3 punto n. 22 prevede una forte limitazione, nel concreto, al riconoscimento delle misure di cui si è detto quanto alla loro compatibilità con il diritto dell’Unione. Si stabilisce infatti che l'aiuto non possa superare l’importo di 800.000 euro per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere; che l'aiuto venga concesso sulla base di un regime con budget previsionale e sia concesso a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019; può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e/o che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia di COVID-19; l'aiuto va comunque concesso entro e non oltre il 31 dicembre 202016.
Un regime speciale è previsto poi per le imprese operanti in particolari settori (es.: la pesca).
Nel prosieguo, si trattano gli ulteriori strumenti utilizzabili per trasferire risorse ai beneficiari, quali le garanzie pubbliche sui prestiti per un periodo e un importo del prestito.
Al punto n. 25 si prevede, anche qui espressamente, che la Commissione considererà tali aiuti di Stato, concessi sotto forma di nuove garanzie pubbliche sui prestiti, compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE unicamente ad alcune condizioni dettagliatamente indicate, anche con riguardo ai limiti quantitativi (punto 3.2) riferiti all’ammontare del prestito garantito dallo Stato ed ai tassi di interesse agevolati (punto 3.3).
5. Considerazioni conclusive
Le indicazioni della Commissione UE sono state prontamente recepite ed adottate dalla Francia[6], che per prima sta introducendo misure di sostegno alla propria economia in conformità a quanto stabilito dalla Commissione. Secondo il commissario Margrethe Vestager, "our decision approves three measures taken by the French government to help its economy manage the impact of the Coronavirus outbreak. These are expected to mobilise €300 billion of liquidity support for companies affected by this unprecedented situation. Today, we have approved these schemes under the new State aid Temporary Framework - less than 48 hours from its adoption. We are working around the clock with Member States to enable them to take swift, effective and targeted action to support the European economy at this difficult time, while preserving the Single Market. Because we need the Single Market to weather this crisis and bounce back strongly afterwards."
Dal punto di vista del contenuto giuridico, non economico, le stesse sono in linea con la comunicazione sopra citata.
Se quindi il quadro giuridico appare saldo e non suscettibile di intimorire quanto a rischio di contrarietà al diritto unionale delle misure adottate, non così può dirsi, ad ora, riguardo al profilo quantitativo delle risorse finanziarie così mobilitate.
E’ infatti assai probabile, per non dire certo, che l’ammontare delle risorse stanziate sin qui non risulti sufficiente a scongiurare il pericolo in atto.
Saranno probabilmente necessari ulteriori cospicui interventi; a fronte di ciò si renderà nondimeno necessario non tanto verificare la compatibilità di più allentati vincoli di bilancio con i trattati e i regolamenti comunitari (per le ragioni di cui al par. 2 di questo scritto), ma piuttosto ridefinire o meglio chiarire la portata e l’impatto di tali misure rispetto al concetto di aiuto di Stato.
Sarebbe ragionevole, ritengo, escluderne in concreto la rilevanza stante il difetto di selettività delle misure stesse, al di là di ogni profilo quantitativo che pure non dovrebbe in alcun modo assumere più rilevanza anche se per un periodo determinato indicato nell’arco temporale tra oggi e la conclusione della pandemia. Naturalmente, il legislatore interno dovrà diligentemente costruirne la disciplina in modo da rivolgerle a una pluralità di soggetti adeguatamente ampia, per non dire omnicomprensiva.
Infatti, una misura si considera aiuto incompatibile con il mercato interno quando determina (i) un vantaggio sotto forma di alleggerimento di costi, anche sub specie di agevolazione tributaria lato sensu (ii) concesso dallo Stato o comunque finanziato con risorse statali (iii) in maniera specifica e selettiva, che (iv) incide sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri.
Quanto all’ultimo requisito, la c.d. selettività, essa sussiste quando qualora le misure di sostegno siano circoscritte o in senso soggettivo ovvero sul piano oggettivo o settoriale ovvero ancora con riguardo all’elemento territoriale in favore di talune imprese o altri beneficiari ed è da escludere qualora la misura di sostegno sia rivolta alla generalità delle imprese o produzioni su una base di parità di accesso.
Appare ormai evidente come non sia praticabile altra strada: ci troviamo – bene lo ha detto il past president della BCE – in un contesto di guerra al virus, e come soleva ripetere Alessandro Magno “dove non arriva un esercito in armi, arriva un asino carico d’oro”.
Forse ingenuamente, mi sento – istintivamente – di escludere la sussistenza, in futuro, di atteggiamenti restrittivi all’indebitamento necessario da parte degli Stati dell’Unione: mai come ora l’Europa dovrà fondarsi su principi di solidarietà, respingendo le rigide ortodossie contabili e le raffinate, spesso anche riduttive, interpretazioni dei Trattati.
E’ di questi giorni la notizia dell’arrivo in Italia di un gruppo di medici militari russi che lavoreranno fianco a fianco con i colleghi italiani nell’ospedale da campo di Bergamo realizzato dagli alpini quasi ottant’anni dopo la campagna di Russia che vide le due nazioni sanguinosamente contrapposte.
Necessita altro per far comprendere agli Stati dell’Unione come – ora e subito – sia necessario un miglioramento subitaneo di certe relazioni, quantomeno nel comune interesse?[7]
[1] Lo si veda online: https://www.ft.com/content/c6d2de3a-6ec5-11ea-89df-41bea055720b.
[2] Centesimus Annus, vedila in www.vatican.vs; paragrafi 19 e 42.
[3] Sia consentito il rimando al mio Il Principio dell’equilibrio di bilancio di cui all’art. 81 Cost. e la Corte costituzionale: un primo (complesso) approccio, in Dir. Dell’Economia, n. 3 2015, pp. 715-764.
[4] Si legga l’intervento su https://vocidallestero.it/2020/03/02/ashoka-mody-italia-la-crisi-che-potrebbe-diventare-virale/
[5] La si veda sul sito istituzionale: https://www.bancaditalia.it/media/notizia/memoria-sulla-conversione-in-legge-del-decreto-cura-italia/
[6] Se ne dà atto in apposito comunicato della Commissione stessa, disponibile online all’indirizzo https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_503
[7] Certo, non è di buon auspicio la notizia (del 27 marzo 2020, all’atto della chiusura del presente contributo) di un rinvio da parte del Consiglio Europeo di ogni decisione di due settimane.