Diritto dell’emergenza Covid-19 e recovery fund
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Trattazione scritta. Un’impalcatura.

Trattazione scritta. Un’impalcatura.

di Riccardo Ionta e Franco Caroleo

 Mario Benedetti, nel libro “Impalcature. Il romanzo del ritorno”, non parla della giustizia. Racconta della democrazia, scansata dalla dittatura, ferita dall’esilio.

 Il poeta uruguaiano, citando, dice nella premessa che “lo stato attuale della democrazia è l’imperfezione. A volte - molto di rado - viene raggiunta la grazia; quando i cittadini fedeli la accettano come imperfetta e la riconoscono come un regime in perenne costruzione il cui edificio non sarà mai terminato: un sistema senza un finale possibile”. Ogni regime in perenne costruzione ha bisogno di impalcature, “soprattutto se non sarà terminato”, scrive Benedetti.

L’intenzione del presente scritto è quella di proporre un’ipotesi di regolamentazione per la trattazione scritta delle cause civili prevista dall’art. 83, co. 7, lett. h), d.l. 17 marzo 2020, n. 18[1]. Un’impalcatura immaginata per sostenere la giustizia di oggi, che appare anch’essa in quarantena e dimentica del ruolo pubblico ed essenziale che le appartiene. Anche per limitare i cedimenti che si prospettano per la società e per la giustizia che verrà. 

Quest’elaborato è solo un’ipotesi, nulla più. “Quindi, se le impalcature, reali o metaforiche, non sono di suo interesse, consiglio al lettore di chiudere il libro e andare a cercarsi un romanzo vero, di quelli che cominciano e finiscono”, suggerisce, alla fine della premessa, Benedetti.

                                                              Parte I. Disposizioni generali

 Art. 1 Finalità

 Le linee guida sulla trattazione scritta hanno la finalità di contenere l’incidenza negativa sulla giustizia civile dell’attuale emergenza epidemiologica, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, degli articoli 24 e 111 Costituzione e del principio di leale collaborazione tra avvocatura, amministrazione, magistratura.

 Art. 2 Fonti

1. La trattazione scritta è disciplinata dal codice di procedura civile, dall’art. 83, co. 7, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e dalle linee guida.

2. Il provvedimento del giudice che dispone la trattazione scritta può prevedere ulteriori e specifiche modalità nei limiti della legge e delle linee guida.

 Art. 3 Ambito di applicazione

 1. Le linee guida disciplinano la trattazione scritta delle cause civili per il periodo emergenziale compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 e per l’ulteriore periodo emergenziale eventualmente previsto dalla legislazione successiva.

2. Per cause civili si intendono i procedimenti relativi agli affari del settore civile, lavoro-previdenza, fallimentare, esecuzioni, famiglia, volontaria giurisdizione. 

 Art. 4 Modalità di trattazione

 1. La trattazione scritta (art. 83, comma 7, lett. h) costituisce la modalità di trattazione per le cause che non richiedono la presenza necessaria, per legge o ordine del giudice, di soggetti diversi dai difensori o dal pubblico ministero. 

2. Le ulteriori modalità di trattazione sono da remoto (art. 83, comma 7, lett. f), a porte chiuse (art. 83, comma 7, lett. e) o mista.

3. La modalità di trattazione scritta è disposta dal giudice con provvedimento depositato telematicamente con congruo anticipo rispetto alla data di udienza.

 Art. 5 Rinvio della causa

 1. Il giudice dispone il rinvio della causa nell’ipotesi in cui, per ragioni organizzative, amministrative ovvero per il rispetto delle norme igienico-sanitarie, non sia possibile svolgere le udienze con le modalità di trattazione indicate nell’art. 4.

2. Il giudice dispone allo stesso modo nell’ipotesi in cui i difensori presentino un’istanza congiunta di rinvio della causa ovvero nell’ipotesi indicata dall’art. 11, comma 5, delle linee guida.

 Art. 6 Trattazione scritta su istanza delle parti

 1. Per le udienze in cui sia necessaria la comparizione personale della parte, i difensori possono domandare che la trattazione avvenga in modalità scritta depositando, almeno sette giorni prima delle data di udienza, un’istanza congiunta con allegata la rinuncia a comparire sottoscritta dalle parti.

2. Per le udienze di giuramento dell’ausiliare giudiziale e quelle in cui l’ausiliare comunque interviene su disposizione del giudice, le parti possono domandare che la trattazione avvenga in modalità scritta depositando, almeno una settimana prima della data di udienza, un’istanza congiunta. Nel provvedimento che dispone la trattazione scritta o mista per tali udienze, il giudice prevede specifiche modalità per il giuramento dell’ausiliare in forma scritta o da remoto garantendo comunque il contraddittorio delle parti sul quesito formulato e sulle modalità di conferimento dell’incarico.

 Art. 7 Comunicazioni e annotazioni di cancelleria

 1. La cancelleria comunica alle parti costituite il provvedimento con cui il giudice dispone la forma della trattazione ed inserisce nello “storico del fascicolo” l’annotazione “trattazione scritta” ovvero  “trattazione da remoto” ovvero “trattazione mista”.

 Art. 8 Data dell’udienza

1. Il giorno e l’ora dell’udienza sono quelli già indicati dalla parte (art. 163 c.p.c.) o dal giudice.

  

                                                              Parte II. Trattazione scritta

 Art. 9 Trattazione scritta

1. La comparizione delle parti a mezzo dei difensori è figurata ed avviene con il deposito telematico di note scritte.

 Art. 10 Trattazione scritta per le udienze di discussione

1. La trattazione scritta è consentita anche per le udienze di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. ovvero ex art. 429 c.p.c. o casi analoghi.

2. Il giudice, per tale udienza, può assegnare alle parti un congruo termine per il deposito di memorie conclusionali, diverse dalle note scritte ex art. 83, co. 7, lett. h), d.l. n. 18/2020, e può provvedere il giorno stesso dell’udienza oppure fuori udienza nel termine di trenta giorni.

3. Il giudice, d’ufficio o su motivata istanza, può comunque disporre motivatamente che la trattazione avvenga con modalità da remoto (art. 83, comma 7, lett. f).

 Art. 11 Leale collaborazione

 1. I soggetti del processo sono invitati alla leale collaborazione.

2. Il giudice provvede sulle istanze dei difensori nel più breve tempo possibile.

3. I difensori sono invitati a depositare, in allegato alla nota congiunta o alle note disgiunte, una copia di cortesia telematica degli atti introduttivi ove gli stessi siano stati depositati solo in via cartolare.

4. I difensori, in considerazione delle limitazioni di accesso alle cancellerie, sono invitati a depositare telematicamente una copia di cortesia telematica del proprio fascicolo nell’ipotesi in cui sia stato depositato solo in via cartolare. In alternativa, i difensori sono invitati a scambiarsi con ogni mezzo copia dei rispettivi fascicoli.

5. Nel caso in cui non sia possibile il deposito telematico ovvero lo scambio di cui al comma 4, e sia indispensabile la consultazione del fascicolo per procedere alle attività, i difensori possono depositare un’istanza di rinvio della causa.

 Art. 12 Deposito telematico delle note scritte di comparizione

 1. I difensori depositano in telematico le note di comparizione in modalità congiunta ovvero, in alternativa, disgiunta.

2. I difensori sono invitati a depositare la nota scritta in modalità congiunta e a rispettare i tempi e le modalità indicate per le attività previste anche al fine di non gravare ulteriormente la cancelleria.

3. La nota di comparizione è congiunta nell’ipotesi in cui i difensori si accordino per depositare un’unica nota scritta contenente le istanze e conclusioni di ciascuna di esse. La nota congiunta è depositata da uno solo dei difensori il quale dichiara espressamente che la redazione del documento è stata effettuata, ciascuno per la propria parte, congiuntamente all’altro o agli altri difensori.

4. La nota è disgiunta nell’ipotesi in cui i difensori non si accordino per la nota congiunta e decidano di depositare ciascuna la propria nota. In tal ipotesi il giudice può concedere un nuovo termine per ulteriori note scritte di replica ove necessario a garantire il contraddittorio sulla specifica questione.

 Art. 13 Contenuto delle note scritte di comparizione

 1. Il contenuto delle note scritte deve essere limitato alle sole istanze, eccezioni e conclusioni previste per l’udienza di riferimento.

2. I difensori sono invitati ad utilizzare le note scritte al solo scopo previsto e ad una reale sintesi nella redazione delle stesse. Si invitano pertanto gli stessi a contenere nel massimo di una pagina le istanze, eccezioni, conclusioni, anche in considerazione degli ulteriori scritti previsti dalla legge o autorizzati dal giudice.

3. Le note devono contenere l’indicazione: a) della dicitura “Note per la trattazione scritta”; b) della data di udienza; c) del numero di ruolo e dell’anno del procedimento; d) del giudice e del Tribunale dinanzi al quale avviene la comparizione figurata; e) del nominativo delle parti e dei difensori che compaiono; f) in ipotesi di nota congiunta, la dichiarazione che la redazione del documento è stata effettuata, ciascuno per la sua parte, congiuntamente all’altro o agli altri difensori.

4. Le note contengono, in caso di discussione scritta in luogo di quella orale (art. 281 sexies c.p.c., rito lavoro, cautelari e camerali, art. 702 ter c.p.c.), le deduzioni conclusionali. Le note scritte, per tali ipotesi, sono distinte dalle memorie che per prassi possono essere autorizzate dal giudice, o già sono state autorizzate da questi, con termine per il deposito prima della data di udienza di discussione.

 Art. 14 Termini per il deposito delle note scritte di comparizione

 1. I termini entro i quali le parti provvedono al deposito in telematico delle note sono stabiliti dal giudice che indica espressamente il termine ovvero un termine a ritroso.

2. Nel provvedimento che dispone la trattazione scritta il giudice indica, come alternativi, sia il termine per la nota di comparizione congiunta, sia quello per le note disgiunte ed indica altresì il termine ultimo. Il termine per la nota congiunta è più breve di quello per le note disgiunte.

3. Per il computo dei termini trovano applicazione le regole dell’art. 155 c.p.c.

4. Per la nota di comparizione congiunta il giudice dispone un solo termine.

5. Per le note di comparizione disgiunte il giudice, di regola, dispone i termini in modo diversificato assegnando un termine all’attore/ricorrente e un termine, più breve, al convenuto/resistente.

6. Sia per le note congiunte che disgiunte il termine ultimo di deposito è comunque quello del giorno e dell’ora per la trattazione dell’udienza (es. udienza del giorno x fissata alle ore y, il termine ultimo per il deposito delle note, ovvero per la comparizione, è quello del giorno x alle ore y).

 Art. 15 Mancato deposito della nota scritta di comparizione

 1. Il mancato deposito della nota scritta, entro il termine stabilito o al più tardi entro il termine ultimo del giorno dell’udienza, equivale alla non comparizione (artt. 181, 309, 631 c.p.c.).

 Art. 16 Convenuto o resistente non ancora costituito al momento del deposito del provvedimento che dispone la trattazione scritta

 1. L’art. 83, comma 11, prevede come obbligatorio il deposito telematico anche per gli atti introduttivi e di costituzione e per i relativi documenti allegati. La costituzione del convenuto/resistente può avvenire anche il giorno dell’udienza di prima comparizione, ma deve necessariamente essere effettuata con deposito telematico.

2. Se il convenuto/resistente si costituisce telematicamente il giorno stesso dell’udienza (entro il termine ultimo) e deposita contestualmente la nota di trattazione scritta, il giudice può rinviare la trattazione della causa, ove ritenuto necessario per consentire all’attore/ricorrente di esercitare pienamente il contraddittorio.

3. Se il convenuto/resistente si costituisce telematicamente il giorno dell’udienza (entro il termine ultimo) e non deposita contestualmente le note scritte, il giudice può rinviare la trattazione della causa, ove ritenuto opportuno, rinnovando il provvedimento che dispone la trattazione scritta.

4. Se il convenuto/resistente non si costituisce il giorno dell’udienza (entro il termine ultimo), il giudice ne dichiara la contumacia.

 Art. 17 Provvedimenti del giudice

 1. Il giudice, a decorrere dal giorno dell’udienza, verifica l’avvenuto deposito del provvedimento che dispone la trattazione scritta e la comunicazione dello stesso alle parti costituite.

2. Il giudice può redigere il verbale, il giorno dell’udienza, in cui prende atto della mancata comparizione ovvero della comparizione mediante il deposito delle note scritte e riservarsi o disporre su quanto richiesto.

3. Il giudice può non redigere il verbale ed emettere il giorno dell’udienza, ovvero fuori udienza, il provvedimento in cui, preliminarmente, dà atto della mancata comparizione o della comparizione delle parti. Il termine per provvedere è di trenta giorni se provvede il giudice monocratico e sessanta giorni se provvede il collegio.

4. In ogni caso, il verbale e il provvedimento emesso fuori udienza devono essere comunicati a tutte le parti, a cura del cancelliere.

 [1] Per un’analisi più approfondita della modalità a trattazione scritta, si veda Caroleo F. e Ionta R., “L’udienza civile ai tempi del corona virus. Comparizione figurata e trattazione scritta”, Giustizia Insieme, 12 marzo 2020: https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/916-l-udienza-civile-ai-tempi-del-coronavirus-comparizione-figurata-e-trattazione-scritta-art-2-comma-2-lettera-h-decreto-legge-8-marzo-2020-n-11.

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