Diritto dell’emergenza Covid-19 e recovery fund
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L’autorizzazione condizionata non implica il carattere sperimentale deI vaccino (nota a TAR FVG, 10 09 2021 n. 261)

L’autorizzazione condizionata non implica il carattere sperimentale deI vaccino (nota a TAR FVG, 10 09 2021 n. 261)

La sentenza definisce il giudizio d’impugnazione del provvedimento adottato da Azienda sanitaria ai sensi dell’art. 4, comma 6 del d.l. 44 del 2021 (conv. in l. 76 del 2021), con cui è stata accertata l’inosservanza dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. Il ricorso ne aveva chiesto l’annullamento previa dichiarazione d’incostituzionalità della norma attributiva del relativo potere sotto diversi profili, sostanzialmente riassumibili nella insussistenza del presupposto per imporre trattamenti sanitari obbligatori a norma dell’art. 32, comma 2 Cost.; insussistenza dedotta dall’asserito carattere sperimentale del vaccino e dal fatto che questo non avrebbe l’effetto di prevenire la diffusione dell’infezione, ma solo lo sviluppo della malattia, con la conseguenza che la imposizione della somministrazione di un farmaco sperimentale di cui non sono noti gli effetti collaterali a breve e lungo termine non sarebbe idonea a perseguire l’obiettivo dichiarato di tutela della salute pubblica.

Il ricorso viene definito con sentenza breve osservando innanzi tutto che l’evidenza dei dati statistici dimostra  che la profilassi vaccinale ha efficacia preventiva, oltre che dei sintomi della malattia, anche della trasmissione dell’infezione e che l’interesse a prevenire lo sviluppo della malattia da Covid-19 in capo agli operatori sanitari, nel contesto dell’emergenza pandemica, assume un’indubbia valenza pubblicistica, giacché garantisce la continuità delle loro prestazioni professionali e, quindi, l’efficienza del servizio fondamentale cui presiedono, con conseguente esclusione della possibilità di confinare la scelta vaccinale del sanitario in una dimensione strettamente individuale e quindi in nessun modo coercibile.

La motivazione della decisione merita di essere poi segnalata per aver chiarito che la “sperimentazione” dei vaccini deve ritenersi conclusa con la loro autorizzazione all’immissione in commercio e che non è corretto affermare che la sperimentazione sia ancora in corso solo perché l’autorizzazione è stata concessa in forma condizionata. Al riguardo la sentenza precisa che l’autorizzazione si colloca a valle delle usuali fasi di sperimentazione clinica che precedono l’immissione in commercio di un qualsiasi farmaco, senza alcun impatto negativo sulla completezza e sulla qualità dell’iter di studio e ricerca escludendo con ciò l’equiparazione dei vaccini a “farmaci sperimentali”.

Con riferimento invece alla ragionevolezza della disposizione, nella parte in cui fa conseguire alla mancata sottoposizione al vaccino la sospensione dall’esercizio della professione e quindi la radicale impossibilità di ottenere un reddito, la sentenza ritiene che la primaria rilevanza del bene giuridico protetto, cioè la salute collettiva, giustifichi la temporanea compressione del diritto al lavoro del singolo che non voglia sottostare all’obbligo vaccinale, in quanto ogni libertà individuale trova un limite nell’adempimento dei doveri solidaristici, imposti a ciascuno per il bene della comunità cui appartiene (art. 2 della Cost.); e anche sotto il profilo della proporzionalità assume rilevanza il fatto che l’art. 4 del d.l. 44 del 2021 prevede comunque un meccanismo di esenzione dall’obbligo vaccinale, per i casi di “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale”, e che la sospensione, anche nelle ipotesi di permanente e ingiustificato inadempimento, ha natura temporanea, estendendosi “fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”. Il che scongiurerebbe le conseguenze negative derivanti dall’inadempimento dell’obbligo vaccinale in caso di accertata impossibilità di sottoporsi al vaccino.


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