GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    Il regime dei progetti finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari. Prime osservazioni al Decreto “Semplificazioni bis” 31.05.2021 n. 77

    Prime osservazioni al Decreto “Semplificazioni bis” 31.05.2021 n. 77: il regime dei progetti finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari

    di Lidia Maria La Rocca

    Sommario: 1. Le linee di fondo del provvedimento - 2. Le nuove procedure in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto e di interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR o del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR - 3. Le misure acceleratorie - 4. Misure per la fase di esecuzione dei contratti - 5. Le ulteriori misure funzionali agli obiettivi di coesione sociale.

    1. Le linee di fondo del provvedimento

    Con il D.L. n. 77/2021[1] il Governo ha varato un robusto plesso di norme volte, come da epigrafe del provvedimento[2], ad assicurare la “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza” e ad apprestare le “prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.

    Tutte le misure adottate rispondono, come affermato all’art. 1 del decreto, all’esigenza di assicurare la “sollecita e puntuale” realizzazione degli interventi inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (da porre in essere – secondo le disposizioni comunitarie inerenti al “Recovery and Resilience Facility”, RRF[3] – nell’arco di sei anni, dal 2021 al 2026), nonché nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al D.L. 6.03.2021 n. 59 e nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio delll’11.12.2018.

    A tale fondamentale obiettivo di rispetto della tempistica e degli adempimenti comunitari che presiedono all’impiego delle straordinarie risorse[4] messe a disposizione al fine di riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica (oltre che al fine di contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell’economia italiana, e ad accompagnare il Paese su un percorso di transizione ecologica e ambientale), si correla la scelta del Governo di introdurre, unitamente a fondamentali organismi di raccordo ed indirizzo[5] ed a presidi di controllo[6], generali misure di snellimento e velocizzazione dell’azione amministrativa[7] e dei procedimenti autorizzativi, nonché numerose disposizioni destinate a facilitare il raggiungimento degli obiettivi del Piano nel settore, nevralgico per gli investimenti, degli appalti pubblici.

    Per tale ultimo comparto, la scelta di fondo è stata quella di non procedere a modifiche strutturali del Codice dei contratti pubblici di cui  al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ma di individuare – in linea con la precedente normativa derogatoria già introdotta in concomitanza dell’emergenza pandemica[8] - delle specifiche normative “speciali” o procedimenti ad hoc (improntati essenzialmente a semplificazione delle fasi ed accelerazione dei tempi, ma anche al soddisfacimento degli altri obiettivi del Piano) dedicati  alle opere di particolare complessità o di rilevante impatto individuate dal decreto medesimo, ovvero ai progetti finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e con quelle del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

    A fianco di tali previsioni “mirate”, definite dalla tipologia degli interventi da realizzarsi, si è poi scelto di prorogare talune delle disposizioni eccezionali e “a termine” in precedenza introdotte dal D.L. 16.07.2020 n. 76 (“semplificazioni”)[9] e talune delle misure “sperimentali” (sempre a termine) introdotte dal D.L. 18.04.2019 n. 32 (“sblocca cantieri”)[10]; mentre poche sono le modifiche “strutturali” apportate al Codice dei contratti pubblici[11], sicchè – come già da più parti rilevato – appare confermata la tendenza normativa a rendere sempre meno centrale la disciplina organica dei contratti pubblici dettata dal D. Lgs. N. 50/2016, con tutto ciò che inevitabilmente ne consegue in termini di sovrapposizione tra regime “ordinario” e regimi “speciali” di disciplina e di possibili incertezze applicative, in antitesi rispetto allo stesso obiettivo di semplificazione dichiaratamente perseguito[12].

    Nell’estrema varietà delle disposizioni e degli istituti contemplati dal decreto, si andranno di seguito ad esaminare i principali aspetti di specialità della disciplina espressamente riservata ai soli contratti pubblici finanziati nell’ambito del PNRR o del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR).

    2. Le nuove procedure in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto e di interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR o del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR

    Per tutte e le opere e gli interventi ricollegabili al PNRR il D.L. n. 77/2021 introduce svariati istituti chiaramente finalizzati a rendere efficace e tempestiva l’azione delle Amministrazioni preposte e a semplificare i procedimenti autorizzativi.

    Si prevedono, a tal fine, meccanismi di rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti[13], importanti poteri sostitutivi nella fase di esecuzione dei progetti[14], forme di semplificazione ed al superamento dei dissensi in grado di precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel PNR[15].   

    Agli obiettivi di semplificazione, che senz’altro rivestono un ruolo preponderante nel complessivo impianto normativo, si affiancano tuttavia ulteriori esigenze legate al raggiungimento di altri obiettivi più a lungo termine e di “sistema” del Piano, che valgono anch’esse (e forse più delle prime) a delineare la “filosofia” delle misure varate.

    3. Le misure acceleratorie

    Il Titolo III della Parte II del decreto individua poi la “Procedura speciale per alcuni progetti PNRR”, individuando – all’art. 44 – un percorso accelerato e semplificato per l’approvazione di una serie predeterminata di opere, indicate nell’Allegato IV del decreto, da realizzarsi assolutamente nei tempi previsti dai Regolamenti (UE) 2021/240 e 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dal D.L. n. 59 del 2021. Tale procedimento “ad hoc” si caratterizza per una interlocuzione preliminare tra la stazione appaltante ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici propedeutica alla approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica di cui all’art. 27 del D. Lgs. n. 50/2016, con contestuale indizione di una conferenza di servizi all’interno della quale acquisire e valutare le prescrizioni e direttive impartite dal citato Consiglio e destinata a concludersi con una determinazione conclusiva avente effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti ed assoggettamento delle aree a vincolo espropriativo. Il progetto così approvato viene indi trasmesso al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici[16], con previsione di un meccanismo di superamento del dissenso innanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per poi pervenire alla indizione della procedura di aggiudicazione da parte della stazione appaltante.

    Il successivo Titolo IV del decreto (rubricato “Contratti pubblici”) reca poi ulteriori innovativi aspetti di disciplina delle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC.

    Con riferimento alla procedura di affidamento di tali contratti, invero, l’art. 48, oltre a prevedere (al comma 1) l’applicazione dell’elevazione fino al 30% dell’anticipazione prevista dall’art. 207, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, delinea incisive misure semplificatorie, con una disciplina che trova i propri punti qualificanti nella designazione di un responsabile unico del procedimento preposto a validare ed approvare ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera, ferme restando le previsioni dell’art. 26, comma 6, del Codice dei contratti[17]; nella possibilità per le stazioni appaltanti di ricorrere “nella misura strettamente necessaria” alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara di cui all’art. 63 del Codice (e dell’art. 125 per i settori speciali) quando, per ragioni di  estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non  imputabili  alla stazione appaltante, l'applicazione dei  termini, anche  abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie possa compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi  di  attuazione di cui al PNRR nonchè al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea; nella ammissibilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1­ter, del Codice, dell’affidamento di progettazione ed  esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23,  comma  5,  del  Codice medesimo[18]; nella introduzione di una deroga al disposto dell’art. 215 del Codice riguardo al parere del  Consiglio  Superiore  dei  lavori   pubblici[19].

    L’art. 53 del D.L. n. 77/2021 prevede poi una procedura semplificata per gli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement ed acquisto di beni e servizi informatici sopra soglia comunitaria (per quelli sottosoglia si applicano, invece, le previsioni semplificate di cui al d.l. n. 76/2020, così come modificate dal D.L. in esame).

    Il Next Generetion EU prevede infatti che il 20% dei fondi destinati agli Stati membri attraverso la Recovery and Resilience Facility sia destinato alla trasformazione digitale; la quale costituisce dunque uno dei pilastri del PNRR[20]. Da qui, dunque, la stringente necessità di acquisti di beni e servizi ICT[21], finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per la realizzazione dei progetti del Piano e strumentali ai progetti medesimi. Il tutto con riferimento, peraltro, a beni e servizi che supportano le funzioni ed i servizi essenziali dello Stato ma che, al contempo, sono soggetti a rapida obsolescenza. La scelta effettuata si pone dunque nel senso di una decisa velocizzazione e semplificazione delle procedure, realizzata, innanzi tutto (comma 1), attraverso il ricorso al solo affidamento diretto per tutti gli appalti fino al raggiungimento della soglia comunitaria, ovvero, per gli appalti sopra soglia la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, attraverso il ricorso alla  procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ex art. 63 del codice dei contratti pubblici per i settori ordinari (ovvero, per i settori speciali, ex art. 125 del medesimo codice). Il ricorso a tale procedura è ammesso altresì quando, a determinare l’urgenza, sia proprio la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili.

    Nella medesima ottica di accelerazione si pone altresì (comma 2) la possibilità per le Amministrazioni di stipulare il contratto sulla base di una mera autocertificazione dell’aggiudicatario circa il possesso dei requisiti[22], fermo restando il rispetto degli obblighi di stand still eurounitari. Il contratto, in tal caso, sarà sottoposto a condizione risolutiva. Per le verifiche antimafia, invece, si procede in base a quanto già previsto dall’art. 3 del D.L. n. 76/2020[23].

    Il comma 4 dell’art. 48 dispone poi che in caso di impugnazione degli atti inerenti  a tutte le procedure  di affidamento dei contratti riconducibili al PNRR o al PNC e relative ai lavori pubblici di competenza  statale,  o  comunque  finanziati  per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari  o  superiore  ai 100 milioni di euro, trova applicazione l'articolo  125  del  codice  del  processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), che reca le disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche.

    Tale regime processuale si caratterizza per l’onere del Giudice di amministrativo di tenere conto, in sede di pronuncia cautelare, “delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera”, nonché della “irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure”. Ai fini della decisione di merito, invece, la norma processuale in questione dispone che, ferma restando l'applicazione degli articoli 121[24] e 123[25], al di fuori dei casi in essi contemplati la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto possa avvenire soltanto per equivalente[26].

    4. Misure per la fase di esecuzione dei contratti

    È l’art. 50 del D.L. n. 77/2021 a delineare misure semplificatorie per la fase relativa alla esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, stabilendo che decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, per la consegna dei  lavori, per la  costituzione  del  collegio  consultivo tecnico,  gli  atti  e  le  attività di  cui  all'articolo  5  del D.L. n. 76/2020[27] , nonché gli  altri  termini, anche  endoprocedimentali,  previsti  dalla  legge,  dall'ordinamento della stazione  appaltante  o  dal  contratto  per  l'adozione  delle determinazione relative all'esecuzione dei contratti pubblici in questione, il responsabile o l’unità organizzativa titolare  del  potere sostitutivo lo eserciti, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, entro un termine pari alla metà  di  quello  originariamente  previsto.

    Si dispone, ancora, che in deroga all’art. 32, comma 12, del Codice dei contratti, il contratto diviene efficace con la stipulazione[28] e che la stazione appaltante  prevede,  nel  bando  o  nell'avviso  di indizione della gara, un “premio  di accelerazione per ogni giorno  di  anticipo” per l’ipotesi in cui l'ultimazione dei  lavori  avvenga in anticipo rispetto al termine  contrattuale con successiva approvazione da  parte  della  stazione  appaltante  del certificato di collaudo o di verifica di conformità. Detto premio andrà determinato sulla  base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale,  mediante utilizzo delle somme indicate nel  quadro  economico  dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse  ivi  disponibili, e sempre che l'esecuzione dei lavori  sia  conforme  alle  obbligazioni assunte.

    Quanto alle penali per il ritardato adempimento, invece, si dispone che esse, in deroga all’articolo 113-bis del D. Lgs. n. 50 del 2016, possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Esse, comunque, non potranno superare, complessivamente, il 20 per cento dell’ammontare netto contrattuale.

    5. Le ulteriori misure funzionali agli obiettivi di coesione sociale

    A fianco di tali misure, tutte chiaramente leggibili in chiave acceleratoria, il decreto legge introduce – sempre per gli interventi riconducibili al PNRR – anche disposizioni tese invece a perseguire le esigenze di tutela, innovazione e sviluppo sociale parimenti riconducibili al Piano[29].  

    Nel medesimo Titolo III si collocano, invero, all’art. 46, le “modifiche alla disciplina del dibattito pubblico”, rimesse – per la loro individuazione – ad un successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed anch’esse in ogni caso specificamente destinate, oltre che agli interventi dell’art. 44, a quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC. In tale ambito, in una logica di potenziamento e valorizzazione dell’istituto delineato dall’art. 22 del Codice dei contratti, certamente oggetto di una particolare attenzione da parte del Governo, si prevede la possibile individuazione di soglie dimensionali di opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a quelle previste, in via generale, dall’Allegato 1 del D.P.C.M. 10.05.2018 n. 76[30].

    Sul piano procedimentale, il confronto tra le diverse istanze, finalizzato al raggiungimento di una decisione finale oggetto di condivisione ed espressione di democrazia partecipativa, si colloca, fisiologicamente, nella fase iniziale di elaborazione del progetto di fattibilità, donde la previsione, nell’art. 46, che  nei casi di obbligatorietà del dibattito pubblico relativamente alle opere dell’Allegato IV al D.L. n. 77/2021, lo stesso venga avviato contestualmente all’inoltro del progetto di fattibilita'  tecnica  ed  economica  al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 44, comma 1, con possibile esercizio del potere sostitutivo da parte della Commissione nazionale per il dibattito pubblico.

    L’istituto del dibattito pubblico, ispirato al modello del “débat public” francese, ha fatto ingresso nel nostro ordinamento per la prima volta proprio con il Codice dei contratti pubblici del 2016 e si pone come strumento finalizzato ad assicurare – anche in un’ottica di riduzione della conflittualità sociale che normalmente accompagna la progettazione e la costruzione delle grandi opere pubbliche – trasparenza e possibilità di confronto con la collettività ed i soggetti portatori dei vari interessi coinvolti riguardo  relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente, sulla città o sull’assetto del territorio[31].

    La tensione tra le predette esigenze di partecipazione e quelle di efficienza dell’azione amministrativa trovano un “ragionevole punto di equilibrio”, secondo la Corte Costituzionale[32], proprio nella disciplina delineata dal combinato disposto dell’art. 22 D. Lgs. n. 50/2016 e dal successivo regolamento di cui al D.P.C.M. 10.05.2018 n. 76, nella misura in cui, ferma restando la cruciale rilevanza del dibattito pubblico quale “prezioso strumento della democrazia partecipativa”[33], “se ne devono evitare abusi e arbitrarie ripetizioni, in particolare con riferimento ai diversi piani (statale e regionale) su cui lo stesso deve svolgersi, pena un ingiustificato appesantimento dell'intera procedura”.

    Da tale angolazione, pertanto, la previsione di un possibile ampliamento dell’ambito di applicazione dell’istituto proprio per gli interventi riconducibili al PNRR, intrinsecamente caratterizzati da imperative e pressanti esigenze di efficienza e rapidità nella relativa realizzazione, appare alquanto significativa ed apprezzabile, ancorché certamente non convergente verso obiettivi di accelerazione e semplificazione delle procedure.

    Agli obiettivi di Piano di “Inclusione e Coesione”[34], si riconducono, ancora, le disposizioni su “Pari opportunità generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC” contenute all’art. 47, che impone agli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale di cui all'articolo 46 del D. Lgs. 11.04.2006 n. 198[35], di produrre, “a pena di esclusione”, tale documento al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, attestandone la conformità a quello trasmesso alle   rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi della richiamata normativa. Per gli altri operatori economici non contemplati dal D. Lgs. N. 198/2008 ma che occupino e che occupano un numero pari  o  superiore  a  quindici  dipendenti si prevede l’obbligo di consegnare alla stazione appaltante entro sei  mesi  dalla  conclusione  del  contratto,  una  relazione  di  genere  sulla situazione  del  personale  maschile  e  femminile  in  ognuna  delle professioni  ed  in  relazione  allo  stato  di   assunzioni,   della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di  categoria  o  di  qualifica,  di  altri  fenomeni  di  mobilità dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei  prepensionamenti   e   pensionamenti,    della    retribuzione effettivamente corrisposta[36]. L’inadempimento a tale obbligo di presentazione della relazione è sanzionato (comma 6) con apposite penali da prevedersi nei contratti di appalto; penali commisurate  alla  gravità  della  violazione  e proporzionali rispetto all'importo del contratto o  alle  prestazioni del  contratto, nonché, per le ipotesi del comma 3, con la “impossibilità” per  l'operatore economico inadempiente di partecipare, in forma singola ovvero  in  raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori  procedure  di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in  tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC.

    Assai significativa è l’introduzione del potere delle stazioni appaltanti  di prevedere,  nei  bandi  di  gara,  negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole  dirette  all'inserimento, come  requisiti  necessari  e  come  ulteriori   requisiti   premiali dell'offerta,  criteri   orientati   a   promuovere   l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani,  con  età inferiore a trentasei anni, e donne[37], così come di prevedere “ulteriori misure premiali” comportanti l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo  per i candidati o offerenti che rientrino in una delle situazioni individuate dal comma 5 dell’art. 47[38]. L’inserimento di tali avvisi e clausole premiali nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti potrà essere escluso dalle stazioni appaltanti soltanto dietro “adeguata e specifica motivazione” e per le sole ipotesi in cui l'oggetto  del  contratto,  la  tipologia  o  la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento   impossibile   o   contrastante   con   obiettivi   di universalità e socialità,  di  efficienza,  di  economicità e  di qualità del servizio  nonchè  di  ottimale  impiego  delle  risorse pubbliche.  

    Dispone a tal fine il comma 4 dell’art. 47 che, ad esclusione dei casi disciplinati dal successivo comma 7, costituisce “requisito necessario dell'offerta l'assunzione dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile”.

    Chiara (e senz’altro cogente) è la finalità che sorregge tutte le predette disposizioni, volte ad incentivare e “premiare” politiche del lavoro effettivamente articolate su principi di parità attraverso uno stringente e vincolante connubio con le dinamiche di affidamento dei contratti e di valorizzazione, sia in chiave di requisiti di ammissibilità che di elemento “premiante”, di significativi standards di promozione dell’occupazione femminile e giovanile.

    E proprio nelle misure ispirate agli obiettivi di coesione e sviluppo sociale è dato cogliere, al netto delle verifiche sulla loro concreta efficacia e delle inevitabili occasioni di contenzioso che da esse potranno scaturire, gli aspetti più qualificanti ed innovativi di disciplina dei contratti pubblici riconducibili al PNRR ed al PNC.

    * * * *

    [1] Pubblicato nella G.U. n. 29 del 31.05.2021 ed attualmente in corso di conversione.

    [2] Così come corretta all’esito del Comunicato 1.06.2021, inserito tra gli “Avvisi di rettifica” pubblicati nella G.U. 1.06.2021 n. 130.

    [3] Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.02.2021.

    [4] Per complessivi 248 miliardi di euro, cui si aggiungono le ulteriori risorse (13 miliardi) rese disponibili dal programma REACT-EU  e da  spendersi negli anni 2021-2023 (https://www.mef.gov.it/focus/Il-Piano-Nazionale-di-Ripresa-e-Resilienza-PNRR/) .

    [5] La “cabina di regia” istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 2), il “Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale” (art. 3) e la “Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri” (art. 4).

    [6] Il Servizio centrale per il PNRR(art. 6) e l’ufficio di controllo Audit (art. 7), entrambi istituiti presso il MEF, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 

    [7] Si vedano, al riguardo, le “disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa” contenute nella Parte II del decreto, con pregnanti modifiche ai procedimenti di V.I.A. e V.A.S. e alle procedure per le fonti rinnovabili, misure urgenti in materia paesaggistica e modifiche agli istituti del silenzio assenso, dell’annullamento d’ufficio e del potere sostitutivo in caso di inerzia della P.A.

    [8] D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto Decreto Semplificazioni) e il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. decreto sblocca cantieri).

    [9] Si veda l’art. 51 del D.L. in commento.

    [10] Art. 52.

    [11] Tra esse spiccano senz’altro le variegate modifiche alla disciplina del subappalto contenuta all’art. 105 del Codice dei contratti introdotte dall’art. 49 del D.L. n. 77/2021 in vista del superamento di alcune criticità evidenziate dalla Commissione UE con la procedura di infrazione n. 2018/2273, e, segnatamente, di quella relativa alla prevista limitazione percentuale al subappalto. Si tratta, in sintesi, di un ulteriore tassello - non definitivo – del complesso cammino che caratterizza, nel nostro ordinamento, l’armonizzazione della disciplina del subappalto alle direttive comunitarie: un’armonizzazione resa difficile dalla tensione tra la ratio di prevenzione che permea sin dall’origine l’istituto a livello interno ed il diverso approccio comunitario. La principale questione oggetto di contestazione è invero quella relativa alla legittimità del limite quantitativo del 30% dell'importo complessivo del contratto individuato quale quota massima subappaltabile dall'art. 105, commi 2 e 5, D.Lgs. n. 50/2016, avendo la CGUE affermato, con la sentenza del 26 settembre 2019 della Sezione quinta (causa C-63/2018; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0063 ) l'incompatibilità delle Direttive UE con una normativa nazionale, quale quella italiana, che, a pena di automatica esclusione dalla procedura di aggiudicazione dell'appalto, limitava rigidamente al 30% (successivamente elevato al 40% a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 55/2019) la parte di prestazione che l'offerente era autorizzato a subappaltare a terzi. La stessa CGUE, quinta sezione, con la precedente sentenza del 27.11.2019 (causa C-402/18; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62018CJ0402 ), nel valutare contrastante con le direttive comunitarie l’imposizione di un limite al ricorso ai subappaltatori “a prescindere dalla possibilità di verificare le capacità degli eventuali subappaltatori e il carattere essenziale degli incarichi di cui si tratterebbe”, aveva ritenuto eccessiva rispetto a quanto necessario per il raggiungimento dell’obiettivo dichiarato del Governo italiano di rendere la partecipazione agli appalti pubblici meno appetibile per le organizzazioni criminali e, conseguentemente, di tutelare l’ordine pubblico, la limitazione percentuale del 30% in precedenza prevista dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Come dunque affermato dal Consiglio di Stato, Sez. V, nella Sentenza n. 389 del 16.01.2020 il limite quantitativo del 30% imposto dall’art. 105 dell’attuale Codice dei contratti doveva “ritenersi superato per effetto delle sentenze della Corte di giustizia”.

    L’art. 49 dispone dunque, sia pur a termine (fino al 31.10.2021), l’elevazione al 50% del sopra richiamato limite quantitativo percentuale, mentre modifiche “a regime” all’art. 105 del Codice sono invece quelle apportate al comma 14 (riguardante gli standards qualitativi ed occupazionali che il subappaltatore dovrà garantire qualora “le attività oggetto di subappalto   coincidano   con   quelle   caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti  e  siano  incluse  nell'oggetto  sociale  del  contraente principale”), al comma 8 (recante espressa previsione che “Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto”, laddove invece, in base al Codice, il subappalto, quale contratto derivato, rilevante nella fase di esecuzione del rapporto, si caratterizzava per il fatto che il rischio imprenditoriale ed economico inerente all’esecuzione delle prestazioni in esso previste è assunto dal subappaltatore attraverso la propria organizzazione, mentre il subappaltante rimane responsabile nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice - in termini, in relazione alla previgente disciplinare di cui al codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, cfr. Cons. Stato, V, 25 febbraio 2015, n. 936, 16 aprile 2013, n. 2105, 26 marzo 2012, n. 1726) ed al comma 2 (ove si rimette alle stazioni appaltanti l’onere di indicare nei documenti di gara le prestazioni del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario “in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto”, nonché “dell'esigenza, tenuto conto della natura o della  complessità  delle prestazioni o delle  lavorazioni  da  effettuare,  di  rafforzare  il controllo delle attività di cantiere e più in generale  dei  luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni  di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di  prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno  che  i  subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori  di  servizi  ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n. 229”).

    [12] Sul codice dei contratti quale “sorta di anello debole di una serie di sub-sistemi derogatori e provvisori nel tempo”, si vedano le osservazioni di C. Contessa, “Le novità del “Decreto semplificazioni, ovvero: nel settore dei contratti pubblici esiste ancora un “Codice”?”, in Urbanistica e appalti, 6/2020, 757 e ss..

    [13] Art. 11, che mira, attraverso la Consip S.p.A., a garantire alle pubbliche amministrazioni gli strumenti necessari per l’attuazione del PNRR (specifici contratti, accordi quadro e servizi di supporto tecnico).

    [14] Art. 12 (che delinea un procedimento gestito dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con possibile designazione anche di un commissario ad acta).

    [15] Art. 13 (che delinea, su impulso della Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri o del Servizio centrale per il PNRR, un meccanismo di avocazione apicale del potere decisionale in capo al Governo, analogo a quello storicamente utilizzato dalla L. n. 537/1993per il superamento del dissenso in sede di conferenza di servizi ex art. 14 e ss. L.n. 241/1990).

    [16] Organo “temporaneo”, in quanto destinato a durare in carica fino al 31.12.2026, istituito ai sensi del successivo art. 45 e preposto alla formulazione dei pareri sulle grandi opere dell’Allegato IV.

    [17] Ai sensi di tale disposizione, “L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti: a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità; c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 e fino a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti  dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni; d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9”.

    [18] Si prevede che sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara deve essere sempre convocata la conferenza  di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, L.n. 241/1990 e che l'affidamento  avvenga mediante   acquisizione  del  progetto definitivo in  sede  di  offerta  ovvero,  in  alternativa,  mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione  del  progetto  definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo dovrà indicare distintamente  il  corrispettivo  richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del progetto definitivo partecipa anche l'affidatario dell'appalto, che provvede,  ove  necessario,  ad adeguare il  progetto  alle  eventuali  prescrizioni  susseguenti  ai pareri resi in sede di conferenza  di  servizi. Sempre in punto di progettazione, il comma 6 dell’art. 48 dispone che le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti dei contratti in commento possano prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di  un  punteggio  premiale  per  l'uso  nella progettazione dei metodi e strumenti  elettronici  specifici  di  cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del D. Lgs.  n.  50 del 2016.

    [19] Il parere in questione dovrà essere reso esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, non riguarderà anche la valutazione di congruità del costo. Viceversa, per gli investimenti di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla data di entrata in vigore del DL n. 77/2021 fino al 31.12.2026, “si prescinde” dall'acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

    [20] Rientrante nella Missione 1, Componente 1 “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P.A.”.

    [21] Information and communications technology.

    [22] In linea con quanto già in precedenza previsto dall’art. 75 del D.L. n. 18/2020

    [23] Sulla portata di tale norma si veda F. Gaffuri, ”Il decreto semplificazioni alla prova dei fatti – La disciplina degli appalti pubblici dopo il “decreto semplificazioni”, in Giur. It., 2021, 5, 1242, ove si rileva che l'art. 3 del decreto "semplificazioni" ha introdotto significative novità in materia di verifiche antimafia e protocolli di legalità, alla ricerca di un nuovo punto di bilanciamento tra le esigenze preventive di contrasto alla criminalità organizzata e l'obiettivo, perseguito dal D.L. n. 76/2020 e dalla normativa emergenziale legata al Covid 19, di incentivare gli investimenti pubblici e di favorire la ripresa economica. Si è dunque disposto (al comma 1) che, sino al 31 dicembre 2021, deve essere ritenuto sempre sussistente, per tutti i "procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni", il caso di urgenza delineato dall'art. 92, 3° comma, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. codice delle leggi antimafia), con conseguente possibilità per le amministrazioni di procedere alla stipulazione dei contratti aggiudicati anche prima del rilascio dell'informativa liberatoria provvisoria (salvo il diritto di recesso dal contratto, nel caso in cui le verifiche successivamente espletate determinino l'interdizione del contraente privato). Al comma 2 del medesimo art. 3, D.L. n. 76/2020 che, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici, si provvede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze della consultazione di tutte le altre banche date disponibili. L'ottenimento dell'informativa liberatoria provvisoria permette di stipulare, approvare o autorizzare - sotto condizione risolutiva - i contratti e i subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture, ferme restando le ulteriori verifiche necessarie per il rilascio delle certificazioni antimafia, che devono essere comunque completate entro sessanta giorni. In caso, poi, di esito negativo delle verifiche successivamente effettuate, scatta l’istituto della revoca del contratto da parte dell’Amministrazione (tenuta a pagare le opere già eseguite e di rimborsare le spese sostenute dalla controparte privata per l'esecuzione dei lavori rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite), con la precisazione, peraltro, che la revoca non può essere disposta "nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni o servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi" (cfr., art. 94, 4° comma, D.Lgs. n. 159/2011, richiamato dal comma dell’art. 3). In tale ultima ipotesi, è comunque consentita l'adozione di misure idonee a limitare l'autonomia gestionale dell'impresa, quali, ad esempio, il provvedimento che dispone la straordinaria e temporanea gestione, ai sensi dell'art. 32, 10° comma, D.L. n. 90/2014, convertito con L. n. 114/2014 (quest'ultima norma è parimenti richiamata dall'art. 3, 4° comma, del decreto "semplificazioni").Sempre l’art. 3 del D.L. “semplificazioni”, infine, aveva introdotto, al comma 7, una modifica al codice delle leggi antimafia del 2011 (precisamente, all'art. 83-bis, relativo alla facoltà del Ministero dell'Interno di sottoscrivere protocolli (o altre intese comunque denominate) per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia. In tale ambito, si è innovativamente previsto che tali intese siano sottoscritte anche dalle imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale, dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie produttive, economiche o imprenditoriali e dalle associazioni sindacali.

    [24] “Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni”.

    [25] “Sanzioni alternative”.

    [26] Come rilevato da   Cons. Stato Sez. IV, Sent., 05.05.2016, n. 1798   la disposizione processuale in commento, posta a tutela della stessa amministrazione e del suo interesse alla più sollecita esecuzione delle infrastrutture strategiche, è intesa a disciplinare i poteri del giudice amministrativo, con la preclusione, nel caso di intervenuta stipulazione del contratto relativo all'esecuzione di infrastrutture di carattere strategico, di ogni declaratoria giudiziale d'inefficacia e di ogni eventuale subentro nel contratto, e con la limitazione delle relative statuizioni alla sola condanna al risarcimento del danno in forma equivalente. Se, infatti, “con l'art. 121 c.p.a. sono tipizzate le fattispecie in cui è obbligatoria la declaratoria d'inefficacia del contratto (salva l'applicazione delle sanzioni alternative ex art. 123 c.p.a.) e con l'art. 122 c.p.a. sono indicati i criteri che devono orientare, in tutte le altre ipotesi, la riconosciuta discrezionalità del giudice in ordine alla (eventuale) declaratoria d'inefficacia; con l'art. 125 comma 3 c.p.a. il legislatore ha inteso dettare una disposizione speciale per le infrastrutture strategiche che esclude in radice la declaratoria giurisdizionale d'inefficacia, circoscrivendo la tutela erogabile al solo risarcimento del danno ex art. 34 comma 3 c.p.a., e al paradigma generale ivi enunciato, secondo il quale se l'annullamento del provvedimento non è più utile alla parte (e qui non lo sarebbe per il divieto della declaratoria d'inefficacia, che impedisce il subentro nel medesimo), la pronuncia d'illegittimità ha mero valore di accertamento (e non già l'usuale valore costitutivo dell'annullamento) che fonda il consequenziale riconoscimento del diritto al risarcimento del danno”.

    [27] E cioè le misure temporanee e derogatorie in tema di sospensione dei lavori introdotte da tale norma.

    [28] Senza cioè la sottoposizione alla condizione sospensiva ex lege dell’esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti. L’art. 32 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, dispone infatti che “L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8” (cioè nel termine di 60 giorni per la successiva stipula del contratto); mentre il seguente comma 7 sancisce che “L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”. Una volta, inoltre, divenuta efficace l'aggiudicazione, e “fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti”, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni (salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario). Inoltre, “Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario (la cui proposta, fino allo spirare di tale termine, era irrevocabile) può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate”. Come ricordato, dunque, da Cons. Stato Sez. V, Sent., 31/08/2016, n. 3742, “detto termine non ha natura perentoria, né alla sua inosservanza può farsi risalire ex se un'ipotesi di responsabilità precontrattuale ex lege della pubblica amministrazione, se non in costanza di tutti gli elementi necessari per la sua configurabilità. Infatti, le conseguenze che derivano in via diretta dall'inutile decorso del detto termine sono: da un lato, la facoltà dell'aggiudicatario, mediante atto notificato alla stazione appaltante, di sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto; dall'altro, il diritto al rimborso delle spese contrattuali documentate, senza alcun indennizzo (cfr. ex multis, Cons. St., Sez. III, 28 maggio 2015, n. 2671)”. Da qui, dunque, la pregnanza, per l’affidamento della categoria di contratti di cui si discute, sia dei previsti poteri sostitutivi, che della deroga agli ordinari presupposti di efficacia del contratto.

    [29] Il Piano si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo, digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale, e si articola su sei “missioni”: Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute.

    [30] Ove si definisce il “dibattito pubblico” come “il processo di informazione, partecipazione e confronto pubblico sull'opportunita', sulle soluzioni progettuali di opere, su progetti o interventi di cui all’Allegato”.

    [31] Si è rilevato come i criteri – qualitativi ed economici – per i quali il D.P.C.M.  10.05.2018 n. 76 prevede l’obbligatoria attivazione del dibattito pubblico siano eccessivamente elevati, circostanza che, unita alla discrezionalità nell’attivazione di cui dispone l’Amministrazione aggiudicatrice (per i restanti casi) ed alla collocazione della Commissione nazionale per il dibattito pubblico (CNDP) presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concorre a limitare, allo stato, le potenzialità dell’istituto. Si veda, al riguardo, M. Cardone, “Il dibattito pubblico: tra casi pratici e criticità applicative”, Osservatorio AIR , https://www.osservatorioair.it/il-dibattito-pubblico-tra-casi-pratici-e-criticita-applicative/ . La Commissione è stata istituita decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 dicembre 2020, n. 627 e si propone di essere un modello di democrazia partecipativa per gli interventi infrastrutturali di maggiore rilevanza nel Paese.

    [32] Corte cost., Sentenza 14.12.2018, n. 235.

    [33] Rileva la Corte che, come evidenziato dal Consiglio di Stato nel parere n. 855 del 1 aprile 2016 sullo schema di decreto legislativo recante "Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione", il dibattito pubblico è "uno strumento essenziale di coinvolgimento delle collettività locali nelle scelte di localizzazione e realizzazione di grandi opere aventi rilevante impatto ambientale, economico e sociale sul territorio coinvolto". “Esso configura, analogamente all'inchiesta pubblica prevista dall'art. 24-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), una fondamentale tappa nel cammino della cultura della partecipazione, rappresentata da un modello di procedimento amministrativo che abbia, tra i suoi passaggi ineliminabili, il confronto tra la pubblica amministrazione proponente l'opera e i soggetti, pubblici e privati, ad essa interessati e coinvolti dai suoi effetti, alimentandosi così un dialogo che, da un lato, faccia emergere eventuali più soddisfacenti soluzioni progettuali, e, dall'altra, disinneschi il conflitto potenzialmente implicito in qualsiasi intervento che abbia impatto significativo sul territorio”.

    [34] Volti a facilitare la partecipazione al mercato del lavoro, anche attraverso la formazione, rafforzare le politiche attive del lavoro e favorire l’inclusione sociale.

    [35] Dispone l’art. 46 del "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246". che“Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta”.

    [36] Il comma 9 dell’art. 47 dispone poi che i rapporti e le relazioni in questione debbano essere pubblicati   sul   profilo    del    committente,   nella    sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo 29 del  D. Lgs. N. 50/2016. aprile 2016, n. 50

    [37] Con la precisazione che Il contenuto delle  clausole  andrà determinato tenendo  conto, tra l’altro,  dei  principi  di  libera concorrenza,  proporzionalita'   e   non   discriminazione,   nonche' dell'oggetto del  contratto,  della  tipologia  e  della  natura  del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile  al  2026,  anche  in considerazione   dei   corrispondenti   valori   medi   nonche'   dei corrispondenti indicatori medi  settoriali  europei  in  cui  vengono svolti i progetti.

    [38] E cioè per l’operatore che:  “a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza  del  termine  di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi  ad   atti   o   comportamenti   discriminatori   ai   sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286, dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  9  luglio  2003,  n.  215, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, quelle di cui agli articoli 35 e 55-quinquies del  decreto  legislativo  11  aprile 2006, n. 198, ovvero  quelle  di  cui  all'articolo  54  del  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;     b) utilizzi o si impegni  a  utilizzare  specifici  strumenti  di conciliazione delle esigenze di cura, di  vita  e  di  lavoro  per  i propri dipendenti, nonche' modalita' innovative di organizzazione del lavoro;     c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia  minima  percentuale prevista  come  requisito  di  partecipazione,  giovani,   con   eta' inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto  o per la realizzazione di attivita' ad esso connesse o strumentali;     d) abbia,  nell'ultimo  triennio,  rispettato  i  principi  della parita' di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e  di  genere,  anche  tenendo  conto  del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;      e) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno  degli esercizi  finanziari,  ricompresi  nella  durata  del  contratto   di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30  dicembre  2016,  n. 254”.  

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