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Note sull’adunanza camerale civile in Cassazione al lume della disciplina delle forme del processo ed ora in tempi di Coronavirus.

Note sull’adunanza camerale civile in Cassazione al lume della disciplina delle forme del processo ed ora in tempi di Coronavirus.

di Raffaele Frasca

1. Premessa. - 2. L’adunanza camerale nel Codice. - 3. Gli elementi caratterizzanti dell’adunanza camerale. – 4. La mancanza di intervento di elementi estranei al Collegio. – 5 La ricomprensione del cancelliere fra i soggetti estranei. – 6. Segue: le ragioni. Il rilievo decisivo della segretezza. - 7. Il cancelliere e le attività prodromiche all’adunanza camerale. – 8. L’adunanza deve svolgersi in sede, cioè presso la Corte di Cassazione? –  9. Che significa adunanza? – 10. Adunanza camerale in tempi di coronavirus: soluzioni possibili.       

1.Premessa.

L’intento di queste note è di riflettere sul profilo dell’adunanza camerale della Corte di Cassazione civile per come emergente dalle norme del Codice di Proceduta Civile e ciò allo scopo di desumerne implicazioni, ove necessario, riguardo al profilo che essa può assumere nell’attuale momento emergenziale.

2. L’adunanza camerale nel Codice.

In funzione della prima riflessione mi pare opportuno partire da una ricognizione di dati normativi: il Codice, dopo avere nell’art. 375 - sotto la rubrica “pronuncia in camera di consiglio” - individuato i casi nei quali la Corte decide “in camera di consiglio”, usa l’espressione “adunanza della camera di consiglio” nel primo comma dell’art. 377. Quindi, nell’art. 380-bis, sotto la rubrica “procedimento per la decisione in camera di consiglio sull’inammissibilità o sulla manifesta infondatezza del ricorso”, il primo comma dispone circa la fissazione con decreto della “adunanza della Corte” e nel secondo comma parla di “data stabilita per l’adunanza”. Nell’art. 380-bis.1, sotto la rubrica “procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice”, si parla poi – nel primo inciso - di “fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice” e – nel secondo inciso – di “adunanza in camera di consiglio”. Nel terzo inciso la norma dispone espressamente che “in camera di consiglio la Corte giudica senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti”. Nell’art. 380-ter, sotto la rubrica “procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza”, si parla nel secondo comma di “decreto del presidente che fissa l’adunanza” e nel terzo comma si ripete la disposizione del terzo inciso dell’art. precedente.

Mi pare possa dirsi che queste disposizioni evidenzino tipologie di procedimento che complessivamente, cioè mettendo insieme le varie espressioni usate del legislatore, danno l’immagine unitaria di un istituto che riassuntivamente è individuabile con l’espressione comune “adunanza per la decisione in camera di consiglio”.

3. Gli elementi caratterizzanti dell’adunanza camerale.

Se ci si domanda quali siano gli elementi caratterizzanti dell’adunanza camerale ne viene in rilievo un primo: tutte le tipologie di adunanze regolate dalle norme indicate sono caratterizzate dalla mancanza di intervento di soggetti estranei alla Corte, cioè al Collegio che deve assumere la decisione. In secondo luogo, si palesa rilevante una sorta di elemento “di luogo”, la camera di consiglio. In terzo luogo, emerge il concetto di adunanza, naturalmente riferito al Collegio, ed anch’esso va precisato.

Ancorché gli elementi indicati possano sembrare di immediata comprensione e percepibilità nel loro ubi consistam, mi pare, invece, necessario interrogarsi su ognuno di essi, per comprendere quale esso sia e tale indagine dev’essere condotta utilizzando le categorie generali che disciplinano le forme processuali, giacché si tratta di elementi inerenti alla forma dell’attività processuale di cui trattasi.  

 4. La mancanza di intervento di elementi estranei al Collegio.

Circa l’individuazione del significato del concetto di soggetto estraneo, una prima risposta – suggerita direttamente dalle norme – si potrebbe dare nel senso che per “estranei” si debbano intendere i difensori e il pubblico ministero presso la Corte.

L’estraneità di tali soggetti è, infatti, stabilita espressamente dal terzo inciso dell’art. 380-bis.1. e dal terzo comma dell’art. 380-ter ed è per implicito rivelata dal silenzio sulla loro presenza dell’art. 380-bis nella versione attuale, la quale, di fronte alla versione precedente, ha – com’è noto – soppresso la possibilità eventuale “a richiesta” dell’audizione dei difensori, che aveva come effetto correlato la partecipazione alla camera di consiglio del pubblico ministero e la formulazione di conclusioni da parte sua: è il silenzio del legislatore che determina la negazione dell’intervento dei difensori, sebbene a richiesta. Per il pubblico ministero viene in rilievo, com’è noto, in negativo (cioè nel senso dell’esclusione) il combinato disposto dell’art. 70 comma secondo c.p.c. e dell’art. 76, comma 1, lett. b), dell’Ordinamento Giudiziario.

Va, peraltro, rimarcato che, allorquando nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis ed in quello ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c. era prevista la possibilità dell’audizione del difensore, che ne avesse fatto richiesta, e la presenza (l’intervento) del pubblico ministero, questa presenza non concerneva tutta la camera di consiglio, ma solo la fase della riunione del Collegio appunto in camera di consiglio anteriore a quella in cui la Corte procedeva a deliberare.   

5 La ricomprensione del cancelliere fra i soggetti estranei.

Tornando alla disciplina attuale, osservo che, in realtà, l’assenza di soggetti estranei, ormai da intendersi non già limitato alla sola fase di deliberazione, ma esteso a tutta la camera di consiglio del Collegio, non riguarda solo i difensori e il pubblico ministero e dunque non si esaurisce con il riferimento ad essi, ma comprende anche il cancelliere e lo comprende per tutta l’attività di camera di consiglio del Collegio, a differenza di quanto accadeva prima dell’esclusione della partecipazione del difensore e del pubblico ministero: il cancelliere presenziava allora all’audizione del difensore ed alle conclusioni del pubblico Ministero, anzi era presente fin dall’inizio dell’adunanza camerale con la trattazione del primo ricorso, tanto che redigeva il relativo verbale e, dunque, espletava la sua attività di assistenza alla camera di consiglio non solo quanto alla specifica attività di audizione del difensore e del pubblico ministero per i ricorsi in cui il difensore chiedeva di essere ascoltato, ma anche quanto a tutta l’attività complessiva di camera di consiglio prima della riunione del Collegio per deliberare sui ricorsi. Dunque, al pari dei difensori e del pubblico ministero rimaneva estraneo solo alla attività di deliberazione e di decisione.

A far tempo dalla riforma di cui al d.l. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, nella l. n. 197 del 2016, si deve rilevare che anche il cancelliere non partecipa in alcun modo all’adunanza in camera di consiglio e, dunque, è estraneo a tutto il suo svolgimento, cioè è estraneo all’intera riunione in adunanza del Collegio.

6. Segue: le ragioni. Il rilievo decisivo della segretezza.

È vero che si potrebbe ipotizzare che debba accadere il contrario, ove si desse rilievo al primo comma dell’art. 57 c.p.c., il quale dispone che “il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nel modi previsti dalla legge, le attività […] degli organi giudiziari”: si potrebbe pensare che all’adunanza camerale della Corte il cancelliere debba essere presente in forza di tale disposto, cioè per documentare l’attività che si svolge in adunanza.

Senonché, non essendo previsto l’intervento di pubblico ministero e di difensori, l’attività che si svolge nell’adunanza è, secondo la disciplina attuale, necessariamente solo quella di deliberazione e decisione (da intendersi come comprensiva della relazione del relatore al Collegio, della discussione fra i componenti e della deliberazione) da parte della Corte, sulla base, naturalmente, dell’eventuale esame in contemporanea degli atti, se ritenuto necessario. Atti che debbono essere certamente, pertanto, a disposizione del Collegio, cioè esaminabili e che debbono essere resi tali altrettanto certamente dalla Cancelleria. Atti che, peraltro, naturalmente sia dal relatore che dal presidente (ed anche all’occorrenza da altri membri del Collegio) ben possono essere stati esaminati prima nell’attività di studio antecedente all’adunanza o – come accade – prima che l’adunanza inizi nello stesso giorno della sua tenuta. Comunque, l’attività di messa a disposizione degli atti del fascicolo d’ufficio da parte della Cancelleria è certamente attività che deve precedere l’adunanza e che, pertanto, non è un’attività della Corte adunata in camera di consiglio e ciò nemmeno sotto il profilo della ricezione da parte della messa a disposizione da parte del Collegio.  

Comunque, al di là di quanto appena rilevato, per spiegare perché il cancelliere è oggi soggetto estraneo all’adunanza in camera di consiglio della Cassazione Civile nonostante il disposto del primo comma dell’art. 57, mette conto di richiamare una norma del rito di legittimità, l’art. 380, secondo comma, c.p.c., sebbene dettata a proposito della deliberazione della sentenza all’esito dell’udienza pubblica. Essa dispone che si applica alla “deliberazione della corte” la disposizione dell’art. 276 c.p.c. e questa norma prescrive che “la decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio”, così imponendo la segretezza non solo per l’attività di decisione vera e propria, cioè per quella che si concreta nell’adozione del relativo provvedimento con un certo contenuto, ma anche per la pregressa attività del Collegio, cioè l’eventuale controllo di atti del fascicolo d’ufficio, la relazione del relatore, la discussione fra i componenti e le altre attività che poi analiticamente la norma regola. In altri termini per l’attività che si può definire di deliberazione.

L’esigenza di segretezza esclude nell’art. 276 che il cancelliere partecipi, cioè presenzi, alla decisione e deliberazione e l’applicabilità della stessa al procedimento decisorio di pubblica udienza dinanzi alla Corte sottende la stessa implicazione.

Ora, l’art. 380-bis e gli artt. 380-bis.1 e 380-ter non dispongono sull’attività di  “decisione e deliberazione” (intesa nel senso complesso indicato), ma non è dubitabile che l’esigenza di segretezza prevista dall’art. 380, secondo comma, per “la deliberazione in camera di consiglio”, si estenda alla deliberazione (comprensiva della decisione, per quello che si è detto) che abbia luogo i procedimenti decisori previsti da quelle norme e, dunque, all’adunanza i camera di consiglio.

È questo che esclude la presenza del cancelliere.

Se non fosse sufficiente desumerlo per implicazione dall’art. 380, secondo comma, c.p.c., osservando che deve valere la stessa esigenza prevista per la deliberazione a seguito di udienza pubblica, tenuto conto che il procedimento in camera di consiglio di legittimità si riduce proprio all’attività di deliberazione regolata dall’art. 276 oggetto del richiamo del detto coma dell’art. 380, sarebbe comunque decisiva una considerazione: non è previsto non solo dallo stesso art. 276 c.p.c., ma comunque nemmeno lo è nel silenzio delle norme sul camerale di legittimità che l’attività di deliberazione si debba verbalizzare.

Ne consegue che, ai sensi del secondo comma dell’art. 57 c.p.c., non si può in alcun modo ipotizzare che sia un’attività in cui il giudice e dunque il Collegio debba essere assistito dal cancelliere.

D’altro canto, lo stesso art. 276 c.p.c., oltre a non prevedere che si rediga un verbale, contiene una previsione in senso positivo che esprime nel senso che è il presidente debba redigere (egli stesso) il dispositivo e sottoscriverlo. La norma dispone, cioè, che si debba trasporre in un atto scritto il risultato della deliberazione e ne affida espressamente al solo presidente la redazione e la sottoscrizione. Questa è la traccia che resta e deve restare dell’attività di deliberazione. A sua volta il dispositivo esterna per iscritto il solo effetto della sorte dell’affare deciso e, dunque, in Cassazione, del ricorso (e di eventuali ricorsi incidentali).

Questo atto scritto, pur manifestandosi nel mondo esterno, cioè pur avendo un’epifania materiale nel mondo fenomenico, resta però “interno”, cioè rimane interno all’attività del solo Collegio, e non emerge all’esterno, cioè non trova esternazione presso l’ufficio e, dunque, nella cancelleria, come è prescritto invece in generale per gli atti scritti con cui provveda il giudice, dal terzo comma dell’art. 57, il quale, con una previsione certamente “datata” all’epoca di adozione del Codice del 1940, continua ad ipotizzare, salvo appunto che la legge disponga altrimenti, che sia lo stesso cancelliere a stendere la scrittura degli atti con cui il giudice provvede (come, poi, continua a prevedere per la sentenza l’art. 119 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.). Nel caso del dispositivo la legge dispone appunto altrimenti e, dunque, il relativo atto non dev’essere scritto dal cancelliere.

Il risultato di queste considerazioni, con specifico riguardo al procedimento di cui mi sto occupando, cioè la decisione a seguito del modello camerale c.d. non partecipato, è questo: l’attività che si svolge nell’adunanza, cioè la decisione a seguito di relazione del relatore e di discussione fra i componenti del Collegio con la relativa votazione (cui allude l’art. 276, ultimo comma, c.p.c.) è un’attività che vede coinvolto soltanto il Collegio e che non prevede la presenza del cancelliere.

7. Il cancelliere e le attività prodromiche all’adunanza camerale.

      Occorre a questo punto domandarsi se il cancelliere sia coinvolto almeno nell’inizio dell’attività di adunanza camerale, o meglio se la sua presenza è necessaria per attestare se e quando l’adunanza camerale è iniziata e, naturalmente se lo sia per il tramite del suo normale potere di dar conto dell’attività processuale. Se esistesse un simile coinvolgimento, ne deriverebbe che il potere attestativo riguarderebbe ex necesse almeno anche il luogo di inizio dell’adunanza, se non quello della sua prosecuzione.

La risposta al quesito è negativa: nessuna norma prevede che il cancelliere attesti con un verbale – con potere che sarebbe riconducibile al primo comma dell’art. 57 c.p.c. - che il Collegio si è riunito il tal giorno (quello fissato nel calendario, nel ruolo e nei decreti di fissazione dell’adunanza) alla tal ora ed ha iniziato la sua adunanza in camera di consiglio segreta.

Com’è noto, ai fini dello svolgimento dell’adunanza camerale è previsto che si rediga un “ruolo”, che viene consegnato al presidente del Collegio e reca l’indicazione degli affari secondo il numero di ordine stabilito per la trattazione. Su tale ruolo il Presidente indica l’esito della camera di consiglio soltanto con riferimento alla specie di provvedimento adottato e precisamente, se si tratta di ordinanza che ha deciso sul ricorso (ma con indicazione generica appunto di pronuncia di ordinanza) oppure ha adottato una decisione interlocutoria (esempio: ordine di rinnovo della notificazione) o una “non decisione”, quella di rinvio alla pubblica udienza (nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis e, secondo un’interpretazione ritenuta talvolta possibile in quello ai sensi dell’art. 380-bis.1).

Questo ruolo per la verità non è disciplinato espressamente con riferimento all’adunanza camerale dall’art. 13 del d.m. Giustizia n. 264 del 2000, che prevedendo i registri da tenersi dalla presso la Corte di Cassazione allude genericamente al “ruolo di udienza per ciascuna sezione”, ma la previsione è certamente estensibile ed il relativo modello è quello – per quanto mi risulta - previsto dal successivo d.m. Giustizia 1° dicembre 2001.

Su questo ruolo cartaceo, che ha valore di originale, viene indicata alla fine l’ora di inizio e quella di chiusura dell’adunanza ed esso, firmato dal Presidente, viene depositato in Cancelleria.

Una copia del ruolo viene trattenuta dal Presidente e su quella egli annota il contenuto della decisione.

Una seconda copia con il solo contenuto della prima viene rimessa al P.G. (e una terza copia, nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis.1., se il P.G. ha presentato conclusioni, viene rimessa al P.G. indicato per l’adunanza con l’indicazione generica della conformità o meno della decisione alle sue conclusioni).

La redazione del contenuto del ruolo sia per l’originale, che resta un atto dell’ufficio, sia per tutte le tre copie si connota sempre come un’attività svolta del Collegio tramite il suo Presidente. Il ruolo dell’adunanza comprende, inoltre, sia un’attestazione del Presidente del Collegio con cui egli dà atto dell’inizio dell’adunanza, precisandone l’ora, e di altra attestazione con cui dà atto della chiusura della stessa, parimenti indicandone l’ora. Nei modelli in uso, anzi queste due attestazioni sono riunite in una formulazione finale che chiude il ruolo.

La conclusione che si evince è che l’attività che la Corte svolge in un’adunanza camerale non segue con l’assistenza del cancelliere nemmeno per quanto attiene allo stesso momento iniziale, cioè all’inizio dell’adunanza: non occorre la presenza del cancelliere che attesti tale inizio.

Ma il cancelliere non è nemmeno il soggetto che dà atto della fine dell’adunanza e, dunque, nemmeno la fine dell’adunanza è da lui attestata. Il Cancelliere semmai viene chiamato solo ricevere in consegna il verbale, se l’adunanza si chiude quando ancora egli è tenuto a rimanere in ufficio secondo l’orario di lavoro. In caso contrario la consegna del verbale avviene il giorno dopo.

D’altro canto, come attività del Collegio, la camera di consiglio potrebbe anche durare fino ad un’ora che imponga una pausa ed un aggiornamento al giorno dopo. E di ciò potrebbe dare atto esclusivamente solo il Presidente.

Naturalmente, durante lo svolgimento dell’adunanza, intesa come attività esclusiva del Collegio, può palesarsi la necessità di domandare qualcosa di utile per essa alla Cancelleria ed il Presidente può chiamare il cancelliere perché risponda a quanto necessario.

Il risultato di queste considerazioni, quello che mi preme rimarcare, è allora che la presenza del cancelliere non è necessaria né per dare impulso all’adunanza, né durante il suo svolgimento, né quando essa termina.

8. Passo ad un altro interrogativo, che può sembrare suggestivo, se non provocatorio, ma solo all’apparenza: esso, che è tanto più legittimo nella presente congiuntura emergenziale, concerne quello che sopra ho indicato come secondo elemento caratterizzante dell’adunanza camerale.

L’interrogativo è questo: esiste una previsione espressa o implicita che individui un luogo necessario in cui l’adunanza deve essere tenuta ed imponga precisamente che essa si tenga in Corte di Cassazione?

La risposta è negativa: nessuna norma lo prevede espressamente.

Certo, si potrebbe dire che è cosa ovvia che l’adunanza della Corte di Cassazione si debba tenere, poiché trattasi di un’attività che è un incombente dell’Ufficio Corte di Cassazione, presso l’edificio in cui l’ufficio è ubicato, cioè nell’edificio di piazza Cavour. Ma questa ovvietà ha un valore del tutto relativo.

Maggior valore per spingere in quella direzione potrebbe avere invece un altro discorso: per decidere la Corte deve avere la possibilità di esaminare gli atti dell’affare calendarizzato in adunanza e, quindi, il fascicolo d’ufficio formato dalla Cancelleria della Corte.

Ma, com’è noto, il relatore ed il presidente hanno a disposizione copie degli atti introduttivi, delle memorie e della decisione impugnata e ben può accadere che non occorra esaminare per la decisione sia gli stessi atti in originale nel fascicolo d’ufficio, che, evidentemente, si trova nell’ufficio, sebbene a disposizione del Collegio nel luogo eventualmente deputato alla tenuta dell’adunanza, sia quelli su cui il ricorso si fonda, cui allude l’art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., purché indicati specificamente ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c., che sono presenti nel detto fascicolo, sia ancora in generale proprio quest’ultimo nella sua struttura (ancora cartacea in Cassazione, com’è noto).

Va considerato, altresì, che quando pure fosse necessario esaminare gli atti in originale (cioè quelli presenti nel fascicolo d’ufficio), potrebbe accadere e di solito accade che il relatore e lo stesso presidente abbiano proceduto al loro esame prima del giorno della calendarizzata adunanza, cioè nella fase di studio della preparazione dell’adunanza,  e, dunque, possano informarne il resto del Collegio, sicché potrebbe essere inutile – salvo che altro membro del Collegio voglia fare controlli diretti o ne solleciti di nuovi – esaminare il fascicolo d’ufficio.

Potrebbe allora pensarsi che se il Collegio si riunisca in altro luogo nei casi in cui non occorra esaminare il fascicolo d’ufficio l’adunanza che così venga tenuta dia luogo a qualche nullità o addirittura ad una decisione inesistente?

8. L’adunanza deve svolgersi in sede, cioè presso la Corte di Cassazione?

La risposta ad un simile interrogativo, che può sembrare provocatorio, è, mi pare, negativa.

In tanto, per fare emergere la riunione extra moenia, dovrebbe risultare da qualche parte che il Collegio si è riunito fuori dalla Corte, ma da quale atto formale del processo ciò potrebbe emergere? Si è visto che non si redige un verbale dello svolgimento della camera di consiglio del singolo e ciò né per quanto attiene all’intera camera di consiglio per tutti i ricorsi né per il singolo ricorso. Solo esso potrebbe rivelare l’indicazione del luogo di svolgimento dell’attività. Si redige, invece, solo il ruolo dell’adunanza, nel quale, però, si inseriscono le indicazioni di cui si è detto circa l’ora di inizio e l’ora di chiusura della stessa. D’altro canto, ho già rilevato che non è previsto che il cancelliere attesti l’inizio e la fine dell’adunanza, attestazioni che, se fossero necessarie, dovrebbero comportare l’indicazione del luogo dell’attività attestativa, che per il medesimo non potrebbe certamente che essere l’ufficio.

D’altro canto, anche un Collegio di Cassazione che inizi la riunione nell’aula indicata dalle modalità organizzative del calendario appositamente fissate, bene potrebbe spostarsi, essendo il dominus della propria attività e non essendo essa soggetta ad oneri attestativi circa il luogo, in altro luogo dentro o fuori del Palazzo della cassazione ed anche in tal caso non potendo emergere lo spostamento da un atto del processo, sempre per la mancanza di verbalizzazione, la cosa resterebbe …segreta.

Ricordo che ciò che rileva dopo l’adunanza è solo che il ruolo venga depositato nella cancelleria, ma questo potrebbe avvenire da parte del Presidente anche ove il Collegio si fosse riunito – in ipotesi - fuori dal Palazzo.

Guardando all’inizio dell’adunanza, si potrebbe dare rilievo al fatto che il Presidente comunque dovrebbe apprendere il ruolo dalla Cancelleria e che tale attività non potrebbe che compiersi in ufficio. Questa notazione è vera, ma: a) riguarderebbe – lo ricordo - solo un’attività prodromica allo svolgimento dell’adunanza e non esso, sicché nulla impedirebbe che il luogo dell’adunanza possa poi non essere l’ufficio; b) nulla impedirebbe al Presidente del Collegio di prelevare e farsi consegnare il ruolo il giorno prima dell’adunanza o anche prima.

Considerazioni identiche a quelle che sono venuto svolgendo valgono per il controllo dell’esistenza e ritualità degli avvisi di fissazione dell’adunanza, che avvenendo ormai a mezzo PEC sono indicati in un apposito elenco predisposto informaticamente dalla Cancelleria.  

8.2. Tuttavia, si potrebbe pensare che non possa concludersi che lo stesso inizio dell’adunanza camerale nel giorno prefissato, cioè il momento in cui, in relazione all’ora fissata secondo il calendario e indicata nel decreto di fissazione dell’adunanza, quest’ultima ha corso possa situarsi al di fuori dell’ufficio.

Occorre tenere conto che si potrebbero rinvenire un indice normativo espresso ed un indice normativo non espresso, ma desumibile sempre secondo il principio della idoneità dell’attività processuale allo scopo di cui all’art. 156 c.p.c., che potrebbero esigere che il momento iniziale dell’adunanza camerale debba situarsi necessariamente in ufficio.

Il primo indice, quello espresso, è desumibile dall’art. 390 c.p.c.: esso permette alla parte di rinunciare al ricorso sino alla data dell’adunanza camerale e tale norma si interpreta certamente nel senso che implichi che una rinuncia può essere depositata presso la cancelleria della Corte sino a che l’adunanza camerale non inizi, cioè sino al momento precedente l’ora fissata per tale inizio. Ne segue che, dovendo della rinuncia, secondo la previsione normativa, necessariamente tenersi conto ai fini della decisione, è certamente necessario che il Collegio possa dalla cancelleria ricevere l’atto depositato. E quindi qualcuno che possa assicurare tale ricezione – salvo stabilire se si debba trattare di tutto il Collegio o del Presidente o di altro componente eventualmente delegato – dovrebbe essere presente in ufficio.

Il secondo indice non è normativo, nel senso che non è previsto espressamente dalla norma, ma si dovrebbe desumere da quelle applicazioni giurisprudenziali che nonostante anche per il rito camerale, le parti possano interloquire con la memoria cui alludono gli artt. 380-bis e 380-bis.1, consentono alla parte di compiere delle attività rilevanti per la decisione del ricorso fino all’adunanza e, dunque, fino al momento prima che essa inizi. Alludo al deposito dell’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta senza necessità di rispetto dell’art. 372, secondo comma, c.p.c. (Cass., Sez. Un., n. 627 del 2008; dal relativo principio sono state tratte implicazioni nel Protocollo concluso il 15 dicembre 2016 fra Primo Presidente, C.N.F. e Avvocatura generale dello Stato) e alle attività di asseverazione della copia notificata in via telematica del ricorso o della sentenza impugnata (Cass., Sez. Un., nn. 22438 del 2018 e 8312 del 2019).

Senonché, i detti indici normativi esigono che il Collegio sia messo in grado di avere contezza e disponibilità degli atti depositati fino in limine all’ora fissata per l’adunanza, ma non implicano che ciò si debba realizzare mentre l’adunanza è già iniziata. Esigono anzi solo che la realizzazione di quella contezza e disponibilità sia assicurata prima che il Collegio inizi la sua attività, la sua adunanza. In altri termini la condizione di conoscibilità e la disponibilità di quegli atti deve realizzarsi, naturalmente per il tramite della cancelleria, non ad adunanza già iniziata e, dunque, dopo l’ora di inizio fissata, ma prima e, pertanto, non si può trarne l’implicazione che il Collegio debba poi svolgere la sua attività nell’ufficio. Scaduto il momento precedente l’ora fissata il Collegio potrebbe iniziare la sua attività in un luogo diverso, purché gli sia garantita quella conoscenza ed è palese che per la sua realizzazione sarebbe sufficiente che il Presidente, cui spetta di dar corso all’inizio dell’adunanza, apprenda gli atti depositati e li ponga in diponibilità del Collegio. Non potrebbe escludersi che il Presidente deleghi all’uopo un componente del Collegio.

8.3. Mi sembra, dunque, che si possa concludere che, valutando le cose sotto la specie dell’osservanza delle forme processuali e, quindi, nell’ottica di evitare un’eventuale nullità, è possibile affermare che non solo non esiste, come requisito formale prescritto a pena di nullità dalla legge, ma nemmeno è desumibile ai sensi dell’art. 156, secondo comma, c.p.c., cioè sotto il profilo della valutazione condotta secondo il principio della c.d. idoneità al raggiungimento dello scopo, una prescrizione per cui l’adunanza camerale non partecipata della Corte debba svolgersi con le attività che implica in piazza Cavour.

Si deve soltanto ritenere la necessità che, con riferimento al momento anteriore al suo inizio, in ragione della necessità di assicurare le attività che ho indicato, il Presidente del Collegio o un suo delegato, debbano assicurare la presenza nell’ufficio per ricevere, prima dell’inizio dell’adunanza, atti eventualmente depositati.

 9. Che significa adunanza?

A questo punto passo a considerare il terzo elemento caratterizzante dell’adunanza camerale.

Essa concerne il concetto stesso di adunanza.

Nel vocabolario Treccani il significato della parola adunanza viene definito come “l’adunarsi ordinato di persone, di solito in locale chiuso, per discutere intorno a questioni d’interesse comune”. Tale definizione implica la presenza di coloro che si adunano in uno stesso luogo, in modo che ognuno percepisca la presenza fisica di tutti gli altri e sia posto nella condizione interloquire con ciascuno, eventualmente secondo le regole all’uopo stabilite. 

Ne segue che, quando il Codice parla di adunanza collegiale della Corte di Cassazione in camera di consiglio intende ovviamente che i componenti del Collegio debbano riunirsi in un luogo in senso fisico e, dunque, in presenza reciproca.  

Senonché, come tutte le previsioni di forme processuali, è da considerare che il requisito formale così previsto, ove non osservato, pur sempre si presta ad essere apprezzato alla stregua del secondo comma dell’art. 156 c.p.c., per cui è legittimo domandarsi – e non sembri questa una provocazione – se sia possibile immaginare un’adunanza collegiale che non si verifichi in un luogo fisico ed in compresenza dei componenti del Collegio e considerarla a certe condizioni comunque una forma idonea allo scopo.

Credo che una riunione virtuale, cioè tramite mezzi tecnici che consentano ai componenti di vedersi, parlare, interloquire, esaminare l’oggetto dell’adunanza (direttamente od indirettamente, chiedendo al presidente o ad altro componente di mostrarlo eventualmente mediante ostensione), redigere (da parte del Presidente) il risultato della deliberazione, cioè il dispositivo, in modo da assicurare gli stessi scopi connaturati ad un’adunanza in presenza, rientrasse nel novero della cose immaginabili sotto la forza del progresso dei mezzi tecnici alla stregua del secondo comma dell’art. 156 e lo fosse però ad una precisa condizione: quella che l’uso del mezzo tecnico garantisse l’esigenza di segretezza prevista dal primo comma dell’art. 276 c.p.c.

Questo era il vero ostacolo a considerare possibile e dunque non nulla per il sol fatto dell’inosservanza della forma sottesa alla nozione di adunanza, un’adunanza realizzata con mezzi virtuali audio e video fra componenti lontani. Qualora fosse stato necessario esaminare atti necessari per la decisione (e ricordo che il loro esame sarebbe stato possibile prima dell’inizio dell’adunanza, salvo per quelli depositati solo in limine, nell’àmbito dell’attività di studio del ricorso da parte del relatore e del Presidente), si sarebbe potuta immaginare la presenza del Presidente o di un componente in ufficio, cioè nel luogo fisico di presenza degli atti, con l’utilizzo per gli altri componenti del mezzo virtuale. Inoltre, se l’esigenza di controllo fosse insorta durante lo svolgimento con il mezzo virtuale, l’adunanza avrebbe potuto interrompersi per consentire al Presidente o a un membro del Collegio da lui delegato di accedere all’ufficio al fine del controllo e, quindi, successivamente riprendere.      

Qualche ulteriore riflessione sull’esigenza di segretezza: essa è prescritta dall’art. 276, primo comma, ma per la verità non è disciplinata nelle forme di realizzazione e, dunque, nella normale adunanza in ufficio è naturalmente assicurata in modo empirico durante il suo svolgimento. Il luogo in cui si tiene l’adunanza vede la presenza dei soli componenti del Collegio e ne viene interdetto l’accesso. Per il resto la segretezza dello svolgimento è prescritta, naturalmente, ex post, nel senso che ciò che è accaduto nella camera di consiglio ed il risultato raggiunto per ciascun ricorso ed evidenziato nel dispositivo è oggetto di obbligo di segretezza per i componenti (il che è tanto vero che segreta è anche la manifestazione di dissenso agli effetti della l. n. 117 del 1988).

Per la verità, l’esigenza di segretezza sotto il primo profilo era anche oggettivamente permeabile qualora – lo dico per assurdo – nel luogo della camera di consiglio abusivamente fossero stati presenti dispositivi di captazione di immagine e suoni, ma questo appartiene ad una dimensione patologica ed illecita.  

L’uso di un mezzo di adunanza virtuale, come un collegamento dei componenti del Collegio in una videoconferenza, sarebbe stato possibile e non inidoneo alla stregua del secondo comma dell’art. 156 c.p.c. solo se la segretezza fosse stata garantita, sebbene in relazione alla normalità del funzionamento del mezzo e, dunque, prescindendo da abusive captazioni.

Naturalmente, ed è questa l’ultima notazione che faccio, l’idoneità del mezzo sarebbe dovuta emergere o a livello normativo o – mi parrebbe - sotto il profilo oggettivo, cioè ipotizzando, all’esito di una valutazione in concreto, che il mezzo prescelto fosse stato nel dominio soltanto dei componenti del Collegio e non di altri e, dunque, impermeabile a soggetti esterni.

 10. Adunanza camerale in tempi di coronavirus: soluzioni possibili.

 Vengo a questo punto alle conseguenze che si possono trarre dalle considerazioni che ho svolto con riferimento al momento emergenziale attuale.

Parto dal dato che si desume dall’ultimo intervento legislativo, che è quello con cui bisogna fare i conti.

Il legislatore dell’emergenza non ha considerato espressamente la forma decisoria dell’adunanza camerale non partecipata che vige nel processo di cassazione, ma io credo che non si possa dire che non esista oggi una disposizione legislativa che regola sebbene implicitamente il suo svolgimento.

Questa disposizione si rinviene nel testo che da ultimo si occupa della disciplina dei processi, che è rappresentato dall’art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel testo che è stato modificato dall’art. 3 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28([1]).

Si tratta dell’art. 83, comma 12-quinquies. Tale comma a suo tempo era stato inserito dalla legge di conversione del d.l. n. 18 del 2020, cioè dalla l. n. 27 del 2020 ed è stato ora modificato dall'art. 3, comma 1, lett. g) e i), del d.l. n. 28 del 2020. La lettera i) ha sostituito la data del 31 luglio 2020 a quella del 30 giugno del 2020 e l’innovazione riguarda - a differenza di quella introdotta dalla lett. g), che concerne solo i procedimenti penali – sia i procedimenti civili che quelli penali. 

Secondo tale disposizione si prevede che: “Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria. Nei procedimenti penali, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto”.

10.1. L’oggetto della disposizione, per quanto attiene ai processi interessati, è indicato dall’espressione - presente sotto tale profilo già per effetto della legge di conversione del d.l. n. 18 del 2020, cioè la l. n. 27 del 2020 - “procedimenti civili e penali non sospesi”.

Tale formulazione certamente non è felice: lo stesso art. 83 non contiene infatti norme sulla sospensione dei processi, ma (a parte le disposizioni che dispongono rinvii e dunque non sospensione del processo) in tutti i suoi commi ne contiene invece sulla sospensione dei termini, e, dunque, consente di individuare processi nei quali i termini per compimento delle attività erano sospesi e processi nei quali tali termini non lo erano e, pertanto, l’attività processuale, ivi compresa la trattazione, poteva avvenire. A stretto rigore la norma, invece, non consente di individuare “processi sospesi”, cioè processi nei quali, sebbene dalla legge, fosse stata disposta la sospensione. Sicché, l’interprete non può concludere che “i processi non sospesi” siano quelli che nelle precedenti disposizioni non sono oggetto di “sospensione dei termini”.

D’altro canto, la norma del comma 12-quinquies ha come attività disciplinata il modo di tenere l’adunanza collegiale e, dunque, una specifica attività processuale. Questa attività è considerata, inoltre, per un periodo che va dal 9 marzo del 2020, che è la data iniziale della sospensione dei termini processuali, sino al 31 luglio 2020. Questa seconda data non ha a che fare con quella sospensione e si colloca dopo il momento di scadenza della sospensione di quei termini.

Il riferimento al 9 marzo 2020 e comunque a tutto il periodo anteriore alla stessa introduzione della disposizione del comma 12-quinques, avvenuta con la legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, implica – evidentemente con effetto retroattivo - che l’oggetto di disciplina possa riferirsi anche ad adunanze collegiali già tenute e, dunque, certamente ad un’attività processuale che, risultando avvenuta all’atto della modifica legislativa,  concerneva un processo in cui i termini per il compimento delle attività non erano stati sospesi, cioè un processo rientrante fra quelli indicati dal comma 3 dell’art. 83. Sotto tale profilo la norma vorrebbe avere una sorta di effetto di convalida di eventuali deliberazioni collegiali che si fossero tenute in modo conforme al suo disposto, evidentemente o sulla base di scelte desunte dal tenore della legislazione emergenziale precedente o anche – è da credere - di provvedimenti dei capi dell’ufficio adottati in base ad essa.

Ma il riferimento della norma, come ambito temporale di disciplina al periodo successivo sino al 31 luglio del 2020 e comunque la sua efficacia anche per l’avvenire, in quanto idoneo a comprendere  deliberazioni da tenersi dopo il 24 aprile e sino a quella data, implica come potenziale oggetto di disciplina sia i processi in cui i termini a quel momento non erano sospesi ai sensi dell’art. 83, comma 3, ma ormai per effetto dell’incidenza dell’art. 36 del d.l. n. 23 del 2020 (che, com’è noto, aveva modificato i termini indicati nei commi 1 e 2 prorogandoli all’11 maggio 2020), sia processi in cui i termini erano sospesi (appunto fino all’11 maggio 2020), atteso che – a seguire la lettera del comma 12-quinquies – per tali processi la possibilità indubbia della loro trattazione successivamente all’11 maggio 2020 e, dunque, per i processi civili di legittimità la tenuta dell’adunanza collegiale (sebbene rispettano eventuali termini a difesa previsti per il suo svolgimento, da calcolarsi ex novo appunto fa quella data) li rende dopo quella data appunti “processi non sospesi” e ciò semplicemente perché possono essere trattati.

L’atecnicismo della norma deve allora essere spiegato necessariamente nel senso ora detto, che sostanzialmente propone di intendere l’espressione “procedimenti non sospesi”, come comprensiva: a) sia dei processi in cui i termini non erano sospesi e riguardo ai quali un’adunanza collegiale si sarebbe potuta tenere e fosse stata tenuta dal 9 marzo sino al 24 aprile (data di entrata in vigore dell’innovazione legislativa) oppure fosse stata da tenere successivamente sino all’11 maggio 2020 (scadenza della sospensione dei termini, non rilevante per tali processi) ed a maggior ragione oltre l’11 maggio sino al 31 luglio 2020; b) sia dei processi nei quali, in ragione della loro soggezione alla sospensione dei termini, un’adunanza collegiale si sarebbe potuta tenere soltanto in futuro (rispetto al 24 aprile 2020) ed anzi soltanto dopo l’11 maggio 2020 e, peraltro, nell’osservanza di termini a difesa (che per le adunanze camerali di Cassazione sono, com’è noto venti giorni per il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis e dell’art. 380-ter c.p.c. e quaranta giorni per il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

In pratica quell’atecnicismo va inteso come se il legislatore avesse detto: “procedimenti trattati o trattabili dal 9 marzo (per non essere stati i termini sospesi) e comunque trattabili sino al 31 luglio 2020 (cioè trattabili dopo la legge di conversione per non essere mai stati sospesi i termini processuali riguardo ad essi o, per quanto attiene ai processi per cui operava la sospensione dei termini, trattabili solo dopo la cessazione del periodo della sospensione, cioè dopo l’11 maggio 2020)”.

10.2. Che la norma si debba intendere in tal senso si impone per il fatto che, se l’atecnicismo si spiegasse solo come relativo ai processi nei quali i termini non sono rimasti sospesi (quelli del comma 3 dell’art. 83), si avrebbe il paradossale risultato che la forma di tenuta dell’adunanza camerale da essa disciplinata (che chiaramente è funzionale ad agevolare la ripresa dell’attività processuale decisoria) resterebbe applicabile del tutto irragionevolmente solo ad essi quando la sospensione dei termini dall’11 maggio cesserà anche per gli altri processi e, dunque, quando ogni ragione di distinguere fra gli uni e gli altri verrebbe meno.

Né può pensarsi che il legislatore abbia voluto agevolare le adunanze collegiali per i processi per i quali non era stata disposta la sospensione dei termini: una simile spiegazione sarebbe possibile solo se la ripresa dell’attività processuale non dovesse essere generalizzata.

D’altro canto, si deve considerare che lo stesso art. 83 mostra di accomunare quanto alla disciplina dell’udienza pubblica i processi in cui opera la sospensione dei termini e quelli per cui non opera: le previsioni della lettera f) e della lettera h) del comma 7 dell’art. 83 sono direttamente applicabili ai primi per effetto del comma 5 della norma e sono applicabili ai secondi per effetto del comma 6. Il periodo di riferimento è sempre fino al 31 luglio 2020.

Poiché l’attività disciplinata nel comma 12-quinquies è sempre la stessa dal punto di vista funzionale, cioè lo svolgimento dell’adunanza collegiale, per entrambe le categorie di processi, resterebbe incomprensibile un distinguo fra i due gruppi di procedimenti riguardo a detto svolgimento.

Mette conto, inoltre, di rilevare che il riferimento alla deliberazione collegiale in camera di consiglio è chiaramente evocativo dell’art. 276, come emerge dall’uso della parola deliberazione, ed è idoneo a comprendere([2]) sia i casi nei quali l’attività deliberatoria consegue a procedimento ordinari in udienza pubblica, sia i casi in cui consegue a procedimenti che si svolgono in camera di consiglio partecipata prima della deliberazione, sia i casi nei quali detta attività di deliberazione esaurisce (come accade per la Cassazione Civile) il procedimento in camera di consiglio, come appunto nelle ipotesi di camera di consiglio non partecipata propri del giudizio di legittimità, in cui il coinvolgimento dei difensori è previsto solo per iscritto e, dunque, nella fase del procedimento prima della camera di consiglio.

L’espressione, dunque, si presta – limito, naturalmente, lo ricordo nuovamente, le mie considerazioni al civile – ad individuare l’attività di deliberazione in camera di consiglio e, dunque, una specifica attività da svolgersi in camera di consiglio. Poiché nei procedimenti camerali non partecipati essa rappresenta tutta l’attività procedimentale per la parte che si svolge in camera di consiglio, non è dubbio che si presti a comprenderli.

Mi sembra, dunque, che il comma 12-quinquies a questo punto esprima una disposizione legislativa che è idonea a regolare anche l’adunanza camerale non partecipata in sede di legittimità.

10.3. La scelta del legislatore è nel senso che l’intera camera di consiglio si possa svolgere da remoto e ciò per tutti i componenti del Collegio e senza pertanto che alcuno di essi debba trovarsi presso la Corte di Cassazione.

In tal senso il disposto legislativo avalla una scelta che si pone su una linea differente da quella fatta dal decreto del Primo Presidente n. 44 del 23 marzo 2020, il quale provvedendo nella vigenza del d.l. n. 18 del 2020 in corso di conversione, nel disporre nell’esercizio del potere organizzatorio di cui al comma 6 dell’art. 83, del d.l. ed assumendo che esso concernesse anche le modalità  della adunanze camerali non partecipate, nonché nel dare atto dell’adozione del decreto dirigenziale adottato ai sensi dell'art. 83 dal decreto-legge n. 18 del 2020, dal direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e pubblicato sul portale dei servizi telematici in data 20 marzo 2020, aveva così stabilito: “fino al 15 aprile 2020 per la celebrazione delle udienze penali non partecipate e de plano, nei casi previsti dall'art. 83, comma 3, d.l. n. 18 del 2020, è consentito l'utilizzo degli strumenti di collegamento sicuro da remoto già resi disponibili dall’amministrazione. Il Presidente del collegio o un consigliere da lui delegato dovrà assicurare la sua presenza nella camera di consiglio in Corte, redigere il ruolo informatico mediante il sistema informativo SIC e consegnarlo, una volta sottoscritto, alla cancelleria perché sia accluso al verbale delle predette udienze nel quale si darà atto della presenza dei magistrati collegati da remoto e della disponibilità degli atti attraverso la stessa piattaforma; per il periodo successivo al 16 aprile 2020 si procede con le stesse modalità per la trattazione dei procedimenti camerali, civili e penali, non partecipati e de plano, che saranno individuati con le misure organizzative da adottarsi ai sensi dell'art. 83, comma 6 e 7, DL n. 18 del 2020”.

Successivamente il Primo Presidente, con il decreto n. 47 del 31 marzo 2020, nel punto 3, lett. a), in funzione della ipotizzata (allora) ripresa del lavoro della Corte per i procedimenti non urgenti a far tempo dalle date indicate, ebbe a disporre, con previsione confermativa, che le adunanze camerali non partecipate “di regola” fossero “celebrate da remoto con le modalità previste”.

In fine, con decreto del 10 aprile 2020 il Primo Presidente nel provvedere nuovamente sulla ripresa del lavoro a far tempo dal 1° giugno 2020 ha confermato la disposizione della lettera c) del decreto n. 47 e, quindi, anche quella della lettera a).

Il provvedimento del Primo Presidente, in ragione della sopravvenienza legislativa di cui al d.l. n. del 2020, è, evidentemente, divenuto inattuale, se si considera che la fattispecie dell’adunanza camerale non partecipata è disciplinata dall’art. 83, comma 12-quinquies. Essendovi la disposizione legislativa, riterrei che essa si sovrappone ed elide il disposto del P.P.

Ritengo, dunque, sommessamente che un nuovo decreto del P.P. non sia necessario, perché c’è la disciplina legislativa.

Semmai un provvedimento del P.P. potrebbe essere grandemente opportuno solo per regolare le modalità di gestione del procedimento prima che inizi la camera di consiglio nell’ora fissata. Il Primo Presidente potrebbe, dunque, regolare – per evidenti esigenze di uniformità di comportamenti - l’attività necessaria perché il Collegio, per la cui riunione da remoto non è previsto che il Presidente o un suo delegato stiano in ufficio, possa essere messo in condizione, pur scegliendo di operare tutto da remoto dal momento di inizio dell’adunanza, di conoscere gli atti del fascicolo d’ufficio ivi compresi quelli sopravvenuti fino all’ora dell’adunanza, di disporre del ruolo dell’adunanza, e, dopo lo svolgimento dell’adunanza, depositare il ruolo.

Il Primo Presidente potrebbe allora disporre circa le modalità con cui il Presidente del Collegio o un suo delegato debbono assicurare tali incombenti.

Se non lo facesse, quegli incombenti comunque - per quanto ho osservato sopra sulla base delle sole norme del codice di proceduta civile - dovrebbero e potrebbero svolgersi nei sensi similari che ho sopra indicato quando ho commentato la disciplina del Codice.

Immediatamente prima dell’ora dell’adunanza, il Presidente (se residente in Roma) o un consigliere delegato (residente in Roma) dovrebbero recarsi in ufficio e ricevere dalla Cancelleria il ruolo ed eventuali atti depositati fino a quell’ora, ma poi il Collegio si potrebbe riunire tutto da remoto, come dice il disposto legislativo. Terminata l’adunanza da remoto il ruolo dell’adunanza dovrebbe poi essere riconsegnato dal Presidente o dal consigliere delegato alla Cancelleria.

Ed all’uopo crederei che la consegna possa avvenire sia mediante accesso, sia tramite indirizzo di posta elettronica della Cancelleria, eventualmente da essa indicato.

10.4. Rilevo, in fine che, se – per absurdum -  si credesse che la disposizione del comma 12-quinquies non possa riferirsi alle adunanza camerali non partecipate, in quanto la si credesse relativa solo ai procedimenti caratterizzati dall’urgenza e la cui trattazione era possibile anche durante il periodo della sospensione dei termini (il che escluderebbe la sua sostanziale rilevanza diretta per la Cassazione Civile, dato che nessun procedimento urgente è stato calendarizzato da essa), resterebbe da capire se le adunanze camerali civili non possano ritenersi possibili con la stessa modalità in via di applicazione analogica della disposizione.

A mio modo di vedere l’applicazione di questa disposizione potrebbe disporla lo stesso presidente del Collegio.

Lo dico sulla base di quanto ho osservato esaminando le sole norme del codice di procedura civile e considerando che il problema della segretezza risulta ora superato, atteso che le modalità di trattazione da remoto sono state fissate a livello ministeriale e lo sono state, mi pare, sulla base di un disposto legislativo che credo esprima un fenomeno di delegificazione (ed in disparte che sono state date assicurazioni in proposito). Che queste assicurazioni non abbiano convinto tutti, come dimostra la singolare iniziativa del Foro Penale di interrogare il Garante per la Protezione dei Dati Personali, esula dalle mie competenze e dal senso di queste note.

L’alternativa possibile è, invece, che l’applicazione analogica la disponga il Primo Presidente in via generale, il quale, però, non potrebbe, mi pare, disporre in senso contrario alla norma pur applicata analogicamente ed imporre la presenza del Presidente del Collegio o di un suo delegato, ma dovrebbe regolare nel modo indicato le attività immediatamente prodromiche all’inizio dell’adunanza e quella successiva di consegna del ruolo.

10.5. Un’ultima notazione: ho scritto queste note nella chiara consapevolezza che il disposto legislativo sull’adunanza da remoto, che credo direttamente applicabile o che comunque credo applicabile in via analogica, come ho appena detto, indica solo una possibilità ricollegata alla situazione emergenziale e non impone affatto la trattazione da remoto fino al 31 luglio 2020, come qualcuno mostra di credere.

L’auspicio è che essa non serva e, se le limitazioni alla circolazione infraregionale dovessero cessare in via ordinaria riterrei che l’adunanza da remoto non debba avere luogo (o, in ipotesi, debba riguardare semmai solo il Presidente o il consigliere che, in ipotesi, si trovino in un’eventuale “zona rossa” oppure casi nei quali è sconsigliata la trasferta del consigliere o del presidente a Roma). Se fosse possibile tenere le adunanze con opportuno distanziamento sarà opportuno privilegiarle: ad assicurare l’esigenza di distanziamento basterà tenerle in un’aula di udienza, che in Cassazione è di notevoli dimensioni come tutti sanno.  

[1] Si è già mosso in questa logica E. IANNELLO, Le adunanze camerali in Cassazione nella Fase 2 dell’emergenza sanitaria. A proposito di alcuni dubbi posti dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 28 del 2020, in questa Rivista. Sul filo conduttore della sua indagine e sul suo approdo finale concordo. Alle sue considerazioni rinvio per gli scritti che ha richiamato.  

[2] Come ha correttamente rilevato E. IANNELLO, op. cit.

 

 

 

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