Diritto e società
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A proposito di Bibbiano e casi simili ovvero alcune riflessioni critiche all’indomani del clamore mediatico

A proposito di Bibbiano e casi simili ovvero alcune riflessioni critiche all’indomani del clamore mediatico

di Giuliana Mazzoni, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e   Antonietta Curci, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

Sommario: 1. Premessa. - 2. Assunzioni teoriche e conseguenze pratiche: il pericolo di un approccio pantraumatico, e l’interpretazione dei dati epidemiologici. -3. Teorie psicologiche e dati di ricerca. 4.Elementi scientifici vs elementi probatori- 5. L’esigenza di bilanciamento tra garanzia dei diritti del minore e diritti della difesa. - 6.Conclusioni

 1. Premessa

Il caso “Angeli e Demoni” aperto dalla Procura di Reggio Emilia nell’estate 2019 ha documentato, tramite intercettazioni, la cattiva prassi diffusa presso i Servizi Sociali della Val D’Enza, dove si trova il comune di Bibbiano: bambini sottratti scorrettamente ai genitori grazie a forme di suggestione e di plagio e falsificazione della documentazione; bambini collocati in centri di accoglienza e presso famiglie affidatarie che hanno continuato le coercizioni suggestive e il plagio. Una realtà ben triste. Su questo caso, a partire dall’inizio estate 2019, tutto è stato detto e scritto, in programmi televisivi, articoli quotidiani su giornali nazionali e sulle pagine regionali, convegni in cui tutti parlano con maggiore e minore livello di competenza. Anche se questa intensa attività mediatica ha avuto il pregio di esporre un problema importante, la bagarre -- perché così si può definire -- non ha certamente aiutato a chiarire quanto effettivamente accaduto, le motivazioni e i meccanismi che di questo stato delle cose sono stati e sono responsabili.

Molto poco presente è stata, al contrario, la comunità accademica e scientifica, relativamente pochi i convegni di esperti, pochi i comunicati, poche le prese di posizione dei ricercatori che si occupano di queste tematiche. Questa distanza, e lo diciamo da accademiche, è in realtà necessaria. L’Accademia deve tenersi lontana dalle zuffe basate su sentimenti momentanei e motivate da presenzialismo o da esigenze elettorali.  L’Accademia ha un altro ruolo, quello di valutare quanto accade, tramite un metodo logico e scientifico, assumendo una posizione possibilmente neutra e necessariamente basata su teorie e dati, cercando semmai di spiegare che cosa ha portato la società italiana a questo punto di animosità e confusione.

Ora che la bagarre rumorosa è calata, riteniamo sia il momento che la comunità scientifica si faccia sentire, offrendo parametri di lettura dell’accaduto. A fronte del clamore e della disinformazione, delle prese di posizione poco documentate e poco ragionate, quattro sono, a nostro avviso, i punti di riflessione su cui la comunità scientifica psicologica e giuridica deve soffermarsi. Il primo dovrebbe riguardare il chiarimento sulla pericolosità di un approccio “pantraumatico”, che si presenta come ideologicamente cieco e che sposa in modo acritico posizioni e tesi di intellettuali americani non necessariamente condivise dalla comunità scientifica internazionale. Il secondo dovrebbe essere finalizzato al chiarimento del ruolo di senso comune, teorie e dati di ricerca, che non possono essere assimilati tra di loro Un terzo elemento di riflessione dovrebbe chiarire la distinzione tra elementi scientifici (teoria e dati di ricerca) da un lato, ed elementi probatori dall’altro; ne è un esempio la discussione sulla natura della prova, attualmente molto dibattuta in ambito giuridico nei paesi di lingua spagnola (es: Ferrer Beltran, 2007). Il quarto ed ultimo elemento riguarda l’esame dell’art. 403 c.c., e il bilanciamento tra garanzia dei diritti del minore e diritto al contraddittorio/diritti della difesa.

Questo articolo si propone di delineare alcuni aspetti fondamentali relativi a queste battaglie culturali che aiutino a capire sia i casi come quello di Bibbiano, sia le decisioni prese in sede giudiziaria ad essi relative. Al tempo stesso questo articolo si propone di riflettere, a partire dai fatti di Bibbiano, sul ruolo e sull’immagine che la psicologia ha assunto e dovrebbe assumere quando interviene nel contesto dei procedimenti giudiziari.

 

2. Assunzioni teoriche e conseguenze pratiche: il pericolo di un approccio pantraumatico, e l’interpretazione dei dati epidemiologici

                I casi giudiziari in cui sono coinvolti bambini, tipicamente nel ruolo di vittime o presunte tali, sono numerosi nella casistica italiana, ma alcuni assumono, per le loro caratteristiche, il ruolo di bandiera di prese di posizione sociali e politiche. Questo è accaduto recentemente per due casi, entrambi nella regione Emilia-Romagna, uno di cui si chiede la riapertura dopo più di venti anni (il caso anche chiamato dai media “Diavoli della Bassa” o “Veleno”), l’altro è il caso recente svelato dalle intercettazioni presso i Servizi Sociali del Comune di Bibbiano. Nel caso dei “Diavoli della Bassa”, che risale agli anni ’90, molti adulti sono stati accusati di abuso sessuale collettivo di natura satanica e i loro figli sono stati sottratti alle famiglie con procedure di estrema urgenza. Dopo varie vicende giudiziarie, il caso si è concluso con l’assoluzione dei genitori imputati, con una sola eccezione. È, tuttavia, tornato ad interessare un pubblico molto vasto in tempi recenti (2018), grazie alla pubblicazione dell’inchiesta “Veleno”, un lavoro di indagine giornalistica molto accurato, inizialmente presentato sotto forma di documentario audio a puntate e, successivamente, pubblicato come libro. Il secondo caso è invece letteralmente esploso nell’estate del 2019, in seguito ad intercettazioni presso le strutture di assistenza sociale del Comune emiliano di Bibbiano, volute dalla Procura, che hanno determinato l’avvio di un procedimento penale. Le intercettazioni hanno apparentemente rivelato comportamenti penalmente e deontologicamente molto gravi sia da parte di assistenti sociali, sia di psicologi di un ente esterno, “Hansel e Gretel”, cui era stato appaltato il compito di appoggio al Servizio Sociale per i casi che coinvolgessero minori.

 

L’approccio pantraumatico

                Ciò che accomuna questi e altri casi simili (es., i casi di Rignano Flaminio, gli asili di Brescia, ecc.) è la modalità attraverso cui si è intervenuti sui minori e sui loro ascolti. In questa sede non si discuteranno gli aspetti tecnici relativi a queste modalità, già ampiamente discussi in altre sedi (es. Mazzoni, 2011), ma il focus è sulla posizione teorica e ideologica che in parte vi sottende e può essere considerata responsabile degli errori fatti al momento dell’ascolto del minore. Si tratta di un approccio teorico specifico relativo alla comprensione e gestione del trauma, che deriva dalle posizioni proposte da alcuni autori americani (tra cui, ad es., B. van der Kolk), sostanziate da un complesso di evidenze empiriche, per cui un avvenimento traumatico spiega ogni forma di disturbo psicologico. In verità, molti altri dati di ricerca dimostrano che le esperienze traumatiche sono alla base solo di una minoranza dei disturbi psicologici che si manifestano nell’infanzia e nell’età adulta. I dati della ricerca epidemiologica svolta da un organo affidabile come il National Child Abuse and Neglect Data System negli USA indicano che il trauma in realtà sottende circa il 10% dei disturbi di sviluppo nella popolazione generale, ma, se si selezionano per l’indagine solo pazienti che presentano disturbi psicologici conclamati per i quali sono già in terapia, l’incidenza del trauma come causa sale al 30% (dato, comunque, ben lontano da un 100% voluto dai sostenitori dell’approccio pantraumatico). I problemi teorici inerenti l’approccio pantraumatico sono stati chiaramente delineati in un testo recente, “Il bambino capovolto”, scritto da uno psicoanalista italiano (Nicolais, 2018), la cui lettura permette un approfondimento di questo tema.

 

Come leggere i dati di incidenza relativi a maltrattamento, abuso e incuria?

Un problema addizionale che caratterizza il pensiero di larga parte di coloro che sposano l’approccio teorico pantraumatico in Italia è rappresentato dall’idea che le forme di abuso sessuale e fisico, di maltrattamento e di incuria siano endemiche nel contesto del nostro Paese e abbiano pertanto un’incidenza molto elevata nella popolazione generale. Ora, come si può facilmente capire, la valutazione di incidenza di questi fenomeni dipende molto dalla definizione che si dà degli stessi e da come si raccolgono i dati. Se la definizione di incuria (neglect) include “nessun accompagnamento nella fase dell’addormentamento” o “affidamento a persone estranee o molto anziane”, il tasso di incuria risulta estremamente alto, mentre se l’incuria viene definita come mancanza di aspetti igienici di base e/o di cure mediche, il tasso di incidenza allora sarà molto più basso nella popolazione italiana. Come secondo esempio, si consideri la definizione di abuso sessuale. Se questa include “esibizionismo” e “molestie verbali”, il tasso di incidenza dell’abuso è piuttosto alto, mentre cala notevolmente se queste voci vengono escluse e raggiunge un livello molto basso se la definizione riguarda solo forme di penetrazione. La definizione di un fenomeno necessariamente determina la percentuale di incidenza osservata dello stesso fenomeno.

Anche la metodologia utilizzata per la raccolta dei dati influenza i risultati. Risultati diversi si ottengono se il campione è formato da persone che sono seguite dai Servizi Sociali rispetto a un campione estratto dalla popolazione generale. Come si può intuire, maltrattamento e abuso sono potenzialmente più presenti nel primo che nel secondo campione. Nella ricerca svolta da CISMAI e Terres des Homes sui Servizi Sociali dei 231 comuni italiani presi a campione, per un totale di 2,4 milioni di minori già attenzionati ai Servizi Sociali comunali, si ottiene una frequenza di incuria del 47%, 40% di maltrattamento (unendo varie voci) e 4% circa di abuso sessuale. Ad ogni buon conto, nonostante provengano da un campione di minori già segnalati ai Servizi Sociali, le frequenze riportate dall’indagine sono ben lontane dal suggerire che vi sia una diffusione generalizzata del problema. Inoltre, molti dati epidemiologici relativi a maltrattamento e abuso sono ottenuti tramite questionari in cui gli intervistati, da adulti, indicano se hanno subito maltrattamento e/o abuso quando erano bambini. Si tratta, quindi, di valutazioni in cui gli individui sono abbastanza liberi di interpretare la richiesta, soprattutto quando la definizione è molto vaga.

Un’adeguata interpretazione dei dati statistici che illustrano l’incidenza di un fenomeno deve fare riferimento, quindi, alla specifica definizione utilizzata per l’indagine (es., quanto ampia, quanto vaga, quanto rigorosa), alla natura del campione su cui si sono svolte le indagini epidemiologiche e alla modalità con cui i dati sono stati acquisiti. Solo in questo modo si può capire che cosa i dati disponibili effettivamente indichino. Molte affermazioni che si leggono e che sono diffuse dai media sono purtroppo frutto di letture frettolose e poco documentate.

Chi si associa alla posizione teorica relativa al pantraumatismo è convinto ad esempio, che vi sia un enorme numero sommerso e che sia la superficiale considerazione del fenomeno a tradursi nella sua grave sottostima. Una conseguenza di queste convinzioni è che il professionista, assumendo che un minore non riveli spontaneamente e facilmente maltrattamento o abuso, debba ricorrere a procedure coercitive orientate a sollecitare il ricordo. Posizioni simili rappresentano in realtà un pensiero psicologico molto semplificato, che fa riferimento all’idea del recupero del trauma come mezzo di abreazione e catarsi, per cui il ricordare elementi “repressi” porterebbe automaticamente ad un miglioramento dei sintomi. Si tratta di un pensiero ha caratterizzato gli approcci teorici alla terapia ai suoi albori (si vedano per esempio le modalità di intervento dello psichiatra Janet, nella seconda metà del 1800), ma è stato ampiamente superato già dalla prima psicoanalisi (si veda il secondo approccio al disturbo isterico proposto da Freud). Tuttavia, è forse proprio questa estrema semplicità che ne ha determinato il successo tra molti professionisti e nel grande pubblico.

Tra le tecniche usate per recuperare ricordi considerati “rimossi”, vi sono alcune nate per scopi clinico-terapeutici, che vengono impropriamente utilizzate come strumento di indagine su esperienze di natura traumatica in ambiti psico-forensi. Una di queste è la EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), che consiste nell’attivazione di movimenti oculari che sembra possano ridurre anche sensibilmente sintomi legati a disturbi post-traumatici da stress (PTSD). Anche se ancora oggetto di disputa in ambito scientifico, vari dati di ricerca ne documentano applicabilità ed efficacia ai fini di ridurre sintomi di ansia o simili legati al disturbo posttraumatico da stress, soprattutto in ragione della rapidità con cui la EMDR permette di alleviare il disturbo. L’uso allo scopo di facilitare il recupero dei ricordi è, quindi, improprio e altrettanto pericoloso di altre forme di recupero indotto come l’ipnosi. Per altro, i criteri del Diagnostic and Statistical Manual nella sua forma corrente (DSM-5) prevedono che, senza la presenza chiara e dichiarata di un ricordo dell’avvenimento traumatico, non si possa fare una diagnosi di PTSD. La tecnica EMDR non può e non deve, quindi, essere impiegata per recuperare ricordi di traumi ipotetici e un suo utilizzo in tal senso rappresenta non solo un errore di intervento, ma anche un importante problema deontologico.

 

3. Teorie psicologiche e dati di ricerca

Occorre sfatare l’idea, radicata nel pubblico dei non addetti ai lavori, per cui la psicologia sarebbe un insieme di posizioni potenzialmente opinabili e in gran parte soggettive, e che in fondo ciascuno è un po’ psicologo, in quanto portatore di un bagaglio esperienziale che consentirebbe, senza grandi sforzi, di comprendere i fatti umani. La psicologia, come sanno quanti l’hanno studiata in corsi universitari, non si identifica né nella psicoanalisi, né nell’area più ampia della psicologia clinica e della psicoterapia. La psicologia è una disciplina scientifica che utilizza lo stesso metodo scientifico che caratterizza le altre scienze, come quelle fisiche, biologiche, informatiche, che ne hanno largamente influenzato lo sviluppo. Occorre quindi approcciarsi a questa disciplina come ci si approccia alla biologia o alla fisiologia o alla neurologia o all’informatica, ossia distinguendo modelli teorici e risultati di ricerca. È pur vero che i pareri spesso contrastanti tra periti psicologi nelle aule di Tribunale possono creare perplessità sulla potenziale univocità delle interpretazioni di casi e situazioni. È, però, anche vero che la disparità di pareri può essere presente tra periti che esaminano dati balistici, il DNA o le macchie di sangue. In realtà, nel caso degli psicologi, spesso il problema del conflitto tra posizioni è dovuto alla scelta errata dei periti, che dipende in particolar modo dalla mancata conoscenza delle varie specializzazioni interne alla psicologia. Così, come non si affiderebbe mai la creazione di un computer a un ingegnere civile, o la costruzione di un ponte a un ingegnere elettronico, o non si farebbe operare il cervello a un dentista, o fare una calanizzazione ad un oncologo, così non è corretto, ad esempio, scegliere come perito in casi giudiziari uno psicologo dell’età evolutiva o uno psicologo clinico che non abbiano una formazione specifica (anche) in psicologia forense. È infatti questa formazione che garantisce da parte del perito una conoscenza adeguata dei dati di ricerca che sono adottati dalla comunità scientifica di riferimento come criteri e parametri adeguati a svolgere una perizia.

Anche in Italia si è, infatti, assistito ad un progressivo sviluppo delle conoscenze relative ai dati della letteratura scientifica psico-forense. Questo però è avvenuto con grande lentezza, dovuta soprattutto al retaggio un modello culturale “gentiliano” che ha determinato una prolungata insularità della nostra formazione scientifica.  La scarsa conoscenza della lingua inglese rende spesso difficile, infatti, avvicinarsi al costante e rapido sviluppo della scienza psicologica a livello internazionale, e questo favorisce la creazione di mode teoriche peculiarmente italiane. Laddove, invece, la conoscenza scientifica in psicologia si è internazionalizzata si assiste ad una drastica diminuzione dell’elemento interpretativo soggettivo e al prevalere di un approccio che segue regole e procedure in linea con la letteratura internazionale. Sono nati in Italia corsi universitari di psicologia giuridica e forense che hanno un peso anche internazionale e a questi occorre fare riferimento.

Nel distinguere tra psicologia e psicologia, occorre pertanto riflettere sulla distinzione, che è propria di ogni scienza, tra vari tipi di proposta teorica, vari tipi di modellistica teorica, e vari tipi di risultati di ricerca. Per chiarire, ognuno è libero di creare una proposta teorica su come si sia creato l’universo, e le proposte variano in termini di bizzarria, logicità, e riferimento a dati di ricerca. Esistono, ad esempio, i creazionisti, ma la loro proposta teorica deve essere validata facendo riferimento ai risultati della ricerca astronomica e fisica che si è sviluppata nel corso dei secoli. Gli stessi criteri devono essere usati per valutare una proposta teorica sulle cause del disturbo mentale, sullo sviluppo cognitivo, sulla competenza sociale, ecc., così come sulla accuratezza della testimonianza. Una proposta teorica sulla psicologia della testimonianza necessita di essere validata non in base a opinioni personali o dati soggettivi, ma in base alla solidità dei risultati di ricerca da cui prende forma e che tenta di spiegare e prevedere.

I dati di ricerca devono essere, inoltre, vagliati in base alla propria interna validità. In altri termini, occorre capire se rappresentano in modo corretto un fenomeno e sorreggono, quindi, un principio universale su cui basare conclusioni e predizioni o se sono solo risultato di un occasionale errore metodologico, che verrebbe sconfessato da altre ricerche. Due sono gli elementi da considerare, che possono venire in aiuto a chi deve valutare la solidità di un risultato di ricerca. Il primo si riferisce alla credibilità e al peso scientifico della rivista su cui sono stati pubblicati, mentre il secondo si riferisce al numero di repliche e conferme che hanno avuto in laboratori di ricerca tra loro diversi. Ma fino a che punto questi criteri di valutazione della solidità di un dato scientifico sono noti al grosso pubblico o, persino, ai magistrati che si trovano a decidere su vicende complesse come quelle in questione?

 

4.Elementi scientifici vs elementi probatori

In ambito giudiziario, pur non essendo il dato empirico fornito dal consulente o dal perito un mezzo di prova che sopperisca alle esigenze istruttorie, è possibile e, per certi versi, inevitabile, che il consulente includa nel suo elaborato dati che derivano dall’applicazione delle proprie tecniche di indagine, nello specifico psicologiche. Come recita una sentenza della Cassazione, “la consulenza tecnica d’ufficio costituisce un metodo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni teorico-scientifiche, e non un messo di soccorso volto a sopperire all’inerzia delle parti; la stessa tuttavia può eccezionalmente costituire fonte oggettiva di prova, per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l’ausilio di un perito” (Cass. Civ. n. 1266/2013).

In particolare, questo accade nella misura in cui l’indagine psicologica con gli strumenti diagnostici del colloquio, della valutazione testistica e dell’osservazione porta alla luce aspetti del funzionamento psicologico individuale e relazionale dei periziandi che non sono ricavabili dalla lettura e analisi dei documenti e delle testimonianze raccolte nel fascicolo processuale. In altre parole, l’esperto psicologo, proprio per la natura del suo oggetto di indagine, è nella condizione di portare all’attenzione del tribunale elementi (psicologici) che non sarebbero ottenibili altrimenti. Il procedimento scientifico ha tuttavia la peculiarità di discostarsi dal senso comune in quanto si basa sulla proposta e la validazione di ipotesi esplicative attraverso tecniche di indagine controllabili e falsificabili. Il metodo qualifica il procedimento scientifico, laddove la mente umana opera generalmente secondo un criterio economico, che tende alla conferma di ipotesi e aspettative. Risulta, infatti, più difficile proporre ipotesi che resistano al vaglio del processo di falsificazione e proprio per questo le conclusioni cui giunge un approccio di tipo falsificazionista sono più solide. Il rigore metodologico e l’approccio scientifico all’indagine sono, quindi, le necessarie premesse affinché il lavoro del consulente psicologo possa rappresentare un valido ausilio all’amministrazione della giustizia. L’indagine psicologica deve consentire di ottenere dati validi e affidabili per gli scopi giudiziari (Codognotto e Sartori, 2010). Alla consulenza psicologica si applicano, pertanto, i criteri della nota sentenza Cozzini (Cass. Pen., Sez. IV, n. 43786/2010), che recepisce ed integra i criteri della giurisprudenza americana, noti come standard Daubert, secondo cui “Gli esperti dovranno essere chiamati non solo ad esprimere il loro personale seppur qualificato giudizio, ma anche a delineare lo scenario degli studi ed a fornire elementi che consentano al giudice di comprendere se, ponderate le diverse rappresentazioni scientifiche del problema, possa pervenirsi ad una “metateoria” in grado di fondare affidabilmente la ricostruzione. Di tale complessa indagine il giudice è infine chiamato a dar conto in motivazione, esplicitando le informazioni scientifiche disponibili e fornendo razionale spiegazione, in modo completo e comprensibile a tutti, dell’apprezzamento compiuto”.

In questa ottica, il Giudice assume un ruolo essenziale, che lo porta ad essere da semplice fruitore di conoscenze tecniche e di leggi scientifiche a effettivo gatekeeper, cui è affidato il compito di fare da filtro svolgendo un ruolo di controllo sulla validità di metodi e procedure che presiedono alla formazione della prova scientifica secondo i criteri della controllabilità e falsificabilità, della revisione critica degli esperti del settore, della diffusione nell’ambito delle pubblicazioni scientifiche, della indicazione dell’errore noto o potenziale, dell’esistenza di standard di applicazione e infine della accettazione generale da parte della comunità scientifica di riferimento. Come ribadisce, in effetti, la sentenza Cozzini, “il giudice non può certamente assumere un ruolo passivo di fronte allo scenario del sapere scientifico ma deve svolgere un penetrante ruolo critico” (Cass. Pen., Sez. IV, n. 43786/2010). Gli stessi principi vengono ripresi in una successiva pronuncia di legittimità (Cass. Pen., Sez. IV, n. 268/2013) nella quale si precisa che il giudice è tenuto a dar conto, in motivazione, dell’indagine condotta circa l’apprezzamento critico della prova scientifica. Sulla base di questi elementi di riflessione, appare evidente come un approccio scientifico nel metodo e nelle procedure al lavoro di valutazione psico-forense possa rappresentare un efficace contenimento rispetto alle modalità ingenue del pensiero comune o all’adesione preconcetta ad un approccio teorico “alla moda”. L’ingresso di nozioni psicologiche non supportate sul piano scientifico all’interno del processo può rappresentare una seria minaccia all’efficienza del ragionamento giudiziario.

Se il giudice è il garante scientifico dell’intervento della psicologia nel processo, tuttavia, nella pratica, può non avere gli strumenti per valutare la scientificità di un dato psicologico. Così, l’errore più comune è porre sullo stesso piano evidenze scientificamente sostenute ed osservazioni validate dal senso comune. L’errore consiste, infatti, nel considerare entrambi gli elementi come dotati di pari dignità scientifica, laddove il processo che li ha condotti all’evidenza del tribunale è completamente diverso. Qualunque espressione di adeguatezza metodologica e scientifica perde così di valore se non è accompagnata da un processo educativo rivolto al giudicante sulla metodologia scientifica, e non una formazione centrata esclusivamente sulla contrapposizione di questo a quell’approccio, come normalmente avviene nelle sedi divulgative. L’obiettivo è consentire al giudice di poter operare una corretta discriminazione tra ciò che è scienza e ciò che non lo è e questa discriminazione passa in primis attraverso il giudizio “in ordine alla qualificazione professionale ed all’indipendenza di giudizio dell’esperto” (Cass. Pen., Sez. IV, n. 43786/2010).

 

5. L’esigenza di bilanciamento tra garanzia dei diritti del minore e diritti della difesa

Un ultimo punto di riflessione riguarda l’esame dell’art. 403 c.c. e il bilanciamento tra garanzia dei diritti del minore e diritto al contraddittorio/diritti della difesa. Un approccio paternalistico al problema enfatizza la necessità di interventi a tutela del minore nei casi in cui vi sia ipotesi di possibile pregiudizio rispetto alla sua condizione psicofisica. Se in ambito penalistico la decisione giudiziaria richiede la certezza “ogni oltre ragionevole dubbio”, nel contesto civile lo standard probatorio si basa sul una valutazione di maggiore probabilità che vi sia piuttosto che non vi sia il pregiudizio: nel primo caso, l’esigenza dominante è evitare il falso positivo (es., un innocente in carcere), nel secondo caso è di scongiurare il falso negativo (es., un minore sofferente non preso in carico). La portata psicologica del secondo approccio non è meno rilevante della prima. Un intervento inopportuno in relazioni familiari complesse può essere estremamente dannoso e compromettere il benessere presente e futuro di persone e relazioni, specie quando sono coinvolti minori.

La situazione si complica quando il sospetto maturato in ambito civile dà avvio ad una denuncia penale. Si considerino i casi di presunto abuso sessuale ai danni di un minore affidato congiuntamente ad una coppia in conflitto, che ha come conseguenza immediata la messa in discussione da parte del genitore denunciante della capacità dell’altro genitore di tutelare il bambino da pericoli, maltrattamenti e abusi. È stato variamente osservato che nei tribunali italiani si riscontrano con una certa frequenza casi di abusi sessuali a danni di minori coinvolti in separazioni conflittuali. La frequenza di questi casi è aumentata in particolare dal 2006, cioè dall’anno in cui la legge n. 54/2006 ha sancito il principio della bigenitorialità (Manuali, 2014). Come recita il noto teorema di Thomas (Goffman, 1974), se gli uomini definiscono reali certe situazioni, queste saranno reali anche nelle loro conseguenze. Un presunto abuso sessuale, dalla cui segnalazione viene aperto il fascicolo civile e la cui definizione in sede penale si traduce magari in una richiesta di archiviazione, produce comunque una serie di conseguenze sul piano affettivo e relazionale per gli attori coinvolti. L’ipotesi di abuso viene alimentata delle incomprensioni e dei conflitti passati e persistenti e questo scenario evoca da una parte (la madre) angosce remote e mai completamente assopite, dall’altra (il padre) provoca reazioni difensive di svalutazione, rifiuto, chiusura. Tutto ciò non può che elevare ancora di più il livello di conflitto tra le due figure parentali. Viene, quindi, da chiedersi: quale è l’interesse del minore in questo scenario conflittuale sostenuto dalle paure più profonde dei due confliggenti? In questi casi, l’intervento psicologico in sede di consulenza può non essere sufficiente a tutelare i diritti del minore, ma anzi – occorre dirlo onestamente – può persino complicare la condizione psicologica e relazionale degli attori del conflitto, imponendo indagini, approfondimenti, diagnosi e confronti spesso dolorosi e intrusivi. La garanzia di tutela del benessere del minore e dei suoi familiari viene ad essere piuttosto garantita dal contraddittorio che, in sede civile, richiama le parti al rispetto di procedure e limiti deontologici altrimenti facilmente aggirabili. Anche in sede civile, quindi, la dialettica del contraddittorio è una salvaguardia importante per la tutela dei diritti delle persone più fragili.

Analoghe considerazioni possono essere effettuate in merito alla vicenda Bibbiano. Pur senza voler presupporre intenzioni malevole da parte degli operatori coinvolti e senza avere la pretesa di trarre conclusioni che spettano all’A.G., appare quanto meno evidente come l’ansia di applicare un modello paternalistico di presa in carico di minori in condizione di disagio ha sopravanzato tanto l’esigenza di impiegare un metodo scientifico di approfondimento dei fatti, quanto di garantire una corretta applicazione del diritto al contraddittorio. Addirittura, il contraddittorio è stato qualificato nel pubblico vociare come uno strumento di negazione del disagio dovuto a presunti abusi, un modo per consentire a schiere di abusanti di ribaltare le accuse tanto faticosamente ottenute dalla bocca dei bambini. Il modello pantraumatico è stato portato alle sue estreme conseguenze giudiziarie: il bambino che mostra una sofferenza psicologica è una piccola vittima di abuso che deve essere condotta alla catarsi rispetto al trauma subito; questa operazione implica un lavoro attivo sulla sua memoria e l’accusa ai danni del suo presunto abusante. La tutela del contraddittorio può, quindi, diventare una inutile complicazione in un processo di disvelamento di tanto faticosa gestione.

 

6. Conclusioni

Nelle pagine precedenti abbiamo riassunto quattro aspetti su cui, a nostro parere, occorre una serena riflessione che, pur scaturita dai recenti fatti di cronaca, adesso che il clamore mediatico si è affievolito, ha in realtà una portata ben più ampia. La nostra riflessione si è estesa, pertanto, ad una considerazione generale di tipo epistemologico sulla qualità e le caratteristiche dell’intervento psicologico nel processo penale e civile. In un’epoca dominata dall’esigenza di specializzazione, non è possibile considerare la psicologia come un’entità monolitica figlia di un modello medico-clinico di normalità/patologia. La psicologia forense non ha la funzione di rendere clinicamente trattabile una condizione di fatto, bensì quella di fornire un supporto tecnico alla decisione giudiziaria. Il consulente psicologo deve dismettere l’abito terapeutico per assumere un ruolo di “ricercatore” di evidenze psicologiche da offrire alla valutazione del tribunale. Non è libero di scegliere tecniche di diagnosi e trattamento senza tener d’occhio la validità e affidabilità delle medesime, né di affidarsi a vaghe intuizioni personali. I limiti del suo lavoro sono nella scientificità dell’approccio, nel metodo e non nelle preferenze individuali.

Ciò che, da accademiche, possiamo trarre come lezione a partire dai fatti di Bibbiano non è uno schieramento innocentista o colpevolista verso i diversi protagonisti della vicenda. Né tantomeno si tratta di proporre un metodo di intervento e valutazione innovativo laddove la ricca letteratura internazionale ha già predisposto da decenni protocolli aggiornati ed ancorati a robusti dati di ricerca per l’ascolto di minori presunte vittime di abuso sessuale. La lezione di Bibbiano è un focus sulla scientificità della psicologia, dei suoi metodi e delle sue tecniche in contrapposizione ad approcci esperienziali che, per quanto seducenti e alla moda, non ne sono assolutamente comparabili. La psicologia è una scienza, non una opinione o una proposta personale e, solo in quanto scienza, può offrire il suo contributo ad un giusto processo.

 

Riferimenti bibliografici

Codognotto, S. e Sartori, G. (2010). La valutazione evidence-based della idoneità del minore a rendere testimonianza. In G. Gulotta e A. Curci (a cura di), Mente, società e diritto (pp. 99-129). Milano: Giuffrè.

Ferrer Beltran, J. (2012). La valutazione razionale della prova. Milano: Giuffrè. 

Goffman, E. (1974). Frame analysis. An Essay on the organization of the experience. Trad. it., 2006. Roma: Armando.

Manuali, G. (2014). Le crisi coniugali ed il grave problema delle false denunce: Utilità e ruolo della Trial consultation. Psicologia e Giustizia, 14, 2

Mazzoni, G. (2011). Psicologia della testimonianza. Roma: Carocci.

Nicolais, G. (2018). Il bambino capovolto. Milano: San Paolo.

 

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