Diritto e società
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Scelte di vita o di morte: il giudice è garante della dignità umana?

POSTFAZIONE di Maria Gabriella Luccioli

 1.Un nuovo saggio e una nuova testimonianza di Roberto Conti su tematiche a lui care, che attengono ai diritti fondamentali, alla bioetica e al biodiritto, verso le quali ha da tempo indirizzato le sue ricerche e le sue riflessioni.

Ed anche in quest’ultimo scritto - che, riprendendo le parole di Antonio Ruggeri nella recensione al volume I giudici e il biodiritto, si lega ai precedenti lavori componendo un’unica catena fatta di molti anelli - si fondono nell’ analisi lo sguardo del giurista raffinato, quello dello studioso, quello del profondo conoscitore della giurisprudenza delle Corti, in un intreccio fecondo segnato da una visione forte del ruolo del giudice e della funzione della giurisdizione.

Ed ancora una volta è la prospettiva del giudice a prevalere: Roberto Conti non dimentica mai di essere un magistrato e di avere il compito di valorizzare, ora che svolge le funzioni di legittimità, il prezioso bagaglio di esperienza che gli deriva dall’ aver esercitato le funzioni di merito, e soprattutto quelle di giudice tutelare.

Il libro nella sua prima parte affronta il tema molto antico, ma di recente tornato con forza all’ attenzione degli studiosi, dell’attività di supplenza del giudice a fronte delle inerzie o dei ritardi o delle lacune del legislatore e più in generale del rapporto tra legislazione ed interpretazione.

Si tratta di un tema già analizzato dall’Autore in precedenti scritti, ma in questa nuova opera ripreso secondo un approccio dottrinario: Conti dismette temporaneamente la toga e si cala nell’ intenso dibattito sviluppatosi  nel mondo accademico sulla portata della interpretazione e sulla relazione tra la legge e il giudice chiamato ad applicarla.

In realtà già al congresso di Gardone era emerso il convincimento che il giudice, superato il ruolo dell’esegeta  attento a ricostruire, secondo i criteri della logica formale e del sillogismo perfetto, la volontà di quel soggetto nebuloso definito legislatore ed  orgogliosamente teso a rivendicare la propria estraneità psicologica e culturale a valori ed istanze non espressamente enunciati nel testo scritto, dovesse assumerne un altro molto più incisivo e aperto alle dinamiche emergenti da una società in continua evoluzione.

Nell’affrontare la tematica, resa oggi tanto più complessa dalla necessità per l’ interprete di confrontarsi con un universo giuridico globale e con una pluralità di fonti  sovranazionali,  Roberto Conti ha piena consapevolezza che i sostenitori del c.d. diritto giurisprudenziale o della c.d. creatività della giurisprudenza sono stati e sono oggetto di forti critiche da parte di quelle voci di  dottrina - delle quali è ampio riscontro nelle ricchissime note a piè di pagina - che  denunciano il progressivo indebolimento per tale via  della funzione legislativa, fino a paventare il collasso dello stato di diritto,  ed intravedono nell’ affermazione del ruolo creativo della giurisdizione  il rischio, insito nell’ eclisse del diritto positivo,  del proliferare di  decisioni erratiche, prive di ogni tasso di prevedibilità e tendenzialmente arbitrarie, ricordando che la soggezione del giudice alla legge imposta dalla Costituzione non può essere cancellata nella prassi giudiziaria.

A fronte della necessità espressa da tali opinioni dissenzienti - ferme nel ricordare che il principio di legalità è il fondamento della politica democratica - di porre vincoli e limiti alla discrezionalità interpretativa e di adottare criteri predefiniti di decisione, Conti non esita a ritenere, condividendo il pensiero di Nicolò Lipari, che sia in atto un ineluttabile passaggio dalla centralità delle fonti alla centralità dell’interpretazione o delle interpretazioni, dal momento potestativo e autoritativo del diritto a quello applicativo.

Nella visione dell’Autore è forte la percezione della dimensione sempre più casistica e fattuale del diritto, in quanto la vicenda posta all’ esame del giudice ha la forza di plasmare la norma scritta e di piegarla verso soluzioni idonee a fornire la miglior tutela possibile ai diritti coinvolti. È evidente in questo approccio il valore primario della risposta giudiziaria, perché capace di produrre la regola concreta rispetto alla tutela di diritti non espressamente riconosciuti o positivizzati in termini generali ed astratti, e per questo inidonei a cogliere e disciplinare ex ante le peculiarità di situazioni sempre nuove e diverse.  

Immediato al riguardo è il richiamo alle parole di Paolo Grossi Il diritto non è scritto sulle nuvole, ma sulla pelle dell’uomo: oltre la bella immagine si coglie l’invito all’ interprete ad utilizzare la prospettiva, assunta come l’unica possibile, di chi volge lo sguardo dal basso in su, ossia dal tessuto vivo della società verso l’alto, e non quella di chi guarda dall’alto del suggello statale fissato nella norma nella direzione del basso.

È il costituzionalismo dei bisogni richiamato da Stefano Rodotà, che si oppone a quel formalismo troppo spesso utilizzato per meri fini di comodo.

Nella prospettiva di Roberto Conti la normazione si configura pertanto non come un atto circoscritto alla sola formazione del testo di legge, inteso come prodotto finito, ma come un procedimento che si completa nel momento dell’interpretazione, quale passaggio ineliminabile per il concretarsi della positività della norma. 

Ne risulta del tutto obsoleto il rigido sistema gerarchico delle fonti e delle regole ermeneutiche classiche posto nelle disposizioni sulla legge in generale, che imprigionava l’interprete nell’ambito angusto  del  sistema codicistico e poneva la sclerotica identificazione dei confini della giuridicità con quelli dello Stato.

Nella descritta impostazione viene a delinearsi un processo di concretizzazione in vivo dei diritti, che esige la valorizzazione non solo dei testi, ma dei contesti e che intercetta la giuridicità oltre la norma, ponendo la società e il contesto come referenti della giuridicità.

E tuttavia secondo l’Autore tale apertura sul ruolo della giurisdizione non consegna il giudice ad una navigazione in mare aperto senza bussola, trovando detta navigazione solidi punti di riferimento nella Carta fondamentale, nelle Carte sovranazionali e nella giurisprudenza delle Corti, nonché assumendo la comparazione non più come orpello ornamentale della motivazione ispirato a mere  esigenze estetiche, ma come effettivo metodo di lavoro, in un contesto caratterizzato da una  tendenziale integrazione tra gli ordinamenti.

Proprio il costante dialogo con le Carte e le Corti - quello stesso dialogo che Guido Calabresi sollecita con le parole riportate nella prima pagina dell’opera - tratteggia secondo Roberto Conti una giurisdizione nazionale costantemente in progress, che si fa così espressione della complessità e della ricchezza di un panorama giuridico proiettato ben al di là dell’ordinamento statuale.

Al pericolo da alcuni denunziato di incertezze e diseguaglianze per effetto dello spostamento progressivo dal diritto scritto al diritto giurisprudenziale l’Autore oppone la necessità che il giudice indossi i tre cappelli forniti dal diritto costituzionale, dalle convenzioni internazionali e dal diritto dell’Unione, traendo linfa dai principi nella loro dimensione elastica e potenziale.  

Secondo una linea di continuità con il congresso di Gardone Conti reitera la sollecitazione al giudice, una volta liberatosi dalle incrostazioni proprie dell’esegesi e dalle strettoie del mero cognitivismo, ad un cambio di passo, assumendo un ruolo dinamico e proiettato ad un livello alto, che lo ponga come cerniera tra un comando fissato nel testo scritto e richieste di tutela di diritti spesso non immediatamente riconducibili a quel testo, inserendosi nel processo di produzione del diritto in un lavoro di mediazione tra arido testo normativo ed esperienza, eliminando insomma ogni barriera tra produzione e applicazione del diritto, tra un comando che resta fissato in un testo e la vita che scorre oltre il testo.

L’ Autore ha ben presente che la forte valorizzazione dell’interpretazione rispetto all’ esegesi e la configurazione della dimensione ermeneutica quale componente interna della positività della norma  chiama in causa il coraggio del giudice, tenuto a confrontarsi  con i grandi problemi e le grandi sfide di una società in profonda trasformazione e con le continue innovazioni scientifiche e tecnologiche ed a misurare la sua capacità di avvicinare il diritto ai fatti, e quindi il diritto alla giustizia.

Egli ricorda che un impegno siffatto coinvolge, oltre il coraggio, anche l’etica del giudice, che si aggancia al dovere di fedeltà alla Repubblica sancito dall’ art. 54 Cost., e quindi al rispetto dei valori repubblicani consacrati nella Costituzione e delle funzioni spettanti a tutti i poteri dello Stato. Un rispetto che deve impegnare anche il legislatore e che è posto a presidio della tenuta del sistema democratico, perchè soltanto se i rapporti tra i vari poteri saranno improntati a correttezza e lealtà sarà possibile superare l’atavico conflitto tra politica e magistratura.

Particolarmente intense sono le pagine del libro volte a riflettere sul ruolo dinamico del giudice: richiamate alcune sentenze della Corte di Cassazione definite paradigmatiche, in quanto considerate espressive della figura di un giudice capace di affrontare casi difficili e di colmare le lacune del diritto, l’Autore ricorda che il giudice, sia di legittimità che di merito, non può mai sottrarsi al compito, impegnativo e talvolta sofferto, di rendere risposte di giustizia e che ove siano in discussione diritti fondamentali è tenuto a  reperire, anche a fronte dell’ assenza di un humus comune e condiviso, i principi di base che emergono dalle Carte fondamentali, come vivificate dal diritto vivente. 

Nel dare testimonianza della sua esperienza presso la Corte di Cassazione, dove attualmente svolge le funzioni di consigliere, l’Autore evidenzia il cambio di prospettiva della funzione nomofilattica verificatosi negli ultimi anni, tale da  delineare una vera mutazione genetica, essendo ora detta Corte giuridicamente obbligata a garantire l’uniforme interpretazione della legge sulla base della CEDU e delle altre Carte dei diritti fondamentali, in un confronto talora non lineare con le varie Corti, e al tempo stesso a svolgere una funzione di tutela avanzata dei diritti, attraverso un lavoro di sintesi tra i dati normativi e il quadro di valori desunto da un sistema pluriordinamentale, così da porsi come ultima garante di diritti a protezione multilivello.

A fronte della complessità e rilevanza di tali funzioni Conti non può non ricordare che la schiacciante mole di ricorsi che gravano sul giudice di legittimità rischia di comprometterne la funzione primaria di giudice della nomofilachia europea, costringendolo a continue oscillazioni tra il ruolo di Corte Suprema e quello di giudice di terza istanza.

 

2. Le considerazioni svolte sull’ attività  interpretativa/creativa del giudice si pongono nel pensiero dell’ Autore come premessa necessaria all’ esame della legge n. 219 del 2017, cui lo scritto è  dedicato, non solo perchè sulla  tematica del fine vita il giudice è stato chiamato a pronunziare ben prima dell’ intervento del legislatore, ma anche e soprattutto  perchè  è proprio lì dove vengono in discussione i valori della vita, della salute, del consenso informato, dell’autodeterminazione, dell’ inviolabilità della persona che l’interprete deve muoversi - come innanzi ricordato -  non tanto sul piano della risoluzione dei conflitti, quanto su quello della ricerca nel sistema di principi e valori a tutela di diritti fondamentali, confrontandosi con il continuo evolversi della medicina e della biologia e con i grandi mutamenti culturali che investono la società.

La disamina non può allora non prendere le mosse dal concetto di dignità, il valore dei valori, il diritto dei diritti, la supercategoria da cui discendono tutti i diritti umani, un concetto e un valore che l’Autore giustamente considera come naturalmente collegato, oltre che al tema delle fonti e del loro pluralismo, a quello dei diritti fondamentali.  

La centralità del valore della persona umana e l’ intangibilità della sua dignità trovano pieno riconoscimento sia nelle Costituzioni del ventesimo secolo che nelle varie Carte sovranazionali. La forza primaria e dirimente conferita dall’ ordinamento italiano al principio di dignità, che l’art. 3 della Costituzione antepone al principio di eguaglianza, costituisce parametro base nell’ affrontare i temi di biodiritto, in quanto attiene all’ essenza stessa della persona, e quindi le attribuisce la portata di canone ineludibile di definizione del rapporto tra diritto e scienza.

Tra i mille volti della dignità emerge appunto quello che concerne la fine della vita, così che la dignità è il fondamento dell’intera legge n. 219.

E’ evidente il richiamo all’ insegnamento di Antonio Ruggeri sul rapporto tra vita e dignità: la prima precede e fonda la seconda, che senza di essa non avrebbe senso, ma la seconda illumina e qualifica la prima, la rigenera e per ciò stesso, a sua volta, la fonda.

E prima ancora è evidente il riferimento al pensiero dello stesso studioso sul rapporto, definito di mutua alimentazione, tra dignità e diritti fondamentali: l’una illumina il percorso che porta al riconoscimento degli altri e al tempo stesso si riconferma e si rinnova incessantemente per il tramite di quelli.

Roberto Conti ricorda le implicazioni non solo sul piano giuridico, ma anche filosofico, morale e sociale del concetto di dignità e cita  alcune  delle molte decisioni della Corte Costituzionale e della Corte europea che evocano tale concetto, inteso come principio immediatamente efficace ed inderogabile, non soggetto ad alcun bilanciamento con altri diritti: dunque un valore non solo tutelato in sé, ma canone interpretativo di tutti i diritti fondamentali delle persone.

La bussola che deve indirizzare in materia di biodiritto la navigazione del giudice è pertanto quella che indica quel nucleo forte di principi che esaltano la dignità, la libertà e l’autodeterminazione della persona, nella sua dimensione individuale e sociale. Seguendo quella direzione l’interpretazione giudiziale evita di trasformarsi in arbitrio ed i limiti alla creatività della giurisprudenza sono rispettati, perché ogni decisione si inserisce pienamente in una cornice di legalità.

E tuttavia l’Autore segnala la difficoltà di dare concretezza al principio di dignità e si pone pressanti interrogativi sulla capacità del giudice, in quanto dotato della necessaria competenza ed autorevolezza, di governare l’astrattezza del concetto ancorandolo a valori non meramente personali, e quindi di offrire risposte che non siano frutto di preferenze soggettive o di emozioni, e per questo siano prive del necessario tasso di persuasività. 

Conti sostiene ancora che in tema di biodiritto il bilanciamento tra valori diversi deve essere assunto come regola di base, stante la compresenza di valori fondamentali diversi chiamati a coesistere in modo armonico, ed aggiunge che in forza di tale criterio anche il principio di autodeterminazione, pur nel suo valore primario, è in certa misura comprimibile, in quanto destinato a convivere con altri diritti e valori rilevanti in concreto, ed in casi estremi con il supervalore della dignità, questo soltanto assolutamente incoercibile ed insuscettibile di bilanciamenti.

Si può non condividere tale posizione, ove si ritenga non configurabile una dicotomia tra autodeterminazione di soggetti adulti e capaci e dignità della persona  e si opini piuttosto che la prima, identificandosi con il progetto esistenziale dell’ individuo, costituisce di per sé  espressione della dignità degli uomini e delle donne (salvo ovviamente il divieto di atti di disposizione del proprio corpo a titolo oneroso, che  trova fondamento in altro ordine di  ragioni, attinenti all’ ordine pubblico interno, e il caso  in cui la volontà del paziente sia diretta ad ottenere trattamenti sanitari contrari alla legge o alla deontologia professionale, in cui chiaramente vengono in gioco comportamenti e responsabilità di terzi).

Ma ciò che essenzialmente rileva è il riconoscimento della dignità come valore meritevole di tutela incondizionata secondo i suoi caratteri di indefettibilità, indissolubilità ed incomprimibilità in quanto supervalore costituzionale e la sua conclamata capacità di costituire ineludibile canone di riferimento nel rendere risposte di giustizia in questa materia.

 

3. La lettura dettagliata della legge n. 219 del 2017 si dipana secondo l’ottica del giudice europeo, portatore di una visione pluriordinamentale e garante di una tutela multilivello. Puntuale è ancora una volta il richiamo alla giurisprudenza della CEDU in tema di diritto alla vita e di autodeterminazione, a dimostrazione che anche nelle decisioni evocate emerge il ruolo fondamentale dell’autorità giudiziaria nel fornire risposte di tutela in tale ambito.

L’Autore pone in evidenza che la legge in discorso distingue i principi dai diritti fondamentali, che pure enumera, in particolare rimarcando la centralità del consenso alle cure quale massima proiezione del diritto all’ autodeterminazione, e sottolinea la difficoltà della interpretazione dei principi, presupponendo il diritto per principia, come ricorda Aurelio Gentili, un discorso assiologico.

Egli analizza inoltre attentamente i profili problematici dell’ articolato e  ne denunzia i nodi irrisolti, sempre indossando quei tre cappelli, rapportando le singole disposizioni ai principi costituzionali e alle Carte sovranazionali, non utilizzando mai nella lettura delle varie previsioni normative la chiave strettamente tecnico-giuridica, ma calando quelle previsioni nel contesto fattuale, nella realtà del malato e delle sue condizioni di vulnerabilità, inquadrando la figura centrale del medico, degli altri operatori sanitari, quelle dei familiari nel contesto del loro coinvolgimento e delle loro responsabilità.

Roberto Conti  individua  le criticità dell’ articolato in relazione alla predisposizione di specifici strumenti di tutela, in particolare per non aver previsto l’emersione di possibili conflitti tra i vari soggetti coinvolti o per non aver procedimentalizzato alcuni momenti di verifica giudiziale dell’operato del medico, e propone all’interprete di colmare le  lacune attraverso il reperimento di  regulae iuris che trovino diretta matrice nei principi fondamentali scolpiti nelle Carte dei diritti, nel segno della massimizzazione delle tutele, eventualmente proponendo le pertinenti questioni di costituzionalità.

Emerge allora nella prospettiva dell’Autore la centralità del ruolo (ma anche la solitudine) del giudice tutelare, tenuto a farsi promotore, nella soluzione dei conflitti, di un metodo dialogico che favorisca l’emersione di tutte le posizioni coinvolte e al tempo stesso impegnato ad attingere a tutte le fonti per dare piena tutela ai diritti evocati.

Nella trattazione del tema del consenso ai trattamenti sanitari è chiaro il riferimento al pensiero di Stefano Rodotà - che peraltro aleggia in molte pagine dell’opera - lì dove si evidenzia che il consenso informato compendia non solo la facoltà di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche quella di rifiutare ogni terapia, anche quando da tale scelta possa derivare la fine della vita.

Di estrema rilevanza e delicatezza è la problematica relativa al consenso dei minori e dei soggetti disabili, cui l’Autore dedica ampio  spazio, con quella forte attenzione alla tutela dei più deboli che gli deriva dalla sua passata esperienza di giudice tutelare. Egli  ricorda che la figura del minore e la volontà dal medesimo espressa assumono un valore sempre più forte nella normativa internazionale, tanto che la Convenzione di Oviedo dispone che il parere di un minore è preso in considerazione come un fattore sempre più determinante, in funzione della sua età e del suo grado di maturità,  e tuttavia   rileva che la prospettiva adottata dal legislatore è sul punto riduttiva, con riferimento sia alla mancanza di legittimazione dei soggetti minorenni capaci di discernimento a redigere le DAT, sia   ai possibili contrasti con le scelte dei genitori, sia agli spazi   di ascolto previsti.

Nello scandagliare nel reticolo normativo i silenzi e le lacune sul punto Roberto Conti richiama l’obbligo dell’interprete di individuare strumenti processuali che colmino quei vuoti e che consentano al giudice di verificare se le decisioni prese dagli adulti rispondano effettivamente alla tutela della salute psicofisica del minore e siano rispettose della sua dignità. E’ evidente il riconoscimento della dignità anche del soggetto minorenne, al quale l’ordinamento garantisce una protezione rinforzata, sancita nel canone del best interest, tanto più nelle situazioni in esame, in cui egli è portatore di una doppia debolezza, in quanto minore ed in quanto malato.

Estremamente utili per gli operatori appaiono le riflessioni sulle potenzialità dell’istituto dell’amministrazione di sostegno e sul suo ambito di utilizzabilità non solo prima, ma anche a seguito dell’approvazione della legge n. 219. Così come importanti sono le argomentazioni in tema di vincolatività delle disposizioni anticipate di trattamento, in relazione alle quali l’Autore, enumerando tutte le possibili difficoltà di attuazione, richiama il già evocato criterio del bilanciamento dei valori quale utile strumento per verificare la loro piena operatività e per risolvere eventuali dubbi interpretativi circa la volontà del dichiarante.

 

4. Di grande attualità sono le pagine dedicate all’ ordinanza recentissima della Corte Costituzionale n. 207 del 2018 che, chiamata dalla Corte di Assise di Milano a scrutinare l’eccezione di incostituzionalità, sotto un duplice profilo, dell’art. 580 c.p., ha rinviato di circa un anno la decisione, al fine di consentire il necessario intervento del Parlamento che, nell’ esercizio della discrezionalità che gli è propria, disciplini  condizioni e modi di esercizio del diritto a ricevere un trattamento di fine vita.

Come è noto, adottando una tecnica decisoria del tutto innovativa tale provvedimento ha accertato, ma non dichiarato l’incostituzionalità della norma impugnata - con riferimento a situazioni come quella esaminata, neppure immaginabili al tempo in cui la norma penale fu introdotta, in cui l’assistenza di terzi nel porre fine alla vita si presenti al malato come l’ unica via di uscita per sottrarsi ad un mantenimento artificiale in vita non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare - ritenendo che una immediata declaratoria di incostituzionalità lascerebbe priva di disciplina legale la prestazione di aiuto materiale ai pazienti in tali condizioni, in un ambito ad altissima sensibilità etico-sociale e rispetto al quale vanno con fermezza preclusi tutti i possibili abusi, e che spetti quindi al  legislatore intervenire per evitare che una disposizione continui a produrre effetti reputati costituzionalmente non compatibili, ma al tempo stesso scongiurare possibili vuoti di tutela di valori, anch’ essi pienamente rilevanti sul piano costituzionale.

Conti prende atto della forte assunzione di responsabilità compiuta dalla Corte Costituzionale sia  per aver ritenuto - aprendo ad una pregnante difesa del diritto del malato, nelle condizioni date di particolare sofferenza, ad accomiatarsi dalla vita - che l’attuale assetto normativo, lì dove pone il divieto assoluto di aiuto al suicidio,  lascia prive di tutela situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione, sia per aver delineato l’ambito e i termini logici e giuridici della decisione politica da adottare sul diritto a morire con l’ aiuto di altri. A fronte  dei problemi e delle incertezze che da tale pronuncia di incostituzionalità differita potranno derivare - dal persistere nell’ ordinamento di una disposizione penale pur ritenuta incostituzionale, ma formalmente valida ed efficace, alla necessità/opportunità per ogni giudice chiamato ad applicarla in fattispecie simili di sollevare analoga questione di costituzionalità, al fine di evitare appunto la sua applicazione, o quanto meno disporre il rinvio del processo, alla eventualità tutt’altro che remota che l’ intervento normativo non si realizzi o si delinei in modo tale da non garantire un bilanciamento corretto dei valori in gioco - l’Autore ritiene che la precisa individuazione da parte della Corte Costituzionale dei punti e degli aspetti da regolare in via normativa e l’ altrettanto specifica  indicazione della legge  n. 219 del 2017 quale  sede in cui inglobare una disciplina articolata della materia potranno costituire  seri punti di riferimento per un legislatore che, nello spirito di leale e dialettica collaborazione istituzionale richiamato nella stessa ordinanza, ponga mano alla necessaria opera riformatrice.

 5. Emerge da tutte le pagine del libro la profonda umanità di Roberto Conti e la sua tensione verso un modello di giudice che si dà carico di assicurare, con prudenza istituzionale, ma senza timidezze, la tutela dei diritti delle persone, così da porsi come concreto attuatore dei diritti, attraverso un processo di integrazione delle fonti e di attento raccordo con le pronunce delle Corti sovranazionali. Un giudice consapevole del compito enorme che l’ordinamento gli assegna nel momento in cui gli affida il destino di persone bisognose di protezione e per questo estremamente vulnerabili, cui egli deve accostarsi come il medico si accosta al malato. 

E’ forte nel pensiero di Roberto Conti il richiamo all’etica della responsabilità e all’ impegno in direzione dello studio, della ricerca dottrinaria, dell’aggiornamento sulle fonti, di un continuo affinamento della professionalità.

Il modello di giudice cui l’Autore rimanda è quello di una figura istituzionale a tutto tondo, che si confronta con gli spazi di discrezionalità che il sistema normativo le consegna avendo ben chiari i limiti della propria funzione, ma al tempo stesso riempiendo  quegli spazi con l’ uso accorto degli strumenti forniti dall’ ordinamento nazionale e sovranazionale, così da adeguare le risposte di giustizia ai grandi cambiamenti della società ed agli sviluppi della scienza e della tecnologia.  

Una straordinaria testimonianza soprattutto per le giovani generazioni.

Un prezioso strumento di lavoro per chi è chiamato ad affrontare tematiche così delicate e complesse.

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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